Cass. pen., sez. I, sentenza 24/06/2010, n. 27253
CASS
Sentenza 24 giugno 2010

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È legittima l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, rettificando, nei confronti di condannato, la sentenza, pronunciata prima della modifica dell'art. 535, comma terzo, cod. proc. pen., nella parte in cui abbia omesso di condannarlo alle spese, ne disponga la condanna solidale (e non "pro quota" sulla base della sopravvenuta legge 18 giugno 2009 n. 69), costituendo il provvedimento del giudice dell'esecuzione solo una rettifica di una sentenza già emessa e definitiva e dovendosi, nella materia, applicare il principio "tempus regit actum" proprio della successione nel tempo di disposizioni processuali, come sono quelle che disciplinano le spese nel processo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 24/06/2010, n. 27253
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 27253
    Data del deposito : 24 giugno 2010

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