Sentenza 25 settembre 2023
Ordinanza cautelare 7 dicembre 2023
Ordinanza cautelare 13 dicembre 2023
Accoglimento
Sentenza 24 giugno 2024
Inammissibile
Sentenza 3 ottobre 2025
Commentari • 13
- 1. Convenzione di Aarhus Archivihttps://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/
- 2. Aldo Andrea Presutto, Revocazione e trasparenza ambientaleAutore7 · https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/ · 25 febbraio 2026
Abstract [It]: La sentenza n. 7749/2025 del Consiglio di Stato segna un passaggio decisivo nel dialogo tra stabilità del giudicato e tutela effettiva dei diritti ambientali. Essa riafferma il carattere straordinario della revocazione, limitandola agli errori di fatto in senso proprio, e al contempo invita a una riflessione sulla necessità di una trasparenza amministrativa sostanziale e preventiva. Il contributo analizza la ratio decidendi della pronuncia, ne esamina il fondamento costituzionale e sovranazionale e propone una riforma dell'art. 21-bis della legge n. 241/1990, orientata all'introduzione di protocolli digitali e pubblicità cartografica interattiva, per garantire una tutela …
Leggi di più… - 3. contenzioso ambientale Archivihttps://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/
Archivi: contenzioso ambientale Aldo Andrea Presutto, Revocazione e trasparenza ambientale: confini, problemi e prospettive nel contenzioso amministrativo Abstract [It]: La sentenza n. 7749/2025 del Consiglio di Stato segna un passaggio decisivo nel dialogo tra stabilità del giudicato e tutela effettiva dei diritti ambientali. Essa riafferma il carattere straordinario della revocazione, limitandola agli errori di fatto in senso proprio, e al contempo invita a una riflessione sulla necessità di una trasparenza amministrativa sostanziale … Leggi tutto “Aldo Andrea Presutto, Revocazione e trasparenza ambientale: confini, problemi e prospettive nel contenzioso amministrativo”
Leggi di più… - 4. Aldo Andrea Presutto, Revocatoria e trasparenza ambientaleAutore7 · https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/ · 16 gennaio 2026
Aldo Andrea PresuttoAbstract [It]: La sentenza n. 7749/2025 del Consiglio di Stato segna un passaggio decisivo nel dialogo tra stabilità del giudicato e tutela effettiva dei diritti ambientali. Essa riafferma il carattere straordinario della revocazione, limitandola agli errori di fatto in senso proprio, e al contempo invita a una riflessione sulla necessità di una trasparenza amministrativa sostanziale e preventiva. Il contributo analizza la ratio decidendi della pronuncia, ne esamina il fondamento costituzionale e sovranazionale e propone una riforma dell'art. 21-bis della legge n. 241/1990, orientata all'introduzione di protocolli digitali e pubblicità cartografica interattiva, per …
Leggi di più… - 5. tutela preventiva Archivihttps://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 03/10/2025, n. 7749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7749 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07749/2025REG.PROV.COLL.
N. 09299/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9299 del 2024, proposto da
CI FE, AT PO Naturale, CE NZ, ME PI NZ, AT D'RI, AT D'IT, NA Naturale, OR CA, AT De IS, PP DE VE, IC FE, EA NT AN, NA FE, LI ES, RI PO, Costruzioni De Salvia S.r.l., F.R.I.M.E.N. S.r.l., DO AB, IE Naturali, Industria Estrattiva Foglia CE S.n.c. e So.Co.Mer. S.n.c., rappresentati e difesi dagli Avvocati Luigi D'Ambrosio e CI FE, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Carmela Patrizia Capobianco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5550 del 24 giugno 2024/2024, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 ottobre 2025 il Cons. Marco Poppi e uditi per le parti gli Avvocati presenti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso iscritto al n. 1192/2021 R.R. i Signori CI FE, AR PO Naturale, CH NT, CE NZ, ME PI NZ, CH Naturali, AT D'IT, NA Naturale, OR CA, AT De IS, PP DE VE, IC FE, EA NT AN, NA FE, LI ES, RI PO, DO AB, IE Naturali, nonché le Società Industria Estrattiva Foglia CE S.n.c., So.Co.Mer. S.n.c., Costruzioni De Salvia S.r.l. e F.R.I.M.E.N. S.r.l., proprietari di terreni ricadenti sulla Riviera Sud del Comune di Manfredonia, impugnavano dinanzi al Tar per la Puglia:
- la delibera della Giunta regionale n. 1198 del 20 luglio 2021 di approvazione del « Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023 »;
- la delibera della Giunta regionale n. 1292 del 2 agosto 2021 recante « Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023 – Regolamento di attuazione »;
- la delibera della Giunta regionale n. 2054 del 6 dicembre 2021 recante « DEiberazione di Giunta Regionale n. 1198 del 20.7.2021 “Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023. Approvazione. Rettifiche e rinnovata approvazione” » (impugnata con motivi aggiunti).
I ricorrenti lamentavano, in estrema sintesi:
- di non aver ricevuto, nella loro qualità di proprietari dei fondi interessati, alcuna notifica in merito all’istituzione della nuova OA di protezione LA AL e di non essere stati destinatari della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. n. 241/1990;
- l’erronea perimetrazione della superficie complessiva del territorio agro-silvio-pastorale destinato a protezione della fauna selvatica;
- l’erroneità dell’inserimento nell’oasi dei terreni di proprietà poiché privi dei « requisiti minimi » e delle « caratteristiche necessarie » per essere inseriti nell’oasi di protezione.
Il Tar, con sentenza n. 587 del 31 marzo 2023, « facendo riferimento al primo motivo sia del ricorso introduttivo che dei motivi aggiunti, con il quale i ricorrenti denunciano la mancata notifica a tutti i proprietari o conduttori dei fondi interessati della deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, in violazione dell’art. 10, comma 13, della legge n. 157/1992 », dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione.
La sentenza veniva impugnata con appello iscritto al n. 8963/2023 che la Sezione, con decisione n. 5550 del 24 giugno 2024, accoglieva in parte dichiarando « la legittimazione attiva degli originari ricorrenti» e «per il resto, in parte » lo respingeva e « in altra parte » lo dichiarava inammissibile « per essere inammissibili, per carenza originaria di interesse, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti di primo grado ».
Con atto depositato il 12 dicembre 2024 i ricorrenti impugnano la sentenza di appello con ricorso per revocazione ex artt. 106 c.p.a. e 395, n. 4, c.p.c. specificando l’errore revocatorio in cui sarebbe incorsa la Sezione nell’omesso scrutinio della dedotta mancata affissione della delibera all’Albo pretorio.
La Regione Puglia si costituiva formalmente in giudizio il 21 gennaio 2025, sviluppando le proprie difese con memoria depositata il 29 agosto successivo con la quale eccepiva l’inammissibilità del ricorso negando la sussistenza della lamentata omissione e, in ogni caso, l’infondatezza della censura.
I ricorrenti replicavano alle avverse difese con memoria depositata l’11 settembre 2025.
All’esito della pubblica udienza del 2 ottobre 2024, la causa veniva decisa.
I ricorrenti specificano « il punto controverso » nella « omessa pronuncia, sia in primo che in secondo grado, in merito alla domanda con cui sono stati censurati gli atti impugnati per violazione dell’art. 10, comma 13, l. n. 157/1992, nella parte in cui tale norma prevede che la deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare deve essere non solo <<notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati>>, ma deve essere altresì <<pubblicata mediante affissione all’albo pretorio dei comuni territorialmente interessati>> » (pag. 14 del ricorso).
La censura viene ulteriormente sviluppata in sede di replica precisando che ciò che si lamenta è la « mera svista del Collegio giudicante » in merito ad una delle censure formulate con il primo motivo di ricorso.
In particolare, è dedotto che il Collegio avrebbe « affrontato il tema della omessa notifica individuale ai proprietari o conduttori dei fondi interessati, ma non risulta affrontato il diverso tema della omessa pubblicazione mediante affissione all’Albo pretorio del Comune di Manfredonia ».
