TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 30/04/2026, n. 345
TAR
Ordinanza cautelare 5 ottobre 2023
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TAR
Sentenza 30 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione della L. 241/1990 e Costituzione per omessa comunicazione di avvio del procedimento

    I provvedimenti in materia di armi hanno carattere d'urgenza e sono preordinati alla salvaguardia dell'incolumità pubblica, pertanto può essere omessa la comunicazione dell'avvio del procedimento. La situazione di conflittualità tra i coniugi, evidenziata dalle reciproche denunce, aggravava la necessità di provvedere tempestivamente.

  • Rigettato
    Violazione del R.D. 777/1931 per omesso accertamento dei profili di pericolosità e rischio di abuso delle armi

    L'Amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di 'non affidabilità' valorizzando situazioni genericamente non ascrivibili alla 'buona condotta', senza necessità di un comprovato abuso o di un giudizio di pericolosità sociale. La conflittualità familiare è un indice rivelatore della possibilità di abuso delle armi.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e motivazione

    La documentazione agli atti è sufficiente per definire la vicenda. Le reciproche denunce evidenziano un clima di conflittualità familiare che giustifica la decisione precauzionale, anche alla luce di un episodio di tipo aggressivo/collerico subito dal ricorrente. La separazione consensuale con vicinanza delle abitazioni non esclude i dubbi sulla sicurezza pubblica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 30/04/2026, n. 345
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
    Numero : 345
    Data del deposito : 30 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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