Sentenza 8 ottobre 2013
Massime • 1
In tema di procedimento di applicazione di misure di prevenzione patrimoniale, la società le cui quote siano tutte formalmente intestate al proposto non è legittimata a proporre incidente di esecuzione per la revoca del provvedimento definitivo di confisca, difettando, in tale ipotesi, la condizione di "alterità" della persona giuridica rispetto al proposto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/10/2013, n. 48882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48882 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 08/10/2013
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 3168
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - rel. Consigliere - N. 9944/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SAN CARLO INVEST S.R.L.;
avverso l'ordinanza n. 6/2012 TRIBUNALE di ROMA, del 19/12/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Viola Alfredo Pompeo, che ha chiesto qualificarsi il ricorso come opposizione ai sensi degli artt. 667 e 676 c.p.p.. RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Roma, sezione Misure di Prevenzione, con provvedimento emesso in data 19.12.2012, rigettava l'istanza con cui la SA CA ES s.r.l. (persona giuridica) a mezzo del suo legale rappresentante aveva chiesto la revoca della confisca dell'80% delle quote sociali della CA RO s.r.l. tramite incidente di esecuzione ex art. 666 c.p.p.. Conviene precisare che la vicenda oggetto del procedimento posto "a monte" dell'istanza di revoca (proposta nelle forme dell'incidente di esecuzione) ha avuto compiuta trattazione in sede di prevenzione patrimoniale nell'ambito di un più complesso procedimento trattato dal Tribunale di Roma (decisione del 19.5.2009), dalla Corte d'Appello di Roma (decisione del 23.11.2010) e da questa Corte con decisione del 24.4.2012 (Sez. 2, n. 30814 dei 2012) nei confronti - tra gli altri - di VO TO, procedimento basato su elementi conoscitivi tesi a rappresentare il coinvolgimento di detto soggetto in una vasta attività di traffico internazionale di sostanze stupefacenti . In tale procedimento:
- con la decisione di primo grado venivano sottoposti a confisca tutti i beni intestati o comunque riferibili a VO TO ed in particolare le quote sociali (nella misura del 100%) della RL SA CA ES nonché le quote sociali (nella misura del 100%) della RL CA RO (di proprietà nella misura dell'80% di SA CA ES, 19% VO TO, 1% TI TO); nei confronti del VO veniva altresì respinta la richiesta applicativa di misura personale in virtù della ritenuta mancanza di attualità della pericolosità sociale (databile nel periodo 1992- 2002) e pertanto il Tribunale, nel disporre la sola confisca, faceva applicazione delle innovazioni normative (D.L. 23 maggio 2008, n. 92 conv. con L. n. 125 del 2008 e successiva L. n. 94 del 2009) in tema di confisca "disgiunta";
- con la decisione di secondo grado la Corte d'Appello, per quanto qui rileva, aveva confermato nei confronti del VO la sola confisca della RL CA RO, restituendo gli altri beni mobili e immobili (ed in particolare le quote della SA CA ES RL) al MO ed alla convivente TI TO;
- questa Corte di Cassazione, con la decisione citata, confermava il provvedimento di confisca della RL CA RO rigettando i ricorsi proposti da VO TO e dal Procuratore Generale (per i beni restituiti); in particolare questa Corte, nel rigettare il ricorso proposto da VO TO, riteneva esente da vizi la decisione di confisca (nella misura del 100%) della RL CA RO in virtù del fatto che la Corte di Appello aveva ampiamente motivato circa le ragioni del provvedimento ablativo, basato - tra l'altro - sulla ritenuta riconducibilità dell'acquisto della CA RO - da parte del VO - nel 1999 attraverso il reimpiego di proventi della attività illecite riferibili al VO MO (confisca del bene che rappresenta il risultato dell'investimento).
