Decreto cautelare 26 marzo 2026
Ordinanza collegiale 21 aprile 2026
Decreto cautelare 23 aprile 2026
Decreto presidenziale 23 aprile 2026
Decreto presidenziale 23 aprile 2026
Sentenza breve 8 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza breve 08/05/2026, n. 1380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1380 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01380/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00652/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 652 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AN AT, EB DI e VA ER, rappresentati e difesi dagli avvocati Paolo Starvaggi e Angelo Giorgianni, con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi PEC avvocatopaolostarvaggi@pec.giuffre.it e angelo.giorgianni@pec.giuffre.it;
contro
Regione Siciliana, Giunta Regionale Siciliana, Presidenza della Regione Siciliana, Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica e Ministero dell’Interno (Prefettura di ES – Ufficio Territoriale del Governo), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domiciliano in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
Comune di ES, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Airò e Ada Arnò, con domicilio fisico eletto presso la Casa Comunale in ES, Piazza Unione Europea e con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi PEC avv.vincenzoairo@pec.it e ada.arno@pec.comune.messina.it;
TO US, non costituita in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, anche con decreto monocratico presidenziale inaudita altera parte,
A) quanto al ricorso introduttivo:
- della Deliberazione della Giunta Regionale Siciliana n. 88 del 4 marzo 2026, nella parte in cui include il Comune di ES tra gli enti chiamati al rinnovo degli organi elettivi nella tornata elettorale per le date del 24 e 25 maggio 2026, nel turno elettorale annuale ordinario;
- del D.A. 125 del 23.03.2026 ed i rispettivi allegati, nella parte in cui includono il Comune di ES tra gli enti chiamati al rinnovo degli organi elettivi nella tornata elettorale per le date del 24 e 25 maggio 2026, nel turno elettorale annuale ordinario;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale o comunque attuativo, ivi inclusi il decreto presidenziale di indizione dei comizi elettorali e ogni atto del procedimento elettorale conseguente, compresa la nota assessoriale dell’11 marzo 2026, nella parte in cui reputa legittima la convocazione delle elezioni del Comune di ES per la tornata del maggio 2026, sul presupposto della sufficienza del termine di 60 giorni per l’indizione dei comizi;
B) quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 21 aprile 2026, per l’annullamento, previa sospensione cautelare,
- della nota prot. n. 34561 del 25.3.2026 mediante cui la Prefettura di ES ha provveduto all’indizione dei comizi elettorali, per il Comune di ES, per la tornata elettorale del 24 e del 25 maggio 2026;
- della Deliberazione della Giunta Regionale Siciliana n. 88 del 4 marzo 2026, nella parte in cui include il Comune di ES tra gli enti chiamati al rinnovo degli organi elettivi nella tornata elettorale per le date del 24 e 25 maggio 2026, nel turno elettorale annuale ordinario, già impugnata con il ricorso introduttivo;
- del D.A. 125 del 23.03.2026 ed i rispettivi allegati, nella parte in cui includono il Comune di ES tra gli enti chiamati al rinnovo degli organi elettivi nella tornata elettorale per le date del 24 e 25 maggio 2026, nel turno elettorale annuale ordinario, già impugnato con il ricorso introduttivo;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale o comunque attuativo, ivi inclusi il decreto presidenziale di indizione dei comizi elettorali e ogni atto del procedimento elettorale conseguente, compresa la nota assessoriale dell’11 marzo 2026, nella parte in cui reputa legittima la convocazione delle elezioni del Comune di ES per la tornata del maggio 2026, sul presupposto della sufficienza del termine di 60 giorni per l’indizione dei comizi.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di ES, della Regione Siciliana, della Giunta Regionale Siciliana, della Presidenza della Regione Siciliana, dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica e del Ministero dell’Interno (Prefettura di ES – Ufficio Territoriale del Governo);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2026 il dott. Giovanni US NT AT e uditi i difensori della parte ricorrente, i difensori del Comune di ES e l’Avvocatura erariale per le Amministrazioni - statale e regionale - resistenti come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e DI
1. Con ricorso introduttivo del giudizio, notificato e depositato in data 25 marzo 2026, i deducenti – cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di ES - hanno rappresentato quanto segue.
In data 7 febbraio 2026 il sindaco del Comune di ES ha rassegnato le dimissioni, divenute efficaci e irrevocabili soltanto decorso il termine di venti giorni (dunque, il 27 febbraio 2026).
Con deliberazione della Giunta Regionale Siciliana n. 88 del 4 marzo 2026, il Comune di ES è stato incluso tra gli enti interessati dal turno elettorale annuale ordinario fissato per i giorni 24 e 25 maggio 2026.
Con D.A. n. 125 del 23 marzo 2026, in esecuzione della predetta delibera di Giunta, sono state indette le elezioni amministrative per il 25 e 26 maggio 2026, con inclusione del Comune di ES.
