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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 10/12/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Ginevra Chinè Presidente rel.
2 Dott.ssa Mariantonietta Naso Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere
Nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha deliberato la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 125/2024 R.G.L. e vertente
TRA
(c.f. ) nato a [...], il 4 ottobre Parte_1 C.F._1
1958, in proprio, pec nonché rappresentato e difeso, Email_1
giusta procura a margine del presente atto, dall'avv. Loredana Sposato;
- appellante –
CONTRO
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
con sede in Roma, Via E.Q.Visconti n°8, in persona del suo Presidente, Avv. CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Minniti;
con sede in Roma, via Giuseppe Grezar n. Controparte_3
14, c.f. e p.iva , in persona del Legale Rappresentante p.t., e per esso il Dott. P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Gallo;
Controparte_4
- appellati-
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in primo grado, depositato in data 8/7/2022, l'avv. Parte_1
proponeva opposizione averso la cartella di pagamento n.094202000172223068000, notificata il 01/06/2022, avente per oggetto il pagamento di contributi previdenziali della per l'importo di € 8.552,08 richiesti per gli anni 2007, 2008, 2015, 2016 e 2017 CP_1
dall' Agenzia Entrate delle Riscossioni, provincia di Reggio Calabria, nella quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 8.552,08.
A fondamento del ricorso rilevava che, nel corso degli anni indicati, la non CP_1
gli aveva notificato nulla, non consentendogli, pertanto, di prendere cognizione delle presunte violazioni. Eccepiva, inoltre, la violazione del procedimento della riscossione, di cui alla Legge n. 689/1981 per omessa contestazione dell'addebito, la carenza del potere sanzionatorio della Cassa Avvocati ad irrogare sanzioni, dovendo questo essere riservato solo al potere statale. Prescrizione delle somme richieste a titolo di sanzione. Ancora, eccepiva la prescrizione del credito e delle sanzioni.
Si costituiva in giudizio la la quale eccepiva, in via preliminare, Controparte_1
l'improponibilità e\o l'inammissibilità del ricorso promosso dal ricorrente, relativamente ai profili dallo stesso avanzati in merito ai presunti vizi formali del provvedimento impugnato, in relazione alla cartella di pagamento notificata in data 01.06.2022, in quanto, tali contestazioni andavano proposte, ai sensi dell'art.617 c.p.c., nel termine perentorio di 20 giorni dalla notifica del provvedimento impugnato e\o, comunque, dalla conoscenza del provvedimento impugnato. Ancora, sempre in via preliminare ed in via gradata, eccepiva, altresì, il difetto di legittimazione passiva in capo all'odierna concludente, in relazione alle eccezioni sui presunti vizi della procedura esattoriale sottesa alla notifica della cartella di pagamento, in quanto, ai sensi dell'art. 18/VI L. 576/80, la procedura esattiva è di esclusiva competenza del Concessionario della Riscossione, mentre la si limita a compilare i CP_1 ruoli. Nel merito contestava l'eccepita prescrizione, in quanto infondata e spiegava domanda riconvenzionale ,al fine di richiedere, la condanna del ricorrente al pagamento diretto alla Cassa degli importi dovuti, iscritti nel ruolo 2020, oggetto dell'opposizione, qualora la cartella impugnata dovesse esser annullata per difetto di procedura, per il complessivo importo di € 8.461,49, oltre gli interessi di mora come per legge, Concludeva chiedendo il rigetto di tutte le richieste ed eccezioni avversarie, perché infondate in fatto e diritto, ritenendo, comunque, fondate tutte le argomentazioni svolte dalla concludente, condannando parte ricorrente al pagamento diretto della somma di € 8.461,49, così come risultante iscritta nel ruolo 2020, maggiorata degli interessi moratori dal dovuto al soddisfo
Si costituiva l' eccependo il mancato rispetto del termine Controparte_5 perentorio di venti giorni, previsto per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, in quanto, parte ricorrente, svolgeva alcune contestazioni anche in ordine a presunti vizi formali della cartella opposta, configurando così un'opposizione agli atti esecutivi, ipotesi disciplinata dall'art. 617 c.p.c. Con riferimento al presunto difetto di motivazione dell'atto impugnato, osservava che la cartella di pagamento rispondeva pienamente alla previsione normativa di contenuto minimo, necessario e sufficiente per l'esatta individuazione della pretesa azionata dall'ente, che si sostanzia negli elementi indicati e definiti dal modello ministeriale di cui al DM 28/6/1999 e successive modifiche, come richiamato dall'art 25, II comma, DPR 602/1973, e nella precisazione di cui al DM 3/9/1999, n. 321 (art. 1, II co.: “il ruolo deve contenere […] l'indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali è stata effettuata l'iscrizione a ruolo”).
