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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 20/11/2025, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. BE EL LE, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 19.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 666/2024 R.G. tra
rapp.to e difeso dall'avv. Assunta Anna Rosso Parte_1
ricorrente
e
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rapp.to e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
resistente e
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Alfredo Genovese
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.03.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe premesso di aver ricevuto intimazione di pagamento n. 03020249000684882000, notificata il 27.02.2023, con la quale le era stato chiesto, tra l'altro, il pagamento di somme a titolo di contributi previdenziali dovuti alla gestione commercianti (per € 21.394,49) portati dagli avvisi di addebito n. 33020180000660531000, n. 33020180002583207000, n.
33020190000640290000, n. 33020210000677254000, n. 33020220000846758000 e n.
33020220002203649000 eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento, la non debenza delle somme richieste per mancato svolgimento di attività lavorativa assoggettabile a contribuzione dalla data del 31.12.2018, la decadenza ex art. 25 del d.p.r. 602/1973, nonché l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione quinquennale.
1 Instaurato il contradditorio, i resistenti si costituivano in giudizio contestando l'ammissibilità
e la fondatezza del ricorso, concludendo per il suo rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Con un primo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta l'omessa notifica degli avvisi di addebito presupposti all'intimazione opposta.
Sul punto, va premesso che nel sistema delineato dal legislatore, una volta ricevuta la notificazione della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito (cui l'art.30, comma 14, d.l. n.
78/2010, conv. in l. n.122/2010 ha esteso la normativa in materia di cartelle di pagamento), il destinatario degli stessi ha unicamente la possibilità di proporre opposizione nel termine di 40 giorni previsto dall'art.24 del d.lgs. n.46/99 per vizi attinenti al merito della pretesa contributiva, oppure di spiegare opposizione agli atti esecutivi, nel termine di 20 giorni, per far valere vizi di procedurali.
Decorsi i termini di cui sopra, il cui carattere perentorio è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Cass. n.17978/08) e salva l'ipotesi nella quale la cartella di pagamento o l'avviso di addebito non siano mai stati notificati - nel qual caso una intimazione di pagamento, un preavviso di iscrizione ipotecaria o di fermo, un pignoramento oppure un estratto di ruolo può costituire effettivamente il primo atto con il quale l'esistenza delle cartelle di pagamento o degli avvisi di addebito è portata a conoscenza del contribuente - viene meno ogni possibilità di far valere contestazioni, sia di forma sia di merito, in ordine al credito iscritto a ruolo.
Nel caso di specie, va dichiarata inammissibile l'eccezione di omessa notifica dell' avviso di addebito n. 33020220002203649000 (avente od oggetto crediti contributivi relativi all'anno
2021) avendo l' dimostrato di averlo ritualmente notificato alla parte ricorrente in data CP_1
26.01.2023, senza che quest'ultima l'abbia opposto nei successivi venti giorni.
In relazione al predetto avviso, inoltre, il vizio di decadenza dal diritto di iscrizione a ruolo avrebbe dovuto farsi valere mediante opposizione nel termine perentorio di 40 giorni dalla sua notifica. Così come, nel termine di 40 giorni, il ricorrente avrebbe dovuto far valere l'eccepita prescrizione quinquennale antecedente la notifica dell'avviso nonché le eccezioni relative al merito della pretesa contributiva, ma ciò non è avvenuto, con conseguente inammissibilità delle predette censure.
Va dichiarata ammissibile, invece, l'opposizione - proposta entro venti giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento - relativa agli avvisi di addebito n. 33020180000660531000,
n. 33020180002583207000, n. 33020190000640290000, n. 33020210000677254000, n.
2 33020220000846758000, atteso che l' non me ha dimostrato la rituale notifica, per le CP_1 ragioni che seguono.
Anzitutto, contrariamente alla prospettazione di parte ricorrente, ritiene questo giudice che il procedimento di notificazione degli avvisi di addebito (sottesi all'intimazione di pagamento impugnata) non necessita, per il suo perfezionamento, dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. CAD).