A tal proposito richiamano il primo motivo formulato in primo grado, ritrascrivendone « per quel che qui interessa » la rubrica («1 .- VIOLAZIONE DELL’ART. 10, COMMI 13° E 14°, L. 11.2.1992, N. 157, E DELL’ART. 7, COMMA 1°, L. N. 241/1990. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA EX ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA; ABNORMITÀ PROCEDIMENTALE ») e le censure ivi formulate nei termini di seguito riportati:
« in primo luogo, gli atti impugnati sono illegittimi per violazione dell’art. 10, comma 13°, l. n. 157/1992, secondo cui: “La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, come indicato al comma 8, lettere a), b) e c), deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati”. Ai sensi del sopra richiamato comma 8° dello stesso art. 10, tra le zone da vincolare sono comprese: “a) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica”. Nel caso di specie, la deliberazione con cui è stata istituita l’OA di protezione LA AL (con determinazione del perimetro della zona vincolata) non è stata notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati né è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune di Manfredonia».
La richiamata norma, che i ricorrenti deducono essere stata violata dall’amministrazione, dispone che « la deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, come indicato al comma 8, lettere a), b) e c), deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati » (comma 13).
La lamentata omissione avrebbe impedito ai ricorrenti di esperire il rimedio di cui al comma successivo a norma del quale « qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita » (comma 14).
I ricorrenti, ripropongono quindi in appello « le due distinte predette doglianze, di cui al primo motivo del ricorso e motivi aggiunti in primo grado » con il capo d’impugnazione rubricato:
« VII.1.- VIOLAZIONE DELL’ART. 10, COMMI 13 E 14, L. 11.2.1992, N. 157. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA EX ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA; ABNORMITÀ PROCEDIMENTALE ».
In detta sede, richiamato il già illustrato comma 13 dell’art. 10 della L. n. 157/1992 e ribadita l’omissione tanto della notifica individuale quanto della pubblicazione all’Albo del Comune di Manfredonia:
- evidenziano come « tra le zone da vincolare, indicate dal sopra citato comma 8 dello stesso art. 10, sono comprese quelle di cui alla lettera a) “le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica” »;
- rilevano che la Regione (che non contesta l’omissione della notifica individuale) non avrebbe comprovato la pubblicazione mediante affissione all’Albo affermando la natura cumulativa e non alternativa dei due adempimenti;
- deducono l’infondatezza della eccepita (da parte della Regione) inammissibilità della (eventuale) opposizione ex art. 13, comma 14, per mancato raggiungimento della soglia legittimante individuata dalla norma nel 40% dell’intera area vincolata (le proprietà dei ricorrenti raggiungerebbero il 32%).
Pervengono quindi alla conclusione che « la domanda con cui sono stati censurati gli atti impugnati per violazione dell’art. 10, comma 13, l. n. 157/1992, nella parte in cui tale norma prevede per quel che qui interessa- l’obbligo di pubblicazione mediante affissione all’Albo pretorio del comune interessato della deliberazione che determina il perimetro della zona da vincolare (non ai fini della semplice conoscenza ma in funzione della possibile formulazione dell’opposizione amministrativa ex art. 10, comma 14, l. n. 157/1992), è stata del tutto obliterata dal Collegio giudicante, come si evince dalla mera lettura della motivazione della sentenza revocanda, laddove in nessun punto viene presa posizione anche solo per confutarne la fondatezza ».
Ciò paleserebbe « una mera svista del Collegio giudicante o, quanto meno, un evidente errore di percezione degli atti del giudizio » avendo il giudice di appello incentrato la decisione sulla sola questione relativa all’omissione della notificazione individuale e non anche sull’omessa pubblicazione all’albo pretorio.
Il ricorso è inammissibile.
Per esigenze di completezza espositiva e corretto inquadramento dell’odierna fattispecie, si rende necessario un sintetico inquadramento del rimedio azionato in questa sede dai ricorrenti.
