CASS
Sentenza 2 maggio 2023
Sentenza 2 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/05/2023, n. 18237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18237 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AL CO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/10/2022 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
Fette/sentite le conclusioni del PG MARCO DALL'OLIO e3-1<., Il PG L riUud chiedeimskg l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata( J. udito il difensore L'avvocato IOPPOLI VINCENZO conclude riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento. L'avvocato SPIGARELLI VALERIO conclude riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 1 Num. 18237 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 22/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato l'ordinanza in data 26 settembre 2022, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro disponeva la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di OM ER (nato I'll agosto 1965), del c.d. AM Montezemolo, in ordine ai reati rubricati al capo 6) (artt. 416, comma 1 e 2, 416-bis.1 cod. pen.; per essersi il medesimo associato con altri al fine di commettere più delitti relativi alla organizzazione di traffici illeciti di rifiuti e alla commissione di reiterate truffe in danno del gestore del servizio energetico nazionale;
fatto aggravato dall'esser stato posto in essere per agevolare il sodalizio di 'ndrangheta denominato "Locale di Mesoraca"), al capo 7) (452 -quaterdecies e 416-bis.1 cod. pen., per aver gestito, ricevuto, trasportato e smaltito materiale legnoso misto a scarti di segheria e altro materiale di risulta, mischiandolo illecitamente con materiale di risulta e conferendo il predetto materiale presso centrali a biomassa ubicate in territorio calabrese, anche avvalendosi della redazione e predisposizione di falsa documentazione e false consulenze di agronomi, che attestavano la diversa origine del materiale conferito), infine al capo 8) (artt. 640-bis, 316-ter cod. pen., in relazione alla presentazione, negli anni dal 2015 al 2018, da parte del fratello MI, presidente e proprietario della ER RG s.r.I., istanze al Ministero delle politiche agricole e forestali - MIPAAF - per la certificazione delle biomasse e l'accesso all'incentivazione, recanti attestazione di dati non veritieri, tali da indurre in errore i rappresentanti del Gestore Servizi Energetici - GSE - in ordine ai reali dati di produzione di energia elettrica, così procurando alla società che gestiva la centrale a biomassa un ingiusto profitto, pari alla acquisizione della tariffa incentivata, correlata alla conformità del ciclo produttivo del chips di legni vergine). 1.1. Il complessivo procedimento era scaturito dall'articolata attività investigativa condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, che aveva messo sotto inchiesta le attività illecite della consorteria di 'ndrangheta indicata come Locale di Mesoraca, alla cui testa era collocato AR DO ER, attiva nel territorio crotonese, cosca data per accertata sulla base di diverse sentenze, alcune delle quali divenute irrevocabili, e altre dettagliatamente indicate nella richiesta cautelare (ivi inclusa l'operazione denominata "Basso Profilo", per i riferimenti alla figura del suddetto ER), confermata dalle convergenti dichiarazioni (di accertata genuinità e di attendibilità intrinseca già validata in sede giudiziaria) provenienti da numerosi collaboratori di giustizia, nominativamente indicati, provenienti da contesti criminali eterogenei, i quali avevano apportato fondamentali contributi nella ricostruzione delle vicende criminali delle cosche di 'ndrangheta del territorio crotonese, sia con riferimento alla composizione e alla struttura gerarchica del sodalizio di Mesoraca, sia con riferimento al ruolo del suddetto capo. In questo quadro, la consorteria di Mesoraca era risultata molto attiva nel settore dello sfruttamento delle risorse boschive e dei conferimenti di cippato alle centrali a biomassa e, in ordine a questa attività, il compendio indiziario acquisito era l'esito degli accertamenti contenuti in diverse informative relative a vari procedimenti, fra i quali quello in corso, e di svariate dichiarazioni di collaboratori di giustizia che avevano disvelato gli interessi di quella articolazione della criminalità organizzata in detto settore. 2. Ricorre per cassazione OM ER, a mezzo dei propri difensori, deducendo quattro motivi, di seguito riassunti nei limiti indicati dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., in punto di omessa motivazione, anche con riferimento alle specifiche censure formulate dalla difesa, introdotte nella fase cautelare con una corposa memoria (allegata al ricorso per cassazione), corredata di allegati comprensivi di consulenze tecniche e pareri pro ventate, oltre che di verbali di ascolto di persone informate sui fatti, del tutto neglette dal Tribunale. Il Tribunale - giusta la tesi difensiva - si è limitato a ripercorrere l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, così rendendo una motivazione apparente, illogica e incoerente, in quanto priva del necessario confronto con le doglianze prospettate in sede di riesame. In primo luogo, con la doglianza circa la natura di rifiuto di quanto conferito nella centrale a biomassa di Cutro. Tale natura era, invero, avversata dalla consulenza tecnica del prof. Massardo, nonché dalle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. pen. dall'ingegner Costantino (tecnico addetto alla centrale) e dall'ing. Cardace, oltre che dalla considerazione di ordine logico che l'introduzione nell'impianto di combustione della centrale di materiale diverso da quello prescritto a norma di legge avrebbe costituito un serio rischio per l'integrità e per la funzionalità dell'impianto stesso, infine dall'assenza di episodi di guasto dell'impianto. Sempre su tale tema, la difesa chiariva, attraverso la citata consulenza tecnica del prof. Massardo e i pareri pro ventate del prof. Dell'Anno, come fosse errata la parte di contestazione che qualificava rifiuto gli scarti di segheria, siccome sottoprodotti di attività industriale e certamente utilizzabili come combustibile per le centrali a biomassa. E, ancora, era prodotta documentazione attestante come la società ER RG avesse sempre comunicato al MIPAAF l'impiego di tale tipologia .02A 3 54 di biomassa, senza ricevere alcun rilievo e come la pratica commerciale della cessione a terzi del legname tagliato dalle ditte boschive e della successiva consegna alle centrali fosse perfettamente lecita. In secondo luogo, non si è confrontato con la tesi alternativa difensiva di un conferimento da parte degli imprenditori di materiale misto alla centrale di Cutro della ER RG nell'inconsapevolezza dei fratelli ER e, per quanto di interesse in questa sede, di OM classe 1965, fratello di MI, presidente di detta società. La difesa valorizzava, a tale riguardo, l'incompatibilità dell'impostazione accusatoria con la pletora di conversazioni intercettate, nelle quali erano stati allertati dagli imprenditori conferenti la biomassa i trasportatori sull'esigenza di eludere i controlli attraverso un mescolamento del cippato con i rifiuti, in modo che questi non fossero visibili. Nonché le conversazioni dalle quali era emerso che la società FKE s.r.I., riconducibile a AR DO ER, esponente della 'ndrangheta, aveva cercato un contatto con un dipendente della centrale di Cutro, OM LO, al fine di eludere i controlli sui conferimenti della biomassa e che ciò era avvenuto in frode ai proprietari della centrale. In terzo luogo, il Tribunale del riesame non si confrontava con la circostanza, documentata dalla difesa a mezzo di consulenza tecnica dei prof. Lupi, NO, TR e VA, che il rapporto contrattuale con la FKE S.r.l. era stato "ereditato" in seguito alla cessione del AM d'azienda costituito dalla centrale di Cutro dal gruppo Marcegaglia nel marzo 2015 e che durante gli otto anni d'indagini non erano stati monitorati incontri ovvero conversazioni tra ER ovvero altri soci della FKE S.r.l. e i fratelli ER o i loro collaboratori. In quarto luogo, detto Tribunale non rispondeva alla deduzione sulla illogica valutazione del narrato del collaboratore di giustizia Giuseppe Liperoti. Questi, come del resto gli altri collaboratori, aveva collocato la gestione mafiosa della centrale a biomassa di Cutro nell'anno 2014 e, dunque, in epoca antecedente all'acquisto da parte dei fratelli ER (2015). Nonostante l'individuazione da parte della difesa di plurimi elementi sulla scorta dei quali dovesse considerarsi corretta l'indicazione di quell'epoca, il Tribunale l'ha relegata a mera "imprecisione", ritenendo in modo illogico che il collaboratore si riferisse all'anno seguente. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., per assenza e/o apparenza di motivazione in punto di prova della condotta di concorso nei reati di cui ai capi 6), 7) e 8). I Giudici della cautela hanno liquidato in poche righe l'obiezione difensiva secondo cui le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia o, più in generale, gli elementi reputati aventi valore indiziario riguardano esclusivamente MI 4 5t1 ER, nato nel 1963, fratello dell'odierno ricorrente ovvero indistintamente i fratelli ER, senza l'indicazione di qualsivoglia elemento che concretizzi una condotta di concorso materiale ovvero morale riconducibile al ricorrente. Questi, infatti, è indicato nell'ordinanza impugnata solo in quanto partecipe, unitamente al germano, della ER RG s.r.I., proprietaria della centrale a biomassa di Cutro dal 26 marzo 2015. Illogico è da reputarsi il passaggio della motivazione dell'ordinanza in cui si afferma, senza alcuna indicazione di elementi concreti, che il ricorrente sarebbe consapevole della strumentalizzazione da parte della 'ndragheta delle società conferenti il cippato, «attesi gli stetti rapporti che lo avvincono al boss ER, in qualità di titolare della centrale a biomassa di Cutro per il tramite del medesimo ER». L'assunto, oltre ad essere meramente assertivo, non ha tenuto in adeguata considerazione le contrarie allegazioni della difesa sulla tracciabilità dei capitali impiegati dai fratelli ER per l'acquisto della centrale e le già menzionate conversazioni captate, che danno contezza dell'attività di ER di occultamento della natura mista dei conferimenti di biomassa. Sono state, infine, ignorate le dichiarazioni rese in sede d'investigazioni difensive da MI AR e OC MO, dipendenti della centrale di Cutro, che escludevano la presenza, se non occasionale, del ricorrente in centrale e, comunque, di qualsiasi ruolo operativo nell'impianto. 2.3. Con il terzo motivo, che costituisce una declinazione del secondo, la difesa deduce l'assoluta carenza di motivazione dell'ordinanza con specifico riferimento agli indizi da cui inferire la condotta di partecipazione del ricorrente al sodalizio di cui al capo 6) dell'imputazione provvisoria. Il Tribunale fa sostanzialmente coincidere la condotta di partecipazione con l'acquisizione della centrale a biomassa, ossia con una circostanza che, in assenza di altri elementi indiziari, non implica alcuna adesione ad un programma delittuoso. E ciò varrebbe anche nell'ipotesi, del tutto astratta nel caso che ci occupa, di una disponibilità dei nuovi gestori della centrale di Cutro a prestarsi a ricevere biomassa non autorizzata ovvero non conforme a legge. 2.4. Con l'ultimo motivo è lamentato vizio di motivazione in punto di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura di massimo rigore. Il provvedimento impugnato si trincera, secondo la difesa, dietro la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e ribadisce la sussistenza del pericolo di reiterazione, negando ogni rilevanza agli elementi, invece degni di considerazione, del ragguardevole lasso di tempo trascorso dalla fine delle indagini (2017-2018) e l'epoca dell'adozione della misura cautelare, dell'avvenuto sequestro della società ER RG s.r.l. e della qualità di soggetto incensurato del ricorrente. a-‘ Circa il tema dell'adeguatezza della misura restrittiva della libertà personale adottata, il tribunale del riesame avrebbe reso, sempre secondo i difensori, una motivazione intrinsecamente illogica. Avrebbe, infatti, incongruamente individuato, quale unica misura cautelare effettivamente idonea a recidere i contatti tra i vari soggetti e quindi a scongiurare il pericolo di commissione di nuove condotte di omogenea natura, la misura carceraria;
avrebbe, però, in tal modo, mancato di considerare come le fattispecie criminose contestate postulino tutte la disponibilità dell'impianto a biomasse, di tal che sarebbe stato bastevole qualsivoglia provvedimento cautelare meno severo, atto comunque ad inibire l'accesso dell'indagato alla centrale di Cutro. Né il provvedimento impugnato chiarisce - sempre attenendosi alle argomentazioni difensive - quali siano le concrete e specifiche ragioni che rendano le ritenute esigenze cautelari non fronteggiabili con un provvedimento cautelare di natura non carceraria. 3. Il Sostituto Procuratore generale, dott. Marco Dall'Olio, confermando con la requisitoria pronunciata nel corso della discussione orale le indicazioni tratteggiate nella memoria in precedenza rassegnata, chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, con esclusivo riferimento al vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari e allo specifico profilo della verifica dell'attualità del periculum libertatis. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati. 2. Il Tribunale, sul piano della gravità indiziaria, ha ritenuto che l'incrocio fra le fonti collaborative escusse, i controlli esperiti, la documentazione acquisita e il contenuto delle captazioni fosse idoneo a corroborare la complessiva ipotesi di accusa in ordine ai capi di imputazione provvisoria sopra indicati (6, 7 e 8). In particolare, la natura dei materiali risultati conferiti nelle occasioni censite è stata valutata in guisa tale da confermare l'inquadramento dei medesimi quali rifiuti, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), d.gs. 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell'ambiente), siccome si era trattato di chips da espianto di frutteto, potature di legno vergine, vinacce, chips di legno vergine da segheria, sansa esausta, materiali provenienti da coltivazioni, cippato da residui di segheria, come da relazioni tecniche richiamate nella richiesta cautelare, corroborate dal compendio captativo e dai servizi di osservazione, controllo e pedinamento. Sul piano generale, tali rifiuti sono stati ritenuti incompatibili con il ciclo di def\ 6 produzione delle biomasse: il conferimento era stato abusivo, organizzato, abituale e realizzato in forma standardizzata, per ingenti quantità, con la violazione dei requisiti posti dalla disciplina regolatrice della materia, in relazione alla frequente falsificazione dei documenti di trasporti, finalizzata a ostacolare l'accertamento della reale provenienza del prodotto. A OM ER (classe 1965), che con il fratello MI aveva acquistato la centrale di biomassa di Cutro, al centro del sistema illecito al cui vertice si collocava il boss ER, i Giudici del riesame hanno ascritto, oltre alla partecipazione nelle suddette attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (capo 7), l'organico inserimento nel sodalizio criminoso contestato (capo 6). Pur precisando che il ruolo principale nell'affare illecito era stato svolto da MI, anche riconosciuto come leader dagli altri sodali, detti Giudici hanno considerato