Sentenza 15 febbraio 2007
Massime • 1
In materia di disciplina della pesca, il commercio di esemplari di pesci inferiori alle dimensioni legali configura il reato di cui all'art. 15 lett. c) L. 14 luglio 1965 n. 963, senza che sia possibile la applicazione di una percentuale di tolleranza sul pescato di cui all'art. 91 d.P.R. 10 febbraio 1968 n. 1639 e al D.M. 22 dicembre 2000 n. 13941, stante il contrasto di tali disposizioni con il Regolamento CE 17 giugno 1994 n. 1626.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/02/2007, n. 13751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13751 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 15/02/2007
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 500
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 19739/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OL GI, N. IL 18/10/1972;
avverso SENTENZA del 20/02/2006 GIP TRIBUNALE di PESARO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. GENTILE MARIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Angelo Di Popolo che ha concluso per: annullamento senza rinvio limitatamente alla sanzione accessoria, da eliminare.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Pesaro, con sentenza emessa il 20/02/06 dichiarava BA OM colpevole del reato di cui alla L. n. 963 del 1965, art. 15, lett. c), art. 24, comma 1, art. 25 e lo condannava alla pena di Euro 2000,00 di ammenda;
pena sospesa.
L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e). In particolare il ricorrente, mediante articolate argomentazioni, esponeva:
1. che nella fattispecie non ricorrevano gli elementi costitutivi della contravvenzione de qua, poiché il novellarne sequestrato (ossia 4 colli di vongole) rientrava nel limite di tolleranza del 10% sull'intero pescato;
così come previsto dall'art. 91 del regolamento sulla disciplina della pesca marittima approvato con D.P.R. n. 1639 del 1968, tuttora in vigore;
2. che era illegittima la pena accessoria della chiusura dell'esercizio commerciale per gg. 5, di cui al D.Lgs. n. 153 del 2004, art. 6; poiché detta normativa non era applicabile alla fattispecie de qua.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 15/02/07, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla sanzione accessoria da eliminare. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato, nei termini di cui in motivazione.
Nella fattispecie è stata ritenuta, con sentenza del Tribunale di Pesaro in data 20/02/06, la responsabilità penale di BA OM, quale rappresentante legale della "SE. A. s.r.l.", in ordine al reato di cui alla L. n. 963 del 1965, art. 15, lett. c), art. 24, comma 1, art. 25, norme tuttora in vigore, ai sensi del D.Lgs. n. 153 del 2004, art. 10, comma 2.
In particolare, è stato accertato che BA OM - nella citata qualità e nelle condizioni di tempo e d luogo, come individuate in atti - commercializzava n. 4 colli (per un totale di Kg 20) di vongole del tipo "Chamelea Gallina", costituente novellarne. Detto prodotto risultava per il 90% sotto misura ed era stato pescato e commercializzato senza la prescritta autorizzazione del Ministero della Marina Mercantile.
Ricorrevano, pertanto, nella vicenda in esame, gli elementi costitutivi, soggettivo ed oggettivo, della contravvenzione de qua. Le censure dedotte nel ricorso in ordine a tale punto della decisione sono infondate ed errate in diritto.
In particolare va disatteso l'assunto difensivo principale, secondo cui nel caso de quo - ai sensi degli D.M. 22 dicembre 2000, n. 13941, artt. 3, 14, D.P.R. n. 1639 del 1968, artt. 89 e 91, ossia del regolamento per l'esecuzione della L. n. 963 del 1965 - ricorreva l'ipotesi della tolleranza del 10% in rapporto all'intero pescato, con conseguente esclusione della punibilità della condotta dell'imputato.
Al riguardo si rileva che la citata normativa, ex D.M. n. 13941 del 2000 e D.P.R. n. 1639 del 1968, è in contrasto con il regolamento C.E. 17/06/1994 n. 1626, che, con la norma di cui all'art. 8, comma 3, prevede che i pesci, crostacei, molluschi o altri prodotti alieutici sotto misura non possono essere detenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita. Norma ribadita dal regolamento CE n. 1447/99, che individua, tra i comportamenti che violano gravemente le norme sulla politica comune della pesca, l'inosservanza delle disposizioni sulle dimensioni minime dei pesci da pescare.
La citata normativa comunitaria non consente alcuna deroga al divieto di pesca e di commercializzazione del novellarne;
non prevede alcun limite di tolleranza, ne' in rapporto all'intero pescato, ne' in rapporto a ciascuna singola confezione del prodotto pescato. Al riguardo si evidenzia che il regolamento comunitario, nell'ambito dell'adattamento dell'ordinamento giuridico nazionale al diritto comunitario derivato, costituisce norma immediatamente operante nell'ordinamento nazionale, senza necessità di emanazione di atti di adattamento da parte del nostro ordinamento;
il tutto ai sensi degli artt. 249, 253, 254 T.C.E. Consegue, pertanto, che vanno disapplicate le norme di cui ai predetti D.M. n. 13941 del 2000 e D.P.R. n. 1639 del 1968, perché incompatibili con le disposizioni comunitarie sopra richiamate vedi al riguardo sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea del 18/06/84 n. 170 Granital
contro
Ministero delle Finanze;
che ha segnato una svolta fondamentale nell'ambito dell'applicazione del diritto comunitario in modo conforme in tutti gli stati membri. In conclusione va affermato che il commercio di esemplari di pesci inferiori alle dimensioni legali concretizza il reato previsto dall'art. 15 citato, lett. c) e della L. n. 963 del 1965 art. 24; senza alcuna tolleranza comunque rapportata, sia all'intero pescato, sia alle singole confezioni conforme Cass. Sez. 3^ Sent. n. 2044 del 12/12/06. Parimenti va disatteso l'ulteriore assunto difensivo secondo cui nel caso de quo ricorreva quantomeno la buona fede dell'imputato, che riteneva che la propria condotta rientrasse nella tolleranza del 10% con conseguente esclusione dell'elemento soggettivo del reato medesimo.
Nel caso in esame, invero, il prodotto pescato e commercializzato era, nella percentuale del 90%, al di sotto della misura minima legale, con ampio superamento, perciò della soglia del 10%, invocata dal ricorrente. Questi, pertanto, era ben consapevole di commercializzare un prodotto illecitamente pescato. Va accolta, invece, la censura attinente alla illegittimità della sanzione amministrativa di sospensione dell'esercizio commerciale di cui era titolare BA OM, sanzione applicata D.Lgs. n. 153 del 2004, ex art.
6. In primo luogo si osserva che detta sanzione contenuta nel dispositivo letto in udienza, non è stata riportata nel testo della sentenza depositata il 20/02/06. Di tale sanzione, nella citata sentenza, non è fornita alcuna motivazione, con conseguente nullità della relativa statuizione, ex art. 606 c.p.p., lett. e). Va annullata, quindi, senza rinvio la sentenza del Tribunale di Pesaro del 20/02/06, limitatamente alla sanzione accessoria di sospensione dell'esercizio commerciale per gg. 5; sanzione che va eliminata.
P.Q.M.
LA CORTE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla applicazione della sanzione accessoria, che elimina. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2007