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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/04/2025, n. 6342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6342 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Giudice, dott. Daniela Gaetano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 49997 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
titolare della Farmacia Santa Sabina, sita in Roma, Viale Aventino Parte_1
n.78/c, partita I.v.a. P.IVA_1
(Avvocati Alessia Cristiana Spagnuolo e Alessandro Di Veroli) ATTORE
E con sede in Roma, Piazzale Ostiense n. 2, codice fiscale , in persona CP_1 P.IVA_2
della procuratrice Avv. Alessandra Boccanera, designata con procura rogata il 16.11.2016 dal notaio Dott. (repertorio n. 51999, raccolta n. 16213), quale mandataria di Persona_1 CP_2
codice fiscale per atto del medesimo notaio del 17.6.2015 (repertorio n. 43065) P.IVA_3
(Avv. Roberto Sarra) CONVENUTA
Conclusioni precisate in vista dell'udienza del 17.12.2024 svolta mediante trattazione in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Per l'attore:
“[…] la parte attrice come sopra rappresentata e difesa, nel rispetto dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note di trattazione scritta, riportandosi integralmente al contenuto dei propri scritti difensivi, precisa le conclusioni così come rassegnate in calce al proprio atto di citazione, insistendo per l'ammissione delle istanze istruttorie articolate nella seconda memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. rigettate con provvedimento del 3 ottobre 2023.
La scrivente difesa chiede la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”
Per la società convenuta:
“La sottoscritta difesa conclude riportandosi ai propri scritti.”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 26.7.2021, il Dott. titolare della Farmacia Parte_1
Santa Sabina, sita in Roma, Viale Aventino n. 78/c, conveniva in giudizio dinanzi al CP_2
Tribunale di Roma e proponeva la domanda: 2
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
- Rilevare ed accertare, per le ragioni esposte in narrativa, le responsabilità della nella CP_2
causazione delle interruzioni di energia elettrica e dei danni subiti dalla Farmacia Santa Sabina e, per l'effetto, condannare la stessa a versare in favore della Farmacia Santa Sabina la CP_2 complessiva somma di € 28.234,00, o il diverso maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, di cui € 1.000,00 a titolo di indennizzo automatico ex art. 48, comma 1, della Delibera 646/2015/R/eel dell'ARERA (TIQE 2016-2023) ed € 28.234,00 a titolo di risarcimento del danno ex artt. 2050 e
2051 c.c.
Con vittoria di spese e compensi di lite.”
A sostegno della domanda, l'attore esponeva che era titolare della farmacia sita in Roma, Viale
Aventino n. 78/c (documento n. 1), la cui attività era svolta da lunedì a venerdì, con orario continuato dalle ore 8 alle ore 20, e il sabato, dalle ore 8 alle ore 13; che si avvaleva della collaborazione dei propri familiari, Dottori e Persona_2 [...]
e dei seguenti lavoratori dipendenti, retribuiti al costo orario indicato nella tabella Per_3
allegata (documento n. 2): Dottori Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
e farmacisti collaboratori;
e Controparte_6 Controparte_7 Testimone_1 [...]
, rispettivamente, responsabile e addetta al reparto cosmetico;
Tes_2 Parte_2
addetto alle pulizie, assicurando la presenza, in ogni fascia oraria, di almeno tre farmacisti collaboratori e di un addetto al reparto cosmetico;
che alla farmacia era fornita energia elettrica dal punto di prelievo POD n. IT002E3231645A, gestito dall'addetta alla distribuzione e, da gennaio 2019 al successivo giugno, come CP_2
altri esercizi commerciali collegati alla medesima cabina di alimentazione di proprietà di questa società, aveva subito interruzioni della fornitura nelle seguenti date e orari:
➢ 1.1.2019, dalle ore 1:50 alle 2:15 a.m. circa
➢ 17.2.2019, dalle ore 11:50 alle 12:20 circa
➢ 25.2.2019, dalle ore 0.50 a.m. alle 9:50 circa
➢ 20.3.2019, dalle ore 9:00 alle 15:00 circa
➢ 5.4.2019, dalle 10:40 alle 13:00 circa
➢ 8.4.2019, dalle ore 14:00 alle 14:30 circa
➢ 17.4.2019, dalle ore 11:50 alle ore 18:10 circa
➢ 2.5.2019, dalle ore 18:30 alle ore 20:00 circa
➢ 21.5.2019, dalle ore 10:30 alle ore 18:40 circa
➢ 22.5.2019, dalle ore 13:30 alle 15:00 circa, e dalle 17:30 alle 19:30 3
➢ 23.5.2019, dalle ore 13:15 alle ore 19:00 circa
➢ 13.6.2019, dalle ore 8:15 alle ore 12:00 circa e dalle ore 14:30 alle ore 18:45 circa;
che le interruzioni della fornitura di energia elettrica non erano state precedute da alcun preavviso, previsto dagli artt. 47 e seguenti della Delibera 646/2015/R/eel (TIQE 2016-2023), e, con lettera del
10.5.2019, l'esponente aveva sollecitato a rimuovere le cause del disservizio e a CP_2 liquidare l'indennizzo previsto dalla Delibera 646/2015/R/eel (TIQE 2016-2023) (documento n. 3)
e, come richiesto con lettera del 15.5.2019 (documento n. 4), il 31.5.2019 le aveva inviato l'indicazione dettagliata delle ulteriori interruzioni di energia elettrica;
che, con lettera del 7.6.2019, aveva riscontrato la segnalazione effettuata dall' CP_2 [...]
