Sentenza 1 marzo 2012
Massime • 1
La violazione, da parte del cacciatore, del divieto di sparare a distanza inferiore ai centocinquanta metri in direzione di fabbricati destinati ad abitazione (art. 21, lett. f), L. 11 febbraio 1992, n. 157) non costituisce illecito amministrativo, ma integra il reato di accensione ed esplosioni pericolose (art. 703 cod. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/03/2012, n. 14526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14526 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 01/03/2012
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 234
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria S. - Consigliere - N. 25633/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LI PP N. IL 20/01/1952;
2) LI AN N. IL 05/07/1979;
avverso la sentenza n. 323/2010 TRIB. SEZ. DIST. di MASCALUCIA, del 06/07/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/03/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mura IO che ha concluso per l'annullamento del ricorso con rinvio limitatamente alla determinazione della pena. Rigetto nel resto;
Udito il difensore Avv. Brancato Mario Luciano per entrambi i ricorrenti il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. La Corte:
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza resa il 6 luglio 2010 il Tribunale di Catania, nella sezione distaccata di Mascalucia, condannava RA GI alla pena di Euro 150,00 di multa e RA IO alla pena di Euro 100,00 di multa, concesse soltanto a quest'ultimo le attenuanti generiche, perché giudicati colpevoli gli imputati del reato di cui agli artt. 110 e 703 c.p., per avere i medesimi, in concorso tra loro, esploso, in luogo abitato, colpi di arma da fuoco con i rispettivi fucili da caccia, in Mascalcia, il 21.10.2007. A sostegno della decisione il tribunale richiamava le testimonianze di tale GA DR, presso la cui abitazione sarebbero stati esplosi i colpi di fucile e del m.llo dei CC. intervenuto sul posto in seguito alla denuncia dello stesso GA.
2. Avverso la sentenza detta hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, con l'assistenza del comune difensore di fiducia, sviluppando tre motivi di impugnazione.
2.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente violazione di legge, sul rilievo che la sanzione della multa, inflitta come innanzi, si appalesa illegittima in costanza di un reato contravvenzionale come quello concretamente contestato ai prevenuti e che per l'imputato RA GI la pena inflitta è superiore al massimo edittale, come superiore al massimo edittale risulta essere, altresì, la pena base indicata dal giudicante per la determinazione della sanzione poi inflitta al coimputato RA IO.
2.2 Col secondo motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente ancora violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica della condotta accertata, da ritenersi violazione amministrativa ai sensi della L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 21, lett. f) in quanto speciale detta disposizione normativa rispetto a quella di cui all'art. 703 c.p.. 2.3 Col terzo motivo di impugnazione denuncia la difesa ricorrente difetto di motivazione, giacché fondata la decisione di condanna sulla testimonianza della presunta p.l., irritualmente ammessa a mente dell'art. 507 c.p.p. e comunque estremamente contraddittoria se confrontata con le dichiarazioni rese in sede di denuncia. Il giudicante, infine, avrebbe omesso ogni valutazione della CT di parte, probante di uno stato dei luoghi che per la difesa ricorrente avrebbe reso invisibile l'abitazione del denunciante dal punto degli spari.
4. I ricorsi sono fondati esclusivamente in ordine alla natura delle sanzioni inflitte.
4.1 Appare opportuno, perché pregiudiziale all'esame complessivo delle questioni dedotte dal ricorrente, prendere le mosse dal secondo motivo di ricorso e cioè dalla esatta qualificazione della condotta contestata, avendone posto in dubbio, il difensore, la rilevanza penale in costanza di una speciale disciplina amministrativa. Ciò premesso, osserva il Collegio che deve essere sul punto ribadita la lezione interpretativa di questa Corte secondo cui, la violazione, da parte del cacciatore, del divieto di sparare a distanza inferiore ai centocinquanta metri in direzione di fabbricati destinati ad abitazione, sancito dalla L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 21, lett. f), (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), non costituisce illecito amministrativo, ma integra il reato previsto dall'art. 703 cod. pen. (accensione ed esplosioni pericolose). (Cass., Sez. 1, 19/09/2007, n. 38001). Non ignora certo il Collegio una risalente, contraria pronuncia di questa stessa Corte affermativa del contrario principio (Cass., Sez. 2, 06/02/1995, Martinetti, rv. 201770) non condivisibile però, giacché il riferimento al principio di specialità di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 9, si appalesa invero infondato alla luce del disposto della L. n. 157 del 1992, art. 31, comma 1, secondo cui l'applicabilità delle sole sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni della medesima legge è subordinata alla clausola di riserva che "il fatto non sia previsto dalla legge come reato" (nella specie, la contravvenzione di cui all'art. 703 c.p.). Il secondo motivo di ricorso è pertanto infondato.
