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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/10/2025, n. 9906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9906 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione X civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Maria Esposito, ha pronunziato, mediante redazione contestuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, la presente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 15220 del Ruolo Generale
A.C. dell'anno 2023, ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 Parte_2
in persona del legale rappresentante p.t.
[...] Controparte_1
; in persona del legale rappresentante Parte_2 CP_2
p.t. rappresentati e difesi dall'Avv. Prof. Carlo Rienzi, Controparte_3
elettivamente domiciliati in Roma, Viale delle Milizie n. 9, come da procura in atti
Attori
CONTRO
, in persona del p.t., Controparte_4 CP_5
E
, Controparte_4 Controparte_6
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...]
Convenuti Contumaci
Proc. R.G. n. 15220/2023 – sentenza Pagina 1 di 6 Conclusioni: come in atti
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Parte attrice con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 7
Cont luglio 2023 convenivano in giudizio il , in persona del e il CP_8
innanzi al Tribunale di Napoli per Controparte_9
l'udienza del 15.12.2023 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ 1)
Accertare e dichiarare – anche previa questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, commi 5 e 5 bis del DL 73/2021 - il diritto delle società odierne attrici ad essere beneficiare del contributo di cui all'art. 58, comma 5 del
D.L. 73/2021, da quantificarsi ai sensi del DM 291/2021 e dei decreti dell' attuativi dello stesso, da ripartirsi tra di loro nel modo CP_10
che segue: la Società per l'Istituto paritario la Parte_1 Parte_1
società per l'Istituto paritario e l' Controparte_1 CP_11 Controparte_12
con sede in Acerra, la società per l'Istituto paritario “ CP_2 [...]
” con sede in Frattaminore;
2) Per l'effetto, condannare le CP_12
Amministrazioni convenute al versamento in favore delle società attrici, ognuna per quanto di propria spettanza, delle somme alle stesse dovute in forza dell'art. 58, comma 5 del D.L. 73/2021. “.
A fondamento della domanda parte attrice assume che le società Parte_1
E gestiscono istituti scolastici paritari di
[...] Controparte_1 CP_2
secondo grado in provincia di Napoli. A seguito dell'entrata in vigore del
D.L. 25 maggio 2021 n. 73, art. 58 commi 5 e 5-bis (cd. Decreto Sostegni bis), tali scuole avevano diritto a ricevere un contributo pubblico per il contenimento del rischio epidemiologico da COVID-19, subordinato
Proc. R.G. n. 15220/2023 – sentenza Pagina 2 di 6 all'adempimento dell'obbligo di pubblicazione entro il 25 agosto 2021 di una serie di informazioni sul proprio sito internet.
Le attrici hanno documentato di aver provveduto a tale pubblicazione in data
4 agosto 2021. Tuttavia, per mero errore materiale, al momento di inoltrare l'autodichiarazione ex D.M. 291/2021, inviata il 4 novembre 2021, hanno indicato come data di pubblicazione quella del 4 novembre anziché del 4 agosto.
L , con decreti n. 46097 del 6 Controparte_13
dicembre 2021 e n. 46227 del 7 dicembre 2021, non ha incluso le scuole attrici nell'elenco dei beneficiari dei contributi, senza procedere ad alcuna verifica istruttoria o attivazione del soccorso istruttorio.
Le società, con pec del 13 dicembre 2021, hanno presentato istanza di autotutela e rettifica, rimasta senza riscontro, e hanno quindi convenuto in giudizio le Amministrazioni resistenti, chiedendo l'accertamento del diritto al contributo e la condanna delle convenute al pagamento delle somme spettanti.
La parte convenuta non si è costituita in giudizio.
La domanda è fondata e deve essere accolta per le seguenti motivazioni.
1. Sulla fondatezza della domanda
L'art. 58, comma 5, D.L. 73/2021 attribuisce alle scuole paritarie un contributo vincolato, subordinato all'adempimento formale della pubblicazione dei dati richiesti entro la data indicata. Dalla documentazione prodotta e non contestata emerge che tale pubblicazione è avvenuta nei termini. L'erronea indicazione della data nell'autodichiarazione costituisce un
Proc. R.G. n. 15220/2023 – sentenza Pagina 3 di 6 errore materiale ictu oculi riconoscibile, come chiarito da giurisprudenza costante.
2. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità
Il comportamento dell'Amministrazione, inerte di fronte all'istanza di rettifica e privo di istruttoria, viola gli artt. 3, 24 e 97 Cost. e i principi di buon andamento e favor partecipationis, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa. L'Amministrazione ha il dovere di istruire compiutamente il procedimento e di motivare le proprie determinazioni, anche negative, in modo da consentire il controllo di legittimità e il rispetto del principio di buon andamento ex art. 97 Cost.L'inerzia dell'Amministrazione costituisce violazione del principio di efficienza e buon andamento, obbligando la P.A. a concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato.
Inoltre, pur non esistendo un obbligo generalizzato di accoglimento dell'istanza di autotutela, la P.A. ha comunque il dovere di valutare l'istanza e di motivare l'eventuale diniego, pena la violazione dell'art. 3 Cost. e dei principi di buon andamento e trasparenza. (ex multis: Consiglio di Stato, Sez.
VI, 13/12/2019, n. 8480). L'Amministrazione che non istruisce o non risponde a una motivata istanza di rettifica o riesame incorre, pertanto, in violazione dell'obbligo di concludere il procedimento (art. 2 L. 241/1990) e dei principi di imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.).
3. Questione di legittimità costituzionale (subordinata)
La questione non è rilevante ai fini della decisione, potendo la causa essere definita in via principale sulla base dell'erroneità del diniego amministrativo e del diritto al contributo.
Proc. R.G. n. 15220/2023 – sentenza Pagina 4 di 6
4. Sull'an debeatur
Accertata la sussistenza dei presupposti per l'erogazione, le attrici hanno diritto all'inserimento nell'elenco dei beneficiari e al pagamento del contributo spettante ai sensi del DM 291/2021 e decreti CP_10
attuativi. Le spese seguono la soccombenza e liquidate ex D.M. n.55/2014, come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e contro il Parte_1 Controparte_1 CP_2
e l' reietta ogni altra Controparte_4 CP_10
istanza ed eccezione:
1. Accerta e dichiara il diritto delle società attrici a beneficiare del contributo previsto dall'art. 58, comma 5, D.L. 73/2021, da quantificarsi ai sensi del DM
291/2021 e dei relativi decreti attuativi dell' CP_10
2. Condanna le Amministrazioni convenute in solido al pagamento, in favore di ciascuna società attrice e per quanto di rispettiva spettanza, delle somme dovute a titolo di contributo pubblico, oltre interessi legali dalla data di maturazione del diritto fino al soddisfo;
3. Condanna, altresì, le Amministrazioni convenute in solido alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi €.2.906,00, oltre rimborso forfettario spese generali in ragione del 15% sui compensi liquidati, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, il 27.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Esposito
Proc. R.G. n. 15220/2023 – sentenza Pagina 5 di 6 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale e depositato in via telematica.
Proc. R.G. n. 15220/2023 – sentenza Pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione X civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Maria Esposito, ha pronunziato, mediante redazione contestuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, la presente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 15220 del Ruolo Generale
A.C. dell'anno 2023, ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 Parte_2
in persona del legale rappresentante p.t.
[...] Controparte_1
; in persona del legale rappresentante Parte_2 CP_2
p.t. rappresentati e difesi dall'Avv. Prof. Carlo Rienzi, Controparte_3
elettivamente domiciliati in Roma, Viale delle Milizie n. 9, come da procura in atti
Attori
CONTRO
, in persona del p.t., Controparte_4 CP_5
E
, Controparte_4 Controparte_6
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...]
Convenuti Contumaci
Proc. R.G. n. 15220/2023 – sentenza Pagina 1 di 6 Conclusioni: come in atti
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Parte attrice con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 7
Cont luglio 2023 convenivano in giudizio il , in persona del e il CP_8
innanzi al Tribunale di Napoli per Controparte_9
l'udienza del 15.12.2023 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ 1)
Accertare e dichiarare – anche previa questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, commi 5 e 5 bis del DL 73/2021 - il diritto delle società odierne attrici ad essere beneficiare del contributo di cui all'art. 58, comma 5 del
D.L. 73/2021, da quantificarsi ai sensi del DM 291/2021 e dei decreti dell' attuativi dello stesso, da ripartirsi tra di loro nel modo CP_10
che segue: la Società per l'Istituto paritario la Parte_1 Parte_1
società per l'Istituto paritario e l' Controparte_1 CP_11 Controparte_12
con sede in Acerra, la società per l'Istituto paritario “ CP_2 [...]
” con sede in Frattaminore;
2) Per l'effetto, condannare le CP_12
Amministrazioni convenute al versamento in favore delle società attrici, ognuna per quanto di propria spettanza, delle somme alle stesse dovute in forza dell'art. 58, comma 5 del D.L. 73/2021. “.
A fondamento della domanda parte attrice assume che le società Parte_1
E gestiscono istituti scolastici paritari di
[...] Controparte_1 CP_2
secondo grado in provincia di Napoli. A seguito dell'entrata in vigore del
D.L. 25 maggio 2021 n. 73, art. 58 commi 5 e 5-bis (cd. Decreto Sostegni bis), tali scuole avevano diritto a ricevere un contributo pubblico per il contenimento del rischio epidemiologico da COVID-19, subordinato
Proc. R.G. n. 15220/2023 – sentenza Pagina 2 di 6 all'adempimento dell'obbligo di pubblicazione entro il 25 agosto 2021 di una serie di informazioni sul proprio sito internet.
Le attrici hanno documentato di aver provveduto a tale pubblicazione in data
4 agosto 2021. Tuttavia, per mero errore materiale, al momento di inoltrare l'autodichiarazione ex D.M. 291/2021, inviata il 4 novembre 2021, hanno indicato come data di pubblicazione quella del 4 novembre anziché del 4 agosto.
L , con decreti n. 46097 del 6 Controparte_13
dicembre 2021 e n. 46227 del 7 dicembre 2021, non ha incluso le scuole attrici nell'elenco dei beneficiari dei contributi, senza procedere ad alcuna verifica istruttoria o attivazione del soccorso istruttorio.
Le società, con pec del 13 dicembre 2021, hanno presentato istanza di autotutela e rettifica, rimasta senza riscontro, e hanno quindi convenuto in giudizio le Amministrazioni resistenti, chiedendo l'accertamento del diritto al contributo e la condanna delle convenute al pagamento delle somme spettanti.
La parte convenuta non si è costituita in giudizio.
La domanda è fondata e deve essere accolta per le seguenti motivazioni.
1. Sulla fondatezza della domanda
L'art. 58, comma 5, D.L. 73/2021 attribuisce alle scuole paritarie un contributo vincolato, subordinato all'adempimento formale della pubblicazione dei dati richiesti entro la data indicata. Dalla documentazione prodotta e non contestata emerge che tale pubblicazione è avvenuta nei termini. L'erronea indicazione della data nell'autodichiarazione costituisce un
Proc. R.G. n. 15220/2023 – sentenza Pagina 3 di 6 errore materiale ictu oculi riconoscibile, come chiarito da giurisprudenza costante.
2. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità
Il comportamento dell'Amministrazione, inerte di fronte all'istanza di rettifica e privo di istruttoria, viola gli artt. 3, 24 e 97 Cost. e i principi di buon andamento e favor partecipationis, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa. L'Amministrazione ha il dovere di istruire compiutamente il procedimento e di motivare le proprie determinazioni, anche negative, in modo da consentire il controllo di legittimità e il rispetto del principio di buon andamento ex art. 97 Cost.L'inerzia dell'Amministrazione costituisce violazione del principio di efficienza e buon andamento, obbligando la P.A. a concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato.
Inoltre, pur non esistendo un obbligo generalizzato di accoglimento dell'istanza di autotutela, la P.A. ha comunque il dovere di valutare l'istanza e di motivare l'eventuale diniego, pena la violazione dell'art. 3 Cost. e dei principi di buon andamento e trasparenza. (ex multis: Consiglio di Stato, Sez.
VI, 13/12/2019, n. 8480). L'Amministrazione che non istruisce o non risponde a una motivata istanza di rettifica o riesame incorre, pertanto, in violazione dell'obbligo di concludere il procedimento (art. 2 L. 241/1990) e dei principi di imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.).
3. Questione di legittimità costituzionale (subordinata)
La questione non è rilevante ai fini della decisione, potendo la causa essere definita in via principale sulla base dell'erroneità del diniego amministrativo e del diritto al contributo.
Proc. R.G. n. 15220/2023 – sentenza Pagina 4 di 6
4. Sull'an debeatur
Accertata la sussistenza dei presupposti per l'erogazione, le attrici hanno diritto all'inserimento nell'elenco dei beneficiari e al pagamento del contributo spettante ai sensi del DM 291/2021 e decreti CP_10
attuativi. Le spese seguono la soccombenza e liquidate ex D.M. n.55/2014, come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e contro il Parte_1 Controparte_1 CP_2
e l' reietta ogni altra Controparte_4 CP_10
istanza ed eccezione:
1. Accerta e dichiara il diritto delle società attrici a beneficiare del contributo previsto dall'art. 58, comma 5, D.L. 73/2021, da quantificarsi ai sensi del DM
291/2021 e dei relativi decreti attuativi dell' CP_10
2. Condanna le Amministrazioni convenute in solido al pagamento, in favore di ciascuna società attrice e per quanto di rispettiva spettanza, delle somme dovute a titolo di contributo pubblico, oltre interessi legali dalla data di maturazione del diritto fino al soddisfo;
3. Condanna, altresì, le Amministrazioni convenute in solido alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi €.2.906,00, oltre rimborso forfettario spese generali in ragione del 15% sui compensi liquidati, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, il 27.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Esposito
Proc. R.G. n. 15220/2023 – sentenza Pagina 5 di 6 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale e depositato in via telematica.
Proc. R.G. n. 15220/2023 – sentenza Pagina 6 di 6