Ordinanza cautelare 11 settembre 2025
Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 11/03/2026, n. 1699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1699 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01699/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03525/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3525 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Nicolo, con domicilio eletto presso il suo studio in Aversa, piazza Principe Amedeo;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Caserta, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento: del Decreto di rigetto del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, emesso dalla Questura di Caserta prot. N. 78, del 19 Giugno 2025, notificato al ricorrente in data 08 Luglio 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 il dott. BI EI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il gravame in epigrafe, l’odierno ricorrente, cittadino algerino, ha impugnato il decreto con cui la Questura di Caserta ha respinto la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
La vicenda trae origine da una precedente procedura di emersione da lavoro irregolare ai sensi del D.L. n. 34/2020, a seguito della quale la Questura di Salerno, pur avendo inizialmente notificato un preavviso di diniego a causa di una sentenza di condanna per il reato di tentato furto aggravato in concorso (artt. 56, 110, 624, 625 c.p.), divenuta irrevocabile il 17 febbraio 2020, aveva poi rilasciato il primo permesso di soggiorno, ritenendo evidentemente superate le criticità.
Alla scadenza di tale titolo, il ricorrente, avendo trasferito la propria residenza, presentava istanza di rinnovo presso la Questura di Caserta. Quest'ultima, sulla base della medesima sentenza di condanna, emetteva un preavviso di rigetto e, nonostante le memorie difensive prodotte, adottava il decreto di diniego prot. n. 78 del 19 giugno 2025, oggetto del presente giudizio.
Avverso tale provvedimento, il ricorrente ha dedotto un unico, articolato motivo di censura, rubricato come "Violazione degli artt. 1 e 3 della L. 241/90 - Difetto di motivazione - Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto - Erronea valutazione degli artt. 4 e 5, comma 5, del D.Lgs. 286/1998".
In sintesi, parte ricorrente sostiene che il reato contestato non sarebbe automaticamente ostativo, in quanto la sentenza di condanna, nel concedere le attenuanti generiche, avrebbe di fatto riconosciuto la speciale tenuità del danno (art. 62, n. 4, c.p.), circostanza che, ai sensi dell'art. 380 c.p.p., escluderebbe l'automatismo e imporrebbe una valutazione discrezionale della pericolosità sociale attuale, che sarebbe mancata o sarebbe stata illogica e carente.
Secondo l’assunta prospettazione, dunque, il provvedimento sarebbe viziato da eccesso di potere per contraddittorietà rispetto alla precedente positiva valutazione della Questura di Salerno, che aveva rilasciato il primo permesso di soggiorno sui medesimi presupposti, ingenerando un legittimo affidamento.
La motivazione sarebbe illogica e traviserebbe i fatti, in particolare laddove afferma un "mancato idoneo inserimento lavorativo", nonostante il ricorrente svolga regolare attività lavorativa.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione dell'Interno, eccependo l'infondatezza del ricorso e sostenendo la natura vincolata del provvedimento di diniego, stante la presenza di una condanna per un reato ostativo ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.Lgs. 286/98.
All’udienza pubblica del 4 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
La questione centrale del presente giudizio verte sulla qualificazione del reato per cui il ricorrente ha riportato condanna definitiva – tentato furto aggravato ai sensi dell'art. 625, nn. 2 e 5, c.p. – come automaticamente ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del D.lgs. n. 286/1998 (Testo Unico sull'Immigrazione).
L'art. 4, comma 3, del T.U.I. preclude l'ingresso e, per estensione, la permanenza regolare sul territorio nazionale dello straniero che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti dall'art. 380, commi 1 e 2, c.p.p. Tra questi, l'art. 380, comma 2, lett. e), c.p.p. include espressamente il "delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 625, primo comma, numero 2), prima ipotesi, o numero 5)".
La tesi principale del ricorrente si fonda sull'inciso finale della medesima lettera e), che recita: "salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale". Sostiene la difesa che, avendo il giudice penale motivato la concessione delle attenuanti generiche anche in considerazione del "valore non eccessivo dei beni sottratti", si dovrebbe ritenere implicitamente riconosciuta la circostanza del danno di speciale tenuità, con conseguente venir meno dell'automatismo ostativo.
Tale argomentazione, sebbene articolata, non può essere condivisa.
Occorre, in primo luogo, operare una netta distinzione tecnico-giuridica tra le "circostanze attenuanti generiche" di cui all'art. 62-bis c.p. e la specifica "circostanza attenuante comune" del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, c.p.
Le prime sono concesse dal giudice penale sulla base di una valutazione complessiva e discrezionale di tutti gli elementi positivi del fatto e della personalità dell'imputato, non espressamente previsti da altre disposizioni. La seconda, per contro, è una circostanza tipizzata, il cui riconoscimento richiede un accertamento specifico sulla particolare esiguità del danno o del lucro.
Dalla lettura della sentenza di condanna prodotta in atti, emerge che il giudice penale ha concesso le "circostanze attenuanti generiche", valutandole equivalenti alle aggravanti contestate. Sebbene nella motivazione si faccia riferimento al "valore non eccessivo dei beni sottratti", tale elemento è stato considerato unitamente al "comportamento, sostanzialmente remissivo", come uno dei fattori che hanno concorso a formare il convincimento del giudice per la concessione delle attenuanti generiche. Non vi è, tuttavia, alcun formale riconoscimento della specifica circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p.
In assenza di un esplicito riconoscimento di tale specifica attenuante nel dispositivo o nella motivazione della sentenza penale, l'Amministrazione non ha il potere di compiere una valutazione autonoma e sostitutiva di quella del giudice penale, né di interpretare estensivamente le motivazioni di quest'ultimo per farvi rientrare una circostanza non formalmente applicata. L'eccezione prevista dall'art. 380, comma 2, lett. e), c.p.p. è di stretta interpretazione e, come affermato dalla giurisprudenza, si applica solo qualora la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità sia stata effettivamente e formalmente riconosciuta nel giudizio penale. Sul punto, il Consiglio di Stato ha chiarito che l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. "non è stata riconosciuta dal giudice penale (avendo questi concesso unicamente le attenuanti generiche), sicché essa non è valutabile in questa sede onde affermare il carattere non ostativo del reato contestato, pena un improprio sconfinamento di questo giudice nelle competenze riservate ad altra autorità giurisdizionale" (Consiglio di Stato, Sez. III, 14 gennaio 2019, n. 353).
Ne consegue che, non ricorrendo tale eccezione, il reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, n. 5, c.p. per cui il ricorrente è stato condannato, rientra a pieno titolo nel novero dei reati automaticamente ostativi al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno. Di fronte a tale presupposto, l'Amministrazione non dispone di alcuna discrezionalità, essendo tenuta ad adottare un provvedimento di natura vincolata, rigettando l'istanza. Come affermato da consolidata giurisprudenza, in presenza di condanne per reati ostativi, il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno costituisce atto dovuto, senza che residui spazio per una valutazione comparativa della pericolosità sociale attuale del soggetto o del suo inserimento socio-lavorativo. La valutazione sulla pericolosità sociale "è stata, infatti, eseguita 'a monte' dallo stesso legislatore, con la conseguenza che nelle ipotesi tipizzate non è necessaria alcuna autonoma valutazione da parte del Questore sulla pericolosità sociale del cittadino straniero" (Consiglio di Stato, Sez. III, 21 gennaio 2019, n. 494; id., 14 luglio 2022, n. 5967).
Parimenti infondata è la censura di eccesso di potere per contraddittorietà rispetto al precedente rilascio del titolo da parte della Questura di Salerno. Come già anticipato in sede cautelare, il primo permesso di soggiorno è stato rilasciato all'esito di una procedura speciale di emersione (D.L. n. 34/2020), disciplinata da norme e finalità peculiari, non pienamente sovrapponibili a quelle che regolano il rinnovo ordinario del titolo. In ogni caso, il principio del legittimo affidamento non può essere invocato per pretendere il mantenimento di una situazione contra legem. Ogni istanza di rinnovo comporta una nuova e autonoma verifica della sussistenza di tutti i requisiti di legge, e l'eventuale precedente erronea valutazione di un'altra autorità amministrativa non può vincolare l'Amministrazione procedente a reiterare l'errore. Sul punto, la giurisprudenza ha precisato che "l’eventuale errore nel quale sia incorsa la Questura non può legittimare l’adozione di un successivo provvedimento illegittimo" (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 18 gennaio 2019, n. 47).
Infine, le doglianze relative al difetto di motivazione e al travisamento dei fatti risultano assorbite dalla natura vincolata dell'atto. Essendo il diniego una conseguenza diretta e obbligatoria della condanna ostativa, la motivazione del provvedimento si esaurisce nel richiamo a tale presupposto, risultando sufficiente e adeguata. Le ulteriori considerazioni sulla mancata integrazione sociale, pur se formulate in modo sintetico, costituiscono argomentazioni ad abundantiam che non inficiano la legittimità del nucleo centrale e vincolato della decisione.
Per le suesposte ragioni, il ricorso deve essere respinto.
3.- La natura della controversia e la peculiarità della vicenda giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;
spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN UD, Presidente
RO Vampa, Primo Referendario
BI EI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BI EI | IN UD |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.