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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 29/01/2026, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 850/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
24/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
NC SALVATORE, Relatore
QUARTARARO BALDASSARE, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5632/2023 depositato il 27/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 931/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
13 e pubblicata il 24/04/2023
Atti impositivi:
- ESTRATTO DI RUOLO n. 29520160030995401000 IRPEF-ALTRO 2013
- ESTRATTO DI RUOLO n. 29520160030995401000 IVA-ALTRO 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso/reclamo- mediazione depositato il 12/07/2021 nei confronti di SS Sicilia PA, impugnava la cartella di pagamento n. 29520160030995401000, per la complessiva somma di euro 7.076,57 per IRPEF e accessori;
La ricorrente deduceva il seguente motivo di doglianza:
1. nullità della cartella di pagamento per violazione dell'art. 25 DPR 602/73 a seguito della mancata giuridica notifica;
Con vittoria di spese e compensi;
Si costituiva in data 21/10/2022, l'Agenzia delle Entrate SS di Messina, chiedendo il rigetto del ricorso per inammissibilità dello stesso ai sensi degli ex art. 19 e 21 D. lgs 546/1992.
Con vittoria di spese di giudizio.
All' odierna udienza la causa andava in decisione.
Affermava la Corte adita:
“Il motivo di doglianza della ricorrente è infondato e il ricorso va rigettato.
La ricorrente lamenta la nullità dell'atto impugnato per la mancata notificazione e conseguente inesistenza giuridica dell'atto opposto.
Letti gli atti di causa, si è accertato che le cartelle sottese all' atto impugnato sono state notificate con posta privata NEXIVE PA il 10/04/2017.
In effetti la notifica di atti tributari a mezzo posta privata negli ultimi anni è stata oggetto di importante contenzioso con giurisprudenza non univoca sulla materia.
Alla luce della più recente giurisprudenza di Cassazione cui la Corte si deve ispirare, (sentenza 15361/2020; ordinanza n. 1357- 18/01/2023) non può essere ritenuta nulla la notificazione di un atto tributario sostanziale eseguita a mezzo di licenziatario postale privato nel periodo intercorrente tra la prima, parziale, liberalizzazione dei servizi postali, operata dal D.lgs n. 58/2011, a decorrere dal 30 Aprile dello stesso anno,
e quella compiutamente attuata con la Legge 124/2017.
La Corte di Cassazione su un giudizio analogo ha operato in primis una puntuale ricostruzione del quadro normativo che, attraverso successivi passaggi, ha condotto alla progressiva liberalizzazione del mercato dei servizi postali.
In sintesi, la Corte ha ricordato che la previsione di cui all'articolo 4 del Dlgs n. 261/1999, che includeva tra i servizi riservati al “fornitore del servizio postale universale” tutti “gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie”, è stata successivamente riscritta, a opera del Dlgs n. 58/2011 (di recepimento della direttiva unionale n. 2008/6/Ce), disponendo l'affidamento in via esclusiva a detto “fornitore” dei soli servizi inerenti: (1) le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notifica di atti giudiziari di cui alla legge n. 890/1982; (2) le notificazioni a mezzo posta dei verbali riguardanti la contestazione delle infrazioni al Codice della strada.
L'epilogo dell'evoluzione normativa, ricorda la pronuncia in rassegna, si è avuto, infine, con la legge n.
124/2017 (legge per il mercato e la concorrenza) che, abrogando il riferito articolo 4 del Dlgs n. 261/1999, ha determinato la soppressione di ogni residua riserva in favore della società PO IA PA, quale fornitore del servizio postale universale.
Tenuto conto di quanto precede, chiosa pertanto la pronuncia, deve essere riconosciuta “la validità delle notifiche degli atti amministrativi diversi dalle contestazioni di violazioni al codice della strada effettuate dopo il 30.4.2011, data di entrata del d.lvo 58/2011”.
Deve essere osservato che in materia di servizi postali, la disciplina nazionale è vincolata al rispetto della normativa fissata al riguardo dalle direttive dell'Unione europea, le quali sono finalizzate tra l'altro, a garantire omogeneità normativa e tutela della concorrenza tra gli operatori del particolare settore.
Per questo motivo, come illustrato, la riserva a favore del fornitore del servizio postale universale, che un tempo concerneva indistintamente tutti gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, è stata progressivamente erosa fino a venir meno, a decorrere dal 10 settembre 2017, quando
è stato abrogato l'articolo 4 del Dlgs n. 261/1999.
Pertanto, PO IA PA (società per azioni a partecipazione pubblica, nella quale i diritti dell'azionista sono esercitati dal ministero dell'Economia e delle Finanze), che pure è affidataria del servizio universale fino al 30 aprile 2026 e come tale obbligata a erogare su tutto il territorio nazionale il servizio postale base
(appunto “universale”), dal 10 settembre 2017 non gode più di alcuna riserva legale in proprio favore.
