Sentenza 19 ottobre 2010
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Il diritto di querela per il reato di danneggiamento spetta anche al legittimo detentore del bene danneggiato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/10/2010, n. 41391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41391 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 19/10/2010
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 3216
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - N. 11148/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA UI, nato a *Nardodipace* il *2.9.1966*;
avverso la sentenza del Tribunale di Locri, sezione distaccata di Siderno, in data 21.10.2009. Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal consigliere Dr. Piercamillo Davigo.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, Dott. Giuseppe Febbraro, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Udito il difensore Avv. Lombardo Domenico, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 27.6.2008, il Giudice di Pace di Stilo dichiarò MA UI responsabile del reato di danneggiamento commesso il *26.3.2005* e lo condannò alla pena di Euro 400,00 di multa. L'imputato fu altresì condannato al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese a favore della parte civile LI PP. Avverso tale pronunzia l'imputato propose gravame ma il Tribunale di Locri, Sezione distaccata di Siderno, con sentenza in data 21.10.2009, confermò la decisione di primo grado. Ricorre per cassazione l'imputato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione:
1. in relazione alla ritenuta legittimità della querela sporta da LI PP, il quale non è proprietario ne' possessore dell'auto danneggiata, ma solo utilizzatore occasionale;
titolare del diritto di querela, quantomeno nell'ipotesi di deterioramento, è solo la persona offesa che nel reato di danneggiamento sarebbe solo il proprietario e non anche l'utilizzatore occasionale, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di Pace. Il Tribunale ha poi ritenuto il reato perseguibile d'ufficio ai sensi dell'art. 635 comma 2, n. 3, in relazione all'art. 625 cod. pen., n. 7, ma l'autovettura era sotto la sorveglianza di LI\ e quindi non era affidata alla pubblica fede:
2. in relazione alla ritenuta legittima e fondata costituzione di parte civile di LI\; la legittimazione è stata esclusa dalla giurisprudenza della Corte di cassazione in capo al detentore del bene ed al comodatario, sicché l'unico soggetto legittimato ad agire era la proprietaria GR AN;
3. vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato soltanto sulla base delle dichiarazioni di LI\, senza adeguata valutazione della attendibilità soggettiva ed oggettiva dello stesso e delle sue dichiarazioni;
pur in presenza di querele reciproche tra LI\ e MA\ è stata esclusa l'esistenza di rapporti conflittuali;
la sentenza richiama le dichiarazioni di GR AN, pure interessata all'esito del processo e GR FR, che nulla hanno riferito sui fatti di causa.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Questa Corte ha affermato (con sentenza citata anche nel provvedimento impugnato) che, in tema di danneggiamento, il diritto di querela spetta anche al titolare di un diritto di godimento sul bene danneggiato (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 47672 del 17.10.2003 dep. 12.12.2003 rv 227689. Fattispecie in cui è stata ritenuta la legittimazione a proporre querela del conduttore dell'immobile e del convivente del proprietario dell'immobile).
Del resto questa Corte ha anche affermato che, in tema di condizioni di procedibilità, la legittimazione a proporre querela per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose spetta sia al titolare di un diritto reale assoluto sulla "res" oggetto di violenza, sia a chi eserciti sulla cosa un legittimo "ius possessionis" significativo di una diretta relazione con la medesima. (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 28952 in data 8.7.2008 dep. 11.7.2008 rv 240819. Fattispecie nella quale la Corte ha affermato che la titolarità del diritto di querela competeva al compossessore - non proprietario di un immobile la cui porta di accesso al sottotetto era stata vincolata con un lucchetto, rimosso indebitamente dal ricorrente). V. anche rv 228810.
Pertanto il legittimo detentore del bene danneggiato è persona offesa legittimata a sporgere querela, tanto più che il proprietario ben potrebbe chiedere a lui conto dell'avvenuto deterioramento. Il principio enunciato rende superfluo l'esame della doglianza relativa alla non perseguibilità d'ufficio.
Il secondo motivo di ricorso è infondato.
In quanto persona offesa, il detentore del bene danneggiato è legittimato a costituirsi parte civile per ottenere il risarcimento dei danni.
L'esistenza di diritto di proprietà o di altro diritto reale in capo ad altro soggetto rileverà ai fini della valutazione dell'ammontare del danno patito dal detentore, ma non esclude che tale danno, sia pure in misura ridotta rispetto a quello patito dal proprietario, possa esistere.
Si pensi solo all'ipotesi in cui il detentore dell'autovettura, in conseguenza del danneggiamento, sia nell'impossibilità di utilizzare il veicolo.
Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, "in tema di valutazione della prova testimoniale, a base del libero convincimento del giudice possono essere poste le dichiarazioni della parte offesa e quelle di un testimone legato da stretti vincoli di parentela con la medesima. Ne consegue che la deposizione della persona offesa dal reato, pur se non può essere equiparata a quella del testimone estraneo, può tuttavia essere assunta anche da sola come fonte di prova, ove sia sottoposta a un attento controllo di credibilità oggettiva e soggettiva, non richiedendo necessariamente neppure riscontri esterni, quando non sussistano situazioni che inducano a dubitare della sua attendibilità". (Cass. Sez. 3 sent. n. 22848 del 27.3.2003 dep. 23.5.2003 rv 225232).
Nel caso in esame il Tribunale ha motivato la ritenuta attendibilità in ragione della complessiva ricostruzione della vicenda. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Udienza pubblica, il 19 ottobre 2010. Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2010