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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 15/12/2025, n. 1361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1361 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 2586/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA elettivamente domiciliata in VIA POLCARI, 7 Parte_1
82100 BENEVENTO, presso lo studio dell'avv. FALLARINO FRANCESCO, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato presso VIA FOSCHINI 28 82100 CP_1
BENEVENTO, rappresentato e difeso dalla dott.ssa BOCCHINI FERNANDA giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 12/12/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.6.25, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l innanzi al Tribunale di Benevento in funzione di giudice del lavoro e CP_1 della previdenza e assistenza obbligatorie, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni di merito “1. Accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di sospensione della prestazione di invalidità civile adottato dall' in data CP_1
1 5/02/2025; 2. per l'effetto condannare l' alla riattivazione immediata della CP_1 prestazione pensionistica sospesa n. 044-110007079375 e al pagamento delle mensilità arretrate e successive oltre interessi e rivalutazione monetaria in favore di . Parte_1
A fondamento delle conclusioni di merito rassegnate, parte ricorrente ha dedotto che:
È titolare di prestazione assistenziale dal 15/12/2023 per invalidità civile al 100%
n. 044-110007079375 riconosciuta dall' con verbale della Commissione CP_1
Medica attestante una permanente inabilità lavorativa ex art. 2 e 12 L. 118/71;
Che l' a far data dal 5 febbraio 2025, ha improvvisamente sospeso CP_1
l'erogazione della predetta prestazione, asserendo l'assenza del ricorrente alla visita medica di revisione fissata per il giorno 15/01/2025 e per il giorno
19/03/2025.
L' si è ritualmente costituito in giudizio chiedendo al Tribunale di CP_1
respingere il ricorso e le relative domande tutte;
vinte le spese.
In via preliminare ha eccepito l'inammissibilità e l'improcedibilità del ricorso per mancanza di esperimento della fase amministrativa.
Tali eccezioni sono infondate.
Sul punto, è sufficiente rilevare che la domanda in questa sede formulata ha una causa petendi – oltre che un petitum – differenti da quelli previsti per le ipotesi di cui al rito disciplinato dal disposto di cui all'articolo 445bis cpc.
Ed, invero, la presente azione è finalizzata a contrastare, mediante pronuncia di accertamento, la legittimità di un provvedimento di sospensione e successiva revoca di una prestazione assistenziale di cui già godeva l'istante e non il rigetto di una domanda amministrativa quale assistibile né l'impugnazione del verbale della visita di revisione (mai avvenuta) sicché alcun ricorso ex art. 445 bis c.p.c. doveva precedere l'instaurazione del giudizio.
2 E' pacifico e documentale che le convocazioni dell' non siano pervenute alla CP_1 conoscenza del ricorrente.
Il ricorrente non ha ricevuto la convocazione a visita, per indirizzo inesistente
(prima convocazione) ed inesatto (seconda convocazione), nonostante l'indirizzo
“CONTRADA S.ANGELO A ES , 39-82100 BENEVENTO “ sia identico a quello comunicato nella domanda amministrativa e presente negli archivi dell'Istituto e nell'anagrafe tributaria.
Pertanto, non essendo mai stato sottoposto il beneficiario a visita di revisione, né essendosi mai sottratto a detta visita (non avendo il ricorrente avuto conoscenza delle convocazioni), è illegittima la procedura che ha visto sospesa la prestazione dell'erogazione del beneficio assistenziale.
In ambito previdenziale, la mancata presentazione a visita medica di revisione dell'invalido civile a causa della errata notifica della convocazione da parte dell' effettuata ad un indirizzo diverso, non fa venir meno i requisiti di CP_1
legge per la sussistenza del diritto alle provvidenze. L'art. 3 ter del D.L. n. 850 del 1976, convertito in Legge n. 29/77 prevedeva che “Gli organi preposti alla concessione di benefici economici a favore dei ciechi civili, invalidi civili e sordomuti hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento. [..] “.
Ed ancora, l 'art. 3 co. 10, D.L. 173/88, convertito in Legge n. 291/88 dispone che “Con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”.
3 L'art.80 co. 3 D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto
2008, n. 133, ha successivamente disposto che “Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, l' dispone la CP_1
sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se
l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita,
l provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della CP_1 sospensione medesima .”
Dalle norme citate si ricava pertanto che la mancata presentazione alla visita di revisione e l'assenza di giustificazioni, dalle quali la legge fa derivare la sospensione e quindi la revoca della prestazione, presuppongono entrambe la regolare notifica all'interessato della convocazione alla visita di revisione.
Anche dal punto di vista procedurale, a seguito di una prima notifica negativa,
l' è tenuto ad ulteriori accertamenti al fine di individuare il Controparte_2 corretto indirizzo del destinatario della convocazione.
Pertanto, non può condividersi l'assunto di parte resistente secondo cui la notifica è stata effettuata all'indirizzo indicato nella domanda amministrativa se non deduce e allega la regolarità della notifica.
Ebbene, l convenuto, il quale ne aveva l'onere, non ha dimostrato di avere CP_3
proceduto - previa verifica dell'esattezza dell'indirizzo– ad una nuova convocazione dell'interessato per la visita di revisione, siccome richiesto dalla normativa soprariportata, provvedendo, di contro, alla sospensione e successiva revoca della prestazione.
4 Per tali ragioni il ricorso viene accolto con condanna dell' al ripristino della CP_1 prestazione sospesa.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, così provvede, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa e rigettata:
1) accoglie il ricorso e dichiara l'illegittimità del provvedimento di sospensione della prestazione di invalidità civile adottato dall' in data 5/02/2025 per CP_1
l'effetto condanna l' alla riattivazione della prestazione pensionistica CP_1
sospesa n. 044-110007079375 nonchè al pagamento delle mensilità arretrate e successive oltre interessi in favore di Parte_1
2) condanna al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che CP_1 si liquidano in complessivi euro 1.865,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Così deciso in Benevento, 13/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
5
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 2586/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA elettivamente domiciliata in VIA POLCARI, 7 Parte_1
82100 BENEVENTO, presso lo studio dell'avv. FALLARINO FRANCESCO, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato presso VIA FOSCHINI 28 82100 CP_1
BENEVENTO, rappresentato e difeso dalla dott.ssa BOCCHINI FERNANDA giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 12/12/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.6.25, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l innanzi al Tribunale di Benevento in funzione di giudice del lavoro e CP_1 della previdenza e assistenza obbligatorie, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni di merito “1. Accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di sospensione della prestazione di invalidità civile adottato dall' in data CP_1
1 5/02/2025; 2. per l'effetto condannare l' alla riattivazione immediata della CP_1 prestazione pensionistica sospesa n. 044-110007079375 e al pagamento delle mensilità arretrate e successive oltre interessi e rivalutazione monetaria in favore di . Parte_1
A fondamento delle conclusioni di merito rassegnate, parte ricorrente ha dedotto che:
È titolare di prestazione assistenziale dal 15/12/2023 per invalidità civile al 100%
n. 044-110007079375 riconosciuta dall' con verbale della Commissione CP_1
Medica attestante una permanente inabilità lavorativa ex art. 2 e 12 L. 118/71;
Che l' a far data dal 5 febbraio 2025, ha improvvisamente sospeso CP_1
l'erogazione della predetta prestazione, asserendo l'assenza del ricorrente alla visita medica di revisione fissata per il giorno 15/01/2025 e per il giorno
19/03/2025.
L' si è ritualmente costituito in giudizio chiedendo al Tribunale di CP_1
respingere il ricorso e le relative domande tutte;
vinte le spese.
In via preliminare ha eccepito l'inammissibilità e l'improcedibilità del ricorso per mancanza di esperimento della fase amministrativa.
Tali eccezioni sono infondate.
Sul punto, è sufficiente rilevare che la domanda in questa sede formulata ha una causa petendi – oltre che un petitum – differenti da quelli previsti per le ipotesi di cui al rito disciplinato dal disposto di cui all'articolo 445bis cpc.
Ed, invero, la presente azione è finalizzata a contrastare, mediante pronuncia di accertamento, la legittimità di un provvedimento di sospensione e successiva revoca di una prestazione assistenziale di cui già godeva l'istante e non il rigetto di una domanda amministrativa quale assistibile né l'impugnazione del verbale della visita di revisione (mai avvenuta) sicché alcun ricorso ex art. 445 bis c.p.c. doveva precedere l'instaurazione del giudizio.
2 E' pacifico e documentale che le convocazioni dell' non siano pervenute alla CP_1 conoscenza del ricorrente.
Il ricorrente non ha ricevuto la convocazione a visita, per indirizzo inesistente
(prima convocazione) ed inesatto (seconda convocazione), nonostante l'indirizzo
“CONTRADA S.ANGELO A ES , 39-82100 BENEVENTO “ sia identico a quello comunicato nella domanda amministrativa e presente negli archivi dell'Istituto e nell'anagrafe tributaria.
Pertanto, non essendo mai stato sottoposto il beneficiario a visita di revisione, né essendosi mai sottratto a detta visita (non avendo il ricorrente avuto conoscenza delle convocazioni), è illegittima la procedura che ha visto sospesa la prestazione dell'erogazione del beneficio assistenziale.
In ambito previdenziale, la mancata presentazione a visita medica di revisione dell'invalido civile a causa della errata notifica della convocazione da parte dell' effettuata ad un indirizzo diverso, non fa venir meno i requisiti di CP_1
legge per la sussistenza del diritto alle provvidenze. L'art. 3 ter del D.L. n. 850 del 1976, convertito in Legge n. 29/77 prevedeva che “Gli organi preposti alla concessione di benefici economici a favore dei ciechi civili, invalidi civili e sordomuti hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento. [..] “.
Ed ancora, l 'art. 3 co. 10, D.L. 173/88, convertito in Legge n. 291/88 dispone che “Con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”.
3 L'art.80 co. 3 D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto
2008, n. 133, ha successivamente disposto che “Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, l' dispone la CP_1
sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se
l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita,
l provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della CP_1 sospensione medesima .”
Dalle norme citate si ricava pertanto che la mancata presentazione alla visita di revisione e l'assenza di giustificazioni, dalle quali la legge fa derivare la sospensione e quindi la revoca della prestazione, presuppongono entrambe la regolare notifica all'interessato della convocazione alla visita di revisione.
Anche dal punto di vista procedurale, a seguito di una prima notifica negativa,
l' è tenuto ad ulteriori accertamenti al fine di individuare il Controparte_2 corretto indirizzo del destinatario della convocazione.
Pertanto, non può condividersi l'assunto di parte resistente secondo cui la notifica è stata effettuata all'indirizzo indicato nella domanda amministrativa se non deduce e allega la regolarità della notifica.
Ebbene, l convenuto, il quale ne aveva l'onere, non ha dimostrato di avere CP_3
proceduto - previa verifica dell'esattezza dell'indirizzo– ad una nuova convocazione dell'interessato per la visita di revisione, siccome richiesto dalla normativa soprariportata, provvedendo, di contro, alla sospensione e successiva revoca della prestazione.
4 Per tali ragioni il ricorso viene accolto con condanna dell' al ripristino della CP_1 prestazione sospesa.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, così provvede, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa e rigettata:
1) accoglie il ricorso e dichiara l'illegittimità del provvedimento di sospensione della prestazione di invalidità civile adottato dall' in data 5/02/2025 per CP_1
l'effetto condanna l' alla riattivazione della prestazione pensionistica CP_1
sospesa n. 044-110007079375 nonchè al pagamento delle mensilità arretrate e successive oltre interessi in favore di Parte_1
2) condanna al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che CP_1 si liquidano in complessivi euro 1.865,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Così deciso in Benevento, 13/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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