Sentenza 20 febbraio 2004
Massime • 1
In materia di reati finanziari, integra il reato di infedeltà della dichiarazione mediante mezzi fraudolenti (art. 3 legge 10 marzo 2000 n. 74), la condotta di rilascio di documenti alterati o contraffatti o la loro allegazione alla dichiarazione dei redditi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/02/2004, n. 32493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32493 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 20/02/2004
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - N. 279
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 011668/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UC FA N. IL 06/12/1964;
2) AM OR N. IL 07/05/1950;
avverso SENTENZA del 11/12/2002 CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARDOVAGNI PAOLO;
sentite le conclusioni del P.G. (rigetto dei ricorsi). Udito il difensore di CH RG, Avv. Giuseppe Biase e AR Placomica.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 9.4.2002 il G.U.P. del Tribunale di Brescia dichiarava UC IO e AM RG responsabili il primo di avere promosso, costituito ed organizzato un'associazione per delinquere dedita a truffe, il secondo di avere partecipato, con altri separatamente giudicati, alla detta associazione;
ciascuno di continuata realizzazione di numerosi delitti-fine (esclusi peraltro quelli per cui non era stata presentata tempestiva querela, era intervenuta remissione o il fatto era risultato insussistente); il UC, in concorso con AI IV, separatamente giudicata, di continuata emissione di fatture inesistenti "a favore" della s.r.l. BA - di cui il UC era stato amministratore unico - al fine realizzare un'evasione di imposta e di consentirla a terzi (reato previsto dall'art. 4 lett. d D.L. 10.7.1982 n. 429, convertito nella L.
7.8.1982 n. 516, come "riformulato" dall'art. 8 D.L.vo 10.3.2000 n. 74). Su gravami degli imputati la Corte d'Appello di Brescia, con la sentenza in epigrafe, confermava la prima decisione. Respingeva l'eccezione di incompetenza per territorio e connessione sollevata dal UC in relazione alla contestuale pendenza, dinanzi al Tribunale di Treviso, di altro procedimento per analoghi fatti precedentemente commessi, osservando che, al momento in cui la questione era stata per la prima volta sollevata, il giudizio pendente in Treviso era stato già definito in primo grado. Respingeva altresì un'eccezione di nullità dell'interrogatorio reso ex art. 415 bis C.P.P. dal UC, irritualmente delegato alla Polizia giudiziaria nonostante lo stato di detenzione dell'imputato, e conseguente invalidità della richiesta di rinvio a giudizio ai sensi del successivo art. 416; la nullità da quest'ultima norma prevista doveva infatti essere esclusa una volta che il soggetto aveva reso l'interrogatorio di garanzia e non erano stati in seguito compiuti ulteriori atti di indagine del P.M..
Il delitto associativo è contestato in quanto il UC, come amministratore della già menzionata BA e "dominus" della s.r.l. "ST RA, ad essa succeduta, avrebbe costituito una struttura che, pur senza avere alcun effettivo rapporto con istituti di credito od altri enti di intermediazione e gestione del risparmio, mediante allettanti offerte e simulando l'avvio di pratiche di finanziamento si faceva dare dalla clientela somme o assegni a titolo di provvigione, spese o garanzia. Osserva in proposito la Corte territoriale che vi era un nucleo stabile di almeno tre soggetti (UC, OL e NG AR) che avevano gestito nel tempo le attività delle due società sopra menzionate, unicamente dedite, mediante una rete di procacciatori e adeguata organizzazione di mezzi, all'offerta ad un pubblico indifferenziato, anche mediante inserzioni diffuse su tutto il territorio nazionale, di mutui apparentemente vantaggiosi ed a carpire, con tale espediente e simulando l'avvio e lo sviluppo delle correlative pratiche, indebiti profitti. Sussistevano quindi sia un programma criminoso ampio ed indeterminato, sia una stabile struttura personale e materiale ad esso funzionale, supportata, fra l'altro, dalle sedi di due società di capitali regolarmente costituite, con la relativa dotazione di strumenti, arredi e dipendenti. Tali elementi, rispondendo alla fattispecie apprezzata dal legislatore come lesiva dell'ordine pubblico, costituiscono "ex se" turbativa dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice.