Per la parte ricorrente tali atti sono illegittimi, atteso che la legislazione statale, ed in particolare l’art. 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, stabilisce che, per essere ammessi al turno elettorale annuale ordinario (da tenersi tra il 15 aprile e il 15 giugno), le condizioni che rendono necessario il rinnovo degli organi elettivi (come, appunto, le dimissioni irrevocabili del sindaco) debbano verificarsi entro e non oltre il 24 febbraio dello stesso anno (mentre, nel caso di specie, tale condizione si è perfezionata tre giorni dopo la scadenza del termine perentorio fissato dalla legge statale).
Gli atti impugnati, osservano i deducenti, si fondano su un'erronea interpretazione della normativa elettorale siciliana, come emerge chiaramente dal D.A. n. 125 del 23 marzo 2026 che, all’art. 3, stabilisce che “ L'Assessore Regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica si riserva di apportare eventuali modifiche all'allegato "A" al presente decreto, entro e non oltre il cinquantacinquesimo giorno 3 antecedente la data della votazione, per le situazioni giuridiche maturate entro tale termine ”. Per gli esponenti, tale disposizione dimostra come l'Amministrazione regionale abbia illegittimamente trasformato un termine di natura meramente procedurale (quello del 55° giorno, previsto dall'art. 8 del D.P.Reg. n. 3/1960 per la sola emanazione del decreto) in un termine sostanziale per la maturazione dei presupposti di accesso al voto, in contrasto con il termine del 24 febbraio fissato da norma di rango primario statale e comunque in assenza di una norma regionale che lo preveda.
La parte ricorrente ha affidato il gravame introduttivo del giudizio ai seguenti motivi:
- in primo luogo ha dedotto i vizi di Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182. Violazione dei principi in materia di turno elettorale annuale ordinario. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria e illogicità manifesta .
Per i ricorrenti, in sintesi, gli atti impugnati violano l’art. 2 della L. n. 182/1991 che, letto in combinato disposto con l’art. 1 della medesima legge, costituisce il cardine del sistema nazionale di calendarizzazione delle elezioni amministrative; la disposizione in questione stabilisce una precisa soglia temporale (il 24 febbraio) la cui funzione non è meramente procedurale, ma sostanziale: essa determina la condizione di ammissibilità stessa di un ente al turno elettorale primaverile.
La circolare n. 16 del 20 dicembre 2020 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, stabilisce che, sebbene lo Statuto Siciliano assegni alla Regione la competenza sui propri enti locali, nell'esercizio di tale funzione la Regione aderisce formalmente ai criteri cronologici dello Stato.
Nel caso di specie, la causa dello scioglimento si è perfezionata il 27 febbraio 2026 e la Regione, pertanto, non aveva alcun potere di includere il Comune di ES nel turno elettorale del maggio 2026, ma avrebbe dovuto rinviare le elezioni al turno ordinario dell’anno successivo.
Per gli esponenti, infine, l'art. 2 della L. n. 182/1991 non costituisce una mera disposizione procedurale, ma il cardine del sistema per la programmazione dei rinnovi elettorali, la cui applicazione non può essere sospesa o modificata se non da una fonte di pari rango;
- quindi ha dedotto i vizi - Sulla diretta applicabilità dell’art. 2 L. n. 182/1991 nella Regione Siciliana - di Violazione degli artt. 3, 51, 97 e 117 della Costituzione. Violazione dei principi sui limiti della potestà legislativa esclusiva regionale. Nullità dell’atto ai sensi dell’art. 21-septies L. 241/1990 .
Per i ricorrenti, in sintesi, la tesi espressa anche nell’impugnata nota dell’Assessorato dell’11 marzo 2026, secondo cui la competenza legislativa esclusiva della Regione Siciliana in materia di enti locali (art. 14, lett. o), Statuto Speciale) consentirebbe l’inclusione tra i comuni al voto del Comune di ES nonostante la norma statale in epigrafe, è infondata, posto che l'art. 2 della L. 182/1991 non è una mera disposizione procedurale derogabile, ma una norma di principio e di coordinamento della legislazione statale. La fissazione di un termine ultimo (il 24 febbraio) risponde a un'imprescindibile esigenza di certezza, omogeneità e corretta organizzazione dell'intero procedimento elettorale su scala nazionale. La perentorietà di tale termine è stata ribadita dal legislatore stesso, che vi ha derogato solo con atti aventi forza di legge in occasioni eccezionali.
Evidenziano gli esponenti che la giurisprudenza, sia costituzionale che di legittimità, ha costantemente ribadito che la potestà legislativa siciliana in materia elettorale deve essere esercitata in armonia con i principi fondamentali della legislazione statale, soprattutto quando sono in gioco diritti che esigono uniformità su tutto il territorio nazionale. La disapplicazione di una norma di coordinamento come l'art. 2 della L. 182/1991 creerebbe una palese discriminazione, alterando le condizioni di parità nell'accesso alle cariche elettive; peraltro, una norma di coordinamento procedurale come quella in esame non può essere disapplicata da un atto amministrativo regionale.
