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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 21/07/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1583/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA
nelle persone dei magistrati dott. Emanuele Migliore Presidente rel. est.
dott. Enrico Chemollo Giudice
dott.ssa Margherita Cerizza Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da , nato a [...] il 17 Parte_1
luglio 1970, codice fiscale , assistito e difeso dall'Avv. Barbara Veronese C.F._1
del Foro di Biella e da , nata a [...] il [...], codice Parte_2
fiscale assistita e difesa dall'Avv. Alessia Ceste del Foro di Torino C.F._2
avente ad oggetto: modifica delle condizioni di cessazione effetti civili del matrimonio
sulle seguenti conclusioni
per entrambe le parti: come da ricorso congiunto cumulativo per modifica delle condizioni di cessazione effetti civili del matrimonio e, per l'effetto, “in riforma di quanto statuito nella sentenza
n. 27/2021 del 27 gennaio 2021 pubblicata il 29 gennaio 2021 (cfr. produzione n. 01_), nel procedimento Tribunale di Biella R.G. 1096/2020, prendendo atto degli accordi già intervenuti tra le PARTI, accertati i presupposti di legge e fattuali per la modifica delle condizioni, anche economiche, pattuite nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, disporre e pronunciare sentenza per l'omologa delle seguenti nuove condizioni: si Parte_1
obbliga a versare, previa dichiarazione di equità da parte del Tribunale, l'importo di complessivi €
20.000,00 (ventimila/00) a tacitazione definitiva e tombale di ogni pretesa, anche economica, di
, di cui: euro 10.000,00 (diecimila/00) a titolo di liquidazione di assegno Parte_2 divorzile in un'unica soluzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della Legge 898/1970 a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, avente causa o, comunque, connessa al precedente vincolo;
oltre a euro 10.000,00 (diecimila/00) a titolo di saldo di ogni pretesa inerente e pertinente il rimborso di acquisto mobilio in sostituzione delle previsioni di cui alla sentenza n.
27/2021 del 27.01.2021, pagamento da suddividere in due tranche di € 10.000.00 ciascuna, la prima da eseguirsi alla data di deposito del presente atto, il saldo di € 10.000,00 entro dieci giorni dalla pubblicazione della sentenza di omologa delle condizioni di cui al presente ricorso. Spese compensate”;
per il P.M.: atti trasmessi al P.M.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto dep. in data 17.4.2025, le parti hanno congiuntamente chiesto una modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 27/2021, passata in giudicato in data 29.7.2021, che ha disposto la corresponsione, a carico del sig. e in favore della sig.ra Pt_1 Pt_2
dell'importo mensile di € 2.000,00 a titolo di assegno divorzile.
Le parti hanno sul punto evidenziato la “sopravvenienza di nuove circostanze fattuali” e chiesto pertanto la modifica delle statuizioni della citata sentenza, in particolare mediante la rideterminazione del contributo a titolo di assegno divorzile, da soddisfarsi in unica soluzione, con la corresponsione dell'importo di € 20.000,00, di cui € 10.000,00 a titolo di liquidazione in unica soluzione, in sostituzione dell'assegno periodico, ed € 10.000,00 “quale rimborso per l'acquisto di mobil in sostituzione delle previsioni già contemplate nella sentenza” e secondo la suddivisione temporale meglio ivi indicata.
Con provvedimento in data 15.5.2025, è stata richiesta un'integrazione della domanda al fine d
“meglio allegare e/o comprovare la propria domanda” con elementi “che consentano al Collegio di ritenere l'importo pattuito una tantum equo in considerazione della condizioni economiche, della durata del matrimonio o di qualsivoglia altra circostanza rilevante ai fini dell'accoglimento della domanda”.
Le parti hanno depositato memoria in data 19.6.2025 in ottemperanza a quanto disposto con il citato provvedimento.
Il Collegio ritiene che la domanda possa essere accolta per le seguenti ragioni.
Come noto, l'art. 5, comma 8 della Legge n. 898/1970 prevede che “su accordo delle parti la corresponsione (del cd. assegno divorzile, ndr) può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale”.
Sul punto, la Suprema Corte ha da tempo chiarito che “la determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo delle parti, o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi, poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni e delle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno di divorzio prescinde dagli obblighi di mantenimento e alimenti operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce un effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione” (cfr. Cass., n. 23690/2008).