Sul punto va chiarito, tuttavia, che se la modalità di notifica c.d. semplificata, mediante consegna fattane a mani del destinatario ovvero di altra persona legittimata, ha superato il vaglio della Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 175 del 23.07.2018) lo stesso non può dirsi espressamente per la diversa ipotesi di c.d. compiuta giacenza, all'esito della notifica diretta a mezzo posta, rispetto alla quale è necessario un passaggio logico ulteriore.
Si osserva, invero, che per le raccomandate ordinarie la normativa di settore non prevede l'invio all'interessato dell'avviso di avvenuto deposito a mezzo raccomandata (cfr. (Cass. n.
15834/2017,Cass. 17598/2010; Cass. 15315/2014; Cass.14501/2016), ma si limita a stabilire che il destinatario riceva un “avviso di giacenza”, che di norma viene imbucato, con annotazione della data, nella cassetta postale (con la conseguenza che la notifica per compiuta giacenza si perfeziona una volta decorso il termine di trenta giorni, valido per la raccomandata ordinaria, dall'avviso di giacenza).
Più in particolare, il d.P.R. n. 665 del 1982 («Approvazione del regolamento di esecuzione libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni»), prevede, all'art. 40, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo altresì che “deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili”.
Analoga disciplina è dettata dagli artt. 24 e 25 del D.M. 1 ottobre 2008 che prescrive “La consegna degli invii a firma - comprese le raccomandate - avviene presso l'ufficio postale di distribuzione nei seguenti casi: a) non è possibile recapitare gli invii per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29. Nei casi di cui alle lettere a), b), c), nonché nei casi di invii manomessi o deteriorati, il destinatario riceve un avviso che gli indica l'ufficio postale per il ritiro dell'invio”.
Pacifico, quindi, che anche il regolamento del servizio di recapito non prevede la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza, ma soltanto “il rilascio dell'avviso di giacenza” (cfr. Cass. 2047/2016).
Pertanto, nonostante l'attuale disciplina mal di concili con l'esigenza di accertare l'effettiva conoscenza (non soltanto legale) da parte del destinatario dell'avviso di addebito, dies a quo dal quale decorrono per quest'ultimo i termini decadenziali sopra richiamati, allo stato, deve concludersi per la regolarità della notifica dell'atto accertata mediante la produzione di
3 documentazione che attesti la compiuta giacenza e l'annotazione sulla busta dell'avviso di giacenza inoltrato al destinatario, non essendo necessaria la spedizione di una raccomandata informativa.
Nonostante ciò, nel caso di specie, il procedimento di notificazione non può dirsi regolarmente perfezionato, atteso che sul plico relativo agli avvisi di addebito sopra indicati non v'è la specifica indicazione della data in cui si sarebbe perfezionata la compiuta giacenza, circostanza che l'interprete non può desumere ex se dal decorso del termine di 30 giorni dall'annotazione (a penna e senza firma leggibile) della data dell'immissione dell'avviso di giacenza, essendo quantomeno necessario che l'Ufficio - in assenza di ulteriori formalità - accerti l'effettiva immissione dell'avviso nonché il decorso del tempo, dalla data di immissione dell'avviso, per potersi ritenere “compiuta” la “giacenza” della plico raccomandato (indicando specificamente la data di perfezionamento della compiuta giacenza).
Orbene, l'irregolare notificazione degli avvisi di addebito (unitamente all'impugnazione dell'intimazione di pagamento opposta nel termine di venti giorni dall'avvenuta notifica), comporta, quale conseguenza, che il ricorrente possa validamente eccepire - in funzione recuperatoria - vizi attinenti al merito della pretesa contributiva, la c.d. prescrizione antecedente dei crediti portati dagli avvisi di addebito n. 33020180000660531000, n.
33020180002583207000, n. 33020190000640290000, n. 33020210000677254000, n.
33020220000846758000, oppure spiegare opposizione agli atti esecutivi per far valere vizi procedurali.
Nel caso di specie, con gli avvisi di addebito di cui sopra, mai notificati, l' ha chiesto il CP_1 pagamento di somme dovute alla gestione commercianti relativamente agli anni 2017-2020.
Parte ricorrente contesta la debenza delle somme relative al periodo successivo al 2019
(portate dagli avvisi di addebito n. 33020190000640290000, n. 33020210000677254000 e n.
33020220000846758000), per mancato svolgimento di attività lavorativa assoggettabile a contribuzione. Sostiene, in particolare - in qualità di titolare della ditta
[...]
