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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/02/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Protezione internazionale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Marisa Attollino - Presidente dr. Enzo Davide Ruffo - Giudice dr. Gianluca Tarantino - Giudice rel. nel procedimento recante n. 12860/2023 r.g. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 e 281-decies c.p.c., depositato il 24 novembre 2023, proposto da
(C.F. – CUI: , nato in [...] il [...], Pt_1 C.F._1 C.F._2
rappresentato e difeso dall' avv. Antonietta Rigillo,
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTI contumaci
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI letti ed esaminati gli atti di causa, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, all'esito della trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., all'esito della camera di consiglio del 24.2.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
1 – Il ricorrente, cittadino senegalese, ha impugnato il provvedimento adottato dal Questore di Foggia il 26.10.2023 e notificato il 20.4.2023, recante rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ed ha, per tale ragione, adito l'autorità giurisdizionale chiedendo, previa sospensione del provvedimento impugnato, il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale.
1 Con decreto pubblicato il 6.12.2023, emesso inaudita altera parte, è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e fissata l'udienza di comparizione del 17.6.2024 per la trattazione dell'istanza di sospensione e del merito della controversia.
A seguito dell'accoglimento dell'istanza depositata il 15.4.2024, il G.I. ha disposto la trattazione scritta del procedimento, assegnando termine per il deposito di note fino al 17.6.2024.
Il di non si è costituito in giudizio e, pertanto, ne è Controparte_1 CP_1
stata dichiarata la contumacia.
Con ordinanza del 2.7.2024 il G.I. ha confermato il decreto del 6.12.2023.
All'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
2.1 – In primo luogo, deve evidenziarsi come la valutazione dei profili di illegittimità formale del diniego opposto (quali, violazione di legge, carenza di motivazione, difetto di istruttoria in sede amministrativa, ecc.) può dirsi assorbita nella prevalente esigenza di esaminare, nel merito, la sussistenza degli elementi costitutivi della domanda di protezione speciale.
2.2 – È, altresì, doveroso puntualizzare che l'art. 19 comma 1.1 d.lgs. n. 286/1998 è stato parzialmente modificato – con riferimento alla normativa che disciplina la protezione speciale (il cui riconoscimento è stato in questa sede invocato) – dal D.L. n. 20 del 2023 (c.d. “Decreto Cutro”), convertito con l. n. 50 del 5 maggio 2023.
Tuttavia, come espressamente previsto dal su richiamato Decreto-legge all'art. 7 comma 2,
“per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Dagli atti di causa emerge che la domanda amministrativa è stata presentata in epoca antecedente all'entrata in vigore della riforma;
pertanto, nel caso di specie, va applicato l'art. 19 nella sua formulazione previgente e non nella nuova versione introdotta dall'art. 7 del D.L. n.
20/2023.
2.3 – Orbene, risulta prodotta in giudizio la seguente documentazione: (i) busta paga emessa ad agosto 2024 attestante la percezione dell'importo netto pari a € 455,00, per l'attività di bracciante agricolo prestata alle dipendenze dell'impresa individuale Fede Gerardo;
(ii) modello
[.. unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione relativa al rapporto di lavoro alle dipendenze di con qualifica di bracciante agricolo, dal 27.7.2024 al 31.12.2024, nonché Controparte_2
busta paga di luglio (€ 154); (iii) Modello unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione relativo al rapporto di lavoro alle dipendenze dell'impresa individuale dal 12.4.2024 al Controparte_3
2 30.6.2024, nonché buste paga di aprile (€ 751) e maggio (€ 900,44); (iv) CU 2024, attestante la percezione di un importo netto di euro 1.101,33 in ragione dell'attività lavorativa prestata alle dipendenze di dal 21.1.2023 al 21.8.2023; (v) CU 2023, attestante la percezione di Parte_2
un reddito complessivo di euro 2.346,57 per l'attività di lavoro svolta alle dipendenze dell'impresa individuale dal 30.7.2022 al 3.11.2022; (vi) modelli unilav relativi ai rapporti di Controparte_4
lavoro prestati in qualità di bracciante agricolo, nei seguenti periodi: dal 30.7.2022 al 31.12.2022, dal 4.11.2022 al 31.12.2022, dal 30.3.2023 al 31.12.2023 e dal 18.8.2023 al 31.12.2023, buste paga emesse nel 2022 nei mesi di agosto e luglio (importo complessivo percepito pari a € 2.197,23), nonché buste paga emesse nel 2023 ad agosto (€ 1.534,52) e settembre (€ 855); (vii) contratto di comodato d'uso gratuito di immobile sito in Manfredonia con durata di cinque anni, stipulato il
23.1.2023 e registrato il 24.1.2023 al n.81 serie 3.
