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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/11/2025, n. 3097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3097 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1404/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. ssa CA EL Presidente dott. NR CH Consigliere estensore dott. ssa Elena Garbo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1404 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 appellanti rappresentati e difesi dagli avv.ti ES BA e MA BA contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3 appellato rappresentato e difeso dagli avv.ti Elisa Morelato ed Emanuela Sambugaro
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1807/2024 del Tribunale di Verona emessa in data 22.07.2024 e depositata in data 24.07.2024.
Conclusioni di parte appellante:
1 “- respingersi la opposizione al precetto perché inammissibile, carente di interesse ad agire e comunque destituita di fondamento per le ragioni esposte in atti;
- respingersi la domanda di restituzione dell'indebito perché destituita di fondamento in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti;
- rigettarsi le domande tutte svolte dall'attore perché pretestuose e infondate in fatto e in diritto, anche in sede di appello;
- con vittoria di spese e competenze di causa per entrambi i gradi di giudizio, aggravate dalla condotta processualmente scorretta e temeraria dell'attore, il tutto oltre spese generali al 15%, c.p.a. ed IVA come per legge;
- condannarsi l'appellato alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado, o in subordine dell'importo illegittimamente pagato a titolo di interessi moratori, oltre interessi;
- accertarsi che la negazione avversaria in ordine al regime ordinario del legale Avv.
ES BA e della conseguente debenza dell'IVA in ogni caso è temeraria alla luce della documentazione in atti e visionata, e conseguentemente condannare l'Arch. CP_1
per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.”.
[...]
Conclusioni di parte appellata:
“in via principale
- dichiarare inammissibile l'appello proposto dai sig. ri avverso la Parte_3 sentenza n. 1807/2024 Tribunale di Verona per i motivi dedotti con la comparsa di costituzione in appello e conseguentemente confermare integralmente la sentenza del
Tribunale di Verona n. 1807/2024; in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'appello avversario venga ritenuto ammissibile
- insistendo per la declaratoria di inammissibilità dei nuovi documenti prodotti dagli appellanti e per la loro espunzione dal fascicolo, respingersi in ogni caso l'appello proposto dai sig.ri e tutte le domande proposte nei confronti dell'arch. Parte_3
con l'atto di appello e conseguentemente confermare integralmente la sentenza CP_1 del Tribunale di Verona n. 1807/2024.
In ogni caso
- condannare i sigg. e ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al Parte_1 Parte_2
2 risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
- con vittoria di spese e compensi di causa, oltre 15% spese generali e accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, l'arch. proponeva Controparte_1 opposizione avverso l'atto di precetto, notificatogli il 09.08.2023, con il quale Pt_1
e gli avevano intimato il pagamento delle somme loro
[...] Parte_2 spettanti in forza della sentenza del Tribunale di Verona n. 1603/2023 dell'08/08/2023, assumendo che l'Iva sulle spese legali liquidate a loro favore non era dovuta, in quanto il difensore della parte vittoriosa fruiva di un regime fiscale forfettario che comportava l'esenzione dal pagamento di tale imposta, ed adducendo inoltre che le somme richieste a tale titolo e per contributo previdenziale erano state erroneamente calcolate in eccesso, in misura rispettivamente pari ad €124,70 e ad €21,81.
Si costituivano e chiedendo il rigetto Parte_1 Parte_2 dell'opposizione.
Il Tribunale di Verona, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva l'opposizione, dichiarando la nullità dell'atto di precetto nella parte in cui ingiungeva il pagamento della somma di €4.669,85 a titolo di rimborso dell'Iva sulle spese legali relative al procedimento di accertamento tecnico preventivo ed alla causa di merito, nonché della somma di €670,54, in luogo del minor importo di €648,73 a titolo di contributo previdenziale, e condannava i convenuti opposti alla rifusione delle spese di lite.
2. Avverso l'indicata pronuncia e hanno interposto Parte_1 Parte_2 tempestivo appello, affidato a cinque motivi di gravame.
2.1 Con il primo motivo censurano l'errore in cui è incorso il tribunale per avere rigettato l'eccezione relativa alla carenza di interesse ad agire in capo al , sebbene lo stesso CP_1 avesse provveduto in data 24.08.2023 a pagare integralmente quanto dovuto agli intimanti in forza della sentenza n. 1603/2023 del Tribunale di Verona.
3 2.2 Con il secondo motivo affermano che la sentenza è viziata laddove afferma che non può ritenersi provato che l'avv. ES BA fosse assoggettato a regime fiscale ordinario.
Essi osservano in primo luogo che il tribunale ha violato le regole sulla ripartizione dell'onus probandi, giacchè era onere dell'attore opponente dimostrare che il difensore della parte vittoriosa non era tenuto al pagamento dell'IVA.
In secondo luogo deducono che a fronte della dichiarazione fatta dai convenuti opposti, all'atto della loro costituzione in giudizio, che l'avv. ES BA non era assoggettato al regime di esenzione IVA, l'attore opponente non aveva sollevato alcuna specifica contestazione.
Infine sostengono che in ogni caso la prova di tale circostanza si evince dalla documentazione da essi prodotta in primo grado.
2.3 Con il terzo motivo si dolgono che il tribunale abbia ritenuto rilevante il fatto che, sebbene i coniugi avessero corrisposto all'avv. MA Barbieri la somma Parte_3 liquidata in sentenza a titolo di compensi ed Iva spettanti al difensore della parte vittoriosa, solo l'avv. ES BA aveva ricevuto la procura alle liti dagli stessi e pertanto
“non erano questi ultimi, bensì l'avv. ES BA, ad esser tenuto al pagamento del relativo compenso comprensivo di Iva (senza poter ottenere il relativo rimborso dall'arch.
, in quanto diritto spettante ai sigg.ri e e non all'avv. ES CP_1 Pt_1 Pt_2
BA)”, omettendo di rilevare che in realtà era l'avv. MA Barbieri il difensore con cui essi avevano concluso il contratto di patrocinio e che aveva svolto tutta l'attività difensiva.
Al riguardo evidenziano che il diritto al pagamento del compenso prescinde dal conferimento della procura ad litem, essendo sufficiente che sia intervenuto tra il cliente ed il professionista un contratto di patrocinio.
