Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 07/05/2025, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
07/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 776/2017 R.G., promossa da:
nata a [...] il [...] e residente a [...]c.da Sciortino n° 117 cf: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Brolo via C. Colombo n.5, presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
rappresentato e difeso, e domiciliato come in atti;
- resistente -
OGGETTO: indebito disoccupazione agricola-reiscrizione elenchi anagrafici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso depositato in data 28/02/2017, parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo:
- Che la ricorrente, bracciante agricola, ha espletato regolarmente la propria attività lavorativa, alle dipendenze del Consorzio Pac Prod. , p.iva nell'anno 2012, come si Controparte_2 P.IVA_1
rileva dalla documentazione che si produce (DMAG e dalle buste paga e dichiarazioni responsabilità), lavorando in tale anno per 102 giornate;
- che stante la sussistenza del rapporto di lavoro, veniva regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici del Comune di residenza;
- che conseguentemente le venivano erogate le prestazioni cui aveva diritto;
- Che con nota del 18/12/2014 l' la informava “che nel periodo che va dal 01.01.2012 al CP_1
31.12.2012 sono stati pagati €. 6.442,90 in più sulla sua prestazione di DISOCCUPAZIONE
AGRICOLA cat. DSAGR n. 1 ”. Precisava, altresì, che “sono stato corrisposti trattamenti di famiglia non spettanti a causa della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli;
sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola non spettanti a causa
- Che stante la palese infondatezza di detta comunicazione, veniva proposto ricorso amministrativo, come da produzione, rimasto infruttuoso.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. CP_ Si costituiva l' eccependo la decadenza ex art. 22 d.l. n. 7/1970 convertito in l. n. 83/1970, e nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita documentalmente, e con l'escussione dei testi, ed all'esito dell'udienza del
28/03/2025, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal
Giudicante.
Il ricorso è fondato e va accolto, per quanto di seguito specificato.
CP_ Non sussistono problemi di decadenza, non avendo l' fornito, la prova dell'avvenuta cancellazione della parte ricorrente dagli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli.
CP_ Infatti, l' con gli allegati in atti, ha prodotto un elenco di variazione con allegato elenco dei nominativi dei braccianti cui risulta l'avvenuta cancellazione.
Ma dall'esame del citato elenco composto non risulta il nominativo della parte ricorrente.
Pertanto, in mancanza di prova dell'avvenuta cancellazione, l'eccezione va rigettata.
Passando a scrutinare il merito, in mancanza di prova dell'avvenuta cancellazione, basterebbe solo questo, per l'accoglimento del ricorso, ma parte ricorrente ha dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso i testi escussi e la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro e per gli anni di riferimento, necessari ai fini dell'ottenimento dell'indennità CP_ di disoccupazione cui l' chiede la restituzione.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' , a seguito di un CP_1 controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”
(Cass. 19.5.2003 n. 7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n. 14296; Cass. n. 14642/2012).
Sul punto, va rilevato che, come statuito dalla sentenza della Corte di Appello n.88/2021, in merito
CP_ all'accertamento ispettivo dell' i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali, fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente ai fatti attestanti nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni raccolte. (Cass. sez. un. N.12545/1992; n.17355/2009).
I rapporti ispettivi, pur facendo prova fino a querela di falso, per loro natura hanno tuttavia una attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, ed in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte di conoscenza si da consentire al Giudice ed alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto. (Cass. 14965/2012).
Orbene, questo Giudice nell'espressione del proprio potere discrezionale nella valutazione delle fonti di prova, ritiene che parte ricorrente, abbia dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso i testi escussi e la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro per gli anni e le giornate di riferimento.
Invero, i testi escussi, senza apparente contraddizione, hanno confermano sia l'esistenza, sia la durata e sia la natura onerosa del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, la corresponsione del pagamento, le direttive impartite.
Parte ricorrente ha versato in atti l'estratto conto previdenziale, relativo all'attività lavorativa svolta.
Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo giudicante che parte ricorrente abbia adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso.
La prova testimoniale assunta in giudizio ha evidenziato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato della ricorrente alle dipendenze della ditta “Consorzio PAC”.
Infatti, i testi escussi, senza alcuna contraddizione, hanno reso dichiarazioni molto dettagliate, circa la circostanza per cui la ricorrente lavorasse, nell'anno e per le giornate indicate in ricorso, presso la ditta
Consorzio PAC, peraltro specificando quali fossero le mansioni di fatto svolte dalla ricorrente, come fosse organizzato l'orario di lavoro, a quanto ammontasse la retribuzione e come venisse erogata. Hanno altresì riferito che il datore di lavoro, forniva ai lavoratori le direttive, con ciò evidenziando, nei fatti, l'estrinsecazione di almeno uno dei tipici poteri datoriali.
Va pertanto riconosciuto il diritto della ricorrente all'iscrizione negli elenchi per l'anno 2012, e per CP_ n.102 giornate annue, con conseguente condanna dell' all'iscrizione come chiesto in ricorso.
Ne consegue che, possedendo il requisito contributivo (102 giornate nel biennio) e assicurativo, alla stessa spetta il riconoscimento del proprio diritto ad ottenere l'erogazione della disoccupazione agricola anno 2012, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Conseguentemente, va pertanto ritenuto il diritto della ricorrente alla irripetibilità delle somme di cui alla comunicazione del 18/12/2014 a titolo di disoccupazione agricola 2012, con la conseguente restituzione di somme eventualmente trattenute per tale periodo, e l'iscrizione negli elenchi anagrafici per tali anni;
CP_ Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' e liquidate, tenuto conto della serialità, in Euro 1.200,00, oltre spese generali CPA ed IVA come per legge e con distrazione in favore dell'Avv. Carmela Bonina, che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1
, contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
[...] CP_1
1)Accoglie il ricorso, e per l'effetto annulla l'avviso di addebito, del 18/12/2014 con il quale l' CP_1
informava la ricorrente “che nel periodo che va dal 01.01.2012 al 31.12.2012 sono stati pagati €.
6.442,90 in più sulla sua prestazione di DISOCCUPAZIONE AGRICOLA cat. DSAGR n. 1, e
CP_ conseguentemente condanna l' alla restituzione di somme eventualmente trattenute a tale titolo, nonché all'iscrizione della ricorrente negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli per l'anno oggetto di causa;
CP_ 2)Condanna l' a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre spese generali CPA ed IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'Avv. Carmela Bonina;
Così deciso in Patti, 07/05/2025.
IL Giudice on.
Antonino Casdia