TRIB
Sentenza 30 ottobre 2024
Sentenza 30 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 30/10/2024, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2024 |
Testo completo
R.G. N. 455/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Giudice, dott. Giovanni Spagnoli, all'esito dell'udienza del 29.10.2024 celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA emessa ai sensi dell'art. 281sexies, comma III c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 455 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, discussa nelle forme della 'trattazione scritta' all'udienza del 29.10.2024;
T R A
, elettivamente domiciliata in L'Aquila, via Parte_1
Paganica n° 66, presso lo studio dell'Avv. Alberto Villante e dell'Avv. Cesidio
Gualtieri, che la rappresentano e difendono nel presente giudizio, in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
CONTRO
, in persona del Controparte_1 Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico De Nardis e dall'Avv. Cinzia
Angelini presso i quali è elettivamente domiciliato in L'Aquila via Avezzano n.
11, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
OGGETTO: altri istituti e leggi speciali.
CONCLUSIONI pagina 1 di 7 La parte attrice, con la nota di trattazione scritta del 25.10.2024, chiedeva la decisione della causa con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., mentre la parte convenuta, con la nota di trattazione scritta del 25.10.2024, si riportava alle conclusioni formulate nella comparsa, come precisate nella nota.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione depositato in data 15.03.2022 Parte_1
adiva il Tribunale di L'Aquila chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, previa disapplicazione del provvedimento di diniego adottato dal , Controparte_3
, Beni Controparte_4 Controparte_5
Mobili Danneggiati del 14.6.2013 Prot. 0042891, riconosciuto il diritto all'indennizzo richiesto con istanza dell'11.9.2009, condannare il
[...]
, in persona del Sindaco pro-tempore, a corrispondere all'attrice CP_3
l'indennizzo medesimo nella misura massima di € Parte_1
10.000,00 previsto dall'O.P.C.M. n° 3789 del 9.7.2009, oltre interessi da detta data al dì del la corresponsione. Vinte le spese e gli onorari del giudizio”.
In data 23.09.2022 si costituiva in giudizio il convenuto CP_1 per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “il ,
[...] Controparte_3
ut supra rappresentato e difeso, chiede che il Tribunale Ecc.mo si compiaccia di rigettare la domanda ex adverso proposta in quanto infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze, oltre rimborso forfettario 15% e oneri previdenziali 23,80% sostitutivi di IVA 22% e CAP 2%”.
All'udienza di comparizione delle parti del 14.11.2022 venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c. e, con successiva ordinanza del 04.07.2023, venivano rigettate la prova orale richiesta dall'attrice nonché le istanze di esibizione avanzate dal convenuto, con fissazione dell'udienza del 29.10.2024 per la discussione orale del procedimento ex art. 281sexies c.p.c.
pagina 2 di 7 All'udienza in parola, che si teneva nelle forme della trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., le parti attrice precisavano le conclusioni nelle note di trattazione scritta sopra riportate e la controversia viene decisa come di seguito.
*****
1. Con l'atto di citazione in riassunzione parte attrice rappresenta di avere adito il Tribunale Amministrativo , sede di L'Aquila, Controparte_6 al fine di annullare il provvedimento del del 14.06.2013 Controparte_1
prot. 0042891 di rigetto dell'istanza presentata in data 11.09.2009 ai sensi dell'art. 3 O.P.C.M. 3789 del 09.07.2009, volta al riconoscimento dell'indennizzo dei beni mobili dichiarati danneggiati presso l'immobile sito in
L'Aquila, via G. Marconi n. 7.
Espone che a seguito dell'assegnazione dell'esito di agibilità E all'immobile di sua proprietà sito in L'Aquila, via G. Marconi n. 7, presentava in data 11.09.2009 domanda di indennizzo per il ristoro dei danni ai beni mobili al Servizio Emergenza Sisma e del Comune, allegando la CP_4 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 3 O.P.C.M. n.