Con la sentenza appellata il ricorso veniva rigettato con la motivazione di seguito trascritta
<< Relativamente all'eccezione di mancata motivazione del tributo sotteso all'intimazione, la stessa appare sufficientemente motivata con l'indicazione del tributo, della sua causale e degli estremi dell'atto da cui la pretesa deriva, del periodo d'imposta e dell'Ente creditore. In tal modo il contribuente è messo nelle condizioni di riconoscere i motivi su cui la richiesta si fonda e di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione. Per quanto sopra non risulta sussistere nel caso di specie alcun difetto di motivazione. Nel caso de quo, parte ricorrente chiede l'accertamento della prescrizione della pretesa contributiva maturatasi per il decorso del termine prescrizionale. E evidente che l'accertamento richiesto, benché involga questioni inerenti l'attività di riscossione, ha evidenti riflessi sulla titolarità del credito e deve, pertanto, ritenersi sussistente, la legittimazione passiva anche dell'Ente impositore.
Passando, a questo punto, ad esaminare l'eccezione di prescrizione, si evidenzia, che contrariamente
a quanto dedotto da parte ricorrente, nel caso dei contributi previdenziali degli avvocati si applica la prescrizione ordinaria di 10 anni e non quella quinquennale prevista dall'art. 3, comma 9 e 10 della
Legge 339/95,fino alla data del 02.02.2013, data di entrata in vigore della legge 247/2012.. Sul punto, la Corte di Cassazione, con sentenza 6729/2013, ha rilevato che “nella norma non e' reperibile alcun indice rivelatore dell'intenzione del legislatore di procedere ad una interpretazione autentica della disciplina del 1995, sicchè la nuova normativa va applicata unicamente per il futuro, nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente alla data del 02.02.2013, data di entrata in vigore della L. 247/2012”. Orbene, nel caso di specie, non era ancora decorso il termine prescrizionale alla data di entrata in vigore della legge n. 247/2012 (02/02/2013), atteso che la aveva inviato prima del 2012 e, successivamente, atti CP_1 interruttivi della prescrizione (prodotti in giudizio) Alla luce delle superiori osservazioni
l'eccezione di prescrizione dovrà essere rigettata e non potranno essere annullate le cartelle di pagamento sottese all'intimazione oggi impugnata.
Tuttavia, considerato che i crediti portati dalle suddette cartelle non risultano prescritti. Le considerazioni svolte sono da ritenersi assorbenti rispetto a qualsiasi altro motivo di opposizione , anche alla domanda riconvenzionale proposta. >>
Avverso la sentenza ha proposto appello l'originario ricorrente ribadendo l'eccezione di difetto di motivazione della cartella e di prescrizione.
Si sono costituiti gli appellanti chiedendo il rigetto dell'appello.
L'odierna udienza si è svolta nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c. previa verifica della rituale comunicazione alle parti del decreto di fissazione della trattazione cartolare.
Nel termine loro assegnato, entrambe le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Il motivo di appello con cui si deduce nuovamente il vizio di forma della cartella è inammissibile, poiché avrebbe dovuto costituire oggetto di ricorso per cassazione.
Ciò alla luce del consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, enunciato dalle seguenti sentenze: Qualora vengano proposte contestualmente, con il medesimo atto, un' opposizione all'esecuzione e un' opposizione agli atti esecutivi, l'impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime applicabile per i distinti tipi di opposizione e, pertanto, è soggetta alle forme e termini dell' appello con riguardo all' opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., mentre è solo ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost., con riferimento alla parte della pronuncia relativa all' opposizione agli atti esecutivi. (Sez. 3, Sentenza n. 13203 del 31/05/2010)
In materia di esecuzione forzata, quando le contestazioni della parte si configurino, nello stesso procedimento, come opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi, si deve ritenere che la sentenza, formalmente unica, contenga due decisioni distinte, soggette rispettivamente ad appello ed a ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. (Sez. 3, Sentenza n. 12730 del 21/06/2016).
