Ordinanza cautelare 5 ottobre 2023
Sentenza 30 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 30/04/2026, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00345/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00488/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 488 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Tavella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria, via Domenico Muratori 2b;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Reggio Calabria e Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Reggio Calabria, via del Plebiscito, n. 15;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia
del decreto prefettizio avente Prot. Nr. -OMISSIS-/Area I^ Bis e Fasc. nr. -OMISSIS-, datato -OMISSIS-emesso dalla Prefettura - U.T.G. - Area IA Bis - Ordine e Sicurezza Pubblica - di Reggio Calabria, con cui si fa divieto al sig.-OMISSIS- di detenere armi e munizioni, nonché di tutti gli atti prodromici e conseguenziali comunque connessi con quello impugnato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza n. -OMISSIS-;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 il dott. SE ST e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TT
1. Con il ricorso introduttivo, notificato in data 11/09/2023 e depositato il successivo 20/09/2023, il ricorrente, titolare dall’anno 2009 di licenza porto di fucile per uso sportivo, impugna il decreto prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- della Prefettura di Reggio Calabria di divieto di detenzione di armi e munizioni, adottato in ragione di reciproche denunce sporte dal ricorrente (in data -OMISSIS-) nei confronti della moglie convivente per percosse e dalla moglie (il successivo -OMISSIS-) nei confronti del ricorrente per percosse.
Il verbale del -OMISSIS- di notifica del provvedimento impugnato dà atto che le armi in possesso del ricorrente sono state ritirate in via cautelare in data -OMISSIS-.
Avverso tale provvedimento, il ricorrente deduce le seguenti censure:
I) “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 7, 8, 10, 10-bis, 21 della I. 7 agosto 1990, n. 241 - Violazione degli artt. 24 e 97 Cost.; violazione dei principi del giusto procedimento, di imparzialità, buon andamento e di leale collaborazione tra pubblico e privato ”, in quanto non è stato comunicato alcun avvio del procedimento e l’atto finale è stato adottato, in assenza di ragioni di urgenza, senza la preventiva acquisizione e valutazione delle osservazioni del ricorrente.
I fatti oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione si riferirebbero al mese di settembre 2022, mentre il decreto di divieto impugnato è stato notificato al ricorrente in data 14 giugno 2023.
Se avesse potuto partecipare al procedimento, il ricorrente avrebbe rappresentato sopravvenute circostanze ed elementi di segno contrario al postulato rischio di abuso, e tra questi:
a) la remissione di querela operata da entrambi i coniugi;
b) la testimonianza/dichiarazione della testimone presente in occasione dell’episodio da cui sono scaturite le vicendevoli querele, confermativa dell’aggressione subita dal Dott. -OMISSIS- e del fatto che non si sia consumata invece aggressione ai danni della consorte denunciante;
c) l’avvio della loro separazione consensuale con contestuale cessazione della coabitazione tra i coniugi.
II) “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 39 e 40 del R.D. 777/1931; Omesso accertamento dei profili di pericolosità e di rischio di abuso delle armi ”: il ricorrente avrebbe mantenuto una condotta irreprensibile, custodendo, inoltre, le armi e le munizioni in modo regolare.
La circostanza che il sig. -OMISSIS- e la moglie si siano querelati a vicenda non potrebbe influire sull'affidabilità del ricorrente né potrebbe essere considerata una circostanza “foriera di possibili abusi”.
Il procedimento penale a carico del ricorrente, pendente nella fase delle indagini preliminari (doc. n.2), sarebbe – ove mai non fosse stato già archiviato – sicuramente destinato ad estinguersi per difetto di condizione di procedibilità in quanto il reato ipotizzato (art. 581 c.p. percosse) è procedibile a querela di parte, ed entrambi i coniugi hanno rimesso le rispettive querele (doc. nn. 3 e 4).
Il giudizio di inaffidabilità sarebbe fondato su un episodio isolato, laddove il ricorrente, anche in situazione di tensione, e vittima di un'aggressione da parte del coniuge, avrebbe mantenuto calma e tranquillità.
III) “ Violazione dell’art. 21 octies legge 241/90. Eccesso di potere per travisamento dei fatti posti a fondamento del provvedimento impugnato; falsità ed erronea valutazione dei presupposti; difetto o insufficienza di istruttoria e di motivazione. Perplessità ”.
Il provvedimento impugnato postulerebbe “ comportamenti aggressivi nella circostanza tenuti dall’interessato ” tali da determinare “ in atto, sulla base di un giudizio prognostico, l’insorgere di un pericolo per la sicurezza pubblica circa la possibilità di abuso delle armi ”, in assenza dello svolgimento di una compiuta attività istruttoria ed, in particolare, di un approfondito esame del contenuto della denuncia sporta a carico della moglie, nella quale il ricorrente avrebbe indicato precisamente lo svolgimento dei fatti accaduti il giorno 14 giugno 2022.
Dalla narrazione del fatto - peraltro di natura episodica e non connotato da negligenza e violenza - emergerebbe che il ricorrente non ha mai tenuto una condotta da cui si possa evincere la sussistenza di “comportamenti aggressivi”.
