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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1120/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PRATTICO' NATINA, Presidente e Relatore
ER LI PATRIZIA, Giudice
COSTABILE ADRIANA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 192/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 00146 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202400006107000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420130003307971000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420130003307971000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420130003307971000 IRPEF-ALTRO 2006 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 424/2026 depositato il
03/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 13.12.2024 all'Agenzia Entrate Riscossione Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09480202400006107000 notificata a mezzo raccomandata con a. r. il 22.11.2024 nonché della seguente cartella : 1) Cartella di pagamento e ruolo n.
09420130003307971000, mai notificata relativa a tira derivante da avvisi di accertamento, addizionale comunale e regionale all'irpef, irpef anno 2006 con a ruolo l'importo di Euro 31.695,31
Eccepiva la nullità dell'atto impugnato mancata notifica della cartella, degli atti prodromici alla cartella ed in ogni caso la prescrizione estintiva alla data di notifica dell'atto impugnato.
Sosteneva, inoltre, la nullità del preavviso per difetto di motivazione.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. Con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva l'Agenzia Entrate Riscossione ed eccepiva preliminarmente l'improcedibilità del ricorso per mancata citazione degli enti impositori.
Sosteneva, in ogni caso, l'avvenuta notifica della cartella sottesa al fermo e di atti interruttivi della prescrizione.
Concludeva per il rigetto del ricorso. Con vittoria di spese e competenze.
All'udienza del 30.01.2026 la causa era presa in riserva e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, siccome sollevata da parte resistente ai sensi dell'art. 14 comma 6 bis D.Lgs. 546/1992, come introdotto dal D.lgs. n.220/2023 che espressamente prevede che “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”.
Invero, nel caso di specie, la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, come dall'atto stesso impugnato è chiaramente evincibile, è stata preceduta da ingiunzioni di pagamento, atti emessi dall'Ente di riscossione, sicchè la chiamata in causa degli enti impositori, in tale situazione, non era necessaria.
Le alternative rispetto ad una situazione siffatta sono che l'Ente di riscossione non provi la notifica dei propri atti prodromici ed, in tal caso, la comunicazione è annullata per difetto del rispetto della sequenza procedimentale che deve essere osservata in caso di emissione dell'ultimo atto di riscossione, con conseguente inutilità della chiamata dell'Ente impositore, ovvero che l'Ente di riscossione provi l'avvenuta notifica dei propri atti sottesi alla comunicazione. In tale ipotesi, la mancata impugnazione di quegli atti preclude la possibilità di sollevare, in sede di impugnazione della comunicazione, eccezioni che riguardino gli atti ad essa sottesi, con conseguente inutilità della chiamata dell'Ente impositore. Una lettura sistematica della disposizione di legge richiamata nella comparsa di costituzione impone di ritenere, pertanto, l'obbligatorietà della chiamata dell'ente che ha emesso l'atto presupposto solo quando esso sia immediatamente precedente a quello impugnato.
Nel merito il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato.
Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente l'Agenzia di riscossione ha provato l'avvenuta notifica dei propri atti sottesi alla comunicazione impugnata e precisamente la cartella ruolo n. 09420130003307971000
è stata notificata il 20.03.2013.
La mancata impugnazione della cartella ha comportato la cristallizzazione del credito dalle stesse portato con conseguente impossibilità di far valere in questa sede intempestive eccezioni di prescrizione e/o decadenza dei tributo anche se all'epoca sarebbero state fondate.
Infondata l'eccezione di prescrizione post notifica della cartella.
Invero, la comunicazione impugnata è stata notificata il 22.11.2024 e, quindi, entro il 20.3.2025 tenuto conto della sospensione di ventiquattro mesi disposta dalla normativa emergenziale COVID19. ex art. art. 68 comma 1 D.L. 18/21 ( cd. Cura Italia) ma anche da quella biennale di cui all'art. 4 comma 4 bis (lett. a e b) del D.L. 41/21( cd. Decreto Sostegni) e del comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs 159/2015.
In particolare, l'art. 68 del DL n. 18/2020 nella versione attualmente vigente ha sancito quanto segue (si legga in particolare il comma 4 bis):comma 1 “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e
30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti 13 territoriali, nonché' agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 (si tratta di alcuni comuni della Lombardia e del Veneto), e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020”.
Si evidenzia altresì l'ulteriore disposto della lett. b del comma 4-bis del citato articolo 68, che disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel 2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, nei termini che seguono: “
4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: 15 a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”
Infine anche l'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 159/2015 dispone espressamente che: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione.”
Del tutto pretestuosa l'eccezione di nullità della comunicazione impugnata per difetto di motivazione , atteso che essa, richiamando atto regolarmente notificato al destinatario, ha soddisfatto la motivazione per relationem che pone il contribuente nella condizione di conoscere la pretesa tributaria a suo carico e di potersi difendere.