e ammesso che erano stati segnalati sovraccarichi sulla linea Parte_3 di alimentazione dell'energia elettrica di tale esercizio e che erano sorte problematiche connesse con la potenza impiegata nella cabina di alimentazione, affrontati con smistamenti di carico e diminuzioni di potenza della fornitura (documento n. 7); che l'esponente, con altri esercenti di attività commerciali, aveva promosso il procedimento di mediazione n. 932/2019, che era stato svolto e definito dall'organismo “Primavera Forense” con verbale negativo del 7.11.2019, senza la partecipazione di (documento n. 8). CP_2
L'attore richiamava la Delibera ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente -
n. 646/2015/R/Eel, nella parte in cui prevedeva, agli artt. 47 e seguenti, che le interruzioni di energia dovute a interventi di manutenzione dovevano essere precedute da comunicazione di preavviso agli utenti nei termini indicati all'art. 48, e, agli artt. 50 e seguenti, che le cd. interruzioni
“prolungate o estese”, laddove eccedenti i limiti previsti dalla tabella 9, comportavano, ai sensi dell'art. 53, l'obbligo per il Distributore di versare a ogni utente coinvolto nell'interruzione gli indennizzi automatici previsti nella tabella 10; aggiungeva che era stato omesso il preavviso per le interruzioni di energia elettrica, in violazione dell'art. 48, comma 1, del TIQE 2016-2023 (Deliberazione 22 dicembre 2016 - 770/2016/E/eel e
Deliberazione 3 marzo 2017, 93/2017/E/eel) (documenti n. 9 e 10); invocava, a norma degli att. 50 e ss. del TIQE 2016-2023, la liquidazione dell'importo di € 1.000 a titolo d'indennizzo di cui alla Tabella 10, oltre il risarcimento dell'ulteriore danno subito;
deduceva che il distributore, in assenza di alcun rapporto contrattuale con l'utente, era tenuto a rispondere dei danni causati dal disservizio a titolo di responsabilità extracontrattuale, a norma degli artt. 2050 e 2051 c.c.; deduceva che le improvvise interruzioni della fornitura di energia elettrica avevano causato danni, dei quali chiedeva il risarcimento commisurato al complessivo importo di € 28.234, cosi indicato in dettaglio: 4
- € 1.037: costo del noleggio di un gruppo elettrogeno, di cui alla fattura n. 136/2019 emessa il 27.5.2019 da Powercloud Energy S.r.l. (documento n.11)
- € 1.098: costo dell'intervento tecnico per assistenza informatica di cui alla fattura n. 60 emessa il 5.4.2019 da GM Computer S.r.l.s. (documento n. 12)
- € 219,60 : costo per la sostituzione delle batterie del gruppo di continuità, di cui alla fattura n. 26 emessa il 14.2.2019 da GM Computer S.r.l.s. di cui alla fattura n. 26 emessa il
14.2.2019 da GM Computer S.r.l.s. (documento n. 13)
- € 268,40: costo per l'assistenza di riparazione dei danni al computer di cui alla fattura n. 34 emessa il 22.2.2019 da GM Computer S.r.l.s. (documento n. 14);
- € 26.600,00 per mancati incassi e spese per lavoratori dipendenti (documento n. 15:
“estratto registro corrispettivi”).
A norma dell'art. 168 bis, comma IV, c.p.c. la prima udienza era differita al 21.12.2021.
quale mandataria di si costituiva in giudizio il 21.12.2021 e contestava la CP_1 CP_2
fondatezza della domanda avversaria, chiedendo:
“Conclude affinché il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigetti le domande tutte rivolte verso perché infondate in fatto ed in diritto e non CP_2 provate.”
Per quanto qui non riportato, si richiama il contenuto della comparsa di risposta con cui CP_1 confermava che l'attore era titolare dell'utenza di fornitura di energia elettrica indicata in citazione, servita dalla cabina di distribuzione n. 80409 ed esponeva che concessionaria esclusiva CP_2 locale del servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica e gestore delle segnalazioni di disservizi provenienti dall'utenza, nei giorni 1.1.2019, 17.2.2019, 25.2.2019, 20.3.2019, 5.4.2019,
22 e 23.5.2019, 13.6.2019, non aveva ricevuto segnalazioni d'interruzione dell'energia elettrica relativa al POD intestato all'attore, la prima delle quali le era pervenuta il 13.5.2019 e aveva risposto chiedendo all'utente d'indicare le date precise per le opportune verifiche;
che il 21.5.2019, alle ore 17.38, era pervenuta al Centro segnalazione Guasti di Areti S.p.a. una richiesta di intervento del Dott. titolare della Farmacia Santa Sabina, cui era stato Parte_1
assegnato il numero 1000163427 - modulo B, OdL n. 200315583, e alle ore 19.57, eseguito l'intervento da parte del tecnico (matricola A39458J), erano state ripristinate Persona_4
le consuete condizioni di esercizio.
