Sentenza 2 luglio 2002
Massime • 1
Il delitto di appropriazione indebita si consuma nel momento e nel luogo in cui l'agente tiene consapevolmente un comportamento oggettivamente eccedente la sfera delle facoltà ricomprese nel titolo del suo possesso ed incompatibile con il diritto del proprietario, in quanto significativo dell'immutazione del mero possesso in dominio (come ad esempio l'atto di disposizione del bene riservato al proprietario o l'esplicito rifiuto di restituzione della cosa posseduta). Ne consegue che il momento consumativo non è necessariamente integrato dalla mancata restituzione della cosa nel termine pattuito, potendo ad essa attribuirsi valore sintomatico di una condotta appropriativa pregressa. (Nella specie la Corte ha ritenuto che sussistesse la competenza dell'A.G. ove aveva sede la società locataria dei beni, ivi essendo esercitato il possesso dei medesimi ed ivi dovendosi, pertanto, ritenere consumata la pretesa condotta appropriativa, con inversione del titolo del possesso, stante la valenza meramente sintomatica di un pregresso comportamento illecito attribuibile alla mancata restituzione dei beni nel termine prescritto e nel luogo a ciò deputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/07/2002, n. 26440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26440 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 02/07/2002
1. Dott. FRAZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 2585
3. Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 013186/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) GIP TRIB MILANO - CONFLITTO;
nei confronti di:
2) GIP TRIB CHIETI;
in procedimento a carico di:
3) RR ZI N. IL 22/01/1970;
4) AR FR N. IL 21/01/1967;
con ordinanza del 27/03/2002 GIP TRIBUNALE di Milano;
sentita la relazione fatta da Consigliere Dott. GIRONI EMILIO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. De Sandro per competenza GIP Chieti;
LA CORTERilevato che con ordinanza 26.02.2002 il G.i.p. del Tribunale di Chieti, su richiesta del P.M. di adozione di sequestro preventivo di beni ritenuti proventi di appropriazione indebita, ha declinato la propria competenza per territorio sull'assunto che il luogo di consumazione del reato vada determinato non già con riferimento a quello in cui si trovano le cose in contestazione ma con riguardo al luogo in cui il possessore ha l'obbligo di restituirle al proprietario;
considerato che, con ordinanza 27.3.2002, il G.i.p. del Tribunale di Milano, su denuncia del P.M. presso detto ufficio, ha proposto confitto ex artt. 28 ss. C.p.c., ritenendo che la competenza territoriale debba determinarsi con riferimento al luogo ove si trovano i beni oggetto della contestata appropriazione indebita ed in cui deve ritenersi verificata "l'inversione del titolo del possesso";
rilevato che il reato in questione deve considerarsi consumato nel momento e nel luogo in cui l'agente consapevolmente in comportamento oggettivamente eccedente la sfera della facoltà ricomprese nel titolo del suo possesso ed incompatibile con il diritto de proprietario in quanto significativo dell'immutazione del mero possesso in dominio (es.: atto di disposizione - alienazione o consumazione del bene - riservato al proprietario, esplicito rifiuto di restituzione della cosa posseduta), con la conseguenza che il momento consumativo non è necessariamente integrato dalla mancata restituzione della cosa nel termine pattuito, potendo ad essa ordinariamente attribuirsi valore sintomatico di una condotta appropriativa pregressa (vedi Cass., 15.6.1986, Pallone, Riv. Pen., 1987, 674 e 12.2.1998, Nappi Ced. Cass., rv. 209926);
ritenuta, per contro, l'irrilevanza, ai fini della determinazione del tempo e del luogo di consumazione del reato, del momento in cui la persona offesa acquista conoscenza della manifestazione di volontà dell'agente di appropriarsi della cosa (considerato determinante da Cass., sez. 2^ 27.3.1999, Femia, (ed Cass., rv. 212976) e la non decisività dell'ubicazione dell'avente diritto alla restituzione o del luogo in cui la stessa sarebbe dovuta avvenire;
rilevato che nella specie va dichiarata la competenza dell'A.G. di Chieti, avendo la società locataria dei beni sede in Ortona, ivi essendo esercitato il possesso dei medesimi ed ivi dovendosi, pertanto, allo stato, ritenere consumata la pretesa condotta appropriativa, con inversione del titolo del processo, stando la valenza meramente sintomatica di un progresso comportamento illecito attribuibile alla mancata restituzione dei beni nel termine prescritto e nel luogo a ciò deputato.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del G.i.p. del Tribunale di Chieti, cui ordina trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2002.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2002