Sentenza 25 febbraio 2009
Massime • 1
Non dà luogo ad accertamento tecnico irripetibile la lettura dell' "hard disk" di un computer sequestrato, che è attività di polizia giudiziaria volta, anche con urgenza, all'assicurazione delle fonti di prova.
Commentario • 1
- 1. L’accertamento tecnico forense: ripetibilità o irripetibilità?Andrea Cazzato · https://www.diritto.it/ · 3 maggio 2021
Il presente contributo mira a discernere le questioni attinenti alla natura degli accertamenti tecnici in ambito informatico. Fin troppo spesso affiorano incertezze interpretative da parte della giurisprudenza e della dottrina in merito a tale quesito, che dimostra come il legislatore faccia oggettivamente difficoltà a stare al passo con l'implemento costante delle tecnologie. Due fondamentali accertamenti tecnici: la perizia e la consulenza tecnica. Con riferimento alla perizia ed alla consulenza tecnica, sia la dottrina che la giurisprudenza ritengono che i presupposti alla base dell'ammissibilità di questi contributi siano gli stessi. Il codice di procedura penale del 1988 ha …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/02/2009, n. 11503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11503 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 25/02/2009
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 807
Dott. BONITO SC M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 041397/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) L'AV CR, N. IL 16/10/1968;
avverso ORDINANZA del 17/10/2008 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. D'AMBROSIO Vito che ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
1. Con ordinanza del 17 ottobre 2008 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, rigettando il relativo gravame, confermava l'ordinanza emessa in data 16.09.2008 dal G.I.P. dello stesso tribunale, che in danno di ELRS RO aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere con l'imputazione di cui all'art. 416 bis c.p., giacché accusato di aver partecipato all'associazione malavitosa denominata "clan dei casalesi" ed in particolare al gruppo facente capo a NE SC di LA operante nella provincia di Caserta e su tutto il territorio nazionale. Condotta accertata fino al 2005. A sostegno della decisione impugnata il giudice territoriale richiamava, in primo luogo, una serie di vicende giudiziarie che hanno interessato l'organizzazione criminale facente capo alla famiglia NE, la cui presenza sul territorio, sempre ad avviso del giudice territoriale, non può essere posta in discussione. A carico del ricorrente, quindi, il Tribunale esprimeva piena condivisione delle motivazioni illustrate dal giudice di prime cure, volte a sostenere la sussistenza di una adeguato apparato indiziario comprovante la sua affiliazione al gruppo detto.
I giudici di merito valorizzavano e richiamavano, in particolare, a tal fine, le numerose dichiarazioni di collaboratori di giustizia, che danno contezza del ruolo del ricorrente in condotte estorsive ed omicidiarie alle dirette dipendenze di PA EB, nonché il sequestro, avvenuto il 13.12.2003 presso l'abitazione di NE EN, detto "Copertone", di materiale cartaceo informativo ed informatico. Da tali atti risulterebbe provato che tale RO, "detenuto", individuato nel ricorrente perché indicato come tale dai collaboratori di giustizia, perché unico ad avere quel nome nell'ambito del gruppo malavitoso e perché effettivamente detenuto all'epoca della perquisizione di cui innanzi, faceva parte del sottogruppo di casalesi facenti capo direttamente a NE SC, detto Sandokan, e che , in quanto all'epoca detenuto, percepiva uno stipendio di Euro 1500,00.
Rilevavano altresì i giudici di merito che il ELRS risultava condannato con sentenza del 14.4.2004 per aver fatto parte del gruppo criminale innanzi detto fino a tutto il 2000 e che per l'epoca successiva probanti devono ritenersi le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che riferiscono degli stipendi pagati al ricorrente fino al 2003, epoca questa differibile fino a tutto il 2004 con gli esiti della perquisizione.
2.1 Ricorre per l'annullamento dell'impugnata ordinanza ELRS RO, con l'assistenza dei suoi difensori di fiducia, denunciando, a sostegno del proposto gravame, violazione di legge nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione articolata dal giudice del riesame circa la configurabilità del reato contestato.
Oppone in particolare la difesa ricorrente:
2.2 la violazione, a mente dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), dell'art. 273 c.p.p., art. 117 disp. att. c.p.p. e 360 c.p.p. perché l'hard disk rimosso dal computer sequestrato a NE EN sarebbe stato letto senza la presenza dei difensori e senza possibilità che tecnici della difesa presenziassero all'operazione, delicata, ad avviso della difesa, dappoiché cagione certa di alterazione del disco prelevato, e, pertanto, atto irripetibile. Di qui la violazione dell'art. 117 disp. att. c.p.p. e dell'art. 360 c.p.p. e delle ragioni difensive di NE EN.
2.3 L'eccezione è palesemente infondata, dappoiché la lettura dell'hard disk non integra affatto atto irripetibile, perché la lettura di esso ha consentito di ipotizzare l'esistenza del reato a carico del ricorrente, perché quest'ultimo è del tutto estraneo ai diritti difensivi di altre parti del processo, perché, l'attività svolta al riguardo dalla P.G. rientra tra quelle svolte dalla stessa ai sensi dell'art. 348 c.p.p. e art. 354 c.p.p., comma 2 e perché, infine, possibile nel prosieguo del processo ogni attività difensiva dello NE V. il quale, se del caso, potrà far valere, quando sarà e se sarà eventualmente accertata l'alterazione del disco informatico, alterazione allo stato soltanto affermata dalla difesa del ricorrente, peraltro persona diversa dal proprietario del computer, e, si ribadisce, per nulla accertata.