Inoltre, per i ricorrenti, la circostanza che l'art. 2 della L. 182/1991 non sia esplicitamente richiamato nei quaderni di istruzioni regionali o inserito nel TUEL non ne esclude l'applicabilità e, in assenza di una specifica legge regionale che disciplini diversamente (e in modo costituzionalmente legittimo) la tempistica delle elezioni anticipate, si applica la disciplina statale (la circolare regionale n. 16 del 20 dicembre 2020 ha riconosciuto un principio generale di “sovrapponibilità di termini e modalità della normativa nazionale sulle elezioni dei sindaci a quella nazionale”).
Per i ricorrenti, inoltre, l’art. 2 della legge n. 182/1991 è applicabile anche nell’ordinamento siciliano come norma di principio e di coordinamento del sistema elettorale; l'ordinamento non consente che il momento del rinnovo elettorale sia rimesso a scelte discrezionali o strategiche, in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento che devono governare l'intera materia elettorale. La manipolazione della scansione temporale del procedimento elettorale incide anche sui principi di certezza del diritto e di democrazia rappresentativa di matrice euro unitaria (art. 10 TUE), che impongono regole predeterminate e non modificabili in funzione del caso concreto;
- successivamente ha dedotto i vizi di Eccesso di potere nelle forme di sviamento, contraddittorietà con precedenti atti e illogicità manifesta. Violazione del principio di affidamento .
Per i deducenti, in sintesi, la deliberazione della Giunta Regionale n. 88/2026 ed il decreto assessoriale del 23 marzo 2026, nella parte in cui includono il Comune di ES, sono viziati anche per sviamento di potere, essendo stato utilizzato un atto amministrativo per disapplicare una legge dello Stato, conseguendo un risultato che, se mai ammissibile, avrebbe richiesto un intervento legislativo formale da parte dell'Assemblea Regionale Siciliana, sviamento che rileva anche in ragione dell’uso strumentale delle dimissioni, attraverso cui si determina la violazione della par condicio . L’alterazione della tempistica elettorale incide direttamente sulla parità delle condizioni di accesso alla competizione, configurando violazione del principio di par condicio politica, quale espressione degli artt. 3 e 51 Cost..
Inoltre, per gli esponenti, la decisione della Giunta Regionale e dell’Assessorato di includere ES tra i comuni al voto, si pone in contrasto con la prassi amministrativa consolidata, che ha visto numerosi comuni siciliani attendere un anno per il voto per il mancato rispetto del termine del 24 febbraio e con il principio di allineamento alla normativa statale affermato nella circolare n. 16 del 20 dicembre 2024.
Inoltre, la disapplicazione di un termine noto e perentorio lede l'affidamento di cittadini, partiti e altri enti sulla stabilità e prevedibilità delle regole elettorali; la scelta di rassegnare le dimissioni in una data calcolata per forzare l'inclusione del comune nella tornata elettorale imminente, in violazione di un termine perentorio, costituisce un atto che altera la fisiologica competizione democratica.
Inoltre, per gli esponenti, nel caso di specie la legge prevede chiaramente un termine (24 febbraio), entro cui dovevano perfezionarsi le dimissioni per potere fruire della prima tornata elettorale utile, che è stato violato; la disapplicazione, basata su un atto amministrativo, lede l'affidamento di tutti gli attori della competizione sulla certezza delle regole del gioco.
Peraltro, aggiungono i deducenti, l’assenza di qualsiasi riferimento ad una norma derogatoria del termine del 24 febbraio di cui alla L. n. 182 del 1991 negli atti ufficiali, svela la natura di mero escamotage argomentativo del rinvio alla prassi amministrativa, privo di qualsiasi valore giuridico e introdotto ex post per sanare una palese illegittimità.
In conclusione, per i ricorrenti, l'operato della Regione si configura come una manifesta violazione del principio di legalità e tipicità dell'azione amministrativa, avendo essa agito in carenza assoluta di potere nel disapplicare una norma di legge statale attraverso un atto amministrativo fondato su presupposti normativi inesistenti e non dichiarati;
- inoltre, ha ulteriormente dedotto i vizi - Sulla distinzione tra termine di accesso al turno e termine procedurale - di Errore di diritto e sviamento di potere .
