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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 03/07/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
RGL n. 1470/2022 (+ RG 173/2023)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 03/07/2025 nella causa n. 1470/2022 RGL, promossa da:
in proprio e quale legale rappresentante di assistito Parte_1 Parte_2 dall'avv. BINI MARZIO
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistito dai dott.ri Controparte_1
BOVENZI GIORGIO e BALDI VILMA
PARTE CONVENUTA
e
, assistita dal dott. VISCA RICCARDO Controparte_2
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Premesso che: con ricorso depositato in data 20.12.2022, , in proprio e quale legale rappresentante di Parte_1
ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 001 2022 Parte_2
0005581757001, notificatagli in data 30.11.2022 dall , nonché Controparte_2 avverso l'ordinanza ingiunzione n. 205 BIS/AT 21 Prot. 26386 del 30.12.2021, quale atto prodromico della predetta cartella esattoriale. L'opponente ha eccepito l'invalidità della notifica
1 RGL n. 1470/2022 (+ RG 173/2023)
dell'atto presupposto, sostenendo, da un lato, l'invalidità derivata della cartella e, dall'altro, di voler impugnare, in funzione recuperatoria, altresì l'ordinanza ingiunzione presupposta, di cui ha riferito di aver avuto effettiva contezza solo a seguito di accesso agli atti, ottenuto il 2.12.2022, esercitato dopo aver ricevuto la notifica della cartella esattoriale. Sulla base di tanto, ha contestato nel merito l'ordinanza ingiunzione nonché le conclusioni assunte dagli ispettori nell'ambito del Verbale unico di accertamento e notificazione n. prot. 17362/2020 del 5/10/2020, da cui l'ordinanza ingiunzione ha tratto fondamento.
Egli ha quindi concluso chiedendo: “In via preliminare: - sospendere l'efficacia esecutiva dell'impugnata Cartella di pagamento n. 001 2022 0005581757001, emessa dall
[...]
, notificata a mezzo p.e.c. alla in data 30/11/2022, Controparte_2 Controparte_3 inaudita altera parte o previa fissazione di apposita udienza di discussione, onde evitare un ingiusto pregiudizio alla ricorrente, sussistendone i gravi motivi per i motivi id cui in narrativa;
- vista la funzione recuperatoria sospendere l'efficacia esecutiva dell'impugnata Ordinanza –
Ingiunzione n. 205 BIS / AT 21 Prot. 26386 del 30/12/2021, emessa dall Controparte_4
, mai regolarmente notificata, inaudita altera parte o previa fissazione
[...] di apposita udienza di discussione, onde evitare un ingiusto pregiudizio alla ricorrente, sussistendone i gravi motivi per i motivi id cui in narrativa;
Nel merito in via principale: - accogliere l'opposizione e, conseguentemente annullare, revocare e dichiarare nulla e/o inefficace l'opposta
Cartella di pagamento n. 001 2022 0005581757001, notificata a mezzo p.e.c. alla Controparte_3 in data 30/11/2022 per i motivi esposti nel presente ricorso;
- accogliere l'opposizione e,
[...] conseguentemente annullare, revocare e dichiarare nulla e/o inefficace l'opposta Ordinanza –
Ingiunzione n. 205 BIS / AT 21 Prot. 26386 del 30/12/2021, emessa dall Controparte_4
, mai regolarmente notificata, per i motivi esposti nel presente ricorso;
-
[...] accertare e dichiarare non dovute, anche parzialmente, da parte della Società o Controparte_3 da parte del Signor le somme così come richieste con la Cartella di pagamento n. 001 Parte_1
2022 0005581757001 e così come determinate nell'Ordinanza – Ingiunzione n. 205 BIS / AT 21
Prot. 26386 del 30/12/2021, per tutti i motivi esposti nel presente ricorso e per l'effetto annullarle, revocarle, dichiararle nullo e/o inefficace;
In via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale adito riconoscesse dovuta da parte della e da parte Controparte_3 del Signor una qualunque somma a titolo di sanzione per le causali di cui all'Ordinanza Parte_1
– Ingiunzione n. 205 BIS / AT 21 Prot. 26386 del 30/12/2021 emessa dall Controparte_1
di , rideterminare le somme e le sanzioni dovute con applicazione delle
[...] Controparte_1 sanzioni minime;
In ogni caso: - vinte le spese e i compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali e oneri di legge.”.
All'udienza del 9.2.2023 è stata discussa l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli opposti, a seguito di regolare instaurazione del contraddittorio, la quale è stata concessa con ordinanza resa in pari data.
2 RGL n. 1470/2022 (+ RG 173/2023)
L , con memoria del 3.2.2023, in vista della discussione sull'istanza preliminare CP_1 dell'opponente, ha, in particolare, dato atto del fatto che l'ordinanza ingiunzione n. 205 BIS / AT 21
Prot. 26386 del 30/12/2021 era stata emessa nei confronti della società quale Parte_2 obbligato solidale, ma che la notifica effettuata presso la sede legale della stessa non era andata a buon fine e non era tuttavia stata tentata la notifica con modalità alternative;
che analoga ordinanza ingiunzione, recante n. 205 AT 21 Prot. 26386 del 30/12/2021 era però stata notificata al trasgressore, obbligato principale, individuato nella persona di , amministratore unico e Parte_1 legale rappresentante della società, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., rilevando come detto atto non fosse stato espressamente impugnato;
che l'iscrizione a ruolo del credito oggetto delle ordinanze ingiunzione indicate era stata erroneamente disposta non solo nei confronti del trasgressore, ma anche nei confronti dell'obbligato in solido, e ciò aveva comportato l'emissione e la notifica della cartella di pagamento opposta nei confronti della società; di aver provveduto nelle more all'annullamento dell'iscrizione a ruolo nei confronti della sola Controparte_3
L , costituitosi nel giudizio di merito, ha ribadito Controparte_1 come all'esito degli accertamenti conclusi con Verbale unico di accertamento e notificazione n.
17362 del 5.10.2020 fossero state emesse due ordinanze ingiunzione, rispettivamente nei confronti del trasgressore e nei confronti della società, obbligata in solido, e che i due atti, identici nel contenuto, si differenziassero soltanto per il numero di protocollo (ordinanza ingiunzione n. 205
AT 21 Prot. 26386 del 30/12/2021 nei confronti del trasgressore e ordinanza ingiunzione n. 205
BIS / AT 21 Prot. 26386 del 30/12/2021 emessa nei confronti della società); che la notifica dell'atto alla società, tentata in prima battuta presso la sede legale della stessa, non era andata a buon fine e non era stata rinnovata, sicchè a seguito dell'instaurazione del giudizio era stato disposto l'annullamento dell'iscrizione a ruolo del credito nei suoi confronti;
che invece la notifica dell'ordinanza ingiunzione nei confronti del trasgressore, effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., era valida ed efficace, pertanto l'opposizione, qualora da intendersi all'ordinanza ingiunzione n. 205 AT
21 Prot. 26386 del 30/12/2021, era da ritenersi tardiva;
che in ogni caso, l'opposizione era infondata nel merito.
Sulla scorta di tanto, l ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con Controparte_5 conferma dell'ordinanza ingiunzione emessa nei confronti di n. 205 AT 21 Prot. 26386 Parte_1 del 30/12/2021.
Si è costituita in giudizio altresì , eccependo la propria carenza Controparte_2 di legittimazione passiva e, in subordine, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con separato ricorso (RG 173/2023), , in proprio e quale amministratore unico di Parte_1
ha proposto formale opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 205 AT 21 Parte_2
Prot. 26386 del 30/12/2021, chiedendo che “In via preliminare: - dichiarare tempestiva l'impugnazione dell'ordinanza Ingiunzione n. 205/AT/21 Prot. n. 26385 del 30/12/2021 emessa dall o in Controparte_6
3 RGL n. 1470/2022 (+ RG 173/2023)
subordine rimettere i Ricorrenti in termini per la proposizione dell'impugnazione il Ricorrente;
- sospendere l'efficacia esecutiva dell'impugnata Ordinanza – Ingiunzione n. 205 / AT 21 Prot.
26385 del 30/12/2021, emessa dall , mai Controparte_4 regolarmente notificata, inaudita altera parte o previa fissazione di apposita udienza di discussione, onde evitare un ingiusto pregiudizio alla ricorrente, sussistendone i gravi motivi per i motivi di cui in narrativa;
Nel merito in via principale: - accogliere l'opposizione e, conseguentemente annullare, revocare e dichiarare nulla e/o inefficace l'opposta Ordinanza –
Ingiunzione n. 205 / AT 21 Prot. 26385 del 30/12/2021, emessa dall Controparte_4
, mai regolarmente notificata, per i motivi esposti nel presente ricorso;
-
[...] accertare e dichiarare non dovute, anche parzialmente, da parte della Controparte_3
e/o da parte del Signor le somme così come richieste e determinate nell'Ordinanza – Parte_1
Ingiunzione n. 205 / AT 21 Prot. 26385 del 30/12/2021, per tutti i motivi esposti nel presente ricorso e per l'effetto annullarle, revocarle, dichiararle nullo e/o inefficace;
In via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale adito riconoscesse dovuta da parte della
[...]
e/o da parte del Signor una qualunque somma a titolo di sanzione Controparte_3 Parte_1 per le causali di cui all'Ordinanza – Ingiunzione n. 205 / AT 21 Prot. 26385 del 30/12/2021 emessa dall di , rideterminare le somme e le sanzioni Controparte_1 Controparte_1 dovute con applicazione delle sanzioni minime;
In ogni caso: - vinte le spese e i compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali e oneri di legge.”.
Si è costituito anche in tale secondo giudizio (RG 173/2023) l Controparte_4
, ribadendo la validità della notifica dell'atto effettuata al ai sensi
[...] Parte_1 dell'art. 143 c.p.c. e quindi la tardività dell'opposizione; in subordine ha sostenuto l'infondatezza nel merito della stessa.
Nonostante la regolare notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di discussione, non si è invece costituita in giudizio (RG 173/2023) Controparte_2
.
[...]
I due procedimenti sono stati riuniti per le evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.
La causa, riassegnata alla scrivente al rientro dal periodo di assenza per maternità, è stata istruita mediante l'esame della documentazione prodotta dalle parti e l'escussione di alcuni testimoni e sono stati infine acquisiti i verbali dell'istruttoria svolta in altra causa, tra la medesima parte ricorrente e l , relativa all'opposizione all'avviso di addebito originato dal medesimo verbale di CP_7 accertamento richiamato nelle ordinanze ingiunzione oggetto del presente giudizio.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale dei difensori, la causa è così decisa.
Considerato che: deve essere dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti nei limiti dell'opposizione avverso la cartella di pagamento n. 001 2022 0005581757001, notificata alla società CP_8
4
[...] RGL n. 1470/2022 (+ RG 173/2023)
s.r.l. a mezzo pec in data 30.11.2022 dall , in ragione Controparte_2 dell'intervenuto annullamento da parte dell dell'iscrizione a ruolo del relativo Controparte_5 Co credito nei confronti della stessa società (doc. 29 e 30 fasc. RG 173/2023), nonché del successivo annullamento della cartella disposto dal concessionario (deposito nel fascicolo telematico del 20.3.2024).
Con riguardo all'ordinanza ingiunzione n. 205 BIS / AT 21 Prot. 26386 del 30/12/2021 (doc. 28 Co fasc. ), emessa nei confronti della società, quale obbligata solidale, la sua mancata regolare notifica non ne comporta l'automatica caducazione.
Considerato che
è rimessa alla valutazione discrezionale dell'ente la scelta se disporne l'annullamento, allo stato non emergente dagli atti, o rinnovarne la notificazione o, stante l'avvenuta effettiva conoscenza da parte del destinatario, avviarne l'esecuzione, e tenuto conto che alcuna decadenza dell'ente dal potere sanzionatorio è stata eccepita né è rilevabile (non vi è contestazione infatti circa l'avvenuta notifica del verbale di accertamento prodromico nei termini di cui all'art. 14 L. 689/1981), si ritiene ancora sussistente l'interesse della società ad una valutazione circa la fondatezza nel merito della pretesa sanzionatoria oggetto dell'ordinanza ingiunzione emessa nei suoi confronti, di fatto conosciuta soltanto a seguito di accesso agli atti in data 2.12.2022, circostanza non contestata.
Con l'ordinanza ingiunzione de quo è stato ordinato a quale responsabile delle Parte_1 violazioni e alla società quale obbligata in solido il pagamento della somma di € Parte_2
183.200,00 a titolo di sanzione amministrativa, oltre ad € 42,60 per spese di notifica, in relazione alle seguenti violazioni:
1) - Art. 3, commi 3, Decreto Legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, come sostituito dall'art. 22, comma 1 Decreto Legislativo 14 settembre
2015, n. 151, per aver occupato, senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al competente Centro per l'Impiego, i lavoratori:
- – dal 15 maggio all'8 luglio 2019 per complessivi 53 giorni;
Persona_1
- - dal 27 giugno al 31 luglio 2019 per complessivi 39 Persona_2 giorni;
(la penalità è stabilita dall'art. 3, comma 3, della legge 23.04.2002, n. 73, così come modificata dall'art. 22, comma 1, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 e dall'art. 1, comma 445, lett. d), della legge 30.12.2018, n. 145 nella sanzione amministrativa, in caso di impiego del lavoratore da 31 a 60 giorni di effettivo lavoro, da € 3.600,00 a € 21.600,00 per ciascun lavoratore irregolare;
2) - Art. 3, commi 3 e 3 ter, Decreto Legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, come sostituito dall'art. 22, comma 1 Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151,
5 RGL n. 1470/2022 (+ RG 173/2023)
per aver occupato i seguenti lavoratori, senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al competente Centro per l'Impiego:
- - dall'1.4 al 31.12.2019 per complessivi 275 giorni;
Parte_3
- - dall'1.5 al 3.11.2019 per complessivi 187 giorni;
Controparte_9
- - dall'1.3 al 14.5.2019 per complessivi 75 giorni;
Parte_4
- dall'1.2 al 10.7.2019 per complessivi 69 giorni;
Parte_5 Persona_3
(la penalità è stabilita dall'art. 3, comma 3, della legge 23.04.2002, n. 73, così come modificata dall'art. 22, comma 1, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 e dall'art. 1, comma 445, lett. d), della legge 30.12.2018, n. 145 nella sanzione amministrativa, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di effettivo lavoro, da € 7.200,00 a € 43.200,00 per ciascun lavoratore irregolare;
3) - Art. 3, commi 3 e 3 ter, Decreto Legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, come sostituito dall'art. 22, comma 1 Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151, per aver occupato i seguenti lavoratori, senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al competente Centro per l'Impiego:
- - dal 13.6.2019 all'8.7.2019 per complessivi 26 giorni;
Persona_4 Parte_6
- - dal 9.11.2019 al 26.11.2019 per complessivi 17 giorni;
Persona_5
- - dall'1.1.2019 al 26.11.2019 per complessivi 26 giorni;
Controparte_10
- - dal 31.10.2019 al 27.11.2019 per complessivi 28 giorni;
Parte_4
- dal 31.10.2019 al 27.11.2019 (per complessivi 28 giorni). Parte_7 Persona_3
(la penalità è stabilita dall'art. 3, comma 3, della legge 23.04.2002, n. 73, così come modificata dall'art. 22, comma 1, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 e dall'art. 1, comma 445, lett. d), della legge 30.12.2018, n. 145 nella sanzione amministrativa, in caso di impiego del lavoratore fino a 30 giorni di effettivo lavoro, da € 1.800,00 a € 10.800,00 per ciascun lavoratore irregolare;
4) - Art. 39, commi 1, 2 e 7, del D. L. 25/6/2008 n. 112, convertito dalla legge 6/8/2008, n. 133, modificato dall'art. 22, 5° comma del D. Leg.vo 14 settembre 2015, n. 151 per aver omesso di registrare sul Libro Unico del Lavoro, le ore effettivamente prestate dai suddetti dipendenti;
(la penalità è stabilita dall'art. 39, comma 7, del medesimo D.L., convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133, così come sostituito dall'art. 22, comma 5, del D. Leg.vo 14 settembre 2015, n. 151, nella sanzione amministrativa, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi, da € 500,00 ad € 3.000,00).
5) - Art. 18, comma 2, D.lvo 276/2003, come modificato dal D.lvo 251/2004 e dall'art. 1, comma 1,
D.lvo 8/2016,
6 RGL n. 1470/2022 (+ RG 173/2023)
per aver utilizzato il sottoelencato personale, dipendente della società non autorizzata Parte_8 alla somministrazione, nelle giornate indicate accanto a ciascun lavoratore:
- nel periodo dal 4.11.2019 al 18.02.2020 per n. 88 gg, Controparte_11
- nel periodo dal 4.11.19 al 18.02.20 per n. 46 gg, Controparte_12
- :nel periodo dal 4.11.19 al 18.2.20 per 36 gg, Controparte_13
- : nel periodo dal 4.11.19 al 18.02.20 per n. 72 gg, Parte_9
- el periodo dal 4.11.19 al 31.1.20 per n. 38 gg, Persona_6
nel periodo dal 27.11.19 al 31.1.20 per n. 33 gg, Persona_5
- :nel periodo dal 27.11.19 al 18.2.20 per n. 40 gg, Controparte_10
nel periodo dal 4.11.19 al 31.01.20 per n. 32 gg, Controparte_14 nel periodo dal 4.11.19 al 15.01.20 per n. 55 gg, Controparte_15 nel periodo dal 4.11.19 al 31.20 per n. 76 gg, Controparte_16
: nel periodo dal 4.11.19 al 31.1.20 per n. 49 gg, Parte_10 Per_7
nel periodo dal 4.11.2019 al 31.01.2020 per n. 43 gg;
Controparte_9
(la penalità è stabilita dal medesimo art. 18, comma 2, D.Lvo 276/2003, modificato dal D.lvo
6.10.2004 n. 251 e dall'art. 1, D.lvo n. 8/2016, nella sanzione amministrativa pecuniaria di € 60,00 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. La medesima non può essere inferiore ad € 5.000,00, né superiore ad € 50.000,00).