La parte convenuta contestava la responsabilità extracontrattuale di , ex artt. 2050 e 2051 CP_2
c.c. e la prova della dedotta illiceità della propria condotta, né dei lamentati danni e del nesso causale con i fatti indicati in citazione;
5
esponeva che– ai sensi della Delibera dell'ARERA n.111/2006 e successive modifiche e integrazioni – il contratto di somministrazione d'energia elettrica presupponeva il mandato dell'utente al venditore, ex art. 1705 c.c. per la stipulazione del contratto di trasporto tra il cliente grossista e il distributore, disciplinante le attività di trasporto e misurazione dell'energia, la cui clausola n. 16.3 prevedeva: “Le interruzioni o limitazioni del servizio per cause accidentali, caso fortuito, forza maggiore (quali - a mero titolo esemplificativo e non esclusivo – perturbazioni atmosferiche, fatto di terzi, scioperi, ragioni di servizio, ordini dell'Autorità, variazioni di frequenza o di tensione per cause accidentali) e, in generale, per qualsiasi altra causa non direttamente imputabile al Distributore, unitamente a quelle di cui all'art. 16.2), non danno luogo a risarcimento danni né a riduzioni di corrispettivi e/o risoluzione del contratto”; aggiungeva che, in mancanza della segnalazione delle non provate interruzioni, le era stato precluso d'intervenire tempestivamente per ripristinare la fornitura, interrotta a causa di eventi accidentali, non imputabili a sé.
Assegnato il termine per l'avvio del procedimento previsto dall'art. 3 del D.L. n. 132 del 2014, convertito nella legge n. 162 del 2014, che era svolto con esito negativo, concessi i termini previsti dall'art. 183, comma VI, c.p.c., prodotta documentazione ed espletata prova testimoniale, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa passava in decisione all'udienza del
17.12.2024, con i termini ex art. 190 c.p.c., indicati in complessivi ottanta giorni.
Il provvedimento concernente le istanze istruttorie volte all'ammissione di prove costituende è stato reso con del 13.1.2023, che si richiama (circa la legittimità processuale della motivazione cd. per relationem cfr. Cass., S.U., 16.1.2015, n. 642) e circa la quale non è stata proposta alcuna argomentata istanza di revoca.
In base alle risultanze istruttorie acquisite, ci si deve soffermare sull'esistenza dei danni lamentati dall'attore, il quale li ha ricondotti all'attività di somministrazione di energia elettrica svolta da qualificata dal medesimo come attività pericolosa, comportante l'applicabilità dell'art. CP_2
2050 c.c. ovvero dell'art. 2051 c.c., e del nesso di causalità tra tale attività e i danni medesimi.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che: “In tema di responsabilità ex art. 2050 c.c., la produzione e distribuzione di energia elettrica costituisce attività pericolosa sia in relazione ai rischi ai quali espone sia in relazione a quelli implicati dalla materia trattata, a prescindere quindi dalla circostanza che si tratti di rischi da contatto o (come nella specie) di guasti alla distribuzione.”
(Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 32498 del 12.12.2019, C.E.D.. Corte di Cassazione, Rv. 656141-01)
e, in particolare, la Suprema Corte ha riconosciuto la pericolosità dell'attività di produzione e somministrazione d'energia elettrica con riguardo all'energia elettrica ad alta tensione (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 537 del 27.1.1982), sia con riferimento alla gestione di reti elettriche a bassa 6
tensione (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 389 del 16.1.1997), sia con riferimento alla gestione di reti elettriche rispetto delle distanze minime dai fabbricati per la costruzione delle linee aeree esterne
(Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 2584 del 29.5.1989).
L'art. 2050 c.c. consente a colui che svolga l'attività pericolosa, la cui colpa non deve essere dimostrata dal danneggiato, ma si presume, di liberarsi da responsabilità provando di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (cfr. Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 11193 del 15.5.2007) ed è stato riconosciuto che le attività dirette alla produzione e somministrazione di energia elettrica anche in relazione alla gestione di reti elettriche a bassa tensione é inquadrabile fra le attività pericolose soggette all'applicazione dell'art. 2050 c.c. qualora tali reti per le particolari modalità di erogazione siano idonee in presenza di particolari circostanze a promuovere la serie causale determinativa di eventi dannosi, discendendo l'applicabilità dell'art. 2050 cod. civ. dall'obbligo per il gestore di adottare misure di difesa e di protezione idonee a scongiurare l'insorgenza di pericoli per tutta la durata di esercizio (cfr. anche per l'applicabilità a fortiori dell'art. 2050 cod. civ. per le attività di gestione di reti elettriche ad alta tensione Cass. 27.1.1982 n. 537).
Nell'ambito dell'applicazione dell'art. 2050 cod. civ., una volta dimostrati dal danneggiato l'esistenza e l'entità dei danni subiti e la loro generica riconducibilità alla gestione della rete elettrica, è onere del soggetto che svolga l'attività pericolosa, presumendosi la sua colpa, per liberarsi da responsabilità extracontrattuale, provare il caso fortuito, o il fatto del terzo che per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere in modo certo il nesso causale tra attività pericolosa ed evento (cfr. Cass., Sez. 3 civ., sentenze n. 20359 del 21.10.2005, n. 5254 del 10.3.2006, n. 25 del
5.1.2010; Cass., Sez.