2.4 Con il quarto motivo denunciano la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, sancito dall'art. 112 c.p.c., per avere il giudice di prime cure dichiarato che le somme richieste a titolo di rimborso Iva e contributo previdenziale erano state erroneamente indicate nell'atto di precetto in eccesso, in misura pari a complessivi
€146,51, sebbene l'arch. avesse versato l'importo esattamente dovuto, al netto di CP_1
4 quello erroneamente richiesto, e non avesse formulato alcuna domanda di restituzione della somma indicata in eccesso.
Essi inoltre chiedono la riforma della sentenza che li ha condannati a restituire alla controparte la somma di €4.691,66, in quanto maggiore di quella da quest'ultima versata.
2.5 Con il quinto motivo chiedono che anche qualora la sentenza venga confermata nella parte in cui li ha condannati al pagamento della somma di €4.691,66, gli interessi dovuti su tale somma siano calcolati al tasso legale e non a quello moratorio come ex adverso richiesto, giacché il saggio d'interesse da applicarsi alla sentenza di condanna deve far riferimento agli “interessi legali”, in mancanza di diverse specificazioni da parte del giudice.
3. Si è costituito , chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_1 sentenza impugnata.
4. Il primo motivo di gravame è infondato.
Il tribunale ha correttamente ritenuto sussistente in capo all'arch. l'interesse a CP_1 proporre l'opposizione esecutiva per far accertare la nullità del precetto con riferimento alle somme che egli assume di non essere debitore, in quanto al momento in cui è stata promossa l'opposizione il precetto non era ancora divenuto inefficace per decorso del termine di 90 giorni dalla sua notificazione e la possibilità da parte del debitore di promuovere l'azione di ripetizione di indebito per conseguire la restituzione di quanto spontaneamente pagato, a seguito di intimazione di precetto di pagamento, non lo priva della facoltà di proporre l'opposizione di cui all'art. 615 c.p.c. (v. Cass. 15693/2021).
5. Il secondo e terzo motivo di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto pongono questioni strettamente connesse, sono fondati nei termini qui di seguito precisati.
5.1 In via preliminare è utile rammentare che nel nostro ordinamento il sistema impositivo dell'IVA si configura come un sistema connotato dal c.d. principio della neutralità
5 dell'imposta, essendo fondato essenzialmente sui criteri della rivalsa e della detrazione, ovvero dell'obbligo di rivalsa per l'operatore che incassa e della possibilità di recuperarla per l'operatore che la paga.
Il cedente dei beni o il prestatore del servizio ha, infatti, l'obbligo di versare all'Erario l'IVA nell'importo indicato nella fattura che si riferisce alla cessione di beni o alla prestazione di servizi e deve, poi, addebitarla a titolo di rivalsa, al cessionario o committente.
Quest'ultimo a sua volta ha la possibilità di detrarre dall'imposta relativa alle operazioni effettuate l'ammontare dell'imposta assolta o dovuta o a lui addebitata a titolo di rivalsa.
Per gli imprenditori, dunque, l'applicazione dell'imposta è in via di principio neutrale, posto che l'Iva sulle operazioni attive è da essi trasferita sui clienti, mentre quella sui loro acquisti è recuperata compensandola con la prima, determinando un credito verso l'erario.
Ne consegue che ogni versamento negli scambi tra soggetti di imposta costituisce un credito compensabile in capo al cessionario e che il tributo viene a gravare, in via definitiva, sui c.d. consumatori finali.
Con riferimento al caso di specie, costituisce jus receptum che tra le spese processuali che la parte soccombente deve essere condannata a rimborsare al vincitore rientra anche la somma dovuta da quest'ultimo al proprio difensore a titolo di I.V.A. in sede di rivalsa e secondo le prescrizioni dell'art. 18 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, costituendo tale imposta una voce accessoria, di natura fiscale, del corrispettivo dovuto per prestazioni professionali relative alla difesa in giudizio. L'eventualità che la parte vittoriosa, per la propria qualità personale, possa portare in detrazione l'I.V.A. dovuta al proprio difensore non incide su detta condanna della parte soccombente, trattandosi di una questione rilevante solo in sede di esecuzione, poiché la condanna al pagamento dell'I.V.A. in aggiunta ad una data somma dovuta dal soccombente per rimborso di diritti e di onorari deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione della effettiva doverosità di tale prestazione aggiuntiva, ovvero "se dovuta" (cfr. tra le molte Cass. n. 18192 del 10/07/2018; Cass. n.
3968 del 19/02/2014), con la conseguente possibilità, per la parte soccombente, di esercitare la facoltà di contestare sul punto il titolo esecutivo con opposizione a precetto o all'esecuzione, al fine di far valere eventuali circostanze che, secondo le previsioni del citato d.P.R. n. 633 del 1972, possano escludere, nei singoli casi, la concreta rivalsa o, comunque, l'esigibilità dell'I.V.A. (Cass. n. 7551 dell'01/04/2011).
6 5.2 Il tribunale veronese ha anzitutto affermato il principio che la parte vittoriosa non ha diritto di ottenere il rimborso della somma dovuta a titolo di Iva al proprio difensore ai sensi dell'art. 91 c.p.c. non solo quando, per la propria qualità personale, possa portare in detrazione la somma pagata a titolo di Iva, ma anche quando il difensore fruisce di un regime fiscale che comporta l'esenzione dal pagamento dell'Iva.
Tale statuizione non è stata censurata e pertanto sulla stessa si è formato il giudicato.
Ha poi escluso che il pagamento effettuato da e in favore Parte_1 Parte_2 dell'avv. MA BA dell'importo complessivo di €26.587,96, comprensivo di Iva, liquidato in loro favore dalla sentenza del Tribunale di Verona n. 1603/2023 dell'08/08/2023, a titolo di rifusione delle spese legali, legittimi gli stessi a richiedere alla parte soccombente il rimborso della somma pagata a titolo di Iva, sia perché il loro difensore in quel giudizio è stato l'avv. ES BA, sia perché non risulta provato che quest'ultimo fosse all'epoca assoggettato al regime fiscale ordinario che non comporta l'esenzione dal pagamento dell'Iva.
5.3 Riguardo a quest'ultima affermazione, è fondata la censura formulata dagli appellanti.
L'opponente ha, invero, contestato il loro diritto di conseguire il rimborso dell'I.V.A. dovuta da questi ultimi al proprio difensore a titolo di rivalsa ex art. 18 del citato D.P.R. sulle spese processuali liquidate in loro favore all'esito del giudizio sfociato nella pronuncia di condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite, eccependo che l'avv. ES BA beneficia del regime fiscale forfettario che comporta l'esenzione dal pagamento dell'Iva.
Ora, sulla base delle regole in materia di ripartizione dell'onere della prova, spettava all'opponente dimostrare (salvo che ciò risulti altrimenti dagli atti) che il difensore della controparte non è tenuto al pagamento del tributo in questione, cosicché esso non costituisce una spesa nei sensi di cui agli artt. 90 e 91 c.p.c.
Infatti, tra le spese processuali che il soccombente è tenuto a rimborsare al vincitore rientra
- ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. e indipendentemente dalla prova dell'effettiva erogazione - anche la somma dovuta dal vincitore stesso a titolo di i.v.a. per i compensi al proprio difensore, in quanto il prestatore d'opera professionale deve addebitarla, a titolo di
7 rivalsa, al committente, salvo che il soccombente dimostri, o risulti altrimenti dagli atti, che la suindicata erogazione non debba avvenire per legge, ovvero che la parte possa, per la propria qualità personale, rivalersi del tributo in questione su altri soggetti, cosicché esso non costituisca una spesa ai sensi di cui agli artt. 90 e 91 cod. proc. civ. (v. Cass. n. 1514 del 12/02/1988 e Cass. n. 5641 del 28/10/1981).
Ma tale prova non è stata fornita dal , a fronte dell'allegazione fatta dai convenuti CP_1 opposti, all'atto della loro costituzione in giudizio, che tanto l'avv. ES BA quanto l'avv. MA BA non erano, all'epoca dei fatti in esame, assoggettati al regime di esenzione IVA.
5.4 Riguardo al fatto che per le prestazioni professionali rese in quel giudizio l'avv.
ES BA non abbia emesso la fattura e i convenuti opposti non abbiano effettuato il pagamento dell'Iva in favore del medesimo, bensì in favore di un altro avvocato, l'avv.
MA BA, cui risulta ex actis che abbiano conferito la procura ad litem solo dopo la definizione del giudizio ma con la quale, secondo la loro prospettazione, avevano concluso il contratto di patrocinio, va anzitutto rammentato che in tema di attività professionale svolta dagli avvocati, mentre la procura "ad litem" costituisce un negozio unilaterale soggetto a forma scritta, con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il contratto di patrocinio costituisce un negozio bilaterale, non soggetto a vincoli di forma, con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema del mandato e del contratto d'opera, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte, sicché la circostanza di aver dato l'incarico al professionista può formare oggetto di prova per testimoni (Cass. n. 8863 del 31/03/2021).
E' dal conferimento del relativo incarico che sorge il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione da diritto al professionista al pagamento del compenso, indipendentemente dal rilascio della procura ad litem (v. Cass. 27466 del 28/10/2019).
Il tribunale ha escluso che sia stata fornita la prova che gli odierni appellanti avessero stipulato il contratto di patrocinio con l'avv. MA BA, ritenendo che l'attività processuale svolta da quest'ultima fosse riconducibile alla sua qualità di sostituta dell'avv.
ES BA.
Ma quand'anche si ritenesse che il rapporto di patrocinio sia stato instaurato con l'avv.
8 ES BA, non potrebbe comunque negarsi a e Parte_1 Parte_2 il diritto di ottenere il rimborso della somma dovuta a titolo di Iva al proprio
[...] difensore, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Va infatti considerato, come dianzi indicato, che in base al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 qualsiasi professionista che abbia prestato la propria opera al cliente deve corrispondere all'erario il tributo sull'onorario spettantegli ed è obbligato a rivalersene nei confronti del medesimo cliente (cfr. art. 17, secondo cui l'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le prestazioni di servizi, i quali devono versarla all'erario: ed art. 18, il quale stabilisce che "il soggetto che effettua la prestazione di servizi imponibili deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al committente").
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente a rimborsare all'altra parte, risultata vittoriosa, le "spese" di lite, e ne liquida l'ammontare, insieme con gli onorari di difesa (alla stregua della nota spese, ex art. 75 disp. att.).
Come poc'anzi indicato, tra le spese processuali che il soccombente è tenuto a rimborsare al vincitore rientra - ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. e indipendentemente dalla prova dell'effettiva erogazione - anche la somma dovuta dal vincitore stesso a titolo di i.v.a. per i compensi al proprio difensore, in quanto il prestatore d'opera professionale deve addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente.
Ne consegue che tra gli oneri processuali da cui dev'essere sollevata la parte vittoriosa deve annoverarsi anche il rimborso della somma che la stessa ha versato o dovrà versare per obbligo di legge, in via di rivalsa, al proprio legale, oltre gli onorari, rappresentando una delle componenti del costo del processo che non può ricadere neppure in parte sul vincitore della lite.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, nella pronuncia n. 3544 del 12/06/1982, hanno sottolineato che si tratta di applicare la normativa dettata dal codice processuale civile, venendo in considerazione solo indirettamente quella sostantiva dell'IVA sotto due profili:
l'imposizione al cliente del pagamento in rivalsa del tributo versato al proprio avvocato
(donde il diritto al rimborso, disciplinato non dal D.P.R. n. 633 del 1972, ma dall'art. 91
c.p.c., perché la normativa fiscale rileva esclusivamente come base di fatto di una spesa anticipata, nel senso lato di cui all'art. 90 c.p.c.) e la previsione dei casi in cui tale rivalsa
9 non deve avvenire per legge, ovvero al cliente è consentito, per la qualità personale, di riversare a sua volta il carico tributario su altri soggetti estranei, sicché questo non viene più
a costituire un costo del processo e quindi non può essere incluso fra le componenti della condanna di cui agli artt. 90 e 91 c.p.c., venendo meno la possibilità giuridica del rimborso
(cfr., fra le altre: Cass. 1005/1981, 5641/1981, 4563/1981).