Di conseguenza, anche gli operatori postali “privati”, diversi dal predetto fornitore sono legittimati alla notificazione degli atti un tempo oggetto di esclusiva a favore di PO.
In questi anni, in cui come detto si è assistito a una rapida evoluzione normativa, la giurisprudenza è stata chiamata in causa in diverse occasioni, al fine di chiarire quale fosse la regola mano a mano applicabile a seconda del periodo cronologico di riferimento. Per quanto riguarda la notificazione di atti tributari sostanziali, la Corte, già nella sentenza n. 15361/2020, era giunta ad affermare la validità della notifica dell'atto impositivo notificato tra il 30 aprile 2011 (come detto, data di entrata in vigore del Dlgs n. 58/2011) e il 10 settembre
2017 mediante licenziatario di posta privata, osservando che una siffatta conclusione è “in linea con l'evoluzione interpretativa che ha ormai ritenuto configurabile l'ipotesi di inesistenza della notificazione in casi assolutamente residuali.”
Allo stesso modo, in fattispecie riguardante cartelle di pagamento regolarmente impugnate, il Collegio di legittimità (ordinanza n. 25078/2021) ha rilevato che, in ogni caso, l'impugnazione “avrebbe comunque sanato per raggiungimento dello scopo dell'atto l'ipotetico vizio (non di inesistenza ma) di nullità della notificazione delle stesse a mezzo posta privata”.
Alla luce di quanto sopra esposto, non può essere accolto il motivo di doglianza della ricorrente riguardo l'eccezione di nullità dell' atto impugnato per mancata notificazione e conseguente inesistenza giuridica dell' atto opposto.
Alla stregua di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato con condanna alle spese di giudizio, così come liquidate in dispositivo.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la sig.ra Ricorrente_1 con atto del 27 Dicembre 2023 deducendo i seguenti motivi.
Eccezione di nullità della sentenza impugnata per “error in procedendo” ed omessa motivazione, per errata valutazione in merito alla nullità della notifica a mezzo PO Privata (Società_1 spa). I giudici di prime cure, pur rilevando l'illegittimità della notifica degli atti tributari a mezzo poste private, hanno rigettato il ricorso di primo grado, ritenendo che la prima, parziale liberalizzazione prevista dal DLGS 58/2011, determinasse la validità delle notifiche di natura tributaria valide far decorrenza da quelle notificate dal 30.04.2011.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 931/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina sez. 13 e depositata il 24
Aprile 2023.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – SS che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
La ricorrente lamenta la nullità dell'atto impugnato per la mancata notificazione e conseguente inesistenza giuridica della cartella di pagamento. Stanche che la cartella è stata notificata con posta privata Società_1 PA e che seppur la notifica di atti tributari a mezzo posta privata negli ultimi anni è stata oggetto di contrasti giurisprudenziali, in materia di servizi postali, la disciplina nazionale è vincolata al rispetto della normativa fissata dalle direttive dell'Unione europea, al fine di garantire una disciplina univoca in materia. Com'è noto infatti, dal 10 settembre 2017, è stato abrogato l'articolo 4 del D.lgs n. 261/1999, e PO IA PA dal
10 settembre 2017 non gode più di alcuna riserva legale in proprio favore. Di conseguenza, anche gli operatori postali “privati”, diversi dal predetto fornitore sono legittimati alla notificazione degli atti un tempo oggetto di esclusiva a favore di PO. Inoltre in merito si riportano i principi giurisprudenziali sulla salvaguardia degli atti processuali, per le Sezioni Unite “Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge. Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo. La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato“. Il ricorso, altresì, è da ritenere inammissibile ex art. 19, c. 3, e art. 21 del D.lgs. 546/1992 perché tardivamente proposto. Ed invero, la cartella di pagamento contestata dalla ricorrente e menzionata in premessa è stata regolarmente notificata.
Pertanto, la ricorrente, avrebbe dovuto impugnare la suddetta cartella di pagamento entro e non oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 21 del D. Lgs. 546/1992. Ne consegue che l'impugnazione oggi proposta
è da ritenere inammissibile per decadenza dei termini utili previsti dalla normativa vigente. Senza recesso alcuno dalle superiori eccezioni, va ancora rilevato il corretto operato dell'Agente di riscossione (oggi Ader).
Infatti, nel caso oggetto della presente fattispecie, non appena ha ricevuto il ruolo da parte dell' Ente impositore, ha provveduto alla tempestiva e regolare notifica della cartella di pagamento n.