6-3 civ., ordinanze n. 24549 del 30.10.2013 e n. 2259 del 26.1.2022).
Nel caso di specie, il Dott. ha esposto che, nei periodi di tempo indicati nell'atto di Parte_1 citazione, intercorsi dal 13.1.2019 al 13.6.2019, è mancata l'erogazione dell'energia elettrica nella propria farmacia sita in Roma, Viale Aventino n. 78/c, e che, per far fronte a tali evenienze, ha sostenuto l'esborso del complessivo importo di € 2.623, di cui alle quattro fatture prodotte, elencate nell'espositiva che precede (documenti dal n. 11 al n. 15).
La società convenuta non ha specificamente contestato tali fatti con la comparsa di risposta, contenente espressioni di negazione della propria responsabilità ex artt. 2050 o 2051 c.c., in cui ha citato la clausola 16.3 delle condizioni generali del contratto di trasporto di energia elettrica, senza aver allegato e provato una causa efficiente sopravvenuta, avente i requisiti del caso fortuito e idonea a causare di per sé l'evento, tale da recidere il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'attività pericolosa, determinando effetti liberatori, e non ha elaborato la memoria difensiva nel primo termine ex art. 183, comma VI, c.p.c. 7
Con riguardo al quantum debeatur, si rammenta che vige il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., in base al quale la non contestazione costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (cfr. tra le tante Cass. n. 12904/2015; Cass. n. 5356/2009; Cass. 25516/2010; Cass. 3727/2012; Cass.
Sezioni Unite n. 761/2002); i fatti devono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica
(cfr. Cass. n. 26908/2020; Cass. 9439/2022).
Nel merito, si rileva che la parte convenuta non ha assolto l'onere di effettuare la specifica contestazione dei fatti dedotti dall'attore, onere che è imposto dall'art. 115 c.p.c., nella formulazione applicabile alla presente causa e vigente dal 4.7.2009, in base all'art. 45, comma 14, della L. 18 giugno 2009, n. 69 e va considerato che, in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (Cass., Sez.
6-3 civ., ordinanza n. 17889 del 27.8.2020;
Cass., Sez. 2 civ., ordinanza n. 22701 del 28.9.2017).
Ciò posto, va considerato che i fatti esposti nell'atto di citazione devono essere ritenuti non contestati, avuto riguardo all'improvvisa sospensione dell'erogazione dell'energia elettrica, per gli indicati periodi di tempo, confermata dalle deposizioni testimoniali resa da e Parte_3
nonché circa le spese sostenute per fare fronte alla inerente situazione e alla Testimone_3
gestione della rete elettrica da parte della società convenuta.
Per conseguenza, deve essere riconosciuto il diritto dell'attore di avere dalla controparte il pagamento di € 1.000 a titolo d'indennizzo automatico ex art. 48, comma 1, della Delibera
646/2015/R/eel dell'ARERA (TIQE 2016-2023) e il risarcimento del danno mediante il pagamento di € 2.623,00 pari al complessivo importo delle quattro fatture commerciali indicate nell'espositiva che precede;
a ciò accede il pagamento dell'importo di € 5.000 a titolo di risarcimento del danno per il disagio derivato dalle improvvise interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica, che hanno precluso l'esercizio dell'attività d'impresa nel corso della loro durata, mentre la parte convenuta non ha allegato e provato alcun fatto fortuito idoneo di per sé a determinare tali eventi.
Null'altro è dovuto a titolo risarcitorio, in difetto di prova di alcun ulteriore danno patrimoniale avuto riguardo alla diminuzione dei ricavi risentita a causa della mancanza di energia elettrica in tali periodi, che non è stata provata mediante la produzione dell'estratto del registro corrispettivi dal
1.1.2019 al 27.8.2019 (documento n. 15), circa il quale non è stata allegata alcuna situazione di fatto 8
idonea a denotare l'esigenza risarcitoria, che non risulta in base alla certificazione unica dei redditi da lavoro dei dipendenti (CUD – documento n. 16), i cui costi per l'impresa non variano in base all'entità degli introiti registrati nel periodo di prestazione del lavoro dipendente.
In conclusione, la parte convenuta dev'essere condannata al risarcimento del danno a favore dell'attore nella misura di € 8.623,00 oltre la rivalutazione monetaria in base ai noti indici Istat dal
13.6.2019 all'attualità e, oltre gli interessi al saggio legale dalla data della presente sentenza al saldo, sulla somma così rivalutata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base al valore della controversia e al D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e domanda, eccezione e deduzione, circa la domanda proposta dal Dott. nei confronti di Parte_1 CP_2
costituita in giudizio in persona della mandataria condanna in persona del CP_1 CP_1 legale rappresentante, a pagare all'attore la somma di € 8.623,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come indicato in motivazione, a titolo di risarcimento del danno, nonché a rifondere al medesimo attore le spese processuali, che liquida in € 9.173,00 (550 anticipazioni, 920 fase di studio, 780 fase introduttiva, 1.680 fase di trattazione e istruttoria, 1.700 fase decisoria), oltre I.v.a.,
C.p.a. e rimborso spese generali come per legge.