Secondo la parte ricorrente, in sintesi, l’obiezione della Regione, contenuta nella impugnata nota dell’11 marzo 2026, fondata sulla sufficienza del rispetto del termine minimo di 55/66 giorni per l'indizione dei comizi (previsto dalla normativa regionale), risulta frutto di un grave errore di diritto, in quanto confonde due istituti con finalità e ambiti di applicazione eterogenei posto che l'art. 2 L. n. 182/1991 fissa un termine di accesso, una condizione sostanziale per l'ammissione al turno elettorale annuale (opera a monte e risponde a logiche di sistema e di coordinamento nazionale), mentre il termine di 55/66 giorni di cui all'art. 8 del D.P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3 è un termine procedurale interno, che opera a valle, una volta che sia già stata accertata l'ammissibilità al turno; la sua funzione è meramente organizzativa (garantire il tempo tecnico per gli adempimenti di rito: presentazione liste, propaganda, ecc.). Per gli esponenti, il mancato rispetto del primo (termine di accesso) preclude in radice la possibilità di avviare il secondo (procedimento elettorale).
L'argomentazione secondo cui il termine rilevante in Sicilia sarebbe unicamente quello di cui all'art. 8 del D.P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3, per l'emanazione del decreto di indizione dei comizi, è – secondo la parte ricorrente – infondata, anche perché a livello nazionale è previsto un analogo termine contenuto nell’art. 3 della Legge 7 giugno 1991, n. 182, che stabilisce il termine entro cui il Ministro dell'Interno deve fissare la data per lo svolgimento delle elezioni.
In conclusione, per i deducenti, la pretesa di elevare il termine meramente procedurale per l'indizione dei comizi a presupposto sostanziale per l'accesso al voto costituisce un'operazione ermeneutica arbitraria e contraria a ogni canone di corretta interpretazione giuridica; la Regione ha di fatto utilizzato una norma organizzativa per eludere una norma sostanziale di sistema, commettendo un palese errore di diritto che vizia insanabilmente l'atto impugnato;
- infine - in via subordinata - la parte ricorrente ha articolato la questione di legittimità costituzionale della normativa regionale siciliana in materia elettorale, ove interpretata nel senso di escludere l’applicazione dell’art. 2 L. n. 182/1991, per violazione degli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione .
Per i deducenti, laddove dovesse ritenersi che la normativa regionale siciliana (legislativa o regolamentare) debba essere interpretata nel senso di escludere l'applicazione dell'art. 2 della L. n. 182/1991, consentendo l'indizione delle elezioni sulla base del solo rispetto dei termini procedurali interni, deve essere eccepita l'illegittimità costituzionale di tale normativa (o di tale interpretazione consolidata in diritto vivente) per contrasto con gli artt. 3, 51, 97 e 117 della Costituzione.
I deducenti, pertanto, in via subordinata hanno chiesto al Tribunale adito, ritenuta la questione rilevante e non manifestamente infondata, di sospendere il giudizio e rimettere gli atti alla Corte Costituzionale.
2. Si è costituito in giudizio il Comune di ES chiedendo di dichiarare inammissibili, improcedibili e, comunque, infondate tutte le domande proposte con il ricorso.
Con memoria depositata in data 13 aprile 2026 il Comune di ES: ha eccepito il difetto di “competenza” della sezione staccata di Catania in favore del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia con sede nel capoluogo; ha eccepito l’inammissibilità del ricorso proposto per difetto di legittimazione attiva e di interesse dei deducenti; ha argomentato in ordine all’infondatezza del ricorso proposto.
In conclusione, il Comune di ES ha chiesto di respingere la domanda cautelare e di dichiarare inammissibili, improcedibili e, comunque, infondate tutte le domande proposte con il ricorso.
3. Si sono costituiti in giudizio la Regione Siciliana, la Giunta Regionale Siciliana, la Presidenza della Regione Siciliana e l’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica chiedendo: la declaratoria di estraneità della Regione e della Presidenza della Regione Siciliana; che il ricorso venga dichiarato inammissibile per carenza di interesse da parte dei ricorrenti; che il ricorso venga dichiarato infondato e, quindi, rigettato.
4. Con memoria depositata in data 17 aprile 2026 la parte ricorrente ha contrastato le eccezioni di difetto di legittimazione passiva della Regione Siciliana e della Presidenza della Regione Siciliana (frapposta dall’Avvocatura erariale) nonché di “incompetenza” territoriale della Sezione staccata di Catania adita (frapposta dal Comune di ES).
Quindi i deducenti hanno insistito sul proprio interesse ad agire nonché sulle censure articolate e sulle conclusioni rassegnate nell’atto introduttivo del giudizio.
5. Con replica depositata in data 18 aprile 2026 il resistente Comune di ES ha insistito nell’eccezione di “incompetenza” dell’adita sezione staccata di Catania e nell’eccezione di difetto di legittimazione e di interesse dei ricorrenti.
Quindi il Comune di ES ha ribadito le conclusioni già articolate nei precedenti scritti difensivi.
