Sentenza 7 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/05/2002, n. 6543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6543 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA06 543 /02 IN NOME OR L LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto - SEZIONE SECONDA CIVILE Parto сописното Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 16881/00 Dott. Mario SPADONE Consigliere Cron. 18619 Dott. Ugo RIGGIO Rep. 1416. Dott. Carlo CIOFFI - Rel. Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere Ud. 10/01/02 ConsigliereDott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO ha pronunciato la seguente YANGCORTE SUPREMA C CASTATIONE S E N T ENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritt€ 155 il 7 MAG. 2002 domiciliato in ROMA PERRINO ANGELO, elettivamente IL CANCELLIERE VIALE G CESARE 71, presso lo studio dell'avvocato VITO €3,77 L.1500ANDREA VIOLANTE, giusta NANNA, difeso dall'avvocato CANCED delega in atti;
- ricorrente contro 6169295 DI RA, elettivamente domiciliato in ROMA G169300 VIA G BAZZONI 3, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO PAOLETTI, che lo difende unitamente agli ANDREA ASTOLFI, giusta avvocati ANTONIO ASTOLFI, 2002 delega in atti;
controricorrente - 31 -1- avverso la sentenza n. 282/99 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 21/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/02 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito 1'Avvocato Andrea VIOLANTE, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Fabrizio PAOLETTI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 13 febbraio 1991 SC VE affer- mò che NG RI, nel riceversi da lui il danaro necessario per acqui- stare dal fallimento di sua moglie la farmacia di quest'ultima, si era impe- gnato, con scrittura privata sottoscritta lo stesso giorno di tale acquisto, il 1° giugno 1984, a dividerne con lui, nel modo dettagliatamente stabilito, i pro- venti e le spese, e a trasferirne, trascorsi dieci anni, la titolarità a lui o a per- sona da lui nominata, in possesso dei requisiti di legge;
si era inoltre impe- gnato, in caso di suo inadempimento agli obblighi assunti con tale scrittura, a corrispondergli somma pari al valore della farmacia al momento, da ac- certarsi con arbitrato irrituale. Tanto premesso, SC VE convenne NG RI innanzi al Tribunale di Brindisi, e, allegando per l'appunto il suo inadempi- mento agli obblighi assunti con la detta scrittura privata (consistito nell'avergli impedito l'accesso alla farmacia ed il controllo della sua gestio- ne), chiese, per quanto ancora rileva, la risoluzione del contratto, e la sua condanna a dar conto degli incassi e delle spese della farmacia, e a pagarne il valore, da accertarsi con le modalità pattuite. NG RI si costituì e chiese il rigetto di tali domande, ec- cependo la nullità del contratto da lui sottoscritto il 1° giugno 1984. Il Tribunale di Brindisi accolse le domande di SC Divel- la. La Corte d'appello di Lecce, con la sentenza indicata in epigra- fe, ha rigettato il gravame di NG RI. 1 La Corte leccese, ravvisato un collegamento negoziale tra l'acquisto della farmacia e l'anzidetta scrittura privata, ed in quest'ultima un negozio fiduciario, ha escluso che in essa sia stato inserito un patto commis- sorio, e che sia dunque nullo l'intero l'accordo stipulato, come aveva soste- nuto NG RI;
ha poi disatteso la domanda subordinata con cui quest'ultimo aveva chiesto di essere condannato a pagare a SC Di- vella una somma non superiore all'arricchimento di quest'ultimo, ed al suo impoverimento;
ed infine ha dichiarato inammissibile, perché non proposta con l'appello, ma successivamente, l'eccezione con cui NG RI ave- va sostenuto che il valore della farmacia avrebbe dovuto essere determinato alla data del recesso, non invece a quella della stipulazione della scrittura privata. NG RI ha chiesto la cassazione di tale sentenza per tre motivi. SC VE ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del suo ricorso NG RI afferma che la Corte territoriale, nell'interpretare il negozio per cui è causa, e nel qualifi- carlo, ha commesso una serie di errori che hanno determinato il rigetto della sua eccezione di nullità dello stesso, per violazione dell'art. 2744 cod. civ.; e denunzia la violazione di tale norma, e di quelle che stabiliscono i criteri interpretativi dei contratti. La censura è inammissibile. 2 Il patto commissorio allegato dal ricorrente è in tesi ravvisabile nella clausola della scrittura privata del 1° giugno 1984 con cui NG PE RI si obbligò a trasferire a SC VE (o a persona da lui nomina- ta), trascorsi dieci anni, la "titolarità" della farmacia acquistata con il danaro da lui ricevuto. I giudici del merito non hanno però reso la loro decisione appli- cando tale clausola, ma hanno dichiarato risolto il contratto per l'accertato inadempimento di NG RI di altro e diverso obbligo che egli aveva assunto con la sottoscrizione dell'anzidetta scrittura privata, (quello di con- sentire a SC VE di controllare la gestione della farmacia, aven- dogli riconosciuto il diritto di percepire tutti i proventi, detratta la quota a lui spettante), e lo ha condannato a pagare a SC VE quanto conve- nuto, per l'appunto in caso di suo inadempimento, ferma restando la sua ti- tolarità della farmacia. Va ricordato, in proposito, il principio affermato più volte da questa Corte (da ultimo con la sentenza della sez. III, 25 maggio 2000, n. 6864) a termini del quale la sanzione della nullità prevista dalla norma di cui all'art. 2744 cod. civ. riguarda il solo patto commissorio stipulato "a latere" dell'obbligazione restitutoria (con conseguente inefficacia del trasferimento del bene oggetto della stipulazione, ex art. 2744 cit.), e non anche quest'ultima, che resta del tutto valida, indipendentemente dalle sorti del patto accessorio vietato. Con il secondo motivo del suo ricorso NG RI afferma l'invalidità del suo obbligo di trasferire, dopo dieci anni, la titolarità della farmacia a SC VE, per una diversa ragione;