E' pur vero che la fattispecie scrutinata dalle Sezioni Unite attiene al provvedimento di distrazione delle spese giudiziali, che fa sorgere un credito del difensore distrattario direttamente nei confronti della parte soccombente, ma il suindicato credito – precisa il
Supremo Collegio - ha le medesime caratteristiche oggettive del diritto alla rifusione delle spese processuali del cliente del professionista verso la controparte (diritto al quale si affianca in via alternativa).
L'estensione del credito del difensore distrattario all'importo corrispondente al tributo trova fondamento, cosi come avviene nel caso di pronuncia emessa senza distrazione, nella condanna per soccombenza, che costituisce un titolo nuovo e diverso, rispetto a quello tributario, per pretendere il pagamento di un costo del processo corrispondente nell'ammontare all'obbligazione fiscale.
In forza della soccombenza nasce, cioè, un ulteriore diritto di credito (avente natura privatistica e non tributaria) di cui è titolare uno dei soggetti del rapporto di rivalsa, ed il cui esercizio non determina l'alterazione dei connotati soggettivi del rapporto medesimo.
Ciò premesso, nulla vieta che il danaro all'uopo occorrente per l'adempimento dell'obbligazione del cliente, verso il proprio difensore sia "anticipato" dal soccombente in forza della condanna, questa essendo una peculiare caratteristica della condanna riferita alla componente IVA che si liquida come spesa futura, ma certa, venendosi a realizzare più che un rimborso in senso proprio l'attuazione finale dello "scopo" perseguito attraverso la condanna, che è quello di "lasciare indenne" il vincitore, di non gravarlo, cioè definitivamente di alcun onere patrimoniale, il che può avvenire, ovviamente, sia rimborsandolo di quanto ha già erogato, sia fornendogli i mezzi per quanto dovrà erogare.
In entrambe le ipotesi, nel fornire il danaro che servirà alla attuazione della rivalsa, il soccombente non provvede ad adempiere l'obbligazione tributaria in luogo ed in sostituzione del cliente, poiché il relativo diritto di credito azionato non è di natura tributaria, ma di fonte processuale.
10 Entrambi i diritti, quello del distrattario e quello del cliente, hanno infatti il medesimo fondamento causale, discendendo dalla soccombenza in giudizio, e trovando titolo nella pronuncia della condanna alle spese.
Sia l'uno che l'altro riguardano la stessa prestazione, vale a dire il pagamento delle spese cui, in forza di tale condanna, il soccombente è obbligato.
La condanna alle spese non può che riguardare somme che possono essere pretese, in forza del relativo titolo, solo come tali, restando assorbito e superato il titolo della erogazione che le ha determinate.
La rivalsa IVA, quindi, viene in considerazione come spesa e non come obbligazione di fonte tributaria;
e lo stesso onorario professionale perde le sue caratteristiche causali, azionabili verso il cliente, sicché nel corrisponderlo il soccombente non deve operare la ritenuta d'acconto perché non paga un onorario di avvocato, ne in proprio, ne per conto di altri, ma paga puramente e semplicemente una spesa del processo che, una volta inserita nella nota spese e liquidata, perde la sua identità causale.
E tanto vale sia che si abbia riguardo alla condanna alle spese a favore della parte vittoriosa, sia che si consideri la posizione del distrattario.
In definitiva, la circostanza che, al momento in cui è stata notificato l'atto di precetto opposto ed è stata promossa l'opposizione all'esecuzione, l'IVA non fosse stata ancora pagata dal difensore della parte vincitrice (indipendentemente dal fatto che questi fosse l'avv. ES BA o l'avv. MA BA), e che quindi il meccanismo della rivalsa
(verso il cliente) non potesse scattare, non escludeva affatto che l'ammontare dell'imposta medesima, quale costo del processo, ricompreso nella statuizione condannatoria, dovesse essere anticipato dalla parte soccombente.
6. Il quarto motivo è in parte assorbito ed in parte infondato.
L'accertamento del diritto degli appellanti a conseguire il rimborso di quanto pagato a titolo di i.v.a. per i compensi al proprio difensore determina infatti la caducazione della statuizione che li ha condannati a restituirle all'arch. . CP_1
E' però pacifico che le somme richieste a titolo di rimborso Iva e contributo previdenziale sono state erroneamente indicate nell'atto di precetto in eccesso, in misura pari a complessivi €146,51.
11 Il giudice di prime cure, nel dichiarare la nullità dell'atto di precetto in parte qua, non ha affatto violato il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, sancito dall'art. 112 c.p.c., perché nell'atto di citazione in opposizione l'arch. ha CP_1 espressamente formulato tale domanda
7. Il quinto motivo di gravame rimane assorbito dall'accoglimento del secondo e del terzo motivo.
8. In definitiva, la sentenza impugnata va riformata, dovendo essere dichiarata la nullità dell'atto di precetto opposto solo nella parte in cui ha intimato il pagamento della somma di
€146,51, a titolo di rimborso dell'Iva sulle spese legali relative al procedimento di accertamento tecnico preventivo ed alla causa di merito ed al contributo previdenziale.
L'arch. va condannato a restituire agli appellanti quanto gli stessi gli hanno CP_1 corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, maggiorato degli interessi legali dalla dazione al saldo.
9. La parziale soccombenza reciproca e la novità delle questioni decise giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio ed il rigetto della domanda di condanna per lite temeraria avanzata da entrambe le parti.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata:
1) dichiara la nullità dell'atto di precetto opposto nella parte in cui ha intimato il pagamento della somma di €146,51, a titolo di rimborso dell'Iva sulle spese legali relative al procedimento di accertamento tecnico preventivo ed alla causa di merito ed al contributo previdenziale;
12 2) condanna a restituire a e Controparte_1 Parte_1 Parte_2 quanto questi ultimi gli hanno corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, maggiorato degli interessi legali dalla dazione al saldo;
3) dichiara interamente compensate le spese relative al giudizio di primo grado;
4) dichiara interamente compensate le spese relative al giudizio di secondo grado.
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 29.10.2025.