6. All’esito della camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026, fissata per la trattazione della domanda cautelare, con ordinanza 21 aprile 2026, n. 1149 è stata disposta la trasmissione del fascicolo al Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia per le determinazioni di competenza ex art. 47, comma 2, cod. proc. amm. in ordine alla questione concernente la ripartizione della controversia tra Tribunale Amministrativo Regionale con sede nel capoluogo e sezione staccata.
7. Con ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato in data 21 aprile 2026, la parte ricorrente ha avversato la nota della Prefettura di ES prot. n. 34561 del 25 marzo 2026, unitamente agli atti già impugnati con l’atto introduttivo del giudizio, per i motivi di illegittimità derivata di cui al ricorso introduttivo del giudizio.
I deducenti hanno insistito sull’interesse ad agire quali cittadini elettori, sull'immediata impugnabilità degli atti preparatori del procedimento elettorale e, nel merito, sulla violazione dell'art. 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, che fissa al 24 febbraio il termine perentorio entro cui devono verificarsi le condizioni che rendono necessario il rinnovo di un consiglio comunale per poter accedere al turno elettorale annuale ordinario.
8. Con ordinanza 22 aprile 2026, n. 134 il Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha attribuito alla competenza della sezione staccata di Catania il proposto ricorso.
9. Con decreto 23 aprile 2026, n. 114 è stata accolta l’istanza di abbreviazione dei termini processuali alle condizioni e con gli effetti di cui all’art. 53 cod. proc. amm., avanzata dalla parte ricorrente, e, per l’effetto, è stata fissata l’udienza camerale del 5 maggio 2026 per la trattazione dell’istanza cautelare formulata con il ricorso per motivi aggiunti unitamente a quella già fissata per la domanda cautelare formulata con il ricorso introduttivo.
10. Con memoria depositata in data 30 aprile 2026 la parte ricorrente - dopo aver richiamato, sinteticamente, i termini principali delle questioni poste con i ricorsi, introduttivo del giudizio e per motivi aggiunti - ha valorizzato i profili di pregiudizio ( periculum ) derivante dalla mancata sospensione del procedimento elettorale; quindi, la parte ricorrente ha concluso per l'accoglimento dell'istanza cautelare e, per l'effetto, per la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati ovvero, in alternativa, per l’accoglimento del ricorso con sentenza in forma semplificata.
11. Con memoria depositata in data 30 aprile 2026, l’Avvocatura erariale si è costituita in giudizio nell’interesse della Prefettura di ES eccependo la carenza di legittimazione passiva della stessa Prefettura, in quanto sostanzialmente estranea alla vicenda; infine, ha insistito nelle conclusioni in precedenza rassegnate.
12. Con memoria depositata in data 2 maggio 2026 il Comune di ES ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti e ha concluso con la richiesta di respingere, perché inammissibile e comunque priva di fondamento, la domanda cautelare nonché i motivi di gravame, perché inammissibili ed infondati.
13. Alla camera di consiglio del giorno del giorno 5 maggio 2026, presenti i difensori della parte ricorrente, i difensori del Comune di ES e l’Avvocatura erariale per le Amministrazioni, statale e regionale, resistenti, come da verbale, preliminarmente, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., il Collegio, in relazione al ricorso per motivi aggiunti, ha rilevato la possibile inammissibilità, essendo stata impugnata una mera comunicazione informativa, atto privo di lesività.
Il Collegio, inoltre, ha formulato avviso, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., circa la possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.
Dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione
14. La causa, trattata nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2026 per la domanda di concessione di misure cautelari, può essere decisa con sentenza in forma semplificata secondo la disciplina dettata dal codice del processo amministrativo, sussistendo i presupposti di legge.
15. In via preliminare, deve essere disposta l’estromissione dal giudizio della Regione Siciliana, che per costante indirizzo giurisprudenziale - condiviso dal Collegio - per quanto concerne l’attività amministrativa, non ha una propria soggettività unitaria, facendo essa capo ai singoli Assessori, cui nell’ambito delle rispettive funzioni è attribuita una propria competenza con rilevanza esterna, talché ciascun assessore è legittimato a stare in giudizio per il ramo di attività amministrativa che a lui fa capo (cfr., ex plurimis , T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 5 maggio 2025, n. 963).
La notificazione del ricorso - anche - alla Presidenza della Regione va invece ritenuta giustificata alla luce dell’impugnazione del D.A. n. 125 del 23 marzo 2026 adottato dal Presidente della Regione Assessore ad interim delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica.
Anche la notificazione del ricorso per motivi aggiunti alla Prefettura di ES è giustificata dall’impugnazione - appunto, con il ricorso per motivi aggiunti - della nota della Prefettura di ES prot. n. 34561 del 25 marzo 2026.
16. Il ricorso introduttivo del giudizio è inammissibile per le ragioni di seguito specificate.
16.1. Occorre evidenziare, in via preliminare, che nell’atto introduttivo del giudizio è stata dedicata una ampia premessa sulla legittimazione e sull’interesse dei deducenti.
