Sentenza 8 gennaio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/01/2001, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2001 |
Testo completo
* Aula B 0 0 14 9 / 0 1 書 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro -R.G.N.7393/98 Composta dai Magistrati: 152 Dott. Erminio Ravagnani Presidente -Cron. Bruno Battimiello Rel.- Consigliere -Rep. " Raffaele Foglia -Ud. 10.10.2000 Florindo Minichiello -Oggetto: AN M. TA - Lavoro CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Rilasciata copia_legale INPS al Sig. sul ricorso proposto per diritti L GEN. 2001 da il ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE INPS, in per" CANCELLIERE - sona del Presidente legale rapp.te p.t., rappresentato e di- feso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti Carlo De Angelis, Michele Di Lullo e Gabriella Pesco- solido, con domicilio eletto in Roma in via della Frezza n. 17 presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto ricorrente
contro
MINI IO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE intimato Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE E VARIE DCV -}, per diritti L.3000 4061 IL CANCE 1 0 per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Verbania n° 97 in data 22 gennaio/12 marzo 1998 (R.G. 678/97). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 ottobre 2000 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Carlo De Angelis;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Domenico Iannelli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe, resa nella controversia fra NI IO (appellante) e l'INPS (appellato), il Tribu- nale di Verbania, in accoglimento dell'appello, accoglieva la domanda del lavoratore pensionato diretta a sentir dichiarare il proprio diritto alla pensione di anzianità con decorrenza dal 1° ottobre 1994, anziché come disposto dall'INPS dal - e condannava l'Istituto a cor-1° dicembre dello stesso anno, rispondere all'appellante il bimestre ottobre-novembre 1994. Riteneva in particolare il Tribunale che il d.l. 26 novembre 654, nel ribadire il blocco stabilito dal d.l. 281994 n. settembre 1994 n. 553, aveva introdotto alcune deroghe, ma queste non potevano che avere lo stesso ambito temporale di applicazione della norma derogata, e cioè il periodo di bloc- co decorrente dal 28 settembre 1994. Avverso questa decisione l'INPS ha proposto ricorso per cas- sazione, fondato su di un unico motivo. NI IO non si è costituito. Motivi della decisione - denunciando1. Con un unico motivo d'impugnazione l'INPS violazione e falsa applicazione dell'art. 1 d.l. 26 novembre 1994 n. 654 (in particolare art. 1, comma 4, lettera c); dell'art. 1 d.l. 28 settembre 1994 n. 553; dell'art. 13, com- ma 9, legge 23 dicembre 1994 n. 724; tutti in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ. sostiene che la posi- 3 zione del resistente rientra in una delle deroghe di cui al d.l. n. 654/94. Precisamente quella di cui alla lett. c) del 4° comma dell'art.
1. Si tratta di deroga del tutto nuova e non prevista dal precedente d.
1. n. 553/94, anch'esso non convertito. Conseguentemente, trattandosi di norma non retro- attiva, la domanda di pensione poteva essere accolta con de- correnza 1° dicembre 1994, essendo il d.l. n. 654/94 entrato in vigore il 28 novembre 1994. In forza dell'art. 13, comma 9, legge 23 dicembre 1994 n. 724 sono stati mantenuti fermi gli atti e i provvedimenti adottati, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti in base ai d.l. n. 553/94 e 654/94 non convertiti. Ma il contenuto precettivo e la diversa sfera di efficacia dei due decreti, come succedutisi nel tempo, so- no stati tenuti distinti. Nella specie, il pensionamento è stato reso possibile solo con la (ulteriore) deroga di cui al d.l. n. 654/94 e, pertanto, esso poteva avere decorrenza solo dal momento in cui detta deroga è stata introdotta.
2. Il ricorso propone la questione della decorrenza della pensione di anzianità nelle ipotesi di deroga al blocco pre- viste dal quarto comma dell'art. 1 d.l. 26 novembre 1994 n. 654. Essa è già venuta all'esame di questa Sezione ed è stata ri- solta in modo contrastante, essendosi espressi a favore dei pensionati la sentenza n. 6883 del 14 luglio 1998 ed a favore invece dell'INPS la sentenza n. 13596 del 4 dicembre 1999. Il Collegio ritiene di dover aderire a questa seconda solu- zione, la quale ha di recente ricevuto conferma dalla senten- za n. 2178 del 25 febbraio 2000 sulla base delle seguenti perspicue argomentazioni. L'art. 1 del d.l. 28 settembre 1994 n.553 ha disposto (comma primo) la sospensione, dalla data della sua entrata in vigore (28 settembre 1994) a non oltre il 1° febbraio 1995, di ogni norma prevedente "il diritto, con decorrenza nel periodo so- praindicato, a trattamenti pensionistici anticipati rispetto all'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia, ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio in base ai singoli or- dinamenti"; sancendo l'applicabilità di tale blocco anche al- le domande di pensionamento (con decorrenza successiva al 28 settembre 1994) precedentemente presentate ed accettate dagli enti di appartenenza (comma secondo), accordando la possibi- lità di revocare le domande di collocamento in pensione pre- sentate tra il 1° luglio ed il 28 settembre 1994 (comma ter- zo) e prevedendo quarto) una serie di casi (comma cui ai d'inapplicabilità delle disposizioni limitative di primi due commi. La sospensione della possibilità di pensionamento anticipato prevista dal primo comma dell'art. 1 del citato decreto-legge si è tradotta salvi i casi d'inapplicabilità previsti dal comma quarto dello stesso articolo (non relativi all'attuale in un blocco o divieto dell'accesso al pensiona-intimato) - mento di anzianità, che per alcuni soggetti (fra cui il NI IO) è stato rimosso dall'art. 1 del d.l. 26 novembre 1994 n. 654. Tale norma, infatti, confermando allo scadere del termine di conversione del precedente decreto-legge (non convertito) la disciplina limitativa da questo prevista, ha - ampliato (comma quarto) la gamma dei soggetti esclusi dal blocco, sottraendo ad esso (fra gli altri) "i lavoratori di- pendenti del settore privato che hanno presentato ai rispet- tivi enti di previdenza domanda di pensionamento anticipato in data antecedente al 28 settembre 1994 e che, in possesso dei requisiti di legge per il pensionamento anticipato, siano cessati dal lavoro entro il 30 settembre 1994" (lett. c) ed i lavoratori per i quali alla data del 28 settembre 1994 "sia in corso il periodo di preavviso connesso alla risoluzione del rapporto di lavoro, sempreché la comunicazione di preav- viso risulti certificata dal datore di lavoro mediante espressa dichiarazione di responsabilità" (lett. d). I termini giuridici del problema si esauriscono, quindi, nell'accertare il rapporto intercorrente fra il divieto posto dal primo dei decreti-legge sopra considerati e le eccezioni introdotte dal secondo e, in particolare, il carattere retro- attivo o no di tali previsioni eccettuative (o eccezioni al blocco). Orbene, nessun elemento - né di ordine testuale né di altra sussiste per ritenere che il Legislatore d'urgenza natura abbia inteso derogare al principio generale della normale ir- retroattività della legge (art. 11 Preleggi). In particolare, l'efficacia retroattiva delle eccezioni in- trodotte dal secondo decreto-legge, ancorché relative a si- tuazioni di fatto già presenti all'epoca del primo, non è de- sumibile dal fatto che i due provvedimenti siano espressione del medesimo potere di decretazione d'urgenza, essendo una consimile identità riscontrabile in ogni ipotesi di succes- sione di norme della medesima natura e ben potendo il Legi- i slatore (anche Governo in via d'urgenza) valutare diversamen- te in due successivi momenti una medesima situazione al fine di assoggettarla o no ad un determinato divieto. D'altronde, se i due decreti-legge fossero stati un unicum, come sembra sostenere il Tribunale, sarebbe stato sufficiente far salvi, con la successiva legge 23 dicembre 1994 n. 724, solo gli effetti del secondo decreto (n. 654) senza disporre analoga salvezza per il primo (n. 553); né è esatto che in tal caso sarebbe rimasto scoperto da ogni disciplina limita- tiva il periodo compreso fra il 28 settembre ed il 26 novem- bre 1994, atteso che anche il d.l. (n. 654) emesso in quest'ultima data riconduce l'inizio dell'operatività della disciplina di blocco al 28 settembre 1994. L'irretroattività delle previsioni (di eccezioni al blocco) introdotte dal quarto comma dell'art. 1 del d. 1. 1994/n. 654 implica, quindi, che, per i soggetti (come l'attuale intima- ぐ 7 to) favoriti dalle medesime, la possibilità di accedere alla pensione di anzianità si è realizzata solo con l'entrata in vigore della citata norma;
dal che consegue la legittimità del provvedimento dell'INPS che ha fissato la decorrenza del- la detta pensione (di anzianità) dal primo giorno del mese successivo a quello (novembre) di entrata in vigore della norma permissiva. Resta da osservare- anche per motivare ulteriormente il dis- senso dall'avviso già espresso dalla sentenza n. 6883 del 1998 che nessun argomento, contro la tesi sopra esposta, - può trarsi dalla disciplina eccettuativa dettata dall'art. 13, quarto comma, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 che esclude dalla sospensione (dei pensionamenti anticipati) di- sposta al primo comma anche i lavoratori già considerati dal- le lettere c) e d) del d.l. 1994/n.654. Infatti, l'art. 13 di tale legge- il cui nono comma ha abro- gato (facendone salvi gli effetti) tale decreto (scadente il 27 gennaio 1995) per evitare il temporaneo sovrapporsi della disciplina di questo con quella della stessa legge - dètta una normativa che sia nella parte limitativa (comma primo) che nella parte cd. eccettuativa (in particolare, comma quar- to) opera esclusivamente "a decorrere dal 1° gennaio 1995" (che, ai sensi dell'art. 47, è anche la data dell'entrata in vigore della legge stessa). 0 08 3. Il ricorso va dunque accolto. Ai sensi del primo comma dell'art. 384 c.p.c., come sostituito dall'art. 66 della leg- ge 26 novembre 1990 n. 353, applicabile al presente giudizio a norma dell'art. 90, comma primo, della stessa legge e suc- cessive modificazioni, la Corte, nell'accogliere il ricorso, non richiedendosi ulteriori accertamenti di fatto, nè nuovi apprezzamenti di fatti già acquisiti, decide la causa nel me- rito, rigettando l'originaria domanda del pensionato. Ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., l'intimato, malgrado l'esito finale della lite, non va assog- gettato al pagamento delle spese dell'intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Nulla per le spese dell'intero processo. Così deciso, in Roma, il 10 ottobre 2000. Il Presidente l in Paraguani Il Consigliere estensore Вито важитель Dhill IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 8 GEN. 2001 oggi, IL C LABORATORE M DI CANCELLERIA CAS E R P ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI U REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA T DIRITTO AN. 033 0