Chiede, a tal proposito, che sia autorizzata, ai sensi dell’art. 63, comma 3, c.p.a. e dell’art. 257 bis c.p.c., l’assunzione della testimonianza in forma scritta della sig.ra-OMISSIS-, presente al momento dei fatti.
Ad ulteriore riprova della episodicità dell’evento e della non conflittualità tra i coniugi, evidenzia il ricorrente che gli stessi hanno successivamente rimesso le rispettive querele; ed inoltre, hanno raggiunto un accordo per addivenire alla loro separazione consensuale (doc. nn.7 e 8), fissando la loro residenza in distinte abitazioni sin dal momento del deposito della domanda giudiziale (cfr. contenuto degli accordi di separazione).
2. In data 28/09/2023, per resistere al ricorso si sono costituiti, con atto di mera forma, l’Ufficio Territoriale del Governo Reggio Calabria e il Ministero dell'Interno.
3. Con ordinanza del -OMISSIS-, è stata respinta la domanda cautelare.
4. In data 8/04/2026, le Amministrazioni resistenti hanno depositato una memoria.
5. All’udienza pubblica del 15/04/2026, la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
6. Preliminarmente, va dichiarata la tardività – e, pertanto, la non utilizzabilità – della memoria depositata dalle Amministrazioni resistenti in data 8/4/2026, per violazione del termine perentorio previsto dall’art. 73, comma 1, c.p.a. per il deposito delle memorie.
La stessa, depositata oltre il suddetto termine, è inutilizzabile, e il Collegio non ne terrà conto.
7. Sempre in limine litis , il Collegio deve respingere la richiesta istruttoria avanzata dal ricorrente concernente l’ammissione della testimonianza scritta della sig.ra-OMISSIS-; infatti, la documentazione versata agli atti di causa, ed in particolare la denunzia sporta dal ricorrente nei confronti della moglie in data -OMISSIS- (doc. 5) e il verbale di remissione della querela sporta dalla Sig.ra -OMISSIS- (doc. 4), è sufficiente per definire la presente vicenda litigiosa.
La testimonianza scritta è, infatti, irrilevante ai fini della decisione, posto che le ragioni dell’adozione del provvedimento impugnato, di natura cautelare, emergono dalle reciproche denunce sporte dal ricorrente (in data -OMISSIS-) nei confronti della moglie convivente per percosse e dalla moglie (il successivo -OMISSIS-) nei confronti del ricorrente (sempre) per percosse.
8. Il ricorso è infondato.
9. Va rigettato il primo motivo di ricorso, in quanto tutti i provvedimenti in materia di armi, essendo preordinati alla salvaguardia dell'incolumità delle persone hanno di per sé il carattere dell'urgenza e sono caratterizzati da particolari esigenze di celerità, in relazione alle quali può essere omessa la comunicazione dell'avvio del procedimento, prevista dall'art. 7, della L. n. 241 del 1990 (cfr. Cons. Stato III, 17 gennaio 2020, n. 435), così come le altre forme di partecipazione procedimentale.
Ai provvedimenti con cui l’Autorità di pubblica sicurezza vieta la detenzione di armi, infatti, viene riconosciuta natura cautelare e preventiva.
In altri termini, il provvedimento di divieto in materia di armi, in quanto rimedio finalizzato a tutelare in via preventiva la collettività dal pericolo dell'uso delle armi da parte di un soggetto che si ritiene capace di abusarne, ha di per sé il carattere dell'urgenza, qualificata dal pericolo della compromissione degli interessi pubblici dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini, che caratterizza la misura preventiva di cui trattasi, per cui rientra fra gli atti per i quali l'art. 7 citato consente comunque di prescindere dalla previa comunicazione di avvio del procedimento.
La circostanza indicata dal ricorrente (e cioè che i fatti oggetto delle reciproche querele si riferiscono al mese di settembre 2022, mentre il decreto di divieto impugnato è stato adottato in data 2 maggio 2023 e notificato al ricorrente in data 14 giugno 2023) non solo non escludeva l’urgenza ma aggravava la necessità di provvedere, alla luce della situazione di conflittualità in corso tra i coniugi, come evidenziata dalle reciproche denunzie.
D’altronde, il ritiro cautelare amministrativo delle armi, da un lato, non impedisce di acquistarne o possederne ulteriori, rischio che, invece, il divieto ex art. 39 TULPS tende a neutralizzare radicalmente, e, dall’altro, è adottato in forza del comma 2 del medesimo art. 39 cit. ai sensi del quale “ Nei casi d'urgenza gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza provvedono all'immediato ritiro cautelare dei materiali di cui al primo comma, dandone immediata comunicazione al prefetto ”; comunicazione che è strumentale a consentire al Prefetto di esercitare il potere ad esso attribuito dal primo comma della stessa disposizione.
Il ritiro previsto dal secondo comma, quindi, è finalizzato a sottrarre la disponibilità delle armi possedute per ragioni urgenti e cautelari, trattandosi di un provvedimento di natura ontologicamente temporanea e cautelare nelle more dell’assunzione delle eventuali determinazioni delle competenti Autorità (divieto di detenzione di armi e munizioni e revoca del porto d’armi).
