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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 18/11/2025, n. 2032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2032 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1479 /2017 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] Parte_1
DI TT (ME) , Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato C.F._1 in Via Cristoforo Colombo N.5 98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv.
NA LA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA C/O AVVOCATURA INPS VIA CP_1
MM AP ES presso lo studio dell'Avv. OLLA MARINA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 414 c.p.c. , bracciante Parte_1 agricola, ha adito questo Tribunale, sezione lavoro, deducendo di avere regolarmente prestato attività alle dipendenze del Prod. Ass. CP_2 [...]
negli anni 2011 e 2012, per 78 e 102 giornate lavorative Parte_2 rispettivamente, con conseguente iscrizione negli elenchi anagrafici del Comune di residenza e liquidazione, da parte dell' , delle prestazioni di CP_1 disoccupazione agricola e correlate.
Espone che, con nota del 24/08/2016, l' ha comunicato un indebito CP_1 pari ad € 1.942,90, relativo alla disoccupazione agricola per l'anno 2012, motivato, tra l'altro, con la mancata prevalenza di attività agricola e con la mancata iscrizione ovvero cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. Avverso tale comunicazione la ricorrente ha proposto ricorso amministrativo rimasto infruttuoso, chiedendo in questa sede l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento, la declaratoria del diritto alla prestazione e la reiscrizione negli elenchi anagrafici per le giornate lavorate, con conseguente caducazione dell'indebito.
Si è costituito l' , eccependo in via preliminare la decadenza ex art. 22 CP_1 del D.L. 3 febbraio 1970 n. 7, conv. in L. 11 marzo 1970 n. 83, per mancata tempestiva impugnazione del provvedimento di cancellazione dagli elenchi anagrafici, comunicato mediante pubblicazione telematica dell'elenco trimestrale di variazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 38, comma 7, D.L.
98/2011, conv. in L. 111/2011. Nel merito l' ha richiamato gli esiti di CP_1 accertamento ispettivo, sostenendo il carattere fittizio del rapporto di lavoro dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso.
Con note ex art. 127-ter c.p.c., l'odierna ricorrente ha:
– contestato l'eccezione di decadenza;
– disconosciuto formalmente il documento prodotto dall' come CP_1
“notifica” del provvedimento (stampa dell'elenco di variazione), assumendone la difformità rispetto all'asserito originale e la presenza della dicitura “pubblicato sul sito …” non presente nell'originario;
– dedotto, per l'effetto, l'assenza di prova della pubblicazione e della data della stessa;
– insistito per l'ammissione della prova per testi sulle circostanze lavorative dedotte in ricorso.
La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza da remoto ex art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate e gli atti in atti.
L'eccezione di decadenza sollevata dall' è fondata e va accolta. CP_1
L'art. 22, comma 1, del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, conv. con modif. in L.
11 marzo 1970, n. 83, dispone che:
«Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria … nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza».
In materia di accertamento dei lavoratori agricoli, l'art. 11 del D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 375 disciplina il ricorso amministrativo alla Commissione provinciale per la manodopera agricola e alla Commissione centrale;
l'art. 38, comma 7, D.L. 98/2011, conv. in L. 111/2011, stabilisce che i provvedimenti di riconoscimento o disconoscimento di giornate lavorative successivi alla compilazione degli elenchi annuali sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione sul sito dell' , per la durata di quindici giorni. CP_1
La legittimità costituzionale di tale meccanismo di pubblicazione telematica – quale forma di notifica legale idonea a far decorrere il termine decadenziale – è stata affermata dalla Corte costituzionale, sent. n. 45/2021, che ha ritenuto non irragionevole né lesiva del diritto di difesa la scelta del legislatore di individuare nella pubblicazione on-line lo strumento di conoscenza dei provvedimenti di iscrizione/cancellazione dagli elenchi, in un sistema che impone al lavoratore una diligente verifica delle risultanze anagrafiche.
