Versione
15 luglio 1998
15 luglio 1998
Art. 1. 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 1989, n. 368 , e' inserito il seguente:
"1-bis. Il CGIE e' l'organismo di rappresentanza delle comunita' italiane all'estero presso tutti gli organismi che pongono in essere politiche che interessano le comunita' italiane all'estero".
2. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 1989, n. 368 , dopo le parole: "il mantenimento dell'identita' culturale" sono inserite le seguenti: "e linguistica" e dopo le parole: "comunita' locali" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' di facilitare il coinvolgimento delle comunita' italiane residenti nei Paesi in via di sviluppo nelle attivita' di cooperazione allo sviluppo e di collaborazione nello svolgimento delle iniziative commerciali aventi come parte principale l'Istituto nazionale per il commercio estero, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le altre forme associative dell'imprenditoria italiana".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo del comma 2 dell'art. 1 della legge 6 novembre 1989, n. 368 (Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"2. Il CGIE, in aderenza ai principi affermati dagli articoli 3 e 35 della Costituzione , ha il fine di promuovere e agevolare lo sviluppo delle condizioni di vita delle comunita' italiane all'estero e dei loro singoli componenti, di rafforzare il collegamento di tali comunita' con la vita politica, culturale, economica e sociale dell'Italia, di assicurare la piu' efficace tutela dei diritti degli italiani all'estero e di facilitarne il mantenimento dell'identita' culturale e linguistica, l'integrazione nelle societa' di accoglimento e la partecipazione alla vita delle comunita' locali, nonche' di facilitare il coinvolgimento delle comunita' italiane residenti nei Paesi in via di sviluppo nelle attivita' di cooperazione allo sviluppo e di collaborazione nello svolgimento delle iniziative commerciali aventi come parte principale l'Istituto nazionale per il commercio estero, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le altre forme associative dell'imprenditoria italiana".
"1-bis. Il CGIE e' l'organismo di rappresentanza delle comunita' italiane all'estero presso tutti gli organismi che pongono in essere politiche che interessano le comunita' italiane all'estero".
2. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 1989, n. 368 , dopo le parole: "il mantenimento dell'identita' culturale" sono inserite le seguenti: "e linguistica" e dopo le parole: "comunita' locali" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' di facilitare il coinvolgimento delle comunita' italiane residenti nei Paesi in via di sviluppo nelle attivita' di cooperazione allo sviluppo e di collaborazione nello svolgimento delle iniziative commerciali aventi come parte principale l'Istituto nazionale per il commercio estero, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le altre forme associative dell'imprenditoria italiana".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo del comma 2 dell'art. 1 della legge 6 novembre 1989, n. 368 (Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"2. Il CGIE, in aderenza ai principi affermati dagli articoli 3 e 35 della Costituzione , ha il fine di promuovere e agevolare lo sviluppo delle condizioni di vita delle comunita' italiane all'estero e dei loro singoli componenti, di rafforzare il collegamento di tali comunita' con la vita politica, culturale, economica e sociale dell'Italia, di assicurare la piu' efficace tutela dei diritti degli italiani all'estero e di facilitarne il mantenimento dell'identita' culturale e linguistica, l'integrazione nelle societa' di accoglimento e la partecipazione alla vita delle comunita' locali, nonche' di facilitare il coinvolgimento delle comunita' italiane residenti nei Paesi in via di sviluppo nelle attivita' di cooperazione allo sviluppo e di collaborazione nello svolgimento delle iniziative commerciali aventi come parte principale l'Istituto nazionale per il commercio estero, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le altre forme associative dell'imprenditoria italiana".
Giurisprudenza • 2
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