TAR Napoli, sez. VI, sentenza 11/03/2026, n. 1699
TAR
Ordinanza cautelare 11 settembre 2025
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TAR
Sentenza 11 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione degli artt. 1 e 3 della L. 241/90 - Difetto di motivazione - Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto - Erronea valutazione degli artt. 4 e 5, comma 5, del D.Lgs. 286/1998

    Il Tribunale ha ritenuto che la sentenza penale non abbia formalmente riconosciuto la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, ma solo le attenuanti generiche. Pertanto, il reato rientra tra quelli ostativi e il diniego del permesso di soggiorno è un atto dovuto. La contraddittorietà rispetto al precedente rilascio è infondata, poiché ogni istanza di rinnovo è soggetta a nuova valutazione e il precedente rilascio in una procedura speciale non vincola l'amministrazione nel rinnovo ordinario. Le doglianze sul difetto di motivazione sono assorbite dalla natura vincolata dell'atto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VI, sentenza 11/03/2026, n. 1699
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1699
    Data del deposito : 11 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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