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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Udine, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Udine |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 40/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di UDINE Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZOSO LIANA MARIA TERESA, Presidente
RE FABIO, Relatore
ROMANO FEDERICA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 268/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Udine
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO AUTOTUTELA OBBLIGATORIA n. 11520240018621223000 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel giudizio iscritto al R.G.R. 268/25 dell'intestata Corte di giustizia tributaria di primo grado, promosso da Ricorrente_1 C.f. CF_Ricorrente_1 ut supra rappresentato e difeso, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Udine, avente ad oggetto la cartella di pagamento 11520240018621223000,
l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Udine rappresenta che è stata raggiunta una definizione conciliativa della vertenza ed insta per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere a spese interamente compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce di quanto rappresentato dalle parti, deve essere conseguentemente dichiarata l'estinzione del presente giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere a spese di giudizio integralmente compensate (artt.15 comma 2-octies e 46 e 48 d.lvo n.546/92).
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del procedimento e compensa le spese.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di UDINE Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZOSO LIANA MARIA TERESA, Presidente
RE FABIO, Relatore
ROMANO FEDERICA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 268/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Udine
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO AUTOTUTELA OBBLIGATORIA n. 11520240018621223000 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel giudizio iscritto al R.G.R. 268/25 dell'intestata Corte di giustizia tributaria di primo grado, promosso da Ricorrente_1 C.f. CF_Ricorrente_1 ut supra rappresentato e difeso, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Udine, avente ad oggetto la cartella di pagamento 11520240018621223000,
l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Udine rappresenta che è stata raggiunta una definizione conciliativa della vertenza ed insta per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere a spese interamente compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce di quanto rappresentato dalle parti, deve essere conseguentemente dichiarata l'estinzione del presente giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere a spese di giudizio integralmente compensate (artt.15 comma 2-octies e 46 e 48 d.lvo n.546/92).
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del procedimento e compensa le spese.