Sentenza 15 novembre 2004
Massime • 2
In tema di giudizio di equità, fra i principi informatori della materia a cui è vincolato il giudice di pace rientrano anche i limiti temporali posti, in generale, dagli artt. 2934 e ss. cod. civ., in ordine alla prescrizione ed alla decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per i vizi della cosa venduta, in quanto dettati dall'esigenza di certezza dei rapporti giuridici e costituenti principi informatori del diritto civile, in genere, e delle obbligazioni e pretese costituite con il contratto di compravendita, in specie.
Il giudizio di equità formativa o sostitutiva compiuto dal Giudice di Pace non è svincolato dall'applicazione dei principi informatori della materia, avendo la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 206 del 2004, d'immediata applicazione ai giudizi in corso, compresi quelli che si trovino in fase di legittimità, dichiarato illegittima la interpretazione dell'art. 113 cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice di pace debba osservare i principi informatori della materia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/11/2004, n. 21612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21612 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALFAPIETRA Vincenzo - Presidente -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. TRECAPELLI Giancarlo - Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI AP DI RA & GI AP SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore RA AP, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALADIER 48, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE RAGUSO, difeso dagli avvocati ANTONIETTA COCCO, GI ARIENZO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CC ER, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A SERPIERI 8, presso lo studio dell'avvocato GAETANO BUSCEMI, difeso dall'avvocato GABRIELE SALVATORE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 277/01 del Giudice di pace di CHIETI, depositata il 25/06/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblico udienza del 06/10/04 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito l'Avvocato RAGUSO Giuseppe, con delega dell'Avvocato COCCO Antonietta, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRAZZINI Orazio che ha concluso per accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 22.11.00, IC LL, assumendo che sulla propria autovettura Audi A 3 (tg. BE 086 JD) s'era verificata un'avaria al sistema frenante, conveniva la venditrice s.a.s. F.LL TT innanzi al giudice di pace di Chieti onde sentirla condannare al pagamento in suo favore della somma di L.
1.916.000 complessive, rimanendo nell'ambito della competenza per il giudizio d'equità, delle quali L. 216.000 a titolo di rimborso del costo di riparazione e L.
1.700.000 a titolo d'indennizzo per il diminuito valore dell'autovettura.
Costituendosi, la S.a.s. F.LL TT contestava l'avversa domanda eccependo, preliminarmente, la prescrizione del diritto e la decadenza dall'azione con riferimento, rispettivamente, all'acquisto effettuato il 30.6.99 ed all'evento verificatosi il 16.10.00, nonché, nel merito, l'infondatezza della pretesa.
Della controversia decideva l'adito giudice di pace con sentenza 22.6.01 accogliendo la domanda sulla considerazione che, dovendosi fondare il giudizio ex art. 113 CPC su criteri intuitivi e non sillogistici, senza obbligo di rispetto ne' dei principi regolatori della materia ne' di queLL dell'ordinamento, ed attesa la delicatezza della vicenda, in relazione al rischio corso dall'attore in occasione della rottura dell'impianto frenante causata dalla pessima qualità dei materiali costruttivi, non potesse darsi spazio ad ingiusti caviLL giuridici e non dovesse, pertanto, trovare puntuale applicazione l'art. 1495 CC ma si dovesse far luogo al risarcimento del danno, provato in atti quanto al costo della riparazione ed equitativamente liquidato, secondo richiesta nel 10% del prezzo di mercato, quanto al decremento di valore dell'autovettura.
Avverso tale decisione la S.a.s. F.LL TT proponeva ricorso per Cassazione basato su di un unico articolato motivo. Resisteva IC LL con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si duole la ricorrente che il giudice a quo, facendo erronea applicazione del principio d'equità formativa o sostitutiva, abbia reso una pronunzia priva d'effettiva motivazione omettendo di dar conto degli elementi di prova posti a base delle varie affermazioni in ordine alla causa ed alla natura del vizio nonché alla reale sussistenza del danno equitativamente liquidato.
Il ricorso, come anche evidenziato dal Procuratore Generale d'udienza nella sua requisitoria, è manifestamente fondato.