29520160030995401000, dapprima notificata mediante pec in data 17/01/2017 e successivamente visto che la notifica non è andata a buon fine si è proceduto ad una nuova notificata mediante poste il 10/04/2017.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
All'udienza del 24 Ottobre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
L'appello investe, in via essenziale, la statuizione del primo giudice circa la validità della notifica della cartella di pagamento n.29520160030995401000, eseguita – secondo la prospettazione difensiva dell'appellante – a mezzo di operatore postale privato (Società_1 S. p. A. ) in data 10.04.2017. L'appellante: assume che la notificazione via posta privata, alla data del 10.04.2017, fosse radicalmente illegittima per difetto di abilitazione normativa dell'operatore; ritiene, dunque, inesistente – e non meramente nulla – la notifica;
deduce che il primo giudice avrebbe: travisato il quadro normativo (in particolare con riferimento al D.
Lgs.261/1999, come modificato, ed alla L.124/2017); omesso e/o reso motivazione incongrua sulla questione, incorrendo in error in procedendo e in violazione dei principi in materia di notificazioni di atti tributari. La resistente Agenzia delle Entrate-SS contesta integralmente tali censure, chiedendone il rigetto, e ribadisce l'inammissibilità originaria del ricorso per tardività, oltre che la piena validità ed efficacia della notifica.
In via preliminare, questa Corte ritiene di doversi pronunciare sulla tardività del ricorso introduttivo di primo grado, eccezione riproposta in appello dall'Agenzia delle Entrate-SS.
Ai sensi dell'art.19,comma 3, D. Lgs.546/1992, gli atti di riscossione coattiva, tra cui le cartelle di pagamento, sono impugnabili entro i termini di cui all'art.21. L'art.21, comma 1, D. Lgs.546/1992 stabilisce che il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla notificazione dell'atto impugnato.
Pertanto, ove la cartella risulti ritualmente notificata, il mancato rispetto del termine di sessanta giorni determina l'inammissibilità del ricorso.
Dalla documentazione versata in atti dall'Agenzia delle Entrate-SS, non specificamente confutata con adeguata prova contraria dall'appellante, risulta che: la cartella di pagamento n.29520160030995401000: è stata oggetto di un primo tentativo di notifica a mezzo PEC in data 17.01.2017
(non andato a buon fine); è stata successivamente notificata a mezzo servizio postale in data 10.04.2017.
L'appellante incentra le proprie censure esclusivamente sulla asserita illegittimità del mezzo di notificazione
(operatore postale privato), ma: non contesta in modo puntuale la data indicata nell'avviso di ricevimento;
non fornisce elementi idonei a dimostrare una diversa data di effettiva conoscenza, né la mancata ricezione dell'atto. Il ricorso originario risulta, invece, proposto ben oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione del 10.04.2017. L'eccezione di tardività del ricorso introduttivo, in quanto attinente ad una condizione processuale (rispetto del termine di decadenza per l'impugnazione), è rilevabile e valutabile in via prioritaria rispetto alle ulteriori doglianze, come correttamente dedotto dalla difesa erariale. Pertanto, già sotto tale profilo: il ricorso di primo grado doveva ritenersi inammissibile;
le successive censure in punto di validità della notifica avrebbero potuto rilevare, al più, in via subordinata e comunque in un quadro di previa verifica del rispetto del termine ex art. 21 D. Lgs.546/1992. Tuttavia, anche volendo prescindere da tale profilo, l'appello si rivela infondato nel merito, come di seguito.
Sulla dedotta inesistenza/nullità della notifica a mezzo operatore postale privato L'appellante insiste nel sostenere la radicale inesistenza giuridica della notifica della cartella impugnata in quanto: eseguita, in data 10.04.2017, a mezzo operatore postale privato (Società_1 S. p. A. ); in un momento in cui, a suo dire, solo PO Italiane S. p. A. avrebbe potuto legittimamente svolgere il servizio di notificazione degli atti tributari con efficacia ex L.890/1982. La tesi non può essere condivisa.
È principio pacifico che la notificazione: è un procedimento a forma vincolata, diretto ad assicurare la conoscenza legale dell'atto al destinatario;
laddove siano rispettati gli elementi essenziali della fattispecie notificatoria (atto da notificare, soggetto notificante abilitato, consegna o messa a disposizione all'indirizzo del destinatario, risultanze documentali), l'atto produce i suoi effetti anche in presenza di irregolarità formali.
In materia di invalidità degli atti processuali, l'art.156 c. p. c. stabilisce: la nullità non può essere pronunciata se non nei casi previsti dalla legge o quando l'atto manchi dei requisiti formali essenziali per il raggiungimento dello scopo;
la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato (comma
3). In tema di notificazione: lo scopo dell'atto non è altro che quello di porre il destinatario in grado di conoscere l'atto notificato, determinando la certezza legale dell'ingresso dell'atto nella sua sfera di conoscibilità; pertanto, quando risulta che il destinatario ha effettivamente preso conoscenza dell'atto (come dimostra la stessa proposizione di un ricorso nel merito), eventuali vizi del procedimento notificatorio, non costituenti inesistenza in senso stretto, si considerano sanati per raggiungimento dello scopo. Nel caso in esame: la contribuente ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento, facendo riferimento a specifici contenuti dell'atto e alla data di notificazione;
ciò dimostra, in maniera univoca, che l'atto è entrato nella sua sfera di conoscibilità; anche a voler ipotizzare vizi formali nella scelta dell'operatore postale, tali vizi non possono condurre alla radicale inesistenza della notificazione, risultando comunque integrata la fattispecie funzionale del procedimento e raggiunto il suo scopo.
