CASS
Sentenza 8 giugno 2026
Sentenza 8 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/06/2026, n. 20955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20955 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso presentato da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso la sentenza del 14/01/2026 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Cons. Alberto Galanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, Dr. Fulvio Baldi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14/01/2026, la Corte di appello di Napoli, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento disposto da questa Corte con sentenza del 2 ottobre 2025, confermava la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli Nord in data 01/03/2024, che, in esito a rito abbreviato, aveva condannato XXXXXXXXXXXXXXXXX alla pena di anni cinque di reclusione per il delitto di cui agli articoli 81 e 609-bis cod. pen., in danno di XXXXXXXXXXXXXXXXX. 2. Avverso tale provvedimento il XXXXXXXXricorre per il tramite del difensore di fiducia.
2.1. Con un primo motivo, deduce violazione di legge processuale in relazione all’articolo 601, comma 3, cod. proc. pen.. All’udienza del 14 gennaio 2026, la difesa aveva eccepito il mancato rispetto del termine a comparire, che la c.d. «riforma Cartabia» ha fissato in 40 giorni. Penale Sent. Sez. 3 Num. 20955 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 28/05/2026 La Corte territoriale ha rigettato l’eccezione ritenendo applicabile la pronuncia delle Sezioni Unite n. 42125 del 2024, la quale ha precisato che il termine di 40 giorni si applica a tutte le impugnazioni proposte dopo il 1° luglio 2024. Nel caso in esame, tuttavia, l’impugnazione originariamente proposta era stata depositata prima di tale data, ma il processo in fase rescissoria è stato celebrato a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, per cui la nuova citazione a giudizio, essendo stata disposta dopo lo spartiacque indicato delle Sezioni Unite, doveva essere notificata almeno 40 giorni prima della data fissata per l’udienza di comparizione.
2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione dell’articolo 606, lettera e), cod. proc. pen.. Il ricorrente sottolinea l’assoluta contraddizione tra il narrato della persona offesa e il referto ospedaliero in atti, soprattutto in riferimento alle dedotte violenze anali.
2.3. Con il terzo motivo, deduce violazione dell’articolo 606, lettera e), cod. proc. pen., per travisamento della prova, in relazione alla circostanza che la persona offesa, pur avendo incontrato diverse persone mentre l’imputato la riportava indietro, non si sarebbe loro rivolta per chiedere aiuto, anche mentre l’imputato stava facendo rifornimento di carburante. 3. In data 11/05/2026, l’Avv. Tommaso Giaquinto, per la parte civile ammessa al gratuito patrocinio, depositava memoria in cui chiedeva dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso, e depositava altresì nota spese. 4. In data 13 maggio 2026 l’Avv. Domenico Di Donato, per il ricorrente, depositava motivi aggiunti, in cui approfondiva le ragioni a sostegno delle tre doglianze contenute nel ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. In via preliminare il Collegio evidenzia come, nel caso in esame, ci si trovi in presenza di una «doppia conforme» di merito. Ed infatti il secondo giudice, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, ha «riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, è giunto alla medesima conclusione» (v., ex multis, Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007, [...], Rv. 236130 – 01, Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, [...], Rv. 243636 - 01). In questo caso, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, [...], Rv. 257595 – 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 - 01), ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo complesso argomentativo e le motivazioni dei due provvedimenti si integrano a formare un corpo unico. Ne consegue l’onere per il ricorrente di confrontarsi – a pena di inammissibilità - in 2 maniera puntuale con i contenuti delle due sentenze (v. Sez. 1, n. 8868 dell’8/8/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, [...], Rv. 209145), onere cui il ricorrente, come si vedrà, non si è attenuto. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Ciò che, ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile, è la data di proposizione dell’atto di appello, non anche quella del decreto di fissazione dell’udienza (Sez. U, n. 42125 del 27/06/2024, [...], Rv. 287096 – 01, citata dal ricorrente, sottolinea che il termine di quaranta giorni per comparire nei giudizi di appello – il corsivo è del Collegio - «è applicabile ai soli atti di impugnazione proposti a far data dal 1° luglio 2024»). Pertanto, la circostanza che il giudizio di appello, conclusosi con la sentenza gravata, sia stato attivato a seguito di sentenza rescindente da parte di questa Corte, è circostanza irrilevante in ordine all’individuazione del tempus regit actum, posto che il momento sulla base del quale determinare la disciplina processuale applicabile è l’atto impulso, ossia di impugnazione, e quindi la data di deposito della dichiarazione di appello, pacificamente presentata prima del 1° luglio 2024. 3. Il secondo e il terzo motivo sono del pari inammissibili, in quanto si risolvono nella pedissequa reiterazione di censure già dedotte con l’atto di appello, motivatamente disattese dalla Corte territoriale. Come noto, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella mera reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, [...], non massimata e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [...], Rv 269217). Nel caso in esame, alle pagine 5-6, la Corte campana evidenzia le ragioni del dissenso rispetto alle censure proposte dalla difesa, mettendo a sistema i vari segmenti probatori (referto di P.S., dichiarazioni di AT Viktor, dichiarazioni della p.o., deposizione degli operanti, messaggistica whatsapp, confessione resa dall’imputato) in modo certamente non irragionevole (lo stesso ricorrente si limita a parare di “errore” in cui sarebbe incorsa la sentenza, non di manifesta illogicità). Tale percorso motivazionale si salda con quello della sentenza di primo grado (pagg. 3- 10 sulle prove raccolte, pag. 10-12 sull’attendibilità della p.o.), formando un iter logico saldo e privo di aporie logiche. A ciò consegue l’inammissibilità delle censure, posto che il giudice di legittimità non può rivalutare le fonti di prova, compito rimesso esclusivamente alla competenza dei giudici di Il sindacato di legittimità va infatti sollecitato sul «prodotto dell’ingegno» e non sul puro e 3 semplice «materiale probatorio» (e men che meno su singoli «frammenti» di esso) e, pertanto, una volta indicati gli elementi probatori, il giudice di legittimità deve chiarire la ragione e sulla base di quali elementi sia stata elaborata una determinata ipotesi costruttiva e per quale ragione ne siano state scartate altre (Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, [...], Rv. 276566 – 01; Sez. 5, n. 35816 del 18/06/2018, [...], n.m.; Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, [...], Rv. 253774 - 01), ciò che, come visto, la Corte territoriale ha operato senza fare cattivo governo delle regole della logica nella valutazione delle prove. 4. Il ricorso, in conclusione, non può che essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento, nonché, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00. 5. L’inammissibilità del ricorso si estende ai motivi aggiunti (art. 585, comma 4, cod. proc. pen.), posto che la genericità del motivo di ricorso non può essere ripianata da scritti difensivi presentati in sede di discussione, come non potrebbe esserlo finanche da motivi aggiunti presentati nel termine di legge, giacché nessuna fonte di integrazione successiva delle carenze dell'impugnativa principale è idonea a porre rimedio alla non corretta, iniziale impostazione della doglianza (Sez. 2, n. 34216 del 29/04/2014, [...], Rv. 260851 - 01; Sez. 6, n. 47414 del 30/10/2008, [...], Rv. 242129 - 01; Sez. 6, n. 8596 del 21/12/2000, dep. 2001, [...], Rv. 219087 - 01). 6. Il ricorrente deve essere inoltre condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che darà liquidata dalla Corte di appello di Napoli con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R.. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sara' liquidata dalla corte di appello di napoli con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così è deciso, 28/05/2026 4 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 5
udita la relazione svolta dal Cons. Alberto Galanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, Dr. Fulvio Baldi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14/01/2026, la Corte di appello di Napoli, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento disposto da questa Corte con sentenza del 2 ottobre 2025, confermava la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli Nord in data 01/03/2024, che, in esito a rito abbreviato, aveva condannato XXXXXXXXXXXXXXXXX alla pena di anni cinque di reclusione per il delitto di cui agli articoli 81 e 609-bis cod. pen., in danno di XXXXXXXXXXXXXXXXX. 2. Avverso tale provvedimento il XXXXXXXXricorre per il tramite del difensore di fiducia.
2.1. Con un primo motivo, deduce violazione di legge processuale in relazione all’articolo 601, comma 3, cod. proc. pen.. All’udienza del 14 gennaio 2026, la difesa aveva eccepito il mancato rispetto del termine a comparire, che la c.d. «riforma Cartabia» ha fissato in 40 giorni. Penale Sent. Sez. 3 Num. 20955 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 28/05/2026 La Corte territoriale ha rigettato l’eccezione ritenendo applicabile la pronuncia delle Sezioni Unite n. 42125 del 2024, la quale ha precisato che il termine di 40 giorni si applica a tutte le impugnazioni proposte dopo il 1° luglio 2024. Nel caso in esame, tuttavia, l’impugnazione originariamente proposta era stata depositata prima di tale data, ma il processo in fase rescissoria è stato celebrato a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, per cui la nuova citazione a giudizio, essendo stata disposta dopo lo spartiacque indicato delle Sezioni Unite, doveva essere notificata almeno 40 giorni prima della data fissata per l’udienza di comparizione.
2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione dell’articolo 606, lettera e), cod. proc. pen.. Il ricorrente sottolinea l’assoluta contraddizione tra il narrato della persona offesa e il referto ospedaliero in atti, soprattutto in riferimento alle dedotte violenze anali.
2.3. Con il terzo motivo, deduce violazione dell’articolo 606, lettera e), cod. proc. pen., per travisamento della prova, in relazione alla circostanza che la persona offesa, pur avendo incontrato diverse persone mentre l’imputato la riportava indietro, non si sarebbe loro rivolta per chiedere aiuto, anche mentre l’imputato stava facendo rifornimento di carburante. 3. In data 11/05/2026, l’Avv. Tommaso Giaquinto, per la parte civile ammessa al gratuito patrocinio, depositava memoria in cui chiedeva dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso, e depositava altresì nota spese. 4. In data 13 maggio 2026 l’Avv. Domenico Di Donato, per il ricorrente, depositava motivi aggiunti, in cui approfondiva le ragioni a sostegno delle tre doglianze contenute nel ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. In via preliminare il Collegio evidenzia come, nel caso in esame, ci si trovi in presenza di una «doppia conforme» di merito. Ed infatti il secondo giudice, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, ha «riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, è giunto alla medesima conclusione» (v., ex multis, Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007, [...], Rv. 236130 – 01, Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, [...], Rv. 243636 - 01). In questo caso, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, [...], Rv. 257595 – 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 - 01), ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo complesso argomentativo e le motivazioni dei due provvedimenti si integrano a formare un corpo unico. Ne consegue l’onere per il ricorrente di confrontarsi – a pena di inammissibilità - in 2 maniera puntuale con i contenuti delle due sentenze (v. Sez. 1, n. 8868 dell’8/8/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, [...], Rv. 209145), onere cui il ricorrente, come si vedrà, non si è attenuto. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Ciò che, ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile, è la data di proposizione dell’atto di appello, non anche quella del decreto di fissazione dell’udienza (Sez. U, n. 42125 del 27/06/2024, [...], Rv. 287096 – 01, citata dal ricorrente, sottolinea che il termine di quaranta giorni per comparire nei giudizi di appello – il corsivo è del Collegio - «è applicabile ai soli atti di impugnazione proposti a far data dal 1° luglio 2024»). Pertanto, la circostanza che il giudizio di appello, conclusosi con la sentenza gravata, sia stato attivato a seguito di sentenza rescindente da parte di questa Corte, è circostanza irrilevante in ordine all’individuazione del tempus regit actum, posto che il momento sulla base del quale determinare la disciplina processuale applicabile è l’atto impulso, ossia di impugnazione, e quindi la data di deposito della dichiarazione di appello, pacificamente presentata prima del 1° luglio 2024. 3. Il secondo e il terzo motivo sono del pari inammissibili, in quanto si risolvono nella pedissequa reiterazione di censure già dedotte con l’atto di appello, motivatamente disattese dalla Corte territoriale. Come noto, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella mera reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, [...], non massimata e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [...], Rv 269217). Nel caso in esame, alle pagine 5-6, la Corte campana evidenzia le ragioni del dissenso rispetto alle censure proposte dalla difesa, mettendo a sistema i vari segmenti probatori (referto di P.S., dichiarazioni di AT Viktor, dichiarazioni della p.o., deposizione degli operanti, messaggistica whatsapp, confessione resa dall’imputato) in modo certamente non irragionevole (lo stesso ricorrente si limita a parare di “errore” in cui sarebbe incorsa la sentenza, non di manifesta illogicità). Tale percorso motivazionale si salda con quello della sentenza di primo grado (pagg. 3- 10 sulle prove raccolte, pag. 10-12 sull’attendibilità della p.o.), formando un iter logico saldo e privo di aporie logiche. A ciò consegue l’inammissibilità delle censure, posto che il giudice di legittimità non può rivalutare le fonti di prova, compito rimesso esclusivamente alla competenza dei giudici di Il sindacato di legittimità va infatti sollecitato sul «prodotto dell’ingegno» e non sul puro e 3 semplice «materiale probatorio» (e men che meno su singoli «frammenti» di esso) e, pertanto, una volta indicati gli elementi probatori, il giudice di legittimità deve chiarire la ragione e sulla base di quali elementi sia stata elaborata una determinata ipotesi costruttiva e per quale ragione ne siano state scartate altre (Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, [...], Rv. 276566 – 01; Sez. 5, n. 35816 del 18/06/2018, [...], n.m.; Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, [...], Rv. 253774 - 01), ciò che, come visto, la Corte territoriale ha operato senza fare cattivo governo delle regole della logica nella valutazione delle prove. 4. Il ricorso, in conclusione, non può che essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento, nonché, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00. 5. L’inammissibilità del ricorso si estende ai motivi aggiunti (art. 585, comma 4, cod. proc. pen.), posto che la genericità del motivo di ricorso non può essere ripianata da scritti difensivi presentati in sede di discussione, come non potrebbe esserlo finanche da motivi aggiunti presentati nel termine di legge, giacché nessuna fonte di integrazione successiva delle carenze dell'impugnativa principale è idonea a porre rimedio alla non corretta, iniziale impostazione della doglianza (Sez. 2, n. 34216 del 29/04/2014, [...], Rv. 260851 - 01; Sez. 6, n. 47414 del 30/10/2008, [...], Rv. 242129 - 01; Sez. 6, n. 8596 del 21/12/2000, dep. 2001, [...], Rv. 219087 - 01). 6. Il ricorrente deve essere inoltre condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che darà liquidata dalla Corte di appello di Napoli con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R.. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sara' liquidata dalla corte di appello di napoli con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così è deciso, 28/05/2026 4 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 5