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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/11/2025, n. 3145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3145 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11903/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 11903/2024 promossa da:
nata il giorno 01/03/1969 a Cleveland, OH, USA, cittadina Parte_1 statunitense, residente al 2090 Pacific Avenue, San Francisco, CA, USA, rappresentata ed assistita dall'Avv. Antonio Rossi, C.F. , con studio in Salerno alla via C.F._1
Michelangelo Testa n. 11che l' assiste e rappresenta come da procura in atti
RICORRENTE contro
, Controparte_1 Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
Pubblico Ministero in sede
INTERVENIENTE NECESSARIO
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Gop dott. AS DI, a scioglimento della riserva assunta in data 25/11/25 ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 terdecies c.p.c. Fatto e Diritto
1. La ricorrente nata il giorno 01/03/1969 a Cleveland, OH, USA, cittadina Parte_1 statunitense, residente al 2090 Pacific Avenue, San Francisco, CA, USA ha dedotto d'essere discendente in linea diretta di: e ati in Italia da genitori Persona_1 Parte_2 italiani e di seguito emigrati negli Stati Uniti senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana, come da certificazioni in atti. In particolare, antenato italiano dante causa, nato il giorno Persona_1
11/06/1865 a SAAT FE (RN) (certificato di nascita e battesimo - allegato n. 1), naturalizzato cittadino statunitense il giorno 31/01/1920 (certificato di naturalizzazione - allegato n. 3), dopo la nascita della figlia, sposato con in data 16/08/1900 a Parte_2
SAAT FE (RN) la quale era nata il [...] a [...], naturalizzata involontariamente ed automaticamente cittadina statunitense iure matrimonii (ai sensi della normativa statunitense all'epoca vigente, ovvero la Legge sulla Naturalizzazione del 1802, modificata nel 1855; attestazione di naturalizzazione per matrimonio in atti); i coniugi hanno generato nata il giorno 17/03/1910 a Masontown, PA, Persona_2 USA sposata con in data 03/06/1931 a Ligonier, PA, USA il quale era Persona_3 nato il [...] a [...] naturalizzato cittadino statunitense il giorno 05/11/1926 (certificato di naturalizzazione in atti), prima della nascita del figlio;
i coniugi hanno generato , nato il giorno 18/06/1938 a Dunbar Township, PA, Persona_4
USA sposato con in data 20/11/1965 a Fairchance, PA,USA, con la Controparte_3 quale ha generato , ricorrente, nata il giorno 01/03/1969 a Cleveland, OH, Parte_1
USA (documentazione in atti e albero genealogico).
2. La medesima ha richiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana essendo la stessa stata trasmessa jure sanguinis, rilevando che le ave e Persona_2 Parte_2 si naturalizzavano involontariamente ed automaticamente cittadine statunitensi iure matrimonii, ai sensi della Legge sulla Naturalizzazione americana del 1802; invero non assume rilevanza alcuna la circostanza dei matrimoni delle suddette con cittadini stranieri celebrati anteriormente al 1° gennaio 1948, atteso che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente all'entrata in vigore della Costituzione (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 4466 del 25/02/2009: «per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria»). Con provvedimenti fuori udienza del 06/02/25, 31/03/25 e da ultimo 30/06/25 veniva concesso il termine per notifica del ricorso a parte convenuta e disposto un breve rinvio ex art. 127 ter cpc, la causa veniva quindi posta in decisione. Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni. Parte ricorrente ha depositato note di trattazione nel rispetto del termine indicato del 25/11/25. 3. Sono pacifiche la competenza territoriale del Tribunale adito (cfr. l'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). La procura alle liti è regolare, così com'è regolare e tempestiva la notifica, sicché deve essere dichiarata la contumacia della resistente.
4. Si deve osservare, preliminarmente, come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, per cui «la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022, per cui «secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva»).
4.1. Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza ininterrotta della ricorrente dai cittadini italiani sopra indicati, sicché non può dubitarsi della trasmissione alla medesima della cittadinanza iure sanguinis.
4.2. Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana. A tale riguardo le SSUU hanno rilevato di recente che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali». Ne consegue che «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito». La Corte di cassazione ha dunque concluso che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022).
5. La domanda deve essere accolta stante anche l'iscrizione a ruolo della causa in oggetto in tempi antecedenti all' entrata in vigore del D.L. n° 36/2025 come convertito con modifiche in legge n° 74/2025.
