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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 18/02/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Alessandra
Dominici, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2218 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2023 e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Roma, Parte_1 C.F._1
Via Albert Einstein, 34, presso lo studio dell'avv. Diego Polimanti, che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all' avv. Caterina Mencarini
RICORRENTE
E
– elettivamente domiciliato in Controparte_1
Roma, presso la sede oma, viale Regina Margherita 206, rappresentato e CP_2
difeso dal funzionario Donatella PALMIERI
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 442 c.p.c., depositato in data 20.11.2023,
a adito l'intestato tribunale chiedendo di: Parte_1
- dichiarare l'illegittimità del verbale della commissione medica per CP_1
l'accertamento della condizione di disabilità ai sensi della legge 104 del 1992, su visita svolta in data 18.05.2023, per revisione della posizione n. 6149869100106, in relazione alla parte in cui dispone, per il mese di maggio 2025, la revisione.
- condannare l' al pagamento delle spese e del compenso del presente giudizio, CP_1
oltre accessori di legge.
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto:
- di essere stata sottoposta, in data 30.06.2020, a visita medica da parte della
Commissione Medica per l'accertamento della condizione di disabilità ai sensi della
1 legge 104 del 1992, presso il Centro Medico Inps di Roma, per la verifica della permanenza dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap o disabilita e di aver impugnato il relativo verbale per non aver riconosciuto la sussistenza dei requisiti sanitari per beneficiare della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevata ex art. 3, co. 3, L. 1041/1992;
- di aver depositato, in data 07/07/2021 ricorso ex art.445 bis c.p.c. per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevata ex art.3, co. 3, L.104/1992;
- che il procedimento, iscritto al n. R.G. 1061/2021, si concludeva con decreto di omologa, del 16.02.2023, con il quale il Giudice, omologava le risultanze della relazione medico-legale della Dott.ssa che accertavano, con Persona_1
decorrenza dal mese di giugno 2020, il possesso da parte della ricorrente dei requisiti sanitari per il riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevata ex art. 3, co. 3, L. 104/1992, senza necessità di revisione CP_
- che il decreto di omologa veniva notificato alla sede di Civitavecchia in data
17.02.2023;
- che, tuttavia, in data 18.05.2023, la ricorrente veniva sottoposta ad una nuova visita medico legale presso la competente commissione medica dell' , la quale, pur CP_1
confermando la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevata, ne prevedeva, a dispetto delle statuizioni della perizia omologata, la revisione nel mese di maggio 2025;
- che avverso il suddetto il verbale sanitario, in relazione alla previsione della revisione, veniva presentato in data 28.07.2023 ricorso amministrativo (ricorso n.
2411185) dinnanzi al competente comitato, avente protocollo n.
.7001.28/07/2023.0635143, preceduto, in data 09.06.2023, da una formale CP_1
richiesta di rettifica inoltrata tramite PEC.
Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Il giudice all'udienza del 18/02/2025 ha deciso la causa nei seguenti termini.
Il ricorso non è fondato e non può trovare accoglimento.
Costituisce principio generale dell'ordinamento in materia di prestazioni previdenziali e assistenziali i diritto/dovere dell' di verificare la permanenza dei requisiti sanitari CP_1
per il godimento delle stesse.
Questo in quanto il diritto costituzionalmente tutelato all'assistenza sociale di cui all'art. 38 della Costituzione deve essere contemperato con il principio di equilibrio della finanza
2 pubblica di cui all'art 81 della Costituzione, che non autorizza spese pubbliche non giustificate.
Tale principio è espresso da diverse norme che regolano la materia delle prestazioni assistenziali. Quanto all'invalidità civile l'art. 21 legge n. 118 del 1971, rubricato
"accertamenti sulla permanenza dei requisiti" prevede che “il comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, di cui all'articolo 14, puo' disporre accertamenti sulle condizioni economiche, di inabilita' e di incollocabilita' nei confronti dei beneficiari della pensione o dell'assegno deliberando, se del caso, la revoca della concessione.
Il d.P.R. 21 settembre 1994, n. 698 (Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici) all'art. 5 comma 4 prevede che ".....gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore dei ciechi civili, invalidi civili e sordomuti hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti" e lo status relativo alla minorazione civile e all'handicap viene meno alla data di scadenza indicata nel verbale di accertamento anche se l'interessato è in attesa di visita di revisione con la conseguenza che sono sospese le provvidenze economiche
(pensioni, assegni, indennità) e, fino ad un nuovo verbale di accertamento, viene meno il diritto a tutte le agevolazioni.
La legge n. 114 del 2014, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, prevede che la
Commissione medica all'atto dell'accertamento dei requisiti sanitari, se ritiene che le minorazioni riconosciute siano suscettibili di modificazioni nel corso del tempo, indica nello stesso verbale la data entro cui l'invalido è tenuto ad effettuare una visita di revisione.
L'art. 25 co 6 bis del suddetto decreto legge dispone che “Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.