Il destinatario del ritiro cautelare amministrativo è, dunque, avvertito che lo stesso provvedimento è comunicato all’U.T.G. ai fini di consentire al prefetto di valutare l’adozione del divieto di cui al primo comma dell’art. 39 cit..
In ogni caso, non sono stati indicati dal ricorrente elementi che, qualora sottoposti al vaglio dell’Amministrazione, avrebbero potuto condurre ad una decisione diversa da quella in concreto assunta, in quanto le deduzioni formulate con il primo motivo di ricorso, che in ipotesi il ricorrente avrebbe potuto rappresentare nel procedimento, sono inidonee ad inficiare la valutazione di inaffidabilità svolta dal Prefetto nel provvedimento impugnato, in ragione di un innegabile clima di conflittualità familiare emergente dal contenuto delle reciproche denunzie sporte dai coniugi -OMISSIS---OMISSIS-.
Nel ricorso per separazione consensuale (datato 26/1/2023) si espone, peraltro, che il ricorrente ha concesso alla moglie in comodato d’uso gratuito un appartamento “ posto nelle immediate vicinanze della casa coniugale, al fine di agevolare la sig.ra -OMISSIS- nelle occasioni in cui…vorrà far visita ai figli ” minori (nati nel 2010 e nel 2013); in ragione dell’affidamento degli stessi al padre in via esclusiva, è ragionevole ritenere che vi siano motivi di frequenti incontri tra i coniugi.
La separazione personale tra i coniugi in conflitto (e che continuano a vivere in appartamenti vicini) non scongiura, quindi, i “dubbi e (le) perplessità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica” (Cons. Stato, sez. III, 22.4.2024, n. 3585; C.G.A.R.S., sez. giurisd., 6.10.2022 n. 1010).
10. Il secondo e terzo motivo di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, sono parimenti infondati.
L’art. 39 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, prevede che la licenza di porto d’armi possa essere ricusata non soltanto a chi ha riportato condanne per talune tipologie di reati (comma 1), ma anche, più in generale, a chi “non dà affidamento di non abusare delle armi” (comma 2).
Il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto (Corte costituzionale, 16 dicembre 1993, n. 440), ma una deroga alla regola generale di divieto di detenzione delle armi.
Nell’ambito dell’esercizio di una sua lata discrezionalità (Corte costituzionale, 20 marzo 2019, n. 109), l’Amministrazione può concedere la relativa autorizzazione, laddove siano sussistenti specifiche ragioni e, comunque, siano esclusi rischi anche potenziali per la sicurezza e l’ordine pubblico, sulla base della valutazione anche in chiave prospettica dell’affidabilità del soggetto che richiede l’autorizzazione.
La giurisprudenza ha da tempo chiarito che “l’Amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di “non affidabilità” del titolare del porto d’armi valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla “buona condotta” dell’interessato, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto, né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi in quanto, ai fini della revoca della licenza, l’Autorità di pubblica sicurezza può apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità d’abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell’interessato” (di recente, Cons. Stato, sez. III, 08/04/2026 n. 2815 e giurisprudenza ivi richiamata).
Caso tipico, tra i tanti astrattamente ipotizzabili, che giustifica tale giudizio di “non affidabilità” è quello derivante dalla conflittualità nei rapporti familiari, di convivenza o di vicinato: trattasi di ipotesi accomunate dal fatto che la tensione nelle relazioni interpersonali, unita alla contiguità dei rapporti, tende ad acuirsi e ad esasperarsi con il decorso del tempo, rendendo inopportuno, a tutela della pubblica e della privata incolumità e in ottica preventiva, che i protagonisti di tali conflitti abbiano la disponibilità di armi da sparo, ancorché l'uso improprio di esse non si sia già verificato (TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 29/12/2025 n. 1209 e giurisprudenza ivi menzionata; TAR Lecce sez. I 24/06/2024 n. 802; Cons. Stato, Sez. III, 3 agosto 2016, n. 3515).
Il clima di evidente conflittualità tra coniugi emergente dalla stessa presentazione delle reciproche denunzie imponeva certamente una elevata soglia di tutela, peraltro proprio nei confronti dei soggetti maggiormente esposti all’abuso e diretti destinatari della condotta non affidabile.
L’esercizio del potere discrezionale da parte della Prefettura sfugge, quindi, alle censure dedotte da parte ricorrente, posto che anche lo stesso episodio di tipo aggressivo/collerico subito dal sig. -OMISSIS- (e che lo stesso chiede che sia confermato dal teste, con la prova testimoniale articolata in ricorso) legittima la decisione precauzionale impugnata.
11. Concludendo, il ricorso è infondato e va rigettato.
12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite, complessivamente liquidate in € 1.000,00 (mille/00), oltre agli accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio e le altre persone fisiche comunque menzionate.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
TE NT, Presidente
Roberta Mazzulla, Consigliere
SE ST, Referendario, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| SE ST | TE NT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.