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Rigetto
Sentenza breve 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza breve 10/03/2026, n. 1950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1950 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01052/2026 REG.RIC.
Pubblicato il 10/03/2026
N. 01950 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01052/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso in appello numero di registro generale 1052 del 2026, proposto dal signor
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Susanna Angela Tosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro il Ministero dell'Interno e la Questura Milano in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale Dello
Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma N. 01052/2026 REG.RIC.
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione
Terza), n. 387 del 27 gennaio 2026, resa tra le parti, concernente un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura
Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026, il consigliere Nicola
D'EL e udito l'avvocato dello Stato Cristina Gerardis;
Sentita la parte presente ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO e DIRITTO
1. In data 4 settembre 2023 il signor-OMISSIS- otteneva visto d'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato e faceva ingresso nel territorio nazionale il successivo 18 settembre 2023. Giunto in Italia sosteneva di non essere riuscito a mettersi in contatto con il datore di lavoro per la sottoscrizione del contratto di lavoro. Per tale ragione, si rivolgeva al CAF tramite il quale faceva richiesta, il 19 ottobre 2023, di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
2. Stante l'assenza del datore di lavoro e la mancata sottoscrizione del contratto di assunzione, l'Amministrazione non rilasciava il permesso di soggiorno richiesto e invitava l'interessato a ripresentare nuova istanza non appena in possesso di regolare contratto di lavoro. Il successivo 8 marzo 2025, lo stesso presentava nuova istanza di rilascio del permesso di soggiorno allegando la documentazione richiesta, compreso il visto d'ingresso, ma non il nulla osta d'ingresso.
3. Con provvedimento emesso dalla Questura di Milano il 27 giugno 2025, veniva disposta l'irricevibilità della domanda. L'Amministrazione, in particolare, rilevava di N. 01052/2026 REG.RIC.
“aver provveduto all'archiviazione della pratica in oggetto indicata per l'assoluta carenza dei presupposti normativi essenziali per la sua presentazione”. Nel caso di specie, “lo stesso ha presentato istanza di un primo permesso di soggiorno per Lavoro
Subordinato senza essere in possesso del visto per lavoro e di nulla osta rilasciato dallo sportello unico dell'immigrazione”.
4. Il provvedimento della Questura è stato impugnato dall'interessato dinanzi al Tar di Milano.
5. Il Tar adito, con la sentenza indicata in epigrafe (n. 387 del 2026), ha respinto il ricorso, compensando tra le parti le spese di giudizio.
6. Contro la suddetta decisione ha proposto appello il signor -OMISSIS- sostenendo che il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato in violazione dell'obbligo di preavviso di cui all'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 e comunque si sarebbe fondato su una motivazione insufficiente.
7. Il Ministero dell'Interno e la Questura di Milano si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.
8. Nella camera di consiglio del 5 marzo 2026 la causa è stata chiamata per la decisione della istanza cautelare presentata contestualmente al ricorso. Il Collegio, tuttavia, rilevata l'evidente infondatezza dell'appello, ha dato avviso a verbale della possibile definizione in forma abbreviata dello stesso.
9. In proposito può infatti essere rilevato che:
i) l'istanza di rilascio di permesso di soggiorno, in relazione alla quale l'Amministrazione ha emesso il provvedimento di “irricevibilità” impugnato in prime cure, è stata presentata dall'odierno appellante ex novo e in maniera totalmente sganciata dal nulla osta a seguito del quale egli era entrato in Italia nel settembre 2023, nulla osta cui non aveva fatto seguito la stipula del contratto di lavoro con il datore di lavoro che ne aveva chiesto l'assunzione; N. 01052/2026 REG.RIC.
ii) del tutto correttamente l'Amministrazione non ha potuto che prendere atto della totale carenza di tutte le condizioni di legge per il rilascio di un permesso di soggiorno, non potendo in alcun modo tenersi conto del precedente nulla osta (il quale, peraltro, era medio tempore scaduto), né della sopravvenuta assunzione del lavoratore da parte di altro datore di lavoro diverso da quello che aveva originariamente richiesto il nulla osta medesimo;
iii) la giurisprudenza di questa Sezione in tema di applicazione dell'articolo 42 del d.l.
21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2022, n.
122, è nel senso che l'unica possibilità per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione è legata all'interruzione di un precedente rapporto di lavoro correttamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore, e non anche al caso in cui – come nella presente fattispecie - sebbene per motivi estranei alla volontà dell'appellante, non si sia mai concluso un contratto di lavoro dipendente tra l'istante e il datore di lavoro (cfr. Cons. Stato, sez. III, 3 settembre 2025, n. 7186; id.,
29 maggio 2025, n. 4679; id., 11 aprile 2025, n. 3158; id., 24 marzo 2025, n. 2403); iv) essendo l'esito dell'istanza vincolato, nessuna portata viziante può avere la lamentata omissione del preavviso di rigetto ex articolo 10-bis della legge 7 agosto
1990, n. 241 (e difatti l'appellante, pur lamentando la lesione delle proprie garanzie partecipative, non allega nemmeno se e quali elementi o documenti avrebbe potuto produrre al fine di indurre l'Amministrazione a conclusioni diverse).