L'appellante richiama in modo ampio il dibattito giurisprudenziale in materia di affidamento del servizio di notificazione ad operatori privati nel contesto della liberalizzazione dei servizi postali, nonché: la Direttiva
2008/6/CE; il D. Lgs.261/1999; la L.4 agosto 2017, n.124; le modifiche alla L.20 novembre 1982, n.890.
Sebbene il quadro normativo abbia effettivamente attraversato una fase di transizione, e benché possa porsi, in astratto, il tema dei requisiti dell'operatore privato (licenza individuale speciale, standard di sicurezza e affidabilità del servizio), occorre comunque tenere distinti:
1. il piano strettamente formale-normativo, attinente: al regime di riserva legale di cui godeva in passato PO Italiane S. p. A. ; alle condizioni per l'abilitazione di operatori privati a svolgere il servizio di notificazione;
2. il piano processuale, in cui: si valuta se, nel caso concreto, la notificazione: sia stata eseguita in modo tale da consentire l'individuazione dell'atto, del destinatario, della data e delle modalità di consegna;
abbia effettivamente determinato la conoscenza dell'atto da parte del destinatario;
e, conseguentemente, se il vizio dedotto: si traduca in una vera e propria inesistenza del procedimento notificatorio (mancanza assoluta dell'atto o del suo iter essenziale); oppure integri una irregolarità o nullità sanabile, non idonea a travolgere definitamente gli effetti della notificazione. Nel caso di specie: l'appellante non contesta: di aver ricevuto effettivamente la cartella;
di averne conosciuto il contenuto;
essa si limita a sostenere la non abilitazione dell'operatore privato alla data del 10.04.2017, qualificando il vizio come inesistenza. Tuttavia: la notificazione risulta sorretta da documentazione postale che attesta la spedizione e la ricezione;
non risulta lesa, in concreto, la funzione di garanzia della conoscenza legale dell'atto; il vizio prospettato, anche nell'ottica più rigorosa, è riconducibile – al più – ad un vizio di nullità del procedimento di notificazione, certamente suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, una volta che sia dimostrata (come nel caso) la conoscenza effettiva dell'atto e la proposizione del ricorso in relazione a quello specifico atto. Ne consegue che: non può essere accolta la tesi dell'inesistenza giuridica della notifica;
non è ravvisabile alcun vizio tale da travolgere il rapporto tributario sottostante o da rendere illegittima la sentenza di primo grado.
Sull'asserito error in procedendo e sull'omessa motivazione del primo giudice, l'appellante lamenta, in via formale, la nullità della sentenza impugnata per: error in procedendo;
omessa o insufficiente motivazione in ordine: alla valutazione della normativa in tema di servizi postali;
alla specifica questione della validità della notifica a mezzo Società_1 S. p. A. La doglianza non ha fondamento. La sentenza di primo grado: ha dato atto dell'avvenuta notifica della cartella;
ha ritenuto la stessa valida ai fini del decorso del termine di impugnazione;
ha espresso, pur sinteticamente, una motivazione: coerente con il principio per cui eventuali vizi formali del procedimento notificatorio, ove l'atto abbia raggiunto lo scopo, non determinano la sua radicale inesistenza;
conforme al dato che la contribuente ha effettivamente proposto ricorso, dimostrando la conoscenza dell'atto.
In tema di motivazione: non è richiesto al giudice di primo grado di affrontare analiticamente e in modo diffuso ogni singola norma o pronuncia astrattamente richiamata dalla parte;
è sufficiente che il nucleo essenziale della ratio decidendi sia chiaramente identificabile e consenta di comprendere: le ragioni per cui le eccezioni sono state respinte;
la base logico-giuridica della decisione. Nel caso concreto: la decisione di ritenere regolarmente notificata la cartella e di considerare irrilevanti eventuali irregolarità nella scelta dell'operatore informano l'intero sviluppo argomentativo della sentenza;
il che esclude qualsivoglia omessa motivazione in senso tecnico;
l'eventuale insufficienza o non condivisione della motivazione si traduce in una censura di merito, che è stata qui esaminata e ritenuta infondata. Non ricorrono, dunque, i presupposti per ravvisare: né un error in procedendo idoneo a determinare la nullità della sentenza impugnata;
né una effettiva violazione dell'obbligo di motivazione.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto da Ricorrente_1 va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo, Sezione n. 19 definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna la parte appellante al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate - SS, delle spese processuali del Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di Legge se dovuti.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della XIX Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 24 Ottobre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Pino Zingale)
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
24/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
NC SALVATORE, Relatore
QUARTARARO BALDASSARE, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5632/2023 depositato il 27/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 931/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
13 e pubblicata il 24/04/2023
Atti impositivi:
- ESTRATTO DI RUOLO n. 29520160030995401000 IRPEF-ALTRO 2013
- ESTRATTO DI RUOLO n. 29520160030995401000 IVA-ALTRO 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso/reclamo- mediazione depositato il 12/07/2021 nei confronti di SS Sicilia PA, impugnava la cartella di pagamento n. 29520160030995401000, per la complessiva somma di euro 7.076,57 per IRPEF e accessori;
La ricorrente deduceva il seguente motivo di doglianza:
1. nullità della cartella di pagamento per violazione dell'art. 25 DPR 602/73 a seguito della mancata giuridica notifica;
Con vittoria di spese e compensi;
Si costituiva in data 21/10/2022, l'Agenzia delle Entrate SS di Messina, chiedendo il rigetto del ricorso per inammissibilità dello stesso ai sensi degli ex art. 19 e 21 D. lgs 546/1992.