consapevole l'adesione del fratello OM, da sempre nel settore oggetto di interesse del sodalizio. E, con specifico riferimento alla fattispecie associativa, escluso il rapporto di specialità con il delitto di cui all'art. 452- quaterdecies cod. pen., hanno ritenuto l'esistenza di una struttura organizzata, desumibile dalla creazione di un cartello di imprese (ER-ER- Spadafora-Sacchetta), con basi operative tra cui la stessa centrale a biomassa di proprietà dei ER, l'indeterminatezza del programma criminoso - che aveva visto la sua massima espressione proprio nell'acquisto strategico della centrale di Cutro da parte della ER RG (facente capo al AM Montezemolo dei ER) e che aveva avuto la sua genesi nel ruolo attivo di ER, legato ai ER e in posizione tale da controllare gli Spadafora - e la stabilità del vincolo associativo. I medesimi Giudici hanno, poi, ravvisato gravi indizi di colpevolezza in relazione alle fattispecie di cui al capo 8) dell'imputazione provvisoria, considerando documentalmente riscontrata l'accusa, formulata nei confronti dei fratelli MI e OM ER, di avere presentato nel corso degli anni istanze al MIPAAF recanti attestazione di dati non veritieri, tali da indurre in errore i rappresentanti del GSE e procurare alla società che gestiva la centrale a biomassa l'ingiusto profitto sopra indicato. Tale quadro indiziario è stato apprezzato dai Giudici del riesame come idoneo a resistere anche alle obiezioni sviluppate con le allegazioni difensive. Quanto alla verifica delle esigenze cautelari, secondo detti Giudici, la contestazione dei due primi reati sopra indicati, apre alla presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., presunzione da considerare persistente con riferimento al pericolo di reiterazione dei medesimi delitti, considerate le modalità e le circostanze delle violazioni esaminate, indicative di un elevato grado di serialità e professionalità, senza che il sequestro dei mezzi parallelamente disposto abbia eliso le ragioni della misura cautelare personale, stante la persistente pericolosità inerente alla persona dell'indagato. Quanto all'adeguatezza della misura, la presunzione suindicata di adeguatezza della custodia inframuraria è, secondo il Tribunale, confortata dalla valutazione di inadeguatezza di ogni altra misura, ivi inclusa quella autocustodiale presidiata dal controllo elettronico, anch'essa inidonea a impedire i contatti instaurabili dall'indagato - per la pregressa pervicacia e il suo inserimento in ambienti criminali di elevato spessore - al fine di perseguire le medesime finalità illecite. 3. Posta la richiamata base descrittiva e argomentativa del provvedimento impugnato, la disamina delle censure articolate va effettuata nell'alveo tracciato dal principio di diritto secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica della sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre che delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), deve riscontrare, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Essa, dunque, non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, bensì deve dirigersi a controllare se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e a verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze analizzate (v. sull'argomento Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). Per quanto concerne più specificamente il rapporto fra le deduzioni difensive svolte in sede di riesame e la motivazione che il tribunale è tenuto a fornire sui corrispondenti temi, si ricorda che l'obbligo di motivazione può ritenersi adempiuto anche qualora l'ordinanza del tribunale del riesame richiami per relationem, nell'ambito di una valutazione complessiva destinata a superare implicitamente i motivi dedotti, le argomentazioni contenute nel provvedimento genetico: ciò, però, a condizione che le deduzioni difensive non siano idonee a disarticolare il ragionamento probatorio proposto nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, non potendo in tal caso la motivazione per relationem fornire una risposta implicita alle censure formulate. 5-4 Pertanto, all'esito del riesame dell'ordinanza applicativa di una misura cautelare, è legittima la motivazione che richiami (o riproduca) le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato ove siano mancate specifiche deduzioni difensive, formulate con l'istanza originaria o con successiva memoria, ovvero articolate oralmente in udienza, tali da rendere funzionalmente inadeguata la relatio su cui il richiamo si è basato (Sez. 1, n. 8676 del 15/01/2018, Falduto, Rv. 272628; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappello, Rv, 265765). In questa prospettiva si può ritenere senz'altro legittima la riproposizione anche di parti del provvedimento applicativo nell'ordinanza resa all'esito del riesame, sempre che, tuttavia, tale tecnica espositiva sia affiancata dalla dovuta analisi dei contenuti e dall'esplicitazione delle ragioni alla base del convincimento espresso in sede decisoria (Sez. 2, n. 13604 del 28/10/2020, dep. 2021, Torcasio, Rv. 281127). In siffatto alveo deve, peraltro, specificarsi - sulla premessa che la mancata valutazione di memorie difensive integra elemento che può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive che devono essere esaminate dal giudice cui vengono rivolte, sempre che tali memorie non si siano esaurite nella sostanziale reiterazione di argomenti difensivi già svolti, oppure abbiano veicolato deduzioni inconferenti rispetto all'oggetto del giudizio (per tutte, Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578) - che l'omesso esame di una memoria difensiva da parte del tribunale del riesame in materia di misure cautelari può essere dedotto in sede di ricorso per cassazione cod. proc. pen. soltanto quando con la memoria siano articolate specifiche deduzioni, non limitate ad approfondire argomenti già prospettati proc. pen., ma che contengano autonome e inedite censure, ossia introducano temi potenzialmente decisivi, sui quali il provvedimento sia rimasto silente (Sez. 5, n. 11579 del 22/02/2022, Adiletta, Rv. 282972; Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, Forzini, Rv. 277220). 4. Applicando alla fattispecie concreta i principi appena ribaditi, si rileva che fondatamente la difesa di OM ER (classe 1965) ha evidenziato la determinante obliterazione di svariati argomenti di merito aventi seria incidenza nella valutazione delle condizioni legittimanti la misura cautelare in atto, esposti nell'interesse dell'indagato nella memoria depositata innanzi al Tribunale del riesame. 4.1. Invero, per quanto concerne la posizione del ricorrente, il provvedimento impugnato, dopo aver lumeggiato con un quadro ampio la situazione antigiuridica complessivamente instaurata dal gruppo di soggetti indagati nell'attività di conferimento di materiale cippato o fatto passare per tale alle centrali destinate 9 alla lavorazione delle biomasse, non si profila aver risposto in modo adeguatamente specifico ai rilievi difensivi inerenti alla critica delle circostanze ritenute nell'ordinanza genetica di grave portata indiziaria. A cominciare da quelli analiticamente riportati nel primo motivo di ricorso (sulla natura di rifiuto di quanto conferito nella centrale a biomassa di Cutro, confutata da specifiche allegazioni;
sulla non consapevolezza di OM ER del conferimento di materiale misto alla centrale di Cutro, riscontrata da numerose conversazioni intercettate;
sul subingresso dei ER, del c.d. AM Montezemolo, nella centrale di Cutro al gruppo Marcegaglia, nel marzo 2015 e nel rapporto contrattuale con la FKE s.r.I., quindi in una situazione già esistente;
