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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 05/11/2025, n. 1678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1678 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in persona del giudice dott.ssa Teresa Cianciulli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al n. R.G. 637/2022 avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo”,
vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Cristiano Lettieri, presso Parte_1 C.F._1
il cui studio è elettivamente domiciliata in Solofra (AV), alla via Felice De Stefano n. 74/C, in virtù
di mandato in calce all'atto di citazione in opposizione
opponente
E
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. Claudio Costanzo, con domicilio eletto in Monteforte Irpino (AV), alla via Nazionale
n. 12 presso lo studio dell'avv. Filomena Ferrantino, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
opposta
Conclusioni: come da verbali e atti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1
al Tribunale di Avellino, la proponendo opposizione avverso il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 1530/2021, notificato in data 4.1.2022, contenente ingiunzione di pagamento, di €
8.126,97, oltre interessi e spese di procedura. Il decreto ingiuntivo veniva emesso in forza dell'omesso pagamento di n. 66 rate del contratto di finanziamento n. 1232065301, stipulato tra le parti in data 1.2.2019.
L'opponente eccepiva: l'insussistenza dei requisiti e l'inidoneità della documentazione prodotta dall'opposta ex art. 633 c.p.c.; -la violazione dei principi di trasparenza e buona fede nell'esecuzione del contratto;
-l'addebito di somme non dovute, per effetto dell'illegittima capitalizzazione degli interessi passivi e dell'applicazione di tassi d'interesse usurari;
-
l'illegittima segnalazione del proprio nominativo alla Centrale Rischi della Banca d'Italia.
Tanto premesso, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
L'opposta si costituiva in giudizio, eccependo la nullità dell'atto di citazione in opposizione per violazione dell'art. 163 c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza dei motivi di opposizione. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c. oltre al pagamento delle spese di lite.
Il Giudice concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Indi, la causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e, all'udienza del 16.09.2025, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., veniva introitata in decisione.
L'opposizione è infondata per le ragioni che si passano ad illustrare.
Preliminarmente, va detto che l'opposizione è procedibile, avendo l'opposta provato di aver attivato la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi con esito negativo (cfr. verbale di mediazione del 15.7.2022, allegato alle note di trattazione per l'udienza del 10.01.2023). Passando all'esame del merito, va detto che è privo di pregio il primo motivo di opposizione, con cui l'opponente si duole dell'assenza dei requisiti previsti dagli artt. 633 c.p.c.
ss. per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Deve, infatti, rilevarsi che, a seguito dell'opposizione si apre un giudizio a cognizione piena avente ad oggetto non tanto la valutazione di legittimità e validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia (cfr. Cass.
civ., sez. I, n. 26586/2025).
Parimenti infondato è il secondo motivo di opposizione, con cui l'opponente si duole della violazione dei principi di buona fede e trasparenza nell' esecuzione del rapporto. Secondo
l'opponente, la Banca creditrice, in presenza di un peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore, tali da comprometterne la solvibilità, avrebbe dovuto «porre termine al rapporto».
In linea generale, la giurisprudenza afferma che i principi invocati dall'opponente possono ritenersi violati ove la banca, una volta venuta a conoscenza del peggioramento delle condizioni patrimoniali della debitrice, anziché sospendere l'esecuzione della propria prestazione, adotti comportamenti che determinano «un incremento
dell'esposizione debitoria» della cliente come, ad esempio, nel caso di apertura di nuove linee di credito ad un debitore a rischio d'insolvenza (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 17638/2025).
Nel caso in esame, tuttavia, l'opponente non ha allegato (né provato) i fatti da cui sia possibile desumere il peggioramento delle proprie condizioni economiche, ovvero la conoscenza
-da parte dell'opposta- di tale peggioramento.
Il motivo di opposizione è, pertanto, completamente generico ed astratto.
È, poi, privo di fondamento il terzo motivo di opposizione, relativo all'addebito, da parte dell'opposta, di somme non dovute (a titolo di interessi anatocistici e interessi a tassi usurari).
Deve premettersi, in punto di diritto, che il debitore che eccepisce la nullità di clausole inerenti al computo degli interessi (usura, difetto di pattuizione di interessi ultra-legali, violazione del divieto di anatocismo, contestazione della c.m.s.), assume l'onere di dimostrare se e in che misura tali voci indebite siano state computate. Nessun valore può avere una contestazione generica, che non indichi, in modo specifico, le voci passive ritenute indebite.
In punto di fatto, nel caso in esame, l'eccezione è stata formulata in modo assolutamente generico, non avendo l'opponente indicato l'ammontare delle somme indebitamente richieste, né
depositato una CTP contabile contenente la chiara indicazione della metodologia di calcolo degli interessi debitori e del tasso di mora applicato dall'opposta. Nel senso della genericità di un'eccezione formulata senza il supporto di una ctp e di precise allegazioni degli elementi suindicati si è orientata la giurisprudenza di merito maggioritaria (cfr. App. Firenze, sez. II, sent.
n. 1624/2024).