- di aver cessato la propria attività a far data dal 31.12.2018. Controparte_3
Eccepisce, inoltre, relativamente a tutti gli avvisi di addebito sopra indicati, l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione quinquennale.
Ciò posto, riguardo all'eccepita prescrizione del credito, occorre distinguere.
L'eccezione è fondata riguardo all'avviso di addebito n. 33020180000660531000, relativo a contributi dovuti alla gestione commercianti da gennaio a dicembre 2017, anche considerando il periodo di sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali previsto dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da Covid-19.
4 In particolare, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.L. 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla L. 2020, n. 27), “
2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo (3)”.
Altresì, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183
(convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21), “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art.3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021
e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione…omissis..”.
Orbene, il corso della prescrizione dei crediti contributivi nell'arco dei predetti periodi è rimasto sospeso per un totale di 311 giorni che, aggiunti alla data del 16.01.2023 (ossia il termine di prescrizione del credito, tenuto conto della scadenza prevista per il pagamento dell'ultima mensilità richiesta dall' spostano il termine finale di prescrizione della CP_1 pretesa contributiva alla data del 23.11.2023, sicché la notifica dell'intimazione di pagamento opposta (27.02.2024) è intervenuta allorquando il credito era ormai prescritto.
Né ha prodotto, in relazione al predetto avviso, alcun atto Controparte_2 idoneo a interrompere la prescrizione.
Allo stesso modo, è fondata l'eccezione riguardo all'AVA n. 33020180002583207000, relativo a contributi maturati da ottobre 2017 a marzo 2018.
Ed invero, il corso della prescrizione dei crediti contributivi nell'arco dei predetti periodi è rimasto sospeso per un totale di 311 giorni che, aggiunti alla data del 16.04.2023 (ossia il termine di prescrizione del credito, tenuto conto della scadenza prevista per il pagamento dell'ultimo mensilità richiesta dall' spostano il termine finale di prescrizione delle CP_1 pretese contributive in esame alla data del 21.02.2024, sicché la notifica dell'intimazione di pagamento opposta (27.02.2024) è intervenuta allorquando il credito era ormai prescritto.
Non sono idonei a interrompere la prescrizione il pignoramento presso terzi n.
03080201900006330000 e l'intimazione di pagamento n. 03020209001531359000 prodotti da in quanto, del primo, manca l'indicazione della data di Controparte_2 asserito avvenuto deposito presso la casa comunale, mentre della seconda, è presente solo una relata di notifica in bianco.
L'eccezione di prescrizione è infondata, invece, relativamente all'AVA n.
33020190000640290000, relativo a crediti per il periodo da aprile a settembre 2018.
5 Difatti, aggiungendo 311 giorni alla data del 16.05.2023 (ossia il termine di prescrizione del credito, tenuto conto della scadenza prevista per il pagamento della mensilità di aprile 2018) spostano il termine finale di prescrizione delle pretese contributive in esame alla data del
22.03.2024, sicché la notifica dell'intimazione di pagamento opposta (27.02.2024) intervenuta allorquando il credito non era prescritto. Non prescritto, di conseguenza, è anche il credito riguardante le mensilità successive ad aprile 2018.
Ciò detto, riguardo al credito portato dall'AVA n. 33020190000640290000, va rilevato che parte ricorrente nulla eccepisce in relazione all'an e al quantum delle pretese contributive relative al periodo antecedente al 31.12.2018, sicché la ricorrenza dell'obbligo contributivo in relazione al predetto avviso (relativo al periodo 04/2018 – 09/2018) deve ritenersi definitivamente accertata.
Invece, quanto al periodo successivo al 31.12.2018 - in relazione al quale parte ricorrente contesta la debenza delle somme atteso il mancato svolgimento di attività lavorativa assoggettabile a contribuzione -, si osserva preliminarmente, sul piano strettamente processuale, che il procedimento di opposizione a cartella esattoriale (modellato dal legislatore alla stregua del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo) non deroga alle regole generali in tema di onere probatorio, talché grava sull'ente previdenziale, attore sostanziale, l'onere di provare (e, prima ancora di allegare) sia la sussistenza, che la congruità del credito posto a base della cartella esattoriale notificata, con la conseguenza, in mancanza, dell'annullamento dell'iscrizione a ruolo per inesistenza del credito (cfr. Cass. nn.