3789/09. Riferisce, ancora, che in data 29.10.2012 riceveva dal Comune il preavviso di rigetto prot. 70413 del 18.10.2012 nel quale l'ente deduceva l'insussistenza del requisito della stabile dimora nell'immobile sito in L'Aquila.
L'attrice presentava osservazioni in data 06.11.2012 con nota prot. 0075058 contestando il preavviso di diniego e deducendo di aver prodotto copiosa documentazione attestante che da diversi anni addietro il sisma dimorava stabilmente in L'Aquila, via G. Marconi n. 7, nell'unico immobile di sua proprietà.
In data 26.06.2013 l'attrice riceveva il provvedimento prot. 0042891 del
14.06.2013 con il quale l'Ente comunale rigettava l'istanza di indennizzo.
Il provvedimento di diniego veniva dunque impugnato in sede amministrativa dalla in relazione ai vizi di eccesso di potere – per erronea Parte_1 valutazione dei fatti, difetto di motivazione e violazione dell'art. 3 O.P.C.M.
A seguito della declinatoria della propria giurisdizione da parte del
[...]
la controversia veniva riassunta dinanzi all'intestato Tribunale, con Pt_2
riproposizione del medesimo contenuto del ricorso e delle conclusioni riformulate come sopra.
pagina 3 di 7 Il nel costituirsi in giudizio, insiste per il rigetto della Controparte_1
domanda attorea per essere infondata in fatto ed in diritto, atteso che la attrice non dimorava abitualmente, alla data del sisma, nell'immobile dove erano situati i beni mobili per cui si chiede l'indennizzo. Eccepisce, inoltre, la mancata indicazione dei beni distrutti, tanto da determinare le genericità della domanda in relazione al quantum.
2. In via preliminare, mette conto rilevare che, a seguito della declinatoria della giurisdizione amministrativa, con sentenza n. 447/2021 del 06.10.2021 del non assumono in questa sede rilevanza le censure, dedotte Parte_2 dall'attrice nell'originario giudizio dinanzi il e meramente CP_7
riproposte in sede ordinaria.
Invero, la sussistenza della giurisdizione ordinaria in materia di contributi pubblici, come chiarito anche dalla pronuncia del giudice amministrativo, nel caso in cui si controverta sulla sussistenza dei presupposti necessari per la concessione del contributo, comporta il necessario corollario che in questa sede l'accertamento non potrà limitarsi ai vizi dell'atto o del procedimento amministrativo che lo precede, sia per quanto attiene alla concessione del contributo che per quanto attiene alla sua quantificazione, dovendosi piuttosto valutare l'effettiva presenza dei requisiti chiesti dalla legge per la sussistenza del diritto soggettivo al contributo pubblico, nella misura richiesta dall'attore.
3. Tanto premesso e venendo al merito, la domanda è infondata e non può essere accolta per i motivi di seguito illustrati.
In punto di diritto, giova rammentare che l'indennizzo richiesto da parte attrice trova il suo fondamento nell'art. 3 dell'O.P.C.M. n. 3789/2009, secondo cui: “In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera h), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ai proprietari di beni mobili anche non registrati, danneggiati in conseguenza degli eventi sismici ed ubicati al momento del sisma nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ai sensi dell'art.
8 del decreto-legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 distrutta o inagibile (con esito di tipo E), è riconosciuto, sulla base di autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, un indennizzo pari al valore dei beni, che tenga conto delle quotazioni di mercato
pagina 4 di 7 dell'usato di riferimento e comunque fino ad un massimo complessivo di
10.000,00 euro. Tale indennizzo non è cumulabile con quelli previsti dall'art.
2”.
L'articolo 8, comma II del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, fornisce la definizione di abitazione principale stabilendo che: “per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente”. La ratio della normativa richiamata è quella di tutelare le popolazioni colpite dagli eventi sismici consentendo il ristoro dei danni patiti.