Nel valutare l'istanza di revoca - in sede esecutiva - proposta dalla RL SA CA ES, il Tribunale osserva che:
- non può dirsi sussistente una effettiva qualità di "terzo" in capo alla società istante (che aveva prospettato l'assenza di coinvolgimento nel procedimento a monte) attese le ampie difese poste in essere dalla "persona fisica" VO TO nel procedimento di prevenzione, anche nei gradi successivi al primo, nell'interesse dell'intero "gruppo" di società a lui riferibile ed in particolare della SA CA ES, detentrice delle quote di numerose altre società in qualità di capogruppo e interamente riconducibile - anche sotto il profilo formale - allo stesso VO TO;
- la revoca della confisca disposta dalla Corte d'Appello riguardava esclusivamente le altre società del VO e non già la CA RO, il cui acquisto e la cui successiva operatività sono derivate - anche secondo la Corte d'Appello - da un investimento di denaro proveniente dalle illecite attività realizzate dal VO nel periodo 1992 - 2002;
- da ciò derivava altresì l'assoluta irrilevanza dell'acquisto dell'80% delle quote della CA RO RL da parte della "capogruppo" SA CA ES, avvenuto nel 2004, trattandosi di operazione posta in essere, per quanto detto sopra, dallo stesso VO TO (a fini di complessivi riassetti societari) e non già da un soggetto "terzo" e "inconsapevole" della provenienza delittuosa delle risorse investite nella CA RO.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore abilitato - il legale rappresentante della RL SA CA ES (società intestataria dell'80% delle quote sociali della CA RO RL) BU IA. Premesso che il proposto incidente di esecuzione si basava essenzialmente su:
a) il contenuto della decisione emessa dalla Corte d'Appello nel procedimento di prevenzione, ove nel restituire la disponibilità delle quote della SA CA ES si era, evidentemente, inteso restituire anche i beni di detta società e dunque l'80% delle quote della CA RO RL (detenute da SA CA ES);
b) la qualità formale di terzo della SA CA ES, mai chiamata a partecipare - quale persona giuridica - al procedimento di prevenzione svoltosi nei confronti di VO TO. Il ricorrente deduceva:
con il primo motivo violazione della legge processuale (L. n. 575 del 1965, art. 2 ter) e vizio di motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui si escludeva la qualità di "terzo" della SA CA ES e, dunque, la legittimazione a proporre l'incidente di esecuzione. Si ribadiva infatti che detta società non aveva spiegato alcun intervento ne' era stata chiamata a partecipare alla procedura di prevenzione svoltasi nei confronti di VO TO e dunque non aveva svolto alcuna autonoma difesa, contestandosi che le difese svolte dal VO potessero surrogare il diritto, autonomo, della società SA CA ES. Da ciò deriverebbe ampiamente - per i numerosi arresti della giurisprudenza di legittimità sul tema - la possibilità di procedere tramite incidente di esecuzione innanzi allo stesso giudice della prevenzione.
Con il secondo motivo si decide violazione di legge e vizio di motivazione in tema di omesso accertamento del presupposto della "buona fede" del soggetto terzo all'atto dell'acquisto. Ad avviso del ricorrente il Tribunale, nel rigettare l'istanza, non ha compiuto affatto le dovute verifiche in tema di buona fede del "terzo" SA CA ES all'atto dell'acquisto del bene (rappresentato dall'80% delle quote della CA RO RL) limitandosi a prospettare l'assenza di buona fede per la riferibilità al VO della stessa SA CA ES. Sarebbe stato invece necessario verificare in concreto la fittizietà dell'acquisto, oltre a sottoporre ad ulteriore controllo i presupposti della effettiva riconducibilità ad un investimento illecito dell'originario acquisto della CA RO e dei suoi successivi accrescimenti, nonché dei capitali impiegati dalla SA CA ES per procedere all'acquisto.
2.1 Va precisato inoltre che a seguito della requisitoria scritta del Procuratore Generale presso questa Corte, tesa a rappresentare la necessità di qualificare il ricorso quale opposizione ai sensi dell'art. 676 c.p.p. e art. 667 c.p.p., comma 4, la società ricorrente depositava, sempre a mezzo del difensore, ulteriori note redatte in data 11.9.2013.
Con tale atto si contesta, da un lato, la proposta di riqualificazione del ricorso in opposizione, essendo già stato realizzato il contraddicono innanzi al giudice dell'esecuzione, e si ribadisce la richiesta di annullamento del provvedimento impugnato, rinnovando l'illustrazione dei motivi di ricorso. Si aggiunge, in particolare, che il Tribunale avrebbe dovuto tener conto della assenza di condanna penale del VO in riferimento ai gravi fatti oggetto di contestazione e avrebbe dovuto compiere - data la qualità di terzo della SA CA ES - una completa rivalutazione di tutti i presupposti che hanno condotto, nella procedura di prevenzione, alla confisca della CA RO RL, dato che la Corte d'Appello aveva ribadito la liceità delle successive iniziative economiche del VO, tra cui doveva rientrare l'acquisto delle quote della CA RO da parte della SA CA ES (società restituita) avvenuto nell'anno 2004.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per l'assorbente motivo consistente nel difetto di legittimazione della società SA CA ES RL a proporre incidente di esecuzione, come evidenziato dal Tribunale di Roma nella prima parte della motivazione del provvedimento impugnato.
