Sentenza 14 maggio 2003
Massime • 1
La locupletazione ingiustificata che, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., dà luogo all'azione generale di arricchimento ai fini dell'indennizzo della diminuzione patrimoniale correlata alla locupletazione medesima non sussiste allorché lo squilibrio economico a favore di una parte e in pregiudizio dell'altra sia stato giustificato dal consenso della parte che assume di essere stata danneggiata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/05/2003, n. 7373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7373 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DUVA Vittorio - Presidente -
Dott. PERCONTE LICATESE Renato - rel. Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA CO, difensore di se stesso, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO BENUCCI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato RENATO CANZI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CA AR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BERTOLONI 44, presso lo studio dell'avvocato ENNIO CICCONI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 361/99 della Corte d'Appello di MILANO, Sezione 1^ Civile, emessa il 12/01/99 e depositata il 05/02/99 (R.G. 1375/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/02 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato AN MA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MA AN, premesso di aver acquistato, nel 1985, unitamente alla sua convivente AS AR, da tale BR IU AR, un piccolo appezzamento di terreno sito a Chamois, destinato ad ampliare fino alla strada sottostante il giardino annesso a un fabbricato già acquistato, nelle medesime quote, nel 1984; che, in ambo i casi, la cointestazione, per la metà indivisa, dei beni alla AS, successivamente diventata sua moglie, era fittizia, essendo il pagamento avvenuto con denaro dell'attore, cui pertanto spettava la proprietà dell'intero, come del resto riconosciuto dalla stessa AS in una dichiarazione scritta rilasciata a proposito della prima compravendita;
che, in forza di una procura speciale a vendere anche a se stesso, conferitagli nella medesima occasione dalla AS, l'attore, intervenuta la separazione personale, aveva riacquistato la quota del solo fabbricato intestata alla moglie, ma non aveva potuto fare altrettanto, per difetto di un'apposita procura, per il piccolo terreno pertinenziale acquistato dal BR;
che la AS, cui era stato chiesto di ritrasferire spontaneamente al marito la quota di tale ultimo immobile, aveva opposto un rifiuto;
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, la predetta AS, per sentirla condannare al pagamento, in suo favore, di lire 8.225.000, a titolo di indennizzo, ai sensi dell'art. 2041 C.c., della diminuzione patrimoniale causatagli per effetto dell'arricchimento conseguito con la quota del terreno "de quo". La convenuta, costituendosi, deduceva l'infondatezza della domanda, che l'adito giudice infatti rigettava, con sentenza del 20 novembre 1997. La corte milanese, con la sentenza oggi impugnata, emessa il 5 febbraio 1999, ha rigettato il gravame del MA. Il soccombente ha proposto ricorso, articolando tre censure, cui resiste con controricorso l'intimata.
Il ricorrente ha depositato una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevasi preliminarmente l'inammissibilità del controricorso, in quanto depositato "in virtù di procura in calce alla copia notificata del ricorso avversario", la qual cosa non garantisce che detta procura sia stata rilasciata in data anteriore o coeva alla notificazione dell'atto.
Col primo motivo, deducendo omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 C.p.c.), il ricorrente ribadisce di non aver mai voluto effettuare alcuna prestazione patrimoniale a favore della sua convivente, ma di aver voluto porre in essere soltanto un'interposizione reale, considerando la stessa come semplice sua "prestanome". La contraria opinione dei giudici di appello, fondata sul mancato ricorso a cautele idonee a vincolare l'attribuzione patrimoniale al permanere del legame della convivenza (controdichiarazione e procura a vendere, secondo lo schema adottato in occasione di altre due compravendite immobiliari) contrasta con le dichiarazioni rese dalla AS, nel corso del giudizio di separazione personale, circa le ragioni fiscali che, da sole, avevano ispirato la condotta del coniuge. La Corte milanese ha del tutto omesso di considerare tale prova documentale, idonea a vincere la presunzione semplice messa a base della sentenza in primo grado e avente valore confessorio dell'insussistenza della pretesa spontaneità e volontarietà dell'intestazione della quota della striscia di terreno "de qua". La Corte ha del pari trascurato tutta una serie di prove logiche che deponevano nel medesimo senso.
Ed invero la controdichiarazione non fu chiesta alla AS, come nelle due analoghe occasioni, perché il MA riteneva che la striscia in questione fosse una pertinenza della villetta con giardino già di sua esclusiva proprietà; è assurdo pensare che il deducente abbia voluto attribuire realmente alla AS la comproprietà di una piccola parte del giardino della villetta, restando unico ed esclusivo proprietario di tutto il resto;
il MA era convinto che il giardino annesso alla villetta si estendesse fino alla strada sottostante;
le tre cointestazioni avvennero nel breve periodo di un anno e mezzo, per cui non potevano non essere ispirate a un unico, identico intento.
