Cass. civ., sez. II, sentenza 15/11/2004, n. 21612
CASS
Sentenza 15 novembre 2004

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In tema di giudizio di equità, fra i principi informatori della materia a cui è vincolato il giudice di pace rientrano anche i limiti temporali posti, in generale, dagli artt. 2934 e ss. cod. civ., in ordine alla prescrizione ed alla decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per i vizi della cosa venduta, in quanto dettati dall'esigenza di certezza dei rapporti giuridici e costituenti principi informatori del diritto civile, in genere, e delle obbligazioni e pretese costituite con il contratto di compravendita, in specie.

Il giudizio di equità formativa o sostitutiva compiuto dal Giudice di Pace non è svincolato dall'applicazione dei principi informatori della materia, avendo la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 206 del 2004, d'immediata applicazione ai giudizi in corso, compresi quelli che si trovino in fase di legittimità, dichiarato illegittima la interpretazione dell'art. 113 cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice di pace debba osservare i principi informatori della materia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 15/11/2004, n. 21612
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21612
    Data del deposito : 15 novembre 2004

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