Vanno infatti precisate talune coordinate interpretative della disciplina di riferimento, che portano alla esclusione di tale legittimazione, anche allo scopo di evitare equivoci sistematici che ben potrebbero pregiudicare la funzionalità dell'intero settore della prevenzione personale e patrimoniale. Le misure di prevenzione, nella loro originaria configurazione legislativa (L. 27 dicembre 1956, n. 1423), risultano essere strumento di "contenimento" della pericolosità sociale di un individuo (raggiunto da elementi idonei a raffigurare condizioni tipiche e normativizzate di pericolosità) e presuppongono, pertanto, la instaurazione di un rapporto "processuale" nei confronti del soggetto (persona fisica) raggiunto da elementi idonei a determinare - in ipotesi - la sussistenza della condizione di pericolosità (L. n. 1423 del 1956, art. 4). Anche quando neh1 ampia evoluzione normativa dello strumento de quo (L. 31 maggio 1965, n. 575, L. 13 settembre 1982, n. 646 e successive, sino ad arrivare al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159) si è introdotto e ampliato il ricorso alla ablazione patrimoniale (attraverso il sequestro e la successiva confisca dei beni intestati o comunque riferibili al proposto) ciò è avvenuto sempre nell'ambito della originaria finalità di inibire la prosecuzione di comportamenti "pericolosi" tenuti da uno o più soggetti di riferimento (ritenendosi la sottrazione dei profitti illeciti del comportamento antigiuridico ulteriore strumento di prevenzione) la cui pericolosità sociale va comunque accertata.
Ciò accade anche nelle ipotesi di c.d. confisca "disgiunta" ove risulta possibile il "recupero coatto" di beni che siano venuti in essere in costanza di una pregressa pericolosità, sempre accertata in via incidentale, anche lì dove la pericolosità del soggetto sia cessata e non vi sia pertanto applicazione contestuale delle due misure (si veda sul punto Sez. 1, n. 5361 del 13.1.2011, rv 249800 nonché, di recente, Sez. 1, n. 39204 del 17.5.2013 ove si compie ampia ricognizione dei profili qui sinteticamente richiamati). La confisca disgiunta, in altre parole, non è istituto che ha introdotto nel nostro ordinamento una diretta actio in rem, non essendo possibile - per ragioni sistematiche e costituzionali - prescindere dal rapporto tra l'attività "pericolosa" di un soggetto e gli incrementi patrimoniali realizzati da tale individuo nel periodo di constatata pericolosità.
Dunque risulta evidente che l'azione di prevenzione è sempre rivolta verso un determinato soggetto e, solo come "proiezione dell'agire" di tale soggetto, sulle entità economiche (i beni) che rappresentano - in ipotesi - il frutto dei suoi comportamenti antisociali (in via diretta, attraverso la constatazione di pertinenzialità tra azione illecita e beni o in via indiziaria, attraverso la constatazione della sproporzione tra reddito e investimenti). Il processo di prevenzione è - e resta - un procedimento teso ad accertare - in via principale o incidentale - la esistenza o meno delle manifestazioni di pericolosità di un soggetto, non essendosi certo trasformato (come avvenuto in altri settori dell'ordinamento, con l'emanazione del D.Lgs. n. 231 del 2001 in tema di responsabilità "da reato" degli enti) in un processo teso ad accertare la responsabilità delle persone giuridiche per illeciti commessi nell'interesse dell'ente MO.
I beni (ovviamente anche rappresentati da quote di partecipazione al capitale sociale, ove esistenti) vengono in rilievo solo in quanto "correlati" alle manifestazioni di pericolosità delle persone fisiche e sono oggetto di sequestro e confisca esclusivamente in relazione alla loro componente di "valore" presente nel patrimonio (o nella disponibilità di fatto) di dette persone fisiche. Operata tale premessa, occorre dunque precisare che la necessità di coinvolgere nell'accertamento di prevenzione soggetti "terzi" (..se risulta che i beni sequestrati appartengono a terzi questi sono chiamati dal tribunale ad intervenire nel procedimento, ai sensi della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 5, norma riprodotta al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 23 ove si prevede l'intervento dei proprietari o comproprietari dei beni sequestrati, nonché dei titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro) è correlata alla possibilità di aggredire tutte le realtà economiche riferibili al proposto operando il sequestro e la successiva confisca (ex art. 2 ter, comma 3) sia dei beni in disponibilità diretta e formale titolarità del soggetto proposto (siano esse proprietà immobiliari o mobiliari) che di quelli in disponibilità indiretta (beni formalmente intestati ad altro soggetto, sia esso persona fisica o giuridica, ma comunque "riferibili" al proposto) ma da ciò non deriva alcun effetto di legittimazione processuale di compagini societarie lì dove non vi sia detta "alterità" tra il titolare del bene (nel caso di specie le quote sociali) ed il soggetto proposto.