6) - Art. 18, comma 2, D.lvo 276/2003, come modificato dal D.lvo 251/2004 e dall'art. 1, comma 1,
D.lvo 8/2016, per aver utilizzato il sottoelencato personale, dipendente della Logistica Nazionale srl, società non autorizzata alla somministrazione, nelle giornate indicate accanto a ciascun lavoratore:
- per il periodo dal 23.10.19 al 26.11.19: n. 19 gg. Parte_11
- er il periodo dal 18.3.19 al 31.1.20 per n. 139 gg. Persona_8
- er il periodo dal 15.05.19 al 18.2.20 per n. 37 gg. Parte_12
- AHMED per il periodo dal 28.11.19 al 18.2.20 per n. 30 gg. Parte_13
- per il periodo dall'1.8.19 al 18.2.20: n. 73 gg, Controparte_17
- per il periodo dal 10.2.20 al 18.2.20: n. 6 gg.; Parte_14
(la penalità è stabilita dal medesimo art. 18, comma 2, D.Lvo 276/2003, modificato dal D.lvo
6.10.2004 n. 251 e dall'art. 1, D.lvo n. 8/2016, nella sanzione amministrativa pecuniaria di € 60,00 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. La medesima non può essere inferiore ad € 5.000,00, né superiore ad € 50.000,00).
L'atto richiama espressamente il rapporto ex art. 17 legge 689/81 n. AL00000/2020-441-41-R01 del 26.5.2021 relativo al Verbale unico di accertamento e notificazione n. AL00000/020-441-01 prot. N. 17362 del 5.10.2020 dell di . Controparte_1 Controparte_1
Dalla documentazione prodotta dall di Alessandria-Asti si evince Controparte_1 che gli accertamenti siano iniziati a seguito delle richieste di intervento provenienti da alcuni
7 RGL n. 1470/2022 (+ RG 173/2023)
lavoratori: in data 11/7/2019 e il fratello A_ [...]
avevano in particolare riferito di aver lavorato per la Persona_10 Parte_2 rispettivamente dal 15/5/2019 al 8/7/2019 e dal 13/6/2019 al 8/7/2019, senza aver sottoscritto alcun contratto, secondo turni di 12 ore con accordo di ricevere il pagamento della retribuzione in contanti;
di aver lamentato in data 8/7/2019 il mancato pagamento della retribuzione e di essere stati pertanto allontanati dall'azienda dopo essersi rifiutati di firmare un foglio in bianco (doc. 1 e 2 Co fasc. ); in data 4.2.2020 dinanzi ai funzionari dell si sono poi presentati altri Controparte_5 lavoratori che hanno dichiarato di prestare attività lavorativa per la descrivendo Parte_2 Co le modalità di esecuzione del rapporto, per tutti uguale, e chiedendo l'intervento dell al fine di Co una regolarizzazione dei loro rapporti (doc. 3 fasc ).
Nello specifico, aveva riferito che “Ho lavorato presso la A_ fabbrica della società sopraindicata sita in Pontecurone – via Emilia Sud, dal 15/05/2019 fino al
0807/2019, in qualità di operaio. Per il tramite di un conoscente, di nome egiziano, ho 11 parlato con il titolare dell'azienda che chiamavamo il quale mi ha detto che mi avrebbe Pt_1 corrisposto €.10,00 all'ora, mi ha spiegato in cosa consisteva il lavoro e quale sarebbe stato il mio orario. Quindi ho lavorato dalle 22:00 alle 7:00, da lunedì alla domenica, occupandomi del posizionamento del materiale plastico in macchine adibite al macero. Durante l'orario di lavoro avevo 10 minuti di pausa da recuperare. Oltre a svolgere queste mansioni mi spostavo anche in altri reparti o effettuavo le pulizie a secondo di quello che mi veniva ordinato. Ricevevo ordini e direttive da anche loro egiziani, che erano presenti tutte le notti in cui ho 11 Per_11 Pt_5 lavorato e da un cinese che si faceva chiamare . Al mattino, al termine del turno, io e gli Per_12 altri operai della notte dovevamo aspettare l'arrivo della squadra che lavora di giorno. In effetti ci sono tre squadre una che lavora dalle 6:00 fino alle 14:00, un'altra dalle14 alle 22 e infine la mia dalle 22 alle 7. Nelle ultime tre settimane di lavoro ho registrato l'ingresso e l'uscita con l'impronta digitale e alla mia impronta corrispondeva il n. 149. Ho percepito €.100,00 dopo una settimana di lavoro che mi sono stati consegnati in contanti da Non ho firmato alcun contratto di lavoro 11
… Il giorno 8 luglio 2019, dopo le mie lamentele per la mancata retribuzione mi ha 11 presentato un foglio in bianco da firmare;
al mio rifiuto, sono stato percosso cacciato fuori dai locali, dove ho atteso l'ambulanza per il ricovero al P.S. di Tortona. Ha lavorato con me mio fratello, che ha cominciato il 13/06/2019, con orario notturno come il mio e ha smesso come Per_4 me il giorno 8/7/2019 perché coinvolto nella colluttazione in quanto si era rifiutato di sottoscrivere il foglio in bianco.”; analoghe le dichiarazioni di;
quanto alla Persona_10 segnalazione del 4/2/2020, si legge che “In data 04/02/2019 alle ore 11:00 davanti agli scriventi funzionari e , in servizio presso l'ispettorato Territoriale del lavoro di Parte_15 Tes_1
, sede di , sono presenti i seguenti lavoratori seguono i nominativi e le Controparte_1 CP_4 generalità di 14 persone A parte il lavoratore di cui al punto 9) tutti gli altri lavoratori sono dipendenti o della società o della società Logistica Nazionale srl. Tutti i lavoratori Parte_8
8 RGL n. 1470/2022 (+ RG 173/2023)
prendono ordini e direttive da un certo sig. e dai tre soci Persona_13 cinesi della società ( , e ). Lavoriamo Controparte_3 Per_14 Persona_15 Parte_1 presso un capannone sito in Pontecurone via Emilia Sud n. 11 della ditta la Controparte_3 società, si occupa di riciclaggio della plastica e lavoriamo tutti insieme e facciamo le stesse cose.
Sono i soci cinesi che stabiliscono l'orario di lavoro, su tre turni che vengono esposti in bacheca.
Sono gli stessi cinesi che ci rimproverano e che stabiliscono se mandarci via. Tutti i macchinari che usiamo sono della società A tutti viene corrisposta una parte della Controparte_3 retribuzione in contanti… i lavoratori in realtà lavorano regolarmente 12 ore al giorno, effettuando il doppio turno, ma sulle buste vengono indicate pagate un numero di ore inferiori. Nell'azienda c'è un sistema di rilevazione delle presenze. Tutti i lavoratori presenti oggi lavorano su turni di 12 ore al giorno. Gli importi delle buste paga vengono corrisposti con bonifici bancari. Precisiamo che molti di noi non percepiscono la retribuzione completa dal mese di novembre 2019. Tutti abbiamo conosciuto i lavoratori (che ci mostrate in foto e Persona_10 riconosciamo) e il fratello , che hanno lavorato nel periodo tra giugno e luglio 2019 e sono Per_9 stati cacciati a seguito di una colluttazione. Conosciamo anche il sig. Persona_16
[... il quale è stato allontanato dopo un infortunio (è caduto da una scala molto alta). Lo stesso ha cominciato a lavorare nel giugno 2019.”. Co Nel verbale conclusivo redatto dai funzionari (doc. 5 fasc. ) si legge che gli Controparte_18 ispettori hanno effettuato il primo accesso ispettivo presso lo stabilimento della Parte_2 sito in Pontecurone in data 18/2/2020, per concludere gli accertamenti in data 14/9/2020; sono descritte le attività svolte, i documenti acquisiti ed esaminati e sono riportati stralci di dichiarazioni dell'amministratore unico della società e dei lavoratori, dai quali sono state assunte sommarie informazioni. Si dà atto che “La società in intestazione si occupa della “produzione di materie prime e prodotti in plastica ed in resine sintetiche mediante il riciclaggio autorizzato ed il riuso, rispettivamente di rifiuti plastici e sottoprodotti plastici propri e di terzi”; in sintesi, la società procede al recupero per riciclaggio di materiale plastico attraverso le operazioni di selezione, cernita e lavorazione, per poi commercializzarlo all'ingrosso.”, che tale attività è svolta all'interno di immobili condotti in locazione, che essa viene svolta a ciclo unico e continuo sulle 24 ore e sulla base di tre turni (dalle ore 6:00 alle 14:00, dalle 14:00 alle 22:00 e dalle 22:00 alle 6:00), dal lunedì alla domenica, e che la società risulta aver sottoscritto, per la realizzazione di Parte_2 tale attività, due contratti di appalto: uno con la avente decorrenza 4/11/2019 di Parte_8 durata annuale e un altro con il , avente decorrenza dal 18/3/2019 e Controparte_19 scadenza al 28/2/2020, quest'ultimo avente ad oggetto attività subappaltata a Logistica Nazionale
s.r.l., consorziata.
In particolare, l'oggetto del contratto di appalto con la è stato indicato nella Parte_8
“esecuzione dei servizi di gestione selezione e cernita dei rifiuti presso l'impianto sito in
Pontecurone (AL) Via Emilia Sud n. 11. L'appaltatore dovrà, sia prevedere la suddivisione dei rifiuti
9 RGL n. 1470/2022 (+ RG 173/2023)
per tipologie omogenee e relativa dislocazione nelle aree dedicate nonché nei contenitori posti nelle aree stesse sia eseguire la cernita manuale dei rifiuti non pericolosi, costituiti da: carta da macero, di plastica, di legno, di stracci e tessuti, di gomma, di rottami, di cascami ed avanzi di metalli ferrosi e non ferrosi, ed in genere di ogni altro materiale di recupero. L'oggetto dell'appalto prevede inoltre: - gestione, selezione e cernita dei rifiuti;
- pulizia di tutti i pozzetti presenti nel cortile;
- pulizia di presse imballatrici;
- pulizia dei piazzali ed in genere di tutte le parti comuni aperte;
- pulizia dei bagni e dei servizi utilizzati;
- carico/scarico degli automezzi” (doc. 9 fasc. ric.
RG 1470/2022), mentre l'oggetto del contratto di appalto conferito alla Logistica Nazionale s.r.l. è indicato nella “effettuazione nello specifico (salva la possibilità di integrazione di ulteriori e/o diversi incarichi) dei seguenti servizi: a) servizio di carico dei rifiuti in film sul nastro trasportatore dell'impianto di lavaggio che porta al trituratore b) attività di cernita dei rifiuti in entrata, con separazione in base al colore e igiene dei materiali … tutte le attività indicate …. verranno effettuate presso la seguente struttura: Via Emilia Sud, 11 – 15055 Pontecurone (AL)” (doc. 8 fasc. ric. – RG 1470/2022). In entrambi i casi il corrispettivo è determinato sulla base delle ore di servizio prestate dall'appaltatore, remunerate € 12,00 all'ora per ciascuna unità produttiva.
Gli ispettori, tuttavia, hanno verbalizzato che “Contrariamente a quanto previsto dalle disposizioni contrattuali si è rilevato quanto di seguito si espone. Innanzitutto, l'appaltatore ha fornito alla committente un elenco di persone occupate presso lo stabilimento. Tale personale è costituito dai nominativi di cui all'organigramma, acquisito in occasione della visita ispettiva, in parte è stato licenziato al 31 gennaio 2020 in parte risultava ancora in forza alla data dell'accesso. Ciascun lavoratore era dotato di un numero identificativo per la registrazione, con impronta digitale, della propria presenza, come risultato anche dalle informazioni raccolte e dal tabulato presente in bacheca all'ingresso dello stabilimento. I lavoratori sono suddivisi in squadre di lavoro e durante ciascun turno tutte le squadre di lavoro, composte anche da lavoratori dell'altra società appaltatrice e della committente, sono impegnate nelle stesse operazioni o di cernita o di pulizie o carico/scarico. I lavoratori hanno fin da subito lavorato anche su doppi turni di lavoro osservando un orario medio giornaliero di almeno 9-12 ore, in misura superiore all'orario di lavoro contrattualmente concordato Tutti i lavoratori hanno prestato attività lavorativa ininterrottamente dal lunedì alla domenica riposando al massimo una o due volte al mese. … la ha indicato Pt_8 come preposto per il primo turno il sig. (conosciuto da tutti Controparte_11 semplicemente come “ ), per il secondo turno detto , 11 Persona_17 Persona_18 per il terzo turno . … l'attività lavorativa di ciascuno è stata Persona_19 organizzata indifferentemente dal preposto della società o dal proposto di altra società o dal preposto/amministratore della committente. All'interno dello stabilimento, come rilevato dalla documentazione acquisita, i macchinari utilizzati per le operazioni oggetto del contratto sono comodate in uso gratuite dalla committente. … Con riguardo al modus operandi della società affidataria che ha fornito l'elenco delle persone impegnate presso lo Parte_16
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stabilimento della , come si evince l'organigramma aziendale prodotto dalla società in Parte_2 verifica, non è diverso dal modus operandi della e finora descritto. Anche in questo Parte_8 caso il personale è suddiviso in squadre di lavoro che ruotano su tre turni a coperture della 24 ore e prestano attività ininterrottamente per 7 giorni su 7. Il personale è gestito da tre capi squadra:
detta Luna, nella realtà dei Per_20 Persona_8 Persona_21 fatti, anche i dipendenti della Logistica Nazionale ricevono ordini e direttive da RI, e 11
, sono questi che controllano il loro operato, esercitando nel caso anche il potere Per_22 disciplinare. … dalla disamina della documentazione di cui all'elenco e dalle verifiche effettuate in loco, oltre che dalle informazioni tutte raccolte, si è osservato che la fattispecie in esame ha le caratteristiche proprie di una mera fornitura di manodopera. Le lavorazioni affidate alle due società appaltatrici ( coincidono con le lavorazioni oggetto della Controparte_20 medesima attività aziendale della committente. Le predette lavorazioni vengono effettuate nell'area aziendale della dove lavorano indistintamente anche tutti gli altri dipendenti delle società _2 appaltatrici e della committente. Il personale delle due società si occupa di pulizie, di facchinaggio
(ovvero di carico e scarico merce), è addetto al nastro trasportatore, alla sostituzione dei filtri delle macchine ed affianca i dipendenti che svolgono le stesse mansioni o sono addetti in via _2 esclusiva alle macchine. … Il numero delle persone in tutte le squadre di lavoro varia giornalmente a seconda dell'esigenza della committenza e sono RI e per esso ad organizzare i 11 turni, a specificare l'operazione da compiere, e su quale macchina operare. … sebbene sia stata prevista la figura del preposto come soggetto con il quale deve interfacciarsi la committenza, di fatto, gli unici preposti che intervengono in modo esclusivo nella gestione, organizzazione e controllo delle attività aziendali con riguardo al personale di tutte e tre le aziende impegnate nello stabilimento di Pontecurone sono RI (preposto ed amministratore unico della CP_3
, (preposto della , ma su indicazioni di RI) e (preposto della
[...] 11 Pt_8 Per_22
e padre dell'amministratore unico della ). … per quanto sopra, con il presente Pt_8 _2 verbale la (soggetto pseudo appaltante) viene sanzionata per aver utilizzato i Parte_2 lavoratori indicati nella tabella e nelle giornate ivi esposte, forniti senza la dovuta autorizzazione dalla società Ai fini del conteggio delle giornate complessive Controparte_20 di illecita fornitura di manodopera è stato considerato, incrociandolo con le informazioni raccolte, il libro unico fornito dalla per quanto concerne il personale della Logistica Nazionale, che Parte_17 non ha prodotto quanto richiesto né con il verbale di primo accesso né con il successivo Per_23
…, si è tenuto conto delle giornate indicate nel prospetto presenze fornite dal Parte_18
”. Seguono i dettagli delle violazioni riscontrate con riferimento ai singoli lavoratori
[...] nominativamente indicati. Co L ha altresì prodotto copia dei verbali delle dichiarazioni integrali acquisite dagli ispettori in Co sede di accertamento (doc. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 e 25 fasc. ), le quali appaiono tutte aventi il medesimo tenore. Peraltro alcuni dei dichiaranti sono stati sentiti
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anche in sede giudiziale, in particolare nel corso del giudizio tra l'odierna opponente e l , il CP_7 quale aveva emesso avviso di addebito sulla scorta del medesimo accertamento, e/o nel corso del presente giudizio, ed hanno confermato le dichiarazioni già rese in sede ispettiva.