Quanto alla responsabilità del UC per individuati reati-fine, osserva la Corte territoriale che egli aveva istruito i correi dirigendone l'attività, percependo direttamente i profitti e curando la trasmissione ai clienti di lettere di assicurazione sull'avviamento e presumibile buon esito delle pratiche ed a giustificazione dei ritardi, così contribuendo alla realizzazione degli illeciti. Singole posizioni in cui era stata dedotta la tardività della querela vengono esaminate, rilevando che le istanze di punizione erano state formulate entro il terzo mese dal momento in cui le persone offese avevano avuto cognizione della frode subita. Quanto infine all'emissione di fatture per operazioni inesistenti, viene rilevato che trattasi di fatto commesso da soggetto diverso dall'utilizzatore (che si identifica per la società di capitali) e che la norma incriminatrice intende colpire ogni divergenza tra la realtà commerciale e l'espressione documentale di essa. Congruo è ritenuto il trattamento sanzionatorio adottato, con diniego delle attenuanti generiche, in primo grado (anni 4 e mesi 4 di reclusione, euro 1000 di multa, previo riconoscimento della continuazione fra tutti i fatti); ciò in ragione della protrazione nel tempo della condotta criminosa - consecutivamente all'altra omogenea, già sottoposta a più grave sanzione dal Tribunale di Treviso - e della mancanza di iniziative risarcitorie.
Il primo giudice aveva disposto la confisca "di quanto in sequestro";
precisa la Corte territoriale che tale disposizione non è estensibile a due autovetture, per le quali è stato contestualmente disposto il sequestro conservativo (destinato a convertirsi in pignoramento al momento del passaggio in giudicato della condanna ex art. 320 C.P.P.). La confisca riguarda invece beni e conti correnti delle società AK e "ST RA, nonché personali del UC, da ritenersi provento di reato in quanto le due società avevano come oggetto effettivo - ed esclusivo - la realizzazione di truffe, e l'imputato non possiede lecite fonti di reddito. Quanto al AM, egli aveva fornito un rilevante contributo alle attività dell'associazione, partecipando in lungo arco di tempo ad assai numerosi episodi truffaldini - molti dei quali non perseguibili per mancanza di querela - ed avvalendosi degli espedienti sopra descritti in danno della clientela, cui si era finanche presentato con false generalità; le schede degli "affari" da lui procurati erano custodite in una apposita cartella presso la sede sociale. Se ne desumeva non solo la responsabilità per i singoli reati di truffa., del resto non specificamente contestati, ma anche una serie di elementi indicativi di pieno inserimento nella struttura del gruppo criminale e di condivisione delle finalità da questo perseguite. Il ruolo subalterno rivestito era stato adeguatamente riconosciuto con il mite trattamento sanzionatorio adottato dal primo giudice, mentre le attenuanti generiche erano state ragionevolmente escluse in conseguenza di un precedente specifico.
I difensori hanno proposto ricorsi per Cassazione. Il gravame nell'interesse del UC ripropone anzitutto l'eccezione di incompetenza per territorio, ritenendo inconferente l'argomento in base al quale era stata rigettata.
Quanto alla richiesta di rinvio a giudizio, osserva che la nullità espressamente prevista dall'art. 416, co. 1, C.P.P. in caso di omesso (o invalido) interrogatorio ai sensi del precedente art. 415 bis, incidendo sul diritto alla difesa, è di ordine generale a regime intermedio e non è suscettibile di sanatoria ove dedotta prima del provvedimento che chiude l'udienza preliminare, come appunto era avvenuto nel caso di specie. Nè era stato considerato che l'invito a rendere interrogatorio, emesso a seguito della richiesta ex art. 415 bis, non riportava completamente i fatti addebitati, omettendo completamente il capo b), relativo alle truffe.
Con un ulteriore motivo viene denunciata l'erronea applicazione dell'art. 416 C.P., pur in difetto degli elementi costitutivi del reato associativo. Questi erano stati individuati in un accordo perfettamente compatibile con la diversa ipotesi di concorso in reato continuato, sulla base di risultanze equivoche circa l'individuazione di un programma comprendente una serie indeterminata di delitti e la coscienza degli associati di far parte di una stabile organizzazione a ciò diretta e comprendente almeno tre persone;
inoltre, mancava una effettiva lesione dell'interesse protetto dalla norma (ordine pubblico), non essendo sufficiente a concretare la fattispecie incriminata la mera offesa di altri beni giuridici come il patrimonio o l'economia.