Ai sensi dell’art. 395, n. 4 c.p.c. « le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione» nell’ipotesi in cui «la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare ».
Circa la natura e consistenza dell’errore rilevante a tali fini la giurisprudenza, con posizione consolidata, ha già avuto modo di rilevare che « l’errore di fatto, idoneo a fondare la domanda di revocazione ai sensi delle citate disposizioni normative deve essere caratterizzato: a) dal derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto, facendo cioè ritenere un fatto documentalmente escluso ovvero inesistente un fatto documentalmente provato; b) dall’attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; c) dall’essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa (Cons. St., A.P., n. 1 del 2013 e n. 2 del 2010; sez. III, 1° ottobre 2012, n. 5162; 24 maggio 2012, n. 3053; sez. IV, 24 gennaio 2011, n. 503, 23 settembre 2008, n. 4607; 16 settembre 2008, n. 4361; 20 luglio 2007, n. 4097; e meno recentemente, 25 agosto 2003, n. 4814; 25 luglio 2003, n. 4246; 21 giugno 2001, n. 3327; 15 luglio 1999 n. 1243; C.G.A., 29 dicembre 2000 n. 530; sez. VI, 9 febbraio 2009, n, 708; 17 dicembre 2008, n. 6279; C.G.A., 29 dicembre 2000, n. 530; Cass. Civ., sez. I, 24 luglio 2012, n. 12962; 5 marzo 2012, n. 3379; sez. III, 27 gennaio 2012, n. 1197); l’errore deve inoltre apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche (C.d.S., sez. VI 25 maggio 2012, n. 2781; 5 marzo 2012, n. 1235) » (Cons. Stato, Ad. plen., 24 gennaio 2014, n. 5)
In coerenza con le illustrate coordinate ermeneutiche è pacifico che il rimedio in questione, in quanto avente natura straordinaria, non possa che essere esperibile nei soli casi tassativamente contemplati e in alcun modo possa tradursi in un ulteriore grado di giudizio o in un riesame di questioni già oggetto di sindacato da parte del giudice (fra le tante, Cons. Stato, Sez. III, 6 luglio 2021, n.5159).
L’esperibilità del rimedio è, quindi, limitata alle sole ipotesi in cui l’errore si sostanzia in una erronea percezione delle acquisizioni processuali, frutto di una svista, che induca a ritenere la sussistenza o insussistenza di fatti decisivi ai fini dell’esito processuale, invece inesistenti o accertati, e in alcun modo può interessare la successiva attività di interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni formulate in giudizio.
Ne deriva che, come già affermato dalla Sezione « tale disallineamento fra la realtà fattuale e il contenuto della decisione deve essere “macroscopico, ovvero essere percepibile attraverso una lettura meramente oggettiva degli “atti o documenti della causa”, senza che, al fine di ricavarla da questi ultimi, sia necessario alcun tipo di attività interpretativa e/o valutativa” e “non deve aver costituito oggetto, sulla scorta delle contrapposte rappresentazioni delle parti, del vaglio giurisdizionale” (Cons. Stato, Sez. III, 7 giugno 2021, n.4304) » (Cons. Stato, sez. VI, 15 febbraio 2022, n. 1088).