18481/2005, 13869/2004 e 4824/1992).
La Cassazione, invero, ha affermato che in tema di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo il cui accertamento avviene secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito (cfr. Cass. 23600/2009).
Ciò posto, al fine di ritenere sussistente l'obbligo dell'imprenditore di iscrizione nella gestione commercianti è necessario l'accertamento, in concreto, della partecipazione personale del soggetto al lavoro aziendale con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi, intendendosi per partecipazione al lavoro aziendale lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa.
La Suprema Corte, inoltre, ha chiarito che «In tema di inquadramento, ai fini contributivi, dei soci di società in nome collettivo posta in liquidazione, in base all'art. 1, comma 203, della l. n. 662
6 del 1996 - che ha sostituito il comma 1 dell'art. 29 della l. n. 160 n. 1975 - l'iscrizione alla gestione commercio conserva validità, con persistenza dell'obbligo contributivo, sia per i soci liquidatori che per gli altri soci, che continuino a svolgere attività sociale, anche durante la fase di liquidazione e fino alla cessazione di tutte le attività sociali ed alla cancellazione della società dal registro delle imprese, sempreché l'attività svolta conservi i caratteri dell'abitualità e della prevalenza”.
Applicando tali principi alla vicenda in esame, deve ritenersi che l'onere della prova gravante sull' riguardo agli elementi costitutivi dell'obbligo contributivo azionato, non sia stato CP_1 sufficientemente assolto, non avendo parte resistente dimostrato la partecipazione del ricorrente al lavoro aziendale con i citati caratteri della “abitualità” e della “prevalenza”.
In particolare, nel caso di specie, la pretesa contributiva dell' per il periodo di CP_1
riferimento (2019-2020, stante la dichiarata inammissibilità della domanda relativa al 2021) è scaturita da una serie di circostanze, quali: 1) il fatto di essere il ricorrente socio amministratore della società in nome collettivo;
2) l'assenza dipendenti della società; 3)
l'iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese;
4) l'esistenza di una partita IVA ancora in essere;
5) l'assenza di altra occupazione da parte del ricorrente;
6) la modifica, nel 2022, del proprio indirizzo digitale.
Sennonché, priva di rilievo probatorio è la circostanza che la società sia ancora iscritta nel
Registro delle Imprese e abbia una partita IVA ancora in essere, considerato che, da un lato, il ricorrente ha documentalmente dimostrato che la predetta società risulta inattiva dal
31.12.2018 (cfr. visura camerale allegata al ricorso) - circostanza che stride con la sua
“partecipazione al lavoro aziendale” - dall'altro, gli elementi prettamente formali allegati dall' non sono di per sé sufficienti a dimostrare che la Società sia (o sia stata) anche CP_1 effettivamente attiva, specie ove si consideri che l'Ente nulla ha prodotto con riferimento ai redditi percepiti dal ricorrente nell'anno oggetto degli avvisi di addebito contestati.
Non rileva, inoltre, la mancanza di altra occupazione del ricorrente per il periodo di riferimento, in quanto tale dato, in assenza di chiari e univoci elementi di riscontro, appare come un dato neutrale: diversamente opinando, difatti, si dovrebbe desumere che tutti coloro che non hanno alcuna copertura contributiva/assicurativa (perché inoccupati o disoccupati) debbano necessariamente svolgere una attività d'impresa.
Irrilevante, infine, è la modifica dell'indirizzo digitale da parte della società nel 2022, perché priva di rilievo probatorio e attinente, peraltro, ad una annualità non oggetto di causa.
Di conseguenza, la pretesa creditoria dell' relativa agli anni 2019 e 2020 non risulta CP_1 sufficientemente provata.
Il parziale accoglimento della domanda unitamente alla complessità della vicenda esaminata giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
7
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'estinzione per prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito n. 33020180000660531000 e n.
33020180002583207000, richiamati nell'intimazione di pagamento n.
03020249000684882000 notificata il 27.02.2023;
- rigetta il ricorso nel resto;
- compensa le spese di lite.
