Sentenza 16 gennaio 2013
Massime • 1
In materia di sequestro preventivo disposto ai sensi dell'art. 12 sexies del D.L. n. 306 del 1992, conv. in l. n. 356 del 1992 l'autorità competente ad adottare i provvedimenti relativi all'amministrazione giudiziaria dei beni è il giudice che ha disposto la misura reale.
Commentario • 1
- 1. La costante riforma del codice antimafia: un cantiere apertoKate Tassone · https://dirittopenaleuomo.org/
1. Premessa. – Appena un anno fa il Parlamento approvava una riforma organica del codice antimafia che ha interessato circa 50 articoli del decreto legislativo 159/2011, ma il codice si conferma un cantiere aperto, aperto all'infaticabile opera d'interpretazione di dottrina e giurisprudenza, tuttora oggetto di attenzione da parte del legislatore del 2018 che con il decreto 113/2018 ha introdotto ulteriori modifiche. Sembra, allora, questo il momento per riflettere sullo stato delle cose. Le criticità, le aporie che fin dal varo della riforma sono state segnalate hanno trovato soluzioni nella fertilissima prassi delle misure di prevenzione patrimoniale, instancabile laboratorio di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/01/2013, n. 9139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9139 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZAMPETTI Umberto - Presidente - del 16/01/2013
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 217
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - rel. Consigliere - N. 36837/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
GUP TRIBUNALE NAPOLI - CONFLITTO;
nei confronti di:
TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE;
con l'ordinanza n. 16614/2010 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NAPOLI, del 23/07/2012;
sentitela relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
sentite le conclusioni del PG Dott. Lettieri Nicola, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Gip del Tribunale di Napoli. RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza trasmessa il 14.6.2012 al Tribunale di Napoli, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dichiarava la propria incompetenza funzionale ad adottare i provvedimenti relativi all'amministrazione giudiziaria di beni oggetto di sequestro disposto ai sensi dell'art. 321 c.p.p. e D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies. Rilevava a ragione che citato art. 12 sexies, comma 4 bis, rinvia, quanto alla amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati, alle disposizioni contenute nella L. n. 575 del 1965, artt. 2 quater, 2 sexies, 2 septies, 2 octies, 2 nonies, 2 decies, 2
undecies e 2 duodecies e, quindi, all'intera disciplina prevista per la amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nel procedimento di prevenzione nel quale si prevede la nomina di un giudice delegato all'amministrazione dei beni e di un amministratore cui è demandato il compito di amministrare e gestire i beni oggetto di sequestro e confisca anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione.
Disponeva, pertanto, la trasmissione al Gip del Tribunale di Napoli, che aveva disposto il sequestro dei beni, di tutti gli atti relativi all'amministrazione dei beni in sequestro.
2. Il Gip del Tribunale di Napoli contestava la decisione rilevando che: l'interpretazione operata dal tribunale remittente determina un inconsueto meccanismo di perpetuano di funzione che sopravvive anche quando il giudice ha dismesso l'esercizio delle sue funzioni per essersi aperto un segmento diverso del processo;
il rinvio dell'art. 12 sexies alla disciplina delle misure di prevenzione riguarda l'amministrazione dei beni ed è frutto di scelte normative susseguitesi nel tempo con interpolazioni della norma non sempre chiare;
il rinvio alle disposizioni della L. n. 575 del 1965 postula la clausola di compatibilità con il processo penale, attesa la diversa struttura del procedimento di prevenzione marcatamente inquisitorio in cui la decisione rimane in capo ai medesimo organo dal sequestro alla confisca e in cui campeggia la figura del giudice delegato che cura l'amministrazione giudiziaria;
il richiamo, quindi, alle norme in materia di amministrazione dei beni ha come unico fine quello di assicurare che anche nel giudizio penale si garantisca la possibilità di operare con uno strumento di amministrazione duttile e strutturalmente legato alla dinamica d'impresa; tanto esclude la costituzione di un criterio di competenza a conoscere della amministrazione dei beni che opera in deroga rispetto alle regole ordinarie di distribuzione degli affari secondo funzione nel rito penale;
il gip, peraltro, non è giudice del processo ma dell'atto;
risulta irrazionale che il procedimento si celebra dinanzi al giudice competente per la decisione, anche sul sequestro e sulla confisca dei beni, il quale, invece, non conosce le dinamiche dell'amministrazione dei beni;
a riprova che il legislatore non ha inteso derogare alla competenza del giudice che procede in sede penale, il D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 117, comma 6, regolando la disciplina transitoria,
attribuisce la direzione dell'amministrazione dei beni sia al giudice delegato, con riferimento alla materia della prevenzione, che al giudice che procede riferendosi al giudice del sequestro penale. Alla luce di dette valutazioni, il Gip del Tribunale di Napoli, in data 23.7.2012, disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte ai sensi dell'art. 28 c.p.p., e ss.. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il conflitto sussiste, in quanto due giudici ordinari contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale, prevista dall'art. 28 c.p.p., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalla norme successive.
Esso va risolto, ad avviso del Collegio, dichiarando la competenza del Gip del Tribunale di Napoli che, nella specie, ha disposto il sequestro, dal momento che, in forza di quanto previsto dal D.L. n.306 del 1992, art. 12 sexies, comma 4 bis, le disposizioni in tema di nomina di amministratore e di gestione dei beni sequestrati a fini di prevenzione trovano applicazione in caso di sequestro preventivo destinato a questa speciale forma di confisca.