In sintesi, i ricorrenti hanno evidenziato di agire quali cittadini elettori del Comune di ES, direttamente incisi da una consultazione elettorale che si assume indetta in difformità dalle regole legislative e costituzionali che disciplinano tempi e condizioni del voto.
Per gli esponenti, l’interesse azionato è concreto e attuale, perché attiene: alla legalità del procedimento elettorale comunale; alla corretta formazione della volontà democratica locale; al diritto a non essere discriminati rispetto agli elettori dei comuni delle altre regioni, che hanno un termine certo entro il quale le dimissioni del sindaco si devono perfezionare per votare alla prima tornata utile; alla partecipazione al voto secondo regole certe, generali e non manipolate in funzione del caso singolo.
La posizione dei ricorrenti - evidenziano gli stessi - non si esaurisce in un interesse diffuso alla legalità, ma si concreta in un interesse qualificato e differenziato alla partecipazione a una competizione elettorale regolata da condizioni legali certe e non alterate in funzione del caso concreto. Tale interesse, aggiungono gli esponenti, in quanto inerente alla regolarità delle operazioni elettorali ed alla corretta formazione degli organi rappresentativi, si atteggia a posizione giuridica soggettiva azionabile in via immediata contro gli atti che determinano l’avvio e la conformazione del procedimento elettorale, ove se ne deduca la contrarietà a norme imperative di sistema.
Inoltre, per i deducenti - in ordine alla autonoma impugnativa di atti endoprocedimentali del procedimento elettorale, ancorché immediatamente lesivi, prima della proclamazione degli eletti -differire la tutela giurisdizionale può vanificarla, sacrificando i diritti di difesa per assicurare la mera cadenza dei tempi procedurali anziché la corretta formazione della volontà del corpo elettorale; ciò rafforza la necessità che la tutela avverso atti di indizione della consultazione, immediatamente lesivi, sia concretamente ed immediatamente praticabile (tutela immediata che troverebbe fondamento anche nell'art. 113 Cost.).
Per gli esponenti, infine, nel contesto elettorale, posticipare la tutela alla fase successiva alla proclamazione degli eletti significherebbe, di fatto, svuotare di contenuto il diritto stesso, costringendo la comunità a subire una competizione fondata su presupposti illegittimi, con un conseguente spreco di risorse pubbliche e un'alterazione della corretta formazione della volontà popolare difficilmente sanabile ex post ; l'atto di indizione dei comizi non è un mero atto preparatorio neutro, ma il provvedimento che incide in modo diretto e attuale sulla sfera giuridica degli elettori, attivando il loro diritto e dovere di partecipare al voto in un contesto di legalità.
16.2. Premesso quanto sopra, occorre precisare in via preliminare che – ai sensi dell’art. 126, comma 1, cod. proc. amm. – “ Il giudice amministrativo ha giurisdizione in materia di operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei comuni, delle province, delle regioni e all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ”.
La giurisprudenza ha condivisibilmente chiarito che “ le controversie aventi ad oggetto i diritti di elettorato attivo e passivo appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, la quale non viene meno per il fatto che la questione relativa alla sussistenza, o non, dei diritti suddetti sia stata introdotta mediante l’impugnazione del provvedimento di proclamazione o di convalida degli eletti, perché anche in tali ipotesi la decisione non verte sull’annullamento dell’atto amministrativo impugnato, bensì direttamente sul diritto soggettivo perfetto inerente all’elettorato suddetto […] mentre appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo le questioni attinenti alla regolarità delle operazioni elettorali, in quanto relative a posizioni di interesse legittimo ” (cfr. Cons. Stato, sez. II, 22 maggio 2024, n. 4578).
Inoltre, “ la giurisdizione amministrativa sul contenzioso elettorale di cui agli artt. 126, 129 e 130 cod. proc. amm. non rappresenta un’ipotesi di giurisdizione esclusiva, non essendo ricompresa tra le materie elencate nell’art. 133 cod. proc. amm., e «ha ad oggetto le sole "operazioni elettorali", ossia la regolarità delle forme procedimentali di svolgimento delle elezioni, alle quali fanno capo nei singoli posizioni che hanno la consistenza dell’interesse legittimo, non del diritto soggettivo. E benché tali operazioni non si esauriscano nelle attività di votazione, ma si estendano al procedimento elettorale preparatori o […] e comprendano tutti gli atti del complesso procedimento, dall’emanazione dei comizi elettorali sino alla proclamazione degli eletti, resta tuttavia attribuita all’autorità giudiziaria ordinaria la cognizione delle controversie nelle quali si fanno valere posizioni di diritto soggettivo, quali quelle che si riconnettono al diritto di elettorato attivo o che concernono ineleggibilità, decadenze e incompatibilità ” (cfr. cit. Cons. Stato, sez. II, 22 maggio 2024, n. 4578).
