Sentenza 31 agosto 2017
Massime • 1
Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) è configurabile anche nel caso in cui la falsa documentazione venga creata dal medesimo utilizzatore che la faccia apparire come proveniente da terzi, poiché la "ratio" del reato di frode fiscale risiede nel fatto di punire colui che artificiosamente si precostituisce dei costi sostenuti al fine di abbattere l'imponibile, e non presuppone il concorso del terzo.
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1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. 2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Indice: Che cos'è e quando si configura La riforma …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 31/08/2017, n. 47603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47603 |
| Data del deposito : | 31 agosto 2017 |
Testo completo
47 603-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE FERIALE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 31/08/2017 MARIASTEFANIA DI TOMASSI Presidente - Sent. n. sez. 82/2017 ANTONIO SETTEMBRE MONICA BONI REGISTRO GENERALE N.6670/2017 LAURA SCALIA Rel. Consigliere - SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IN MI nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 23/06/2016 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI NARDO che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso;
in subordine il suo rigetto. Udito il difensore Ivan Tortorici che chiede l'annullamento della sentenza impugnata. ; RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Milano confermava la sentenza del Giudice per le indagini per i preliminari che, all'esito del giudizio abbreviato condannava l'imputato reati di cui agli artt. 646 cod. pen., 2 ed 8 D.lgs 74\2000. 2.Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato che deduceva:
2.1. vizio di legge e di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica assegnata ai fatti contestati: si deduceva che la società che aveva apparentemente emesso le fatture non le aveva "create", essendo estranea all'operazione. Tale struttura del fatto comporterebbe la necessità di inquadramento dello stesso nella fattispecie prevista dall'art. 3 del D.lgs 74\2000; a tale qualificazione avrebbe dovuto seguire l'assoluzione, tenuto conto che non sarebbe stata superata la soglia di punibilità prevista dalla legge. Si segnalava, infine, che la sentenza impugnata non avrebbe motivato in ordine all'invocata qualificazione, nonostante l'argomento fosse stato proposto con i motivi di appello;
2.2. vizio di legge e di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio: gli aumenti per la continuazione sarebbero eccessivi, anche tenuto conto del fatto che la condotta si riferiva a soglie inferiori ad euro 154.937. 2.3. vizio di motivazione: la Corte di appello non avrebbe fornito una adeguata motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità per la consumazione del reato previsti dall'art. 646 cod. pen.; 2.4. vizio di legge e di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il primo motivo di ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
1.1. Il collegio ritiene che l'elemento specializzante della fattispecie prevista dall'art. 2 del D.lgs n. 74 del 2000 debba essere individuato nelle modalità della falsificazione della dichiarazione dei redditi attraverso la rappresentazione, con fatture o altri documenti, di operazioni inesistenti. E' lo strumento con il quale si pone in essere la frode che caratterizza la fattispecie e la distingue sia dall'art. 8, che dall'art. 3 del. D.lgs n. 74 del 2000: tale strumento è, appunto la rappresentazione di operazioni non reali. L'art. 8 del d.lgs n. 74 del 2000, di contro, sanziona la condotta di chi emette a favore di altri fatture per operazioni inesistenti: la scelta di sanzionare 2 : autonomamente tale condotta destinata ad essere assorbita nell'art. 2 del d.lgs n. 74 del 2000 nella dimensione concorsuale ha richiesto la previsione di una espressa deroga alla operatività dell'art. 110 cod. pen. contenuta nell'art. 9 D.lgs n. 74 del 2000. Infine: l'art. 3 del d.lgs n. 74 del 2000 sanziona le condotte fraudolente "diverse" da quelle descritte nell'art. 2, come si evince con chiarezza dalla clausola di riserva che struttura la fattispecie. Tale delimitazione delle fattispecie trova conferma nella giurisprudenza secondo cui il dettato normativo che caratterizza l'art. 2 del d.lgs n. 74 del 2000 