Ciò posto, ritiene il Collegio che, alla luce della documentazione prodotta, della durata del matrimonio (circa 17 anni), della completa regolamentazione degli aspetti economici tra i coniugi già attuata in sede di separazione1, unitamente al sopravvenuto peggioramento della situazione reddituale dell'ex coniuge tenuto alla corresponsione dell'assegno divorzile, allo stato privo di occupazione2, e all'allegata instaurazione, da parte di ciascuno degli ex coniugi, di nuove e stabili relazioni con altri soggetti, l'importo convenuto dalle parti appaia equo ex art. 5, comma 8 Legge
898/1970, dovendosi pertanto provvedere in esatta conformità.
Deve altresì darsi atto che il citato art. 5, comma 8, della Legge n. 898/1970 prevede che, proprio nel caso di corresponsione dell'assegno divorzile in unica soluzione, “non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico”.
Ritiene ancora il Collegio che tale disposizione non osti a una regolamentazione pattizia, quale quella in esame, che preveda, nel rispetto delle esigenze di equità connesse alla valutazione giudiziale, comunque un esborso da parte di uno degli ex coniugi in favore dell'altro di una somma a titolo di assegno divorzile in unica soluzione, da intendersi comunque calibrata sulle esigenze personali ed economiche dell'avente diritto per tutte le ragioni esposte.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, così dispone: in accoglimento della domanda congiuntamente proposta dalle parti, omologa gli accordi raggiunti dalle parti e per l'effetto dispone la revisione delle disposizioni relative ai rapporti economici conseguenti alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio come da conclusioni congiuntamente rassegnate e da intendersi integralmente richiamate.
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio in data 16.7.2025.
Il Presidente rel. est.
Emanuele Migliore 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. ricorso per separazione consensuale e verbale di omologa, prodotti sub. doc. n. 4. 2 Cfr. in particolare, doc. n. 6 attestante la cessazione del rapporto di lavoro del sig. con l'impresa Pt_1
DANIELI CONSTRUCTION INTERNATIONAL S.p.A.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA
nelle persone dei magistrati dott. Emanuele Migliore Presidente rel. est.
dott. Enrico Chemollo Giudice
dott.ssa Margherita Cerizza Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da , nato a [...] il 17 Parte_1
luglio 1970, codice fiscale , assistito e difeso dall'Avv. Barbara Veronese C.F._1
del Foro di Biella e da , nata a [...] il [...], codice Parte_2
fiscale assistita e difesa dall'Avv. Alessia Ceste del Foro di Torino C.F._2
avente ad oggetto: modifica delle condizioni di cessazione effetti civili del matrimonio
sulle seguenti conclusioni
per entrambe le parti: come da ricorso congiunto cumulativo per modifica delle condizioni di cessazione effetti civili del matrimonio e, per l'effetto, “in riforma di quanto statuito nella sentenza
n. 27/2021 del 27 gennaio 2021 pubblicata il 29 gennaio 2021 (cfr. produzione n. 01_), nel procedimento Tribunale di Biella R.G. 1096/2020, prendendo atto degli accordi già intervenuti tra le PARTI, accertati i presupposti di legge e fattuali per la modifica delle condizioni, anche economiche, pattuite nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, disporre e pronunciare sentenza per l'omologa delle seguenti nuove condizioni: si Parte_1
obbliga a versare, previa dichiarazione di equità da parte del Tribunale, l'importo di complessivi €
20.000,00 (ventimila/00) a tacitazione definitiva e tombale di ogni pretesa, anche economica, di
, di cui: euro 10.000,00 (diecimila/00) a titolo di liquidazione di assegno Parte_2 divorzile in un'unica soluzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della Legge 898/1970 a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, avente causa o, comunque, connessa al precedente vincolo;
oltre a euro 10.000,00 (diecimila/00) a titolo di saldo di ogni pretesa inerente e pertinente il rimborso di acquisto mobilio in sostituzione delle previsioni di cui alla sentenza n.
27/2021 del 27.01.2021, pagamento da suddividere in due tranche di € 10.000.00 ciascuna, la prima da eseguirsi alla data di deposito del presente atto, il saldo di € 10.000,00 entro dieci giorni dalla pubblicazione della sentenza di omologa delle condizioni di cui al presente ricorso. Spese compensate”;
per il P.M.: atti trasmessi al P.M.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto dep. in data 17.4.2025, le parti hanno congiuntamente chiesto una modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 27/2021, passata in giudicato in data 29.7.2021, che ha disposto la corresponsione, a carico del sig. e in favore della sig.ra Pt_1 Pt_2
dell'importo mensile di € 2.000,00 a titolo di assegno divorzile.
Le parti hanno sul punto evidenziato la “sopravvenienza di nuove circostanze fattuali” e chiesto pertanto la modifica delle statuizioni della citata sentenza, in particolare mediante la rideterminazione del contributo a titolo di assegno divorzile, da soddisfarsi in unica soluzione, con la corresponsione dell'importo di € 20.000,00, di cui € 10.000,00 a titolo di liquidazione in unica soluzione, in sostituzione dell'assegno periodico, ed € 10.000,00 “quale rimborso per l'acquisto di mobil in sostituzione delle previsioni già contemplate nella sentenza” e secondo la suddivisione temporale meglio ivi indicata.
Con provvedimento in data 15.5.2025, è stata richiesta un'integrazione della domanda al fine d
“meglio allegare e/o comprovare la propria domanda” con elementi “che consentano al Collegio di ritenere l'importo pattuito una tantum equo in considerazione della condizioni economiche, della durata del matrimonio o di qualsivoglia altra circostanza rilevante ai fini dell'accoglimento della domanda”.
Le parti hanno depositato memoria in data 19.6.2025 in ottemperanza a quanto disposto con il citato provvedimento.
Il Collegio ritiene che la domanda possa essere accolta per le seguenti ragioni.
Come noto, l'art. 5, comma 8 della Legge n. 898/1970 prevede che “su accordo delle parti la corresponsione (del cd. assegno divorzile, ndr) può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale”.
Sul punto, la Suprema Corte ha da tempo chiarito che “la determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo delle parti, o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi, poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni e delle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno di divorzio prescinde dagli obblighi di mantenimento e alimenti operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce un effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione” (cfr. Cass., n. 23690/2008).
Ciò posto, ritiene il Collegio che, alla luce della documentazione prodotta, della durata del matrimonio (circa 17 anni), della completa regolamentazione degli aspetti economici tra i coniugi già attuata in sede di separazione1, unitamente al sopravvenuto peggioramento della situazione reddituale dell'ex coniuge tenuto alla corresponsione dell'assegno divorzile, allo stato privo di occupazione2, e all'allegata instaurazione, da parte di ciascuno degli ex coniugi, di nuove e stabili relazioni con altri soggetti, l'importo convenuto dalle parti appaia equo ex art. 5, comma 8 Legge
898/1970, dovendosi pertanto provvedere in esatta conformità.
Deve altresì darsi atto che il citato art. 5, comma 8, della Legge n. 898/1970 prevede che, proprio nel caso di corresponsione dell'assegno divorzile in unica soluzione, “non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico”.
Ritiene ancora il Collegio che tale disposizione non osti a una regolamentazione pattizia, quale quella in esame, che preveda, nel rispetto delle esigenze di equità connesse alla valutazione giudiziale, comunque un esborso da parte di uno degli ex coniugi in favore dell'altro di una somma a titolo di assegno divorzile in unica soluzione, da intendersi comunque calibrata sulle esigenze personali ed economiche dell'avente diritto per tutte le ragioni esposte.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, così dispone: in accoglimento della domanda congiuntamente proposta dalle parti, omologa gli accordi raggiunti dalle parti e per l'effetto dispone la revisione delle disposizioni relative ai rapporti economici conseguenti alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio come da conclusioni congiuntamente rassegnate e da intendersi integralmente richiamate.
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio in data 16.7.2025.
Il Presidente rel. est.
Emanuele Migliore 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. ricorso per separazione consensuale e verbale di omologa, prodotti sub. doc. n. 4. 2 Cfr. in particolare, doc. n. 6 attestante la cessazione del rapporto di lavoro del sig. con l'impresa Pt_1
DANIELI CONSTRUCTION INTERNATIONAL S.p.A.