sull'illogica valutazione, senza confronto con i rilievi difensivi di cui a detta memoria al riguardo, del narrato di Liperoti, che, invece, collocando nel 2014 la gestione mafiosa della suddetta centrale, darebbe conferma della circostanza in ultimo menzionata). Per passare a quello, di cui al secondo e al terzo motivo di ricorso, relativo alla mancata individuazione di specifici elementi fattuali di partecipazione associativa, al di là del mero acquisto della centrale di Cutro che di per sé non implica alcuna adesione ad un programma criminoso, nonché di concorso nella gestione illecita dei rifiuti e nell'altra fattispecie contestata, anche alla luce delle intercettazioni e delle ulteriori allegazioni difensive menzionate. È vero che, dopo aver riproposto i temi già trattati nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, il Tribunale (al quarantesimo foglio del provvedimento) ha ritenuto di disattendere in modo generalizzato le allegazioni difensive e la documentazione addotta a loro sostegno obiettando che esse tendevano a offrire una ricostruzione alternativa, in senso lecito, dell'intera vicenda, ma non aggredivano il portato argomentativo dell'ordinanza genetica e il merito della contestazione, aggiungendo, poi, a titolo esemplificativo, che l'addotto carattere lecito del combustibile costituito dagli scarti di segheria costituiva argomento efficacemente contrastato dalle rilevate attività di falsificazione documentale finalizzate ad attestare la diversa provenienza dei materiali conferiti alle centrali, considerando di carattere neutro gli altri rilievi difensivi e riportandosi alle dichiarazioni del collaboratore Liperoti, corroborate da quelle di RI e dal materiale di natura captativa, per confermare l'approdo cautelare raggiunto dal Giudice per le indagini preliminari. È, però, del pari incontestabile che le deduzioni difensive, introdotte con la memoria su alcuni non secondari versanti, si erano contraddistinte per un grado di specificità argomentativa e di adeguato supporto lato sensu probatorio tale da non poter essere disattese con la, omnicomprensiva, risposta surrichiamata. Si trattava di questioni che, essendo state prospettate in modo specifico dalla difesa dell'indagato per contrastare il tessuto argomentativo posto a base della 1 0 gravità indiziaria affermata nell'ordinanza applicativa della misura, così da incidere sia sull'oggetto del reato ambientale di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen. sub 7), sia sui connessi reati sub 8), sia sulla configurabilità della partecipazione associativa ed eventualmente sul ruolo di OM ER nell'associazione per delinquere sub 6), avrebbero richiesto un'analisi che, in modo corrispondente, toccasse per esplicito i vari punti ed esprimesse in maniera diretta gli argomenti logico-giuridici di contrasto. 4.2. Inoltre, per quanto particolarmente concerne la posizione dell'attuale ricorrente, va, altresì, osservato che a p. 29 il provvedimento si riferisce a OM ER, ma AM IN non Montezemolo, di guisa che l'indifferenziato riferimento nelle pagine seguenti ai ER avrebbe richiesto la specifica analisi individualizzante per assumere concreta valenza indiziaria nei riguardi dell'indagato. 4.3. Nei termini che precedono, le prime tre doglianze articolate dal ricorrente vanno, di conseguenza, accolte. Con riferimento alla valutazione della gravità indiziaria relativa a tutte le imputazioni, è affiorata la sostanziale e determinante carenza del confronto argomentativo istituito dal Tribunale del riesame sulle questioni proposte dalla difesa di OM ER (classe 1965), in particolare con la corposa memoria depositata in quella sede. 5. Al di là del carattere dirimente sulla gravità indiziaria delle considerazioni che precedono, va aggiunto che l'ordinanza impugnata si presta a censura pure per ciò che concerne l'approdo raggiunto in tema di esigenze cautelari, dovendo accogliersi, per quanto di ragione, le deduzioni difensive svolte nel quarto motivo e le - in parte consonanti - osservazioni espresse dal Procuratore generale in sede. Pur non obliterando che i giudici della cautela hanno delibato fattispecie in cui vige (per la contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.) la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura cautelare inframuraria e pur tenendo conto della varietà di opzioni ermeneutiche sul rilievo del decorso del tempo sulla persistenza della presunzione (da un lato, essendosi affermato - fra le altre, da Sez. 1, n. 13044 del 16/12/2020, dep. 2021, P., Rv. 280983, e da Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Pianta, Rv. 274861 - che, in tema di misure cautelari per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., pur operando una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di un'esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte 11 dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, che può rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce la stessa norma, dall'altro essendosi sottolineato - fra le altre, da Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766 - 02 e da Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004 - che la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., per cui detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo), nel caso in esame, è emerso che si tratta di una vicenda le indagini relative alla quale sono risalenti al 2017 - 2018, e che per la posizione dell'indagato risulta carente ogni riferimento inerente al poliennale lasso di tempo successivo, alla sua condotta susseguente e alla concreta possibilità della persistenza di contatti del medesimo con l'ambiente deviante in cui erano maturate le azioni oggetto di imputazione. Certo, il solo sequestro dei mezzi attraverso i quali veniva svolta l'attività contestata come illecita non genera di per sé la cessazione del periculum, dal momento che le misure - cautelare e personale - differiscono ontologicamente tra loro, perseguendo finalità diverse e tutelando distinti beni giuridici (Sez. 3, n. 28515 del 28/02/2018, Bonvicini, Rv. 273354). Nella situazione data, però, le ipotesi di reato ascritte a OM ER, per il tempo a cui esse risalivano e la qualità delle condotte enucleate (per quanto enucleate) a suo carico, esigevano la verifica dell'attualità, oltre che della concretezza, del pericolo di recidiva, in presenza dei fattori suindicati. Inoltre, sotto il profilo della scelta della misura, con particolare riferimento alla possibilità di adottare gli arresti domiciliari rafforzati dal controllo elettronico in luogo della custodia cautelare carceraria, andava e, se del caso, andrà osservato il principio di diritto in base al quale, quando si tratti di applicare la custodia cautelare inframuraria, a seguito della riforma introdotta dalla già citata legge n. 47 del 2015, quando non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza, il giudice deve sempre (anche quando la presunzione esiste, ma è soltanto relativa) motivare sull'inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico (Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266651 - 01). Pertanto, solo la totale inidoneità della custodia cautelare domestica rende superflua la motivazione comparativa fra le suindicate misure. Nel caso di specie, il Tribunale ha fornito una motivazione circa questo profilo, ma l'ha basata su indicatori ostativi alla misura autocustodiale rafforzata - quali la pervicacia dell'indagato nel perseguire finalità illecite o il suo inserimento in 12 ambienti criminali di elevato spessore - che, per quanto si è osservato in precedenza, avrebbero dovuto essere giustificati in concreto, con riferimento alla persona dell'indagato. 6. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, in relazione ai profili esaminati, con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio, da estrinsecarsi in piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi testé esposti. Non comportando - la presente decisione - la rimessione in libertà del ricorrente, segue, altresì, la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 22/03/2023
Fette/sentite le conclusioni del PG MARCO DALL'OLIO e3-1<., Il PG L riUud chiedeimskg l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata( J. udito il difensore L'avvocato IOPPOLI VINCENZO conclude riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento. L'avvocato SPIGARELLI VALERIO conclude riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 1 Num. 18237 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 22/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato l'ordinanza in data 26 settembre 2022, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro disponeva la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di OM ER (nato I'll agosto 1965), del c.d. AM Montezemolo, in ordine ai reati rubricati al capo 6) (artt. 416, comma 1 e 2, 416-bis.1 cod. pen.; per essersi il medesimo associato con altri al fine di commettere più delitti relativi alla organizzazione di traffici illeciti di rifiuti e alla commissione di reiterate truffe in danno del gestore del servizio energetico nazionale;
fatto aggravato dall'esser stato posto in essere per agevolare il sodalizio di 'ndrangheta denominato "Locale di Mesoraca"), al capo 7) (452 -quaterdecies e 416-bis.1 cod. pen., per aver gestito, ricevuto, trasportato e smaltito materiale legnoso misto a scarti di segheria e altro materiale di risulta, mischiandolo illecitamente con materiale di risulta e conferendo il predetto materiale presso centrali a biomassa ubicate in territorio calabrese, anche avvalendosi della redazione e predisposizione di falsa documentazione e false consulenze di agronomi, che attestavano la diversa origine del materiale conferito), infine al capo 8) (artt. 640-bis, 316-ter cod. pen., in relazione alla presentazione, negli anni dal 2015 al 2018, da parte del fratello MI, presidente e proprietario della ER RG s.r.I., istanze al Ministero delle politiche agricole e forestali - MIPAAF - per la certificazione delle biomasse e l'accesso all'incentivazione, recanti attestazione di dati non veritieri, tali da indurre in errore i rappresentanti del Gestore Servizi Energetici - GSE - in ordine ai reali dati di produzione di energia elettrica, così procurando alla società che gestiva la centrale a biomassa un ingiusto profitto, pari alla acquisizione della tariffa incentivata, correlata alla conformità del ciclo produttivo del chips di legni vergine). 1.1. Il complessivo procedimento era scaturito dall'articolata attività investigativa condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, che aveva messo sotto inchiesta le attività illecite della consorteria di 'ndrangheta indicata come Locale di Mesoraca, alla cui testa era collocato AR DO ER, attiva nel territorio crotonese, cosca data per accertata sulla base di diverse sentenze, alcune delle quali divenute irrevocabili, e altre dettagliatamente indicate nella richiesta cautelare (ivi inclusa l'operazione denominata "Basso Profilo", per i riferimenti alla figura del suddetto ER), confermata dalle convergenti dichiarazioni (di accertata genuinità e di attendibilità intrinseca già validata in sede giudiziaria) provenienti da numerosi collaboratori di giustizia, nominativamente indicati, provenienti da contesti criminali eterogenei, i quali avevano apportato fondamentali contributi nella ricostruzione delle vicende criminali delle cosche di 'ndrangheta del territorio crotonese, sia con riferimento alla composizione e alla struttura gerarchica del sodalizio di Mesoraca, sia con riferimento al ruolo del suddetto capo. In questo quadro, la consorteria di Mesoraca era risultata molto attiva nel settore dello sfruttamento delle risorse boschive e dei conferimenti di cippato alle centrali a biomassa e, in ordine a questa attività, il compendio indiziario acquisito era l'esito degli accertamenti contenuti in diverse informative relative a vari procedimenti, fra i quali quello in corso, e di svariate dichiarazioni di collaboratori di giustizia che avevano disvelato gli interessi di quella articolazione della criminalità organizzata in detto settore. 2. Ricorre per cassazione OM ER, a mezzo dei propri difensori, deducendo quattro motivi, di seguito riassunti nei limiti indicati dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., in punto di omessa motivazione, anche con riferimento alle specifiche censure formulate dalla difesa, introdotte nella fase cautelare con una corposa memoria (allegata al ricorso per cassazione), corredata di allegati comprensivi di consulenze tecniche e pareri pro ventate, oltre che di verbali di ascolto di persone informate sui fatti, del tutto neglette dal Tribunale. Il Tribunale - giusta la tesi difensiva - si è limitato a ripercorrere l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, così rendendo una motivazione apparente, illogica e incoerente, in quanto priva del necessario confronto con le doglianze prospettate in sede di riesame. In primo luogo, con la doglianza circa la natura di rifiuto di quanto conferito nella centrale a biomassa di Cutro. Tale natura era, invero, avversata dalla consulenza tecnica del prof. Massardo, nonché dalle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. pen. dall'ingegner Costantino (tecnico addetto alla centrale) e dall'ing. Cardace, oltre che dalla considerazione di ordine logico che l'introduzione nell'impianto di combustione della centrale di materiale diverso da quello prescritto a norma di legge avrebbe costituito un serio rischio per l'integrità e per la funzionalità dell'impianto stesso, infine dall'assenza di episodi di guasto dell'impianto. Sempre su tale tema, la difesa chiariva, attraverso la citata consulenza tecnica del prof. Massardo e i pareri pro ventate del prof. Dell'Anno, come fosse errata la parte di contestazione che qualificava rifiuto gli scarti di segheria, siccome sottoprodotti di attività industriale e certamente utilizzabili come combustibile per le centrali a biomassa. E, ancora, era prodotta documentazione attestante come la società ER RG avesse sempre comunicato al MIPAAF l'impiego di tale tipologia .02A 3 54 di biomassa, senza ricevere alcun rilievo e come la pratica commerciale della cessione a terzi del legname tagliato dalle ditte boschive e della successiva consegna alle centrali fosse perfettamente lecita. In secondo luogo, non si è confrontato con la tesi alternativa difensiva di un conferimento da parte degli imprenditori di materiale misto alla centrale di Cutro della ER RG nell'inconsapevolezza dei fratelli ER e, per quanto di interesse in questa sede, di OM classe 1965, fratello di MI, presidente di detta società. La difesa valorizzava, a tale riguardo, l'incompatibilità dell'impostazione accusatoria con la pletora di conversazioni intercettate, nelle quali erano stati allertati dagli imprenditori conferenti la biomassa i trasportatori sull'esigenza di eludere i controlli attraverso un mescolamento del cippato con i rifiuti, in modo che questi non fossero visibili. Nonché le conversazioni dalle quali era emerso che la società FKE s.r.I., riconducibile a AR DO ER, esponente della 'ndrangheta, aveva cercato un contatto con un dipendente della centrale di Cutro, OM LO, al fine di eludere i controlli sui conferimenti della biomassa e che ciò era avvenuto in frode ai proprietari della centrale. In terzo luogo, il Tribunale del riesame non si confrontava con la circostanza, documentata dalla difesa a mezzo di consulenza tecnica dei prof. Lupi, NO, TR e VA, che il rapporto contrattuale con la FKE S.r.l. era stato "ereditato" in seguito alla cessione del AM d'azienda costituito dalla centrale di Cutro dal gruppo Marcegaglia nel marzo 2015 e che durante gli otto anni d'indagini non erano stati monitorati incontri ovvero conversazioni tra ER ovvero altri soci della FKE S.r.l. e i fratelli ER o i loro collaboratori. In quarto luogo, detto Tribunale non rispondeva alla deduzione sulla illogica valutazione del narrato del collaboratore di giustizia Giuseppe Liperoti. Questi, come del resto gli altri collaboratori, aveva collocato la gestione mafiosa della centrale a biomassa di Cutro nell'anno 2014 e, dunque, in epoca antecedente all'acquisto da parte dei fratelli ER (2015). Nonostante l'individuazione da parte della difesa di plurimi elementi sulla scorta dei quali dovesse considerarsi corretta l'indicazione di quell'epoca, il Tribunale l'ha relegata a mera "imprecisione", ritenendo in modo illogico che il collaboratore si riferisse all'anno seguente. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., per assenza e/o apparenza di motivazione in punto di prova della condotta di concorso nei reati di cui ai capi 6), 7) e 8). I Giudici della cautela hanno liquidato in poche righe l'obiezione difensiva secondo cui le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia o, più in generale, gli elementi reputati aventi valore indiziario riguardano esclusivamente MI 4 5t1 ER, nato nel 1963, fratello dell'odierno ricorrente ovvero indistintamente i fratelli ER, senza l'indicazione di qualsivoglia elemento che concretizzi una condotta di concorso materiale ovvero morale riconducibile al ricorrente. Questi, infatti, è indicato nell'ordinanza impugnata solo in quanto partecipe, unitamente al germano, della ER RG s.r.I., proprietaria della centrale a biomassa di Cutro dal 26 marzo 2015. Illogico è da reputarsi il passaggio della motivazione dell'ordinanza in cui si afferma, senza alcuna indicazione di elementi concreti, che il ricorrente sarebbe consapevole della strumentalizzazione da parte della 'ndragheta delle società conferenti il cippato, «attesi gli stetti rapporti che lo avvincono al boss ER, in qualità di titolare della centrale a biomassa di Cutro per il tramite del medesimo ER». L'assunto, oltre ad essere meramente assertivo, non ha tenuto in adeguata considerazione le contrarie allegazioni della difesa sulla tracciabilità dei capitali impiegati dai fratelli ER per l'acquisto della centrale e le già menzionate conversazioni captate, che danno contezza dell'attività di ER di occultamento della natura mista dei conferimenti di biomassa. Sono state, infine, ignorate le dichiarazioni rese in sede d'investigazioni difensive da MI AR e OC MO, dipendenti della centrale di Cutro, che escludevano la presenza, se non occasionale, del ricorrente in centrale e, comunque, di qualsiasi ruolo operativo nell'impianto. 2.3. Con il terzo motivo, che costituisce una declinazione del secondo, la difesa deduce l'assoluta carenza di motivazione dell'ordinanza con specifico riferimento agli indizi da cui inferire la condotta di partecipazione del ricorrente al sodalizio di cui al capo 6) dell'imputazione provvisoria. Il Tribunale fa sostanzialmente coincidere la condotta di partecipazione con l'acquisizione della centrale a biomassa, ossia con una circostanza che, in assenza di altri elementi indiziari, non implica alcuna adesione ad un programma delittuoso. E ciò varrebbe anche nell'ipotesi, del tutto astratta nel caso che ci occupa, di una disponibilità dei nuovi gestori della centrale di Cutro a prestarsi a ricevere biomassa non autorizzata ovvero non conforme a legge. 2.4. Con l'ultimo motivo è lamentato vizio di motivazione in punto di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura di massimo rigore. Il provvedimento impugnato si trincera, secondo la difesa, dietro la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e ribadisce la sussistenza del pericolo di reiterazione, negando ogni rilevanza agli elementi, invece degni di considerazione, del ragguardevole lasso di tempo trascorso dalla fine delle indagini (2017-2018) e l'epoca dell'adozione della misura cautelare, dell'avvenuto sequestro della società ER RG s.r.l. e della qualità di soggetto incensurato del ricorrente. a-‘ Circa il tema dell'adeguatezza della misura restrittiva della libertà personale adottata, il tribunale del riesame avrebbe reso, sempre secondo i difensori, una motivazione intrinsecamente illogica. Avrebbe, infatti, incongruamente individuato, quale unica misura cautelare effettivamente idonea a recidere i contatti tra i vari soggetti e quindi a scongiurare il pericolo di commissione di nuove condotte di omogenea natura, la misura carceraria;
avrebbe, però, in tal modo, mancato di considerare come le fattispecie criminose contestate postulino tutte la disponibilità dell'impianto a biomasse, di tal che sarebbe stato bastevole qualsivoglia provvedimento cautelare meno severo, atto comunque ad inibire l'accesso dell'indagato alla centrale di Cutro. Né il provvedimento impugnato chiarisce - sempre attenendosi alle argomentazioni difensive - quali siano le concrete e specifiche ragioni che rendano le ritenute esigenze cautelari non fronteggiabili con un provvedimento cautelare di natura non carceraria. 3. Il Sostituto Procuratore generale, dott. Marco Dall'Olio, confermando con la requisitoria pronunciata nel corso della discussione orale le indicazioni tratteggiate nella memoria in precedenza rassegnata, chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, con esclusivo riferimento al vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari e allo specifico profilo della verifica dell'attualità del periculum libertatis. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati. 2. Il Tribunale, sul piano della gravità indiziaria, ha ritenuto che l'incrocio fra le fonti collaborative escusse, i controlli esperiti, la documentazione acquisita e il contenuto delle captazioni fosse idoneo a corroborare la complessiva ipotesi di accusa in ordine ai capi di imputazione provvisoria sopra indicati (6, 7 e 8). In particolare, la natura dei materiali risultati conferiti nelle occasioni censite è stata valutata in guisa tale da confermare l'inquadramento dei medesimi quali rifiuti, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), d.gs. 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell'ambiente), siccome si era trattato di chips da espianto di frutteto, potature di legno vergine, vinacce, chips di legno vergine da segheria, sansa esausta, materiali provenienti da coltivazioni, cippato da residui di segheria, come da relazioni tecniche richiamate nella richiesta cautelare, corroborate dal compendio captativo e dai servizi di osservazione, controllo e pedinamento. Sul piano generale, tali rifiuti sono stati ritenuti incompatibili con il ciclo di def\ 6 produzione delle biomasse: il conferimento era stato abusivo, organizzato, abituale e realizzato in forma standardizzata, per ingenti quantità, con la violazione dei requisiti posti dalla disciplina regolatrice della materia, in relazione alla frequente falsificazione dei documenti di trasporti, finalizzata a ostacolare l'accertamento della reale provenienza del prodotto. A OM ER (classe 1965), che con il fratello MI aveva acquistato la centrale di biomassa di Cutro, al centro del sistema illecito al cui vertice si collocava il boss ER, i Giudici del riesame hanno ascritto, oltre alla partecipazione nelle suddette attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (capo 7), l'organico inserimento nel sodalizio criminoso contestato (capo 6). Pur precisando che il ruolo principale nell'affare illecito era stato svolto da MI, anche riconosciuto come leader dagli altri sodali, detti Giudici hanno considerato consapevole l'adesione del fratello OM, da sempre nel settore oggetto di interesse del sodalizio. E, con specifico riferimento alla fattispecie associativa, escluso il rapporto di specialità con il delitto di cui all'art. 452- quaterdecies cod. pen., hanno ritenuto l'esistenza di una struttura organizzata, desumibile dalla creazione di un cartello di imprese (ER-ER- Spadafora-Sacchetta), con basi operative tra cui la stessa centrale a biomassa di proprietà dei ER, l'indeterminatezza del programma criminoso - che aveva visto la sua massima espressione proprio nell'acquisto strategico della centrale di Cutro da parte della ER RG (facente capo al AM Montezemolo dei ER) e che aveva avuto la sua genesi nel ruolo attivo di ER, legato ai ER e in posizione tale da controllare gli Spadafora - e la stabilità del vincolo associativo. I medesimi Giudici hanno, poi, ravvisato gravi indizi di colpevolezza in relazione alle fattispecie di cui al capo 8) dell'imputazione provvisoria, considerando documentalmente riscontrata l'accusa, formulata nei confronti dei fratelli MI e OM ER, di avere presentato nel corso degli anni istanze al MIPAAF recanti attestazione di dati non veritieri, tali da indurre in errore i rappresentanti del GSE e procurare alla società che gestiva la centrale a biomassa l'ingiusto profitto sopra indicato. Tale quadro indiziario è stato apprezzato dai Giudici del riesame come idoneo a resistere anche alle obiezioni sviluppate con le allegazioni difensive. Quanto alla verifica delle esigenze cautelari, secondo detti Giudici, la contestazione dei due primi reati sopra indicati, apre alla presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., presunzione da considerare persistente con riferimento al pericolo di reiterazione dei medesimi delitti, considerate le modalità e le circostanze delle violazioni esaminate, indicative di un elevato grado di serialità e professionalità, senza che il sequestro dei mezzi parallelamente disposto abbia eliso le ragioni della misura cautelare personale, stante la persistente pericolosità inerente alla persona dell'indagato. Quanto all'adeguatezza della misura, la presunzione suindicata di adeguatezza della custodia inframuraria è, secondo il Tribunale, confortata dalla valutazione di inadeguatezza di ogni altra misura, ivi inclusa quella autocustodiale presidiata dal controllo elettronico, anch'essa inidonea a impedire i contatti instaurabili dall'indagato - per la pregressa pervicacia e il suo inserimento in ambienti criminali di elevato spessore - al fine di perseguire le medesime finalità illecite. 3. Posta la richiamata base descrittiva e argomentativa del provvedimento impugnato, la disamina delle censure articolate va effettuata nell'alveo tracciato dal principio di diritto secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica della sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre che delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), deve riscontrare, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Essa, dunque, non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, bensì deve dirigersi a controllare se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e a verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze analizzate (v. sull'argomento Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). Per quanto concerne più specificamente il rapporto fra le deduzioni difensive svolte in sede di riesame e la motivazione che il tribunale è tenuto a fornire sui corrispondenti temi, si ricorda che l'obbligo di motivazione può ritenersi adempiuto anche qualora l'ordinanza del tribunale del riesame richiami per relationem, nell'ambito di una valutazione complessiva destinata a superare implicitamente i motivi dedotti, le argomentazioni contenute nel provvedimento genetico: ciò, però, a condizione che le deduzioni difensive non siano idonee a disarticolare il ragionamento probatorio proposto nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, non potendo in tal caso la motivazione per relationem fornire una risposta implicita alle censure formulate. 5-4 Pertanto, all'esito del riesame dell'ordinanza applicativa di una misura cautelare, è legittima la motivazione che richiami (o riproduca) le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato ove siano mancate specifiche deduzioni difensive, formulate con l'istanza originaria o con successiva memoria, ovvero articolate oralmente in udienza, tali da rendere funzionalmente inadeguata la relatio su cui il richiamo si è basato (Sez. 1, n. 8676 del 15/01/2018, Falduto, Rv. 272628; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappello, Rv, 265765). In questa prospettiva si può ritenere senz'altro legittima la riproposizione anche di parti del provvedimento applicativo nell'ordinanza resa all'esito del riesame, sempre che, tuttavia, tale tecnica espositiva sia affiancata dalla dovuta analisi dei contenuti e dall'esplicitazione delle ragioni alla base del convincimento espresso in sede decisoria (Sez. 2, n. 13604 del 28/10/2020, dep. 2021, Torcasio, Rv. 281127). In siffatto alveo deve, peraltro, specificarsi - sulla premessa che la mancata valutazione di memorie difensive integra elemento che può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive che devono essere esaminate dal giudice cui vengono rivolte, sempre che tali memorie non si siano esaurite nella sostanziale reiterazione di argomenti difensivi già svolti, oppure abbiano veicolato deduzioni inconferenti rispetto all'oggetto del giudizio (per tutte, Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578) - che l'omesso esame di una memoria difensiva da parte del tribunale del riesame in materia di misure cautelari può essere dedotto in sede di ricorso per cassazione cod. proc. pen. soltanto quando con la memoria siano articolate specifiche deduzioni, non limitate ad approfondire argomenti già prospettati proc. pen., ma che contengano autonome e inedite censure, ossia introducano temi potenzialmente decisivi, sui quali il provvedimento sia rimasto silente (Sez. 5, n. 11579 del 22/02/2022, Adiletta, Rv. 282972; Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, Forzini, Rv. 277220). 4. Applicando alla fattispecie concreta i principi appena ribaditi, si rileva che fondatamente la difesa di OM ER (classe 1965) ha evidenziato la determinante obliterazione di svariati argomenti di merito aventi seria incidenza nella valutazione delle condizioni legittimanti la misura cautelare in atto, esposti nell'interesse dell'indagato nella memoria depositata innanzi al Tribunale del riesame. 4.1. Invero, per quanto concerne la posizione del ricorrente, il provvedimento impugnato, dopo aver lumeggiato con un quadro ampio la situazione antigiuridica complessivamente instaurata dal gruppo di soggetti indagati nell'attività di conferimento di materiale cippato o fatto passare per tale alle centrali destinate 9 alla lavorazione delle biomasse, non si profila aver risposto in modo adeguatamente specifico ai rilievi difensivi inerenti alla critica delle circostanze ritenute nell'ordinanza genetica di grave portata indiziaria. A cominciare da quelli analiticamente riportati nel primo motivo di ricorso (sulla natura di rifiuto di quanto conferito nella centrale a biomassa di Cutro, confutata da specifiche allegazioni;
sulla non consapevolezza di OM ER del conferimento di materiale misto alla centrale di Cutro, riscontrata da numerose conversazioni intercettate;
sul subingresso dei ER, del c.d. AM Montezemolo, nella centrale di Cutro al gruppo Marcegaglia, nel marzo 2015 e nel rapporto contrattuale con la FKE s.r.I., quindi in una situazione già esistente;