Lì dove, pertanto, siano state sottoposte a sequestro quote sociali formalmente intestate al soggetto proposto (siano esse quote di s.r.l. o azioni di s.p.a.) non può rinvenirsi alcuna legittimazione della società in quanto tale (pur essendo la stessa dotata di propria personalità giuridica) a costituirsi nella procedura di prevenzione, posto che la stessa rappresenta esclusivamente la "proiezione patrimoniale" del soggetto proposto e viene in rilievo esclusivamente a tal fine.
L'ente subisce le conseguenze non di condotte "autonome" ma, più semplicemente, della condizione di fatto (e di diritto) rappresentata dall'essere (attraverso la proprietà delle quote sociali, oggetto del sequestro) un bene "del" soggetto proposto.
Dal sequestro delle quote discende - infatti - la proiezione dell'effetto di traslazione in mano pubblica dei beni costituenti il patrimonio dell'ente (eventualmente organizzati in azienda) atteso che il sequestro delle quote è pacificamente da intendersi quale sequestro (anticipatorio della confisca) della titolarità dei diritti incorporati nelle quote medesime (tra cui il diritto alla percezione degli utili, alla ripartizione dell'attivo in caso di liquidazione, nonché in rapporto alla consistenza della quota, quello di procedere a nomina di un nuovo amministratore e rappresentante legale della società, con revoca dei precedenti, secondo l'insegnamento espresso già da Sez. 5, n. 5002 del 11.11.1997 e successivamente da Sez. 5 n. 16583 del 22.1.2010, rv 246864). Il centro di imputazione degli interessi (antagonisti rispetto al sequestro e alla futura confisca) è, infatti, rappresentato dal proposto e la difesa posta in essere da tale soggetto - cui, si ribadisce, siano per intero intestate le quote sociali - si risolve nella dimostrazione della assenza di pericolosità sociale del proposto MO (sempre inteso quale persona fisica) e/o della legittima provenienza dei beni e si sovrappone interamente agli (ipotetici) argomenti di tutela della compagine societaria, non residuando alcun margine di autonoma difesa e dunque di diritto di costituzione in capo all'ente.
A tacer d'altro, essendo l'ente in sequestro - in ipotesi di provvedimento che colpisce la maggioranza delle quote sociali - sottoposto alla diretta gestione da parte del Tribunale della Prevenzione (come risulta confermato dalla disposizione di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 41, comma 6, ricognitiva di prassi operative e di principi giurisprudenziali affermatisi nel vigore della previgente disciplina, tra cui merita menzione Sez. 1, n. 1032 del 14.2.2000, rv 215375) una sua costituzione in giudizio - con relative spese - dovrebbe essere autorizzata dallo stesso giudice procedente (si veda Sez. 1, Civ. n. 21240 dei 14.10.2011) con provvedimento che non corrisponderebbe ad una effettiva utilità gestionale, risolvendosi in una vietata "duplicazione di difese" del soggetto proposto.
Ne deriverebbero, inoltre, intuibili effetti di protrazione irragionevole dei tempi processuali, in contrasto con il principio della "ragionevole durata" di cui all'art. 111 Cost.. Diverso il caso in cui i beni oggetto di sequestro (siano essi beni immobili o mobili, dunque anche le quote sociali) siano intestati ad un soggetto (sia esso persona fisica o giuridica) diverso dal proposto, nel senso di persona fisica "altra" (rispetto a proposto) o nel senso di persona giuridica le cui quote di partecipazione al capitale sociale siano tutte intestate a persone fisiche "altre" (rispetto al proposto).
Qui la costituzione è necessaria in quanto il bene di cui si discute "appartiene" ad un soggetto che è "altro" rispetto al proposto ed il cui diritto di difesa è di certo autonomo e diverso, in quanto il terzo può rivendicare la sua estraneità rispetto all'agire del proposto e dimostrare, in tal modo, la "effettività" del suo rapporto con il bene, contrastando l'ipotesi di interposizione posta alla base del sequestro.
Nell'ipotesi in questione, dunque, può venire in rilievo, ad esempio, la necessità di costituzione nel procedimento del titolare (quale persona fisica) delle "residue" quote di partecipazione al capitale sociale di una società sottoposta per intero al vincolo del sequestro in danno del proposto, proprio perché il terzo in questione aziona, in tal caso, il diritto a proteggere il "suo" valore investito (dimostrando la sua autonomia nell'investimento e le altre condizioni previste dalla legge).