Col secondo motivo, lamentando lo stesso vizio di motivazione (art. 360 n. 5 C.p.c.), il ricorrente rileva la contraddittorieta della sentenza laddove, da un lato, ritiene punto decisivo l'accertamento della volontà dell'appellante di attribuire o meno alla convivente la proprietà della quota in questione;
e, dall'altro, giudica "irrilevanti ed ininfluenti ai fini della decisione" le prove testimoniali volte a dimostrare che l'appellante, quando acquistò la villetta col giardino circostante, era convinto, secondo le assicurazioni della venditrice, che in tale terreno pertinenziale fosse compreso anche il mappale poi dovuto acquistare dal BR. Questa convinzione, unitamente a tutti gli argomenti logici addotti dall'appellante, serviva a rendere manifesta la volontà del MA di assoggettare alla controdichiarazione e alla procura irrevocabile anche l'attribuzione alla AS della metà del terreno in questione, inconciliabile con quella, attribuitagli presuntivamente dai primi giudici, di conferire effettivamente alla AS, pochi mesi dopo, la medesima quota.
Col terzo mezzo, denunciando sempre lo stesso vizio di motivazione (art. 360 n. 5 C.p.c.), il MA lamenta la contraddittorietà della sentenza anche sotto l'altro profilo della finalità che, secondo i giudici di merito, egli avrebbe inteso perseguire col conferimento della quota in discorso.
Se infatti fosse stato effettivamente determinato da "forti motivazioni spirituali e morali" e avesse voluto davvero "accattivarsi l'animo dell'allora giovane convivente in previsione del matrimonio", avrebbe cointestato alla stessa anche le altre due ben più consistenti proprietà immobiliari, non soltanto quella "de qua", assai più modesta, per non dire insignificante. Egli in realtà volle, con tutte e tre le cointestazioni, solo tacitare le preoccupazioni economiche e finanziarie della AS e prospettarle la possibilità che col matrimonio ella avrebbe acquisito una non trascurabile consistenza patrimoniale, a condizione che, fino alla morte di lui, avesse conservato il suo "status" coniugale.
Tutte queste censure che, per le loro connessioni logiche e giuridiche, vanno esaminate congiuntamente, sono destituite di fondamento.
Rileva la sentenza impugnata, condividendo il convincimento espresso dai primi giudici, che dalla stessa prospettazione dell'attore (volta ad escludere la volontarietà dell'attribuzione patrimoniale, facendo leva sulle controdichiarazioni rilasciate dalla AS all'atto dell'acquisto della villetta in questione e anche di un appartamento in Milano) emerge come l'intestazione della quota di comproprietà della striscia di terreno oggetto di causa sia stata fatta volontariamente. Se infatti quell'intestazione alla AS non fosse stata espressione della reale volontà di attribuirle la proprietà della quota, l'attore avrebbe saputo bene come regolarsi, posto che, al momento dell'acquisto dell'immobile principale (terreno con annessa villetta), si era fatto rilasciare una specifica e puntuale controdichiarazione e una procura irrevocabile da parte della cointestataria del bene. Ed in effetti, soggiunge il giudice di appello, "quest'ultima considerazione appare dal punto di vista logico ineccepibile, perché, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, il mancato ricorso, nel caso in esame, alle cautele adottate nelle precedenti, analoghe occasioni, non solo non supporta la tesi del MA, ma sembra piuttosto accreditare l'opposta tesi dell'appellata, secondo la quale ciò avvenne perché egli voleva effettivamente (...) la prestazione patrimoniale a favore della convivente, considerato anche il modico valore del bene oggetto della stessa".
Determinante, ai fini del rigetto del gravame, è comunque che l'intestazione del bene sia stata spontanea e volontaria. Tale rilievo, mancando prove o solo indizi di una diversa volontà dell'appellante, "esclude la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'azione di arricchimento di cui all'art. 2041 C.c.", e "tanto basta perché, nella vicenda per cui è causa, non possa parlarsi di locupletazione ingiustificata", questa non sussistendo allorché lo squilibrio economico a favore di una parte e in pregiudizio dell'altra sia giustificato dal consenso della parte che assume di essere stata danneggiata.
Manifesta è infine, conclude la sentenza, l'irrilevanza delle prove testimoniali dedotte in subordine dall'appellante, non avendo alcuna influenza sul punto decisivo della controversia (la volontà non condizionata di compiere la prestazione patrimoniale asseritamente priva di giustificazione) che il MA, all'atto della compravendita della villa, potesse ignorare che in essa non era compresa la piccola striscia di terreno acquistata in un secondo momento, dopo la scoperta del presunto errore.
Ciò premesso, rileva il Collegio che la giustificazione giuridica dell'arricchimento si ravvisa nella presenza di un titolo legale o negoziale idoneo a sorreggere sia l'incremento sia la connessa diminuzione patrimoniale. Nella specie, con una motivazione congrua e adeguata, esente da vizi logici e da errori giuridici e pertanto incensurabile, il giudice di appello ha accertato, senza bisogno di ricorrere a prove testimoniali di cui è stata messa in luce la superfluità ai fini del decidere, che l'arricchimento della AS (conseguito con l'acquisizione della quota di comproprietà dell'immobile in questione) riposa su un idoneo titolo negoziale comunque riconducibile anche alla libera volontà del MA che, mettendo a disposizione della convivente la somma necessaria per intervenire in nome proprio nella compravendita, le procurò, indirettamente, la titolarità indivisa del bene;
con ciò stesso dovendosi correttamente escludere che la AS si sia ingiustamente locupletata a spese del MA e che quindi questi sia legittimato oggi a chiedere, per ristabilire l'equilibrio patrimoniale tra le parti, ai sensi dell'art. 2041 C.c., il pagamento di un corrispondente indennizzo.
Il ricorrente, dal canto suo, al convincimento manifestato dalla Corte oppone una serie di sue personali valutazioni e, in definitiva, un convincimento contrario, così sollecitando un inammissibile riesame del materiale probatorio e una soluzione della controversia favorevole alla sua tesi, ciò che esula dal sindacato di legittimità di cui all'art. 360 n. 5 C.p.c., il quale non consiste nella rivalutazione degli elementi di merito, ma soltanto nel controllo del processo logico seguito dal giudice in ordine all'esercizio del potere dovere di esaminare i fatti costitutivi, estintivi o modificativi del rapporto in contestazione ed all'obbligo di munire la decisione di un'adeguata e logica motivazione.
A questa conclusione di generale infondatezza del ricorso non sfugge nemmeno la censura relativa all'omesso esame di quanto riferito dalla AS al consulente tecnico d'ufficio. Questa dichiarazione infatti, come riportata dall'ausiliare e trascritta nel ricorso ("se le furono intestate delle proprietà da parte del marito, fu solo per ragioni fiscali, anche perché, immancabilmente, il marito si premuniva facendosi firmare una procura a vendere che gli assicurava il pieno possesso del bene"), è priva del requisito della decisività, per due ragioni.
Anzitutto, se e in quanto confessione stragiudiziale resa a un terzo, essa è liberamente apprezzabile dal giudice (art. 2735 1^ comma C.c.) e quindi non è tale da indurre necessariamente a una soluzione diversa.
In secondo luogo è del tutto inconferente, perché riguarda visibilmente i casi in cui venne rilasciata la controdichiarazione e non anche la vendita del terreno "de quo", in cui quella controdichiarazione è mancata.
Rileva tuttavia il Collegio che l'infondatezza del ricorso discende anche da un altro ordine di considerazioni.
Il ricorrente allega un'interposizione reale di persona, la quale da luogo ad una situazione diversa da quella della simulazione e si configura quando un soggetto (interposto: nella specie la AS), d'intesa con un altro soggetto (interponente: nella specie il MA), contratta con un terzo in nome proprio ed acquista effettivamente i diritti nascenti dal contratto, con l'obbligo, derivante dai rapporti interni con l'interponente, di ritrasmettere a quest'ultimo i diritti così acquistati.
Posta questa premessa, due sono le ipotesi possibili: o la circostanza non è vera, o, se è vera, il patto interpositorio, assimilabile a una rappresentanza indiretta o a un mandato senza rappresentanza ad acquistare beni immobili, è nullo per difetto della forma scritta, richiesta "ad substantiam", per l'atto di ritrasferimento "solutionis causa", riconducibile all'art. 1706 2^ comma C.c., dagli artt. 1350 n. 1 e 1351 C.c. (cfr., in generale,
Cass. 9 luglio 2001 n. 9289; 18 giugno 1998 n. 6063; 23 aprile 1982 n. 2494; 28 marzo 1981 n. 1787; 19 marzo 1980 n. 1838). In ambo i casi l'acquisto della AS si giustifica direttamente in forza del consenso da lei manifestato nell'atto di compravendita e del prezzo versato, ancorché, in ipotesi, proveniente dal MA;
ond'ella ha dalla sua, in ogni caso, un titolo negoziale valido e comunque non impugnato, che pienamente legittima l'incremento patrimoniale, rendendolo inattaccabile, con l'azione generale di arricchimento, dall'attore.
Tuttavia il patto nullo per difetto di forma, sebbene inidoneo a legittimare, da parte dell'interponente, una richiesta di adempimento ai sensi dell'art. 2932 C.c., considerato a tutt'altri fini e sotto l'aspetto puramente naturalistico, rappresenta pur sempre una manifestazione di volontà idonea a far risalire indirettamente al MA l'arricchimento conseguito dalla AS. In questo senso è corretto pertanto affermare, con i giudici di appello, che quest'ultimo incremento patrimoniale non è estraneo alla stessa volontà del MA, ma rinviene in essa un'ulteriore "giusta causa".
Non va adottato nessun provvedimento sulle spese del giudizio di Cassazione, stante la rilevata inammissibilità del controricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2003