si limita ad affermare che devono essere utilizzati documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti, per cui potendosi attestare la inesistenza con la creazione ex novo di un documento falso [...] o, del pari, utilizzando un documento ideologicamente falso, emesso da altri a favore dell'utilizzatore, in entrambi i casi va riconosciuta la concretizzazione della violazione de qua» (Cass. sez. 3 n. 48498 del 24\11\2011, Rv 251626). La cassazione ha anche individuato i parametri che devono essere presi in considerazione per effettuare la diagnosi differenziale tra le fattispecie previste dagli art. 2 e 3 del d.lgs n. 74 del 2000 chiarendo che «per le condotte previste dal D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2 e 3 ad un nucleo comune, costituito dalla presentazione di una dichiarazione infedele, si aggiungono, in chiave specializzante, da un lato, la utilizzazione di fatture e documenti analoghi, relativi ad operazioni inesistenti, e, dall'altro, una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie congiunta con l'utilizzo di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento. Peraltro l'ipotesi di cui all'art. 3 prevede una soglia minima di punibilità e la falsità posta a base della dichiarazione fraudolenta in esso prevista può essere sia materiale che ideologica, e trova applicazione quando il fatto non è previsto dall'art. 2 (Cass. 23/3/07, n. 12284]» (Cass. sez. n. 48498 del 24\11\2011, Rv 251626). Pertanto: «il delitto di dichiarazione fraudolenta, mediante l'uso di fatture fittizie, non presuppone che il documento utilizzato debba necessariamente essere emesso da terzi compiacenti, ben potendo essere creato ex uovo dall'utilizzatore stesso, facendo apparire la provenienza da terzi, in quanto la ragione della norma sta nel fatto di punire colui che artificiosamente si precostituisce dei costi sostenuti, al fine di abbattere l'imponibile, e non presuppone il concorso del terzo» (Cass. sez. 3 n. 48498 del 24\11\2011, Rv 251626; cass. sez. 3 n. 9673 del 9\02\2011, rv 249613; Cass. sez. 3, n. 52752 del 2015\2014, Rv 262358). Il collegio non ignora l'orientamento che limita l'operatività dell'art. 2 del d. lgs n. 74 del 2000 ai casi in cui la fatture per l'operazione inesistente sia stata emessa da terzi (Cass. sez. 3 n. 12720 del 14/11/2007, Rv. 239340). Tale 3 interpretazione non si ritiene tuttavia condivisibile in quanto, non coerente con il dato normativo e fondata sullo sviluppo di una interpretazione diretta a definire l'ambito di operatività dell'art. 8 del D.lgs. n. 74 del 2000 secondo la quale tale articolo nel sanzionare l'emissione di fatture per operazioni inesistenti "al fine di consentire l'evasione a terzi", prevede evidentemente che l'emittente sia un soggetto "terzo" rispetto al beneficiario della frode, il quale rilascia a proprio nome un documento di spesa non veritiero»; si precisava che «la falsità punita dalla norma è una falsità ideologica, e non materiale. La conclusione è avvalorata dalla continuità normativa con la disciplina previgente;
infatti, l'art. 4, co. 1, del D.L. n. 429/1982 sanzionava autonomamente alla lett. a) il rilascio di documenti contraffatti o alterati, o loro allegazione alle dichiarazioni dei redditi, distinguendo nettamente la fattispecie in questione dall'emissione di fatture infedeli di cui alla successiva lett. d)» il che conduceva a ritenere che la condotta di contraffazione trova ora (parziale) riscontro non nell'art. 8, ma nell'art. 3 del D.lgs. n. 74/2000, che contempla l'infedeltà della dichiarazione occultata da una "falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie" mediante utilizzo di "mezzi fraudolenti"». (Cass. sez. 1 n. 32493 del 20/02/2004, Rv. 229282). Come si apprezza dal percorso motivazionale che caratterizza tale decisione, il tema trattato non è quello della necessaria provenienza da terzi della fatture per operazioni inesistenti utilizzate per la falsificazione della dichiarazione punita dall'art. 2, ma piuttosto quello della individuazione degli elementi per effettuare la diagnosi differenziale tra l'art. 8 e l'art. 3 del d.lgs n. 74 del 2000; ed è in tale prospettiva che si evidenzia che la condotta descritta dall'art. 8 è connotata dall' l'alterità tra l'emittente e l'utilizzatore, mentre l'art. 3 è diretto a sanzionare le condotte genericamente fraudolente che incidono sulla veridicità della dichiarazione (sull'area di operatività dell'art. 