Le comunicazioni , così come tutta la documentazione contrattuale relativa ai Pt_3
rapporti di lavoro avviati, sono indicative della serietà dello sforzo profuso dal richiedente nell'avviare e proseguire il percorso di inserimento nella realtà socioeconomica italiana, a far data dal 2023.
Inoltre, dal gennaio 2023, il ricorrente ha stabilito la sua permanenza sul territorio italiano come si desume dal contratto di comodato registrato il 24.1.2023 e dal certificato di residenza rilasciato dal Comune di Manfredonia il 2.10.2023.
Operato un raffronto con la situazione del Paese d'origine del ricorrente deve ritenersi che la sua integrazione socio-lavorativa, possa essere valorizzata come presupposto che concorre a determinare una situazione di vulnerabilità personale del ricorrente tutelabile attraverso il riconoscimento di un titolo di soggiorno che lo protegga dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, nel medesimo contesto sociale, economico e ambientale.
Deve essere, pertanto, conclusivamente riconosciuto il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 5, co. 6, e dell'art. 19, co. 1.1, del d.lgs. 286/1998.
3 – Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, atteso che, essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione degli onorari del difensore deve avvenire ai sensi dell'art. 82 D.P.R. 115/2002.
Si veda sul punto Cass. Ordinanza n. 30876 del 29/11/2018 secondo cui “Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non
3 potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato”.
4 – All'accoglimento della domanda consegue la conferma dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato disposta in via provvisoria e anticipata dal COA di Bari in data
5.12.2023.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , così provvede: Pt_1
1) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, DICHIARA che il ricorrente ha diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 del d.lgs. 286/1998;
2) NULLA per le spese di lite.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 24 febbraio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Gianluca Tarantino dott.ssa Marisa Attollino
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Protezione internazionale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Marisa Attollino - Presidente dr. Enzo Davide Ruffo - Giudice dr. Gianluca Tarantino - Giudice rel. nel procedimento recante n. 12860/2023 r.g. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 e 281-decies c.p.c., depositato il 24 novembre 2023, proposto da
(C.F. – CUI: , nato in [...] il [...], Pt_1 C.F._1 C.F._2
rappresentato e difeso dall' avv. Antonietta Rigillo,
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTI contumaci
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI letti ed esaminati gli atti di causa, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, all'esito della trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., all'esito della camera di consiglio del 24.2.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
1 – Il ricorrente, cittadino senegalese, ha impugnato il provvedimento adottato dal Questore di Foggia il 26.10.2023 e notificato il 20.4.2023, recante rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ed ha, per tale ragione, adito l'autorità giurisdizionale chiedendo, previa sospensione del provvedimento impugnato, il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale.
1 Con decreto pubblicato il 6.12.2023, emesso inaudita altera parte, è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e fissata l'udienza di comparizione del 17.6.2024 per la trattazione dell'istanza di sospensione e del merito della controversia.
A seguito dell'accoglimento dell'istanza depositata il 15.4.2024, il G.I. ha disposto la trattazione scritta del procedimento, assegnando termine per il deposito di note fino al 17.6.2024.
Il di non si è costituito in giudizio e, pertanto, ne è Controparte_1 CP_1
stata dichiarata la contumacia.
Con ordinanza del 2.7.2024 il G.I. ha confermato il decreto del 6.12.2023.
All'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
2.1 – In primo luogo, deve evidenziarsi come la valutazione dei profili di illegittimità formale del diniego opposto (quali, violazione di legge, carenza di motivazione, difetto di istruttoria in sede amministrativa, ecc.) può dirsi assorbita nella prevalente esigenza di esaminare, nel merito, la sussistenza degli elementi costitutivi della domanda di protezione speciale.
2.2 – È, altresì, doveroso puntualizzare che l'art. 19 comma 1.1 d.lgs. n. 286/1998 è stato parzialmente modificato – con riferimento alla normativa che disciplina la protezione speciale (il cui riconoscimento è stato in questa sede invocato) – dal D.L. n. 20 del 2023 (c.d. “Decreto Cutro”), convertito con l. n. 50 del 5 maggio 2023.