Deve, infatti, ribadirsi quanto statuito da questa Corte (Sez. 1, n. 3138 del 07/11/2012, Sez. 1, n. 3136 del 07/11/2012; Sez. 1, n. 26925 del 19/06/2012 e precedentemente da Sez. 1, n. 3637 del 19/12/2011, dep. 30/01/2012, Busso, rv. 251852) allorché ha affermato che "il richiamo alla disciplina in punto di gestione ed amministrazione dei beni sequestrati e confiscati nel procedimento di prevenzione operato dal D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, comma 4 bis, è inequivoco e, peraltro, risponde alla ratio di attribuire la gestione di patrimoni spesso ingenti e caratterizzati da problematiche articolate e complesse ad un giudice specializzato, ovvero collocato in una specifica posizione di conoscenza e di esperienza delle problematiche connesse alla materia".
Tale interpretazione non è incompatibile con la disciplina della competenza a provvedere in materia di sequestro preventivo e di revoca dello stesso di cui all'art. 321 c.p.p., avendo riguardo alla specifica attività del giudice finalizzata alla amministrazione dei beni sequestrati che, proprio in quanto regolamentata da norme sue proprie quali quelle cui si riferisce il rinvio alla disciplina dettata per i provvedimenti ablatori di prevenzione, costituisce funzione affatto diversa e sganciata dalle vicende del processo penale ed, altresì, dagli atti del processo cui di fatto resta legata esclusivamente per quel che riguarda la permanenza, ovvero la eventuale revoca disposta dal giudice procedente, della misura reale. Deve, peraltro, ricordarsi che la regolamentazione dell'amministrazione dei beni sequestrati ai sensi dell'art. 321 c.p.p. e D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies è stata oggetto di più modifiche verso una evidente progressiva equiparazione alla disciplina prevista per il sequestro disposto nel procedimento di prevenzione, caratterizzata da una maggiore articolazione. Originariamente il D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, comma 3 prevedeva per la gestione e la destinazione dei beni confiscati l'applicabilità, in quanto compatibili, delle disposizioni contenute nel D.L. n. 230 del 1989, conv. nella L. n. 282 del 1989. Con la L. n. 45 del 2001 veniva introdotto il D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, comma 4 bis che prevedeva l'applicazione delle disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dalla L. n. 575 del 1965, così che venivano estese al sequestro ed alla confisca c.d. allargata le norme sull'amministrazione dei beni sequestrati e sulla destinazione di quelli confiscati definitivamente contenute nella legge antimafia, in considerazione delle finalità comuni di contrasto all'accumulazione patrimoniale.
Tale tendenziale e progressiva equiparazione della disciplina dell'amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nel procedimento di prevenzione e in quello penale si è ulteriormente compiuta con la modifica del D.L. n. 306 del 1992, art.12 sexies, comma 4 bis, introdotta dalla L. n. 94 del 2009 con il richiamo espresso delle disposizioni in materia di amministrazione e gestione dei beni sequestrati e confiscati nel procedimento di prevenzione che devono essere applicate nel procedimento penale (L. n. 575 del 1965, art. 2 quater, artt. da 2 sexies a 2 duodecies).
Ulteriore conferma si trae, altresì, dalle norme del D.L. n. 4 del 2010, conv. nella L. n. 50 del 2010, che ha istituito l'Agenzia
nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ugualmente ispirate alla identità di finalità ed alla conseguente esigenza di razionalizzazione e di maggiore efficienza dell'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati nel procedimento penale come in quello di prevenzione.
Pertanto, ad avviso del Collegio, deve condividersi la rado sottolineata da questa Corte nelle precedenti decisioni, che all'amministrazione, spesso complessa, dei beni sovraintenda il giudice che ha disposto il sequestro e che, pertanto, è già a conoscenza dell'origine, della consistenza e delle problematiche del patrimonio in sequestro e, quindi, può impartire sollecitamente le opportune direttive. Non appare contraria a dette finalità - come si è detto - la circostanza che la celebrazione del processo nel quale è stato disposto il sequestro dei beni avvenga dinanzi ad un giudice diverso, competente a decidere anche sulla eventuale revoca del sequestro della quale potrà dare semplice comunicazione. Nè la trasmissione degli atti al giudice competente per la fase del giudizio comporta anche la trasmissione degli atti dell'amministrazione giudiziaria dei beni in sequestro. È appena il caso di precisare che - come ha rilevato anche il giudice che ha sollevato il conflitto - quanto sin qui affermato va, altresì, coordinato con la previsione introdotta allo stesso L. n.306 del 1992, art. 12 sexies, comma 4 bis, primo e secondo periodo,
con il D.L. n. 4 del 2010, conv. nella L. n. 50 del 2010 che ha istituito l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata la cui operatività è stata fissata a far data dall'entrata in vigore dei regolamenti dell'Agenzia emessi il 15.3.2012.
Infatti, a seguito della citata legge relativamente ai beni sequestrati nell'ambito di procedimento penale nella fase successiva al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare l'amministrazione diviene di competenza della predetta Agenzia nazionale, sia pure sempre sotto il controllo del giudice. Non appare rilevante ai fini della interpretazione delle disposizioni in esame la indicazione contenuta nel D.Lgs. n. 159 del 2011, art.117, comma 6 che ha riguardo alla disciplina transitoria del funzionamento dell'Agenzia nazionale con riferimento ai procedimenti in corso al momento della sua istituzione ed utilizza, all'evidenza, una terminologia generica, quale "giudice che procede", in relazione ai beni oggetto di misura ablatoria nel procedimento penale.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Gip del Tribunale di Napoli cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2013