3 d.lgs n. 74 del 2000: Cass. sez. 3 n. 8962 del 01\12\2010, dep. 2011, rv 249689). L'approdo giurisprudenziale in questione lumeggia un tratto essenziale della fattispecie prevista dall'art. 8, ovvero la strumentalità dell'emissione delle fatture per operazioni inesistenti alla presentazione di una dichiarazione falsa da parte di terzi. La fattispecie prevista dall'art. 2, invece, sanziona più in generale, la falsificazione della dichiarazione dei redditi che si consuma attraverso la rappresentazione di operazioni inesistenti, essendo indifferente che la documentazione falsa provenga dallo stesso autore della dichiarazione piuttosto che da terzi. La delimitazione tra le varie fattispecie è, infine, chiarita in modo espresso dalla clausola di riserva contenuta nell'art. 3, che rivela la scelta legislativa di ritenere il reato decritto in tale articolo residuale rispetto a quello previsto dall'art. 2 dello stesso testo normativo. 4 1.2. Si ritiene in conclusione che la fattispecie prevista dall'art. 2 del d.lgs 74 del 2000 sanzioni i comportamenti che si risolvono nella presentazione di una dichiarazione dei redditi che rappresenti operazioni inesistenti, nulla rilevando che le fatture o i documenti che attestano tali operazioni siano creati dalla stessa persona che presenta la dichiarazione o da terzi;
laddove la fattispecie prevista dall'art. 3 del d.lgs n. 74 del 2000 è, invece, diretta a sanzionare i residui comportamenti fraudolenti diversi da quelli "speciali" descritti nell'art. 2 del d.lgs n. 74 del 2000. 1.3. In coerenza con le linee ermeneutiche sopra tracciate va respinto il motivo di ricorso che invoca l'inquadramento del fatto contestato nella fattispecie prevista dall'art. 3 del D.lgs 74 del 2000, essendo irrilevante ai fini della correttezza dell'inquadramento nella fattispecie descritta dall'art. 2 del d.lgs n. 74 del 2000 il fatto che le fatture per operazioni inesistenti non siano state emesse da un terzo, ma create dallo stesso utilizzatore.
1.4.Il ricorso deve essere invece accolto nella parte in cui rileva il vizio di motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità relativo all'art. 8 del D.lgs n. 74 del 2000, reato che presuppone l'alterità tra la persona che emette e la persona che utilizza le fatture e che, pertanto, non può, come avvenuto nel caso di specie, essere contestato alla stessa persona cui viene addebitato il fatto previsto dall'art. 2 del d.lgs n. 74 del 2000 La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio limitatamente all'accertamento di responsabilità per il reato previsto dall'art. 8 del D.lgs n. 74 del 2000. La pena inflitta al OR deve essere conseguentemente rideterminata, con l'eliminazione dell'aumento applicato per riconoscimento della responsabilità per il reato previsto dall'art. 8 del d.lgs n. 74 del 2000, ovvero della pena di mesi due di reclusione ed euro 100 di multa.
2.Il terzo motivo di ricorso che contesta l'accertamento di responsabilità in ordine all'art. 646 cod. pen. è inammissibile in quanto generico.
2.1. Si premette che il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui l'ammissibilità del ricorso proposto in relazione ad uno dei capi di imputazione non comporti alcuna conseguenza sulla valutazione dei motivi di doglianza diretti nei confronti degli altri reati contestati, che sono sottoposti a valutazione autonoma in ordine alla ammissibilità. La valutazione separata dei motivi di ricorso proposti in relazione a diversi capi di imputazione trova conforto nella nelle autorevoli indicazioni fornite dalle Sezioni unite secondo cui in presenza di un ricorso "cumulativo" riguardante plurimi ed autonomi capi di imputazione, per i quali sia sopravvenuto il decorso dei termini di prescrizione dopo la pronuncia della sentenza di appello, l'ammissibilità del ricorso con riguardo ad 5 uno o più capi, con conseguente declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione, non comporta l'estinzione per prescrizione anche degli altri reati di cui ai distinti ed autonomi capi per i quali, viceversa, il ricorso risulti inammissibile (Cass. Sez. un., 27 maggio 2016, n. 6903, Rv 268965). La ritenuta inammissibilità del motivo di ricorso relativo al capo della sentenza che accerta la responsabilità in ordine al reato previsto dall'art. 646 cod. pen. osta pertanto al riconoscimento del decorso dei termini di prescrizione non essendosi instaurato il relativo rapporto processuale.