Altra doglianza riguarda la configurabilità dei contestati reati di truffa e la partecipazione ad essi del UC, la cui responsabilità era stata ravvisata essenzialmente per il fatto di essere stato l'ideatore della struttura societaria, non considerando che la partecipazione associativa, anche in veste di organizzatore, non implica l'automatica responsabilità per ciascun reato-fine; i singoli contratti conclusi -che non uscivano dalla prassi comune e lecita in tema di finanziamenti - non erano poi di per sè fraudolenti, e solo la successiva negligenza nello svolgimento del mandato ricevuto valeva a configurare un illecito meramente civile (inadempimento) o, al limite, la diversa ipotesi di insolvenza fraudolenta. In alcuni casi, poi, la querela era tardiva rispetto alla data del fatto, mentre l'atto di SS AN andava qualificato come semplice denuncia.
Quanto al reato tributario, l'art. 9 D.L.Vo n. 74/2000 esclude la punibilità del soggetto che emette fatture per operazioni inesistenti, quando il medesimo sia anche l'utilizzatore, come si verificava nel caso di specie, essendo le fatture create dal UC e da lui stesso utilizzate nella veste di amministratore unico della AK. D'altra parte, il comportamento incriminato consiste nella falsità ideologica del documento (attestante un'operazione in tutto o in parte inesistente) e non nella sua contraffazione, che lo faccia apparire come proveniente da soggetto inesistente o non identificabile, come appunto avvenuto in concreto nel caso in esame. Vengono poi censurati il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena in misura superiore al minimo, nonostante la presenza di plurimi elementi che avrebbero consigliato più benevolo trattamento: modesta cultura, grave disturbo depressivo con tendenza al suicidio, "formale" incensuratezza, corretto e non dilatorio contegno processuale.
Infine, si denuncia l'erronea applicazione dell'art. 24 0 C.P., non risultando accertato ne' che i beni confiscati siano prodotto o profitto dei reati, ne' che essi siano dotati di intrinseca pericolosità, consentendo la reiterazione di illeciti in caso di restituzione.
Con il ricorso del AR si denuncia erronea applicazione dell'art. 416 C.P., non essendo indicati elementi dimostrativi di una consapevole partecipazione all'associazione; si rileva che egli, secondo il capo d'imputazione, sarebbe stato socio di fatto delle società tramite le quali erano state commesse le truffe, mentre i giudizi di merito ne avevano accertato la veste di semplice dipendente, come tale estraneo al programma criminoso, ne' esiste alcun elemento significativo di una sua adesione anche successiva. Quanto alla ritenuta responsabilità per varie truffe, la motivazione della decisione impugnata sarebbe meramente apparente. Con altro motivo viene denunciata l'erronea disapplicazione dell'art. 62 bis C.P.; la concessione delle attenuanti generiche doveva logicamente conseguire al sostanziale ridimensionamento del ruolo rivestito, così come accertato. Con memoria in data 11.2.2004 il primo motivo di gravame viene ulteriormente illustrato. MOTIVI DELLA DECISIONE
Le eccezioni in rito sollevate nell'interesse del UC sono infondate. Quanto alla questione di incompetenza, va ribadito che nel vigente sistema processuale la pendenza di più procedimenti nel medesimo grado costituisce presupposto indispensabile per l'operatività del criterio di attribuzione della competenza fondato sulla connessione (Cass., Sez. 1^, 11.10/21.11.1994, confl. comp. in proc. Polverin;
27.11.1995/31.1.1996, confl. comp. in proc. Pavan e a.; 29.1/4.3.1998, Presti); la sentenza impugnata si è correttamente attenuta a questo principio, ne' il ricorrente indica alcun argomento che valga a superare tale consolidato orientamento giurisprudenziale. La nullità dell'interrogatorio espletato ex art. 415 bis, co. 3, C.P.P. - ravvisabile in quanto delegato, fuori dei casi consentiti,
alla P.G. - è pacificamente a regime intermedio;
ne segue che resta sanata se non viene eccepita dalla parte che assiste all'atto "prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo". Pertanto, essendo ovviamente intervenuti all'interrogatorio sia l'indagato detenuto, sia il difensore, che nessuna questione sollevarono prima della chiusura del verbale o immediatamente dopo, si è verificata la sanatoria prevista dell'art. 182, co. 2 e 3, C.P.P..