Catanzaro, 20.11.2025
Il Giudice del Lavoro
BE EL LE
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. BE EL LE, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 19.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 666/2024 R.G. tra
rapp.to e difeso dall'avv. Assunta Anna Rosso Parte_1
ricorrente
e
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rapp.to e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
resistente e
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Alfredo Genovese
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.03.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe premesso di aver ricevuto intimazione di pagamento n. 03020249000684882000, notificata il 27.02.2023, con la quale le era stato chiesto, tra l'altro, il pagamento di somme a titolo di contributi previdenziali dovuti alla gestione commercianti (per € 21.394,49) portati dagli avvisi di addebito n. 33020180000660531000, n. 33020180002583207000, n.
33020190000640290000, n. 33020210000677254000, n. 33020220000846758000 e n.
33020220002203649000 eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento, la non debenza delle somme richieste per mancato svolgimento di attività lavorativa assoggettabile a contribuzione dalla data del 31.12.2018, la decadenza ex art. 25 del d.p.r. 602/1973, nonché l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione quinquennale.
1 Instaurato il contradditorio, i resistenti si costituivano in giudizio contestando l'ammissibilità
e la fondatezza del ricorso, concludendo per il suo rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Con un primo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta l'omessa notifica degli avvisi di addebito presupposti all'intimazione opposta.
Sul punto, va premesso che nel sistema delineato dal legislatore, una volta ricevuta la notificazione della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito (cui l'art.30, comma 14, d.l. n.
78/2010, conv. in l. n.122/2010 ha esteso la normativa in materia di cartelle di pagamento), il destinatario degli stessi ha unicamente la possibilità di proporre opposizione nel termine di 40 giorni previsto dall'art.24 del d.lgs. n.46/99 per vizi attinenti al merito della pretesa contributiva, oppure di spiegare opposizione agli atti esecutivi, nel termine di 20 giorni, per far valere vizi di procedurali.
Decorsi i termini di cui sopra, il cui carattere perentorio è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Cass. n.17978/08) e salva l'ipotesi nella quale la cartella di pagamento o l'avviso di addebito non siano mai stati notificati - nel qual caso una intimazione di pagamento, un preavviso di iscrizione ipotecaria o di fermo, un pignoramento oppure un estratto di ruolo può costituire effettivamente il primo atto con il quale l'esistenza delle cartelle di pagamento o degli avvisi di addebito è portata a conoscenza del contribuente - viene meno ogni possibilità di far valere contestazioni, sia di forma sia di merito, in ordine al credito iscritto a ruolo.
Nel caso di specie, va dichiarata inammissibile l'eccezione di omessa notifica dell' avviso di addebito n. 33020220002203649000 (avente od oggetto crediti contributivi relativi all'anno
2021) avendo l' dimostrato di averlo ritualmente notificato alla parte ricorrente in data CP_1
26.01.2023, senza che quest'ultima l'abbia opposto nei successivi venti giorni.
In relazione al predetto avviso, inoltre, il vizio di decadenza dal diritto di iscrizione a ruolo avrebbe dovuto farsi valere mediante opposizione nel termine perentorio di 40 giorni dalla sua notifica. Così come, nel termine di 40 giorni, il ricorrente avrebbe dovuto far valere l'eccepita prescrizione quinquennale antecedente la notifica dell'avviso nonché le eccezioni relative al merito della pretesa contributiva, ma ciò non è avvenuto, con conseguente inammissibilità delle predette censure.
Va dichiarata ammissibile, invece, l'opposizione - proposta entro venti giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento - relativa agli avvisi di addebito n. 33020180000660531000,
n. 33020180002583207000, n. 33020190000640290000, n. 33020210000677254000, n.
2 33020220000846758000, atteso che l' non me ha dimostrato la rituale notifica, per le CP_1 ragioni che seguono.
Anzitutto, contrariamente alla prospettazione di parte ricorrente, ritiene questo giudice che il procedimento di notificazione degli avvisi di addebito (sottesi all'intimazione di pagamento impugnata) non necessita, per il suo perfezionamento, dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. CAD).
Sul punto va chiarito, tuttavia, che se la modalità di notifica c.d. semplificata, mediante consegna fattane a mani del destinatario ovvero di altra persona legittimata, ha superato il vaglio della Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 175 del 23.07.2018) lo stesso non può dirsi espressamente per la diversa ipotesi di c.d. compiuta giacenza, all'esito della notifica diretta a mezzo posta, rispetto alla quale è necessario un passaggio logico ulteriore.