Fermo quanto sopra, ritiene il Collegio che la controversia in esame risulti devoluta alla potestas iudicandi del plesso giurisdizionale adito; invero:
- con l’atto introduttivo del giudizio sono stati impugnati, nella parte di interesse, atti antecedenti al decreto di convocazione dei comizi elettorali (deliberazione di Giunta Regionale n. 88 del 4 marzo 2026 e nota assessoriale dell’11 marzo 2026) nonché, sempre nella parte di interesse, il decreto di convocazione dei comizi elettorali (decreto assessoriale n. 125 del 23 marzo 2026);
- con il ricorso per motivi aggiunti è stata avversata la comunicazione prefettizia della avvenuta indizione dei comizi elettorali (nota prot. n. 34561del 25 marzo 2026), nonché gli ulteriori atti già avversati con il ricorso introduttivo.
In sintesi, nella controversia in esame i deducenti non fanno valere posizioni di diritto soggettivo, quali quelle che si riconnettono al diritto di elettorato attivo o che concernono ineleggibilità, decadenze e incompatibilità, ma muovono contestazioni concernenti pur sempre la regolarità delle “ forme procedimentali di svolgimento delle elezioni ” (sia pure in senso lato), contestando - in estrema sintesi - la non corretta tempistica correlata allo svolgimento della competizione elettorale.
16.3. Ciò premesso, il Collegio rileva che il presente giudizio non è riconducibile:
- al rito ex art. 129 cod. proc. amm., rito incentrato sull’impugnazione dei “ provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni […]”.
Invero, l'art. 129, comma 1, cod. proc. amm. consente l'impugnazione immediata solo dei provvedimenti di esclusione di liste o candidati relativi al procedimento preparatorio delle elezioni amministrative ed esclusivamente su ricorso dei delegati di liste o dei gruppi di candidati esclusi. Non possono quindi attivare il giudizio di primo grado i cittadini elettori, che possono invece tutelare le proprie ragioni in via ordinaria, dopo la proclamazione degli eletti (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 25 settembre 2018, n. 1326);
- al rito ex art. 130 cod. proc. amm., rito incentrato sull’impugnazione degli “ atti del procedimento elettorale successivi all'emanazione dei comizi elettorali ”, impugnazione possibile “ soltanto alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all'impugnazione dell'atto di proclamazione degli eletti ”.
In conclusione, il presente giudizio deve farsi rientrare nella categoria del c.d. “rito ordinario” (invero, per la giurisprudenza, “ l’impugnazione dell’atto di indizione delle elezioni non rientra nel rito speciale dell’art. 130 c.p.a. che riguarda gli atti successivi alla indizione dei comizi, né rientra nel rito dell’art. 129 c.p.a. che riguarda gli atti lesivi del diritto di partecipare alle elezioni ”; pertanto, si applica “ il rito ordinario ”: cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur, 25 giugno 2019, n. 596; cfr. anche cit. T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 25 settembre 2018, n. 1326).
16.4. Fermo quanto sopra, il Collegio ritiene che i deducenti siano privi di legittimazione e di interesse ad avversare gli atti in epigrafe.
In linea generale, va ricordato che il processo amministrativo “ non costituisce una giurisdizione di diritto oggettivo, volta a ristabilire una legalità che si assume violata, ma ha la funzione di dirimere una controversia fra un soggetto che si afferma leso in una posizione giuridica soggettiva in modo diretto, concreto e attuale da un provvedimento amministrativo e l'amministrazione che ha emanato tale provvedimento ” (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. I, 14 dicembre 2022, n. 1971).
Segnatamente, per essere legittimati al ricorso, occorre la titolarità (che va affermata e dimostrata in giudizio) di una posizione giuridica soggettiva che sia differenziata da quella della generalità dei consociati e che sia attualmente e direttamente esposta ad un pregiudizio derivante dall’atto contestato; ciò in quanto nel giudizio amministrativo, fatta eccezione per ipotesi specifiche, non è consentito adire il giudice al solo fine di conseguire la legalità e la legittimità dell’azione amministrativa, se ciò non si traduca anche in uno specifico beneficio in favore di chi la propone, che dallo stesso deve essere dedotto ed argomentato altrimenti l’impugnativa verrebbe degradata al rango di azione popolare a tutela dell’oggettiva legittimità dell’azione amministrativa (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. II, 28 aprile 2026, n. 3323).
Segnatamente, la giurisprudenza richiede due fattori legittimanti la proposizione del ricorso: la sussistenza di una situazione giuridica qualificata, di interesse differenziato rispetto a tutti gli altri soggetti; l'effettività ed attualità della lesione subita, lì dove occorre un pregiudizio concreto subito da un soggetto, secondo il canone di cui all’art. 100 cod. proc. civ., applicabile al processo amministrativo (cfr., ex plurimis , T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 18 marzo 2024, n. 193).