Il secondo motivo di appello relativo alla prescrizione è infondato.
Non è stato oggetto di impugnazione il capo della sentenza con cui il tribunale ha accertato l'eistenza di atti interruttivi anteriori al 2012 ( <Orbene, nel caso di specie, non era ancora decorso il termine prescrizionale alla data di entrata in vigore della legge n. 247/2012
(02/02/2013), atteso che la aveva inviato prima del 2012 e, successivamente, CP_1 atti interruttivi della prescrizione (prodotti in giudizio)>>
Sull'accertamento dell'esistenza di atti interruttivi non vi è stata impugnazione, sicchè il relativo capo è coperto dal giudicato interno, limitandosi l'appellante a ribadire l'eccezione di prescrizione genericamente nei seguenti termini che vengono di seguito trascritti: <<
Assume il tribunale che la prescrizione nel caso di specie è decennale e conseguentemente ritiene la stessa non maturata. Ammesso che il principio espresso dal Tribunale sia corretto, ci si chiede sulla base della stessa decisione e considerato che sul punto non vi è neppure una sola parola, le voci relative ai pretesi crediti anno di riferimento 2007 e 2008, perché non sono prescritti a fronte di una cartella notificata nell'anno 2022? Data per vera l'affermazione del Tribunale, il termine decennale per tali voci risulta essere decorso abbondantemente>>
Va confermata, pertanto, la sentenza non essendo decorso il termine di prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, avendo riguardo al valore della causa e ai criteri fissati dal D.M. 147/2022 secondo scaglione valori medi dimidiati, vista la semplicità della controversia, avente ad oggetto un'unica questione di diritto già risolta co orientamento ampiamente consolidato)
Occorre dare atto che l'appellante è obbligato a versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello promosso contro Parte_1 [...]
e avverso la sentenza n. 1021/2023 Controparte_1 CP_6
del Giudice del lavoro di Palmi,
-rigetta l'appello; - condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese del grado, che liquida in €
1.458,00 oltre accessori di legge per ognuno di essi;
Dà atto che l'appellante è obbligato a versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Reggio Calabria, 10/12/2025
Il presidente relatore
(Dott.ssa Ginevra Chinè)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Ginevra Chinè Presidente rel.
2 Dott.ssa Mariantonietta Naso Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere
Nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha deliberato la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 125/2024 R.G.L. e vertente
TRA
(c.f. ) nato a [...], il 4 ottobre Parte_1 C.F._1
1958, in proprio, pec nonché rappresentato e difeso, Email_1
giusta procura a margine del presente atto, dall'avv. Loredana Sposato;
- appellante –
CONTRO
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
con sede in Roma, Via E.Q.Visconti n°8, in persona del suo Presidente, Avv. CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Minniti;
con sede in Roma, via Giuseppe Grezar n. Controparte_3
14, c.f. e p.iva , in persona del Legale Rappresentante p.t., e per esso il Dott. P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Gallo;
Controparte_4
- appellati-
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in primo grado, depositato in data 8/7/2022, l'avv. Parte_1
proponeva opposizione averso la cartella di pagamento n.094202000172223068000, notificata il 01/06/2022, avente per oggetto il pagamento di contributi previdenziali della per l'importo di € 8.552,08 richiesti per gli anni 2007, 2008, 2015, 2016 e 2017 CP_1
dall' Agenzia Entrate delle Riscossioni, provincia di Reggio Calabria, nella quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 8.552,08.
A fondamento del ricorso rilevava che, nel corso degli anni indicati, la non CP_1
gli aveva notificato nulla, non consentendogli, pertanto, di prendere cognizione delle presunte violazioni. Eccepiva, inoltre, la violazione del procedimento della riscossione, di cui alla Legge n. 689/1981 per omessa contestazione dell'addebito, la carenza del potere sanzionatorio della Cassa Avvocati ad irrogare sanzioni, dovendo questo essere riservato solo al potere statale. Prescrizione delle somme richieste a titolo di sanzione. Ancora, eccepiva la prescrizione del credito e delle sanzioni.