Si osserva, invero, che per le raccomandate ordinarie la normativa di settore non prevede l'invio all'interessato dell'avviso di avvenuto deposito a mezzo raccomandata (cfr. (Cass. n.
15834/2017,Cass. 17598/2010; Cass. 15315/2014; Cass.14501/2016), ma si limita a stabilire che il destinatario riceva un “avviso di giacenza”, che di norma viene imbucato, con annotazione della data, nella cassetta postale (con la conseguenza che la notifica per compiuta giacenza si perfeziona una volta decorso il termine di trenta giorni, valido per la raccomandata ordinaria, dall'avviso di giacenza).
Più in particolare, il d.P.R. n. 665 del 1982 («Approvazione del regolamento di esecuzione libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni»), prevede, all'art. 40, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo altresì che “deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili”.
Analoga disciplina è dettata dagli artt. 24 e 25 del D.M. 1 ottobre 2008 che prescrive “La consegna degli invii a firma - comprese le raccomandate - avviene presso l'ufficio postale di distribuzione nei seguenti casi: a) non è possibile recapitare gli invii per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29. Nei casi di cui alle lettere a), b), c), nonché nei casi di invii manomessi o deteriorati, il destinatario riceve un avviso che gli indica l'ufficio postale per il ritiro dell'invio”.
Pacifico, quindi, che anche il regolamento del servizio di recapito non prevede la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza, ma soltanto “il rilascio dell'avviso di giacenza” (cfr. Cass. 2047/2016).
Pertanto, nonostante l'attuale disciplina mal di concili con l'esigenza di accertare l'effettiva conoscenza (non soltanto legale) da parte del destinatario dell'avviso di addebito, dies a quo dal quale decorrono per quest'ultimo i termini decadenziali sopra richiamati, allo stato, deve concludersi per la regolarità della notifica dell'atto accertata mediante la produzione di
3 documentazione che attesti la compiuta giacenza e l'annotazione sulla busta dell'avviso di giacenza inoltrato al destinatario, non essendo necessaria la spedizione di una raccomandata informativa.
Nonostante ciò, nel caso di specie, il procedimento di notificazione non può dirsi regolarmente perfezionato, atteso che sul plico relativo agli avvisi di addebito sopra indicati non v'è la specifica indicazione della data in cui si sarebbe perfezionata la compiuta giacenza, circostanza che l'interprete non può desumere ex se dal decorso del termine di 30 giorni dall'annotazione (a penna e senza firma leggibile) della data dell'immissione dell'avviso di giacenza, essendo quantomeno necessario che l'Ufficio - in assenza di ulteriori formalità - accerti l'effettiva immissione dell'avviso nonché il decorso del tempo, dalla data di immissione dell'avviso, per potersi ritenere “compiuta” la “giacenza” della plico raccomandato (indicando specificamente la data di perfezionamento della compiuta giacenza).
Orbene, l'irregolare notificazione degli avvisi di addebito (unitamente all'impugnazione dell'intimazione di pagamento opposta nel termine di venti giorni dall'avvenuta notifica), comporta, quale conseguenza, che il ricorrente possa validamente eccepire - in funzione recuperatoria - vizi attinenti al merito della pretesa contributiva, la c.d. prescrizione antecedente dei crediti portati dagli avvisi di addebito n. 33020180000660531000, n.
33020180002583207000, n. 33020190000640290000, n. 33020210000677254000, n.
33020220000846758000, oppure spiegare opposizione agli atti esecutivi per far valere vizi procedurali.
Nel caso di specie, con gli avvisi di addebito di cui sopra, mai notificati, l' ha chiesto il CP_1 pagamento di somme dovute alla gestione commercianti relativamente agli anni 2017-2020.
Parte ricorrente contesta la debenza delle somme relative al periodo successivo al 2019
(portate dagli avvisi di addebito n. 33020190000640290000, n. 33020210000677254000 e n.
33020220000846758000), per mancato svolgimento di attività lavorativa assoggettabile a contribuzione. Sostiene, in particolare - in qualità di titolare della ditta
[...]
