Articolo 1 della Legge 4 agosto 1975, n. 389
Articolo 2
Versione
23 agosto 1975
Art. 1.
Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 15 novembre 1973, n. 734, nell'articolo 10, primo comma , della legge stessa sono soppresse le parole "alla data di entrata in vigore della presente legge".
Entrata in vigore il 23 agosto 1975