Cass. pen., sez. III, sentenza 02/07/2009, n. 38087
CASS
Sentenza 2 luglio 2009

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Deve essere disapplicata, in quanto incompatibile con il Reg. CE 17 giugno 1994, n. 1626, la normativa nazionale che contempla una percentuale di tolleranza di novellame nel pescato, non consentendo la normativa comunitaria alcuna deroga al divieto di pesca e di commercializzazione del novellame.

L'attività di misurazione di molluschi, mediante un calibro metallico a scorsoio, rientra nella previsione dell'art. 354 cod. proc. pen. risolvendosi in un'attività materiale di lettura, raccolta e conservazione dei dati che non postula il rispetto delle formalità prescritte dagli artt. 359 e 360 stesso codice, non richiedendo alcuna discrezionalità o preparazione tecnica per la loro valutazione. (Fattispecie di abusiva detenzione per la vendita di un consistente quantitativo di novellame di vongole lupini, oggetto di misurazione da parte della P.G.).

L'ignoranza della norma extrapenale richiamata dall'art. 15, lett. c) della L. 14 luglio 1965, n. 963 in tema di divieti di pesca marittima non può trasformarsi in un errore sul fatto che costituisce il reato, rilevante ai sensi dell'art. 47, comma terzo, cod. pen.. (Nella specie, si trattava del Reg. CE 17 giugno 1994, n. 1626 che non consente alcuna deroga al divieto di pesca e commercializzazione del novellame, a differenza della normativa nazionale).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 02/07/2009, n. 38087
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38087
Data del deposito : 2 luglio 2009

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