4.2 Venendo ora alle questioni poste col primo motivo di ricorso, osserva la Corte che la sanzione inflitta con la sentenza impugnata non viola il massimo edittale previsto dall'art. 703 c.p., giacché, come è noto, a mente della L. 2 ottobre 2967, n. 895, art. 7 recante disposizioni per il controllo delle armi, al comma 2, è disposto che le pene stabilite nel codice penale per le contravvenzioni alle norme concernenti le armi non contemplate nella L. n. 895 del 1967 sono triplicate. Il massimo edittale, pertanto, previsto per la contravvenzione di cui all'art. 703 c.p. è pari ad Euro 309,00 di ammenda.
Sotto detto profilo, pertanto, il motivo è manifestamente infondato.
4.3 Fondata è, viceversa, la censura relativa alla qualità della sanzione, dappoiché la norma incriminatrice in esame contempla l'ipotesi di reato contravvenzionale e la sanzione concretamente inflitta è invece quella della multa in luogo della prescritta ammenda. La pena applicata dal giudicante si appalesa, pertanto, illegale.
4.4 Infondato è infine il terzo motivo di ricorso. Giova preliminarmente sul punto ribadire che la funzione dell'indagine di legittimità sulla motivazione non è quella di sindacare l'intrinseca attendibilità dei risultati dell'interpretazione delle prove e di attingere il merito dell'analisi ricostruttiva dei fatti, bensì quella, del tutto diversa, di accertare se gli elementi probatori posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee argomentative adeguate, che rendano giustificate, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte, verificando la congruenza dei passaggi logici. Di qui il consequenziale principio, anch'esso reiteratamente affermato da questa Corte, secondo cui ad una logica valutazione dei fatti operata dal giudice di merito, non può quello di legittimità opporne un'altra, ancorché altrettanto logica (Cass.
5.12.02 Schiavone;
Cass.
6.05.03 Curcillo). Orbene, nel caso in esame palese è la natura di merito delle argomentazioni difensive, giacché volte le medesime, a fronte di un'ampia e comunque esaustiva motivazione del giudice territoriale, a differentemente valutare gli elementi di prova puntualmente da esso richiamati e valorizzati, onde poi accreditare uno svolgimento della vicenda del tutto alternativo a quello logicamente ricostruito dalla sentenza impugnata. Il giudice di prime cure ha infatti richiamato la testimonianza della persona che udì gli spari vicini alla sua abitazione, testimonianza confermata dai CC. intervenuti, che ebbero modo di verificare de visu la presenza sui luoghi degli imputati, i quali, nel frattempo allontanatisi di circa duecento metri, non mancarono di evitare ogni risposta ai ripetuti richiami delle forze dell'ordine. Nè può essere apprezzabilmente valutata la censura relativa alla contraddittorietà delle dichiarazioni del denunciante, giacché genericamente evocate, e neppure può essere considerata la denunciata omissione della valutazione relativa agli esiti della CT di parte. A tale ultimo proposito appare utile osservare che il reato contestato ha natura contravvenzionale, di guisa che non rilevante si Appalesa la visibilità o meno dell' abitazione vicino alla quale furono esplosi gli spari, dappoiché integra mancanza palese di diligenza e di prudenza il non essersi accertati, prima degli spari, che lo stato dei luoghi li consentisse.
5. Conclusivamente la sentenza deve essere annullata, senza rinvio, limitatamente alla natura della sanzione inflitta, che deve essere, per entrambi gli imputati, correttamente qualificata.
P.Q.M.
la Corte, annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla specie della pena, che indica in quella dell'ammenda. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2012