Si costituiva in giudizio la la quale eccepiva, in via preliminare, Controparte_1
l'improponibilità e\o l'inammissibilità del ricorso promosso dal ricorrente, relativamente ai profili dallo stesso avanzati in merito ai presunti vizi formali del provvedimento impugnato, in relazione alla cartella di pagamento notificata in data 01.06.2022, in quanto, tali contestazioni andavano proposte, ai sensi dell'art.617 c.p.c., nel termine perentorio di 20 giorni dalla notifica del provvedimento impugnato e\o, comunque, dalla conoscenza del provvedimento impugnato. Ancora, sempre in via preliminare ed in via gradata, eccepiva, altresì, il difetto di legittimazione passiva in capo all'odierna concludente, in relazione alle eccezioni sui presunti vizi della procedura esattoriale sottesa alla notifica della cartella di pagamento, in quanto, ai sensi dell'art. 18/VI L. 576/80, la procedura esattiva è di esclusiva competenza del Concessionario della Riscossione, mentre la si limita a compilare i CP_1 ruoli. Nel merito contestava l'eccepita prescrizione, in quanto infondata e spiegava domanda riconvenzionale ,al fine di richiedere, la condanna del ricorrente al pagamento diretto alla Cassa degli importi dovuti, iscritti nel ruolo 2020, oggetto dell'opposizione, qualora la cartella impugnata dovesse esser annullata per difetto di procedura, per il complessivo importo di € 8.461,49, oltre gli interessi di mora come per legge, Concludeva chiedendo il rigetto di tutte le richieste ed eccezioni avversarie, perché infondate in fatto e diritto, ritenendo, comunque, fondate tutte le argomentazioni svolte dalla concludente, condannando parte ricorrente al pagamento diretto della somma di € 8.461,49, così come risultante iscritta nel ruolo 2020, maggiorata degli interessi moratori dal dovuto al soddisfo
Si costituiva l' eccependo il mancato rispetto del termine Controparte_5 perentorio di venti giorni, previsto per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, in quanto, parte ricorrente, svolgeva alcune contestazioni anche in ordine a presunti vizi formali della cartella opposta, configurando così un'opposizione agli atti esecutivi, ipotesi disciplinata dall'art. 617 c.p.c. Con riferimento al presunto difetto di motivazione dell'atto impugnato, osservava che la cartella di pagamento rispondeva pienamente alla previsione normativa di contenuto minimo, necessario e sufficiente per l'esatta individuazione della pretesa azionata dall'ente, che si sostanzia negli elementi indicati e definiti dal modello ministeriale di cui al DM 28/6/1999 e successive modifiche, come richiamato dall'art 25, II comma, DPR 602/1973, e nella precisazione di cui al DM 3/9/1999, n. 321 (art. 1, II co.: “il ruolo deve contenere […] l'indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali è stata effettuata l'iscrizione a ruolo”).
Con la sentenza appellata il ricorso veniva rigettato con la motivazione di seguito trascritta
<< Relativamente all'eccezione di mancata motivazione del tributo sotteso all'intimazione, la stessa appare sufficientemente motivata con l'indicazione del tributo, della sua causale e degli estremi dell'atto da cui la pretesa deriva, del periodo d'imposta e dell'Ente creditore. In tal modo il contribuente è messo nelle condizioni di riconoscere i motivi su cui la richiesta si fonda e di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione. Per quanto sopra non risulta sussistere nel caso di specie alcun difetto di motivazione. Nel caso de quo, parte ricorrente chiede l'accertamento della prescrizione della pretesa contributiva maturatasi per il decorso del termine prescrizionale. E evidente che l'accertamento richiesto, benché involga questioni inerenti l'attività di riscossione, ha evidenti riflessi sulla titolarità del credito e deve, pertanto, ritenersi sussistente, la legittimazione passiva anche dell'Ente impositore.
Passando, a questo punto, ad esaminare l'eccezione di prescrizione, si evidenzia, che contrariamente
a quanto dedotto da parte ricorrente, nel caso dei contributi previdenziali degli avvocati si applica la prescrizione ordinaria di 10 anni e non quella quinquennale prevista dall'art. 3, comma 9 e 10 della
Legge 339/95,fino alla data del 02.02.2013, data di entrata in vigore della legge 247/2012.. Sul punto, la Corte di Cassazione, con sentenza 6729/2013, ha rilevato che “nella norma non e' reperibile alcun indice rivelatore dell'intenzione del legislatore di procedere ad una interpretazione autentica della disciplina del 1995, sicchè la nuova normativa va applicata unicamente per il futuro, nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente alla data del 02.02.2013, data di entrata in vigore della L. 247/2012”. Orbene, nel caso di specie, non era ancora decorso il termine prescrizionale alla data di entrata in vigore della legge n. 247/2012 (02/02/2013), atteso che la aveva inviato prima del 2012 e, successivamente, atti CP_1 interruttivi della prescrizione (prodotti in giudizio) Alla luce delle superiori osservazioni
l'eccezione di prescrizione dovrà essere rigettata e non potranno essere annullate le cartelle di pagamento sottese all'intimazione oggi impugnata.