2.4 La violazione, ancora a mente dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), dell'art. 273 c.p.p. e art. 416 bis c.p., perché le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sarebbero avvenute tardivamente rispetto ai semestri di cui alla L. n. 45 del 2001, art.16 quater e, soprattutto, senza considerare la inaffidabilità delle stesse, effettuate con singolare tempestività subito dopo il sequestro del computer presso l'abitazione di NE EN, fatto questo che avrebbe imposto ai giudicanti una più rigorosa valutazione di tali risultanze. il Tribunale, viceversa, ha totalmente ignorato siffatti rilievi nella sua motivazione, che, appunto per questo, si appalesa viziata. Annota altresì la difesa ricorrente che, in ogni caso, le risultanze richiamate nell'ordinanza impugnata non giungono mai a provare condotte significative successive al 2000, sia perché i collaboratori interessati dopo quella data erano in genere detenuti in carcere, sia perché le date successive vengono singolarmente indicate da collaboratori di giustizia, come tale Tavoletta ovvero Frongillo, appartenenti ad altri gruppi malavitosi, a volte anche contrapposti (il Frongillo) con affermazioni generiche e decontestualizzate nel tempo e nello spazio.
2.5 Neanche tale doglianza appare meritevole di consenso. Nel caso in esame alla motivazione impugnata non può certo negarsi scrupolo giuridico, correttezza argomentativa, logicità delle conclusioni assunte, con riferimento alla nozione di "gravi indizi di colpevolezza".
Giova sul punto osservare che in ordine all'applicazione della disciplina portata dall'art. 273 c.p.p., per gravi indizi di colpevolezza devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che, contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova, non valgono di per sè a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato ai fini della pronuncia di una sentenza di condanna, e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso il prosieguo delle indagini, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (principio ampiamente consolidato;
tra le tante: Cass., Sez. 6, 06/07/2004, n. 35671). Orbene, alla logica ricostruzione operata dai giudici territoriali il ricorrente oppone essenzialmente doglianze di merito, offrendo letture diverse di fatti ed episodi evocati dalla motivazione impugnata, esprimendo giudizi di inattendibilità non condivisi evidentemente dai giudici di merito e lamentando, infine, l'omessa considerazione di argomenti difensivi e deduzioni di parte. Quanto al primo profilo giova qui ribadire che la funzione dell'indagine di legittimità sulla motivazione non è quella di sindacare l'intrinseca attendibilità dei risultati dell'interpretazione delle prove e di attingere il merito dell'analisi ricostruttiva dei fatti, bensì quella, del tutto diversa, di accertare se gli elementi probatori posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee argomentative adeguate, che rendano giustificate, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte, verificando la congruenza dei passaggi logici, di guisa che ad una logica valutazione dei fatti operata dal giudice di merito, non può quello di legittimità opporne un'altra, ancorché altrettanto logica (Cass.
5.12.02 NE;
Cass.
6.05.03 Curcillo). È pur vero, e siamo all'ulteriore profilo di censura, che l'ordinanza impugnata non si fa carico di tutte le deduzioni difensive opposte dal ricorrente, ma ciò non inficia la motivazione in esame giacché esse deduzioni, in quanto comunque non decisive nella rottura del sillogismo logico prescelto dal tribunale, risultano assorbite dalle argomentazioni illustrate a sostegno della decisione assunta dappoiché privilegiate altre letture dei fatti di causa (Cass., Sez. 2, 19.5.2004, n. 29434, rv. 229229). Va infine osservato, con riferimento alla dedotta intempestività delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che la relativa eccezione si appalesa del tutto generica, dappoiché non indicati in ricorso, secondo le regole dell'autosufficienza della doglianza di legittimità, ne' i nomi dei collaboratori di giustizia, ne' i termini temporali per dedurre la fondatezza della denunciata illegittimità, peraltro da escludere in termini di certezza con riferimento ai principi di diritto applicabili al caso in esame. In proposito va infatti richiamata (Cass., Sez. Un., 25.9.2008, n. 1149/100 9, Magistris, in corso di massimazione) pronuncia questa la quale ha chiarito che la sanzione della inutilizzabilità della prova data delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia dopo il termine di 180 giorni dalla manifestazione di volontà di collaborare, opera esclusivamente nel dibattimento e non anche nella fase procedimentale preliminare al giudizio ed in particolare ai fini dell'applicazione di misure cautelari personali e reali. A sostegno di tale principio di diritto ha osservato l'autorevole collegio che la L. n. 82 del 1991, art. 16 quater prevede una inutilizzabilità parziale, definita di portata debole, rientrante tra le ipotesi di inutilizzabilità relative stabilite dalla legge in via esclusiva con riferimento alla fase dibattimentale. Le dichiarazioni in parola, pertanto, sono utilizzabili nella fase delle indagini preliminari ed in particolare ai fini della emissione di misure cautelari personali.
3. Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso va pertanto rigettato con la conseguente condanna al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
DISPONE trasmettersi a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2009