In particolare, nel corso dell'istruttoria svolta nel giudizio RG 1442/2022, i cui verbali sono stati acquisiti in questa sede per ragioni di economia processuale, è stato sentito Persona_5
, il quale ha riferito di aver lavorato quattro anni per la società odierna opponente, e
[...] ha confermato le deduzioni dell , fondate sull'accertamento ispettivo, in particolare CP_7 dichiarando “non ho avuto rapporti con cooperative. Non abbiamo mai visto cooperative solo i cinesi. … Noi guidavamo i muletti, facevamo tutti, i cinesi, solo spiegavano, il muletto era del cinese … a me i cinesi davano sempre ordine di cosa fare, i nomi dei cinesi non lo Parte_2 so, ma il nome italiano che utilizzavano era RI il figlio e , il proprietario papà; la loro Per_22 FI faceva lavoro d'ufficio … effettivamente la FI si chiamava … è Per_15 Persona_24 sempre il capo, non c'è altro capo, quando aveva bisogno di altri operai glieli portava CP_21 oppure chiedevano a noi di amici o parenti, tutti egiziani;
… Il bonifico lo ricevevamo per 4
[...] ore al mese, il resto tutto in contanti … Io ho lavorato per due mesi a nero, poi ho avuto contratto per 4 ore ma ne lavoravo 12 … Lo conosco perché siamo tutti Parte_3 egiziani, confermo che ha lavorato sotto le direttive di RI, , e e Per_22 Per_12 11 che caricava e scaricava i materiali plastici utilizzando il muletto, effettuava le pulizie dei locali e delle vasche, separava i rifiuti che scorrevano sui nastri trasportatori, tutti lavoravano 12 ore al giorno. Non ricordo il periodo giusto ma era circa il 2019, nel 2019 sono arrivate circa 70 persone tutte senza contratto, poi con contratto solo 4 ore, tutte egiziane, pagavano in nero sempre la domenica, c'erano tanti soldi sul tavolo. … Io ho lavorato sotto le direttive di RI, , Per_22
e … ho cominciato con loro a marzo 2017, fino al 2021, ho sempre lavorato, Per_12 11 salvo licenziamento a gennaio 2020, poi ho ripreso a lavorare verso agosto 2020 sino al 2021; lavoravo dal lunedì alla domenica dalle 18 alle 6 senza alcuna regolarizzazione, occupandosi delle macchine trituratrici , rifornendole, pulendo i filtri e togliendo i pezzi che ne potevano bloccare il funzionamento, ho percepito €.225 una settimana, un'altra 150 Euro, i soldi mi venivano dati in contanti consegnati da dentro il capannone. Il primo contratto l'ho avuto a giugno 2017 per 11
4 ore, in realtà ne lavoravo 12. … ricordo il mese, faceva le stesse cose che facevo io, anche il lavoro di saldatore, lavorava le stesse ore, veniva pagato 50 Euro al giorno. Per un anno ci ha sempre pagato poi per un anno ci ha sempre pagato RI, non sono quando è stato 11 fatto il suo contratto;
… Conosco è arrivato la mia stessa Controparte_9 settimana, abbiamo lavorato insieme, svolgendo le stesse attività con le stesse tempistiche, anche lui veniva pagato in contanti da era lo stesso per tutti gli operai;
… 11 Pt_4 Pt_4
è mio paesano, l'ho portato io a lavoro nel 2019, ha lavorato lì per tutto il 2019, poi gli è
[...] andata dell'acqua nell'occhio ed è andato all'ospedale, non so quanto ci è stato, faceva le stesse attività con le stesse modalità anche con gli stessi orari;
… lo Persona_25
12 RGL n. 1470/2022 (+ RG 173/2023)
conosco, anche lui lavorava lì tanto tempo, nel 2019, con le stesse modalità e gli stessi orari, saliva sul muletto e metteva la plastica con le mani dentro la macchina, ha fatto quasi tre mesi di malattia, non potevi farti infortunio perché quando facevi infortunio esci fuori;
…
[...] lo conosco, è caduto con la scala, non ricordo il giorno, io ero a lavoro, Persona_2
l'ho spostato dentro la macchina del cinese, di , quella nera, lo ha accompagnato a Per_12 casa, non all'ospedale, io sono andato con loro. Ha lavorato lì nel 2019 … I sig.ri
[...]
. , li Persona_26 Persona_27 Persona_28 conosco, il primo lavora ancora lì. BI è stato riassunto dopo essere licenziando a febbraio per evitare che il fratello venisse a testimoniare.”. CP_10
Il teste dopo aver dichiarato di aver lavorato per la società Persona_28 opponente, ha affermato che “Io lavoravo dalle 6 di mattina fino alle 6 di sera. Guida muletto, carica scarica e carica container. Dal 2015 fino al 2022, sempre lì, per 6 anni. … Io sono stato chiamato dal capo dei cinesi, non sono come si chiama, chiamavamo RI il figlio e Per_22 il padre. Io sono stato chiamato direttamente da RI … prima lavoravo per la cooperativa, poi per il 5 agosto 2019 ho lavorato per la , non mi hanno pagato, TFR, ferie, lavoro sabato e _2 domenica … faceva lavoro d'ufficio, il fratello aiutava il papà e ci diceva che cosa fare, tu Per_15 lavori con la macchina, tu in cabina, scendiamo nel canale con acqua sporca. Lavoravamo senza Per_2 mascherina, i guanti li usavamo per mesi, i guanti erano sporchi. C'era anche è il capo delle persone cinesi che lavorano lì. … Se c'era bisogno di qualcuno chiamava le persone … 11
Per qualsiasi problema anche di soldi si parlava con non si parlava mai con il capo. Il 11 capo diceva di andare da … Lo conosco lui ha finito il 11 Parte_3 contratto nel 2021 prima lavorava lì, non so se già nel 2019 ci lavorava, tutti lavoravamo 12 ore e facevamo tutti le stesse cose, non so quanto lo pagavano all'ora; … Persona_5
… Lo conosco, ha lavorato lì dal 2017 fino al 2021, con le stesse modalità e gli stessi orari.
[...]
Lavorava con me dalle 6 la mattina alle 6 la sera. … Conosco Controparte_10 lavorava lì aveva contratto per sei mesi poi è stato lasciato a casa, non ricordo il periodo, però mi pare fosse effettivamente dicembre 2019, lui ha fatto causa con a Milano;
… Conosco _2
ha avuto contratto di sei mesi e poi indeterminato, è arrivato nel Controparte_9
2016. 2017, svolgendo le stesse attività con le stesse tempistiche, selezionava la plastica, sballava, non so se veniva pagato in contanti da … 11 Persona_25 lo conosco, anche lui lavorava lì tanto tempo, anche lui è arrivato nel 2016/2017 ha avuto contratto per sei mesi e poi indeterminato. Non avevano contratto per 12 ore, solo per 8 ore, poi lavoravano in più per 4 ore. Queste 4 ore in più non venivano pagate. … Persona_2
o conosco, se ricordo bene è quello che è caduto e si è fatto assai male a lavoro … I
[...] sig.ri avorava lì, ha iniziato con me con le stesse modalità, lui Persona_26 ancora lavora lì, è mio fratello e lavora ancora lì, lavora 12 ore al Persona_27
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giorno, non so per adesso se viene pagato, ma ha detto di no, all'inizio aveva il contratto per 4 ore e 8 ore a nero, ora 8 ore e 4 a nero.”.
Anche il teste che ha riferito preliminarmente di aver lavorato per Persona_8 la ancorchè formalmente alle dipendenze di Logistica Nazionale s.r.l., tra Parte_2 gennaio 2019 e marzo 2021, confermando le deduzioni dell , ha precisato che “lavoravo CP_7 anche 12 al giorno, tutta la settimana, no riposi, no ferie, se eravamo stanchi potevamo stare a casa un giorno ma non pagato. Lavoravamo anche il sabato e la domenica… io formalmente lavoravo per Logistica ma di fatto svolgevo tutta la mia attività lavorativa per la Miliardo Yda e prendevo ordini da , titolare della Miliario Yda, e da suo figlio RI … capo 5) … Per_22 Per_2 Confermo tutto quanto capitolato, ma soltanto non me la ricordo, gli altri si … capo 6) …. non c'era alcun capo squadre o responsabile della e della Logistica presso la Miliardo Yda;
Pt_8
c'era solo RI come capo, era lui a dare ordini e a decidere tutto, si faceva aiutare da che faceva i turni di notte e da …per tutto il 2019, fino al 2020, eravamo in Per_12 Per_22 regola solo per quattro ore al giorno, tutto il resto era in nero;
dal 2020, dopo che chiamammo il sindacato, mi pare nel gennaio 2020, il contratto ci venne portato a 8 ore al giorno e da quel momento era tutto regolare, e non facevamo più ore in nero”.
E' stato sentito quale testimone altresì unico lavoratore tra Controparte_11 quelli escussi ancora attivo presso il capannone di Pontecurone, non più alle dipendenze di alcuna società esterna, ma alle dirette dipendenze della che ha significativamente Parte_2 riferito di aver “lavorato sia per la sia per la e poi per la Parte_8 Controparte_20
, da circa cinque anni: prima ho lavorato per la poi la è andata Parte_2 Parte_8 Pt_8 via e io ho iniziato a lavorare per la Logistica, poi la Logistica è andata via e adesso lavoro per
, infatti attualmente non ci sono più aziende appaltatrici dentro la sede di quest'ultima Parte_2 società.”; egli ha anche precisato di aver sempre svolto e di svolgere ancora lo stesso ruolo di caposquadra e che, quando era dipendente di una delle società esterne, si interfacciava con
, il quale “mi diceva giornalmente di quanto addetti aveva bisogno;
io Controparte_22 riferivo ai miei superiori all'interno dell'azienda appaltatrice”, e che il ruolo del caposquadra era sostanzialmente quello di organizzare i turni del personale richiesto da RI e controllare le presenze.
Nel corso del presente giudizio è stato sentito nuovamente il teste Persona_8 che ha reso dichiarazioni del tutto sovrapponibili a quelle rilasciate nel giudizio RG 1442/2022: “ho lavorato per la dal 2019, da gennaio a marzo ho lavorato senza contratto, mentre ho _2 stipulato il contratto nel capannone non sono bene con chi, a marzo del 2019. Poi i pagamenti e le buste paga me le consegnava la . Io all'inizio ho fatto un contratto di 4 ore anche se _2 lavoravo 12 ore al giorno e tutti i giorni della settimana, quando ero stanco potevo stare un giorno a casa, questo fino al gennaio 2020. Quando io ed altri operai ci siamo rivolti al sindacato la ditta ha cambiato contratto. Io ho lavorato nel capannone della , c'erano molti operai e non so _2
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dire per chi lavorassero con precisione. nel capannone c'erano anche i capi RI e ,
Per_22 il primo era il figlio di . Capitolo B: gli ordini venivano impartiti dal signor RI o da
Per_22 suo padre. Capitolo C: gli orari di lavoro venivano impartiti da RI e . Capitolo D: gli
Per_22 eventuali rimproveri venivano fatti da RI e che controllavano i lavori che
Per_22 facevamo.”.
È stato inoltre sentito il teste che ha riferito di aver “lavorato con la Testimone_2 cooperativa dal 2015 al 2019 e dal 2019 sono stato assunto direttamente dalla . Persona_30
Anche prima in realtà avevamo lo stesso capo, quindi sia quando ho lavorato per la cooperativa che quando lavoravo per la ditta ho avuto sempre lo stesso capo, il padre, _2 Per_22
RI il figlio;
sono cinesi quindi hanno il nome lungo cinese.”; egli ha confermato che gli ordini di lavoro venivano impartiti principalmente da “dal 2015 fino al 2022”, che “gli orari di Parte_1 lavoro venivano decisi sempre da RI e e qualche volta anche con Questo Per_22 11 sempre per tutto il periodo dal 2015 al 2022.” e che anche eventuali rimproveri venivano mossi da
. Parte_1
Il teste ha confermato di conoscere quasi tutti i lavoratori Testimone_3 menzionati in ricorso (capitoli 1-6), ad eccezione di tre Persona_6
e ), con i quali ha riferito di aver Persona_31 Persona_32 lavorato da febbraio 2019 a febbraio 2020; che erano tutti assunti dalla “cooperativa”, senza specificazione del nominativo;
che tutti prendevano gli ordini da di non conoscere né 11
, legale rappresentante della né , Persona_33 Parte_8 Persona_34 indicato dalla parte ricorrente quale preposto della stessa;
che i turni di lavoro erano organizzati da da . Controparte_11 Persona_35
Il teste ha affermato di conoscere “tutti i signori elencati in ricorso Testimone_4 capitoli 1-6, ho lavorato con loro da febbraio 2019 a febbraio 2020. Il capo era RI, l'altro capo era …. Conosco , era un operaio come me, non dava 11 Persona_35 ordini.”.
Il teste ha dichiarato “Ho lavorato per la per quasi Testimone_5 Parte_2 quattro anni dal 2017, marzo o maggio, fino all'inizio del 2021. … Io ero dipendente di una cooperativa ma in quattro anni non ho mai visto nessuno della cooperativa, solo era 11 presente e ci dava disposizioni. Davano disposizioni anche RI e , che erano cinesi Per_22 ed erano i proprietari della fabbrica. era il padre di RI. Io ho ricevuto la mia paga Per_22 talvolta da e altre volte mi ha pagato RI, ogni tanto è capitato anche che mi abbia 11 pagato . Mi pagavano in contanti in nero per le ore fuori busta paga. Io inizialmente e Per_22 fino al 2019 avevo infatti un contratto part time di 4 ore, però lavoravo 8-10 ore al giorno tutta la settimana senza mai un riposo e senza mai fare ferie. Io ricevevo il pagamento della busta paga tramite bonifico e poi ulteriori 800-900 euro in contanti. … Dal 2017 quando ho iniziato fino al 2018 io lavoravo su due turni dalle 6:00 alle 14:30 e dalle 15:00 fino alle 24:00 e di notte non si lavorava,
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nel 2018 abbiamo continuato a fare due turni, poi nel 2019 si facevano 3 turni perché hanno aggiunto il turno di notte. Lavoravamo insieme sia dipendenti della sia dipendenti delle _2 cooperative. Eravamo più numerosi noi dipendenti delle cooperative. Nel 2019 mi è stato cambiato il contratto e da part time sono passato a 8 ore al giorno, anche se continuavo a lavorare di più, 12 ore al giorno, e la differenza continuavano a pagarmela in nero, ma solo più RI o , Per_22 non più Io lavoravo insieme anche a dipendenti di o di altre cooperative e 11 _2 facevamo tutti tutto: guidare muletti, anche senza patente, o eravamo addetti alla macchina che triturava la plastica oppure alla cernita dei materiali per colore. I turni di lavoro, l'orario, erano comunicati da RI o da Chi mi diceva che cosa fare erano RI o 11 11
. Mi è capitato di essere rimproverato perché non avevo pulito bene una macchina, in Per_22 questi casi poteva essere RI, o a riprendermi. … Riconosco come mia la 11 Per_22 firma sul verbale che mi viene mostrato (doc. 13 fasc. res.). Confermo la dichiarazione resa agli ispettori che mi viene letta. Preciso che dopo essere stato licenziato nel 2020 dopo quattro-sei mesi circa sono stato richiamato e sono di nuovo stato assunto da un'altra cooperativa, non ricordo il nome. Ho lavorato circa 5-6 mesi e poi sono stato di nuovo licenziato.”.
Le dichiarazioni acquisite in sede giudiziale hanno contenuto analogo a quello delle dichiarazioni ricevute dagli ispettori. A titolo esemplificativo, aveva dichiarato di Parte_4 lavorare presso il capannone di Pontecurone da marzo 2019, assunto inizialmente da Logistica
Nazionale s.r.l. con contratto a tempo determinato, poi rinnovato o comunque seguito da altri contratti a termine, di osservare un orario di lavoro di 8-12 ore giornaliere retribuite parzialmente
“fuori busta” in contanti da RI, di non aver mai conosciuto i responsabili della Logistica
Nazionale s.r.l., che “il lavoro all'interno del magazzino viene organizzato da RI e che 11 organizzano i turni … mi occupavo di carico/scarico del materiale con il muletto e stavo al nastro trasportatore come addetto allo smistamento e selezione della plastica. Tutto il lavoro all'interno del capannone viene organizzato … da e RI che gestiscono tutto il _2 11 personale, a prescindere dalla ditta di cui sono assunti.”; aveva riferito Testimone_6 di essere dipendente della Logistica dal febbraio 2019, ma di aver lavorato sin dal gennaio precedente in nero, chiamato a lavorare da RI o , i quali erano coloro che 11 Per_22 davano anche le direttive di lavoro, specificando che “Lavoriamo tutti insieme, sia con colleghi di
Service che di ”; aveva riferito di aver lavorato presso il _2 Persona_36 capannone di Pontecurone per circa un anno, di essere stato pagato parzialmente con bonifico e per la restante parte in contanti, corrisposti da o da RI, di sapere di essere stato 11 formalmente assunto da una “cooperativa di cui non conosco il nome”, ma di non aver mai cambiato il modo di lavorare, e che “Tutti i lavoratori presenti delle tre ditte lavoravano insieme, nello stesso capannone, utilizzando il materiale, i muletti e le macchine di . I capi sono _2
, e RI (i cinesi) e che sono quelli che dicono cosa dobbiamo Per_12 Per_22 11 fare o non fare. Sono loro che dicono che orario dobbiamo fare, sono loro che ci rimproverano. …”;
16 RGL n. 1470/2022 (+ RG 173/2023)
aveva riferito di aver lavorato per un periodo in nero e dopo Persona_37 un mese di essere stato “messo in regola”, di aver sempre lavorato 9 ore, in parte pagate in contanti consegnati inizialmente da e poi da RI, di aver sempre ricevuto ordini e 11 direttive da RI, e , di aver sempre lavorato insieme a lavoratori 11 Per_22 Per_12 di Logistica, di , di;
aveva riferito di aver lavorato per un Pt_8 _2 Controparte_10 periodo senza contratto e comunque di ricevere ancora, dopo essere stato assunto dalla Pt_8
parte della retribuzione “fuori busta” mediante pagamento in contanti da e, dopo il
[...] 11 controllo della Guardia di Finanza, da RI, di lavorare insieme ai dipendenti di e di _2
Logistica, di ricevere ordini da e anche da RI, descrivendo mansioni rientranti anche 11 tra i servizi appaltati a Logistica Nazionale s.r.l.; assunto alle Parte_19 dipendenze di aveva dichiarato di ricevere parte della retribuzione in contanti da Parte_8
di ricevere direttive da ma anche da RI e , di aver lavorato 11 11 Per_22 presso il capannone di Pontecurone inizialmente per la Team Working cooperativa;
[...] aveva riferito di lavorare presso lo stabilimento di Pontecurone da tre anni, prima Persona_38 assunto dalla Team Working cooperativa e poi dalla di ricevere il pagamento parziale Parte_8 della retribuzione mediante bonifico e la restante parte in contanti corrisposti da o da 11
RI.
Il fatto che taluni dei lavoratori sentiti quali testimoni abbiano sottoscritto verbali di conciliazione con la e/o con le società appaltatrici, di cui erano formalmente dipendenti, Parte_2 riconoscendo la genuinità dell'appalto, non scalfisce l'attendibilità delle deposizioni, in ragione del contesto in cui e della finalità per la quale la dichiarazione, contenuta in quei verbali, è stata sottoscritta. Neppure può attribuirsi rilievo al fatto che un lavoratore abbia proposto ricorso avverso le società appaltatrici di cui è stato tempo per tempo dipendente, convenendo in giudizio
[...] esclusivamente quale responsabile solidale ex art. 29 D.Lgs. 276/2003, senza Parte_2 individuarla quale effettivo datore di lavoro, poiché trattasi della concretizzazione di scelte di carattere prettamente giuridico/processuale e di opportunità.
L'art. 29 del D. Lgs. 276/2003 dispone: “1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenza dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.