Tuttavia, considerato che i crediti portati dalle suddette cartelle non risultano prescritti. Le considerazioni svolte sono da ritenersi assorbenti rispetto a qualsiasi altro motivo di opposizione , anche alla domanda riconvenzionale proposta. >>
Avverso la sentenza ha proposto appello l'originario ricorrente ribadendo l'eccezione di difetto di motivazione della cartella e di prescrizione.
Si sono costituiti gli appellanti chiedendo il rigetto dell'appello.
L'odierna udienza si è svolta nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c. previa verifica della rituale comunicazione alle parti del decreto di fissazione della trattazione cartolare.
Nel termine loro assegnato, entrambe le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Il motivo di appello con cui si deduce nuovamente il vizio di forma della cartella è inammissibile, poiché avrebbe dovuto costituire oggetto di ricorso per cassazione.
Ciò alla luce del consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, enunciato dalle seguenti sentenze: Qualora vengano proposte contestualmente, con il medesimo atto, un' opposizione all'esecuzione e un' opposizione agli atti esecutivi, l'impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime applicabile per i distinti tipi di opposizione e, pertanto, è soggetta alle forme e termini dell' appello con riguardo all' opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., mentre è solo ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost., con riferimento alla parte della pronuncia relativa all' opposizione agli atti esecutivi. (Sez. 3, Sentenza n. 13203 del 31/05/2010)
In materia di esecuzione forzata, quando le contestazioni della parte si configurino, nello stesso procedimento, come opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi, si deve ritenere che la sentenza, formalmente unica, contenga due decisioni distinte, soggette rispettivamente ad appello ed a ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. (Sez. 3, Sentenza n. 12730 del 21/06/2016).
Il secondo motivo di appello relativo alla prescrizione è infondato.
Non è stato oggetto di impugnazione il capo della sentenza con cui il tribunale ha accertato l'eistenza di atti interruttivi anteriori al 2012 ( <Orbene, nel caso di specie, non era ancora decorso il termine prescrizionale alla data di entrata in vigore della legge n. 247/2012
(02/02/2013), atteso che la aveva inviato prima del 2012 e, successivamente, CP_1 atti interruttivi della prescrizione (prodotti in giudizio)>>
Sull'accertamento dell'esistenza di atti interruttivi non vi è stata impugnazione, sicchè il relativo capo è coperto dal giudicato interno, limitandosi l'appellante a ribadire l'eccezione di prescrizione genericamente nei seguenti termini che vengono di seguito trascritti: <<
Assume il tribunale che la prescrizione nel caso di specie è decennale e conseguentemente ritiene la stessa non maturata. Ammesso che il principio espresso dal Tribunale sia corretto, ci si chiede sulla base della stessa decisione e considerato che sul punto non vi è neppure una sola parola, le voci relative ai pretesi crediti anno di riferimento 2007 e 2008, perché non sono prescritti a fronte di una cartella notificata nell'anno 2022? Data per vera l'affermazione del Tribunale, il termine decennale per tali voci risulta essere decorso abbondantemente>>
Va confermata, pertanto, la sentenza non essendo decorso il termine di prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, avendo riguardo al valore della causa e ai criteri fissati dal D.M. 147/2022 secondo scaglione valori medi dimidiati, vista la semplicità della controversia, avente ad oggetto un'unica questione di diritto già risolta co orientamento ampiamente consolidato)
Occorre dare atto che l'appellante è obbligato a versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello promosso contro Parte_1 [...]
e avverso la sentenza n. 1021/2023 Controparte_1 CP_6
del Giudice del lavoro di Palmi,
-rigetta l'appello; - condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese del grado, che liquida in €
1.458,00 oltre accessori di legge per ognuno di essi;
Dà atto che l'appellante è obbligato a versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Reggio Calabria, 10/12/2025
Il presidente relatore
(Dott.ssa Ginevra Chinè)