Roma, 24.4.2025
Il Giudice
Daniela Gaetano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Giudice, dott. Daniela Gaetano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 49997 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
titolare della Farmacia Santa Sabina, sita in Roma, Viale Aventino Parte_1
n.78/c, partita I.v.a. P.IVA_1
(Avvocati Alessia Cristiana Spagnuolo e Alessandro Di Veroli) ATTORE
E con sede in Roma, Piazzale Ostiense n. 2, codice fiscale , in persona CP_1 P.IVA_2
della procuratrice Avv. Alessandra Boccanera, designata con procura rogata il 16.11.2016 dal notaio Dott. (repertorio n. 51999, raccolta n. 16213), quale mandataria di Persona_1 CP_2
codice fiscale per atto del medesimo notaio del 17.6.2015 (repertorio n. 43065) P.IVA_3
(Avv. Roberto Sarra) CONVENUTA
Conclusioni precisate in vista dell'udienza del 17.12.2024 svolta mediante trattazione in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Per l'attore:
“[…] la parte attrice come sopra rappresentata e difesa, nel rispetto dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note di trattazione scritta, riportandosi integralmente al contenuto dei propri scritti difensivi, precisa le conclusioni così come rassegnate in calce al proprio atto di citazione, insistendo per l'ammissione delle istanze istruttorie articolate nella seconda memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. rigettate con provvedimento del 3 ottobre 2023.
La scrivente difesa chiede la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”
Per la società convenuta:
“La sottoscritta difesa conclude riportandosi ai propri scritti.”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 26.7.2021, il Dott. titolare della Farmacia Parte_1
Santa Sabina, sita in Roma, Viale Aventino n. 78/c, conveniva in giudizio dinanzi al CP_2
Tribunale di Roma e proponeva la domanda: 2
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
- Rilevare ed accertare, per le ragioni esposte in narrativa, le responsabilità della nella CP_2
causazione delle interruzioni di energia elettrica e dei danni subiti dalla Farmacia Santa Sabina e, per l'effetto, condannare la stessa a versare in favore della Farmacia Santa Sabina la CP_2 complessiva somma di € 28.234,00, o il diverso maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, di cui € 1.000,00 a titolo di indennizzo automatico ex art. 48, comma 1, della Delibera 646/2015/R/eel dell'ARERA (TIQE 2016-2023) ed € 28.234,00 a titolo di risarcimento del danno ex artt. 2050 e
2051 c.c.
Con vittoria di spese e compensi di lite.”
A sostegno della domanda, l'attore esponeva che era titolare della farmacia sita in Roma, Viale
Aventino n. 78/c (documento n. 1), la cui attività era svolta da lunedì a venerdì, con orario continuato dalle ore 8 alle ore 20, e il sabato, dalle ore 8 alle ore 13; che si avvaleva della collaborazione dei propri familiari, Dottori e Persona_2 [...]
e dei seguenti lavoratori dipendenti, retribuiti al costo orario indicato nella tabella Per_3
allegata (documento n. 2): Dottori Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
e farmacisti collaboratori;
e Controparte_6 Controparte_7 Testimone_1 [...]
, rispettivamente, responsabile e addetta al reparto cosmetico;
Tes_2 Parte_2
addetto alle pulizie, assicurando la presenza, in ogni fascia oraria, di almeno tre farmacisti collaboratori e di un addetto al reparto cosmetico;
che alla farmacia era fornita energia elettrica dal punto di prelievo POD n. IT002E3231645A, gestito dall'addetta alla distribuzione e, da gennaio 2019 al successivo giugno, come CP_2
altri esercizi commerciali collegati alla medesima cabina di alimentazione di proprietà di questa società, aveva subito interruzioni della fornitura nelle seguenti date e orari:
➢ 1.1.2019, dalle ore 1:50 alle 2:15 a.m. circa
➢ 17.2.2019, dalle ore 11:50 alle 12:20 circa
➢ 25.2.2019, dalle ore 0.50 a.m. alle 9:50 circa
➢ 20.3.2019, dalle ore 9:00 alle 15:00 circa
➢ 5.4.2019, dalle 10:40 alle 13:00 circa
➢ 8.4.2019, dalle ore 14:00 alle 14:30 circa
➢ 17.4.2019, dalle ore 11:50 alle ore 18:10 circa
➢ 2.5.2019, dalle ore 18:30 alle ore 20:00 circa
➢ 21.5.2019, dalle ore 10:30 alle ore 18:40 circa
➢ 22.5.2019, dalle ore 13:30 alle 15:00 circa, e dalle 17:30 alle 19:30 3
➢ 23.5.2019, dalle ore 13:15 alle ore 19:00 circa
➢ 13.6.2019, dalle ore 8:15 alle ore 12:00 circa e dalle ore 14:30 alle ore 18:45 circa;
che le interruzioni della fornitura di energia elettrica non erano state precedute da alcun preavviso, previsto dagli artt. 47 e seguenti della Delibera 646/2015/R/eel (TIQE 2016-2023), e, con lettera del
10.5.2019, l'esponente aveva sollecitato a rimuovere le cause del disservizio e a CP_2 liquidare l'indennizzo previsto dalla Delibera 646/2015/R/eel (TIQE 2016-2023) (documento n. 3)
e, come richiesto con lettera del 15.5.2019 (documento n. 4), il 31.5.2019 le aveva inviato l'indicazione dettagliata delle ulteriori interruzioni di energia elettrica;
che, con lettera del 7.6.2019, aveva riscontrato la segnalazione effettuata dall' CP_2 [...]