Orbene, nel caso di specie, non risulta raggiunta la prova della dimora abituale della in L'Aquila nel periodo precedente al sisma del Parte_1
06.04.2009. L'attrice, infatti, deduce a sostegno dell'abitualità della dimora nell'immobile di via G. Marconi n. 7 l'esistenza di copiosa documentazione anagrafica, medica, nonché le bollette dei consumi ed i pagamenti delle tasse e di aver a suo tempo presentato chiarimenti ad integrazione anche dinanzi al
Comune con la nota del 06.11.2012 prot. 0075058.
Al riguardo, tuttavia, rileva il Tribunale che sebbene indicato nell'indice dell'atto di citazione al n. 1 e precisato con la prima memoria ex art. 183, comma VI c.p.c. al numero 1b, non risultano presenti nel fascicolo telematico i documenti rubricati dal n. 14 al n. 31 del procedimento dinanzi al
[...]
Dunque, le bollette dei consumi di gas, acqua ed energia elettrica, i Pt_2 pagamenti IRPEF, la richiesta del servizio “Seguimi” di e tutti gli CP_8 altri documenti cui parte attrice fa riferimento dal n. 14 al n. 31 dell'originario ricorso, non risultando depositati in atti e neppure allegati alla seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., non potranno essere valutati a suffragio del diritto reclamato dall'attrice.
Considerato, infatti, che è onere del difensore verificare la conformità tra quanto dichiarato e quanto effettivamente trasmesso nel fascicolo telematico, verificando che la produzione telematica sia completa (cfr. Cass. civ., Sez. I,
16.12.2020, n. 28721), ne consegue che il mero inserimento di un atto nell'elenco della documentazione depositata non ha alcun valore in assenza dei documenti indicati nel fascicolo informatico (cfr. Cass. civ., Sez. Un.,
11.10.2023, n. 28403).
pagina 5 di 7 Per quanto riguarda la residua documentazione prodotta dall'attrice, il
Tribunale ritiene che non sia comunque sufficiente a dimostrare che la
[...] dimorasse in L'Aquila al tempo del sisma. Parte_1
Vale la pena ricordare che, ai fini della valutazione della sussistenza del requisito dell'abitazione principale, le risultanze anagrafiche, come il certificato di stato di famiglia (cfr. doc. 5 all. n. 1A) rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza effettiva e possono essere superate da prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento (cfr. Cass. civ.,
Sez. V- VI, 22.10.2021, n. 29505).
Nemmeno la documentazione medica in atti è idonea a dimostrare la dimora dell'attrice poiché l'assistenza sanitaria è di norma collegata con la residenza anagrafica mentre la possibilità di ricevere assistenza fuori dal comune di residenza rappresenta una scelta di opportunità che il cittadino può liberamente compiere ove ne ricorrano i presupposti.
Piuttosto, il convenuto ha fornito idonei elementi di prova CP_3
contraria, depositando il contratto di locazione ad uso abitativo della durata di anni quattro, rinnovabile alla scadenza, sottoscritto dalla il Parte_1
04.02.2008 ed avente ad oggetto l'immobile sito in Roma, Corso Vittorio
Emanuele n. 209 (cfr. doc. n. 6 fascicolo convenuto), nonché gli atti processuali del giudizio avente R.G. n. 1803/2003 incardinato presso l'intestato Tribunale.
In particolare, nel predetto giudizio l'odierna attrice aveva offerto piena prova della propria abituale dimora in Roma nel periodo antecedente al sisma, tant'è che il Tribunale di L'Aquila nell'ordinanza dell'11.01.2008 scrive testualmente “…pur avendo mantenuto la residenza anagrafica in L'Aquila aveva stabilito il suo abituale ed attuale domicilio in Roma…” (cfr. doc. n. 4 e
5 fascicolo convenuto). Tali documenti consentono dunque di ritenere che, effettivamente, al momento del sisma, l'attrice dimorasse stabilmente in Roma nell'immobile preso in affitto di Corso Vittorio Emanuele n. 209.