Nell'impugnata sentenza il giudice a quo, espressamente dichiarandosi svincolato dall'applicazione dei principi informatori della materia ed autorizzato, quindi, a pretermettere ogni rilevanza delle eccezioni di prescrizione e decadenza proposte dalla parte convenuta tacciata di sollevare caviLL giuridici, si basa, infatti, su di una lettura dell'art. 113 CPC che la Corte Costituzionale, con la recente pronunzia 6.7.04 n. 206 d'immediata applicazione ai giudizi in corso eppertanto anche in sede di legittimità, ha dichiarato illegittima proprio nella parte in cui non prevede che il giudice di pace debba osservare i principi informatori della materia;
e non può dubitarsi che i limiti temporali generali, posti dagli artt. 2934 ss. CC, e speciali, posti dall'art. 1495 CC, all'esercizio dei diritti costituiscano, in quanto dettati dall'esigenza di certezza dei rapporti giuridici, principi informatori del diritto civile in genere e delle obbligazioni e pretese costituite con il contratto di compravendita in specie.
Devesi, d'altra parte, considerare altresì come, pur prendendo in esame il solo argomentare dell'impugnata decisione, non possa, comunque, ritenersi consentita nel giudizio d'equità l'arbitrarietà della decisione e la sentenza resa dal giudice di pace ex art. 113/11 CPC possa formare oggetto di censura in sede di legittimità ex art. 111 Cost. per violazione di legge, in relazione alla motivazione, ove affetta da nuLLtà, ex art. 360 n. 4 CPC, per essere le ragioni della decisione del tutto mancanti od apparenti ovvero fondate su argomentazioni inidonee ad evidenziarne la ratio decidendi e/o, ex art. 360 n. 5 CPC, per essere la motivazione radicalmente ed insanabilmente contraddittoria.
Nella specie è palese la ricorrenza della prima delle menzionate ipotesi, in quanto la decisione adottata dal giudice di pace non rappresenta la coerente conclusione d'un iter argomentativo esaurientemente sviluppato ed immune da vizi logici - dal quale la decisione equitativa del contrasto tra domanda (la pretesa creditoria per la spesa resasi necessaria onde eliminare i vizi della cosa compravenduta e per i danni da minor valore della cosa stessa) ed eccezioni (sulla sussistenza del vizio e delle sue cause nonché del danno) risulti razionalmente ed idoneamente giustificata - dal momento che non vi si allega alcuna prova concreta dei fatti costitutivi della pretesa accolta.
Il giudice a quo non spiega affatto da quali elementi di giudizio acquisiti mediante l'istruttoria abbia tratto il convincimento che la rottura del tubicino dell'impianto frenante avesse reso del tutto ingovernabile e pericolosa piuttosto che scarsamente efficiente ma non pericolosa l'autovettura, che il vizio dipendesse da difetto dei materiali, che questi fossero caratterizzati nel loro complesso dall'affermata pessima qualità.
Lo stesso giudice, confondendo prova del danno, da fornirsi dal danneggiato, e prova dell'entità economica di esso, eventualmente supplibile ex art. 1226 CC, ha liquidato equitativamente il decremento di valore dell'autovettura senza previamente dimostrare accertato che il ritenuto decremento del 10% del valore di mercato si fosse verificato e fosse imputabile alla rottura del tu-bicino, nonostante l'avvenuta eliminazione di tale vizio e sempre ammesso che, come sopra evidenziato, di vizio costruttivo si fosse trattato e non d'altro.
Ciò stante, devesi considerare l'esaminata sentenza non solo pronunziata in base ad una lettura incostituzionale dell'art. 113 CPC ma anche priva d'effettiva motivazione, le ragioni addotte ai fini dell'adottata decisione fornendo della motivazione una mera apparenza.
La sentenza stessa va, dunque, annullata e la causa, di conseguenza, rimessa per nuovo esame a diverso giudice del merito, che s'indica in altro giudice del medesimo ufficio, cui è anche demandato, ex art. 385 CPC, di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE TT Ci CC accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, ad altro giudice dell'ufficio del giudice di pace di Chieti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2004. Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2004