2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per
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le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali. 3.
L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.
3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo.
In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2. 3-ter. Fermo restando quando previsto dagli articoli 18 e 19, le disposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale”.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, costituisce regola generale dell'ordinamento lavoristico il principio secondo cui “[…] il vero datore di lavoro è quello che effettivamente utilizza le prestazioni lavorative, anche se i lavoratori sono stati formalmente assunti da un altro (datore apparente) e prescindendosi da ogni indagine (che tra l'altro risulterebbe particolarmente difficoltosa) sull'esistenza di accordi fraudolenti (fra interponente ed interposto)”
(Cass. S.U. n. 22910/2006, punto 4). Si è correttamente ritenuto che tale principio non abbia perduto consistenza nemmeno a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 267/2003, dal momento che le forme di dissociazione fra titolarità del rapporto e destinazione effettiva della prestazione ivi previste debbono considerarsi come tipologie negoziali eccezionali, non suscettibili “né di applicazione analogica né di interpretazione estensiva, sicché allorquando si fuoriesca dai rigidi schemi voluti del legislatore per la suddetta disarticolazione si finisce per rientrare in forme illecite di somministrazione di lavoro come avviene in ipotesi di "somministrazione irregolare" ex art. 27 cit., o di comando disposto in violazione di tutto quanto prescritto dall'art. 30 cit.; fattispecie che, giusta quanto sostenuto in dottrina, continuano ad essere assoggettate a quei principi enunciati in giurisprudenza in tema di divieto di intermediazione di manodopera” (Cass. S.U. n. 22910/2006).
“La distinzione tra appalto genuino di cui all'art. 1655 c.c. e somministrazione vietata di manodopera si individua dalla presenza dei seguenti requisiti (per la sussistenza dell'appalto genuino): organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, con la precisazione, però, che l'organizzazione dell'appaltatore può anche essere minima [...]; l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati, da parte dell'appaltatore; l'assunzione da parte dell'appaltatore del rischio di impresa. (...) Ciò che caratterizza l'appalto 'non genuino' non
è tanto la mancanza di una organizzazione (...), ma soprattutto l'eterodirezione, ancora prima della
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assenza di rischio di impresa (...). L'eterodirezione si ha quando l'appaltante interponente, non solo organizza, ma anche 'dirige' i dipendenti dell'appaltatore, utilizzandoli in prima persona. Si ha eterodirezione quanto restano in capo all'appaltatore solo i compiti di gestione amministrativa, quali la retribuzione, la pianificazione delle ferie, senza una reale organizzazione della prestazione, volta ad un risultato produttivo autonomo” (Cass., ord., n. 13413/21, in motivazione;
conf. Cass., ord., n. 12807/20).
“In tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro. (Nella specie, relativa a un appalto di servizi affidato da un istituto di credito a un'impresa di facchinaggio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito per aver ritenuto lecito l'appalto, nonostante che le indicazioni ai lavoratori sui compiti da svolgere in concreto fossero fornite dalla committente, che parte dei beni utilizzati per il lavoro fossero della banca e che l'appaltatore non avesse, presso la sede della committente, alcun referente organizzativo).” (Cassazione civile sez. VI, 25/06/2020,
n.12551).
Nel caso di specie, dalle dichiarazioni dei lavoratori, emerge chiaramente che il potere direttivo provenisse da (RI), che tutti identificano come “capo”, mentre i preposti delle Parte_1 imprese appaltatrici, avuto particolare riguardo a e a Controparte_11 [...]
(detto o , padre di ) agivano anch'essi seguendo le direttive Per_34 Per_22 Per_24 Parte_1 di “RI” e soddisfacendo gli interessi della . Invero, i lavoratori, a prescindere Parte_2 dal fatto che fossero assunti dalla dalla o dalla Logistica Nazionale Parte_2 Parte_8
s.r.l., facevano riferimento a tali soggetti quali superiori gerarchici. Anche dalle dichiarazioni rese da da valutarsi tenendo in considerazione l'attuale Persona_13 sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il teste e la si comprende Parte_2 come il ruolo delle società appaltatrici fosse di mera facciata, nel senso che queste si occupavano esclusivamente della gestione amministrativa del personale formalmente assunto che però veniva di fatto reclutato, organizzato e controllato da e, su sue disposizioni, dai preposti. D'altra Parte_1 parte i rapporti di lavoro, secondo quanto indicato dai lavoratori, spesso iniziavano senza regolarizzazione a seguito di un contatto e/o colloquio diretto con e solo Parte_1
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successivamente venivano formalizzati mediante l'assunzione alle dipendenze della società ricorrente o delle società appaltatrici, senza distinzione;
i lavoratori talvolta neppure conoscevano i vertici delle società appaltatrici di cui erano dipendenti, che non erano presenti sul luogo di lavoro.
Da segnalare è, poi, il fatto che tutti i lavoratori lavorassero insieme, svolgendo le stesse mansioni all'interno dello stesso capannone. Non vi erano “servizi” specifici demandati solo ai dipendenti di una società o dell'altra o fasi del ciclo produttivo destinate ad essere svolte esclusivamente da parte dei dipendenti di una società appaltatrice o dell'altra, con particolari modalità esecutive. I turni di lavoro erano gli stessi per tutti. Per tutti o quasi la prestazione lavorativa effettiva era superiore a quella contrattualmente prevista e le ore di lavoro prestate in eccedenza erano retribuite “fuori busta”, in contanti corrisposti da o da RI. 11
In definitiva, nel caso che ci occupa non può ravvisarsi un intervento della società committente limitato ad una mera verifica dell'andamento dei lavori, ma viene in rilievo una vera e propria ingerenza della committente nella costituzione dei rapporti lavorativi delle appaltatrici e nella organizzazione del lavoro delle risorse assunte e inviate dalle stesse società.
Le conclusioni degli ispettori appaiono quindi corrette e fondate e giustificano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'ordinanza ingiunzione opposta (si segnala, peraltro, che, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, il Verbale unico presupposto richiamato nell'ordinanza ingiunzione già conteneva, a pagina 21, la contestazione della violazione dell'art. 18, co. 2, D.Lgs. 276/2003), che dev'essere quindi confermata.
Per quanto concerne l'ordinanza ingiunzione n. 205 AT 21 Prot. 26386 del 30/12/2021, emessa nei confronti di , quale trasgressore ed obbligato principale ex art. 3 L. 689/1981, rivestendo Parte_1 all'epoca dei fatti la qualità di amministratore e legale rappresentante di si Parte_2 ritiene che essa sia stata correttamente notificata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in data 22.5.2022.
L'art. 143 c.p.c. dispone che “[I]. Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'articolo 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario. [II]. Se non sono noti né il luogo dell'ultima residenza né quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero. [III]. Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte.”.
La Corte di Cassazione ha affermato che: “questa Corte non ha mai ritenuto sufficiente, ai fini della valutazione positiva di irreperibilità del destinatario della notifica, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., il mero mancato rinvenimento del nominativo del notificando sui citofoni e neppure sulle caselle postali, occorrendo comunque un quid pluris che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, deve quantomeno consistere nella raccolta, da parte dell'ufficiale giudiziario, di specifiche informazioni in loco sul destinatario dell'atto dai residenti interpellati.
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L'ufficiale giudiziario che, una volta verificata la mancanza del nominativo del notificando sui citofoni e sulle cassette postali, si astenga dal compiere ogni ulteriore ricerca ed indagine, quantomeno nei termini sopra illustrati, viene senz'altro meno al suo dovere di "normale diligenza" nello svolgimento dell'attività notificatoria.” (Cassazione civile sez. I, 27/01/2022, (ud. 15/12/2021, dep. 27/01/2022), n.2530).
L'opponente lamenta che la notifica dell'ordinanza ingiunzione sia stata effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. nonostante l'indirizzo di residenza del medesimo in , Piazza Vittorio Bellotti CP_4
n. 14, sia effettivo e deduce, quindi, che il messo comunale abbia operato negligentemente, omettendo effettive ricerche.
Dagli atti emerge che l abbia dato incarico in data 21.4.2022 all'Ufficio notifiche del CP_1
Comune di di effettuare la notifica dell'atto ai sensi dell'art. 140 o dell'art. 143 c.p.c. al CP_4
, rappresentando di aver già vanamente tentato la notifica dell'atto a mezzo posta, Parte_1 mediante invio di raccomandata all'indirizzo di residenza noto e risultante ancora tale all'esito di indagine anagrafica, restituita dal servizio postale con la dicitura “irreperibile”, e che il messo comunale abbia quindi provveduto a notificare l'atto ai sensi dell'art. 143 c.p.c., relazionando quanto segue: “Il sottoscritto , Messo nel Comune di , a seguito delle Persona_39 CP_4 ricerche esperite in data odierna 02 Maggio 2022 all'indirizzo di Piazza Bellotti, n. 14, CP_4 non reperiva il destinatario dell'atto né persona di famiglia che potesse o volesse Parte_1 ritirare l'atto né alcuna delle altre persone indicate nell'art. 139 codice di procedura civile C.P.C. che conoscessero il destinatario ed il suo attuale domicilio. In loco il nominativo di non Per_40 compare né sui campanelli né sulle cassette postali. Trattasi di uno stabile condominiale ove i condomini reperiti dichiarano di non conoscere il destinatario dell'atto. La ricerca anagrafica ha confermato che mantiene la residenza in Piazza Bellotti 14. Dalle ricerche effettuate Parte_1 non è stato possibile risalire all'eventuale nuovo indirizzo. Ed anzi, stante le ricerche, anche anagrafiche eseguite, su richiesta dell di Alessandria-Asti, Sede Controparte_1 CP_ di il sottoscritto ha notificato oggi 02 Maggio 2022 il retro – sopra esteso atto Ordinanza
Ingiunzione a Cronologico 1304 a attualmente di dimora, domicilio e residenza non Parte_1 conosciuti, mediante deposito di copia nella Casa del Comune di , ultima residenza CP_4 nota richiesta all'anagrafe del Comune di , in busta chiusa e sigillata, su cui trascrivo il CP_4 numero cronologico della notificazione ed il nominativo del destinatario, ai sensi dell'art. 143
Codice di Procedura Civile.
IL MESSO COMUNALE Co
” (doc. 10 e 27 ). Persona_39
Ancora dai documenti prodotti emerge che anche il Verbale unico di accertamento e notificazione richiamato nell'ordinanza ingiunzione, atto prodromico della stessa, fosse stato notificato a mezzo posta presso la residenza di , coincidente peraltro con la sede legale di Parte_1 Parte_2
in , Piazza Vittorio Bellotti n. 4, perfezionandosi la notifica per compiuta giacenza
[...] CP_4
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della comunicazione di avvenuto deposito presso l'Ufficio postale, con restituzione al mittente del Co plico dopo sei mesi (doc. 7, 8 e 9 ).
Alla luce della documentazione esaminata, risulta che il messo comunale non si sia limitato a riscontrare la mancata indicazione del nominativo del destinatario sul campanello o sulla cassetta postale, ma abbia svolto ulteriori ricerche mediante interrogazione dei condomini reperiti, i quali hanno dichiarato di non conoscere il destinatario dell'atto. Considerate le risultanze anagrafiche, quindi, il messo ha provveduto ai sensi dell'art. 143 c.p.c., senza che possa essergli mosso alcun rimprovero di negligenza.
Né appare dirimente il fatto che precedenti atti siano stati notificati regolarmente a mani del Pt_1
presso il medesimo indirizzo di residenza. In merito, la Corte ha chiarito che “Con riferimento
[...] alle modalità di esecuzione della notifica in rinnovazione, questo Collegio ha recentemente affermato che possono ritenersi adeguate e comprovate le ricerche compiute dall'organo notificatore all'ultima residenza nota, prima di procedere al deposito del plico presso la casa comunale ai sensi dell'art. 143 c.p.c., attestate dal mancato rinvenimento del nominativo del destinatario, né sui citofoni, né sulle cassette postali situate all'indirizzo anagrafico e dalle negative informazioni ricevute dai residenti interpellati. Ciò anche in relazione al fatto che l'attestazione del mancato rinvenimento del destinatario ed il contenuto estrinseco delle informazioni assunte sono assistite da fede fino a querela di falso, attenendo a circostanze frutto della diretta attività di percezione del pubblico ufficiale. (cfr. Cass. n.
18595/2014, 12526/2014, 8638/2017, 19012/2017 e 2530/2022), peraltro nella specie coerenti con le risultanze dell'infruttuoso tentativo, compiuto pochi mesi prima nello stesso luogo, di consegna della raccomandata informativa prescritta dall'art. 140 c.p.c.
3.6 Nel caso in esame l'Ufficiale Giudiziario non è venuto meno al suo dovere di diligenza avendo, una volta verificata la mancanza del nominativo del notificando sul campanello e sulle cassette postali, compiuto ulteriori ricerche ed indagini tra i vicini di casa.
3.7 Alla luce delle indagini effettuate dall'Ufficiale giudiziario, attestate nella relata della notifica dell'atto in rinnovazione, che facevano seguito a precedente notifica effettuata con le forme dell'art. 140 c.p.c. rimasta infruttuosa, non è idoneo a condurre a diverse conclusioni quanto rappresentato dal ricorrente circa la notifica di atti successivi (pignoramento immobiliare) effettuata allo stesso indirizzo, potendosi verificare l'eventualità che una persona si trasferisca dal proprio indirizzo senza lasciare traccia per poi farvi ritorno.
3.9 Al riguardo questa Corte ha affermato che " è ben possibile che nel corso di uno stesso processo, una persona venga ritenuta dapprima irreperibile all'indirizzo risultante dai certificati anagrafici, in quanto non conosciuta né rintracciabile tramite citofono, e successivamente, invece, effettivamente presente al medesimo indirizzo in ragione di un mutamento dello stato dei fatti (a seguito, ad esempio, di inserimento del suo nominativo sulla tastiera dei citofoni, ovvero, di trasferimento nel luogo di residenza anche della effettiva dimora), con la conseguenza che alcuni
22 RGL n. 1470/2022 (+ RG 173/2023)
atti le siano regolarmente notificati ai sensi dell'art. 143 c.p.c. ed altri, a distanza di tempo, ai sensi dell'art. 140 cit. codice (v. Cass. 6/04/1973, n. 948 c.p.c., Rv. 363322 - 01; Cass. 17/01/1968, n.
124, Rv. 330968 - 01, che hanno affermato tale principio con riferimento all'analoga fattispecie in cui, nel corso di uno stesso processo, la medesima parte è stata dapprima ritenuta irreperibile e poi trasferita all'estero, ricevendo pertanto atti notificati prima ex art. 143 c.p.c.e, in seguito, ai sensi dell'art. 142 c.p.c.)" (cfr Cass., 17595/2018)” (Cassazione civile sez. I, 11/05/2022, (ud.
29/03/2022, dep. 11/05/2022), n.14879).
In ragione di quanto esposto, si ritiene che l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 205
BIS / AT 21 Prot. 26386 del 30/12/2021 avrebbe dovuto essere proposta entro 30 giorni decorrenti dal 22.5.2022. Essendo stati i ricorsi introduttivi dei giudizi, poi riuniti, depositati in data 20.12.2022
e in data 27.2.2023, appare evidente la tardività dell'opposizione che pertanto va ritenuta inammissibile.
Tale valutazione è idonea ad assorbire le ulteriori questioni, tuttavia, ad abundantiam, si ribadisce, per le motivazioni già esposte, l'infondatezza dell'opposizione nel merito. Co Quanto alle spese di lite relative al rapporto processuale tra opponente e , si ritiene che, in Co ragione della soccombenza virtuale dell rispetto all'opposizione avverso la cartella esattoriale emessa e notificata nei confronti della società in assenza di valida notifica per Parte_2 erronea richiesta di iscrizione a ruolo da parte dello stesso ente impositore, esse debbano essere compensate nella misura di 1/5, mentre la residua parte debba essere posta a carico della parte opponente.
Si ritiene invece opportuno disporre la integrale compensazione delle spese relative alla costituzione dell . Infatti, il concessionario è stato convenuto in Controparte_2 giudizio dall'opponente alla luce dell'orientamento giurisprudenziale, richiamato anche nell'ambito della nota pronuncia della Cassazione civile sez. un., 08/03/2022, (ud. 09/11/2021, dep.
08/03/2022), n.7514, secondo cui, “10. Sull'operatività del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, ex art. 39 si fonda anche la giurisprudenza della seconda sezione civile della Corte di Cassazione in tema di opposizione a sanzioni amministrative ex L. 24 novembre 1981, n. 689, la quale afferma che lo stesso esattore ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ciò traendosi dalla considerazione che trattasi del soggetto dal quale proviene l'atto oggetto di opposizione (Cass. 11 luglio 2016 n. 2016 e, in precedenza, Cass. 7 agosto 2003 n. 11926, Cass. 18 giugno 2002 n. 8759) o in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale (ex multis Cass. 21 maggio 2013 n. 12385, Cass. 29 gennaio 2014 n. 1985). Nelle sentenze da ultimo citate, poi, il rapporto processuale è ricostruito in termini di litisconsorzio necessario (così Cass. 21 maggio 2013 n. 12385: "Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento
23 RGL n. 1470/2022 (+ RG 173/2023)
dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale").”.
La liquidazione è effettuata in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ss.mm., tenuto conto del valore delle domande e dell'attività processuale effettivamente svolta, nonché applicando la riduzione del 20% dei compensi prevista dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 149, art. 9, comma 2.
P.Q.M.
Visti gli artt. 22 L. 689/1981, 6 D.Lgs. 150/2011 e 429, disattesa ogni altra domanda, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando,
− dichiara cessata la materia del contendere limitatamente all'opposizione avverso la cartella esattoriale n. 001 2022 0005581757001;
− rigetta l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 205 BIS/AT 21 Prot. 26386 del
30.12.2021;
− dichiara inammissibile l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 205 AT 21 Prot.
26386 del 30/12/2021; Co
− condanna la parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell' di
[...]
, che si liquidano in complessivi € 6.430,08 (pari a 4/5 di € 8.037,60, importo CP_4 ridotto del 20% rispetto al compenso ritenuto liquidabile) oltre accessori di legge;
− compensa le ulteriori spese legali.