Sul punto, peraltro, la non ha contro dedotto efficacemente, Parte_1
limitandosi ad una generica contestazione della produzione documentale dell'Ente, evidenziando che quanto prodotto dal è riferibile agli anni CP_3
precedenti al 2007, senza offrire prova, tuttavia, che la sua dimora abituale si fosse spostata in L'Aquila dopo il 2007.
pagina 6 di 7 4. Sotto altro e diverso profilo, il convenuto censura la domanda CP_3
di parte attrice anche nel quantum, ritenendola generica e carente di precise indicazioni riguardo i beni mobili distrutti.
La censura è fondata nonostante parte attrice abbia depositato, con la seconda memoria istruttoria, le schede tecniche dei beni danneggiati. Tali schede, infatti, sono solo parzialmente compilate e difettano dell'indicazione della vetustà e dell'abbattimento percentuale per l'usura, di talché non sono sufficienti a provare, in questa sede, in modo chiaro ed univoco, il valore del bene danneggiato e l'importo complessivo del beneficio eventualmente attribuibile all'attrice.
Alla luce di tutto quanto sopra considerato, dunque, la domanda avanzata dall'attrice dovrà essere rigettata in quanto infondata.
5. Le spese seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, prendendo in considerazione il valore dichiarato della controversia e facendo riferimento ai valori medi per le fasi di studio, introduzione e decisione, sulla base dei criteri fissati dal D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, applicabile al caso di specie in virtù della disposizione transitoria di cui all'art. 6.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 455/2022 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) rigetta la domanda avanzata da nei confronti del Parte_1
per le causali di cui in motivazione;
Controparte_1
2) condanna al pagamento delle spese del giudizio in Parte_1 favore del che liquida in € 3.397,00 per compensi Controparte_1
professionali, oltre accessori di legge.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, 29 ottobre 2024
Il Giudice dott. Giovanni Spagnoli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Giudice, dott. Giovanni Spagnoli, all'esito dell'udienza del 29.10.2024 celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA emessa ai sensi dell'art. 281sexies, comma III c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 455 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, discussa nelle forme della 'trattazione scritta' all'udienza del 29.10.2024;
T R A
, elettivamente domiciliata in L'Aquila, via Parte_1
Paganica n° 66, presso lo studio dell'Avv. Alberto Villante e dell'Avv. Cesidio
Gualtieri, che la rappresentano e difendono nel presente giudizio, in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
CONTRO
, in persona del Controparte_1 Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico De Nardis e dall'Avv. Cinzia
Angelini presso i quali è elettivamente domiciliato in L'Aquila via Avezzano n.
11, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
OGGETTO: altri istituti e leggi speciali.
CONCLUSIONI pagina 1 di 7 La parte attrice, con la nota di trattazione scritta del 25.10.2024, chiedeva la decisione della causa con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., mentre la parte convenuta, con la nota di trattazione scritta del 25.10.2024, si riportava alle conclusioni formulate nella comparsa, come precisate nella nota.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione depositato in data 15.03.2022 Parte_1
adiva il Tribunale di L'Aquila chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, previa disapplicazione del provvedimento di diniego adottato dal , Controparte_3
, Beni Controparte_4 Controparte_5
Mobili Danneggiati del 14.6.2013 Prot. 0042891, riconosciuto il diritto all'indennizzo richiesto con istanza dell'11.9.2009, condannare il
[...]
, in persona del Sindaco pro-tempore, a corrispondere all'attrice CP_3
l'indennizzo medesimo nella misura massima di € Parte_1
10.000,00 previsto dall'O.P.C.M. n° 3789 del 9.7.2009, oltre interessi da detta data al dì del la corresponsione. Vinte le spese e gli onorari del giudizio”.