Con specifico riferimento all’ipotesi dell’omesso scrutinio di un motivo, la giurisprudenza ha avuto ulteriormente modo di affermare che «“l’errore revocatorio è configurabile in ipotesi di omessa pronuncia su una censura sollevata dal ricorrente, purché risulti evidente dalla lettura della sentenza che in nessun modo il giudice ha preso in esame la censura medesima: si deve trattare, in altri termini, di una totale mancanza di esame e/o valutazione del motivo e non di un difetto di motivazione della decisione” (da ultimo Cons. Stato, sez. III, 21/05/2021, n. 3963, Cons. Stato, Sez. V, n. 837 del 28 gennaio 2021 e, anche in precedenza, Cons. Stato, sez. IV, 1° settembre 2015, n. 4099 e Cons Stato, sez. V, 6 aprile 2017, n. 1610). Ciò in quanto “Ai fini dell'errore di fatto revocatorio l'omessa pronuncia assume rilievo non già di per sé, bensì esclusivamente qualora la ragione di siffatta omissione risulti causalmente riconducibile alla mancata percezione dell'esistenza e del contenuto di atti processuali, e cioè quando dalla sentenza si possa evincere che l'omesso esame del motivo è stato frutto di un'erronea convinzione circa l'inesistenza del motivo stesso, che invece era incontestabilmente presente nel ricorso, al contrario di quanto supposto dal giudice” (Cons. Stato, sez. V, 11/10/2021 , n. 6758 » (Cons. Stato, Sez. VI, 1° settembre 2023, n. 8139)
È stato inoltre affermato che « anche alla luce del dovere di sinteticità ex art. 3 c.p.a., è sufficiente che la motivazione della sentenza dia conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudice senza che questi abbia l’onere di prendere pedissequamente posizione su ogni singola deduzione difensiva. Secondo indirizzo risalente e consolidato, infatti, “il giudice procedente è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, non essendo necessario dare conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo: è infatti sufficiente che il giudice esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, con la conseguenza che devono reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto” (cfr. ex multis Cass. civ. sez. V, ordinanza 29 dicembre 2020, n. 29730 ma anche Cons. Stato, sez. IV, 28 giugno 2021, n. 4894). Deve aggiungersi che l’eventuale vizio di omessa percezione del motivo di gravame va, in ogni caso, apprezzato ad esito di una valutazione sintetica, “con riferimento alla motivazione della sentenza nel suo complesso, senza privilegiare gli aspetti formali, cosicché esso può ritenersi sussistente soltanto nell’ipotesi in cui risulti non essere stato esaminato il punto controverso e non quando, al contrario, la decisione sul motivo d’impugnazione risulti implicitamente da un'affermazione decisoria di segno contrario ed incompatibile” (da ultimo Cons Stato, sez. V, 10 marzo 2023, n. 2542) » (Cons. Stato, sez. VI, 5 marzo 2024, n. 2161).
Inquadrati nei suesposti termini i presupposti legittimanti il rimedio qui azionato deve rilevarsi come, nel caso di ispecie, non sia rilevabile l’omissione allegata a fondamento del ricorso.
Il giudice di appello prendeva atto di quanto dedotto in primo grado evidenziando:
- come per gli appellanti « sarebbe stato violato l’art. 10, comma 13, l. n. 157 del 1992 (recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), considerato che la deliberazione con cui era stata istituita l’OA (con determinazione del relativo perimetro, vincolato) non sarebbe stata notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati, né sarebbe stata pubblicata all’albo pretorio del Comune di Manfredonia secondo quanto previsto da tale disposizione: i ricorrenti sostenevano che ove la deliberazione fosse stata notificata a tutti i proprietari dei terreni inclusi nella zona da vincolare, essi, nella prescritta percentuale (e primi tra tutti i medesimi ricorrenti), avrebbero potuto formulare l’opposizione ivi prevista e la zona vincolata non avrebbe potuto essere istituita » (punto 2, primo alinea);
- che per il Tar tale rimedio « era da dichiararsi inammissibile: ciò poiché essa risultava promossa da una serie proprietari di terreni ricadenti nell’OA, la cui superficie, pari a soli 110 ettari, non avrebbe raggiunto la percentuale del 40 per cento richiesta dalla legge. Alla luce di tale presupposto, era, dunque, da ravvisarsi il difetto di legittimazione dei ricorrenti in quanto privi di una posizione giuridica che potesse essere qualificata come «interesse legittimo oppositivo» e consentisse loro di radicare l’impugnazione proposta, la quale, quindi, secondo quanto evidenziato dal T.a.r., non poteva che essere dichiarata inammissibile » (punto 3.1)
Le doglianze degli appellanti attinenti alla « addotta sussistenza dei presupposti processuali e condizioni dell’azione, invece esclusi dal T.a.r. » venivano esaustivamente illustrate al punto 5.1 della sentenza revocanda (cui s rinvia), mentre al successivo punto 5.2, sono con pari esaustività illustrate le ragioni per le quali « i presupposti e condizioni per l’azione risulterebbero qui radicati (oltre che in riferimento al primo) anche in relazione al secondo e terzo motivo del ricorso introduttivo e motivi aggiunti di primo grado ».