Il Consigliere estensore
NR CH
Il Presidente
CA EL
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. ssa CA EL Presidente dott. NR CH Consigliere estensore dott. ssa Elena Garbo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1404 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 appellanti rappresentati e difesi dagli avv.ti ES BA e MA BA contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3 appellato rappresentato e difeso dagli avv.ti Elisa Morelato ed Emanuela Sambugaro
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1807/2024 del Tribunale di Verona emessa in data 22.07.2024 e depositata in data 24.07.2024.
Conclusioni di parte appellante:
1 “- respingersi la opposizione al precetto perché inammissibile, carente di interesse ad agire e comunque destituita di fondamento per le ragioni esposte in atti;
- respingersi la domanda di restituzione dell'indebito perché destituita di fondamento in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti;
- rigettarsi le domande tutte svolte dall'attore perché pretestuose e infondate in fatto e in diritto, anche in sede di appello;
- con vittoria di spese e competenze di causa per entrambi i gradi di giudizio, aggravate dalla condotta processualmente scorretta e temeraria dell'attore, il tutto oltre spese generali al 15%, c.p.a. ed IVA come per legge;
- condannarsi l'appellato alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado, o in subordine dell'importo illegittimamente pagato a titolo di interessi moratori, oltre interessi;
- accertarsi che la negazione avversaria in ordine al regime ordinario del legale Avv.
ES BA e della conseguente debenza dell'IVA in ogni caso è temeraria alla luce della documentazione in atti e visionata, e conseguentemente condannare l'Arch. CP_1
per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.”.
[...]
Conclusioni di parte appellata:
“in via principale
- dichiarare inammissibile l'appello proposto dai sig. ri avverso la Parte_3 sentenza n. 1807/2024 Tribunale di Verona per i motivi dedotti con la comparsa di costituzione in appello e conseguentemente confermare integralmente la sentenza del
Tribunale di Verona n. 1807/2024; in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'appello avversario venga ritenuto ammissibile
- insistendo per la declaratoria di inammissibilità dei nuovi documenti prodotti dagli appellanti e per la loro espunzione dal fascicolo, respingersi in ogni caso l'appello proposto dai sig.ri e tutte le domande proposte nei confronti dell'arch. Parte_3
con l'atto di appello e conseguentemente confermare integralmente la sentenza CP_1 del Tribunale di Verona n. 1807/2024.
In ogni caso
- condannare i sigg. e ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al Parte_1 Parte_2
2 risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
- con vittoria di spese e compensi di causa, oltre 15% spese generali e accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, l'arch. proponeva Controparte_1 opposizione avverso l'atto di precetto, notificatogli il 09.08.2023, con il quale Pt_1
e gli avevano intimato il pagamento delle somme loro
[...] Parte_2 spettanti in forza della sentenza del Tribunale di Verona n. 1603/2023 dell'08/08/2023, assumendo che l'Iva sulle spese legali liquidate a loro favore non era dovuta, in quanto il difensore della parte vittoriosa fruiva di un regime fiscale forfettario che comportava l'esenzione dal pagamento di tale imposta, ed adducendo inoltre che le somme richieste a tale titolo e per contributo previdenziale erano state erroneamente calcolate in eccesso, in misura rispettivamente pari ad €124,70 e ad €21,81.
Si costituivano e chiedendo il rigetto Parte_1 Parte_2 dell'opposizione.
Il Tribunale di Verona, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva l'opposizione, dichiarando la nullità dell'atto di precetto nella parte in cui ingiungeva il pagamento della somma di €4.669,85 a titolo di rimborso dell'Iva sulle spese legali relative al procedimento di accertamento tecnico preventivo ed alla causa di merito, nonché della somma di €670,54, in luogo del minor importo di €648,73 a titolo di contributo previdenziale, e condannava i convenuti opposti alla rifusione delle spese di lite.
2. Avverso l'indicata pronuncia e hanno interposto Parte_1 Parte_2 tempestivo appello, affidato a cinque motivi di gravame.
2.1 Con il primo motivo censurano l'errore in cui è incorso il tribunale per avere rigettato l'eccezione relativa alla carenza di interesse ad agire in capo al , sebbene lo stesso CP_1 avesse provveduto in data 24.08.2023 a pagare integralmente quanto dovuto agli intimanti in forza della sentenza n. 1603/2023 del Tribunale di Verona.
3 2.2 Con il secondo motivo affermano che la sentenza è viziata laddove afferma che non può ritenersi provato che l'avv. ES BA fosse assoggettato a regime fiscale ordinario.
Essi osservano in primo luogo che il tribunale ha violato le regole sulla ripartizione dell'onus probandi, giacchè era onere dell'attore opponente dimostrare che il difensore della parte vittoriosa non era tenuto al pagamento dell'IVA.
In secondo luogo deducono che a fronte della dichiarazione fatta dai convenuti opposti, all'atto della loro costituzione in giudizio, che l'avv. ES BA non era assoggettato al regime di esenzione IVA, l'attore opponente non aveva sollevato alcuna specifica contestazione.
Infine sostengono che in ogni caso la prova di tale circostanza si evince dalla documentazione da essi prodotta in primo grado.
2.3 Con il terzo motivo si dolgono che il tribunale abbia ritenuto rilevante il fatto che, sebbene i coniugi avessero corrisposto all'avv. MA Barbieri la somma Parte_3 liquidata in sentenza a titolo di compensi ed Iva spettanti al difensore della parte vittoriosa, solo l'avv. ES BA aveva ricevuto la procura alle liti dagli stessi e pertanto
“non erano questi ultimi, bensì l'avv. ES BA, ad esser tenuto al pagamento del relativo compenso comprensivo di Iva (senza poter ottenere il relativo rimborso dall'arch.
, in quanto diritto spettante ai sigg.ri e e non all'avv. ES CP_1 Pt_1 Pt_2
BA)”, omettendo di rilevare che in realtà era l'avv. MA Barbieri il difensore con cui essi avevano concluso il contratto di patrocinio e che aveva svolto tutta l'attività difensiva.
Al riguardo evidenziano che il diritto al pagamento del compenso prescinde dal conferimento della procura ad litem, essendo sufficiente che sia intervenuto tra il cliente ed il professionista un contratto di patrocinio.