In data 23.09.2022 si costituiva in giudizio il convenuto CP_1 per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “il ,
[...] Controparte_3
ut supra rappresentato e difeso, chiede che il Tribunale Ecc.mo si compiaccia di rigettare la domanda ex adverso proposta in quanto infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze, oltre rimborso forfettario 15% e oneri previdenziali 23,80% sostitutivi di IVA 22% e CAP 2%”.
All'udienza di comparizione delle parti del 14.11.2022 venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c. e, con successiva ordinanza del 04.07.2023, venivano rigettate la prova orale richiesta dall'attrice nonché le istanze di esibizione avanzate dal convenuto, con fissazione dell'udienza del 29.10.2024 per la discussione orale del procedimento ex art. 281sexies c.p.c.
pagina 2 di 7 All'udienza in parola, che si teneva nelle forme della trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., le parti attrice precisavano le conclusioni nelle note di trattazione scritta sopra riportate e la controversia viene decisa come di seguito.
*****
1. Con l'atto di citazione in riassunzione parte attrice rappresenta di avere adito il Tribunale Amministrativo , sede di L'Aquila, Controparte_6 al fine di annullare il provvedimento del del 14.06.2013 Controparte_1
prot. 0042891 di rigetto dell'istanza presentata in data 11.09.2009 ai sensi dell'art. 3 O.P.C.M. 3789 del 09.07.2009, volta al riconoscimento dell'indennizzo dei beni mobili dichiarati danneggiati presso l'immobile sito in
L'Aquila, via G. Marconi n. 7.
Espone che a seguito dell'assegnazione dell'esito di agibilità E all'immobile di sua proprietà sito in L'Aquila, via G. Marconi n. 7, presentava in data 11.09.2009 domanda di indennizzo per il ristoro dei danni ai beni mobili al Servizio Emergenza Sisma e del Comune, allegando la CP_4 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 3 O.P.C.M. n.
3789/09. Riferisce, ancora, che in data 29.10.2012 riceveva dal Comune il preavviso di rigetto prot. 70413 del 18.10.2012 nel quale l'ente deduceva l'insussistenza del requisito della stabile dimora nell'immobile sito in L'Aquila.
L'attrice presentava osservazioni in data 06.11.2012 con nota prot. 0075058 contestando il preavviso di diniego e deducendo di aver prodotto copiosa documentazione attestante che da diversi anni addietro il sisma dimorava stabilmente in L'Aquila, via G. Marconi n. 7, nell'unico immobile di sua proprietà.
In data 26.06.2013 l'attrice riceveva il provvedimento prot. 0042891 del
14.06.2013 con il quale l'Ente comunale rigettava l'istanza di indennizzo.
Il provvedimento di diniego veniva dunque impugnato in sede amministrativa dalla in relazione ai vizi di eccesso di potere – per erronea Parte_1 valutazione dei fatti, difetto di motivazione e violazione dell'art. 3 O.P.C.M.
A seguito della declinatoria della propria giurisdizione da parte del
[...]
la controversia veniva riassunta dinanzi all'intestato Tribunale, con Pt_2
riproposizione del medesimo contenuto del ricorso e delle conclusioni riformulate come sopra.
pagina 3 di 7 Il nel costituirsi in giudizio, insiste per il rigetto della Controparte_1
domanda attorea per essere infondata in fatto ed in diritto, atteso che la attrice non dimorava abitualmente, alla data del sisma, nell'immobile dove erano situati i beni mobili per cui si chiede l'indennizzo. Eccepisce, inoltre, la mancata indicazione dei beni distrutti, tanto da determinare le genericità della domanda in relazione al quantum.
2. In via preliminare, mette conto rilevare che, a seguito della declinatoria della giurisdizione amministrativa, con sentenza n. 447/2021 del 06.10.2021 del non assumono in questa sede rilevanza le censure, dedotte Parte_2 dall'attrice nell'originario giudizio dinanzi il e meramente CP_7
riproposte in sede ordinaria.