La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell' ”. Controparte_1
L'esistenza del dovere generale di verifica della permanenza del requisito sanitario di una prestazione trova conferma anche nell' espressa previsione normativa di ipotesi eccezionali in cui l' è esonerato da tale verifica. CP_1
3 Il Decreto del Ministero della Salute del 02.08.2007 emanato in attuazione della Legge
80/2006 (di conversione del DL 10.01.2006 n. 4) all'art. 6, comma 3, stabilisce, infatti,
“che i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione, sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap” e demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, la individuazione, senza ulteriori oneri per lo Stato, delle patologie e delle menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione e l'indicazione della documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali, qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione. CP_
Il potere /dovere dell' di fissare visite di revisione per verificare la permanenza dei requisiti per beneficiare delle prestazioni erogate ai cittadini è affermato ormai univocamente anche dalla giurisprudenza di legittimità.
In questo senso si è espressa già in passato la Corte di Cassazione con riferimento alle prestazioni previdenziali, ma affermando un principio applicabile analogicamente anche alle prestazioni assistenziale. I giudici di legittimità hanno ritenuto che “I trattamenti previdenziali correlati all'esistenza di requisiti sanitari costituiscono, infatti, prestazioni temporanee la cui erogazione è subordinata alla permanenza della condizione che ha dato luogo al trattamento in atto. Essi, perciò, in mancanza di contrarie disposizioni, non si conciliano con un requisito rigido di durata e sono suscettibili di essere sottoposti a verifiche in ogni tempo allo scopo di accertare la permanenza dei requisiti prescritti. Né, data l'indisponibilità delle situazioni giuridiche di cui si discute, c'è spazio per la tutela dell'affidamento da parte del fruitore della prestazione o per assicurare stabilità incondizionata al pregresso accertamento amministrativo o giudiziario, come invece affermato dalla Corte di merito “( Cass. Sez. L, Sentenza n. 21708 del 27/10/2016).
Ancora più di recente, e proprio con riferimento alle prestazioni assistenziali a favore degli invalidi e dei disabili la Cassazione a Sezioni Unite ha precisato che “è utile ricordare che le prestazioni di invalidità civile si configurano come obbligazioni c.d. di durata, la cui esecuzione si protrae nel tempo ed è suscettibile di subire modificazioni per effetto di fatti sopravvenuti che modifichino i requisiti costitutivi del diritto. Corollario di tale natura è la possibilità per l'Amministrazione di verificare in via ordinaria la
4 persistenza delle condizioni di esistenza del diritto ( Cass. Sez. U - , Sentenza n. 14561 del 09/2022 ).
Il potere dovere dell' di verificare la permanenza dei requisiti sanitari in capo ai CP_1
beneficiari della prestazione, in alcuni casi risponde anche agli interessi degli stessi cittadini potendo l' anche accertare in sede di revisione un aggravamento della CP_1
situazione clinica del soggetto ( Cassazione civile sez. lav., 27/09/2023, n.27454).
Nel caso di specie, pertanto, l' dopo aver preso atto dell'accertamento della CP_1
condizione di disabilità con necessità di sostegno elevata ex art 3 comma 3 legge 104/92, effettuata mediante procedimento ex art 445 bis c.p.c., ha legittimamente fissato delle successive visite di revisione al fine di verificare la permanenza del suddetto requisito sanitario.
Non risulta, infatti, che il ricorrente si trova in una di quelle condizioni cliniche per le quali la legge esclude la rivedibilità dell'accertamento.
Non appare, peraltro, corretta la prospettazione del ricorrente, secondo cui l' si CP_1
sarebbe posto in aperto contrasto con il contenuto della perizia omologata dal tribunale nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, in quanto in quella sede il CTU dott.ssa si è limitata ad accertare soltanto che “LA Persona_1 Pt_2
30-06-20”, e il decreto Pt_1 Parte_3 Controparte_3
di omologa nulla aggiunge con riferimento alla rivedibilità o meno della valutazione.
D'altronde esorbita dal potere del giudice in sede di ATP ex art 445 bis c.p.c. porre il divieto all' di rivedere in futuro la valutazione relativa alla persistenza del requisito CP_1 accertato, essendo l'accertamento riferibile al passato e al momento della visita peritale, ma non potendo valere per il futuro, stante la fisiologica mutevolezza delle condizioni di salute dell'essere umano e considerando il potere/dovere dell' di verificare la CP_1 permanenza dei presupposti per l'erogazione di prestazioni a carico delle finanze pubbliche, di cui sopra si è detto. L'unico limite che può sorgere al potere di revisione dell' è quello che proviene dalle eccezionali previsioni normative sopra richiamate, CP_1
che operano a prescindere da qualsiasi statuizione del consulente tecnico nel giudizio di
ATP.
Le spese di lite, liquidate come nel dispositivo in applicazione dei parametri minimi dello scaglione di riferimento (valore indet), stante la semplicità della controversia, devono essere poste a carico di parte ricorrente secondo il principio della soccombenza.
PQM
RIGETTA il ricorso
5 CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell' liquidate CP_1
in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14 in € 3.291,00 oltre accessori di legge
Civitavecchia, 18/02/2025
Il Giudice Dott.ssa Alessandra Dominici
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