6. Sul regime delle spese si osserva che chi, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, soccombe in giudizio in base al principio di causalità (Cfr.: Cass. n. 25141/2006; n. 7182/2000; n.1439/2003; n. 6722/1988). Nel caso in cui, come nella specie, la parte introduce il giudizio senza rivolgere alcuna previa istanza al , CP_1 pur integro il suo interesse ad agire, non può dirsi che sul diverso piano della soccombenza quest'ultimo abbia dato causa in alcun modo al giudizio, giustificando l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, DICHIARA la contumacia del Controparte_1
ACCERTA la cittadinanza italiana di nata il giorno 01/03/1969 a Cleveland, OH, USA, cittadina Parte_1 statunitense, residente al 2090 Pacific Avenue, San Francisco, CA, USA DISPONE che l'Ufficiale di stato civile competente esegua gli adempimenti conseguenti;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite. Si comunichi. Bologna, 25 novembre 2025
Il GOP
AS DI
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 11903/2024 promossa da:
nata il giorno 01/03/1969 a Cleveland, OH, USA, cittadina Parte_1 statunitense, residente al 2090 Pacific Avenue, San Francisco, CA, USA, rappresentata ed assistita dall'Avv. Antonio Rossi, C.F. , con studio in Salerno alla via C.F._1
Michelangelo Testa n. 11che l' assiste e rappresenta come da procura in atti
RICORRENTE contro
, Controparte_1 Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
Pubblico Ministero in sede
INTERVENIENTE NECESSARIO
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Gop dott. AS DI, a scioglimento della riserva assunta in data 25/11/25 ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 terdecies c.p.c. Fatto e Diritto
1. La ricorrente nata il giorno 01/03/1969 a Cleveland, OH, USA, cittadina Parte_1 statunitense, residente al 2090 Pacific Avenue, San Francisco, CA, USA ha dedotto d'essere discendente in linea diretta di: e ati in Italia da genitori Persona_1 Parte_2 italiani e di seguito emigrati negli Stati Uniti senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana, come da certificazioni in atti. In particolare, antenato italiano dante causa, nato il giorno Persona_1
11/06/1865 a SAAT FE (RN) (certificato di nascita e battesimo - allegato n. 1), naturalizzato cittadino statunitense il giorno 31/01/1920 (certificato di naturalizzazione - allegato n. 3), dopo la nascita della figlia, sposato con in data 16/08/1900 a Parte_2
SAAT FE (RN) la quale era nata il [...] a [...], naturalizzata involontariamente ed automaticamente cittadina statunitense iure matrimonii (ai sensi della normativa statunitense all'epoca vigente, ovvero la Legge sulla Naturalizzazione del 1802, modificata nel 1855; attestazione di naturalizzazione per matrimonio in atti); i coniugi hanno generato nata il giorno 17/03/1910 a Masontown, PA, Persona_2 USA sposata con in data 03/06/1931 a Ligonier, PA, USA il quale era Persona_3 nato il [...] a [...] naturalizzato cittadino statunitense il giorno 05/11/1926 (certificato di naturalizzazione in atti), prima della nascita del figlio;
i coniugi hanno generato , nato il giorno 18/06/1938 a Dunbar Township, PA, Persona_4
USA sposato con in data 20/11/1965 a Fairchance, PA,USA, con la Controparte_3 quale ha generato , ricorrente, nata il giorno 01/03/1969 a Cleveland, OH, Parte_1
USA (documentazione in atti e albero genealogico).
2. La medesima ha richiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana essendo la stessa stata trasmessa jure sanguinis, rilevando che le ave e Persona_2 Parte_2 si naturalizzavano involontariamente ed automaticamente cittadine statunitensi iure matrimonii, ai sensi della Legge sulla Naturalizzazione americana del 1802; invero non assume rilevanza alcuna la circostanza dei matrimoni delle suddette con cittadini stranieri celebrati anteriormente al 1° gennaio 1948, atteso che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente all'entrata in vigore della Costituzione (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 4466 del 25/02/2009: «per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria»). Con provvedimenti fuori udienza del 06/02/25, 31/03/25 e da ultimo 30/06/25 veniva concesso il termine per notifica del ricorso a parte convenuta e disposto un breve rinvio ex art. 127 ter cpc, la causa veniva quindi posta in decisione. Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni. Parte ricorrente ha depositato note di trattazione nel rispetto del termine indicato del 25/11/25. 3. Sono pacifiche la competenza territoriale del Tribunale adito (cfr. l'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). La procura alle liti è regolare, così com'è regolare e tempestiva la notifica, sicché deve essere dichiarata la contumacia della resistente.
4. Si deve osservare, preliminarmente, come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, per cui «la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022, per cui «secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva»).
4.1. Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza ininterrotta della ricorrente dai cittadini italiani sopra indicati, sicché non può dubitarsi della trasmissione alla medesima della cittadinanza iure sanguinis.
4.2. Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana. A tale riguardo le SSUU hanno rilevato di recente che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali». Ne consegue che «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito». La Corte di cassazione ha dunque concluso che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022).
5. La domanda deve essere accolta stante anche l'iscrizione a ruolo della causa in oggetto in tempi antecedenti all' entrata in vigore del D.L. n° 36/2025 come convertito con modifiche in legge n° 74/2025.
6. Sul regime delle spese si osserva che chi, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, soccombe in giudizio in base al principio di causalità (Cfr.: Cass. n. 25141/2006; n. 7182/2000; n.1439/2003; n. 6722/1988). Nel caso in cui, come nella specie, la parte introduce il giudizio senza rivolgere alcuna previa istanza al , CP_1 pur integro il suo interesse ad agire, non può dirsi che sul diverso piano della soccombenza quest'ultimo abbia dato causa in alcun modo al giudizio, giustificando l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, DICHIARA la contumacia del Controparte_1
ACCERTA la cittadinanza italiana di nata il giorno 01/03/1969 a Cleveland, OH, USA, cittadina Parte_1 statunitense, residente al 2090 Pacific Avenue, San Francisco, CA, USA DISPONE che l'Ufficiale di stato civile competente esegua gli adempimenti conseguenti;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite. Si comunichi. Bologna, 25 novembre 2025
Il GOP
AS DI