Invero, la sussistenza della giurisdizione ordinaria in materia di contributi pubblici, come chiarito anche dalla pronuncia del giudice amministrativo, nel caso in cui si controverta sulla sussistenza dei presupposti necessari per la concessione del contributo, comporta il necessario corollario che in questa sede l'accertamento non potrà limitarsi ai vizi dell'atto o del procedimento amministrativo che lo precede, sia per quanto attiene alla concessione del contributo che per quanto attiene alla sua quantificazione, dovendosi piuttosto valutare l'effettiva presenza dei requisiti chiesti dalla legge per la sussistenza del diritto soggettivo al contributo pubblico, nella misura richiesta dall'attore.
3. Tanto premesso e venendo al merito, la domanda è infondata e non può essere accolta per i motivi di seguito illustrati.
In punto di diritto, giova rammentare che l'indennizzo richiesto da parte attrice trova il suo fondamento nell'art. 3 dell'O.P.C.M. n. 3789/2009, secondo cui: “In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera h), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ai proprietari di beni mobili anche non registrati, danneggiati in conseguenza degli eventi sismici ed ubicati al momento del sisma nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ai sensi dell'art.
8 del decreto-legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 distrutta o inagibile (con esito di tipo E), è riconosciuto, sulla base di autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, un indennizzo pari al valore dei beni, che tenga conto delle quotazioni di mercato
pagina 4 di 7 dell'usato di riferimento e comunque fino ad un massimo complessivo di
10.000,00 euro. Tale indennizzo non è cumulabile con quelli previsti dall'art.
2”.
L'articolo 8, comma II del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, fornisce la definizione di abitazione principale stabilendo che: “per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente”. La ratio della normativa richiamata è quella di tutelare le popolazioni colpite dagli eventi sismici consentendo il ristoro dei danni patiti.
Orbene, nel caso di specie, non risulta raggiunta la prova della dimora abituale della in L'Aquila nel periodo precedente al sisma del Parte_1
06.04.2009. L'attrice, infatti, deduce a sostegno dell'abitualità della dimora nell'immobile di via G. Marconi n. 7 l'esistenza di copiosa documentazione anagrafica, medica, nonché le bollette dei consumi ed i pagamenti delle tasse e di aver a suo tempo presentato chiarimenti ad integrazione anche dinanzi al
Comune con la nota del 06.11.2012 prot. 0075058.
Al riguardo, tuttavia, rileva il Tribunale che sebbene indicato nell'indice dell'atto di citazione al n. 1 e precisato con la prima memoria ex art. 183, comma VI c.p.c. al numero 1b, non risultano presenti nel fascicolo telematico i documenti rubricati dal n. 14 al n. 31 del procedimento dinanzi al
[...]
Dunque, le bollette dei consumi di gas, acqua ed energia elettrica, i Pt_2 pagamenti IRPEF, la richiesta del servizio “Seguimi” di e tutti gli CP_8 altri documenti cui parte attrice fa riferimento dal n. 14 al n. 31 dell'originario ricorso, non risultando depositati in atti e neppure allegati alla seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., non potranno essere valutati a suffragio del diritto reclamato dall'attrice.
Considerato, infatti, che è onere del difensore verificare la conformità tra quanto dichiarato e quanto effettivamente trasmesso nel fascicolo telematico, verificando che la produzione telematica sia completa (cfr. Cass. civ., Sez. I,
16.12.2020, n. 28721), ne consegue che il mero inserimento di un atto nell'elenco della documentazione depositata non ha alcun valore in assenza dei documenti indicati nel fascicolo informatico (cfr. Cass. civ., Sez. Un.,
11.10.2023, n. 28403).
pagina 5 di 7 Per quanto riguarda la residua documentazione prodotta dall'attrice, il
Tribunale ritiene che non sia comunque sufficiente a dimostrare che la
[...] dimorasse in L'Aquila al tempo del sisma. Parte_1
Vale la pena ricordare che, ai fini della valutazione della sussistenza del requisito dell'abitazione principale, le risultanze anagrafiche, come il certificato di stato di famiglia (cfr. doc. 5 all. n. 1A) rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza effettiva e possono essere superate da prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento (cfr. Cass. civ.,
Sez. V- VI, 22.10.2021, n. 29505).