- di aver cessato la propria attività a far data dal 31.12.2018. Controparte_3
Eccepisce, inoltre, relativamente a tutti gli avvisi di addebito sopra indicati, l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione quinquennale.
Ciò posto, riguardo all'eccepita prescrizione del credito, occorre distinguere.
L'eccezione è fondata riguardo all'avviso di addebito n. 33020180000660531000, relativo a contributi dovuti alla gestione commercianti da gennaio a dicembre 2017, anche considerando il periodo di sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali previsto dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da Covid-19.
4 In particolare, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.L. 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla L. 2020, n. 27), “
2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo (3)”.
Altresì, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183
(convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21), “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art.3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021
e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione…omissis..”.
Orbene, il corso della prescrizione dei crediti contributivi nell'arco dei predetti periodi è rimasto sospeso per un totale di 311 giorni che, aggiunti alla data del 16.01.2023 (ossia il termine di prescrizione del credito, tenuto conto della scadenza prevista per il pagamento dell'ultima mensilità richiesta dall' spostano il termine finale di prescrizione della CP_1 pretesa contributiva alla data del 23.11.2023, sicché la notifica dell'intimazione di pagamento opposta (27.02.2024) è intervenuta allorquando il credito era ormai prescritto.
Né ha prodotto, in relazione al predetto avviso, alcun atto Controparte_2 idoneo a interrompere la prescrizione.
Allo stesso modo, è fondata l'eccezione riguardo all'AVA n. 33020180002583207000, relativo a contributi maturati da ottobre 2017 a marzo 2018.
Ed invero, il corso della prescrizione dei crediti contributivi nell'arco dei predetti periodi è rimasto sospeso per un totale di 311 giorni che, aggiunti alla data del 16.04.2023 (ossia il termine di prescrizione del credito, tenuto conto della scadenza prevista per il pagamento dell'ultimo mensilità richiesta dall' spostano il termine finale di prescrizione delle CP_1 pretese contributive in esame alla data del 21.02.2024, sicché la notifica dell'intimazione di pagamento opposta (27.02.2024) è intervenuta allorquando il credito era ormai prescritto.
Non sono idonei a interrompere la prescrizione il pignoramento presso terzi n.
03080201900006330000 e l'intimazione di pagamento n. 03020209001531359000 prodotti da in quanto, del primo, manca l'indicazione della data di Controparte_2 asserito avvenuto deposito presso la casa comunale, mentre della seconda, è presente solo una relata di notifica in bianco.
L'eccezione di prescrizione è infondata, invece, relativamente all'AVA n.
33020190000640290000, relativo a crediti per il periodo da aprile a settembre 2018.
5 Difatti, aggiungendo 311 giorni alla data del 16.05.2023 (ossia il termine di prescrizione del credito, tenuto conto della scadenza prevista per il pagamento della mensilità di aprile 2018) spostano il termine finale di prescrizione delle pretese contributive in esame alla data del
22.03.2024, sicché la notifica dell'intimazione di pagamento opposta (27.02.2024) intervenuta allorquando il credito non era prescritto. Non prescritto, di conseguenza, è anche il credito riguardante le mensilità successive ad aprile 2018.
Ciò detto, riguardo al credito portato dall'AVA n. 33020190000640290000, va rilevato che parte ricorrente nulla eccepisce in relazione all'an e al quantum delle pretese contributive relative al periodo antecedente al 31.12.2018, sicché la ricorrenza dell'obbligo contributivo in relazione al predetto avviso (relativo al periodo 04/2018 – 09/2018) deve ritenersi definitivamente accertata.
Invece, quanto al periodo successivo al 31.12.2018 - in relazione al quale parte ricorrente contesta la debenza delle somme atteso il mancato svolgimento di attività lavorativa assoggettabile a contribuzione -, si osserva preliminarmente, sul piano strettamente processuale, che il procedimento di opposizione a cartella esattoriale (modellato dal legislatore alla stregua del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo) non deroga alle regole generali in tema di onere probatorio, talché grava sull'ente previdenziale, attore sostanziale, l'onere di provare (e, prima ancora di allegare) sia la sussistenza, che la congruità del credito posto a base della cartella esattoriale notificata, con la conseguenza, in mancanza, dell'annullamento dell'iscrizione a ruolo per inesistenza del credito (cfr. Cass. nn.