E' evidente che tale genericità ha precluso l'espletamento di CTU contabile, che avrebbe assunto carattere meramente esplorativo.
Inoltre, dall'attento esame della documentazione prodotta dall'opposta, emergono chiaramente le condizioni contrattuali ed economiche applicate al rapporto. Il contratto di finanziamento n. 1232065301, sottoscritto dall'opponente, prevedeva la restituzione del complessivo importo mutuato (€ 10.526,40) in n. 72 rate mensili a tasso fisso di € 146,20, con
TAN 9,50% e TAEG 10,28%. A tale contratto risulta, poi, allegato il modulo “Informazioni
Europee di Base sul Credito ai Consumatori”, che indica il costo complessivo del finanziamento,
distinguendo tra capitale ed interessi.
L'opposta ha, poi, dato specifica prova delle somme richieste a titolo di capitale, interessi ed interessi di mora (cfr. certificazione ex art. 50 TUB con allegato piano di ammortamento).
Giova, poi, ricordare che, in tema di mutuo a tasso fisso co rimborso rateale del prestito regolato da un piano di “ammortamento alla francese”, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori «non è causa
di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali
e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti» (Cass. civ., sez. I, n. 17173/2025).
È, infine, privo di pregio il motivo di opposizione riguardante la registrazione dell'opponente alla Centrale Rischi di Banca d'Italia.
Risulta, infatti, documentalmente provata la preventiva comunicazione all'opponente del fatto che, perdurando l'inadempimento, il suo nominativo sarebbe stato inserito nei sistemi di informazione creditizia (cfr. racc. a/r del 5.06.2020, allegata al fascicolo dell'opposta).
In definitiva, l'opposizione deve essere rigettata.
Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda dell'opposta di condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., attesa la mancata allegazione e prova dell'ulteriore danno subito.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
la liquidazione è operata come in dispositivo in ragione del valore della controversia secondo le tariffe di cui al D.M 147/22, valori minimi attesa la bassa complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da , così provvede: Parte_1
1) rigetta l'opposizione;
2) dichiara il decreto ingiuntivo opposto definitivamente esecutivo;
3) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese e competenze di lite che liquida in complessivi € 2.540,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Avellino, il 4.11.25
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli
II SEZIONE CIVILE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in persona del giudice dott.ssa Teresa Cianciulli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al n. R.G. 637/2022 avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo”,
vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Cristiano Lettieri, presso Parte_1 C.F._1
il cui studio è elettivamente domiciliata in Solofra (AV), alla via Felice De Stefano n. 74/C, in virtù
di mandato in calce all'atto di citazione in opposizione
opponente
E
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. Claudio Costanzo, con domicilio eletto in Monteforte Irpino (AV), alla via Nazionale
n. 12 presso lo studio dell'avv. Filomena Ferrantino, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
opposta
Conclusioni: come da verbali e atti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1
al Tribunale di Avellino, la proponendo opposizione avverso il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 1530/2021, notificato in data 4.1.2022, contenente ingiunzione di pagamento, di €
8.126,97, oltre interessi e spese di procedura. Il decreto ingiuntivo veniva emesso in forza dell'omesso pagamento di n. 66 rate del contratto di finanziamento n. 1232065301, stipulato tra le parti in data 1.2.2019.
L'opponente eccepiva: l'insussistenza dei requisiti e l'inidoneità della documentazione prodotta dall'opposta ex art. 633 c.p.c.; -la violazione dei principi di trasparenza e buona fede nell'esecuzione del contratto;
-l'addebito di somme non dovute, per effetto dell'illegittima capitalizzazione degli interessi passivi e dell'applicazione di tassi d'interesse usurari;
-
l'illegittima segnalazione del proprio nominativo alla Centrale Rischi della Banca d'Italia.
Tanto premesso, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
L'opposta si costituiva in giudizio, eccependo la nullità dell'atto di citazione in opposizione per violazione dell'art. 163 c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza dei motivi di opposizione. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c. oltre al pagamento delle spese di lite.
Il Giudice concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Indi, la causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e, all'udienza del 16.09.2025, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., veniva introitata in decisione.
L'opposizione è infondata per le ragioni che si passano ad illustrare.
Preliminarmente, va detto che l'opposizione è procedibile, avendo l'opposta provato di aver attivato la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi con esito negativo (cfr. verbale di mediazione del 15.7.2022, allegato alle note di trattazione per l'udienza del 10.01.2023). Passando all'esame del merito, va detto che è privo di pregio il primo motivo di opposizione, con cui l'opponente si duole dell'assenza dei requisiti previsti dagli artt. 633 c.p.c.
ss. per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Deve, infatti, rilevarsi che, a seguito dell'opposizione si apre un giudizio a cognizione piena avente ad oggetto non tanto la valutazione di legittimità e validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia (cfr. Cass.
civ., sez. I, n. 26586/2025).
