Cass. pen., sez. I, sentenza 01/03/2012, n. 14526
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Sentenza 1 marzo 2012

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La violazione, da parte del cacciatore, del divieto di sparare a distanza inferiore ai centocinquanta metri in direzione di fabbricati destinati ad abitazione (art. 21, lett. f), L. 11 febbraio 1992, n. 157) non costituisce illecito amministrativo, ma integra il reato di accensione ed esplosioni pericolose (art. 703 cod. pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 01/03/2012, n. 14526
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14526
    Data del deposito : 1 marzo 2012

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