2.4 Con il quarto motivo denunciano la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, sancito dall'art. 112 c.p.c., per avere il giudice di prime cure dichiarato che le somme richieste a titolo di rimborso Iva e contributo previdenziale erano state erroneamente indicate nell'atto di precetto in eccesso, in misura pari a complessivi
€146,51, sebbene l'arch. avesse versato l'importo esattamente dovuto, al netto di CP_1
4 quello erroneamente richiesto, e non avesse formulato alcuna domanda di restituzione della somma indicata in eccesso.
Essi inoltre chiedono la riforma della sentenza che li ha condannati a restituire alla controparte la somma di €4.691,66, in quanto maggiore di quella da quest'ultima versata.
2.5 Con il quinto motivo chiedono che anche qualora la sentenza venga confermata nella parte in cui li ha condannati al pagamento della somma di €4.691,66, gli interessi dovuti su tale somma siano calcolati al tasso legale e non a quello moratorio come ex adverso richiesto, giacché il saggio d'interesse da applicarsi alla sentenza di condanna deve far riferimento agli “interessi legali”, in mancanza di diverse specificazioni da parte del giudice.
3. Si è costituito , chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_1 sentenza impugnata.
4. Il primo motivo di gravame è infondato.
Il tribunale ha correttamente ritenuto sussistente in capo all'arch. l'interesse a CP_1 proporre l'opposizione esecutiva per far accertare la nullità del precetto con riferimento alle somme che egli assume di non essere debitore, in quanto al momento in cui è stata promossa l'opposizione il precetto non era ancora divenuto inefficace per decorso del termine di 90 giorni dalla sua notificazione e la possibilità da parte del debitore di promuovere l'azione di ripetizione di indebito per conseguire la restituzione di quanto spontaneamente pagato, a seguito di intimazione di precetto di pagamento, non lo priva della facoltà di proporre l'opposizione di cui all'art. 615 c.p.c. (v. Cass. 15693/2021).
5. Il secondo e terzo motivo di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto pongono questioni strettamente connesse, sono fondati nei termini qui di seguito precisati.
5.1 In via preliminare è utile rammentare che nel nostro ordinamento il sistema impositivo dell'IVA si configura come un sistema connotato dal c.d. principio della neutralità
5 dell'imposta, essendo fondato essenzialmente sui criteri della rivalsa e della detrazione, ovvero dell'obbligo di rivalsa per l'operatore che incassa e della possibilità di recuperarla per l'operatore che la paga.
Il cedente dei beni o il prestatore del servizio ha, infatti, l'obbligo di versare all'Erario l'IVA nell'importo indicato nella fattura che si riferisce alla cessione di beni o alla prestazione di servizi e deve, poi, addebitarla a titolo di rivalsa, al cessionario o committente.
Quest'ultimo a sua volta ha la possibilità di detrarre dall'imposta relativa alle operazioni effettuate l'ammontare dell'imposta assolta o dovuta o a lui addebitata a titolo di rivalsa.
Per gli imprenditori, dunque, l'applicazione dell'imposta è in via di principio neutrale, posto che l'Iva sulle operazioni attive è da essi trasferita sui clienti, mentre quella sui loro acquisti è recuperata compensandola con la prima, determinando un credito verso l'erario.
Ne consegue che ogni versamento negli scambi tra soggetti di imposta costituisce un credito compensabile in capo al cessionario e che il tributo viene a gravare, in via definitiva, sui c.d. consumatori finali.
Con riferimento al caso di specie, costituisce jus receptum che tra le spese processuali che la parte soccombente deve essere condannata a rimborsare al vincitore rientra anche la somma dovuta da quest'ultimo al proprio difensore a titolo di I.V.A. in sede di rivalsa e secondo le prescrizioni dell'art. 18 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, costituendo tale imposta una voce accessoria, di natura fiscale, del corrispettivo dovuto per prestazioni professionali relative alla difesa in giudizio. L'eventualità che la parte vittoriosa, per la propria qualità personale, possa portare in detrazione l'I.V.A. dovuta al proprio difensore non incide su detta condanna della parte soccombente, trattandosi di una questione rilevante solo in sede di esecuzione, poiché la condanna al pagamento dell'I.V.A. in aggiunta ad una data somma dovuta dal soccombente per rimborso di diritti e di onorari deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione della effettiva doverosità di tale prestazione aggiuntiva, ovvero "se dovuta" (cfr. tra le molte Cass. n. 18192 del 10/07/2018; Cass. n.
3968 del 19/02/2014), con la conseguente possibilità, per la parte soccombente, di esercitare la facoltà di contestare sul punto il titolo esecutivo con opposizione a precetto o all'esecuzione, al fine di far valere eventuali circostanze che, secondo le previsioni del citato d.P.R. n. 633 del 1972, possano escludere, nei singoli casi, la concreta rivalsa o, comunque, l'esigibilità dell'I.V.A. (Cass. n. 7551 dell'01/04/2011).
6 5.2 Il tribunale veronese ha anzitutto affermato il principio che la parte vittoriosa non ha diritto di ottenere il rimborso della somma dovuta a titolo di Iva al proprio difensore ai sensi dell'art. 91 c.p.c. non solo quando, per la propria qualità personale, possa portare in detrazione la somma pagata a titolo di Iva, ma anche quando il difensore fruisce di un regime fiscale che comporta l'esenzione dal pagamento dell'Iva.
Tale statuizione non è stata censurata e pertanto sulla stessa si è formato il giudicato.
Ha poi escluso che il pagamento effettuato da e in favore Parte_1 Parte_2 dell'avv. MA BA dell'importo complessivo di €26.587,96, comprensivo di Iva, liquidato in loro favore dalla sentenza del Tribunale di Verona n. 1603/2023 dell'08/08/2023, a titolo di rifusione delle spese legali, legittimi gli stessi a richiedere alla parte soccombente il rimborso della somma pagata a titolo di Iva, sia perché il loro difensore in quel giudizio è stato l'avv. ES BA, sia perché non risulta provato che quest'ultimo fosse all'epoca assoggettato al regime fiscale ordinario che non comporta l'esenzione dal pagamento dell'Iva.