sostiene che la clau- sola che prevede tale obbligo è null'altro che "un preliminare di compra- vendita, nullo per mancanza dell'elemento essenziale del prezzo- corrispettivo, e quindi della causa". Anche questo secondo motivo è inammissibile, per la stessa ra- gione per cui è inammissibile il primo: la clausola della scrittura privata con cui è stato convenuto il contestato trasferimento non è stata, in realtà, mate- ria del contendere, perché di essa non è stata chiesta l'applicazione e le sta- tuizioni della sentenza impugnata da essa prescindono;
il ricorrente non ha esposto poi ragioni per affermare che la sua supposta invalidità della clau- sola in parola determina l'invalidità di tutte le altre diverse ed autonome pattuizioni contenute nella scrittura privata del 1° giugno 1984. Con lo stesso motivo di ricorso NG RI sostiene che la "Corte d'appello di Lecce non ha indicato in che cosa sarebbe consistito il preteso suo inadempimento”, e le ragioni per cui quest'ultimo sarebbe tanto grave da determinare la risoluzione del contratto;
denunzia al riguardo vizio di omessa motivazione. In questa sua diversa articolazione il motivo di ricorso è per un verso infondato, per altro verso inammissibile. Nella sentenza impugnata è chiaramente detto che l'inadempimento di NG RI, che ha determinato la risoluzione del contratto e il sorgere dell'obbligo di pagare il controvalore della farmacia, è quello che si è riferito in narrativa, ed appena innanzi sintetizzato;
e non ri- sulta, dalla sentenza e dal ricorso, che NG RI abbia contestato il relativo addebito. 4 Parimenti non risulta, dalla sentenza e dal ricorso, che egli abbia contestato, nel giudizio di secondo grado, la gravità del suo inadempimento affermato dal Tribunale, e sottoposto all'esame della Corte d'appello tale questione di fatto. Con il terzo motivo del suo ricorso NG RI censura il ri- getto della sua domanda subordinata con la quale aveva chiesto il conteni- mento della sua condanna nei limiti del suo arricchimento, e dell'impoverimento di SC VE. Il ricorrente sostiene che la clausola dell'anzidetta scrittura pri- vata con cui egli si impegno a pagare a SC VE, nel caso in cui non avesse tenuto fede agli impegni assunti, "quantomeno a titolo di arric- chimento senza causa, il valore della azienda farmaceutica", se corretta- mente interpretata, è una clausola penale, che ben poteva il giudice d'appello ridurre d'ufficio; e denunzia pertanto violazione dell'art. 1384 cod. civ.. La censura è inammissibile. Il giudice di primo grado ha condannato NG RI a paga- re a SC VE il controvalore della farmacia senza specificarne l'ammontare, in ossequio a quanto previsto dalle stesse parti, che demanda- rono ad un arbitrato irrituale la sua determinazione. Il giudice dell'appello si è limitato a confermare tale statuizione, e non risulta che il previsto arbitrato sia stato eseguito. Non si vede in qual modo il giudice dell'appello poteva conside- rare eccessiva, e quindi ridurre la penale, il cui ammontare non risulta essere stato determinato nei modi convenuti dalle parti. 5 Con il terzo motivo del suo ricorso NG RI censura inoltre l'impugnata sentenza per aver dichiarato inammissibile, in quanto tardivamente proposta, la sua eccezione con cui aveva sostenuto che la somma che doveva pagare a SC VE era pari al valore della far- macia alla data del recesso (agosto 1990), e non, come statuito dal giudice di primo grado, quella pari al valore della farmacia alla prevista data di sca- denza del rapporto (giugno 1994). Il ricorrente sostiene che tale eccezione non era altro che una semplice "deduzione difensiva ... che si collocava nell'ambito del gravame già proposto", e di cui si è appena detto innanzi, e quindi non necessitava di uno specifico motivo di appello;
denunzia pertanto violazione dell'art. 342 e 345 cod. proc. civ.. La censura è infondata. La statuizione della sentenza di primo grado della quale l'appellante ha eccepito l'infondatezza costituisce uno dei capi della senten- za impugnata con l'appello, e con essa il Tribunale ha stabilito uno dei crite- ri per determinare il quanto dovuto, dopo essersi pronunziato positivamente sul se dovuto. Tale capo, in difetto di tempestiva e specifica censura, passato in giudicato. Le spese seguono la soccombenza. 9
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna NG RI a rifondere a SC VE le spese del giudizio di legittimità, che liquida in 165.00 euro, oltre 6.000,00 euro per onorari. Roma, 10 gennaio 2002 Il presidente (Mario Spadone) Привать L'estensore (Carlo Cioffi) Check IL CANCELLIERE C1 Paplo Talarico alatio 52 DEPOSITATO IN CANCELLERIA -7 MAG 2002 Roma ANCH BERESTIL CANCELLIERE SI CO 1007129.11 30991 TI - 160,10 AGENTI 3.0 MAG. 2002 323557 JAN (euro Dirigent 7 Dots and Il Responsabile Sarvizio A!!!