Alessandria, 3.7.2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 03/07/2025 nella causa n. 1470/2022 RGL, promossa da:
in proprio e quale legale rappresentante di assistito Parte_1 Parte_2 dall'avv. BINI MARZIO
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistito dai dott.ri Controparte_1
BOVENZI GIORGIO e BALDI VILMA
PARTE CONVENUTA
e
, assistita dal dott. VISCA RICCARDO Controparte_2
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Premesso che: con ricorso depositato in data 20.12.2022, , in proprio e quale legale rappresentante di Parte_1
ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 001 2022 Parte_2
0005581757001, notificatagli in data 30.11.2022 dall , nonché Controparte_2 avverso l'ordinanza ingiunzione n. 205 BIS/AT 21 Prot. 26386 del 30.12.2021, quale atto prodromico della predetta cartella esattoriale. L'opponente ha eccepito l'invalidità della notifica
1 RGL n. 1470/2022 (+ RG 173/2023)
dell'atto presupposto, sostenendo, da un lato, l'invalidità derivata della cartella e, dall'altro, di voler impugnare, in funzione recuperatoria, altresì l'ordinanza ingiunzione presupposta, di cui ha riferito di aver avuto effettiva contezza solo a seguito di accesso agli atti, ottenuto il 2.12.2022, esercitato dopo aver ricevuto la notifica della cartella esattoriale. Sulla base di tanto, ha contestato nel merito l'ordinanza ingiunzione nonché le conclusioni assunte dagli ispettori nell'ambito del Verbale unico di accertamento e notificazione n. prot. 17362/2020 del 5/10/2020, da cui l'ordinanza ingiunzione ha tratto fondamento.
Egli ha quindi concluso chiedendo: “In via preliminare: - sospendere l'efficacia esecutiva dell'impugnata Cartella di pagamento n. 001 2022 0005581757001, emessa dall
[...]
, notificata a mezzo p.e.c. alla in data 30/11/2022, Controparte_2 Controparte_3 inaudita altera parte o previa fissazione di apposita udienza di discussione, onde evitare un ingiusto pregiudizio alla ricorrente, sussistendone i gravi motivi per i motivi id cui in narrativa;
- vista la funzione recuperatoria sospendere l'efficacia esecutiva dell'impugnata Ordinanza –
Ingiunzione n. 205 BIS / AT 21 Prot. 26386 del 30/12/2021, emessa dall Controparte_4
, mai regolarmente notificata, inaudita altera parte o previa fissazione
[...] di apposita udienza di discussione, onde evitare un ingiusto pregiudizio alla ricorrente, sussistendone i gravi motivi per i motivi id cui in narrativa;
Nel merito in via principale: - accogliere l'opposizione e, conseguentemente annullare, revocare e dichiarare nulla e/o inefficace l'opposta
Cartella di pagamento n. 001 2022 0005581757001, notificata a mezzo p.e.c. alla Controparte_3 in data 30/11/2022 per i motivi esposti nel presente ricorso;
- accogliere l'opposizione e,
[...] conseguentemente annullare, revocare e dichiarare nulla e/o inefficace l'opposta Ordinanza –
Ingiunzione n. 205 BIS / AT 21 Prot. 26386 del 30/12/2021, emessa dall Controparte_4
, mai regolarmente notificata, per i motivi esposti nel presente ricorso;
-
[...] accertare e dichiarare non dovute, anche parzialmente, da parte della Società o Controparte_3 da parte del Signor le somme così come richieste con la Cartella di pagamento n. 001 Parte_1
2022 0005581757001 e così come determinate nell'Ordinanza – Ingiunzione n. 205 BIS / AT 21
Prot. 26386 del 30/12/2021, per tutti i motivi esposti nel presente ricorso e per l'effetto annullarle, revocarle, dichiararle nullo e/o inefficace;
In via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale adito riconoscesse dovuta da parte della e da parte Controparte_3 del Signor una qualunque somma a titolo di sanzione per le causali di cui all'Ordinanza Parte_1
– Ingiunzione n. 205 BIS / AT 21 Prot. 26386 del 30/12/2021 emessa dall Controparte_1
di , rideterminare le somme e le sanzioni dovute con applicazione delle
[...] Controparte_1 sanzioni minime;
In ogni caso: - vinte le spese e i compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali e oneri di legge.”.
All'udienza del 9.2.2023 è stata discussa l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli opposti, a seguito di regolare instaurazione del contraddittorio, la quale è stata concessa con ordinanza resa in pari data.
2 RGL n. 1470/2022 (+ RG 173/2023)
L , con memoria del 3.2.2023, in vista della discussione sull'istanza preliminare CP_1 dell'opponente, ha, in particolare, dato atto del fatto che l'ordinanza ingiunzione n. 205 BIS / AT 21
Prot. 26386 del 30/12/2021 era stata emessa nei confronti della società quale Parte_2 obbligato solidale, ma che la notifica effettuata presso la sede legale della stessa non era andata a buon fine e non era tuttavia stata tentata la notifica con modalità alternative;
che analoga ordinanza ingiunzione, recante n. 205 AT 21 Prot. 26386 del 30/12/2021 era però stata notificata al trasgressore, obbligato principale, individuato nella persona di , amministratore unico e Parte_1 legale rappresentante della società, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., rilevando come detto atto non fosse stato espressamente impugnato;
che l'iscrizione a ruolo del credito oggetto delle ordinanze ingiunzione indicate era stata erroneamente disposta non solo nei confronti del trasgressore, ma anche nei confronti dell'obbligato in solido, e ciò aveva comportato l'emissione e la notifica della cartella di pagamento opposta nei confronti della società; di aver provveduto nelle more all'annullamento dell'iscrizione a ruolo nei confronti della sola Controparte_3
L , costituitosi nel giudizio di merito, ha ribadito Controparte_1 come all'esito degli accertamenti conclusi con Verbale unico di accertamento e notificazione n.
17362 del 5.10.2020 fossero state emesse due ordinanze ingiunzione, rispettivamente nei confronti del trasgressore e nei confronti della società, obbligata in solido, e che i due atti, identici nel contenuto, si differenziassero soltanto per il numero di protocollo (ordinanza ingiunzione n. 205
AT 21 Prot. 26386 del 30/12/2021 nei confronti del trasgressore e ordinanza ingiunzione n. 205
BIS / AT 21 Prot. 26386 del 30/12/2021 emessa nei confronti della società); che la notifica dell'atto alla società, tentata in prima battuta presso la sede legale della stessa, non era andata a buon fine e non era stata rinnovata, sicchè a seguito dell'instaurazione del giudizio era stato disposto l'annullamento dell'iscrizione a ruolo del credito nei suoi confronti;
che invece la notifica dell'ordinanza ingiunzione nei confronti del trasgressore, effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., era valida ed efficace, pertanto l'opposizione, qualora da intendersi all'ordinanza ingiunzione n. 205 AT
21 Prot. 26386 del 30/12/2021, era da ritenersi tardiva;
che in ogni caso, l'opposizione era infondata nel merito.
Sulla scorta di tanto, l ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con Controparte_5 conferma dell'ordinanza ingiunzione emessa nei confronti di n. 205 AT 21 Prot. 26386 Parte_1 del 30/12/2021.
Si è costituita in giudizio altresì , eccependo la propria carenza Controparte_2 di legittimazione passiva e, in subordine, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con separato ricorso (RG 173/2023), , in proprio e quale amministratore unico di Parte_1
ha proposto formale opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 205 AT 21 Parte_2
Prot. 26386 del 30/12/2021, chiedendo che “In via preliminare: - dichiarare tempestiva l'impugnazione dell'ordinanza Ingiunzione n. 205/AT/21 Prot. n. 26385 del 30/12/2021 emessa dall o in Controparte_6
3 RGL n. 1470/2022 (+ RG 173/2023)
subordine rimettere i Ricorrenti in termini per la proposizione dell'impugnazione il Ricorrente;
- sospendere l'efficacia esecutiva dell'impugnata Ordinanza – Ingiunzione n. 205 / AT 21 Prot.
26385 del 30/12/2021, emessa dall , mai Controparte_4 regolarmente notificata, inaudita altera parte o previa fissazione di apposita udienza di discussione, onde evitare un ingiusto pregiudizio alla ricorrente, sussistendone i gravi motivi per i motivi di cui in narrativa;
Nel merito in via principale: - accogliere l'opposizione e, conseguentemente annullare, revocare e dichiarare nulla e/o inefficace l'opposta Ordinanza –
Ingiunzione n. 205 / AT 21 Prot. 26385 del 30/12/2021, emessa dall Controparte_4
, mai regolarmente notificata, per i motivi esposti nel presente ricorso;
-
[...] accertare e dichiarare non dovute, anche parzialmente, da parte della Controparte_3
e/o da parte del Signor le somme così come richieste e determinate nell'Ordinanza – Parte_1
Ingiunzione n. 205 / AT 21 Prot. 26385 del 30/12/2021, per tutti i motivi esposti nel presente ricorso e per l'effetto annullarle, revocarle, dichiararle nullo e/o inefficace;
In via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale adito riconoscesse dovuta da parte della
[...]
e/o da parte del Signor una qualunque somma a titolo di sanzione Controparte_3 Parte_1 per le causali di cui all'Ordinanza – Ingiunzione n. 205 / AT 21 Prot. 26385 del 30/12/2021 emessa dall di , rideterminare le somme e le sanzioni Controparte_1 Controparte_1 dovute con applicazione delle sanzioni minime;
In ogni caso: - vinte le spese e i compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali e oneri di legge.”.
Si è costituito anche in tale secondo giudizio (RG 173/2023) l Controparte_4
, ribadendo la validità della notifica dell'atto effettuata al ai sensi
[...] Parte_1 dell'art. 143 c.p.c. e quindi la tardività dell'opposizione; in subordine ha sostenuto l'infondatezza nel merito della stessa.
Nonostante la regolare notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di discussione, non si è invece costituita in giudizio (RG 173/2023) Controparte_2
.
[...]
I due procedimenti sono stati riuniti per le evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.
La causa, riassegnata alla scrivente al rientro dal periodo di assenza per maternità, è stata istruita mediante l'esame della documentazione prodotta dalle parti e l'escussione di alcuni testimoni e sono stati infine acquisiti i verbali dell'istruttoria svolta in altra causa, tra la medesima parte ricorrente e l , relativa all'opposizione all'avviso di addebito originato dal medesimo verbale di CP_7 accertamento richiamato nelle ordinanze ingiunzione oggetto del presente giudizio.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale dei difensori, la causa è così decisa.
Considerato che: deve essere dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti nei limiti dell'opposizione avverso la cartella di pagamento n. 001 2022 0005581757001, notificata alla società CP_8
4
[...] RGL n. 1470/2022 (+ RG 173/2023)
s.r.l. a mezzo pec in data 30.11.2022 dall , in ragione Controparte_2 dell'intervenuto annullamento da parte dell dell'iscrizione a ruolo del relativo Controparte_5 Co credito nei confronti della stessa società (doc. 29 e 30 fasc. RG 173/2023), nonché del successivo annullamento della cartella disposto dal concessionario (deposito nel fascicolo telematico del 20.3.2024).
Con riguardo all'ordinanza ingiunzione n. 205 BIS / AT 21 Prot. 26386 del 30/12/2021 (doc. 28 Co fasc. ), emessa nei confronti della società, quale obbligata solidale, la sua mancata regolare notifica non ne comporta l'automatica caducazione.
Considerato che
è rimessa alla valutazione discrezionale dell'ente la scelta se disporne l'annullamento, allo stato non emergente dagli atti, o rinnovarne la notificazione o, stante l'avvenuta effettiva conoscenza da parte del destinatario, avviarne l'esecuzione, e tenuto conto che alcuna decadenza dell'ente dal potere sanzionatorio è stata eccepita né è rilevabile (non vi è contestazione infatti circa l'avvenuta notifica del verbale di accertamento prodromico nei termini di cui all'art. 14 L. 689/1981), si ritiene ancora sussistente l'interesse della società ad una valutazione circa la fondatezza nel merito della pretesa sanzionatoria oggetto dell'ordinanza ingiunzione emessa nei suoi confronti, di fatto conosciuta soltanto a seguito di accesso agli atti in data 2.12.2022, circostanza non contestata.
Con l'ordinanza ingiunzione de quo è stato ordinato a quale responsabile delle Parte_1 violazioni e alla società quale obbligata in solido il pagamento della somma di € Parte_2
183.200,00 a titolo di sanzione amministrativa, oltre ad € 42,60 per spese di notifica, in relazione alle seguenti violazioni:
1) - Art. 3, commi 3, Decreto Legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, come sostituito dall'art. 22, comma 1 Decreto Legislativo 14 settembre
2015, n. 151, per aver occupato, senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al competente Centro per l'Impiego, i lavoratori:
- – dal 15 maggio all'8 luglio 2019 per complessivi 53 giorni;
Persona_1
- - dal 27 giugno al 31 luglio 2019 per complessivi 39 Persona_2 giorni;
(la penalità è stabilita dall'art. 3, comma 3, della legge 23.04.2002, n. 73, così come modificata dall'art. 22, comma 1, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 e dall'art. 1, comma 445, lett. d), della legge 30.12.2018, n. 145 nella sanzione amministrativa, in caso di impiego del lavoratore da 31 a 60 giorni di effettivo lavoro, da € 3.600,00 a € 21.600,00 per ciascun lavoratore irregolare;
2) - Art. 3, commi 3 e 3 ter, Decreto Legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, come sostituito dall'art. 22, comma 1 Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151,
5 RGL n. 1470/2022 (+ RG 173/2023)
per aver occupato i seguenti lavoratori, senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al competente Centro per l'Impiego:
- - dall'1.4 al 31.12.2019 per complessivi 275 giorni;
Parte_3
- - dall'1.5 al 3.11.2019 per complessivi 187 giorni;
Controparte_9
- - dall'1.3 al 14.5.2019 per complessivi 75 giorni;
Parte_4
- dall'1.2 al 10.7.2019 per complessivi 69 giorni;
Parte_5 Persona_3
(la penalità è stabilita dall'art. 3, comma 3, della legge 23.04.2002, n. 73, così come modificata dall'art. 22, comma 1, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 e dall'art. 1, comma 445, lett. d), della legge 30.12.2018, n. 145 nella sanzione amministrativa, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di effettivo lavoro, da € 7.200,00 a € 43.200,00 per ciascun lavoratore irregolare;
3) - Art. 3, commi 3 e 3 ter, Decreto Legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, come sostituito dall'art. 22, comma 1 Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151, per aver occupato i seguenti lavoratori, senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al competente Centro per l'Impiego:
- - dal 13.6.2019 all'8.7.2019 per complessivi 26 giorni;
Persona_4 Parte_6
- - dal 9.11.2019 al 26.11.2019 per complessivi 17 giorni;
Persona_5
- - dall'1.1.2019 al 26.11.2019 per complessivi 26 giorni;
Controparte_10
- - dal 31.10.2019 al 27.11.2019 per complessivi 28 giorni;
Parte_4
- dal 31.10.2019 al 27.11.2019 (per complessivi 28 giorni). Parte_7 Persona_3
(la penalità è stabilita dall'art. 3, comma 3, della legge 23.04.2002, n. 73, così come modificata dall'art. 22, comma 1, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 e dall'art. 1, comma 445, lett. d), della legge 30.12.2018, n. 145 nella sanzione amministrativa, in caso di impiego del lavoratore fino a 30 giorni di effettivo lavoro, da € 1.800,00 a € 10.800,00 per ciascun lavoratore irregolare;
4) - Art. 39, commi 1, 2 e 7, del D. L. 25/6/2008 n. 112, convertito dalla legge 6/8/2008, n. 133, modificato dall'art. 22, 5° comma del D. Leg.vo 14 settembre 2015, n. 151 per aver omesso di registrare sul Libro Unico del Lavoro, le ore effettivamente prestate dai suddetti dipendenti;
(la penalità è stabilita dall'art. 39, comma 7, del medesimo D.L., convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133, così come sostituito dall'art. 22, comma 5, del D. Leg.vo 14 settembre 2015, n. 151, nella sanzione amministrativa, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi, da € 500,00 ad € 3.000,00).
5) - Art. 18, comma 2, D.lvo 276/2003, come modificato dal D.lvo 251/2004 e dall'art. 1, comma 1,
D.lvo 8/2016,
6 RGL n. 1470/2022 (+ RG 173/2023)
per aver utilizzato il sottoelencato personale, dipendente della società non autorizzata Parte_8 alla somministrazione, nelle giornate indicate accanto a ciascun lavoratore:
- nel periodo dal 4.11.2019 al 18.02.2020 per n. 88 gg, Controparte_11
- nel periodo dal 4.11.19 al 18.02.20 per n. 46 gg, Controparte_12
- :nel periodo dal 4.11.19 al 18.2.20 per 36 gg, Controparte_13
- : nel periodo dal 4.11.19 al 18.02.20 per n. 72 gg, Parte_9
- el periodo dal 4.11.19 al 31.1.20 per n. 38 gg, Persona_6
nel periodo dal 27.11.19 al 31.1.20 per n. 33 gg, Persona_5
- :nel periodo dal 27.11.19 al 18.2.20 per n. 40 gg, Controparte_10
nel periodo dal 4.11.19 al 31.01.20 per n. 32 gg, Controparte_14 nel periodo dal 4.11.19 al 15.01.20 per n. 55 gg, Controparte_15 nel periodo dal 4.11.19 al 31.20 per n. 76 gg, Controparte_16
: nel periodo dal 4.11.19 al 31.1.20 per n. 49 gg, Parte_10 Per_7
nel periodo dal 4.11.2019 al 31.01.2020 per n. 43 gg;
Controparte_9
(la penalità è stabilita dal medesimo art. 18, comma 2, D.Lvo 276/2003, modificato dal D.lvo
6.10.2004 n. 251 e dall'art. 1, D.lvo n. 8/2016, nella sanzione amministrativa pecuniaria di € 60,00 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. La medesima non può essere inferiore ad € 5.000,00, né superiore ad € 50.000,00).