Con vittoria di spese di giudizio.
All' odierna udienza la causa andava in decisione.
Affermava la Corte adita:
“Il motivo di doglianza della ricorrente è infondato e il ricorso va rigettato.
La ricorrente lamenta la nullità dell'atto impugnato per la mancata notificazione e conseguente inesistenza giuridica dell'atto opposto.
Letti gli atti di causa, si è accertato che le cartelle sottese all' atto impugnato sono state notificate con posta privata NEXIVE PA il 10/04/2017.
In effetti la notifica di atti tributari a mezzo posta privata negli ultimi anni è stata oggetto di importante contenzioso con giurisprudenza non univoca sulla materia.
Alla luce della più recente giurisprudenza di Cassazione cui la Corte si deve ispirare, (sentenza 15361/2020; ordinanza n. 1357- 18/01/2023) non può essere ritenuta nulla la notificazione di un atto tributario sostanziale eseguita a mezzo di licenziatario postale privato nel periodo intercorrente tra la prima, parziale, liberalizzazione dei servizi postali, operata dal D.lgs n. 58/2011, a decorrere dal 30 Aprile dello stesso anno,
e quella compiutamente attuata con la Legge 124/2017.
La Corte di Cassazione su un giudizio analogo ha operato in primis una puntuale ricostruzione del quadro normativo che, attraverso successivi passaggi, ha condotto alla progressiva liberalizzazione del mercato dei servizi postali.
In sintesi, la Corte ha ricordato che la previsione di cui all'articolo 4 del Dlgs n. 261/1999, che includeva tra i servizi riservati al “fornitore del servizio postale universale” tutti “gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie”, è stata successivamente riscritta, a opera del Dlgs n. 58/2011 (di recepimento della direttiva unionale n. 2008/6/Ce), disponendo l'affidamento in via esclusiva a detto “fornitore” dei soli servizi inerenti: (1) le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notifica di atti giudiziari di cui alla legge n. 890/1982; (2) le notificazioni a mezzo posta dei verbali riguardanti la contestazione delle infrazioni al Codice della strada.
L'epilogo dell'evoluzione normativa, ricorda la pronuncia in rassegna, si è avuto, infine, con la legge n.
124/2017 (legge per il mercato e la concorrenza) che, abrogando il riferito articolo 4 del Dlgs n. 261/1999, ha determinato la soppressione di ogni residua riserva in favore della società PO IA PA, quale fornitore del servizio postale universale.
Tenuto conto di quanto precede, chiosa pertanto la pronuncia, deve essere riconosciuta “la validità delle notifiche degli atti amministrativi diversi dalle contestazioni di violazioni al codice della strada effettuate dopo il 30.4.2011, data di entrata del d.lvo 58/2011”.
Deve essere osservato che in materia di servizi postali, la disciplina nazionale è vincolata al rispetto della normativa fissata al riguardo dalle direttive dell'Unione europea, le quali sono finalizzate tra l'altro, a garantire omogeneità normativa e tutela della concorrenza tra gli operatori del particolare settore.
Per questo motivo, come illustrato, la riserva a favore del fornitore del servizio postale universale, che un tempo concerneva indistintamente tutti gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, è stata progressivamente erosa fino a venir meno, a decorrere dal 10 settembre 2017, quando
è stato abrogato l'articolo 4 del Dlgs n. 261/1999.
Pertanto, PO IA PA (società per azioni a partecipazione pubblica, nella quale i diritti dell'azionista sono esercitati dal ministero dell'Economia e delle Finanze), che pure è affidataria del servizio universale fino al 30 aprile 2026 e come tale obbligata a erogare su tutto il territorio nazionale il servizio postale base
(appunto “universale”), dal 10 settembre 2017 non gode più di alcuna riserva legale in proprio favore.