La legittimazione ad impugnare un provvedimento amministrativo deve essere direttamente correlata alla situazione giuridica sostanziale che si assume lesa dal provvedimento e postula l'esistenza di un interesse attuale e concreto all'annullamento dell'atto; in caso contrario, l'impugnativa verrebbe degradata al rango di azione popolare a tutela dell'oggettiva legittimità dell'azione amministrativa, con conseguente ampliamento della legittimazione attiva al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, in insanabile contrasto con il carattere di giurisdizione soggettiva che la normativa legislativa e quella costituzionale hanno attribuito al vigente sistema di giustizia amministrativa (cfr., ex plurimis , Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., Ad. Sez. Riun., 4 aprile 2023, n. 203).
Il presupposto e nel contempo l’effetto è che nel processo amministrativo, fatta eccezione per ipotesi specifiche in cui è ammessa l'azione popolare (ad esempio il giudizio elettorale ex art. 130 cod. proc. amm., fattispecie che però non ricorre nella presente vicenda: cfr. supra ), “ non è consentito adire il relativo giudice unicamente al fine di conseguire la legalità e la legittimità dell'azione amministrativa, ove ciò non si traduca anche in uno specifico beneficio in favore di chi la propone, il quale, a sua volta, deve trovarsi in una situazione differenziata rispetto al resto della collettività e non sia un quisque de populo ” (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. VII, 11 luglio 2025, n. 6054).
L’interesse ad agire richiede, dunque, che il ricorrente ottenga un’effettiva utilità dal ricorso; in altre parole, la nozione di interesse ad agire postula la possibilità, per il ricorrente, di trarre un'effettiva utilità dal vittorioso esperimento del ricorso, intesa come riparazione o reintegrazione di una lesione della propria sfera giuridica avente carattere di personalità, concretezza e attualità, senza che, dunque, possa avere rilievo il generico interesse pubblico al ripristino della legalità violata, che è sotteso e immanente a qualsivoglia azione giudiziaria (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 11 novembre 2024, n. 3129).
Nella vicenda in esame i deducenti – cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di ES – non hanno contestato i “ risultati elettorali ” (la competizione elettorale, invero, non si è ancora svolta), ma hanno agito a tutela dell'oggettiva legittimità dell'azione amministrativa (richiamando l’“ interesse diretto, concreto ed attuale a che la competizione elettorale si svolga nel pieno rispetto delle leggi che ne garantiscono l'ordinato, trasparente e corretto svolgimento ”: cfr. pag. 4 dell’atto introduttivo del giudizio), ciò che deve ritenersi escluso, per le ragioni sopra precisate.
Peraltro, le domande proposte non possono ritenersi volte ad ottenere uno specifico beneficio in favore di chi le propone, soggetto che deve trovarsi, come detto sopra, in una situazione differenziata rispetto al resto della collettività: invero, da una pluralità di elementi si trae che, per gli stessi deducenti, è l’intera “ comunità ” che subisce “ una competizione fondata su presupposti illegittimi ” (cfr. pag. 5 dell’atto introduttivo del giudizio), che a risultare disorientato è il “ corpo elettorale ” (cfr. pag. 25 dell’atto introduttivo del giudizio) e che risulta vulnerato il “ legittimo affidamento delle altre forze politiche e degli elettori, convinti che la scadenza naturale del mandato fosse nel 2027 ” (cfr. pag. 17 dell’atto introduttivo del giudizio).
Ne consegue che, poiché i cittadini-elettori ricorrenti non sono titolari di un interesse personale, differenziato e qualificato pregiudicato direttamente dai provvedimenti la cui illegittimità si intende far valere con il proposto ricorso, l’azione spiccata - con l’atto introduttivo del giudizio - è inammissibile.
17. Anche il ricorso per motivi aggiunti deve essere dichiarato inammissibile, essendo stato impugnato con lo stesso mezzo di gravame una nota prefettizia di mera comunicazione - e, dunque, priva di spessore provvedimentale - del decreto assessoriale di indizione dei comizi elettorali.
18. In conclusione, previa estromissione dal giudizio della Regione Siciliana, il ricorso introduttivo del giudizio e il ricorso per motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili per tutte le ragioni sopra evidenziate.
19. Le spese di lite, stante la natura interpretativa delle questioni esaminate e la peculiarità della vicenda contenziosa, possono essere integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo del giudizio e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così provvede:
- estromette dal giudizio la Regione Siciliana;
- dichiara inammissibili il ricorso introduttivo del giudizio e il ricorso per motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SE NA Barone, Presidente
Giovanni US NT AT, Consigliere, Estensore
Paola NA Rizzo, Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| Giovanni US NT AT | SE NA Barone |
IL SEGRETARIO