Non resta che rigettare il ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte resistente, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso di
Ricorrente_1, lo rigetta. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi €500,00, oltre oneri di legge, in favore di ADER. Reggio Calabria, 30.01.2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PRATTICO' NATINA, Presidente e Relatore
ER LI PATRIZIA, Giudice
COSTABILE ADRIANA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 192/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 00146 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202400006107000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420130003307971000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420130003307971000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420130003307971000 IRPEF-ALTRO 2006 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 424/2026 depositato il
03/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 13.12.2024 all'Agenzia Entrate Riscossione Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09480202400006107000 notificata a mezzo raccomandata con a. r. il 22.11.2024 nonché della seguente cartella : 1) Cartella di pagamento e ruolo n.
09420130003307971000, mai notificata relativa a tira derivante da avvisi di accertamento, addizionale comunale e regionale all'irpef, irpef anno 2006 con a ruolo l'importo di Euro 31.695,31
Eccepiva la nullità dell'atto impugnato mancata notifica della cartella, degli atti prodromici alla cartella ed in ogni caso la prescrizione estintiva alla data di notifica dell'atto impugnato.
Sosteneva, inoltre, la nullità del preavviso per difetto di motivazione.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. Con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva l'Agenzia Entrate Riscossione ed eccepiva preliminarmente l'improcedibilità del ricorso per mancata citazione degli enti impositori.
Sosteneva, in ogni caso, l'avvenuta notifica della cartella sottesa al fermo e di atti interruttivi della prescrizione.
Concludeva per il rigetto del ricorso. Con vittoria di spese e competenze.
All'udienza del 30.01.2026 la causa era presa in riserva e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, siccome sollevata da parte resistente ai sensi dell'art. 14 comma 6 bis D.Lgs. 546/1992, come introdotto dal D.lgs. n.220/2023 che espressamente prevede che “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”.
Invero, nel caso di specie, la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, come dall'atto stesso impugnato è chiaramente evincibile, è stata preceduta da ingiunzioni di pagamento, atti emessi dall'Ente di riscossione, sicchè la chiamata in causa degli enti impositori, in tale situazione, non era necessaria.
Le alternative rispetto ad una situazione siffatta sono che l'Ente di riscossione non provi la notifica dei propri atti prodromici ed, in tal caso, la comunicazione è annullata per difetto del rispetto della sequenza procedimentale che deve essere osservata in caso di emissione dell'ultimo atto di riscossione, con conseguente inutilità della chiamata dell'Ente impositore, ovvero che l'Ente di riscossione provi l'avvenuta notifica dei propri atti sottesi alla comunicazione. In tale ipotesi, la mancata impugnazione di quegli atti preclude la possibilità di sollevare, in sede di impugnazione della comunicazione, eccezioni che riguardino gli atti ad essa sottesi, con conseguente inutilità della chiamata dell'Ente impositore. Una lettura sistematica della disposizione di legge richiamata nella comparsa di costituzione impone di ritenere, pertanto, l'obbligatorietà della chiamata dell'ente che ha emesso l'atto presupposto solo quando esso sia immediatamente precedente a quello impugnato.
Nel merito il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato.
Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente l'Agenzia di riscossione ha provato l'avvenuta notifica dei propri atti sottesi alla comunicazione impugnata e precisamente la cartella ruolo n. 09420130003307971000
è stata notificata il 20.03.2013.
La mancata impugnazione della cartella ha comportato la cristallizzazione del credito dalle stesse portato con conseguente impossibilità di far valere in questa sede intempestive eccezioni di prescrizione e/o decadenza dei tributo anche se all'epoca sarebbero state fondate.
Infondata l'eccezione di prescrizione post notifica della cartella.
Invero, la comunicazione impugnata è stata notificata il 22.11.2024 e, quindi, entro il 20.3.2025 tenuto conto della sospensione di ventiquattro mesi disposta dalla normativa emergenziale COVID19. ex art. art. 68 comma 1 D.L. 18/21 ( cd. Cura Italia) ma anche da quella biennale di cui all'art. 4 comma 4 bis (lett. a e b) del D.L. 41/21( cd. Decreto Sostegni) e del comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs 159/2015.
In particolare, l'art. 68 del DL n. 18/2020 nella versione attualmente vigente ha sancito quanto segue (si legga in particolare il comma 4 bis):comma 1 “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e
30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti 13 territoriali, nonché' agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 (si tratta di alcuni comuni della Lombardia e del Veneto), e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020”.
Si evidenzia altresì l'ulteriore disposto della lett. b del comma 4-bis del citato articolo 68, che disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel 2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, nei termini che seguono: “
4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: 15 a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”
Infine anche l'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 159/2015 dispone espressamente che: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione.”
Del tutto pretestuosa l'eccezione di nullità della comunicazione impugnata per difetto di motivazione , atteso che essa, richiamando atto regolarmente notificato al destinatario, ha soddisfatto la motivazione per relationem che pone il contribuente nella condizione di conoscere la pretesa tributaria a suo carico e di potersi difendere.
Non resta che rigettare il ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte resistente, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso di
Ricorrente_1, lo rigetta. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi €500,00, oltre oneri di legge, in favore di ADER. Reggio Calabria, 30.01.2026