6) - Art. 18, comma 2, D.lvo 276/2003, come modificato dal D.lvo 251/2004 e dall'art. 1, comma 1,
D.lvo 8/2016, per aver utilizzato il sottoelencato personale, dipendente della Logistica Nazionale srl, società non autorizzata alla somministrazione, nelle giornate indicate accanto a ciascun lavoratore:
- per il periodo dal 23.10.19 al 26.11.19: n. 19 gg. Parte_11
- er il periodo dal 18.3.19 al 31.1.20 per n. 139 gg. Persona_8
- er il periodo dal 15.05.19 al 18.2.20 per n. 37 gg. Parte_12
- AHMED per il periodo dal 28.11.19 al 18.2.20 per n. 30 gg. Parte_13
- per il periodo dall'1.8.19 al 18.2.20: n. 73 gg, Controparte_17
- per il periodo dal 10.2.20 al 18.2.20: n. 6 gg.; Parte_14
(la penalità è stabilita dal medesimo art. 18, comma 2, D.Lvo 276/2003, modificato dal D.lvo
6.10.2004 n. 251 e dall'art. 1, D.lvo n. 8/2016, nella sanzione amministrativa pecuniaria di € 60,00 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. La medesima non può essere inferiore ad € 5.000,00, né superiore ad € 50.000,00).
L'atto richiama espressamente il rapporto ex art. 17 legge 689/81 n. AL00000/2020-441-41-R01 del 26.5.2021 relativo al Verbale unico di accertamento e notificazione n. AL00000/020-441-01 prot. N. 17362 del 5.10.2020 dell di . Controparte_1 Controparte_1
Dalla documentazione prodotta dall di Alessandria-Asti si evince Controparte_1 che gli accertamenti siano iniziati a seguito delle richieste di intervento provenienti da alcuni
7 RGL n. 1470/2022 (+ RG 173/2023)
lavoratori: in data 11/7/2019 e il fratello A_ [...]
avevano in particolare riferito di aver lavorato per la Persona_10 Parte_2 rispettivamente dal 15/5/2019 al 8/7/2019 e dal 13/6/2019 al 8/7/2019, senza aver sottoscritto alcun contratto, secondo turni di 12 ore con accordo di ricevere il pagamento della retribuzione in contanti;
di aver lamentato in data 8/7/2019 il mancato pagamento della retribuzione e di essere stati pertanto allontanati dall'azienda dopo essersi rifiutati di firmare un foglio in bianco (doc. 1 e 2 Co fasc. ); in data 4.2.2020 dinanzi ai funzionari dell si sono poi presentati altri Controparte_5 lavoratori che hanno dichiarato di prestare attività lavorativa per la descrivendo Parte_2 Co le modalità di esecuzione del rapporto, per tutti uguale, e chiedendo l'intervento dell al fine di Co una regolarizzazione dei loro rapporti (doc. 3 fasc ).
Nello specifico, aveva riferito che “Ho lavorato presso la A_ fabbrica della società sopraindicata sita in Pontecurone – via Emilia Sud, dal 15/05/2019 fino al
0807/2019, in qualità di operaio. Per il tramite di un conoscente, di nome egiziano, ho 11 parlato con il titolare dell'azienda che chiamavamo il quale mi ha detto che mi avrebbe Pt_1 corrisposto €.10,00 all'ora, mi ha spiegato in cosa consisteva il lavoro e quale sarebbe stato il mio orario. Quindi ho lavorato dalle 22:00 alle 7:00, da lunedì alla domenica, occupandomi del posizionamento del materiale plastico in macchine adibite al macero. Durante l'orario di lavoro avevo 10 minuti di pausa da recuperare. Oltre a svolgere queste mansioni mi spostavo anche in altri reparti o effettuavo le pulizie a secondo di quello che mi veniva ordinato. Ricevevo ordini e direttive da anche loro egiziani, che erano presenti tutte le notti in cui ho 11 Per_11 Pt_5 lavorato e da un cinese che si faceva chiamare . Al mattino, al termine del turno, io e gli Per_12 altri operai della notte dovevamo aspettare l'arrivo della squadra che lavora di giorno. In effetti ci sono tre squadre una che lavora dalle 6:00 fino alle 14:00, un'altra dalle14 alle 22 e infine la mia dalle 22 alle 7. Nelle ultime tre settimane di lavoro ho registrato l'ingresso e l'uscita con l'impronta digitale e alla mia impronta corrispondeva il n. 149. Ho percepito €.100,00 dopo una settimana di lavoro che mi sono stati consegnati in contanti da Non ho firmato alcun contratto di lavoro 11
… Il giorno 8 luglio 2019, dopo le mie lamentele per la mancata retribuzione mi ha 11 presentato un foglio in bianco da firmare;
al mio rifiuto, sono stato percosso cacciato fuori dai locali, dove ho atteso l'ambulanza per il ricovero al P.S. di Tortona. Ha lavorato con me mio fratello, che ha cominciato il 13/06/2019, con orario notturno come il mio e ha smesso come Per_4 me il giorno 8/7/2019 perché coinvolto nella colluttazione in quanto si era rifiutato di sottoscrivere il foglio in bianco.”; analoghe le dichiarazioni di;
quanto alla Persona_10 segnalazione del 4/2/2020, si legge che “In data 04/02/2019 alle ore 11:00 davanti agli scriventi funzionari e , in servizio presso l'ispettorato Territoriale del lavoro di Parte_15 Tes_1
, sede di , sono presenti i seguenti lavoratori seguono i nominativi e le Controparte_1 CP_4 generalità di 14 persone A parte il lavoratore di cui al punto 9) tutti gli altri lavoratori sono dipendenti o della società o della società Logistica Nazionale srl. Tutti i lavoratori Parte_8
8 RGL n. 1470/2022 (+ RG 173/2023)
prendono ordini e direttive da un certo sig. e dai tre soci Persona_13 cinesi della società ( , e ). Lavoriamo Controparte_3 Per_14 Persona_15 Parte_1 presso un capannone sito in Pontecurone via Emilia Sud n. 11 della ditta la Controparte_3 società, si occupa di riciclaggio della plastica e lavoriamo tutti insieme e facciamo le stesse cose.
Sono i soci cinesi che stabiliscono l'orario di lavoro, su tre turni che vengono esposti in bacheca.
Sono gli stessi cinesi che ci rimproverano e che stabiliscono se mandarci via. Tutti i macchinari che usiamo sono della società A tutti viene corrisposta una parte della Controparte_3 retribuzione in contanti… i lavoratori in realtà lavorano regolarmente 12 ore al giorno, effettuando il doppio turno, ma sulle buste vengono indicate pagate un numero di ore inferiori. Nell'azienda c'è un sistema di rilevazione delle presenze. Tutti i lavoratori presenti oggi lavorano su turni di 12 ore al giorno. Gli importi delle buste paga vengono corrisposti con bonifici bancari. Precisiamo che molti di noi non percepiscono la retribuzione completa dal mese di novembre 2019. Tutti abbiamo conosciuto i lavoratori (che ci mostrate in foto e Persona_10 riconosciamo) e il fratello , che hanno lavorato nel periodo tra giugno e luglio 2019 e sono Per_9 stati cacciati a seguito di una colluttazione. Conosciamo anche il sig. Persona_16
[... il quale è stato allontanato dopo un infortunio (è caduto da una scala molto alta). Lo stesso ha cominciato a lavorare nel giugno 2019.”. Co Nel verbale conclusivo redatto dai funzionari (doc. 5 fasc. ) si legge che gli Controparte_18 ispettori hanno effettuato il primo accesso ispettivo presso lo stabilimento della Parte_2 sito in Pontecurone in data 18/2/2020, per concludere gli accertamenti in data 14/9/2020; sono descritte le attività svolte, i documenti acquisiti ed esaminati e sono riportati stralci di dichiarazioni dell'amministratore unico della società e dei lavoratori, dai quali sono state assunte sommarie informazioni. Si dà atto che “La società in intestazione si occupa della “produzione di materie prime e prodotti in plastica ed in resine sintetiche mediante il riciclaggio autorizzato ed il riuso, rispettivamente di rifiuti plastici e sottoprodotti plastici propri e di terzi”; in sintesi, la società procede al recupero per riciclaggio di materiale plastico attraverso le operazioni di selezione, cernita e lavorazione, per poi commercializzarlo all'ingrosso.”, che tale attività è svolta all'interno di immobili condotti in locazione, che essa viene svolta a ciclo unico e continuo sulle 24 ore e sulla base di tre turni (dalle ore 6:00 alle 14:00, dalle 14:00 alle 22:00 e dalle 22:00 alle 6:00), dal lunedì alla domenica, e che la società risulta aver sottoscritto, per la realizzazione di Parte_2 tale attività, due contratti di appalto: uno con la avente decorrenza 4/11/2019 di Parte_8 durata annuale e un altro con il , avente decorrenza dal 18/3/2019 e Controparte_19 scadenza al 28/2/2020, quest'ultimo avente ad oggetto attività subappaltata a Logistica Nazionale
s.r.l., consorziata.
In particolare, l'oggetto del contratto di appalto con la è stato indicato nella Parte_8
“esecuzione dei servizi di gestione selezione e cernita dei rifiuti presso l'impianto sito in
Pontecurone (AL) Via Emilia Sud n. 11. L'appaltatore dovrà, sia prevedere la suddivisione dei rifiuti
9 RGL n. 1470/2022 (+ RG 173/2023)
per tipologie omogenee e relativa dislocazione nelle aree dedicate nonché nei contenitori posti nelle aree stesse sia eseguire la cernita manuale dei rifiuti non pericolosi, costituiti da: carta da macero, di plastica, di legno, di stracci e tessuti, di gomma, di rottami, di cascami ed avanzi di metalli ferrosi e non ferrosi, ed in genere di ogni altro materiale di recupero. L'oggetto dell'appalto prevede inoltre: - gestione, selezione e cernita dei rifiuti;
- pulizia di tutti i pozzetti presenti nel cortile;
- pulizia di presse imballatrici;
- pulizia dei piazzali ed in genere di tutte le parti comuni aperte;
- pulizia dei bagni e dei servizi utilizzati;
- carico/scarico degli automezzi” (doc. 9 fasc. ric.
RG 1470/2022), mentre l'oggetto del contratto di appalto conferito alla Logistica Nazionale s.r.l. è indicato nella “effettuazione nello specifico (salva la possibilità di integrazione di ulteriori e/o diversi incarichi) dei seguenti servizi: a) servizio di carico dei rifiuti in film sul nastro trasportatore dell'impianto di lavaggio che porta al trituratore b) attività di cernita dei rifiuti in entrata, con separazione in base al colore e igiene dei materiali … tutte le attività indicate …. verranno effettuate presso la seguente struttura: Via Emilia Sud, 11 – 15055 Pontecurone (AL)” (doc. 8 fasc. ric. – RG 1470/2022). In entrambi i casi il corrispettivo è determinato sulla base delle ore di servizio prestate dall'appaltatore, remunerate € 12,00 all'ora per ciascuna unità produttiva.
Gli ispettori, tuttavia, hanno verbalizzato che “Contrariamente a quanto previsto dalle disposizioni contrattuali si è rilevato quanto di seguito si espone. Innanzitutto, l'appaltatore ha fornito alla committente un elenco di persone occupate presso lo stabilimento. Tale personale è costituito dai nominativi di cui all'organigramma, acquisito in occasione della visita ispettiva, in parte è stato licenziato al 31 gennaio 2020 in parte risultava ancora in forza alla data dell'accesso. Ciascun lavoratore era dotato di un numero identificativo per la registrazione, con impronta digitale, della propria presenza, come risultato anche dalle informazioni raccolte e dal tabulato presente in bacheca all'ingresso dello stabilimento. I lavoratori sono suddivisi in squadre di lavoro e durante ciascun turno tutte le squadre di lavoro, composte anche da lavoratori dell'altra società appaltatrice e della committente, sono impegnate nelle stesse operazioni o di cernita o di pulizie o carico/scarico. I lavoratori hanno fin da subito lavorato anche su doppi turni di lavoro osservando un orario medio giornaliero di almeno 9-12 ore, in misura superiore all'orario di lavoro contrattualmente concordato Tutti i lavoratori hanno prestato attività lavorativa ininterrottamente dal lunedì alla domenica riposando al massimo una o due volte al mese. … la ha indicato Pt_8 come preposto per il primo turno il sig. (conosciuto da tutti Controparte_11 semplicemente come “ ), per il secondo turno detto , 11 Persona_17 Persona_18 per il terzo turno . … l'attività lavorativa di ciascuno è stata Persona_19 organizzata indifferentemente dal preposto della società o dal proposto di altra società o dal preposto/amministratore della committente. All'interno dello stabilimento, come rilevato dalla documentazione acquisita, i macchinari utilizzati per le operazioni oggetto del contratto sono comodate in uso gratuite dalla committente. … Con riguardo al modus operandi della società affidataria che ha fornito l'elenco delle persone impegnate presso lo Parte_16
10 RGL n. 1470/2022 (+ RG 173/2023)
stabilimento della , come si evince l'organigramma aziendale prodotto dalla società in Parte_2 verifica, non è diverso dal modus operandi della e finora descritto. Anche in questo Parte_8 caso il personale è suddiviso in squadre di lavoro che ruotano su tre turni a coperture della 24 ore e prestano attività ininterrottamente per 7 giorni su 7. Il personale è gestito da tre capi squadra:
detta Luna, nella realtà dei Per_20 Persona_8 Persona_21 fatti, anche i dipendenti della Logistica Nazionale ricevono ordini e direttive da RI, e 11
, sono questi che controllano il loro operato, esercitando nel caso anche il potere Per_22 disciplinare. … dalla disamina della documentazione di cui all'elenco e dalle verifiche effettuate in loco, oltre che dalle informazioni tutte raccolte, si è osservato che la fattispecie in esame ha le caratteristiche proprie di una mera fornitura di manodopera. Le lavorazioni affidate alle due società appaltatrici ( coincidono con le lavorazioni oggetto della Controparte_20 medesima attività aziendale della committente. Le predette lavorazioni vengono effettuate nell'area aziendale della dove lavorano indistintamente anche tutti gli altri dipendenti delle società _2 appaltatrici e della committente. Il personale delle due società si occupa di pulizie, di facchinaggio
(ovvero di carico e scarico merce), è addetto al nastro trasportatore, alla sostituzione dei filtri delle macchine ed affianca i dipendenti che svolgono le stesse mansioni o sono addetti in via _2 esclusiva alle macchine. … Il numero delle persone in tutte le squadre di lavoro varia giornalmente a seconda dell'esigenza della committenza e sono RI e per esso ad organizzare i 11 turni, a specificare l'operazione da compiere, e su quale macchina operare. … sebbene sia stata prevista la figura del preposto come soggetto con il quale deve interfacciarsi la committenza, di fatto, gli unici preposti che intervengono in modo esclusivo nella gestione, organizzazione e controllo delle attività aziendali con riguardo al personale di tutte e tre le aziende impegnate nello stabilimento di Pontecurone sono RI (preposto ed amministratore unico della CP_3
, (preposto della , ma su indicazioni di RI) e (preposto della
[...] 11 Pt_8 Per_22
e padre dell'amministratore unico della ). … per quanto sopra, con il presente Pt_8 _2 verbale la (soggetto pseudo appaltante) viene sanzionata per aver utilizzato i Parte_2 lavoratori indicati nella tabella e nelle giornate ivi esposte, forniti senza la dovuta autorizzazione dalla società Ai fini del conteggio delle giornate complessive Controparte_20 di illecita fornitura di manodopera è stato considerato, incrociandolo con le informazioni raccolte, il libro unico fornito dalla per quanto concerne il personale della Logistica Nazionale, che Parte_17 non ha prodotto quanto richiesto né con il verbale di primo accesso né con il successivo Per_23
…, si è tenuto conto delle giornate indicate nel prospetto presenze fornite dal Parte_18
”. Seguono i dettagli delle violazioni riscontrate con riferimento ai singoli lavoratori
[...] nominativamente indicati. Co L ha altresì prodotto copia dei verbali delle dichiarazioni integrali acquisite dagli ispettori in Co sede di accertamento (doc. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 e 25 fasc. ), le quali appaiono tutte aventi il medesimo tenore. Peraltro alcuni dei dichiaranti sono stati sentiti
11 RGL n. 1470/2022 (+ RG 173/2023)
anche in sede giudiziale, in particolare nel corso del giudizio tra l'odierna opponente e l , il CP_7 quale aveva emesso avviso di addebito sulla scorta del medesimo accertamento, e/o nel corso del presente giudizio, ed hanno confermato le dichiarazioni già rese in sede ispettiva.