Parimenti infondato è il secondo motivo di opposizione, con cui l'opponente si duole della violazione dei principi di buona fede e trasparenza nell' esecuzione del rapporto. Secondo
l'opponente, la Banca creditrice, in presenza di un peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore, tali da comprometterne la solvibilità, avrebbe dovuto «porre termine al rapporto».
In linea generale, la giurisprudenza afferma che i principi invocati dall'opponente possono ritenersi violati ove la banca, una volta venuta a conoscenza del peggioramento delle condizioni patrimoniali della debitrice, anziché sospendere l'esecuzione della propria prestazione, adotti comportamenti che determinano «un incremento
dell'esposizione debitoria» della cliente come, ad esempio, nel caso di apertura di nuove linee di credito ad un debitore a rischio d'insolvenza (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 17638/2025).
Nel caso in esame, tuttavia, l'opponente non ha allegato (né provato) i fatti da cui sia possibile desumere il peggioramento delle proprie condizioni economiche, ovvero la conoscenza
-da parte dell'opposta- di tale peggioramento.
Il motivo di opposizione è, pertanto, completamente generico ed astratto.
È, poi, privo di fondamento il terzo motivo di opposizione, relativo all'addebito, da parte dell'opposta, di somme non dovute (a titolo di interessi anatocistici e interessi a tassi usurari).
Deve premettersi, in punto di diritto, che il debitore che eccepisce la nullità di clausole inerenti al computo degli interessi (usura, difetto di pattuizione di interessi ultra-legali, violazione del divieto di anatocismo, contestazione della c.m.s.), assume l'onere di dimostrare se e in che misura tali voci indebite siano state computate. Nessun valore può avere una contestazione generica, che non indichi, in modo specifico, le voci passive ritenute indebite.
In punto di fatto, nel caso in esame, l'eccezione è stata formulata in modo assolutamente generico, non avendo l'opponente indicato l'ammontare delle somme indebitamente richieste, né
depositato una CTP contabile contenente la chiara indicazione della metodologia di calcolo degli interessi debitori e del tasso di mora applicato dall'opposta. Nel senso della genericità di un'eccezione formulata senza il supporto di una ctp e di precise allegazioni degli elementi suindicati si è orientata la giurisprudenza di merito maggioritaria (cfr. App. Firenze, sez. II, sent.
n. 1624/2024).
E' evidente che tale genericità ha precluso l'espletamento di CTU contabile, che avrebbe assunto carattere meramente esplorativo.
Inoltre, dall'attento esame della documentazione prodotta dall'opposta, emergono chiaramente le condizioni contrattuali ed economiche applicate al rapporto. Il contratto di finanziamento n. 1232065301, sottoscritto dall'opponente, prevedeva la restituzione del complessivo importo mutuato (€ 10.526,40) in n. 72 rate mensili a tasso fisso di € 146,20, con
TAN 9,50% e TAEG 10,28%. A tale contratto risulta, poi, allegato il modulo “Informazioni
Europee di Base sul Credito ai Consumatori”, che indica il costo complessivo del finanziamento,
distinguendo tra capitale ed interessi.
L'opposta ha, poi, dato specifica prova delle somme richieste a titolo di capitale, interessi ed interessi di mora (cfr. certificazione ex art. 50 TUB con allegato piano di ammortamento).
Giova, poi, ricordare che, in tema di mutuo a tasso fisso co rimborso rateale del prestito regolato da un piano di “ammortamento alla francese”, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori «non è causa
di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali
e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti» (Cass. civ., sez. I, n. 17173/2025).
È, infine, privo di pregio il motivo di opposizione riguardante la registrazione dell'opponente alla Centrale Rischi di Banca d'Italia.
Risulta, infatti, documentalmente provata la preventiva comunicazione all'opponente del fatto che, perdurando l'inadempimento, il suo nominativo sarebbe stato inserito nei sistemi di informazione creditizia (cfr. racc. a/r del 5.06.2020, allegata al fascicolo dell'opposta).
In definitiva, l'opposizione deve essere rigettata.
Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda dell'opposta di condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., attesa la mancata allegazione e prova dell'ulteriore danno subito.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
la liquidazione è operata come in dispositivo in ragione del valore della controversia secondo le tariffe di cui al D.M 147/22, valori minimi attesa la bassa complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da , così provvede: Parte_1
1) rigetta l'opposizione;
2) dichiara il decreto ingiuntivo opposto definitivamente esecutivo;
3) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese e competenze di lite che liquida in complessivi € 2.540,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Avellino, il 4.11.25
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli