Sentenza 14 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/01/2004, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIGGIO Ugo - Presidente -
Dott. ALTIERI Enrico - Consigliere -
Dott. ODDO Massimo - Consigliere -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ASSOCIAZIONE CULTURALE ATENA, in persona del Presidente GIORGIO CANESI che la rappresenta ed assiste, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANTONIO GENOVESI 3, presso lo studio dell'avvocato EUGENIO MERLINO, difesa dall'avvocato GIORGIO CANESI VIA CLUSONE 2 MILANO (avviso ex art. 135 d.a. C.p.c.);
- ricorrente -
contro
COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CICERONE 28, 2003 presso lo studio dell'avvocato IZZO RAFFAELE che lo difende unitamente agli avvocati MARIA RITA SURANO, ANTONELLA FRASCHINI, giusta procura in calce;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 100/99 MILANO, depositata il 16/06/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/07/03 dal Consigliere Dott. Maria Cristina GIANCOLA;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato CANESI che si riporta al ricorso;
udito, per il resistente, l'Avvocato IZZO che si riporta al controricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MACCARONE Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 6/6/1998, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano accoglieva il ricorso dell' Associazione culturale Atena relativo al diniego di rimborso da parte del Comune di Milano dell'Imposta comunale sugli immobili, indebitamente versata per il 1994 ed il 1995. L'Associazione, notificata la pronuncia alla controparte il 25/5/1998, ricorreva in appello censurando la statuizione di compensazione delle spese processuali. Si costituiva in giudizio il Comune di Milano senza proporre appello incidentale ed anzi precisando di non ritenere tale iniziativa ne' necessaria, ne' opportuna.
Il 28/7/1998 la medesima associazione notificava al Comune di Milano un atto di messa in mora e diffida chiedendo l'attribuzione della complessiva somma di L.
2.S50.733 ed esponendo anche che, poiché nel merito la sentenza di primo grado non era stata impugnata da nessuna delle due parti, si era formato il giudicato sull'obbligo di rimborso a carico del Comune.
Il Comune emetteva un mandato di pagamento per complessive L. 1.660.000.
Successivamente, ossia il 2/11/1998, l'Associazione adiva la Commissione Tributaria Provinciale di Milano per l'ottemperanza alla sentenza del 6/4/1998. Il Comune eccepiva, fra l'altro, di avere già adempiuto alle statuizioni contenute nella sentenza e che il residuo preteso concerneva le spese di precetto, estranee al giudizio di ottemperanza. Con sentenza n. 100 del 20/5-16/6/1999 la Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso dell'Associazione, ritenendo:
- inammissibili le domande della ricorrente di condanna del Comune di Milano ai sensi degli artt. 92 e 96 c.p.c.;
inammissibile il giudizio di ottemperanza in quanto a) trattandosi di sentenza di condanna, la stessa non è immediatamente esecutiva e può essere eseguita solo dopo il suo passaggio in giudicato b) che in relazione al passaggio in giudicato la Segreteria della Commissione rilascia copia in forma esecutiva e che nella specie la contribuente aveva proceduto alla notifica della sentenza prima del suo passaggio in giudicato nonché alla notifica di un atto di precetto non fondato su titolo esecutivo valido c) che le sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro vanno eseguite secondo le regole dell'esecuzione ordinaria mentre l'ottemperanza attiene agli obblighi di fare, ed i due rimedi non sono cumulabili d) che il giudizio di ottemperanza è subordinato ad un duplice adempimento, e cioè il passaggio in giudicato della sentenza e l'intimazione dopo trenta giorni dalla messa in mora degli enti interessati a mezzo di Ufficiale giudiziario, e che la ricorrente non aveva seguito tale "iter" Avverso questa sentenza l' Associazione culturale Atena ha proposto ricorso per Cassazione, fondato su tre motivi. Il Comune di Milano ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l' Associazione culturale Atena lamenta violazione e falsa applicazione di norme di legge (Art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 1 del D.Lgs. 546/92 e 324 c.p.c.). Sostiene che la sentenza impugnata si fonda sull'erroneo presupposto di diritto che l'impugnazione di un capo autonomo della sentenza, quale è evidentemente il capo concernente la compensazione delle spese del giudizio, precluda la formazione del giudicato sui restanti capi non impugnati.
Con il secondo motivo l'Associazione ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di legge (Art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 70 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546). Censura sia la conclusione della Commissione tributaria regionale secondo la quale non avrebbe osservato l'"iter" previsto dall'art. 70 del D.lgs n. 546 del 1992 e sia il convincimento per il quale le sentenze di condanna possono essere coattivamente attuate soltanto a mezzo di esecuzione forzata, nelle forme previste dal codice di procedura civile, non cumulabile con il diverso rimedio del giudizio di ottemperanza. Con il terzo motivo di ricorso l' Associazione culturale Atena lamenta violazione e falsa applicazione di norme di legge (Art. 360 nn. 1 e 2 c.p.c. in relazione agli artt. 1 e 70 del D.Lgs. 546/92). Rideduce l'illegittimità della conclusione secondo la quale non avrebbe osservato l'"iter" previsto dall'art. 70 del D.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che essa si fonda anche su apprezzamenti documentali erronei, i quali si risolvono in errori in procedendo, denunziabili come vizi di attività.
1 motivi di censura, che per l'intima connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati per quanto di ragione. La Commissione tributaria provinciale, adita in sede di ottemperanza alla pronuncia della medesima Commissione, di accoglimento del ricorso dell' Associazione culturale Minerva avverso il diniego di rimborso delle somme versate per ICI negli anni 1994 e 1995, ha conclusivamente respinto il ricorso dell9Associazione stessa ritenendo essenzialmente che nella specie non ricorresse il presupposto processuale d'ammissibilità della domanda, costituito dalla sentenza passata in cosa giudicata non costituente titolo esecutivo di condanna (art. 474 c.p.c.) e che non fossero state osservate ne' le formalità prescritte per l'esecuzione forzata ordinaria ne' quelle previste per il giudizio di ottemperanza. I rilievi della Commissione, muti in ordine alle eccezioni sollevate dal Comune circa gli effetti dell'intervenuto rimborso dell'imposta e dei relativi interessi, appaiono sostanzialmente ricondurre l'ammissibilità del giudizio di ottemperanza previsto dall'art. 70 del D.Lgs. n. 546 del 1992, in primo luogo all'esistenza di una sentenza definitiva, ossia di una sentenza rispetto alla quale si sia formato il giudicato formale ai sensi dell'art. 324 c.p.c., applicabile al processo tributario in virtù del rinvio di cui all'art. 49 del medesimo D.Lgs. n. 546 del 1992. Deve, invece, ritenersi, secondo un'interpretazione normativa coerente con le esigenze di effettiva e sollecita tutela delle parti interessate all'attuazione delle decisioni giudiziarie, anche in linea con l'elaborazione giurisprudenziale al riguardo emersa nel giudizio amministrativo di ottemperanza e nel processo esecutivo ordinario, che il primo comma del citato art. 70 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, nel prevedere la domanda di ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della commissione tributaria passata in giudicato, non limiti l'iniziativa delle parti stesse alle ipotesi di pronuncia definitiva esaustiva dell'intera controversia, ma consenta l'attuazione coattiva anche di singole parti o capi autonomi della sentenza, rispetto ai quali si sia formato un giudicato interno. In tale evenienza il giudice dell'ottemperanza, nell'ambito dei suoi poteri di verifica dei presupposti processuali della domanda, potrà autonomamente accertare l'esistenza del giudicato parziale, anche in mancanza della relativa certificazione di cancelleria o segreteria.
Le medesime ragioni, inoltre, precludono d'interpretare il primo periodo del primo comma dell'art. 70 in esame, nel senso di escludere il giudizio di ottemperanza nel caso di titoli esecutivi di condanna, ed inducono a ritenere che in tale caso l'esecuzione forzata ordinaria, secondo le richiamate norme del codice di procedura civile e l'esecuzione in sede tributaria, con il giudizio di ottemperanza, siano mezzi di tutela concorrenti e cumulabili, ossia che entrambe possano essere esperite anche contestualmente, affinché la pretesa creditoria, espressa nel giudicato, sia puntualmente attuata in via coattiva.
A tali conclusioni consegue la necessità di revisione anche della valutazione d'inosservanza delle formalità procedurali prescritte per il giudizio di ottemperanza, essenzialmente indotta dalla constatata mancanza di una sentenza passata in giudicato formale, dotata della relativa attestazione.
Pertanto si deve accogliere per quanto di ragione il ricorso dell' Associazione culturale e cassare la sentenza impugnata con rinvio, anche per le regolamentazione delle spese del presente grado di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Milano.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Milano.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2004