La sentenza qui impugnata riporta altresì le censure di merito sviluppate con i tre capi d’impugnazione formulati dinanzi al Tar.
Il giudice di appello statuiva quindi che « la sentenza di prime cure deve essere riformata nella parte in cui ha statuito l’inammissibilità del ricorso in ragione dell’assenza dei presupposti – sostanziali – di proposizione dell’opposizione prevista dall’art. 10, comma 14, l. n. 157 del 1992» (punto 11 della sentenza) sul rilievo che «al cospetto di un piano faunistico venatorio si staglia una posizione legittimante e – “astrattamente” – di interesse dei proprietari e conduttori dei fondi incisi dallo stesso, con facoltà di impugnazione al di là delle vicende procedimentali legate alla ‘opposizione’ di cui si è detto» (punto 11.1) statuendo tuttavia che «va disattesa la posizione della parte pubblica la quale anche nel presente grado d’appello non ha mancato di invocare il difetto di legittimazione della parte privata e, per questa parte, pur dovendosi dichiarare, come si vedrà il ricorso di primo grado inammissibile sotto altro profilo (carenza originaria di interesse), la sentenza va riformata ».
Quanto allo specifico profilo che si pretende essere stato obliterato, la sentenza revocanda afferma in particolare che « le modalità attraverso le quali il piano è stato reso conoscibile, segnalate dalla Regione Puglia in seno alla memoria depositata in sede cautelare, denotano l’esaustività delle attività di pubblicità legale le quali, oltre a rivelarsi del tutto in linea con l’art. 21-bis l. n. 241 del 1990, si rendevano del tutto necessarie alla luce dell’elevato numero di destinatari. Sul punto va, peraltro, detto che le modalità di notificazione previste dalla l. n. 157 del 1992 non possono essere, ormai, lette in modo disgiunto sia dalla disciplina generale del procedimento amministrativo (id est: art. 21-bis l. n. 241 del 1990, cit.), sia con gli obblighi di pubblicazione telematica, sia con la disciplina regionale di settore. In tal senso, peraltro, si rivela quantomeno inappropriato l’attribuire al T.a.r. il richiamo di una norma abrogata, risultando abbastanza evidente come quel richiamo fosse finalizzato alla (puntuale) ricostruzione di sistema (avendo la richiamata precedente disciplina previsto forme di semplificazione delle notificazioni) » (punto 13.2).
Il giudice di appello, pertanto, come reso palese dal richiamato dato testuale, affrontava il tema delle « modalità di notificazione previste dalla l. n. 157 del 1992 » precisando tuttavia che detta disciplina doveva necessariamente essere letta in coerenza con la disciplina generale del procedimento amministrativo e, in particolare con l’art. 21 bis della L. n. 241/1990 (a norma del quale « il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima ») affermando espressamente che le forme di pubblicità contestate, rese necessarie « alla luce dell’elevato numero di destinatari », erano da considerarsi « in linea » con la disciplina di settore.
Deve quindi prendersi atto della circostanza che le doglianze di parte ricorrente afferiscono al merito della decisione impugnata tendendo, come evidenziato, a contestare il giudizio del giudice di appello (quindi espresso ancorché non condiviso) in merito alla ritualità delle forme di pubblicità il cui onere viene in sentenza ritenuto essere assolto in conformità alla legge.
Per quanto precede il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna degli appellanti al pagamento delle spese di giudizio nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.000,00 oltre oneri di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Marco Poppi, Consigliere, Estensore
Roberta Ravasio, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
Dalila Satullo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Poppi | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO