Sentenza 11 aprile 2017
Massime • 1
L'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro conservativo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare purché vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame, enucleabile anche soltanto in base alla fattispecie considerata e alle prospettazioni dell'interessato.
Commentario • 1
- 1. Art. 54 - Sequestro conservativohttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/04/2017, n. 37450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37450 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2017 |
Testo completo
37450-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n.·576 Aldo Cavallo - Presidente - cc 11 aprile 2017 Aldo Aceto Emanuela Gai R.G. n. 50627/2017 Ubalda Macrì Alessandro M. Andronio Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AC ZO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del Tribunale di Como del 30 novembre 2016; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
lette e conclusioni del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Gabriele Mazzotta, nel senso dell'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con dichiarazione di inefficacia del sequestro. 1 A RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 30 novembre 2016, il Tribunale di Como ha rigettato l'istanza di riesame, avanzata dalla difesa dell'imputato, del provvedimento di sequestro conservativo emesso dal giudice del dibattimento in data 8 novembre 2016. Il sequestro conservativo ha -colpito dal momento che l'imputato non risulta percepire redditi, né essere intestatario di un immobile a uso abitativo e il relativo box dibeni immobili, terreni o autoveicoli appartenenza, beni entrambi intestati alla società di diritto svizzero Titanus SA, costituita dall'imputato, dallo stesso amministrata e di cui questi risulta essere socio.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore, l'imputato. - Con un primo motivo di doglianza, si lamenta la violazione dell'art. 324, comma 2.1. 5, cod. proc. pen., che sancisce per la decisione del riesame, il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione degli atti da parte del Tribunale. La difesa sostiene, infatti, che la richiesta di riesame era stata depositata il 17 novembre 2016 e la segreteria del pubblico ministero, a norma dell'art. 324, comma 3, cod. proc. pen., avrebbe dovuto trasmettere gli atti al giudice del riesame entro il giorno successivo, ossia il 18 novembre 2016, dies a quo per il computo del termine tassativo di dieci giorni per la decisione. Questa, dunque, sarebbe dovuta intervenire entro il 28 novembre 2016; risulta, tuttavia, essere datata 30 novembre 2016 e depositata il 1 dicembre 2016. Secondo l'argomentazione difensiva, la tardività della decisione impugnata rispetto al termine perentorio comporterebbe la perdita di efficacia del sequestro conservativo. 2.2.-In secondo luogo, si deduce la violazione degli artt. 16, 21, 23, 491 cod. proc. pen., perché l'ordinanza ha, secondo il ricorrente, erroneamente rigettato l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Como, rilevandone la tardività. L'ordinanza impugnata ha motivato la sua decisione, conferendo rilevanza al fatto che solo con l'istanza di riesame si fosse eccepita l'incompetenza territoriale del Tribunale di Como in favore del Tribunale di Roma, mentre, precedentemente, davanti al Gup, lo stesso imputato aveva eccepito l'incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Brescia. Secondo la prospettiva difensiva, il giudice del riesame non tiene conto, errando, che nel rito penale non vi è onere, per la parte che eccepisce l'incompetenza, di indicare anche il tribunale competente;
pertanto l'errata indicazione del giudice competente - dal momento che il difetto di competenza è stato rilevato tempestivamente, in sede di questioni preliminari, alla prima occasione rituale disponibile non comporterebbe alcun effetto preclusivo. Si deduce, inoltre, che l'ordinanza impugnata non contesti il merito dell'eccezione di incompetenza, ma si limiti a rigettarla postulandone la tardività. Il difetto di competenza risulta, per la difesa, dunque, essere fondato, dal momento che il procedimento penale de quo si presenta come il risultato della riunione di vari altri procedimenti e perciò avrebbe dovuto trovare applicazione il principio sancito dall'art. 16 cod. proc. pen., della competenza in ragione del primo e più grave reato. 2 AM 2.3. Con un terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione degli artt. 316 e 317, cod. proc. pen. Secondo l'argomentazione difensiva, l'ordinanza si sarebbe pronunciata in modo illegittimo, a seguito della sola iniziativa del pubblico ministero, ritenuto carente di legittimazione, dal momento che la sua capacità di instare sarebbe limitata esclusivamente alla garanzia legata al pagamento delle spese del giudizio e della pena pecuniaria, non potendo egli sostituirsi ai soggetti interessati a chiedere il sequestro conservativo a tutela di interessi civili. A fronte dell'esigua somma riferibile all'iniziativa del pubblico ministero, la reale motivazione del sequestro e la sua entità economica, sarebbero riconducibili esclusivamente all'interesse delle parti civili, che nel caso di specie, però, sono rimaste inerti.
2.4. Si rileva, ancora, la violazione degli artt. 316 e 317 cod. proc. pen., con riferimento all'estraneità patrimoniale degli imputati (AC ZO è imputato unitamente alla madre SS IA e a UÒ IG) rispetto ai beni sequestrati. Nell'ordinanza impugnata, il sequestro dei beni, vista la piena evidenza della loro proprietà in capo a terzi (la società svizzera Titanus SA), è motivato espressamente proprio sulla scorta del fatto che gli imputati non posseggono beni personali intestati o redditi, ma il ricorrente viene individuato come amministratore e unico socio della società che ha costituito e che risulta essere titolare degli immobili in oggetto. Secondo l'argomentazione difensiva, gli imputati non sono né soci né azionisti della società e, in ogni caso, laddove l'imputato sia stato in passato amministratore della società svizzera Titanus SA, ciò non consente di confondere il patrimonio della società con quello personale del suo amministratore delegato, che è solo un dipendente della stessa.