In particolare, nel corso dell'istruttoria svolta nel giudizio RG 1442/2022, i cui verbali sono stati acquisiti in questa sede per ragioni di economia processuale, è stato sentito Persona_5
, il quale ha riferito di aver lavorato quattro anni per la società odierna opponente, e
[...] ha confermato le deduzioni dell , fondate sull'accertamento ispettivo, in particolare CP_7 dichiarando “non ho avuto rapporti con cooperative. Non abbiamo mai visto cooperative solo i cinesi. … Noi guidavamo i muletti, facevamo tutti, i cinesi, solo spiegavano, il muletto era del cinese … a me i cinesi davano sempre ordine di cosa fare, i nomi dei cinesi non lo Parte_2 so, ma il nome italiano che utilizzavano era RI il figlio e , il proprietario papà; la loro Per_22 FI faceva lavoro d'ufficio … effettivamente la FI si chiamava … è Per_15 Persona_24 sempre il capo, non c'è altro capo, quando aveva bisogno di altri operai glieli portava CP_21 oppure chiedevano a noi di amici o parenti, tutti egiziani;
… Il bonifico lo ricevevamo per 4
[...] ore al mese, il resto tutto in contanti … Io ho lavorato per due mesi a nero, poi ho avuto contratto per 4 ore ma ne lavoravo 12 … Lo conosco perché siamo tutti Parte_3 egiziani, confermo che ha lavorato sotto le direttive di RI, , e e Per_22 Per_12 11 che caricava e scaricava i materiali plastici utilizzando il muletto, effettuava le pulizie dei locali e delle vasche, separava i rifiuti che scorrevano sui nastri trasportatori, tutti lavoravano 12 ore al giorno. Non ricordo il periodo giusto ma era circa il 2019, nel 2019 sono arrivate circa 70 persone tutte senza contratto, poi con contratto solo 4 ore, tutte egiziane, pagavano in nero sempre la domenica, c'erano tanti soldi sul tavolo. … Io ho lavorato sotto le direttive di RI, , Per_22
e … ho cominciato con loro a marzo 2017, fino al 2021, ho sempre lavorato, Per_12 11 salvo licenziamento a gennaio 2020, poi ho ripreso a lavorare verso agosto 2020 sino al 2021; lavoravo dal lunedì alla domenica dalle 18 alle 6 senza alcuna regolarizzazione, occupandosi delle macchine trituratrici , rifornendole, pulendo i filtri e togliendo i pezzi che ne potevano bloccare il funzionamento, ho percepito €.225 una settimana, un'altra 150 Euro, i soldi mi venivano dati in contanti consegnati da dentro il capannone. Il primo contratto l'ho avuto a giugno 2017 per 11
4 ore, in realtà ne lavoravo 12. … ricordo il mese, faceva le stesse cose che facevo io, anche il lavoro di saldatore, lavorava le stesse ore, veniva pagato 50 Euro al giorno. Per un anno ci ha sempre pagato poi per un anno ci ha sempre pagato RI, non sono quando è stato 11 fatto il suo contratto;
… Conosco è arrivato la mia stessa Controparte_9 settimana, abbiamo lavorato insieme, svolgendo le stesse attività con le stesse tempistiche, anche lui veniva pagato in contanti da era lo stesso per tutti gli operai;
… 11 Pt_4 Pt_4
è mio paesano, l'ho portato io a lavoro nel 2019, ha lavorato lì per tutto il 2019, poi gli è
[...] andata dell'acqua nell'occhio ed è andato all'ospedale, non so quanto ci è stato, faceva le stesse attività con le stesse modalità anche con gli stessi orari;
… lo Persona_25
12 RGL n. 1470/2022 (+ RG 173/2023)
conosco, anche lui lavorava lì tanto tempo, nel 2019, con le stesse modalità e gli stessi orari, saliva sul muletto e metteva la plastica con le mani dentro la macchina, ha fatto quasi tre mesi di malattia, non potevi farti infortunio perché quando facevi infortunio esci fuori;
…
[...] lo conosco, è caduto con la scala, non ricordo il giorno, io ero a lavoro, Persona_2
l'ho spostato dentro la macchina del cinese, di , quella nera, lo ha accompagnato a Per_12 casa, non all'ospedale, io sono andato con loro. Ha lavorato lì nel 2019 … I sig.ri
[...]
. , li Persona_26 Persona_27 Persona_28 conosco, il primo lavora ancora lì. BI è stato riassunto dopo essere licenziando a febbraio per evitare che il fratello venisse a testimoniare.”. CP_10
Il teste dopo aver dichiarato di aver lavorato per la società Persona_28 opponente, ha affermato che “Io lavoravo dalle 6 di mattina fino alle 6 di sera. Guida muletto, carica scarica e carica container. Dal 2015 fino al 2022, sempre lì, per 6 anni. … Io sono stato chiamato dal capo dei cinesi, non sono come si chiama, chiamavamo RI il figlio e Per_22 il padre. Io sono stato chiamato direttamente da RI … prima lavoravo per la cooperativa, poi per il 5 agosto 2019 ho lavorato per la , non mi hanno pagato, TFR, ferie, lavoro sabato e _2 domenica … faceva lavoro d'ufficio, il fratello aiutava il papà e ci diceva che cosa fare, tu Per_15 lavori con la macchina, tu in cabina, scendiamo nel canale con acqua sporca. Lavoravamo senza Per_2 mascherina, i guanti li usavamo per mesi, i guanti erano sporchi. C'era anche è il capo delle persone cinesi che lavorano lì. … Se c'era bisogno di qualcuno chiamava le persone … 11
Per qualsiasi problema anche di soldi si parlava con non si parlava mai con il capo. Il 11 capo diceva di andare da … Lo conosco lui ha finito il 11 Parte_3 contratto nel 2021 prima lavorava lì, non so se già nel 2019 ci lavorava, tutti lavoravamo 12 ore e facevamo tutti le stesse cose, non so quanto lo pagavano all'ora; … Persona_5
… Lo conosco, ha lavorato lì dal 2017 fino al 2021, con le stesse modalità e gli stessi orari.
[...]
Lavorava con me dalle 6 la mattina alle 6 la sera. … Conosco Controparte_10 lavorava lì aveva contratto per sei mesi poi è stato lasciato a casa, non ricordo il periodo, però mi pare fosse effettivamente dicembre 2019, lui ha fatto causa con a Milano;
… Conosco _2
ha avuto contratto di sei mesi e poi indeterminato, è arrivato nel Controparte_9
2016. 2017, svolgendo le stesse attività con le stesse tempistiche, selezionava la plastica, sballava, non so se veniva pagato in contanti da … 11 Persona_25 lo conosco, anche lui lavorava lì tanto tempo, anche lui è arrivato nel 2016/2017 ha avuto contratto per sei mesi e poi indeterminato. Non avevano contratto per 12 ore, solo per 8 ore, poi lavoravano in più per 4 ore. Queste 4 ore in più non venivano pagate. … Persona_2
o conosco, se ricordo bene è quello che è caduto e si è fatto assai male a lavoro … I
[...] sig.ri avorava lì, ha iniziato con me con le stesse modalità, lui Persona_26 ancora lavora lì, è mio fratello e lavora ancora lì, lavora 12 ore al Persona_27
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giorno, non so per adesso se viene pagato, ma ha detto di no, all'inizio aveva il contratto per 4 ore e 8 ore a nero, ora 8 ore e 4 a nero.”.
Anche il teste che ha riferito preliminarmente di aver lavorato per Persona_8 la ancorchè formalmente alle dipendenze di Logistica Nazionale s.r.l., tra Parte_2 gennaio 2019 e marzo 2021, confermando le deduzioni dell , ha precisato che “lavoravo CP_7 anche 12 al giorno, tutta la settimana, no riposi, no ferie, se eravamo stanchi potevamo stare a casa un giorno ma non pagato. Lavoravamo anche il sabato e la domenica… io formalmente lavoravo per Logistica ma di fatto svolgevo tutta la mia attività lavorativa per la Miliardo Yda e prendevo ordini da , titolare della Miliario Yda, e da suo figlio RI … capo 5) … Per_22 Per_2 Confermo tutto quanto capitolato, ma soltanto non me la ricordo, gli altri si … capo 6) …. non c'era alcun capo squadre o responsabile della e della Logistica presso la Miliardo Yda;
Pt_8
c'era solo RI come capo, era lui a dare ordini e a decidere tutto, si faceva aiutare da che faceva i turni di notte e da …per tutto il 2019, fino al 2020, eravamo in Per_12 Per_22 regola solo per quattro ore al giorno, tutto il resto era in nero;
dal 2020, dopo che chiamammo il sindacato, mi pare nel gennaio 2020, il contratto ci venne portato a 8 ore al giorno e da quel momento era tutto regolare, e non facevamo più ore in nero”.
E' stato sentito quale testimone altresì unico lavoratore tra Controparte_11 quelli escussi ancora attivo presso il capannone di Pontecurone, non più alle dipendenze di alcuna società esterna, ma alle dirette dipendenze della che ha significativamente Parte_2 riferito di aver “lavorato sia per la sia per la e poi per la Parte_8 Controparte_20
, da circa cinque anni: prima ho lavorato per la poi la è andata Parte_2 Parte_8 Pt_8 via e io ho iniziato a lavorare per la Logistica, poi la Logistica è andata via e adesso lavoro per
, infatti attualmente non ci sono più aziende appaltatrici dentro la sede di quest'ultima Parte_2 società.”; egli ha anche precisato di aver sempre svolto e di svolgere ancora lo stesso ruolo di caposquadra e che, quando era dipendente di una delle società esterne, si interfacciava con
, il quale “mi diceva giornalmente di quanto addetti aveva bisogno;
io Controparte_22 riferivo ai miei superiori all'interno dell'azienda appaltatrice”, e che il ruolo del caposquadra era sostanzialmente quello di organizzare i turni del personale richiesto da RI e controllare le presenze.
Nel corso del presente giudizio è stato sentito nuovamente il teste Persona_8 che ha reso dichiarazioni del tutto sovrapponibili a quelle rilasciate nel giudizio RG 1442/2022: “ho lavorato per la dal 2019, da gennaio a marzo ho lavorato senza contratto, mentre ho _2 stipulato il contratto nel capannone non sono bene con chi, a marzo del 2019. Poi i pagamenti e le buste paga me le consegnava la . Io all'inizio ho fatto un contratto di 4 ore anche se _2 lavoravo 12 ore al giorno e tutti i giorni della settimana, quando ero stanco potevo stare un giorno a casa, questo fino al gennaio 2020. Quando io ed altri operai ci siamo rivolti al sindacato la ditta ha cambiato contratto. Io ho lavorato nel capannone della , c'erano molti operai e non so _2
14 RGL n. 1470/2022 (+ RG 173/2023)
dire per chi lavorassero con precisione. nel capannone c'erano anche i capi RI e ,
Per_22 il primo era il figlio di . Capitolo B: gli ordini venivano impartiti dal signor RI o da
Per_22 suo padre. Capitolo C: gli orari di lavoro venivano impartiti da RI e . Capitolo D: gli
Per_22 eventuali rimproveri venivano fatti da RI e che controllavano i lavori che
Per_22 facevamo.”.
È stato inoltre sentito il teste che ha riferito di aver “lavorato con la Testimone_2 cooperativa dal 2015 al 2019 e dal 2019 sono stato assunto direttamente dalla . Persona_30
Anche prima in realtà avevamo lo stesso capo, quindi sia quando ho lavorato per la cooperativa che quando lavoravo per la ditta ho avuto sempre lo stesso capo, il padre, _2 Per_22
RI il figlio;
sono cinesi quindi hanno il nome lungo cinese.”; egli ha confermato che gli ordini di lavoro venivano impartiti principalmente da “dal 2015 fino al 2022”, che “gli orari di Parte_1 lavoro venivano decisi sempre da RI e e qualche volta anche con Questo Per_22 11 sempre per tutto il periodo dal 2015 al 2022.” e che anche eventuali rimproveri venivano mossi da
. Parte_1
Il teste ha confermato di conoscere quasi tutti i lavoratori Testimone_3 menzionati in ricorso (capitoli 1-6), ad eccezione di tre Persona_6
e ), con i quali ha riferito di aver Persona_31 Persona_32 lavorato da febbraio 2019 a febbraio 2020; che erano tutti assunti dalla “cooperativa”, senza specificazione del nominativo;
che tutti prendevano gli ordini da di non conoscere né 11
, legale rappresentante della né , Persona_33 Parte_8 Persona_34 indicato dalla parte ricorrente quale preposto della stessa;
che i turni di lavoro erano organizzati da da . Controparte_11 Persona_35
Il teste ha affermato di conoscere “tutti i signori elencati in ricorso Testimone_4 capitoli 1-6, ho lavorato con loro da febbraio 2019 a febbraio 2020. Il capo era RI, l'altro capo era …. Conosco , era un operaio come me, non dava 11 Persona_35 ordini.”.
Il teste ha dichiarato “Ho lavorato per la per quasi Testimone_5 Parte_2 quattro anni dal 2017, marzo o maggio, fino all'inizio del 2021. … Io ero dipendente di una cooperativa ma in quattro anni non ho mai visto nessuno della cooperativa, solo era 11 presente e ci dava disposizioni. Davano disposizioni anche RI e , che erano cinesi Per_22 ed erano i proprietari della fabbrica. era il padre di RI. Io ho ricevuto la mia paga Per_22 talvolta da e altre volte mi ha pagato RI, ogni tanto è capitato anche che mi abbia 11 pagato . Mi pagavano in contanti in nero per le ore fuori busta paga. Io inizialmente e Per_22 fino al 2019 avevo infatti un contratto part time di 4 ore, però lavoravo 8-10 ore al giorno tutta la settimana senza mai un riposo e senza mai fare ferie. Io ricevevo il pagamento della busta paga tramite bonifico e poi ulteriori 800-900 euro in contanti. … Dal 2017 quando ho iniziato fino al 2018 io lavoravo su due turni dalle 6:00 alle 14:30 e dalle 15:00 fino alle 24:00 e di notte non si lavorava,
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nel 2018 abbiamo continuato a fare due turni, poi nel 2019 si facevano 3 turni perché hanno aggiunto il turno di notte. Lavoravamo insieme sia dipendenti della sia dipendenti delle _2 cooperative. Eravamo più numerosi noi dipendenti delle cooperative. Nel 2019 mi è stato cambiato il contratto e da part time sono passato a 8 ore al giorno, anche se continuavo a lavorare di più, 12 ore al giorno, e la differenza continuavano a pagarmela in nero, ma solo più RI o , Per_22 non più Io lavoravo insieme anche a dipendenti di o di altre cooperative e 11 _2 facevamo tutti tutto: guidare muletti, anche senza patente, o eravamo addetti alla macchina che triturava la plastica oppure alla cernita dei materiali per colore. I turni di lavoro, l'orario, erano comunicati da RI o da Chi mi diceva che cosa fare erano RI o 11 11
. Mi è capitato di essere rimproverato perché non avevo pulito bene una macchina, in Per_22 questi casi poteva essere RI, o a riprendermi. … Riconosco come mia la 11 Per_22 firma sul verbale che mi viene mostrato (doc. 13 fasc. res.). Confermo la dichiarazione resa agli ispettori che mi viene letta. Preciso che dopo essere stato licenziato nel 2020 dopo quattro-sei mesi circa sono stato richiamato e sono di nuovo stato assunto da un'altra cooperativa, non ricordo il nome. Ho lavorato circa 5-6 mesi e poi sono stato di nuovo licenziato.”.
Le dichiarazioni acquisite in sede giudiziale hanno contenuto analogo a quello delle dichiarazioni ricevute dagli ispettori. A titolo esemplificativo, aveva dichiarato di Parte_4 lavorare presso il capannone di Pontecurone da marzo 2019, assunto inizialmente da Logistica
Nazionale s.r.l. con contratto a tempo determinato, poi rinnovato o comunque seguito da altri contratti a termine, di osservare un orario di lavoro di 8-12 ore giornaliere retribuite parzialmente
“fuori busta” in contanti da RI, di non aver mai conosciuto i responsabili della Logistica
Nazionale s.r.l., che “il lavoro all'interno del magazzino viene organizzato da RI e che 11 organizzano i turni … mi occupavo di carico/scarico del materiale con il muletto e stavo al nastro trasportatore come addetto allo smistamento e selezione della plastica. Tutto il lavoro all'interno del capannone viene organizzato … da e RI che gestiscono tutto il _2 11 personale, a prescindere dalla ditta di cui sono assunti.”; aveva riferito Testimone_6 di essere dipendente della Logistica dal febbraio 2019, ma di aver lavorato sin dal gennaio precedente in nero, chiamato a lavorare da RI o , i quali erano coloro che 11 Per_22 davano anche le direttive di lavoro, specificando che “Lavoriamo tutti insieme, sia con colleghi di
Service che di ”; aveva riferito di aver lavorato presso il _2 Persona_36 capannone di Pontecurone per circa un anno, di essere stato pagato parzialmente con bonifico e per la restante parte in contanti, corrisposti da o da RI, di sapere di essere stato 11 formalmente assunto da una “cooperativa di cui non conosco il nome”, ma di non aver mai cambiato il modo di lavorare, e che “Tutti i lavoratori presenti delle tre ditte lavoravano insieme, nello stesso capannone, utilizzando il materiale, i muletti e le macchine di . I capi sono _2
, e RI (i cinesi) e che sono quelli che dicono cosa dobbiamo Per_12 Per_22 11 fare o non fare. Sono loro che dicono che orario dobbiamo fare, sono loro che ci rimproverano. …”;
16 RGL n. 1470/2022 (+ RG 173/2023)
aveva riferito di aver lavorato per un periodo in nero e dopo Persona_37 un mese di essere stato “messo in regola”, di aver sempre lavorato 9 ore, in parte pagate in contanti consegnati inizialmente da e poi da RI, di aver sempre ricevuto ordini e 11 direttive da RI, e , di aver sempre lavorato insieme a lavoratori 11 Per_22 Per_12 di Logistica, di , di;
aveva riferito di aver lavorato per un Pt_8 _2 Controparte_10 periodo senza contratto e comunque di ricevere ancora, dopo essere stato assunto dalla Pt_8
parte della retribuzione “fuori busta” mediante pagamento in contanti da e, dopo il
[...] 11 controllo della Guardia di Finanza, da RI, di lavorare insieme ai dipendenti di e di _2
Logistica, di ricevere ordini da e anche da RI, descrivendo mansioni rientranti anche 11 tra i servizi appaltati a Logistica Nazionale s.r.l.; assunto alle Parte_19 dipendenze di aveva dichiarato di ricevere parte della retribuzione in contanti da Parte_8
di ricevere direttive da ma anche da RI e , di aver lavorato 11 11 Per_22 presso il capannone di Pontecurone inizialmente per la Team Working cooperativa;
[...] aveva riferito di lavorare presso lo stabilimento di Pontecurone da tre anni, prima Persona_38 assunto dalla Team Working cooperativa e poi dalla di ricevere il pagamento parziale Parte_8 della retribuzione mediante bonifico e la restante parte in contanti corrisposti da o da 11
RI.
Il fatto che taluni dei lavoratori sentiti quali testimoni abbiano sottoscritto verbali di conciliazione con la e/o con le società appaltatrici, di cui erano formalmente dipendenti, Parte_2 riconoscendo la genuinità dell'appalto, non scalfisce l'attendibilità delle deposizioni, in ragione del contesto in cui e della finalità per la quale la dichiarazione, contenuta in quei verbali, è stata sottoscritta. Neppure può attribuirsi rilievo al fatto che un lavoratore abbia proposto ricorso avverso le società appaltatrici di cui è stato tempo per tempo dipendente, convenendo in giudizio
[...] esclusivamente quale responsabile solidale ex art. 29 D.Lgs. 276/2003, senza Parte_2 individuarla quale effettivo datore di lavoro, poiché trattasi della concretizzazione di scelte di carattere prettamente giuridico/processuale e di opportunità.