sull'illogica valutazione, senza confronto con i rilievi difensivi di cui a detta memoria al riguardo, del narrato di Liperoti, che, invece, collocando nel 2014 la gestione mafiosa della suddetta centrale, darebbe conferma della circostanza in ultimo menzionata). Per passare a quello, di cui al secondo e al terzo motivo di ricorso, relativo alla mancata individuazione di specifici elementi fattuali di partecipazione associativa, al di là del mero acquisto della centrale di Cutro che di per sé non implica alcuna adesione ad un programma criminoso, nonché di concorso nella gestione illecita dei rifiuti e nell'altra fattispecie contestata, anche alla luce delle intercettazioni e delle ulteriori allegazioni difensive menzionate. È vero che, dopo aver riproposto i temi già trattati nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, il Tribunale (al quarantesimo foglio del provvedimento) ha ritenuto di disattendere in modo generalizzato le allegazioni difensive e la documentazione addotta a loro sostegno obiettando che esse tendevano a offrire una ricostruzione alternativa, in senso lecito, dell'intera vicenda, ma non aggredivano il portato argomentativo dell'ordinanza genetica e il merito della contestazione, aggiungendo, poi, a titolo esemplificativo, che l'addotto carattere lecito del combustibile costituito dagli scarti di segheria costituiva argomento efficacemente contrastato dalle rilevate attività di falsificazione documentale finalizzate ad attestare la diversa provenienza dei materiali conferiti alle centrali, considerando di carattere neutro gli altri rilievi difensivi e riportandosi alle dichiarazioni del collaboratore Liperoti, corroborate da quelle di RI e dal materiale di natura captativa, per confermare l'approdo cautelare raggiunto dal Giudice per le indagini preliminari. È, però, del pari incontestabile che le deduzioni difensive, introdotte con la memoria su alcuni non secondari versanti, si erano contraddistinte per un grado di specificità argomentativa e di adeguato supporto lato sensu probatorio tale da non poter essere disattese con la, omnicomprensiva, risposta surrichiamata. Si trattava di questioni che, essendo state prospettate in modo specifico dalla difesa dell'indagato per contrastare il tessuto argomentativo posto a base della 1 0 gravità indiziaria affermata nell'ordinanza applicativa della misura, così da incidere sia sull'oggetto del reato ambientale di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen. sub 7), sia sui connessi reati sub 8), sia sulla configurabilità della partecipazione associativa ed eventualmente sul ruolo di OM ER nell'associazione per delinquere sub 6), avrebbero richiesto un'analisi che, in modo corrispondente, toccasse per esplicito i vari punti ed esprimesse in maniera diretta gli argomenti logico-giuridici di contrasto. 4.2. Inoltre, per quanto particolarmente concerne la posizione dell'attuale ricorrente, va, altresì, osservato che a p. 29 il provvedimento si riferisce a OM ER, ma AM IN non Montezemolo, di guisa che l'indifferenziato riferimento nelle pagine seguenti ai ER avrebbe richiesto la specifica analisi individualizzante per assumere concreta valenza indiziaria nei riguardi dell'indagato. 4.3. Nei termini che precedono, le prime tre doglianze articolate dal ricorrente vanno, di conseguenza, accolte. Con riferimento alla valutazione della gravità indiziaria relativa a tutte le imputazioni, è affiorata la sostanziale e determinante carenza del confronto argomentativo istituito dal Tribunale del riesame sulle questioni proposte dalla difesa di OM ER (classe 1965), in particolare con la corposa memoria depositata in quella sede. 5. Al di là del carattere dirimente sulla gravità indiziaria delle considerazioni che precedono, va aggiunto che l'ordinanza impugnata si presta a censura pure per ciò che concerne l'approdo raggiunto in tema di esigenze cautelari, dovendo accogliersi, per quanto di ragione, le deduzioni difensive svolte nel quarto motivo e le - in parte consonanti - osservazioni espresse dal Procuratore generale in sede. Pur non obliterando che i giudici della cautela hanno delibato fattispecie in cui vige (per la contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.) la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura cautelare inframuraria e pur tenendo conto della varietà di opzioni ermeneutiche sul rilievo del decorso del tempo sulla persistenza della presunzione (da un lato, essendosi affermato - fra le altre, da Sez. 1, n. 13044 del 16/12/2020, dep. 2021, P., Rv. 280983, e da Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Pianta, Rv. 274861 - che, in tema di misure cautelari per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., pur operando una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di un'esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte 11 dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, che può rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce la stessa norma, dall'altro essendosi sottolineato - fra le altre, da Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766 - 02 e da Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004 - che la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., per cui detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo), nel caso in esame, è emerso che si tratta di una vicenda le indagini relative alla quale sono risalenti al 2017 - 2018, e che per la posizione dell'indagato risulta carente ogni riferimento inerente al poliennale lasso di tempo successivo, alla sua condotta susseguente e alla concreta possibilità della persistenza di contatti del medesimo con l'ambiente deviante in cui erano maturate le azioni oggetto di imputazione. Certo, il solo sequestro dei mezzi attraverso i quali veniva svolta l'attività contestata come illecita non genera di per sé la cessazione del periculum, dal momento che le misure - cautelare e personale - differiscono ontologicamente tra loro, perseguendo finalità diverse e tutelando distinti beni giuridici (Sez. 3, n. 28515 del 28/02/2018, Bonvicini, Rv. 273354). Nella situazione data, però, le ipotesi di reato ascritte a OM ER, per il tempo a cui esse risalivano e la qualità delle condotte enucleate (per quanto enucleate) a suo carico, esigevano la verifica dell'attualità, oltre che della concretezza, del pericolo di recidiva, in presenza dei fattori suindicati. Inoltre, sotto il profilo della scelta della misura, con particolare riferimento alla possibilità di adottare gli arresti domiciliari rafforzati dal controllo elettronico in luogo della custodia cautelare carceraria, andava e, se del caso, andrà osservato il principio di diritto in base al quale, quando si tratti di applicare la custodia cautelare inframuraria, a seguito della riforma introdotta dalla già citata legge n. 47 del 2015, quando non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza, il giudice deve sempre (anche quando la presunzione esiste, ma è soltanto relativa) motivare sull'inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico (Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266651 - 01). Pertanto, solo la totale inidoneità della custodia cautelare domestica rende superflua la motivazione comparativa fra le suindicate misure. Nel caso di specie, il Tribunale ha fornito una motivazione circa questo profilo, ma l'ha basata su indicatori ostativi alla misura autocustodiale rafforzata - quali la pervicacia dell'indagato nel perseguire finalità illecite o il suo inserimento in 12 ambienti criminali di elevato spessore - che, per quanto si è osservato in precedenza, avrebbero dovuto essere giustificati in concreto, con riferimento alla persona dell'indagato. 6. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, in relazione ai profili esaminati, con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio, da estrinsecarsi in piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi testé esposti. Non comportando - la presente decisione - la rimessione in libertà del ricorrente, segue, altresì, la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 22/03/2023