Non può essere ravvisata la dedotta nullità degli avvisi ex artt. 415 bis e 375, co. 3, C.P.P., che devono contenere non una compiuta descrizione, ma soltanto "la sommaria enunciazione del fatto" per il quale si procede. Infatti, come riconosciuto dallo stesso ricorrente "l'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio era... 'monco', poiché in esso risultava integralmente omesso il capo b) dell'imputazione, pur indicato nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari"; ne segue che l'indagato era perfettamente a conoscenza dei fatti addebitatigli, sui quali aveva chiesto di essere sentito e che gli sarebbero poi stati nuovamente contestati nei preliminari dell'interrogatorio.
In ogni caso, eventuali nullità sono divenute irrilevanti al momento in cui l'imputato optò per il giudizio abbreviato;
infatti, l'invito a presentarsi per rendere interrogatorio, che a norma dell'art. 416, comma 1, C.P.P. deve precedere la richiesta di rinvio a giudizio, ha la finalità di rendere possibile all'indagato di esporre le sue difese in ordine all'imputazione prima dell'esercizio dell'azione penale, onde essere eventualmente in grado di evitare il rinvio a giudizio. Ne consegue che non spiega alcuna conseguenza invalidante l'omissione di questa formalità nel caso in cui l'imputato ha chiesto ed ottenuto di essere giudicato con rito abbreviato, poiché, con l'accettazione di un giudizio allo stato degli atti, egli non tende a impedire la devoluzione del processo al giudice del dibattimento, ma vuole solo difendersi dall'accusa davanti al giudice per l'udienza preliminare (Cass., Sez. 6^, 7.11.2001/10.2.2002, Agosta ed altri).
Quanto alle censure concernenti la configurabilità del reato associativo, esse per taluni aspetti tendono a sminuire la portata sintomatica dei dati di fatto che i giudici di merito hanno ragionevolmente ritenuto significativi dell'esistenza di una stabile organizzazione preordinata e dedita alla realizzazione di un programma indeterminato di attività truffaldine;
sotto questo profilo si risolvono in doglianze in punto di fatto, non consentite nel giudizio di legittimità. In particolare, l'offerta al pubblico con mezzi pubblicitari di finanziamenti a condizioni vantaggiose esclude evidentemente una previa rappresentazione di singoli illeciti già individuati nella loro specificità e presuppone quel programma generico di attività delittuosa che caratterizza l'associazione per delinquere. In parte riconducibile allo stesso ordine di censure sul merito è l'argomento secondo il quale solo gli amministratori delle due strutture societarie apprestate al fine di commettere le truffe (UC ed IV AI) potrebbero considerarsi coinvolti nel programma criminale, sicché verrebbe meno la base soggettiva (almeno tre persone) richiesta dalla norma incriminatrice, che non potrebbe essere integrata dalla sopravvenuta conoscenza degli scopi perseguiti ("dolo susseguente") da parte dei dipendenti che si prestarono a commettere singoli illeciti. Anche ammesso il presupposto di fatto, va al proposito considerato che l'accordo associativo non richiede forme sacramentali di alcun genere, e ben può realizzarsi "per adesione" di un terzo ad un programma criminale già divisato, e addirittura messo in esecuzione, da due persone, ma non ancora esaurito. Quanto infine al preteso difetto di offensività della condotta, va considerato che, se indubbiamente il reato di cui all'art. 416 C.P. è un delitto contro l'ordine pubblico, il legislatore ha individuato il fatto lesivo del bene protetto nella formazione di un gruppo stabilmente organizzato al fine di commettere "più delitti" di qualsiasi specie;
condotta che, una volta realizzata nella sua tipicità, ricade sotto la previsione incriminatrice, non occorrendo alcun ulteriore elemento di turbativa della vita sociale (turbativa che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, sarebbe comunque pienamente ravvisabile in un caso come quello in esame, nel quale vi è coinvolgimento di un numero elevato di modesti operatori economici, atto a suscitare diffuso allarme). In ordine ai delitti di truffa, il concorso del ricorrente è stato rettamente collegato non già alla sola veste direttiva dell'organizzazione criminosa, ma all'apporto in concreto fornito alla realizzazione dei singoli reati-fine curando la corrispondenza con i clienti e fornendo loro assicurazioni e giustificazioni, oltre ad incassare il denaro costituente profitto degli illeciti. Che questi siano riconducibili allo schema della truffa, e non della mera insolvenza di obbligazioni assunte, è ragionevolmente affermato in base alla preordinazione e sistematicità dell'inadempimento, desunte dalla costante mancanza di iniziative ed istruzioni al personale dipendente al fine di avviare i contatti necessari a procurare ai clienti i finanziamenti promessi. Del resto, al proposito il ricorso non formula alcuna censura specifica alle argomentazioni del giudice "a quo", limitandosi ad ignorarle ed a riproporre temi già esposti con l'appello, cui è stata data esauriente risposta. Lo stesso rilievo va fatto a proposito della pretesa mancanza o intempestività della querela per i reati ai capi B11, B22 e B35; sul punto la sentenza impugnata ha analiticamente esposto (pagg. 38-39) i dati di fatto da cui risulta la procedibilità, e il ricorso, nel riproporre la questione, omette di farne menzione.
