Sentenza 14 novembre 2007
Massime • 1
In tema di reati finanziari e tributari, l'utilizzo di più fatture contraffatte ed ideologicamente false per la consumazione del reato di dichiarazione infedele mediante mezzi fraudolenti (art. 3, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) non comporta alcun aumento di pena per la continuazione, in quanto costituisce modalità della condotta "unica" realizzata con la presentazione della dichiarazione infedele, essendo configurabile tale delitto anche con l'utilizzo di una sola fattura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/11/2007, n. 12720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12720 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 14/11/2007
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - N. 02715
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 043622/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) BO SA N. IL 01/12/1931;
avverso SENTENZA del 09/03/2005 CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MANCINI FRANCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Ciampoli Luigi che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello di Catanzaro con sentenza del 4.3.2005 decidendo sulla impugnazione proposta da ON RO avverso la sentenza di primo grado che lo aveva condannato alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa per il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art.
2 - avendo egli presentato una dichiarazione fraudolenta sia ai fini IVA che delle imposte dirette nella quale i costi erano stati aumentati mediante l'utilizzo di fatture dell'anno 1998 relative ad operazioni inesistenti - ed in riforma della sentenza stessa ha ridotto la pena determinandola nella misura di mesi dieci di reclusione ed Euro 2.500,00 di multa. In punto di fatto il giudice dell'appello rileva che certamente la mancata annotazione delle fatture incriminate nella contabilità delle ditte apparentemente emittenti delle stesse non può considerarsi prova decisiva della inesistenza delle sottostanti operazioni ma che a tale elemento, indiziante anche se non decisivo, si aggiunge il fatto che, contrariamente alla corrente prassi commerciale, i pagamenti erano avvenuti in contanti pur essendo di importo superiore ai L. 20 milioni nonché l'ulteriore elemento costituito dalla circostanza che i soggetti interessati avevano negato di avere emesso le fatture.
La prova della utilizzazione di tali fatture era data dalla copia della dichiarazione trovata in possesso dell'imputato. Circa la qualificazione del fatto il giudice dell'appello ha giudicato che trattandosi di utilizzo di fatture contraffatte in quanto non riconducibili agli apparenti emittenti la sanzione da applicare era quella più favorevole di cui alla L. n. 516 del 1982, art. 4, comma 1, lett. f) (invece di quella di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 3).
Aggiunge che fra la L. n. 516, cit. art. 4 e del D.Lgs. n. 74, art. 3 è ravvisabile continuità normativa e che l'avere ritenuto l'ipotesi di cui all'art. 3 invece che la contestata ipotesi di cui all'art. 2, stesso D.Lgs. non viola il principio della correlazione fra accusa e difesa.
A mezzo del difensore ha proposto ricorso per cassazione l'imputato deducendo con il primo motivo la manifesta illogicità della motivazione laddove ha ritenuto, senza che l'accusa ne avesse fornito la provala la compilazione di una dichiarazione fraudolenta che la presentazione della stessa agli uffici finanziari. Con altro motivo deduce il vizio motivazionale relativamente all'eccepito difetto di correlazione fra accusa e condanna con riguardo in particolare alle soglie quantitative di punibilità di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art.
3. Proprio con riguardo a tali soglie la Corte territoriale aveva completamente omesso di rispondere ai rilievi formulati con l'atto di appello, in particolare per ciò che concerne il requisito del 5% dei ricavi.
Con altro motivo si insiste nel ribadire che i giudici non avrebbero potuto affermare la responsabilità dell'imputato in ordine all'art. 3 mentre invece era stato contestato il reato di cui al D.Lgs. n. 74, art. 2.
Erroneamente infine la Corte territoriale aveva ritenuto il reato continuato mentre invece il primo giudice aveva correttamente sanzionato CA violazione di legge in conformità alla previsione contenuta nella L. n. 516 del 1982, art. 4, lett. f) che nella specie è stato in definitiva applicato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei soli limiti che di seguito saranno precisati. Occorre in primo luogo osservare che i giudici del merito ed in particolare la Corte territoriale - quest'ultima anche in risposta alle censure mosse nei confronti della decisione di primo grado - hanno adeguatamente motivato il proprio convincimento in ordine alla inesistenza delle operazioni commerciali indicate nelle fatture incriminate.
