Sentenza 25 ottobre 2006
Massime • 1
Il provvedimento con il quale il Tribunale decide sull'istanza di revoca o modifica della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è impugnabile esclusivamente in appello e, solo all'esito dello stesso, è esperibile ricorso per cassazione, essendo applicabile la disciplina dettata in tema di impugnazioni del provvedimento impositivo della misura di prevenzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/10/2006, n. 1817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1817 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 25/10/2006
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 3087
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 11440/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ALABRESE GAETANO, N. IL 08/04/1970;
avverso DECRETO del 27/09/2005 TRIBUNALE di TARANTO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARDOVAGNI PAOLO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. GIALANELLA A. (conformi). OSSERVA
Con il decreto in epigrafe il Tribunale di Taranto, investito della richiesta di revoca o modifica della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per cinque anni, dallo stesso Tribunale disposta con precedente provvedimento del 3.4.2003 nei confronti di ALABRESE Gaetano, ha respinto l'istanza, ritenendo che non vi fossero elementi tali da far ritenere cessata o attenuata la pericolosità sociale del soggetto.
Ha proposto ricorso per Cassazione l'interessato, censurando sotto i profili della violazione di legge e della carenza di motivazione il decreto impugnato.
Va al proposito ribadito il principio affermato da una giurisprudenza largamente maggioritaria, secondo cui il provvedimento con il quale il Tribunale, L. 27 dicembre 1956, n. 1423, ex art. 7, decide sull'istanza di revoca o di modifica della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è impugnabile esclusivamente mediante il ricorso in appello e, solo all'esito della decisione su questo, è esperibile il ricorso per Cassazione. Mancando, infatti, ogni specifica disciplina nel citato art. 7, non può che farsi riferimento, per ragioni sistematiche, alla disciplina dettata dalla stessa L. n. 1423 del 1956 in tema di impugnazioni del provvedimento impositivo della misura di prevenzione (cfr., "ex multis", Cass., Sez. 6^, 16.12.1999/28.2.2000, Perre;
Sez. 1^ 30.1/10.3.2004, Indelicato). L'opposta opinione (su cui v. Cass., Sez. 6^, 4.1/5.4.2000, Di Martino) che riconduce il provvedimento al "sistema dell'esecuzione", sicché il mezzo di gravame dovrebbe individuarsi nel ricorso per Cassazione ex art. 666 c.p.p., comma 6, non è condivisibile, omettendo di considerare l'autonomia del sottosistema delle misure di prevenzione, caratterizzato dal doppio grado di merito, dai termini di impugnazione più ristretti, dall'assenza di effetto sospensivo dell'impugnazione stessa, dal ricorso in cassazione per sola violazione di legge (v. "amplius" sul punto le esaustive osservazioni della requisitoria del P.G.). Ne segue che il gravame va qualificato ricorso in appello e trasmesso alla Corte Territoriale di Lecce per il giudizio di secondo grado, in base alla generale previsione - compatibile con la speciale disciplina processuale in materia di prevenzione - dell'art. 568 c.p.p., comma 5.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, qualificata l'impugnazione come ricorso in appello dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Lecce per il corso ulteriore. Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2007