Sentenza 24 giugno 2010
Massime • 1
È legittima l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, rettificando, nei confronti di condannato, la sentenza, pronunciata prima della modifica dell'art. 535, comma terzo, cod. proc. pen., nella parte in cui abbia omesso di condannarlo alle spese, ne disponga la condanna solidale (e non "pro quota" sulla base della sopravvenuta legge 18 giugno 2009 n. 69), costituendo il provvedimento del giudice dell'esecuzione solo una rettifica di una sentenza già emessa e definitiva e dovendosi, nella materia, applicare il principio "tempus regit actum" proprio della successione nel tempo di disposizioni processuali, come sono quelle che disciplinano le spese nel processo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/06/2010, n. 27253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27253 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 24/06/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 1902
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 11475/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
1) TI IA IR, N. IL 13/11/1949;
avverso l'ordinanza n. 526/2009 TRIBUNALE di TRENTO, del 20/01/2010 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Di Casola Carlo, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, limitatamente alla condanna alle spese.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Il Tribunale di Trento, pronunciando in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza deliberata il 20 gennaio 2010 ha disposto ai sensi dell'art. 535 c.p.p., comma 3 la rettifica della sentenza di condanna emessa in data 11 aprile 2008, nella parte in cui aveva omesso di condannare anche l'imputato OL IA Iros, al pagamento delle spese processuali, in solido con gli altri imputati, ivi nominativamente individuati.
2. - Il OL, per il tramite del suo difensore, ha impugnato il provvedimento di correzione nella parte in cui il giudice dell'esecuzione ha ritenuto di condannarlo al pagamento delle spese processuali in solido con gli altri imputati condannati, sul presupposto che essendo stata la sentenza di condanna pronunciata prima del maggio 2009, la definitività della condanna comportava la "cristallizzazione della legislazione di riferimento in quella allora in vigore" sostenendo il ricorrente rillegittimità di tale statuizione per violazione di legge, in quanto la L. 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato la regola di imputazione delle suddette spese,
sostituendo al vincolo di solidarietà il criterio di accollo "prò quota" delle medesime, e che pertanto, in applicazione del generale principio del favor rei, egli andava sì condannato alle spese, ma pro quota, in applicazione della legge più favorevole. 3. - L'impugnazione è basata su motivi infondati e va quindi rigettata.
Ed invero, anche con riferimento alla peculiare fattispecie in esame, va infatti ribadito il principio affermato di recente da questa Corte regolatrice (in termini Sez. 6, Sentenza n. 39682 del 25/9/2009, Rv. 244704), secondo cui le disposizioni in materia di spese processuali hanno natura processuale e la loro applicazione è conseguentemente regolata dal principio del "tempus regt actum". Ne consegue che essendo stata la sentenza di condanna dell'imputato OL emessa prima dell'entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, la quale ha modificato la regola di imputazione delle spese processuali, sostituendo al vincolo di solidarietà il criterio di accollo pro quota, e che solo per un errore del giudice il predetto imputato non era stato immediatamente condannato, ex lege (art. 535 c.p.p.) al pagamento delle spese, costituendo il provvedimento del giudice dell'esecuzione solo una rettifica di una sentenza già emessa ed ormai definitiva, deve ritenersi pienamente legittima la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali in solido con i coimputati, operando il principio di retroattività della norma più favorevole posto dall'art. 2 c.p., solo in riferimento alla legge penale e non anche alle norme processuali, per le quali vige invece la regola "tempus regit actum". in applicazione, del resto, del generale principio dell'irretroattività della legge fissato dall'art. 11 preleggi, comma 1, rispetto alla quale la invocata regola di cui all'art. 2 c.p., assume, in effetti, carattere eccezionale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2010