2.5. Con un quinto motivo di doglianza, si lamenta ancora la violazione degli artt. 316 e 317 cod. proc. pen. e dell'art. 671 cod. proc. civ., relativamente alla sussistenza del periculum in mora. Non sussisterebbe nel caso di specie, dunque, il pericolo della dispersione, ossia del depauperamento delle garanzie patrimoniali, perché gli immobili sequestrati non sarebbero mai appartenuti agli imputati, ma sarebbero di proprietà di terzi da data precedente rispetto al procedimento penale de quo. 2.6. - Si deduce, inoltre, la violazione degli artt. 729 e 696 cod. proc. pen., dal momento che gli atti esteri in difetto di rogatoria sarebbero inutilizzabili. Secondo il ricorrente, la riconducibilità all'imputato dei beni immobili sequestrati sarebbe stata individuata in base a documenti falsi, procurati irritualmente dal pubblico ministero, in quanto impossibili da ottenere attraverso una formale rogatoria. Questa violazione comporterebbe l'inutilizzabilità delle prove documentali, con la conseguenza che esse non possano essere poste a fondamento del giudizio. Anche in presenza di formale rogatoria, i documenti risulterebbero falsi e per questo inidonei, ancora, a fondare il sequestro. Ad esempio, si presenterebbe come falsa la delega a SS IA ad operare sul conto svizzero della Titanus, prova usata per attribuire gli immobili, oltre che a ZO AC, anche a SS IA. Il documento apparirebbe manipolato, risultando parzialmente cancellato il numero di conto corrente riportato in epigrafe e presentandosi come «un collage di fogli eterogenei». L'annotazione a pié di pagina circa la 3 AMАл data del documento risulterebbe, inoltre, essere quella del 1° settembre 2012, data in cui la società Titanus SA non era ancora stata costituita. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. - Il ricorso è inammissibile, per difetto di interesse. A norma dell'art. 318 cod. proc. pen., contro l'ordinanza di sequestro 3.1. - conservativo, chiunque vi abbia interesse può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo 324». L'ambito di legittimazione a proporre richiesta di riesame contro il provvedimento di sequestro conservativo è allora più ampio di quello concernente il sequestro preventivo. Nei confronti di questo, infatti, possono avanzare richiesta a norma dell'art. 322 - l'imputato, il suo difensore, la persona alla quale le cose - sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione. La facoltà di formulare la richiesta contro quello conservativo, invece, spetta ai sensi del citato art. - 318 non solo all'imputato, al responsabile civile e a chiunque possa vantare un diritto reale sulla cosa in sequestro, ma anche a tutti coloro (compresi i creditori) che possono ricevere pregiudizio dal mantenimento della misura cautelare. Dunque, la previsione dell'art. 318 ruota intorno alla sola sussistenza dell'interesse, che deve emergere quantomeno dalla formulazione del ricorso. In questo quadro, si è, perciò, richiesta anche all'imputato la prospettazione di un concreto interesse a proporre riesame relativamente a beni oggetto di sequestro conservativo che appartengano a un soggetto da lui diverso (Cass., Sez. 1, n. 5039 del 18/09/1997, Rv. 208970). E tale orientamento trova fondamento non solo nelle norme settoriali che disciplinano le impugnazioni cautelari reali ma anche in quelle generali sull'interesse all'impugnazione (artt. 538, comma 4, e 591, comma 1, lettera a, cod. proc. pen.). Inoltre, esso sii pone in coerenza con quanto affermato in materia di sequestro preventivo dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare purché prospetti una relazione con la cosa che sostenga la sua pretesa alla cessazione del vincolo (tra le più recenti, Sez. 3, n. 35072 del 12/04/2016, Rv. 267672; Sez. 3, n. 30008 del 08/04/2016, Rv. 267336; Sez. 3, n. 9947 del 20/01/2016, Rv. 266713). Il principio di diritto applicabile in materia di sequestro conservativo è, in conclusione, il seguente: «Pur non potendosi disconoscere la generica legittimazione dell'indagato o dell'imputato alla proposizione della richiesta di riesame, anche se concernente beni formalmente appartenenti a terze persone, deve, tuttavia, pur sempre individuarsi, in capo a lui, un concreto interesse alla proposizione dell'impugnazione, enucleabile anche soltanto in base alla fattispecie considerata e alle prospettazioni dell'interessato». 4 Al 3.2. Il principio appena richiamato trovano applicazione anche nel caso di specie. L'imputato ricorrente, infatti, non solo non ha prospettato alcuno specifico interesse alla restituzione dei beni sequestrati, intestati ad una società, ma anche, con pluralità di argomentazioni, escluso la riferibilità di tale società alla sua persona, contestando la documentazione in atti dalla quale risulterebbe che egli ne è socio e amministratore (motivi sub 2.4. e 2.6.). E del resto, coerentemente con tale impostazione difensiva, l'imputato ha proposto ricorso personalmente e non nella veste - che afferma di non avere - di legale rappresentante della società proprietaria dei beni sottoposti a sequestro conservativo. Ne deriva la sua mancanza di interesse a proporre riesame e a ricorrere per cassazione, non essendo egli secondo la sua stessa prospettazione il soggetto destinato a beneficiare sostanzialmente della restituzione dei beni sequestrati. 4.- Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»>, alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, l'11 aprile 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Alessandro M. Andronio Aldo CavalloAldo Arlic loucl ем DEPOSITATA IN CANCELLERIA 27 LUG 2017 IL CANCE DERE Inebriani