18481/2005, 13869/2004 e 4824/1992).
La Cassazione, invero, ha affermato che in tema di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo il cui accertamento avviene secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito (cfr. Cass. 23600/2009).
Ciò posto, al fine di ritenere sussistente l'obbligo dell'imprenditore di iscrizione nella gestione commercianti è necessario l'accertamento, in concreto, della partecipazione personale del soggetto al lavoro aziendale con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi, intendendosi per partecipazione al lavoro aziendale lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa.
La Suprema Corte, inoltre, ha chiarito che «In tema di inquadramento, ai fini contributivi, dei soci di società in nome collettivo posta in liquidazione, in base all'art. 1, comma 203, della l. n. 662
6 del 1996 - che ha sostituito il comma 1 dell'art. 29 della l. n. 160 n. 1975 - l'iscrizione alla gestione commercio conserva validità, con persistenza dell'obbligo contributivo, sia per i soci liquidatori che per gli altri soci, che continuino a svolgere attività sociale, anche durante la fase di liquidazione e fino alla cessazione di tutte le attività sociali ed alla cancellazione della società dal registro delle imprese, sempreché l'attività svolta conservi i caratteri dell'abitualità e della prevalenza”.
Applicando tali principi alla vicenda in esame, deve ritenersi che l'onere della prova gravante sull' riguardo agli elementi costitutivi dell'obbligo contributivo azionato, non sia stato CP_1 sufficientemente assolto, non avendo parte resistente dimostrato la partecipazione del ricorrente al lavoro aziendale con i citati caratteri della “abitualità” e della “prevalenza”.
In particolare, nel caso di specie, la pretesa contributiva dell' per il periodo di CP_1
riferimento (2019-2020, stante la dichiarata inammissibilità della domanda relativa al 2021) è scaturita da una serie di circostanze, quali: 1) il fatto di essere il ricorrente socio amministratore della società in nome collettivo;
2) l'assenza dipendenti della società; 3)
l'iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese;
4) l'esistenza di una partita IVA ancora in essere;
5) l'assenza di altra occupazione da parte del ricorrente;
6) la modifica, nel 2022, del proprio indirizzo digitale.
Sennonché, priva di rilievo probatorio è la circostanza che la società sia ancora iscritta nel
Registro delle Imprese e abbia una partita IVA ancora in essere, considerato che, da un lato, il ricorrente ha documentalmente dimostrato che la predetta società risulta inattiva dal
31.12.2018 (cfr. visura camerale allegata al ricorso) - circostanza che stride con la sua
“partecipazione al lavoro aziendale” - dall'altro, gli elementi prettamente formali allegati dall' non sono di per sé sufficienti a dimostrare che la Società sia (o sia stata) anche CP_1 effettivamente attiva, specie ove si consideri che l'Ente nulla ha prodotto con riferimento ai redditi percepiti dal ricorrente nell'anno oggetto degli avvisi di addebito contestati.
Non rileva, inoltre, la mancanza di altra occupazione del ricorrente per il periodo di riferimento, in quanto tale dato, in assenza di chiari e univoci elementi di riscontro, appare come un dato neutrale: diversamente opinando, difatti, si dovrebbe desumere che tutti coloro che non hanno alcuna copertura contributiva/assicurativa (perché inoccupati o disoccupati) debbano necessariamente svolgere una attività d'impresa.
Irrilevante, infine, è la modifica dell'indirizzo digitale da parte della società nel 2022, perché priva di rilievo probatorio e attinente, peraltro, ad una annualità non oggetto di causa.
Di conseguenza, la pretesa creditoria dell' relativa agli anni 2019 e 2020 non risulta CP_1 sufficientemente provata.
Il parziale accoglimento della domanda unitamente alla complessità della vicenda esaminata giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'estinzione per prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito n. 33020180000660531000 e n.
33020180002583207000, richiamati nell'intimazione di pagamento n.
03020249000684882000 notificata il 27.02.2023;
- rigetta il ricorso nel resto;
- compensa le spese di lite.
Catanzaro, 20.11.2025
Il Giudice del Lavoro
BE EL LE
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