Nemmeno la documentazione medica in atti è idonea a dimostrare la dimora dell'attrice poiché l'assistenza sanitaria è di norma collegata con la residenza anagrafica mentre la possibilità di ricevere assistenza fuori dal comune di residenza rappresenta una scelta di opportunità che il cittadino può liberamente compiere ove ne ricorrano i presupposti.
Piuttosto, il convenuto ha fornito idonei elementi di prova CP_3
contraria, depositando il contratto di locazione ad uso abitativo della durata di anni quattro, rinnovabile alla scadenza, sottoscritto dalla il Parte_1
04.02.2008 ed avente ad oggetto l'immobile sito in Roma, Corso Vittorio
Emanuele n. 209 (cfr. doc. n. 6 fascicolo convenuto), nonché gli atti processuali del giudizio avente R.G. n. 1803/2003 incardinato presso l'intestato Tribunale.
In particolare, nel predetto giudizio l'odierna attrice aveva offerto piena prova della propria abituale dimora in Roma nel periodo antecedente al sisma, tant'è che il Tribunale di L'Aquila nell'ordinanza dell'11.01.2008 scrive testualmente “…pur avendo mantenuto la residenza anagrafica in L'Aquila aveva stabilito il suo abituale ed attuale domicilio in Roma…” (cfr. doc. n. 4 e
5 fascicolo convenuto). Tali documenti consentono dunque di ritenere che, effettivamente, al momento del sisma, l'attrice dimorasse stabilmente in Roma nell'immobile preso in affitto di Corso Vittorio Emanuele n. 209.
Sul punto, peraltro, la non ha contro dedotto efficacemente, Parte_1
limitandosi ad una generica contestazione della produzione documentale dell'Ente, evidenziando che quanto prodotto dal è riferibile agli anni CP_3
precedenti al 2007, senza offrire prova, tuttavia, che la sua dimora abituale si fosse spostata in L'Aquila dopo il 2007.
pagina 6 di 7 4. Sotto altro e diverso profilo, il convenuto censura la domanda CP_3
di parte attrice anche nel quantum, ritenendola generica e carente di precise indicazioni riguardo i beni mobili distrutti.
La censura è fondata nonostante parte attrice abbia depositato, con la seconda memoria istruttoria, le schede tecniche dei beni danneggiati. Tali schede, infatti, sono solo parzialmente compilate e difettano dell'indicazione della vetustà e dell'abbattimento percentuale per l'usura, di talché non sono sufficienti a provare, in questa sede, in modo chiaro ed univoco, il valore del bene danneggiato e l'importo complessivo del beneficio eventualmente attribuibile all'attrice.
Alla luce di tutto quanto sopra considerato, dunque, la domanda avanzata dall'attrice dovrà essere rigettata in quanto infondata.
5. Le spese seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, prendendo in considerazione il valore dichiarato della controversia e facendo riferimento ai valori medi per le fasi di studio, introduzione e decisione, sulla base dei criteri fissati dal D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, applicabile al caso di specie in virtù della disposizione transitoria di cui all'art. 6.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 455/2022 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) rigetta la domanda avanzata da nei confronti del Parte_1
per le causali di cui in motivazione;
Controparte_1
2) condanna al pagamento delle spese del giudizio in Parte_1 favore del che liquida in € 3.397,00 per compensi Controparte_1
professionali, oltre accessori di legge.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, 29 ottobre 2024
Il Giudice dott. Giovanni Spagnoli
pagina 7 di 7