5.3 Riguardo a quest'ultima affermazione, è fondata la censura formulata dagli appellanti.
L'opponente ha, invero, contestato il loro diritto di conseguire il rimborso dell'I.V.A. dovuta da questi ultimi al proprio difensore a titolo di rivalsa ex art. 18 del citato D.P.R. sulle spese processuali liquidate in loro favore all'esito del giudizio sfociato nella pronuncia di condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite, eccependo che l'avv. ES BA beneficia del regime fiscale forfettario che comporta l'esenzione dal pagamento dell'Iva.
Ora, sulla base delle regole in materia di ripartizione dell'onere della prova, spettava all'opponente dimostrare (salvo che ciò risulti altrimenti dagli atti) che il difensore della controparte non è tenuto al pagamento del tributo in questione, cosicché esso non costituisce una spesa nei sensi di cui agli artt. 90 e 91 c.p.c.
Infatti, tra le spese processuali che il soccombente è tenuto a rimborsare al vincitore rientra
- ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. e indipendentemente dalla prova dell'effettiva erogazione - anche la somma dovuta dal vincitore stesso a titolo di i.v.a. per i compensi al proprio difensore, in quanto il prestatore d'opera professionale deve addebitarla, a titolo di
7 rivalsa, al committente, salvo che il soccombente dimostri, o risulti altrimenti dagli atti, che la suindicata erogazione non debba avvenire per legge, ovvero che la parte possa, per la propria qualità personale, rivalersi del tributo in questione su altri soggetti, cosicché esso non costituisca una spesa ai sensi di cui agli artt. 90 e 91 cod. proc. civ. (v. Cass. n. 1514 del 12/02/1988 e Cass. n. 5641 del 28/10/1981).
Ma tale prova non è stata fornita dal , a fronte dell'allegazione fatta dai convenuti CP_1 opposti, all'atto della loro costituzione in giudizio, che tanto l'avv. ES BA quanto l'avv. MA BA non erano, all'epoca dei fatti in esame, assoggettati al regime di esenzione IVA.
5.4 Riguardo al fatto che per le prestazioni professionali rese in quel giudizio l'avv.
ES BA non abbia emesso la fattura e i convenuti opposti non abbiano effettuato il pagamento dell'Iva in favore del medesimo, bensì in favore di un altro avvocato, l'avv.
MA BA, cui risulta ex actis che abbiano conferito la procura ad litem solo dopo la definizione del giudizio ma con la quale, secondo la loro prospettazione, avevano concluso il contratto di patrocinio, va anzitutto rammentato che in tema di attività professionale svolta dagli avvocati, mentre la procura "ad litem" costituisce un negozio unilaterale soggetto a forma scritta, con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il contratto di patrocinio costituisce un negozio bilaterale, non soggetto a vincoli di forma, con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema del mandato e del contratto d'opera, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte, sicché la circostanza di aver dato l'incarico al professionista può formare oggetto di prova per testimoni (Cass. n. 8863 del 31/03/2021).
E' dal conferimento del relativo incarico che sorge il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione da diritto al professionista al pagamento del compenso, indipendentemente dal rilascio della procura ad litem (v. Cass. 27466 del 28/10/2019).
Il tribunale ha escluso che sia stata fornita la prova che gli odierni appellanti avessero stipulato il contratto di patrocinio con l'avv. MA BA, ritenendo che l'attività processuale svolta da quest'ultima fosse riconducibile alla sua qualità di sostituta dell'avv.
ES BA.
Ma quand'anche si ritenesse che il rapporto di patrocinio sia stato instaurato con l'avv.
8 ES BA, non potrebbe comunque negarsi a e Parte_1 Parte_2 il diritto di ottenere il rimborso della somma dovuta a titolo di Iva al proprio
[...] difensore, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Va infatti considerato, come dianzi indicato, che in base al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 qualsiasi professionista che abbia prestato la propria opera al cliente deve corrispondere all'erario il tributo sull'onorario spettantegli ed è obbligato a rivalersene nei confronti del medesimo cliente (cfr. art. 17, secondo cui l'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le prestazioni di servizi, i quali devono versarla all'erario: ed art. 18, il quale stabilisce che "il soggetto che effettua la prestazione di servizi imponibili deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al committente").
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente a rimborsare all'altra parte, risultata vittoriosa, le "spese" di lite, e ne liquida l'ammontare, insieme con gli onorari di difesa (alla stregua della nota spese, ex art. 75 disp. att.).
Come poc'anzi indicato, tra le spese processuali che il soccombente è tenuto a rimborsare al vincitore rientra - ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. e indipendentemente dalla prova dell'effettiva erogazione - anche la somma dovuta dal vincitore stesso a titolo di i.v.a. per i compensi al proprio difensore, in quanto il prestatore d'opera professionale deve addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente.
Ne consegue che tra gli oneri processuali da cui dev'essere sollevata la parte vittoriosa deve annoverarsi anche il rimborso della somma che la stessa ha versato o dovrà versare per obbligo di legge, in via di rivalsa, al proprio legale, oltre gli onorari, rappresentando una delle componenti del costo del processo che non può ricadere neppure in parte sul vincitore della lite.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, nella pronuncia n. 3544 del 12/06/1982, hanno sottolineato che si tratta di applicare la normativa dettata dal codice processuale civile, venendo in considerazione solo indirettamente quella sostantiva dell'IVA sotto due profili:
l'imposizione al cliente del pagamento in rivalsa del tributo versato al proprio avvocato
(donde il diritto al rimborso, disciplinato non dal D.P.R. n. 633 del 1972, ma dall'art. 91
c.p.c., perché la normativa fiscale rileva esclusivamente come base di fatto di una spesa anticipata, nel senso lato di cui all'art. 90 c.p.c.) e la previsione dei casi in cui tale rivalsa
9 non deve avvenire per legge, ovvero al cliente è consentito, per la qualità personale, di riversare a sua volta il carico tributario su altri soggetti estranei, sicché questo non viene più
a costituire un costo del processo e quindi non può essere incluso fra le componenti della condanna di cui agli artt. 90 e 91 c.p.c., venendo meno la possibilità giuridica del rimborso
(cfr., fra le altre: Cass. 1005/1981, 5641/1981, 4563/1981).