2.2. Con riferimento ai requisiti di ammissibilità del ricorso il collegio ribadisce che «per l'appello, come per ogni altro gravame, il combinato disposto degli art. 581 comma primo lett. c) e 591 comma primo lett. c) del codice di rito comporta la inammissibilità dell'impugnazione in caso di genericità dei relativi motivi. Per escludere tale patologia è necessario che l'atto individui il "punto" che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, e specificando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame» (Cass. Sez. 6^ sent. 13261 del 6.2.2003, dep. 25.3.2003, rv 227195; Cass. sez. 4, n. 40243 del 30/09/2008, Rv. 241477; Cass. sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, Rv. 248037, Cass. sez. 6, n. 800 06/12/2011, dep. 2012, Rv. 251528). Peraltro, in materia, le sezioni unite della Corte di cassazione hanno stabilito che l' appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Cass. sez. un n. 8825 del 27/10/2016 Rv. 268822). Nel caso di specie con riferimento all'accertamento di responsabilità in ordine alla appropriazione indebita il ricorso contesta in modo aspecifico le conclusioni emergenti dal compendio motivazionale integrato delle due sentenze conformi di merito, senza individuare fratture logiche manifeste e decisive del percorso motivazionale, di fatto proponendo censure che non raggiungono la soglia della specificità.
3. Il secondo ed il quarto motivo di ricorso diretti a contestare la legittimità della definizione del trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondati. Le doglianze rivolte nei confronti della definizione degli aumenti per la continuazione, che si risolve in una censura alla individuazione del quantum di 6 pena inflitta, non tiene conto della consolidata giurisprudenza di legittimità che il collegio condivide secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Cass. sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142). Pertanto il giudice di merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'articolo 133 cod. pen., assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione;
infatti, tale valutazione rientra nella sua discrezionalità e non postula un'analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (Cass. Sez. 2, sent. n. 12749 del 19/03/2008, dep. 26/03/2008, Rv. 239754; Sez. 4, sent. n. 56 del 16/11/1988, dep. 5/1/1989 rv 180075). La determinazione in concreto della pena costituisce, infatti, il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello (Cass. Sez. 6, sent. n. 10273 del 20.5.1989 dep. 12.7.1989, rv 181825. Conf. mass. N. 155508; n. 148766; n. 117242). Del pari: le doglianze proposte avverso la scelta di denegare le attenuanti generiche non si confrontano con la consolidata giurisprudenza secondo cui nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Cass. Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010 Rv. 248244; Cass. Sez.
1. n. 3772 del 11.01.1994, dep. 31.3.1994, rv 196880). La concessione delle attenuanti generiche richiede infatti l'apprezzamento di elementi positivi che orientino la discrezionalità affidata al giudice nella definizione del trattamento sanzionatorio verso la attribuzione di una sanzione meno afflittiva. 7 Nel caso di specie in coerenza con tali linee ermeneutiche la Corte territoriale non solo non rilevava elementi positivi ma riteneva ostativo l'atteggiamento processuale dell'imputato, che non aveva dimostrato segni di resipiscenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 8 d.lgs n. 74 del 2000 ed elimina la relativa pena di due mesi di reclusione e di euro 100 di multa. Rigetta il ricorso in relazione al reato di cui all'art. 2 D.lgs n. 74 del 2000. Dichiara inammissibile il ricorso in relazione al capo relativo all'art. 646 cod. pen. Così deciso in Roma, il giorno 31 agosto 2017 L'estensore Il Presidente Sandra Recchione Maria Stefania Di Tomassi кес мене tion DEPOSITATA IN CANCELLERIA 17 OTT 2017 IL Luana hatiani 00