Gli elementi posti a sostegno di tale convincimento infatti - e cioè il fatto che, nella contabilità delle ditte apparentemente emittenti le fatture, di quelle operazioni non esistesse traccia, il fatto che in modo del tutto insolito i relativi pagamenti, pur ingenti, fossero avvenuti in contanti, e la circostanza infine che le operazioni stesse fossero state negate da chi apparentemente avrebbe dovuto porle in essere - hanno costituito un organico quadro probatorio di inequivooco significato colpevolistico che non poteva non condurre a tale conclusione. Giudizio analogo deve darsi, contrariamente all'avviso del ricorrente, della motivazione che sostiene la conclusione dei giudici di merito in punto di avvenuta presentazione annuale della denuncia dei redditi da parte dell'imputato. È vero infatti che è mancato un accertamento in tal senso presso l'Ufficio delle entrate ma copia della denuncia fu rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, a dimostrazione che la dichiarazione era stata compilata e conseguentemente nulla può far ritenere che essa non sia stata presentata all'ufficio che ne era il naturale destinatario, quasi il dichiarante avesse proceduto ad una sorta di desistenza della quale tuttavia non esiste prova alcuna e non si intravede una plausibile ragione giustificativa.
Consegue da quanto precede che le doglianze del ricorrente, che investono tali punti della impugnata sentenza, non possono trovare accoglimento.
Ma altrettanto deve dirsi del motivo di ricorso concernente la configurazione giuridica del fatto.
Spiega infatti la sentenza impugnata in modo del tutto convincente che nella specie non si è trattato di fatture formalmente genuine anche se ideologicamente false (in quanto attestanti operazioni commerciali in realtà non effettuate) bensì di fatture non ascrivibili ai soggetti che ne apparivano emittenti, estratte da un vecchio bollettario di pertinenza di una ditta sconosciuta o non più esistente e comunque emesse all'insaputa delle ditte che apparentemente ne risultavano emittenti.
Trattasi all'evidenza di una situazione diversa da quella contemplata dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, indicato nella originaria contestazione (che si riferisce al caso in cui il soggetto che emette la fattura contenutisticamente falsa è però proprio quello in essa indicato) ed inquadrabile invece nella diversa fattispecie - v. l'incipit della disposizione "fuori dei casi previsti dall'art. 2" - descritta nel successivo art. 3, come correttamente ritenuto dai giudici di merito.
In questi termini è l'orientamento di questa Corte Suprema quale emerge fra altre da Sez. 1^ n. 32493 del 2004 Rv 229282, nella quale è ben distinto il caso della fattura nella quale il falso è limitato alla affermazione della esistenza di una operazione in realtà non compiuta da quello, nella specie ricorrente, di una fattura totalmente contraffatta oltre che falsa nel senso appena detto: il primo contemplato dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, l'altro dall'articolo successivo, come è bene evidenziato già dalle rubriche delle due disposizioni di legge.
Non è conseguentemente censurabile la operazione risoltasi con una più puntuale configurazione giuridica del fatto operata dai giudici del merito.
Nè è fondata la doglianza del ricorrente laddove assume che in tal modo si sarebbe violato il principio fondamentale della necessaria correlazione fra accusa e condanna posto che in realtà nel capo di imputazione è contenuto il riferimento a tutti i dati di fatto - alterazione in aumento dei costi, dichiarazione fraudolenta, falsità delle fatture a mezzo delle quali i costi sono stati incrementati - che nella previsione del cit. art. 3 costituiscono la fattispecie delittuosa ritenuta in sentenza.
Peraltro e contrariamente all'avviso espresso sul punto dal ricorrente i giudici del merito (v. in particolare a pag. 7 della sentenza di primo grado) hanno ben considerato che la fattispecie delittuosa prevista dall'art. 3 in tanto si realizza in quanto si siano superate determinate soglie di punibilità, concludendo motivatamente per l'avvenuto superamento nella specie delle soglie medesime.
Si aggiunga che le due fattispecie sono punite con la stessa pena, cosicché può tranquillamente concludersi che nessun vulnus è stato arrecato al diritto di difesa dell'imputato.
Merita per contro di essere accolto il motivo concernente il disposto aumento della pena per effetto della ritenuta continuazione. La fattispecie delittuosa de qua, infatti, consiste di una condotta unica realizzata con la presentazione della dichiarazione fraudolenta in relazione alla quale l'utilizzo, invece che di una, di una molteplicità di fatture false quali mezzi per la consumazione della frode fiscale costituisce soltanto una modalità della condotta medesima senza dare vita ad una molteplicità di fatti-reato da unificare eventualmente nel vincolo della continuazione (della quale modalità dovrà ovviamente tenersi conto nella quantificazione in concreto della misura della pena).
L'accoglimento del motivo stesso comporta l'annullamento in parte qua della impugnata sentenza con la eliminazione del quantum di pena irrogato per la continuazione (e precisato nel dispositivo che segue).
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aumento di pena di mesi due di reclusione ed Euro 500,00 di multa, aumento che elimina. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 novembre 2007. Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2008