E' pur vero che la fattispecie scrutinata dalle Sezioni Unite attiene al provvedimento di distrazione delle spese giudiziali, che fa sorgere un credito del difensore distrattario direttamente nei confronti della parte soccombente, ma il suindicato credito – precisa il
Supremo Collegio - ha le medesime caratteristiche oggettive del diritto alla rifusione delle spese processuali del cliente del professionista verso la controparte (diritto al quale si affianca in via alternativa).
L'estensione del credito del difensore distrattario all'importo corrispondente al tributo trova fondamento, cosi come avviene nel caso di pronuncia emessa senza distrazione, nella condanna per soccombenza, che costituisce un titolo nuovo e diverso, rispetto a quello tributario, per pretendere il pagamento di un costo del processo corrispondente nell'ammontare all'obbligazione fiscale.
In forza della soccombenza nasce, cioè, un ulteriore diritto di credito (avente natura privatistica e non tributaria) di cui è titolare uno dei soggetti del rapporto di rivalsa, ed il cui esercizio non determina l'alterazione dei connotati soggettivi del rapporto medesimo.
Ciò premesso, nulla vieta che il danaro all'uopo occorrente per l'adempimento dell'obbligazione del cliente, verso il proprio difensore sia "anticipato" dal soccombente in forza della condanna, questa essendo una peculiare caratteristica della condanna riferita alla componente IVA che si liquida come spesa futura, ma certa, venendosi a realizzare più che un rimborso in senso proprio l'attuazione finale dello "scopo" perseguito attraverso la condanna, che è quello di "lasciare indenne" il vincitore, di non gravarlo, cioè definitivamente di alcun onere patrimoniale, il che può avvenire, ovviamente, sia rimborsandolo di quanto ha già erogato, sia fornendogli i mezzi per quanto dovrà erogare.
In entrambe le ipotesi, nel fornire il danaro che servirà alla attuazione della rivalsa, il soccombente non provvede ad adempiere l'obbligazione tributaria in luogo ed in sostituzione del cliente, poiché il relativo diritto di credito azionato non è di natura tributaria, ma di fonte processuale.
10 Entrambi i diritti, quello del distrattario e quello del cliente, hanno infatti il medesimo fondamento causale, discendendo dalla soccombenza in giudizio, e trovando titolo nella pronuncia della condanna alle spese.
Sia l'uno che l'altro riguardano la stessa prestazione, vale a dire il pagamento delle spese cui, in forza di tale condanna, il soccombente è obbligato.
La condanna alle spese non può che riguardare somme che possono essere pretese, in forza del relativo titolo, solo come tali, restando assorbito e superato il titolo della erogazione che le ha determinate.
La rivalsa IVA, quindi, viene in considerazione come spesa e non come obbligazione di fonte tributaria;
e lo stesso onorario professionale perde le sue caratteristiche causali, azionabili verso il cliente, sicché nel corrisponderlo il soccombente non deve operare la ritenuta d'acconto perché non paga un onorario di avvocato, ne in proprio, ne per conto di altri, ma paga puramente e semplicemente una spesa del processo che, una volta inserita nella nota spese e liquidata, perde la sua identità causale.
E tanto vale sia che si abbia riguardo alla condanna alle spese a favore della parte vittoriosa, sia che si consideri la posizione del distrattario.
In definitiva, la circostanza che, al momento in cui è stata notificato l'atto di precetto opposto ed è stata promossa l'opposizione all'esecuzione, l'IVA non fosse stata ancora pagata dal difensore della parte vincitrice (indipendentemente dal fatto che questi fosse l'avv. ES BA o l'avv. MA BA), e che quindi il meccanismo della rivalsa
(verso il cliente) non potesse scattare, non escludeva affatto che l'ammontare dell'imposta medesima, quale costo del processo, ricompreso nella statuizione condannatoria, dovesse essere anticipato dalla parte soccombente.
6. Il quarto motivo è in parte assorbito ed in parte infondato.
L'accertamento del diritto degli appellanti a conseguire il rimborso di quanto pagato a titolo di i.v.a. per i compensi al proprio difensore determina infatti la caducazione della statuizione che li ha condannati a restituirle all'arch. . CP_1
E' però pacifico che le somme richieste a titolo di rimborso Iva e contributo previdenziale sono state erroneamente indicate nell'atto di precetto in eccesso, in misura pari a complessivi €146,51.
11 Il giudice di prime cure, nel dichiarare la nullità dell'atto di precetto in parte qua, non ha affatto violato il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, sancito dall'art. 112 c.p.c., perché nell'atto di citazione in opposizione l'arch. ha CP_1 espressamente formulato tale domanda
7. Il quinto motivo di gravame rimane assorbito dall'accoglimento del secondo e del terzo motivo.
8. In definitiva, la sentenza impugnata va riformata, dovendo essere dichiarata la nullità dell'atto di precetto opposto solo nella parte in cui ha intimato il pagamento della somma di
€146,51, a titolo di rimborso dell'Iva sulle spese legali relative al procedimento di accertamento tecnico preventivo ed alla causa di merito ed al contributo previdenziale.
L'arch. va condannato a restituire agli appellanti quanto gli stessi gli hanno CP_1 corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, maggiorato degli interessi legali dalla dazione al saldo.
9. La parziale soccombenza reciproca e la novità delle questioni decise giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio ed il rigetto della domanda di condanna per lite temeraria avanzata da entrambe le parti.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata:
1) dichiara la nullità dell'atto di precetto opposto nella parte in cui ha intimato il pagamento della somma di €146,51, a titolo di rimborso dell'Iva sulle spese legali relative al procedimento di accertamento tecnico preventivo ed alla causa di merito ed al contributo previdenziale;
12 2) condanna a restituire a e Controparte_1 Parte_1 Parte_2 quanto questi ultimi gli hanno corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, maggiorato degli interessi legali dalla dazione al saldo;
3) dichiara interamente compensate le spese relative al giudizio di primo grado;
4) dichiara interamente compensate le spese relative al giudizio di secondo grado.
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 29.10.2025.
Il Consigliere estensore
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Il Presidente
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