Di conseguenza, anche gli operatori postali “privati”, diversi dal predetto fornitore sono legittimati alla notificazione degli atti un tempo oggetto di esclusiva a favore di PO.
In questi anni, in cui come detto si è assistito a una rapida evoluzione normativa, la giurisprudenza è stata chiamata in causa in diverse occasioni, al fine di chiarire quale fosse la regola mano a mano applicabile a seconda del periodo cronologico di riferimento. Per quanto riguarda la notificazione di atti tributari sostanziali, la Corte, già nella sentenza n. 15361/2020, era giunta ad affermare la validità della notifica dell'atto impositivo notificato tra il 30 aprile 2011 (come detto, data di entrata in vigore del Dlgs n. 58/2011) e il 10 settembre
2017 mediante licenziatario di posta privata, osservando che una siffatta conclusione è “in linea con l'evoluzione interpretativa che ha ormai ritenuto configurabile l'ipotesi di inesistenza della notificazione in casi assolutamente residuali.”
Allo stesso modo, in fattispecie riguardante cartelle di pagamento regolarmente impugnate, il Collegio di legittimità (ordinanza n. 25078/2021) ha rilevato che, in ogni caso, l'impugnazione “avrebbe comunque sanato per raggiungimento dello scopo dell'atto l'ipotetico vizio (non di inesistenza ma) di nullità della notificazione delle stesse a mezzo posta privata”.
Alla luce di quanto sopra esposto, non può essere accolto il motivo di doglianza della ricorrente riguardo l'eccezione di nullità dell' atto impugnato per mancata notificazione e conseguente inesistenza giuridica dell' atto opposto.
Alla stregua di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato con condanna alle spese di giudizio, così come liquidate in dispositivo.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la sig.ra Ricorrente_1 con atto del 27 Dicembre 2023 deducendo i seguenti motivi.
Eccezione di nullità della sentenza impugnata per “error in procedendo” ed omessa motivazione, per errata valutazione in merito alla nullità della notifica a mezzo PO Privata (Società_1 spa). I giudici di prime cure, pur rilevando l'illegittimità della notifica degli atti tributari a mezzo poste private, hanno rigettato il ricorso di primo grado, ritenendo che la prima, parziale liberalizzazione prevista dal DLGS 58/2011, determinasse la validità delle notifiche di natura tributaria valide far decorrenza da quelle notificate dal 30.04.2011.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 931/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina sez. 13 e depositata il 24
Aprile 2023.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – SS che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
La ricorrente lamenta la nullità dell'atto impugnato per la mancata notificazione e conseguente inesistenza giuridica della cartella di pagamento. Stanche che la cartella è stata notificata con posta privata Società_1 PA e che seppur la notifica di atti tributari a mezzo posta privata negli ultimi anni è stata oggetto di contrasti giurisprudenziali, in materia di servizi postali, la disciplina nazionale è vincolata al rispetto della normativa fissata dalle direttive dell'Unione europea, al fine di garantire una disciplina univoca in materia. Com'è noto infatti, dal 10 settembre 2017, è stato abrogato l'articolo 4 del D.lgs n. 261/1999, e PO IA PA dal
10 settembre 2017 non gode più di alcuna riserva legale in proprio favore. Di conseguenza, anche gli operatori postali “privati”, diversi dal predetto fornitore sono legittimati alla notificazione degli atti un tempo oggetto di esclusiva a favore di PO. Inoltre in merito si riportano i principi giurisprudenziali sulla salvaguardia degli atti processuali, per le Sezioni Unite “Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge. Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo. La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato“. Il ricorso, altresì, è da ritenere inammissibile ex art. 19, c. 3, e art. 21 del D.lgs. 546/1992 perché tardivamente proposto. Ed invero, la cartella di pagamento contestata dalla ricorrente e menzionata in premessa è stata regolarmente notificata.
Pertanto, la ricorrente, avrebbe dovuto impugnare la suddetta cartella di pagamento entro e non oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 21 del D. Lgs. 546/1992. Ne consegue che l'impugnazione oggi proposta
è da ritenere inammissibile per decadenza dei termini utili previsti dalla normativa vigente. Senza recesso alcuno dalle superiori eccezioni, va ancora rilevato il corretto operato dell'Agente di riscossione (oggi Ader).
Infatti, nel caso oggetto della presente fattispecie, non appena ha ricevuto il ruolo da parte dell' Ente impositore, ha provveduto alla tempestiva e regolare notifica della cartella di pagamento n.
29520160030995401000, dapprima notificata mediante pec in data 17/01/2017 e successivamente visto che la notifica non è andata a buon fine si è proceduto ad una nuova notificata mediante poste il 10/04/2017.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
All'udienza del 24 Ottobre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
L'appello investe, in via essenziale, la statuizione del primo giudice circa la validità della notifica della cartella di pagamento n.29520160030995401000, eseguita – secondo la prospettazione difensiva dell'appellante – a mezzo di operatore postale privato (Società_1 S. p. A. ) in data 10.04.2017. L'appellante: assume che la notificazione via posta privata, alla data del 10.04.2017, fosse radicalmente illegittima per difetto di abilitazione normativa dell'operatore; ritiene, dunque, inesistente – e non meramente nulla – la notifica;
deduce che il primo giudice avrebbe: travisato il quadro normativo (in particolare con riferimento al D.
Lgs.261/1999, come modificato, ed alla L.124/2017); omesso e/o reso motivazione incongrua sulla questione, incorrendo in error in procedendo e in violazione dei principi in materia di notificazioni di atti tributari. La resistente Agenzia delle Entrate-SS contesta integralmente tali censure, chiedendone il rigetto, e ribadisce l'inammissibilità originaria del ricorso per tardività, oltre che la piena validità ed efficacia della notifica.
In via preliminare, questa Corte ritiene di doversi pronunciare sulla tardività del ricorso introduttivo di primo grado, eccezione riproposta in appello dall'Agenzia delle Entrate-SS.
Ai sensi dell'art.19,comma 3, D. Lgs.546/1992, gli atti di riscossione coattiva, tra cui le cartelle di pagamento, sono impugnabili entro i termini di cui all'art.21. L'art.21, comma 1, D. Lgs.546/1992 stabilisce che il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla notificazione dell'atto impugnato.
Pertanto, ove la cartella risulti ritualmente notificata, il mancato rispetto del termine di sessanta giorni determina l'inammissibilità del ricorso.
Dalla documentazione versata in atti dall'Agenzia delle Entrate-SS, non specificamente confutata con adeguata prova contraria dall'appellante, risulta che: la cartella di pagamento n.29520160030995401000: è stata oggetto di un primo tentativo di notifica a mezzo PEC in data 17.01.2017
(non andato a buon fine); è stata successivamente notificata a mezzo servizio postale in data 10.04.2017.
L'appellante incentra le proprie censure esclusivamente sulla asserita illegittimità del mezzo di notificazione
(operatore postale privato), ma: non contesta in modo puntuale la data indicata nell'avviso di ricevimento;
non fornisce elementi idonei a dimostrare una diversa data di effettiva conoscenza, né la mancata ricezione dell'atto. Il ricorso originario risulta, invece, proposto ben oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione del 10.04.2017. L'eccezione di tardività del ricorso introduttivo, in quanto attinente ad una condizione processuale (rispetto del termine di decadenza per l'impugnazione), è rilevabile e valutabile in via prioritaria rispetto alle ulteriori doglianze, come correttamente dedotto dalla difesa erariale. Pertanto, già sotto tale profilo: il ricorso di primo grado doveva ritenersi inammissibile;
le successive censure in punto di validità della notifica avrebbero potuto rilevare, al più, in via subordinata e comunque in un quadro di previa verifica del rispetto del termine ex art. 21 D. Lgs.546/1992. Tuttavia, anche volendo prescindere da tale profilo, l'appello si rivela infondato nel merito, come di seguito.
Sulla dedotta inesistenza/nullità della notifica a mezzo operatore postale privato L'appellante insiste nel sostenere la radicale inesistenza giuridica della notifica della cartella impugnata in quanto: eseguita, in data 10.04.2017, a mezzo operatore postale privato (Società_1 S. p. A. ); in un momento in cui, a suo dire, solo PO Italiane S. p. A. avrebbe potuto legittimamente svolgere il servizio di notificazione degli atti tributari con efficacia ex L.890/1982. La tesi non può essere condivisa.
È principio pacifico che la notificazione: è un procedimento a forma vincolata, diretto ad assicurare la conoscenza legale dell'atto al destinatario;
laddove siano rispettati gli elementi essenziali della fattispecie notificatoria (atto da notificare, soggetto notificante abilitato, consegna o messa a disposizione all'indirizzo del destinatario, risultanze documentali), l'atto produce i suoi effetti anche in presenza di irregolarità formali.
In materia di invalidità degli atti processuali, l'art.156 c. p. c. stabilisce: la nullità non può essere pronunciata se non nei casi previsti dalla legge o quando l'atto manchi dei requisiti formali essenziali per il raggiungimento dello scopo;
la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato (comma
3). In tema di notificazione: lo scopo dell'atto non è altro che quello di porre il destinatario in grado di conoscere l'atto notificato, determinando la certezza legale dell'ingresso dell'atto nella sua sfera di conoscibilità; pertanto, quando risulta che il destinatario ha effettivamente preso conoscenza dell'atto (come dimostra la stessa proposizione di un ricorso nel merito), eventuali vizi del procedimento notificatorio, non costituenti inesistenza in senso stretto, si considerano sanati per raggiungimento dello scopo. Nel caso in esame: la contribuente ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento, facendo riferimento a specifici contenuti dell'atto e alla data di notificazione;
ciò dimostra, in maniera univoca, che l'atto è entrato nella sua sfera di conoscibilità; anche a voler ipotizzare vizi formali nella scelta dell'operatore postale, tali vizi non possono condurre alla radicale inesistenza della notificazione, risultando comunque integrata la fattispecie funzionale del procedimento e raggiunto il suo scopo.
L'appellante richiama in modo ampio il dibattito giurisprudenziale in materia di affidamento del servizio di notificazione ad operatori privati nel contesto della liberalizzazione dei servizi postali, nonché: la Direttiva
2008/6/CE; il D. Lgs.261/1999; la L.4 agosto 2017, n.124; le modifiche alla L.20 novembre 1982, n.890.
Sebbene il quadro normativo abbia effettivamente attraversato una fase di transizione, e benché possa porsi, in astratto, il tema dei requisiti dell'operatore privato (licenza individuale speciale, standard di sicurezza e affidabilità del servizio), occorre comunque tenere distinti:
1. il piano strettamente formale-normativo, attinente: al regime di riserva legale di cui godeva in passato PO Italiane S. p. A. ; alle condizioni per l'abilitazione di operatori privati a svolgere il servizio di notificazione;
2. il piano processuale, in cui: si valuta se, nel caso concreto, la notificazione: sia stata eseguita in modo tale da consentire l'individuazione dell'atto, del destinatario, della data e delle modalità di consegna;
abbia effettivamente determinato la conoscenza dell'atto da parte del destinatario;
e, conseguentemente, se il vizio dedotto: si traduca in una vera e propria inesistenza del procedimento notificatorio (mancanza assoluta dell'atto o del suo iter essenziale); oppure integri una irregolarità o nullità sanabile, non idonea a travolgere definitamente gli effetti della notificazione. Nel caso di specie: l'appellante non contesta: di aver ricevuto effettivamente la cartella;
di averne conosciuto il contenuto;
essa si limita a sostenere la non abilitazione dell'operatore privato alla data del 10.04.2017, qualificando il vizio come inesistenza. Tuttavia: la notificazione risulta sorretta da documentazione postale che attesta la spedizione e la ricezione;
non risulta lesa, in concreto, la funzione di garanzia della conoscenza legale dell'atto; il vizio prospettato, anche nell'ottica più rigorosa, è riconducibile – al più – ad un vizio di nullità del procedimento di notificazione, certamente suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, una volta che sia dimostrata (come nel caso) la conoscenza effettiva dell'atto e la proposizione del ricorso in relazione a quello specifico atto. Ne consegue che: non può essere accolta la tesi dell'inesistenza giuridica della notifica;
non è ravvisabile alcun vizio tale da travolgere il rapporto tributario sottostante o da rendere illegittima la sentenza di primo grado.
Sull'asserito error in procedendo e sull'omessa motivazione del primo giudice, l'appellante lamenta, in via formale, la nullità della sentenza impugnata per: error in procedendo;
omessa o insufficiente motivazione in ordine: alla valutazione della normativa in tema di servizi postali;
alla specifica questione della validità della notifica a mezzo Società_1 S. p. A. La doglianza non ha fondamento. La sentenza di primo grado: ha dato atto dell'avvenuta notifica della cartella;
ha ritenuto la stessa valida ai fini del decorso del termine di impugnazione;
ha espresso, pur sinteticamente, una motivazione: coerente con il principio per cui eventuali vizi formali del procedimento notificatorio, ove l'atto abbia raggiunto lo scopo, non determinano la sua radicale inesistenza;
conforme al dato che la contribuente ha effettivamente proposto ricorso, dimostrando la conoscenza dell'atto.
In tema di motivazione: non è richiesto al giudice di primo grado di affrontare analiticamente e in modo diffuso ogni singola norma o pronuncia astrattamente richiamata dalla parte;
è sufficiente che il nucleo essenziale della ratio decidendi sia chiaramente identificabile e consenta di comprendere: le ragioni per cui le eccezioni sono state respinte;
la base logico-giuridica della decisione. Nel caso concreto: la decisione di ritenere regolarmente notificata la cartella e di considerare irrilevanti eventuali irregolarità nella scelta dell'operatore informano l'intero sviluppo argomentativo della sentenza;
il che esclude qualsivoglia omessa motivazione in senso tecnico;
l'eventuale insufficienza o non condivisione della motivazione si traduce in una censura di merito, che è stata qui esaminata e ritenuta infondata. Non ricorrono, dunque, i presupposti per ravvisare: né un error in procedendo idoneo a determinare la nullità della sentenza impugnata;
né una effettiva violazione dell'obbligo di motivazione.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto da Ricorrente_1 va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo, Sezione n. 19 definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna la parte appellante al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate - SS, delle spese processuali del Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di Legge se dovuti.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della XIX Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 24 Ottobre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Pino Zingale)