10. Per le ragioni sopra esposte, l'appello va respinto e, per l'effetto, va confermata la sentenza impugnata.
11. Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, respinge l'appello. N. 01052/2026 REG.RIC.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AF CO, Presidente
Nicola D'EL, Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicola D'EL AF CO N. 01052/2026 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 10/03/2026
N. 01950 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01052/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso in appello numero di registro generale 1052 del 2026, proposto dal signor
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Susanna Angela Tosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro il Ministero dell'Interno e la Questura Milano in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale Dello
Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma N. 01052/2026 REG.RIC.
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione
Terza), n. 387 del 27 gennaio 2026, resa tra le parti, concernente un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura
Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026, il consigliere Nicola
D'EL e udito l'avvocato dello Stato Cristina Gerardis;
Sentita la parte presente ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO e DIRITTO
1. In data 4 settembre 2023 il signor-OMISSIS- otteneva visto d'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato e faceva ingresso nel territorio nazionale il successivo 18 settembre 2023. Giunto in Italia sosteneva di non essere riuscito a mettersi in contatto con il datore di lavoro per la sottoscrizione del contratto di lavoro. Per tale ragione, si rivolgeva al CAF tramite il quale faceva richiesta, il 19 ottobre 2023, di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
2. Stante l'assenza del datore di lavoro e la mancata sottoscrizione del contratto di assunzione, l'Amministrazione non rilasciava il permesso di soggiorno richiesto e invitava l'interessato a ripresentare nuova istanza non appena in possesso di regolare contratto di lavoro. Il successivo 8 marzo 2025, lo stesso presentava nuova istanza di rilascio del permesso di soggiorno allegando la documentazione richiesta, compreso il visto d'ingresso, ma non il nulla osta d'ingresso.
3. Con provvedimento emesso dalla Questura di Milano il 27 giugno 2025, veniva disposta l'irricevibilità della domanda. L'Amministrazione, in particolare, rilevava di N. 01052/2026 REG.RIC.
“aver provveduto all'archiviazione della pratica in oggetto indicata per l'assoluta carenza dei presupposti normativi essenziali per la sua presentazione”. Nel caso di specie, “lo stesso ha presentato istanza di un primo permesso di soggiorno per Lavoro
Subordinato senza essere in possesso del visto per lavoro e di nulla osta rilasciato dallo sportello unico dell'immigrazione”.
4. Il provvedimento della Questura è stato impugnato dall'interessato dinanzi al Tar di Milano.
5. Il Tar adito, con la sentenza indicata in epigrafe (n. 387 del 2026), ha respinto il ricorso, compensando tra le parti le spese di giudizio.
6. Contro la suddetta decisione ha proposto appello il signor -OMISSIS- sostenendo che il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato in violazione dell'obbligo di preavviso di cui all'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 e comunque si sarebbe fondato su una motivazione insufficiente.
7. Il Ministero dell'Interno e la Questura di Milano si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.
8. Nella camera di consiglio del 5 marzo 2026 la causa è stata chiamata per la decisione della istanza cautelare presentata contestualmente al ricorso. Il Collegio, tuttavia, rilevata l'evidente infondatezza dell'appello, ha dato avviso a verbale della possibile definizione in forma abbreviata dello stesso.
9. In proposito può infatti essere rilevato che:
i) l'istanza di rilascio di permesso di soggiorno, in relazione alla quale l'Amministrazione ha emesso il provvedimento di “irricevibilità” impugnato in prime cure, è stata presentata dall'odierno appellante ex novo e in maniera totalmente sganciata dal nulla osta a seguito del quale egli era entrato in Italia nel settembre 2023, nulla osta cui non aveva fatto seguito la stipula del contratto di lavoro con il datore di lavoro che ne aveva chiesto l'assunzione; N. 01052/2026 REG.RIC.
ii) del tutto correttamente l'Amministrazione non ha potuto che prendere atto della totale carenza di tutte le condizioni di legge per il rilascio di un permesso di soggiorno, non potendo in alcun modo tenersi conto del precedente nulla osta (il quale, peraltro, era medio tempore scaduto), né della sopravvenuta assunzione del lavoratore da parte di altro datore di lavoro diverso da quello che aveva originariamente richiesto il nulla osta medesimo;
iii) la giurisprudenza di questa Sezione in tema di applicazione dell'articolo 42 del d.l.
21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2022, n.
122, è nel senso che l'unica possibilità per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione è legata all'interruzione di un precedente rapporto di lavoro correttamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore, e non anche al caso in cui – come nella presente fattispecie - sebbene per motivi estranei alla volontà dell'appellante, non si sia mai concluso un contratto di lavoro dipendente tra l'istante e il datore di lavoro (cfr. Cons. Stato, sez. III, 3 settembre 2025, n. 7186; id.,
29 maggio 2025, n. 4679; id., 11 aprile 2025, n. 3158; id., 24 marzo 2025, n. 2403); iv) essendo l'esito dell'istanza vincolato, nessuna portata viziante può avere la lamentata omissione del preavviso di rigetto ex articolo 10-bis della legge 7 agosto
1990, n. 241 (e difatti l'appellante, pur lamentando la lesione delle proprie garanzie partecipative, non allega nemmeno se e quali elementi o documenti avrebbe potuto produrre al fine di indurre l'Amministrazione a conclusioni diverse).
10. Per le ragioni sopra esposte, l'appello va respinto e, per l'effetto, va confermata la sentenza impugnata.
11. Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, respinge l'appello. N. 01052/2026 REG.RIC.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AF CO, Presidente
Nicola D'EL, Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicola D'EL AF CO N. 01052/2026 REG.RIC.
IL SEGRETARIO