Tuttavia, come espressamente previsto dal su richiamato Decreto-legge all'art. 7 comma 2,
“per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Dagli atti di causa emerge che la domanda amministrativa è stata presentata in epoca antecedente all'entrata in vigore della riforma;
pertanto, nel caso di specie, va applicato l'art. 19 nella sua formulazione previgente e non nella nuova versione introdotta dall'art. 7 del D.L. n.
20/2023.
2.3 – Orbene, risulta prodotta in giudizio la seguente documentazione: (i) busta paga emessa ad agosto 2024 attestante la percezione dell'importo netto pari a € 455,00, per l'attività di bracciante agricolo prestata alle dipendenze dell'impresa individuale Fede Gerardo;
(ii) modello
[.. unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione relativa al rapporto di lavoro alle dipendenze di con qualifica di bracciante agricolo, dal 27.7.2024 al 31.12.2024, nonché Controparte_2
busta paga di luglio (€ 154); (iii) Modello unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione relativo al rapporto di lavoro alle dipendenze dell'impresa individuale dal 12.4.2024 al Controparte_3
2 30.6.2024, nonché buste paga di aprile (€ 751) e maggio (€ 900,44); (iv) CU 2024, attestante la percezione di un importo netto di euro 1.101,33 in ragione dell'attività lavorativa prestata alle dipendenze di dal 21.1.2023 al 21.8.2023; (v) CU 2023, attestante la percezione di Parte_2
un reddito complessivo di euro 2.346,57 per l'attività di lavoro svolta alle dipendenze dell'impresa individuale dal 30.7.2022 al 3.11.2022; (vi) modelli unilav relativi ai rapporti di Controparte_4
lavoro prestati in qualità di bracciante agricolo, nei seguenti periodi: dal 30.7.2022 al 31.12.2022, dal 4.11.2022 al 31.12.2022, dal 30.3.2023 al 31.12.2023 e dal 18.8.2023 al 31.12.2023, buste paga emesse nel 2022 nei mesi di agosto e luglio (importo complessivo percepito pari a € 2.197,23), nonché buste paga emesse nel 2023 ad agosto (€ 1.534,52) e settembre (€ 855); (vii) contratto di comodato d'uso gratuito di immobile sito in Manfredonia con durata di cinque anni, stipulato il
23.1.2023 e registrato il 24.1.2023 al n.81 serie 3.
Le comunicazioni , così come tutta la documentazione contrattuale relativa ai Pt_3
rapporti di lavoro avviati, sono indicative della serietà dello sforzo profuso dal richiedente nell'avviare e proseguire il percorso di inserimento nella realtà socioeconomica italiana, a far data dal 2023.
Inoltre, dal gennaio 2023, il ricorrente ha stabilito la sua permanenza sul territorio italiano come si desume dal contratto di comodato registrato il 24.1.2023 e dal certificato di residenza rilasciato dal Comune di Manfredonia il 2.10.2023.
Operato un raffronto con la situazione del Paese d'origine del ricorrente deve ritenersi che la sua integrazione socio-lavorativa, possa essere valorizzata come presupposto che concorre a determinare una situazione di vulnerabilità personale del ricorrente tutelabile attraverso il riconoscimento di un titolo di soggiorno che lo protegga dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, nel medesimo contesto sociale, economico e ambientale.
Deve essere, pertanto, conclusivamente riconosciuto il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 5, co. 6, e dell'art. 19, co. 1.1, del d.lgs. 286/1998.
3 – Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, atteso che, essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione degli onorari del difensore deve avvenire ai sensi dell'art. 82 D.P.R. 115/2002.
Si veda sul punto Cass. Ordinanza n. 30876 del 29/11/2018 secondo cui “Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non
3 potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato”.
4 – All'accoglimento della domanda consegue la conferma dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato disposta in via provvisoria e anticipata dal COA di Bari in data
5.12.2023.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , così provvede: Pt_1
1) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, DICHIARA che il ricorrente ha diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 del d.lgs. 286/1998;
2) NULLA per le spese di lite.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 24 febbraio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Gianluca Tarantino dott.ssa Marisa Attollino
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