Quanto alla frode tributaria, va precisato che al UC furono originariamente, contestati i delitti di emissione di fatture per operazioni inesistenti (capo C) e loro utilizzazione - mediante inserimento dei fittizi elementi passivi da esse attestati - nelle dichiarazioni annuali 1998-1998 della società BA relative alle imposte sul reddito e sul valore aggiunto (capo D). Gli illeciti erano previsti in via alternativa all'art. 4, co. 1 lett. d), D.L. 10.7.1982 n. 429, convertito con modifiche nella L.
7.8.1982 n. 516;
vengono ora a ricadere nelle distinte previsioni degli artt. 8 (capo C) e 2 (capo D) del D.L.Vo 10.3.2000 n. 74 (la continuità normativa fra le successive incriminazioni è pacifica). Il ricorrente fu assolto dall'imputazione sub D dal primo giudice (la decisione è sul punto irrevocabile) perché non punibile ai sensi dell'art. 9 del D.L.Vo n. 74/2000; va precisato che tale norma, nell'escludere la possibilità di concorso reciproco fra le ipotesi previste dai precedenti artt. 2 e 8, ha - secondo costante interpretazione giurisprudenziale - la finalità di evitare che la medesima condotta sostanziale sia punita due volte (cfr. Cass., Sez. 3^, 1.6/12.7.2001, Torturo;
Sez. 2^ 16.5/3.6.2003, Grande) ma non prevede affatto, contrariamente a quanto affermato in ricorso, che "qualora l'emittente e l'utilizzatore delle fatture per operazioni inesistenti coincidano ... questi non potrà essere condannato per nessuna delle due fattispecie incriminatrici in questione" (interpretazione manifestamente contraria al canone di ragionevolezza). Tanto premesso, va poi chiarito che risulta accertata in fatto la contraffazione delle fatture -apparentemente provenienti da ditte inesistenti o cessate o da soggetti del tutto ignari - ad opera del UC. È pertanto fondata l'ulteriore censura del ricorrente (motivo 6^); infatti, l'art. 8 D.L.Vo n. 74/2000, nel sanzionare l'emissione di fatture per operazioni inesistenti "al fine di consentire l'evasione a terzi", prevede evidentemente che l'emittente sia un soggetto "terzo" rispetto al beneficiario della frode, il quale rilascia a proprio nome un documento di spesa non veritiero. Conseguentemente, la falsità punita dalla norma è una falsità ideologica, e non materiale. La conclusione è avvalorata dalla continuità normativa con la disciplina previgente;
infatti, l'art. 4, co. 1, del D.L. n. 429/1982 sanzionava autonomamente alla lett. a)
il rilascio di documenti contraffatti o alterati, o loro allegazione alle dichiarazioni dei redditi, distinguendo nettamente la fattispecie in questione dall'emissione di fatture infedeli di cui alla successiva lett. d). La condotta di contraffazione trova ora (parziale) riscontro non nell'art. 8, ma nell'art. 3 del D.L.Vo n. 74/2000, che contempla l'infedeltà della dichiarazione occultata da una "falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie" mediante utilizzo di "mezzi fraudolenti"; la norma tuttavia prevede soglie di punibilità commisurate all'entità economica dell'evasione, che non risultano accertate nel caso di specie. Va pertanto riconosciuta l'insussistenza della contestata ipotesi di emissione di fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione, non solo e non tanto per non essere il UC terzo rispetto alla società di cui era "dominus", ma perché non di emissione, bensì di contraffazione di fatture mai realmente emesse si tratta. La sentenza impugnata va perciò annullata senza rinvio sul punto;
consegue l'eliminazione della pena irrogata per il reato in esame (satellite nell'ambito della ritenuta continuazione), pari quattro mesi (sei meno la riduzione per il rito: cfr. sentenza di primo grado a pag. 11).
La pena per i residui reati e il diniego delle attenuanti generiche sono stati adeguatamente giustificati dal giudice "a quo" in base a significativi indici ritenuti prevalenti nella valutazione;
il gravame al proposito di limita a prospettare un alternativo bilanciamento di elementi fattuali ed è perciò inammissibile. Quanto alle censure concernenti la disposta confisca, il ricorrente fa ancora menzione delle due autovetture, senza tener conto del rilievo della sentenza impugnata circa la loro sottoposizione a sequestro conservativo. Per ciò che riguarda i fondi esistenti sui conti correnti e le altre disponibilità finanziarie, il carattere di provento del reato è ragionevolmente desunto dalla esclusiva dedizione delle strutture societarie alla commissione di delitti e dall'assenza di lecite fonti di reddito personali dell'imputato; tali circostanze sono altresì significative del pericolo che i beni siano destinati alla commissione di ulteriori illeciti. È stata quindi correttamente applicata la misura di sicurezza facoltativa di cui all'art. 240, co. 1, C.P., legittima ove sia dimostrato il diretto carattere strumentale, ovvero di prodotto o profitto, della cosa oggetto della confisca in relazione al compimento del reato e si possa formulare una prognosi sulla pericolosità sociale derivante dal mantenimento del possesso del bene da parte del condannato (cfr. Cass., Sez. 4^, 29.2/22.9.2000, Iliadis). In conclusione, quindi, annullata senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti del UC limitatamente al reato al capo c) ed eliminata la relativa pena, il ricorso va per il resto respinto. Infondato è il gravame nell'interesse del AM. In ordine alla contestazione associativa va chiarito che, se l'imputazione qualificava il predetto come "socio di fatto della BA e ST RP ... nonché ... persona di fiducia del UC", il giudice di primo grado, pur rilevando che egli risultava semplice dipendente delle due società, ne ha confermato il ruolo di fiduciario, che frequentava la sede (cui gli agenti accedevano invece soltanto per la consegna della documentazione) anche affrontando e cercando di calmare clienti insoddisfatti e presenziando ad un'ispezione della Guardia di Finanza e si faceva chiamare "direttore" o "funzionario". La Corte territoriale ha rimandato alle risultanze citate ed alla valutazione operata dal primo giudice. Ciò considerato, non sono affatto ravvisabili i profili di illogicità ed erronea applicazione della norma incriminatrice prospettati con il ricorso e con la memoria;
se il AM non figura, come ritenuto dal giudice di appello, tra i "soci fondatori" dell'organizzazione, ma ha un ruolo ad essi subalterno, ha comunque fornito un apporto certamente di non secondario rilievo. D'altra parte, come si è già osservato, il vincolo associativo ben può costituirsi per adesione successiva al programma criminale da altri messo in atto. Le critiche avanzate sul punto trasmodano in censure sul fatto e non prendono in considerazione gli elementi probatori valutati dai giudici di merito, ad esempio pretendendo di equiparare il ricorrente ai semplici agenti o impiegati esecutivi. Quanto poi alla maturata condivisione degli scopi del sodalizio ed alla coscienza e volontà di fornire un fattivo contributo alla loro realizzazione, estremamente significativo è l'uso sistematico con la clientela di false identità (Dott. Franco;
Fiorio Franco;
Franco, direttore della società; RG Uno;
Dott. Ciotti;
RG Primo: cfr. le deposizioni e individuazioni fotografiche citate alle pagg. da 5 a 8 della sentenza di primo grado). Quanto alle altre doglianze, è stato rettamente ritenuto che le circostanze sopra descritte, oltre ad essere univocamente sintomatiche dell'inserimento associativo, fossero ampiamente dimostrative di responsabilità per i singoli reati-fine; ne' con il ricorso vengono prospettate al proposito specifiche censure.
Infine, il diniego delle attenuanti generiche è giustificato dal riferimento al ruolo avuto ("subalterno", ma non secondario) ed ai precedenti, onde non sussiste la carenza e contraddittorietà di motivazione ventilata con il gravame.
Il ricorso nell'interesse del AR va perciò respinto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annullala sentenza impugnata nei confronti di UC IO limitatamente al reato di cui al capo C perché il fatto non sussiste ed elimina la relativa pena di mesi quattro di reclusione;
rigetta nel resto il ricorso. Rigetta il ricorso di AM RG, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2004