e ammesso che erano stati segnalati sovraccarichi sulla linea Parte_3 di alimentazione dell'energia elettrica di tale esercizio e che erano sorte problematiche connesse con la potenza impiegata nella cabina di alimentazione, affrontati con smistamenti di carico e diminuzioni di potenza della fornitura (documento n. 7); che l'esponente, con altri esercenti di attività commerciali, aveva promosso il procedimento di mediazione n. 932/2019, che era stato svolto e definito dall'organismo “Primavera Forense” con verbale negativo del 7.11.2019, senza la partecipazione di (documento n. 8). CP_2
L'attore richiamava la Delibera ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente -
n. 646/2015/R/Eel, nella parte in cui prevedeva, agli artt. 47 e seguenti, che le interruzioni di energia dovute a interventi di manutenzione dovevano essere precedute da comunicazione di preavviso agli utenti nei termini indicati all'art. 48, e, agli artt. 50 e seguenti, che le cd. interruzioni
“prolungate o estese”, laddove eccedenti i limiti previsti dalla tabella 9, comportavano, ai sensi dell'art. 53, l'obbligo per il Distributore di versare a ogni utente coinvolto nell'interruzione gli indennizzi automatici previsti nella tabella 10; aggiungeva che era stato omesso il preavviso per le interruzioni di energia elettrica, in violazione dell'art. 48, comma 1, del TIQE 2016-2023 (Deliberazione 22 dicembre 2016 - 770/2016/E/eel e
Deliberazione 3 marzo 2017, 93/2017/E/eel) (documenti n. 9 e 10); invocava, a norma degli att. 50 e ss. del TIQE 2016-2023, la liquidazione dell'importo di € 1.000 a titolo d'indennizzo di cui alla Tabella 10, oltre il risarcimento dell'ulteriore danno subito;
deduceva che il distributore, in assenza di alcun rapporto contrattuale con l'utente, era tenuto a rispondere dei danni causati dal disservizio a titolo di responsabilità extracontrattuale, a norma degli artt. 2050 e 2051 c.c.; deduceva che le improvvise interruzioni della fornitura di energia elettrica avevano causato danni, dei quali chiedeva il risarcimento commisurato al complessivo importo di € 28.234, cosi indicato in dettaglio: 4
- € 1.037: costo del noleggio di un gruppo elettrogeno, di cui alla fattura n. 136/2019 emessa il 27.5.2019 da Powercloud Energy S.r.l. (documento n.11)
- € 1.098: costo dell'intervento tecnico per assistenza informatica di cui alla fattura n. 60 emessa il 5.4.2019 da GM Computer S.r.l.s. (documento n. 12)
- € 219,60 : costo per la sostituzione delle batterie del gruppo di continuità, di cui alla fattura n. 26 emessa il 14.2.2019 da GM Computer S.r.l.s. di cui alla fattura n. 26 emessa il
14.2.2019 da GM Computer S.r.l.s. (documento n. 13)
- € 268,40: costo per l'assistenza di riparazione dei danni al computer di cui alla fattura n. 34 emessa il 22.2.2019 da GM Computer S.r.l.s. (documento n. 14);
- € 26.600,00 per mancati incassi e spese per lavoratori dipendenti (documento n. 15:
“estratto registro corrispettivi”).
A norma dell'art. 168 bis, comma IV, c.p.c. la prima udienza era differita al 21.12.2021.
quale mandataria di si costituiva in giudizio il 21.12.2021 e contestava la CP_1 CP_2
fondatezza della domanda avversaria, chiedendo:
“Conclude affinché il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigetti le domande tutte rivolte verso perché infondate in fatto ed in diritto e non CP_2 provate.”
Per quanto qui non riportato, si richiama il contenuto della comparsa di risposta con cui CP_1 confermava che l'attore era titolare dell'utenza di fornitura di energia elettrica indicata in citazione, servita dalla cabina di distribuzione n. 80409 ed esponeva che concessionaria esclusiva CP_2 locale del servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica e gestore delle segnalazioni di disservizi provenienti dall'utenza, nei giorni 1.1.2019, 17.2.2019, 25.2.2019, 20.3.2019, 5.4.2019,
22 e 23.5.2019, 13.6.2019, non aveva ricevuto segnalazioni d'interruzione dell'energia elettrica relativa al POD intestato all'attore, la prima delle quali le era pervenuta il 13.5.2019 e aveva risposto chiedendo all'utente d'indicare le date precise per le opportune verifiche;
che il 21.5.2019, alle ore 17.38, era pervenuta al Centro segnalazione Guasti di Areti S.p.a. una richiesta di intervento del Dott. titolare della Farmacia Santa Sabina, cui era stato Parte_1
assegnato il numero 1000163427 - modulo B, OdL n. 200315583, e alle ore 19.57, eseguito l'intervento da parte del tecnico (matricola A39458J), erano state ripristinate Persona_4
le consuete condizioni di esercizio.
La parte convenuta contestava la responsabilità extracontrattuale di , ex artt. 2050 e 2051 CP_2
c.c. e la prova della dedotta illiceità della propria condotta, né dei lamentati danni e del nesso causale con i fatti indicati in citazione;
5
esponeva che– ai sensi della Delibera dell'ARERA n.111/2006 e successive modifiche e integrazioni – il contratto di somministrazione d'energia elettrica presupponeva il mandato dell'utente al venditore, ex art. 1705 c.c. per la stipulazione del contratto di trasporto tra il cliente grossista e il distributore, disciplinante le attività di trasporto e misurazione dell'energia, la cui clausola n. 16.3 prevedeva: “Le interruzioni o limitazioni del servizio per cause accidentali, caso fortuito, forza maggiore (quali - a mero titolo esemplificativo e non esclusivo – perturbazioni atmosferiche, fatto di terzi, scioperi, ragioni di servizio, ordini dell'Autorità, variazioni di frequenza o di tensione per cause accidentali) e, in generale, per qualsiasi altra causa non direttamente imputabile al Distributore, unitamente a quelle di cui all'art. 16.2), non danno luogo a risarcimento danni né a riduzioni di corrispettivi e/o risoluzione del contratto”; aggiungeva che, in mancanza della segnalazione delle non provate interruzioni, le era stato precluso d'intervenire tempestivamente per ripristinare la fornitura, interrotta a causa di eventi accidentali, non imputabili a sé.
Assegnato il termine per l'avvio del procedimento previsto dall'art. 3 del D.L. n. 132 del 2014, convertito nella legge n. 162 del 2014, che era svolto con esito negativo, concessi i termini previsti dall'art. 183, comma VI, c.p.c., prodotta documentazione ed espletata prova testimoniale, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa passava in decisione all'udienza del
17.12.2024, con i termini ex art. 190 c.p.c., indicati in complessivi ottanta giorni.
Il provvedimento concernente le istanze istruttorie volte all'ammissione di prove costituende è stato reso con del 13.1.2023, che si richiama (circa la legittimità processuale della motivazione cd. per relationem cfr. Cass., S.U., 16.1.2015, n. 642) e circa la quale non è stata proposta alcuna argomentata istanza di revoca.
In base alle risultanze istruttorie acquisite, ci si deve soffermare sull'esistenza dei danni lamentati dall'attore, il quale li ha ricondotti all'attività di somministrazione di energia elettrica svolta da qualificata dal medesimo come attività pericolosa, comportante l'applicabilità dell'art. CP_2
2050 c.c. ovvero dell'art. 2051 c.c., e del nesso di causalità tra tale attività e i danni medesimi.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che: “In tema di responsabilità ex art. 2050 c.c., la produzione e distribuzione di energia elettrica costituisce attività pericolosa sia in relazione ai rischi ai quali espone sia in relazione a quelli implicati dalla materia trattata, a prescindere quindi dalla circostanza che si tratti di rischi da contatto o (come nella specie) di guasti alla distribuzione.”
(Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 32498 del 12.12.2019, C.E.D.. Corte di Cassazione, Rv. 656141-01)
e, in particolare, la Suprema Corte ha riconosciuto la pericolosità dell'attività di produzione e somministrazione d'energia elettrica con riguardo all'energia elettrica ad alta tensione (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 537 del 27.1.1982), sia con riferimento alla gestione di reti elettriche a bassa 6
tensione (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 389 del 16.1.1997), sia con riferimento alla gestione di reti elettriche rispetto delle distanze minime dai fabbricati per la costruzione delle linee aeree esterne
(Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 2584 del 29.5.1989).
L'art. 2050 c.c. consente a colui che svolga l'attività pericolosa, la cui colpa non deve essere dimostrata dal danneggiato, ma si presume, di liberarsi da responsabilità provando di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (cfr. Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 11193 del 15.5.2007) ed è stato riconosciuto che le attività dirette alla produzione e somministrazione di energia elettrica anche in relazione alla gestione di reti elettriche a bassa tensione é inquadrabile fra le attività pericolose soggette all'applicazione dell'art. 2050 c.c. qualora tali reti per le particolari modalità di erogazione siano idonee in presenza di particolari circostanze a promuovere la serie causale determinativa di eventi dannosi, discendendo l'applicabilità dell'art. 2050 cod. civ. dall'obbligo per il gestore di adottare misure di difesa e di protezione idonee a scongiurare l'insorgenza di pericoli per tutta la durata di esercizio (cfr. anche per l'applicabilità a fortiori dell'art. 2050 cod. civ. per le attività di gestione di reti elettriche ad alta tensione Cass. 27.1.1982 n. 537).
Nell'ambito dell'applicazione dell'art. 2050 cod. civ., una volta dimostrati dal danneggiato l'esistenza e l'entità dei danni subiti e la loro generica riconducibilità alla gestione della rete elettrica, è onere del soggetto che svolga l'attività pericolosa, presumendosi la sua colpa, per liberarsi da responsabilità extracontrattuale, provare il caso fortuito, o il fatto del terzo che per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere in modo certo il nesso causale tra attività pericolosa ed evento (cfr. Cass., Sez. 3 civ., sentenze n. 20359 del 21.10.2005, n. 5254 del 10.3.2006, n. 25 del
5.1.2010; Cass., Sez.
6-3 civ., ordinanze n. 24549 del 30.10.2013 e n. 2259 del 26.1.2022).
Nel caso di specie, il Dott. ha esposto che, nei periodi di tempo indicati nell'atto di Parte_1 citazione, intercorsi dal 13.1.2019 al 13.6.2019, è mancata l'erogazione dell'energia elettrica nella propria farmacia sita in Roma, Viale Aventino n. 78/c, e che, per far fronte a tali evenienze, ha sostenuto l'esborso del complessivo importo di € 2.623, di cui alle quattro fatture prodotte, elencate nell'espositiva che precede (documenti dal n. 11 al n. 15).
La società convenuta non ha specificamente contestato tali fatti con la comparsa di risposta, contenente espressioni di negazione della propria responsabilità ex artt. 2050 o 2051 c.c., in cui ha citato la clausola 16.3 delle condizioni generali del contratto di trasporto di energia elettrica, senza aver allegato e provato una causa efficiente sopravvenuta, avente i requisiti del caso fortuito e idonea a causare di per sé l'evento, tale da recidere il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'attività pericolosa, determinando effetti liberatori, e non ha elaborato la memoria difensiva nel primo termine ex art. 183, comma VI, c.p.c. 7
Con riguardo al quantum debeatur, si rammenta che vige il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., in base al quale la non contestazione costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (cfr. tra le tante Cass. n. 12904/2015; Cass. n. 5356/2009; Cass. 25516/2010; Cass. 3727/2012; Cass.
Sezioni Unite n. 761/2002); i fatti devono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica
(cfr. Cass. n. 26908/2020; Cass. 9439/2022).
Nel merito, si rileva che la parte convenuta non ha assolto l'onere di effettuare la specifica contestazione dei fatti dedotti dall'attore, onere che è imposto dall'art. 115 c.p.c., nella formulazione applicabile alla presente causa e vigente dal 4.7.2009, in base all'art. 45, comma 14, della L. 18 giugno 2009, n. 69 e va considerato che, in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (Cass., Sez.
6-3 civ., ordinanza n. 17889 del 27.8.2020;
Cass., Sez. 2 civ., ordinanza n. 22701 del 28.9.2017).
Ciò posto, va considerato che i fatti esposti nell'atto di citazione devono essere ritenuti non contestati, avuto riguardo all'improvvisa sospensione dell'erogazione dell'energia elettrica, per gli indicati periodi di tempo, confermata dalle deposizioni testimoniali resa da e Parte_3
nonché circa le spese sostenute per fare fronte alla inerente situazione e alla Testimone_3
gestione della rete elettrica da parte della società convenuta.
Per conseguenza, deve essere riconosciuto il diritto dell'attore di avere dalla controparte il pagamento di € 1.000 a titolo d'indennizzo automatico ex art. 48, comma 1, della Delibera
646/2015/R/eel dell'ARERA (TIQE 2016-2023) e il risarcimento del danno mediante il pagamento di € 2.623,00 pari al complessivo importo delle quattro fatture commerciali indicate nell'espositiva che precede;
a ciò accede il pagamento dell'importo di € 5.000 a titolo di risarcimento del danno per il disagio derivato dalle improvvise interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica, che hanno precluso l'esercizio dell'attività d'impresa nel corso della loro durata, mentre la parte convenuta non ha allegato e provato alcun fatto fortuito idoneo di per sé a determinare tali eventi.
Null'altro è dovuto a titolo risarcitorio, in difetto di prova di alcun ulteriore danno patrimoniale avuto riguardo alla diminuzione dei ricavi risentita a causa della mancanza di energia elettrica in tali periodi, che non è stata provata mediante la produzione dell'estratto del registro corrispettivi dal
1.1.2019 al 27.8.2019 (documento n. 15), circa il quale non è stata allegata alcuna situazione di fatto 8
idonea a denotare l'esigenza risarcitoria, che non risulta in base alla certificazione unica dei redditi da lavoro dei dipendenti (CUD – documento n. 16), i cui costi per l'impresa non variano in base all'entità degli introiti registrati nel periodo di prestazione del lavoro dipendente.
In conclusione, la parte convenuta dev'essere condannata al risarcimento del danno a favore dell'attore nella misura di € 8.623,00 oltre la rivalutazione monetaria in base ai noti indici Istat dal
13.6.2019 all'attualità e, oltre gli interessi al saggio legale dalla data della presente sentenza al saldo, sulla somma così rivalutata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base al valore della controversia e al D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e domanda, eccezione e deduzione, circa la domanda proposta dal Dott. nei confronti di Parte_1 CP_2
costituita in giudizio in persona della mandataria condanna in persona del CP_1 CP_1 legale rappresentante, a pagare all'attore la somma di € 8.623,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come indicato in motivazione, a titolo di risarcimento del danno, nonché a rifondere al medesimo attore le spese processuali, che liquida in € 9.173,00 (550 anticipazioni, 920 fase di studio, 780 fase introduttiva, 1.680 fase di trattazione e istruttoria, 1.700 fase decisoria), oltre I.v.a.,
C.p.a. e rimborso spese generali come per legge.
Roma, 24.4.2025
Il Giudice
Daniela Gaetano