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 1294/2023, ha ribadito che:
• l'iscrizione negli elenchi anagrafici costituisce presupposto indefettibile per l'attribuzione delle prestazioni previdenziali in agricoltura;
• i provvedimenti di esclusione o cancellazione devono essere impugnati, a pena di decadenza, nel termine di 120 giorni ex art. 22 D.L. 7/1970;
• la pubblicazione sul sito degli elenchi nominativi annuali e CP_1 trimestrali di variazione integra adeguata forma di notifica, dalla quale decorrono i termini per il ricorso amministrativo e giudiziario.
Già in precedenza la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che:
• il termine di 120 giorni di cui all'art. 22 D.L. 7/1970 ha natura di decadenza sostanziale del diritto del privato ad agire in giudizio;
• tale decadenza, riguardando materia sottratta alla disponibilità delle parti ed attinente alla certezza delle erogazioni gravanti sui bilanci pubblici, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, con esclusione della sanatoria di cui all'art. 8 L. 11 agosto 1973 n. 533 ; • nei casi in cui il lavoratore abbia esperito il rimedio amministrativo, il dies a quo per l'azione giudiziaria decorre dalla definizione (espressa o tacita) del procedimento contenzioso ex art. 11 D.Lgs. 375/1993.
Il medesimo quadro ricostruttivo è stato fatto proprio, in controversie del tutto analoghe alla presente, dalla giurisprudenza di questo Tribunale in tema di indebito da disoccupazione agricola e reiscrizione negli elenchi anagrafici che ha costantemente dichiarato l'inammissibilità dei ricorsi introdotti oltre il termine di cui all'art. 22, a fronte di cancellazioni pubblicate tramite elenchi di variazione sul sito . CP_1
Dalla documentazione prodotta dall' emerge che: CP_1
• la posizione di è stata oggetto di disconoscimento Parte_1 delle giornate lavorative in agricoltura per gli anni 2011 e 2012, con conseguente cancellazione dagli elenchi OTD del Comune di residenza;
• tale disconoscimento è stato inserito in un elenco nominativo trimestrale di variazione (c.d. “elenco di variazione 2014”), pubblicato sul sito dell' CP_1 per il periodo di quindici giorni, secondo le modalità di cui all'art. 38, comma 7, D.L. 98/2011;
• nell'elenco prodotto agli atti è espressamente indicata la finestra di pubblicazione telematica e il nominativo della ricorrente figura tra i soggetti cancellati.
Risulta, altresì, pacifico che la ricorrente non ha proposto alcun ricorso amministrativo avverso detto provvedimento di cancellazione e che il presente giudizio è stato instaurato a distanza di molti mesi dalla pubblicazione dell'elenco di variazione (in ogni caso, oltre il termine di 120 giorni).
La difesa di parte ricorrente ha disconosciuto formalmente il documento denominato “notifica”, rilevando che nella copia prodotta dall' comparirebbe CP_1 una dicitura (“pubblicato sul sito…”) non presente nell'asserito originale, e deducendo l'assenza di prova certa della pubblicazione e, quindi, del dies a quo della decadenza.
L'eccezione non può essere condivisa.
In primo luogo, il documento oggetto di disconoscimento non integra una scrittura privata riconducibile alla parte, ma una stampa di atti informatici provenienti dall'ente previdenziale, privi di sottoscrizione della lavoratrice. Ad essi non si applica la disciplina degli artt. 214 ss. c.p.c. in tema di disconoscimento di scrittura privata: la contestazione di parte si risolve, dunque, in una mera contestazione di fatto, da valutarsi in base al complessivo materiale probatorio.
In secondo luogo, l' ha prodotto l'intero elenco trimestrale di CP_1 variazione, recante l'indicazione del periodo di pubblicazione e l'elenco nominativo dei lavoratori interessati, nonché il riferimento alla base normativa
(art. 38, comma 7, D.L. 98/2011). La ricorrente non ha allegato un “diverso” originale dell'elenco, limitandosi a contestare la presenza di una dicitura standard
(“pubblicato sul sito…”), che, per contro, risulta coerente con la funzione e la struttura dell'atto telematico.
Va rammentato che, secondo la Cassazione, l'onere probatorio in capo all' attiene alla dimostrazione dell'avvenuta pubblicazione dell'elenco nel CP_1 periodo indicato, non già alla prova di una materiale “notifica individuale” al lavoratore, non più richiesta dall'attuale disciplina. Una volta provata la pubblicazione, opera la presunzione legale di conoscenza derivante dall'assetto normativo sopra richiamato.
In tale prospettiva, la documentazione depositata dall' – che CP_1 riproduce l'elenco di variazione, con indicazione delle date di pubblicazione e del nominativo della ricorrente – è sufficiente a dimostrare l'avvenuta notifica per pubblicazione telematica;
le argomentazioni svolte dalla difesa della lavoratrice non scalfiscono tale quadro probatorio, risolvendosi in mere deduzioni prive di riscontro oggettivo.
Ne consegue che il dies a quo del termine decadenziale va individuato nella data di completamento della pubblicazione dell'elenco trimestrale di variazione;
essendo il presente ricorso stato proposto ben oltre i 120 giorni da tale momento, deve ritenersi spirato il termine di decadenza previsto dall'art. 22 D.L.
7/1970.
Alla luce dell'orientamento consolidato della Suprema Corte – secondo cui l'inosservanza del termine di 120 giorni comporta la decadenza sostanziale del lavoratore, precludendo ogni possibilità di accertamento giudiziale del diritto all'iscrizione negli elenchi e alle prestazioni conseguenti (Cass. 9622/2015; Cass.
26161/2016)– il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
L'accertata decadenza ex art. 22 D.L. 7/1970 comporta che la ricorrente non può più contestare, in sede giudiziaria, il provvedimento di cancellazione dagli elenchi anagrafici, divenuto definitivo per mancata tempestiva impugnazione.
Ne deriva che:
• il giudice non può procedere ad alcun accertamento in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro dedotto (attività presso il Consorzio
PAC, numero di giornate, subordinazione, ecc.), siccome tale accertamento sarebbe logicamente presupposto alla reiscrizione negli elenchi;
• restano, pertanto, assorbite le istanze istruttorie (interrogatorio formale e prova per testi) articolate da parte ricorrente;
• devono ritenersi inammissibili le domande volte alla reiscrizione negli elenchi anagrafici e al riconoscimento del diritto alle prestazioni di disoccupazione agricola per gli anni in contestazione.
Quanto al profilo dell'indebito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'art. 52 L. 88/1989, come interpretato dall'art. 13, comma 2, L. 412/1991, trova applicazione solo in materia pensionistica, non essendo estensibile per analogia alle prestazioni assistenziali o temporanee quali la disoccupazione agricola;
per queste ultime, in difetto di specifica sanatoria, opera la disciplina generale dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. (Cass.
2.12.2019 n. 31373).
Ne consegue che, una volta divenuto definitivo il provvedimento di cancellazione e perdurando la legittimità del recupero avviato dall' , il CP_1 giudice non può accogliere la domanda di annullamento dell'atto con cui l'ente ha richiesto la restituzione delle somme, né può dichiarare il difetto di ripetibilità dell'indebito.
In sintesi:
• per effetto della decadenza, il ricorso introduttivo deve essere dichiarato inammissibile;
• le ulteriori domande di merito (reiscrizione, accertamento del rapporto, declaratoria dell'illegittimità dell'indebito e condanna alla restituzione delle trattenute) devono essere rigettate o comunque restano assorbite.
La ricorrente ha reso dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., attestando un reddito inferiore ai limiti ivi previsti, con conseguente esonero, in caso di soccombenza, dalla condanna alle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
Parte_1 contro
, Controparte_3 ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. dichiara inammissibile, per intervenuta decadenza ex art. 22 D.L. 3 febbraio 1970 n. 7, conv. in L. 11 marzo 1970 n. 83, il ricorso proposto da nei confronti dell' ; Parte_1 CP_1
2. per l'effetto, rigetta tutte le ulteriori domande avanzate da Parte_1
;
[...]
3. nulla per le spese di lite, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Così deciso in Patti 18/11/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo