TAR Catania, sez. V, sentenza breve 08/05/2026, n. 1380
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Sentenza breve 8 maggio 2026

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  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182

    Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione e interesse dei ricorrenti, essendo stati impugnati atti preparatori del procedimento elettorale senza far valere posizioni di diritto soggettivo qualificate e differenziate.

  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182

    Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione e interesse dei ricorrenti, essendo stati impugnati atti preparatori del procedimento elettorale senza far valere posizioni di diritto soggettivo qualificate e differenziate.

  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182

    Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione e interesse dei ricorrenti, essendo stata impugnata una mera comunicazione informativa priva di lesività e senza far valere posizioni di diritto soggettivo qualificate e differenziate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. V, sentenza breve 08/05/2026, n. 1380
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 1380
    Data del deposito : 8 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo