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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 112/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
AB NO, LA
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1185/2020 depositato il 22/09/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK040402678 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK040402678 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK040402678 IRAP 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 , nella qualità di legale rappresentante della Associazione_1, costituita con atto pubblico del 14 ottobre 1989 ai fini dello svolgimento di attività sportive dilettantistiche, ricorreva avverso l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva accertato, per l'anno 2015, ricavi da sponsorizzazioni per
€ 35.462,00 (risultanti dai cosiddetti spesometri), a fronte dei quali non riconosceva alcun costo.
All'uopo, esponeva:
- l'inesistenza della responsabilità solidale e la violazione e falsa applicazione dell'art. 38 c.c., posto che non aveva assunto per l'anno 2015 - in nome e per conto dell'Associazione - alcuna obbligazione nei confronti dell'Agenzia, essendo entrato in carica solo il 29/7/2016 (cioè 8 mesi dopo la fine del 2015), allorquando tutti “gli affari” del 2015 erano stati – da mesi – esauriti e, comunque, non aveva curato alcun affare per conto dell'Associazione e, quindi, non poteva in alcun modo essere chiamato a rispondere delle obbligazioni della medesima associazione;
- che, pertanto, la responsabilità solidale poteva pertanto eventualmente operare per determinati atti conclusi in nome e per conto dell'associazione nel periodo limitato in cui era rimasto in carica (dal 30/07/2016);
- che, trattandosi di una garanzia “assimilabile alla fideiussione”, l'Agenzia non aveva alcun titolo per procedere all'emissione dell'avviso di accertamento nei suoi confronti, in quanto l'eventuale responsabilità solidale doveva essere dapprima accertata in sede civile e non poteva essere ritenuta per presupposta dall'avviso di accertamento;
- che sussisteva la violazione dell'art. 11, 2° comma del D.lgs n. 472/1997 nonché la violazione della legge
398/92, posto che le associazioni sportive dilettantistiche, che non avessero uperato € 250.000,00 di corrispettivi derivanti da attività commerciale (si trattava sostanzialmente dei corrispettivi derivanti dalle prestazioni di sponsorizzazione che venivano “vendute” ai vari soggetti interessati a veicolare la propria immagine insieme a quella delle associazioni sportive), erano tenute a normali adempimenti fiscali;
ne conseguiva che - non essendo stato superato il limite di € 250.000,00 - l'Associazione non poteva essere considerata decaduta da alcun regime;
- che si sollevavano le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17 del D.lgs n. 472/97 e dell'art. 23 del
D.lgs n. 546/92, nella parte in cui consentivano all'Agenzia di irrogare sanzioni di natura penale e al giudice di decidere su sanzioni amministrative sostanzialmente penali;
Tanto premesso, concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato.
All'udienza del 14.11.2025, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A parere dell'odierna Corte di Giustizia, il ricorso è fondato, per l'assorbente ragione che l'avviso di accertamento in oggetto con il quale l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Foggia accertava in capo alla Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.) Associazione_1 (P.IVA_1) per l'anno 2015 un maggiore reddito imponibile e, conseguentemente, accertava le maggiori imposte con sanzioni, si riferisce a un periodo di imposta in cui il Ricorrente_1 non era il rappresentante dell'associazione (essendo divenuto tale in data 29.7.2016), sicchè non poteva essere chiamato a rispondere in solido delle obbligazioni della stessa associazione ai sensi dell'art. 38 del codice civile.
In ordine alle spese di lite, stante la mancata costituzione di parte resistente, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.
Così deciso in Foggia il 14.11.2025
Il Giudice rel.
AN CA
Il Presidente Antonio D'Alessio
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
AB NO, LA
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1185/2020 depositato il 22/09/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK040402678 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK040402678 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK040402678 IRAP 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 , nella qualità di legale rappresentante della Associazione_1, costituita con atto pubblico del 14 ottobre 1989 ai fini dello svolgimento di attività sportive dilettantistiche, ricorreva avverso l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva accertato, per l'anno 2015, ricavi da sponsorizzazioni per
€ 35.462,00 (risultanti dai cosiddetti spesometri), a fronte dei quali non riconosceva alcun costo.
All'uopo, esponeva:
- l'inesistenza della responsabilità solidale e la violazione e falsa applicazione dell'art. 38 c.c., posto che non aveva assunto per l'anno 2015 - in nome e per conto dell'Associazione - alcuna obbligazione nei confronti dell'Agenzia, essendo entrato in carica solo il 29/7/2016 (cioè 8 mesi dopo la fine del 2015), allorquando tutti “gli affari” del 2015 erano stati – da mesi – esauriti e, comunque, non aveva curato alcun affare per conto dell'Associazione e, quindi, non poteva in alcun modo essere chiamato a rispondere delle obbligazioni della medesima associazione;
- che, pertanto, la responsabilità solidale poteva pertanto eventualmente operare per determinati atti conclusi in nome e per conto dell'associazione nel periodo limitato in cui era rimasto in carica (dal 30/07/2016);
- che, trattandosi di una garanzia “assimilabile alla fideiussione”, l'Agenzia non aveva alcun titolo per procedere all'emissione dell'avviso di accertamento nei suoi confronti, in quanto l'eventuale responsabilità solidale doveva essere dapprima accertata in sede civile e non poteva essere ritenuta per presupposta dall'avviso di accertamento;
- che sussisteva la violazione dell'art. 11, 2° comma del D.lgs n. 472/1997 nonché la violazione della legge
398/92, posto che le associazioni sportive dilettantistiche, che non avessero uperato € 250.000,00 di corrispettivi derivanti da attività commerciale (si trattava sostanzialmente dei corrispettivi derivanti dalle prestazioni di sponsorizzazione che venivano “vendute” ai vari soggetti interessati a veicolare la propria immagine insieme a quella delle associazioni sportive), erano tenute a normali adempimenti fiscali;
ne conseguiva che - non essendo stato superato il limite di € 250.000,00 - l'Associazione non poteva essere considerata decaduta da alcun regime;
- che si sollevavano le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17 del D.lgs n. 472/97 e dell'art. 23 del
D.lgs n. 546/92, nella parte in cui consentivano all'Agenzia di irrogare sanzioni di natura penale e al giudice di decidere su sanzioni amministrative sostanzialmente penali;
Tanto premesso, concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato.
All'udienza del 14.11.2025, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A parere dell'odierna Corte di Giustizia, il ricorso è fondato, per l'assorbente ragione che l'avviso di accertamento in oggetto con il quale l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Foggia accertava in capo alla Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.) Associazione_1 (P.IVA_1) per l'anno 2015 un maggiore reddito imponibile e, conseguentemente, accertava le maggiori imposte con sanzioni, si riferisce a un periodo di imposta in cui il Ricorrente_1 non era il rappresentante dell'associazione (essendo divenuto tale in data 29.7.2016), sicchè non poteva essere chiamato a rispondere in solido delle obbligazioni della stessa associazione ai sensi dell'art. 38 del codice civile.
In ordine alle spese di lite, stante la mancata costituzione di parte resistente, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.
Così deciso in Foggia il 14.11.2025
Il Giudice rel.
AN CA
Il Presidente Antonio D'Alessio