Analogamente può venire in rilievo - in via residuale - anche la costituzione quale ®terzo¯ di una persona giuridica, lì dove sia stato colpito dal provvedimento di sequestro un "singolo bene" formalmente intestato a una società integralmente "terza", i cui soci siano tutte persone fisiche diverse rispetto al proposto (difettando, altrimenti, la condizione della alterità sin qui illustrata, ai fini tipici della disciplina di settore). Solo in tale ultimo caso, infatti, la legittimazione dell'ente - in quanto tale - può dirsi "concorrente" rispetto alla legittimazione dei singoli soci quotisti (che ben potrebbero esercitare il loro diritto a costituirsi quali persone fisiche incise dal provvedimento e diverse dal proposto) lì dove, lo si ripete, il provvedimento abbia ad oggetto singoli beni intestati alla società in questione (non raggiunta da provvedimento di sequestro delle quote e pertanto libera nell'agire). In tali casi, pertanto, il terzo, autonomo titolare di diritti su beni sequestrati e confiscati, se illegittimamente pretermesso (essendo stato violato l'obbligo di estensione del contraddicono di cui alla L. n. 575 del 1965, art. 2 ter) può agire tramite la proposizione di incidente di esecuzione, successivo alla definitività del provvedimento di confisca, secondo i consolidati orientamenti giurisprudenziali menzionati anche dal ricorrente (si veda tra le altre Sez. 1, 21.4.2010, rv 247072). Il soggetto nei cui confronti è stata disposta la confisca dei beni (ivi comprese le quote sociali a lui intestate o beni di proprietà di tali persone giuridiche) non può invece agire tramite l'incidente di esecuzione (avendo già esplicato le sue difese nel corso del procedimento che ha dato luogo al provvedimento ablativo) ma, nell'ipotesi di ricorrenza dei presupposti (la sopravvenienza di nuovi elementi idonei a configurare l'assenza ex tunc delle condizioni legittimanti la confisca) dovrà necessariamente agire ai sensi della L. n. 1423 del 1956, art. 7 (Sez. U n. 57 del 19.12.2006, rv 234956), norma che nel vigore della L. n. 1423 del 1956 è stata ritenuta espressione (Sez. U n. 18 del 10.12.1997) del generale rimedio alla ingiustizia della decisione analogo a quello previsto per le sentenze dall'art. 630 c.p.p. (con disciplina attualmente formalizzata e contenuta nel D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 28). Alla posizione della persona fisica nei cui confronti si è svolto il procedimento va, per quanto sinora detto, equiparata quella della persona giuridica le cui quote sociali siano tutte formalmente intestate al proposto, destinatario del provvedimento di prevenzione.
2. Operate dette precisazioni, va ribadito che nel caso in esame la RL SA CA ES non riveste - sin dall'inizio della procedura - la qualità di "terzo" e non poteva attivare - così come posto in essere - alcun incidente di esecuzione avverso la confisca definitiva della CA RO RL per difetto di legittimazione. Dal provvedimento risulta, infatti, che la SA CA ES è compagine societaria interamente riferibile a VO TO anche sotto il profilo formale.
Manca pertanto il presupposto della "alterità" - ai fini qui illustrati e considerati - tra VO TO e la SA CA ES e le difese ampiamente esplicate da VO TO nel corso del procedimento hanno esaurito l'ambito dei diritti di partecipazione e intervento, per quanto detto sopra.
Nè, d'altra parte può assumere rilievo il fatto che la CA RO (società confiscata) sia un bene per l'80% intestato alla suddetta SA CA ES (confiscata anch'essa in primo grado e restituita in appello, salva la confisca proprio della CA RO) proprio in considerazione del fatto che non vi è mai stata alterità (ai fini qui considerati, tipici del procedimento di prevenzione) tra la SA CA ES e la persona fisica VO TO.
Si tratta, in sostanza, di beni che risultano entrambi "diretta proiezione" dell'agire del proposto e che pertanto andavano sequestrati e confiscati (in presenza delle condizioni di legge) in contraddittorio con la sola persona fisica titolare degli interessi patrimoniali sottostanti.
L'assenza della condizione giuridica di "terzo", ai sensi della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, dato lo strumento utilizzato (incidente di esecuzione ex art. 666 c.p.p.) rendeva inammissibile l'istanza (il Tribunale, per eccesso di zelo compie una doppia motivazione e pronunzia rigetto, ma ciò non modifica i termini della questione) ed a maggior ragione rende inammissibile il proposto ricorso per cassazione, non apparendo possibile la riqualificazione in opposizione (proposta in sede di requisitoria dal Procuratore Generale presso questa Corte) mancando il fondamentale presupposto di legittimazione, per quanto sopra argomentato.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2013