L'art. 29 del D. Lgs. 276/2003 dispone: “1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenza dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.
2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per
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le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali. 3.
L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.
3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo.
In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2. 3-ter. Fermo restando quando previsto dagli articoli 18 e 19, le disposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale”.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, costituisce regola generale dell'ordinamento lavoristico il principio secondo cui “[…] il vero datore di lavoro è quello che effettivamente utilizza le prestazioni lavorative, anche se i lavoratori sono stati formalmente assunti da un altro (datore apparente) e prescindendosi da ogni indagine (che tra l'altro risulterebbe particolarmente difficoltosa) sull'esistenza di accordi fraudolenti (fra interponente ed interposto)”
(Cass. S.U. n. 22910/2006, punto 4). Si è correttamente ritenuto che tale principio non abbia perduto consistenza nemmeno a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 267/2003, dal momento che le forme di dissociazione fra titolarità del rapporto e destinazione effettiva della prestazione ivi previste debbono considerarsi come tipologie negoziali eccezionali, non suscettibili “né di applicazione analogica né di interpretazione estensiva, sicché allorquando si fuoriesca dai rigidi schemi voluti del legislatore per la suddetta disarticolazione si finisce per rientrare in forme illecite di somministrazione di lavoro come avviene in ipotesi di "somministrazione irregolare" ex art. 27 cit., o di comando disposto in violazione di tutto quanto prescritto dall'art. 30 cit.; fattispecie che, giusta quanto sostenuto in dottrina, continuano ad essere assoggettate a quei principi enunciati in giurisprudenza in tema di divieto di intermediazione di manodopera” (Cass. S.U. n. 22910/2006).
“La distinzione tra appalto genuino di cui all'art. 1655 c.c. e somministrazione vietata di manodopera si individua dalla presenza dei seguenti requisiti (per la sussistenza dell'appalto genuino): organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, con la precisazione, però, che l'organizzazione dell'appaltatore può anche essere minima [...]; l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati, da parte dell'appaltatore; l'assunzione da parte dell'appaltatore del rischio di impresa. (...) Ciò che caratterizza l'appalto 'non genuino' non
è tanto la mancanza di una organizzazione (...), ma soprattutto l'eterodirezione, ancora prima della
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assenza di rischio di impresa (...). L'eterodirezione si ha quando l'appaltante interponente, non solo organizza, ma anche 'dirige' i dipendenti dell'appaltatore, utilizzandoli in prima persona. Si ha eterodirezione quanto restano in capo all'appaltatore solo i compiti di gestione amministrativa, quali la retribuzione, la pianificazione delle ferie, senza una reale organizzazione della prestazione, volta ad un risultato produttivo autonomo” (Cass., ord., n. 13413/21, in motivazione;
conf. Cass., ord., n. 12807/20).
“In tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro. (Nella specie, relativa a un appalto di servizi affidato da un istituto di credito a un'impresa di facchinaggio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito per aver ritenuto lecito l'appalto, nonostante che le indicazioni ai lavoratori sui compiti da svolgere in concreto fossero fornite dalla committente, che parte dei beni utilizzati per il lavoro fossero della banca e che l'appaltatore non avesse, presso la sede della committente, alcun referente organizzativo).” (Cassazione civile sez. VI, 25/06/2020,
n.12551).
Nel caso di specie, dalle dichiarazioni dei lavoratori, emerge chiaramente che il potere direttivo provenisse da (RI), che tutti identificano come “capo”, mentre i preposti delle Parte_1 imprese appaltatrici, avuto particolare riguardo a e a Controparte_11 [...]
(detto o , padre di ) agivano anch'essi seguendo le direttive Per_34 Per_22 Per_24 Parte_1 di “RI” e soddisfacendo gli interessi della . Invero, i lavoratori, a prescindere Parte_2 dal fatto che fossero assunti dalla dalla o dalla Logistica Nazionale Parte_2 Parte_8
s.r.l., facevano riferimento a tali soggetti quali superiori gerarchici. Anche dalle dichiarazioni rese da da valutarsi tenendo in considerazione l'attuale Persona_13 sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il teste e la si comprende Parte_2 come il ruolo delle società appaltatrici fosse di mera facciata, nel senso che queste si occupavano esclusivamente della gestione amministrativa del personale formalmente assunto che però veniva di fatto reclutato, organizzato e controllato da e, su sue disposizioni, dai preposti. D'altra Parte_1 parte i rapporti di lavoro, secondo quanto indicato dai lavoratori, spesso iniziavano senza regolarizzazione a seguito di un contatto e/o colloquio diretto con e solo Parte_1
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successivamente venivano formalizzati mediante l'assunzione alle dipendenze della società ricorrente o delle società appaltatrici, senza distinzione;
i lavoratori talvolta neppure conoscevano i vertici delle società appaltatrici di cui erano dipendenti, che non erano presenti sul luogo di lavoro.
Da segnalare è, poi, il fatto che tutti i lavoratori lavorassero insieme, svolgendo le stesse mansioni all'interno dello stesso capannone. Non vi erano “servizi” specifici demandati solo ai dipendenti di una società o dell'altra o fasi del ciclo produttivo destinate ad essere svolte esclusivamente da parte dei dipendenti di una società appaltatrice o dell'altra, con particolari modalità esecutive. I turni di lavoro erano gli stessi per tutti. Per tutti o quasi la prestazione lavorativa effettiva era superiore a quella contrattualmente prevista e le ore di lavoro prestate in eccedenza erano retribuite “fuori busta”, in contanti corrisposti da o da RI. 11
In definitiva, nel caso che ci occupa non può ravvisarsi un intervento della società committente limitato ad una mera verifica dell'andamento dei lavori, ma viene in rilievo una vera e propria ingerenza della committente nella costituzione dei rapporti lavorativi delle appaltatrici e nella organizzazione del lavoro delle risorse assunte e inviate dalle stesse società.
Le conclusioni degli ispettori appaiono quindi corrette e fondate e giustificano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'ordinanza ingiunzione opposta (si segnala, peraltro, che, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, il Verbale unico presupposto richiamato nell'ordinanza ingiunzione già conteneva, a pagina 21, la contestazione della violazione dell'art. 18, co. 2, D.Lgs. 276/2003), che dev'essere quindi confermata.
Per quanto concerne l'ordinanza ingiunzione n. 205 AT 21 Prot. 26386 del 30/12/2021, emessa nei confronti di , quale trasgressore ed obbligato principale ex art. 3 L. 689/1981, rivestendo Parte_1 all'epoca dei fatti la qualità di amministratore e legale rappresentante di si Parte_2 ritiene che essa sia stata correttamente notificata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in data 22.5.2022.
L'art. 143 c.p.c. dispone che “[I]. Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'articolo 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario. [II]. Se non sono noti né il luogo dell'ultima residenza né quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero. [III]. Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte.”.
La Corte di Cassazione ha affermato che: “questa Corte non ha mai ritenuto sufficiente, ai fini della valutazione positiva di irreperibilità del destinatario della notifica, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., il mero mancato rinvenimento del nominativo del notificando sui citofoni e neppure sulle caselle postali, occorrendo comunque un quid pluris che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, deve quantomeno consistere nella raccolta, da parte dell'ufficiale giudiziario, di specifiche informazioni in loco sul destinatario dell'atto dai residenti interpellati.
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L'ufficiale giudiziario che, una volta verificata la mancanza del nominativo del notificando sui citofoni e sulle cassette postali, si astenga dal compiere ogni ulteriore ricerca ed indagine, quantomeno nei termini sopra illustrati, viene senz'altro meno al suo dovere di "normale diligenza" nello svolgimento dell'attività notificatoria.” (Cassazione civile sez. I, 27/01/2022, (ud. 15/12/2021, dep. 27/01/2022), n.2530).
L'opponente lamenta che la notifica dell'ordinanza ingiunzione sia stata effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. nonostante l'indirizzo di residenza del medesimo in , Piazza Vittorio Bellotti CP_4
n. 14, sia effettivo e deduce, quindi, che il messo comunale abbia operato negligentemente, omettendo effettive ricerche.
Dagli atti emerge che l abbia dato incarico in data 21.4.2022 all'Ufficio notifiche del CP_1
Comune di di effettuare la notifica dell'atto ai sensi dell'art. 140 o dell'art. 143 c.p.c. al CP_4
, rappresentando di aver già vanamente tentato la notifica dell'atto a mezzo posta, Parte_1 mediante invio di raccomandata all'indirizzo di residenza noto e risultante ancora tale all'esito di indagine anagrafica, restituita dal servizio postale con la dicitura “irreperibile”, e che il messo comunale abbia quindi provveduto a notificare l'atto ai sensi dell'art. 143 c.p.c., relazionando quanto segue: “Il sottoscritto , Messo nel Comune di , a seguito delle Persona_39 CP_4 ricerche esperite in data odierna 02 Maggio 2022 all'indirizzo di Piazza Bellotti, n. 14, CP_4 non reperiva il destinatario dell'atto né persona di famiglia che potesse o volesse Parte_1 ritirare l'atto né alcuna delle altre persone indicate nell'art. 139 codice di procedura civile C.P.C. che conoscessero il destinatario ed il suo attuale domicilio. In loco il nominativo di non Per_40 compare né sui campanelli né sulle cassette postali. Trattasi di uno stabile condominiale ove i condomini reperiti dichiarano di non conoscere il destinatario dell'atto. La ricerca anagrafica ha confermato che mantiene la residenza in Piazza Bellotti 14. Dalle ricerche effettuate Parte_1 non è stato possibile risalire all'eventuale nuovo indirizzo. Ed anzi, stante le ricerche, anche anagrafiche eseguite, su richiesta dell di Alessandria-Asti, Sede Controparte_1 CP_ di il sottoscritto ha notificato oggi 02 Maggio 2022 il retro – sopra esteso atto Ordinanza
Ingiunzione a Cronologico 1304 a attualmente di dimora, domicilio e residenza non Parte_1 conosciuti, mediante deposito di copia nella Casa del Comune di , ultima residenza CP_4 nota richiesta all'anagrafe del Comune di , in busta chiusa e sigillata, su cui trascrivo il CP_4 numero cronologico della notificazione ed il nominativo del destinatario, ai sensi dell'art. 143
Codice di Procedura Civile.
IL MESSO COMUNALE Co
” (doc. 10 e 27 ). Persona_39
Ancora dai documenti prodotti emerge che anche il Verbale unico di accertamento e notificazione richiamato nell'ordinanza ingiunzione, atto prodromico della stessa, fosse stato notificato a mezzo posta presso la residenza di , coincidente peraltro con la sede legale di Parte_1 Parte_2
in , Piazza Vittorio Bellotti n. 4, perfezionandosi la notifica per compiuta giacenza
[...] CP_4
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della comunicazione di avvenuto deposito presso l'Ufficio postale, con restituzione al mittente del Co plico dopo sei mesi (doc. 7, 8 e 9 ).
Alla luce della documentazione esaminata, risulta che il messo comunale non si sia limitato a riscontrare la mancata indicazione del nominativo del destinatario sul campanello o sulla cassetta postale, ma abbia svolto ulteriori ricerche mediante interrogazione dei condomini reperiti, i quali hanno dichiarato di non conoscere il destinatario dell'atto. Considerate le risultanze anagrafiche, quindi, il messo ha provveduto ai sensi dell'art. 143 c.p.c., senza che possa essergli mosso alcun rimprovero di negligenza.
Né appare dirimente il fatto che precedenti atti siano stati notificati regolarmente a mani del Pt_1
presso il medesimo indirizzo di residenza. In merito, la Corte ha chiarito che “Con riferimento
[...] alle modalità di esecuzione della notifica in rinnovazione, questo Collegio ha recentemente affermato che possono ritenersi adeguate e comprovate le ricerche compiute dall'organo notificatore all'ultima residenza nota, prima di procedere al deposito del plico presso la casa comunale ai sensi dell'art. 143 c.p.c., attestate dal mancato rinvenimento del nominativo del destinatario, né sui citofoni, né sulle cassette postali situate all'indirizzo anagrafico e dalle negative informazioni ricevute dai residenti interpellati. Ciò anche in relazione al fatto che l'attestazione del mancato rinvenimento del destinatario ed il contenuto estrinseco delle informazioni assunte sono assistite da fede fino a querela di falso, attenendo a circostanze frutto della diretta attività di percezione del pubblico ufficiale. (cfr. Cass. n.
18595/2014, 12526/2014, 8638/2017, 19012/2017 e 2530/2022), peraltro nella specie coerenti con le risultanze dell'infruttuoso tentativo, compiuto pochi mesi prima nello stesso luogo, di consegna della raccomandata informativa prescritta dall'art. 140 c.p.c.
3.6 Nel caso in esame l'Ufficiale Giudiziario non è venuto meno al suo dovere di diligenza avendo, una volta verificata la mancanza del nominativo del notificando sul campanello e sulle cassette postali, compiuto ulteriori ricerche ed indagini tra i vicini di casa.
3.7 Alla luce delle indagini effettuate dall'Ufficiale giudiziario, attestate nella relata della notifica dell'atto in rinnovazione, che facevano seguito a precedente notifica effettuata con le forme dell'art. 140 c.p.c. rimasta infruttuosa, non è idoneo a condurre a diverse conclusioni quanto rappresentato dal ricorrente circa la notifica di atti successivi (pignoramento immobiliare) effettuata allo stesso indirizzo, potendosi verificare l'eventualità che una persona si trasferisca dal proprio indirizzo senza lasciare traccia per poi farvi ritorno.
3.9 Al riguardo questa Corte ha affermato che " è ben possibile che nel corso di uno stesso processo, una persona venga ritenuta dapprima irreperibile all'indirizzo risultante dai certificati anagrafici, in quanto non conosciuta né rintracciabile tramite citofono, e successivamente, invece, effettivamente presente al medesimo indirizzo in ragione di un mutamento dello stato dei fatti (a seguito, ad esempio, di inserimento del suo nominativo sulla tastiera dei citofoni, ovvero, di trasferimento nel luogo di residenza anche della effettiva dimora), con la conseguenza che alcuni
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atti le siano regolarmente notificati ai sensi dell'art. 143 c.p.c. ed altri, a distanza di tempo, ai sensi dell'art. 140 cit. codice (v. Cass. 6/04/1973, n. 948 c.p.c., Rv. 363322 - 01; Cass. 17/01/1968, n.
124, Rv. 330968 - 01, che hanno affermato tale principio con riferimento all'analoga fattispecie in cui, nel corso di uno stesso processo, la medesima parte è stata dapprima ritenuta irreperibile e poi trasferita all'estero, ricevendo pertanto atti notificati prima ex art. 143 c.p.c.e, in seguito, ai sensi dell'art. 142 c.p.c.)" (cfr Cass., 17595/2018)” (Cassazione civile sez. I, 11/05/2022, (ud.
29/03/2022, dep. 11/05/2022), n.14879).
In ragione di quanto esposto, si ritiene che l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 205
BIS / AT 21 Prot. 26386 del 30/12/2021 avrebbe dovuto essere proposta entro 30 giorni decorrenti dal 22.5.2022. Essendo stati i ricorsi introduttivi dei giudizi, poi riuniti, depositati in data 20.12.2022
e in data 27.2.2023, appare evidente la tardività dell'opposizione che pertanto va ritenuta inammissibile.
Tale valutazione è idonea ad assorbire le ulteriori questioni, tuttavia, ad abundantiam, si ribadisce, per le motivazioni già esposte, l'infondatezza dell'opposizione nel merito. Co Quanto alle spese di lite relative al rapporto processuale tra opponente e , si ritiene che, in Co ragione della soccombenza virtuale dell rispetto all'opposizione avverso la cartella esattoriale emessa e notificata nei confronti della società in assenza di valida notifica per Parte_2 erronea richiesta di iscrizione a ruolo da parte dello stesso ente impositore, esse debbano essere compensate nella misura di 1/5, mentre la residua parte debba essere posta a carico della parte opponente.
Si ritiene invece opportuno disporre la integrale compensazione delle spese relative alla costituzione dell . Infatti, il concessionario è stato convenuto in Controparte_2 giudizio dall'opponente alla luce dell'orientamento giurisprudenziale, richiamato anche nell'ambito della nota pronuncia della Cassazione civile sez. un., 08/03/2022, (ud. 09/11/2021, dep.
08/03/2022), n.7514, secondo cui, “10. Sull'operatività del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, ex art. 39 si fonda anche la giurisprudenza della seconda sezione civile della Corte di Cassazione in tema di opposizione a sanzioni amministrative ex L. 24 novembre 1981, n. 689, la quale afferma che lo stesso esattore ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ciò traendosi dalla considerazione che trattasi del soggetto dal quale proviene l'atto oggetto di opposizione (Cass. 11 luglio 2016 n. 2016 e, in precedenza, Cass. 7 agosto 2003 n. 11926, Cass. 18 giugno 2002 n. 8759) o in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale (ex multis Cass. 21 maggio 2013 n. 12385, Cass. 29 gennaio 2014 n. 1985). Nelle sentenze da ultimo citate, poi, il rapporto processuale è ricostruito in termini di litisconsorzio necessario (così Cass. 21 maggio 2013 n. 12385: "Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento
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dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale").”.
La liquidazione è effettuata in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ss.mm., tenuto conto del valore delle domande e dell'attività processuale effettivamente svolta, nonché applicando la riduzione del 20% dei compensi prevista dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 149, art. 9, comma 2.
P.Q.M.
Visti gli artt. 22 L. 689/1981, 6 D.Lgs. 150/2011 e 429, disattesa ogni altra domanda, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando,
− dichiara cessata la materia del contendere limitatamente all'opposizione avverso la cartella esattoriale n. 001 2022 0005581757001;
− rigetta l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 205 BIS/AT 21 Prot. 26386 del
30.12.2021;
− dichiara inammissibile l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 205 AT 21 Prot.
26386 del 30/12/2021; Co
− condanna la parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell' di
[...]
, che si liquidano in complessivi € 6.430,08 (pari a 4/5 di € 8.037,60, importo CP_4 ridotto del 20% rispetto al compenso ritenuto liquidabile) oltre accessori di legge;
− compensa le ulteriori spese legali.
Alessandria, 3.7.2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
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