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Sentenza 16 agosto 2023
Sentenza 16 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/08/2023, n. 34921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34921 |
| Data del deposito : | 16 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IL OR, nata in [...] il [...] avverso la sentenza del 18/07/2022 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale SS CO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito l'Avv. ANDREA MARGOTTI, difensore di AS NA, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18/07/2022, la Corte d'appello di Bologna confermava la sentenza del 11/01/2022 del G.i.p. del Tribunale di Bologna, emessa in esito a giudizio abbreviato, di condanna di NA AS alla pena di quattro anni di reclusione ed € 800,00 di multa per i reati di rapina pluriaggravata (dall'avere commesso la violenza in più persone riunite, dall'avere commesso il fatto nei confronti di persona ultrasessantacinquenne e dall'avere cagionato a tale persona un danno patrimoniale di rilevante gravità) in concorso e di lesioni aggravate (dal Penale Sent. Sez. 2 Num. 34921 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 24/05/2023 cosiddetto nesso teleologico) in concorso, reati commessi entrambi in Bologna il 22 maggio 2021 ai danni di LO CA. Secondo i capi d'imputazione, i predetti reati erano stati contestati alla AS: a) quello di rapina pluriaggravata (capo a dell'imputazione), «perché, in concorso con altre persone allo stato non identificate (le due donne agendo materialmente ed i due uomini aspettando all'interno dell'autovettura a bordo della quale si allontanavano tutti insieme, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza consistita nel tirare la persona offesa per il braccio sinistro all'altezza del polso e nel placcarlo all'altezza del torace spostandolo in avanti fino a farlo cadere per terra, si impossessavano di un orologio marca Rolex modello GMT Master del valore di C 5.000,00 circa, sottraendolo a CA LO, che lo indossava al polso sinistro»: b) quello di lesioni personali aggravate (capo b dell'imputazione), «perché, in concorso con altre persone allo stato non identificate (le due donne agendo materialmente ed i due uomini aspettando all'interno dell'autovettura a bordo della quale si allontanavano tutti insieme), con la condotta di cui al capo A), cagionavano a CA LO lesioni personali consistite in "frattura scomposta al polso destro e trauma orbitale destro con ferita lacero contusa" e giudicate guaribili in giorni trentacinque salvo complicazioni». 2. Avverso l'indicata sentenza del 18/07/2022 della Corte d'appello di Bologna, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, NA AS, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo - relativo all'affermazione di responsabilità - la ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo della sentenza impugnata e il travisamento della prova. Sotto un primo profilo, la ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Bologna avrebbe omesso di considerare le deduzioni difensive, prospettate con il primo motivo di appello, relative all'attendibilità del riconoscimento fotografico, quale autrice della rapina, effettuato, nel corso delle indagini, dalla persona offesa LO CA e dalla moglie di lui MA DD BI e rappresenta in proposito: quanto al riconoscimento effettuato dalla persona offesa CA, che, mentre questi, nell'immediatezza dei fatti, come risulta dalla relazione di servizio degli agenti operanti, non riusciva a fornire descrizioni utili all'identificazione delle due ree, il 9 giugno 2021, dopo oltre quindici giorni dai fatti, in sede di denuncia-querela, dichiarava invece di essere «in grado di riconoscere sicuramente la donna che mi rapinava dell'orologio», così esprimendo una valutazione in ordine alla propria capacità ricognitiva del tutto opposta rispetto alla precedente;
quanto al riconoscimento effettuato dalla moglie della persona 2 offesa MA DD BI, che questa aveva ritenuto di riconoscere in modo inequivocabile l'imputata nonostante questa indossasse una mascherina e nonostante la BI si trovasse distante dal marito, essendo seduta a bordo dell'automobile di lui, sul sedile lato passeggero. Sotto un secondo profilo, la ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Bologna, sempre omettendo di considerare le deduzioni difensive che erano state prospettate con il primo motivo di appello, avrebbe erroneamente interpretato la consulenza tecnica difensiva svolta dall'ingegner LO Reale, così travisando la stessa, in quanto, nel verificare, sulla base dei dati di traffico del proprio telefono cellulare, la propria collocazione il giorno della rapina, avrebbe fatto erroneamente riferimento al possesso dell'utenza telefonica 3248867382 anziché al possesso del dispositivo costituito dal telefono cellulare identificato mediante il codice IMEI, l'analisi del cui traffico la collocava in un territorio differente da quello di commissione dei fatti. 2.2. Con il secondo motivo - relativo al trattamento sanzionatorio - la ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti e alla determinazione della misura della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. 1.1. Quanto al primo profilo di tale motivo, occorre anzitutto rammentare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la ricognizione formale di persone, di cui all'art. 213 cod. proc. pen., non è, per i principi della non tassatività dei mezzi di prova (art. 189 cod. proc. pen.) e del libero convincimento del giudice (art. 192 cod. proc. pen.), l'unico strumento probatorio idoneo a consentire l'individuazione della persona responsabile del reato (Sez. 2, n. 3635 del 10/01/2006, Raucci, Rv. 233338-01). La Corte di cassazione ha in proposito chiarito che l'individuazione di un soggetto, sia personale sia fotografica, è una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, con la conseguenza che la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale - e non, quindi, dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. - utile ai fini dell'efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437-01; Sez. 4, n. 1867 del 3 21/02/2013, dep. 2014,3onovic, Rv. 258173-01; Sez. 6, n. 6582 del 05/12/2007, Major, Rv. 239416-01). In particolare, il riconoscimento fotografico effettuato nel corso delle indagini preliminari sulla base di una fotografia dell'indagato costituisce una prova atipica, la cui affidabilità dipende dall'affidabilità della dichiarazione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo dell'identificazione, ed è pienamente utilizzabile e idoneo a fondare l'affermazione di responsabilità (Sez. 5, n. 70 del 13/11/2020, dep. 2021, Dori, Rv. 280399-01; Sez. F., n. 37012 del 29/08/2019, Occhipinti, Rv. 277635-01). Nel caso in esame, ad essere utilizzate dalle conformi sentenze dei giudici di merito sono state le dichiarazioni della persona offesa LO CA, della moglie di lui MA DD BI, nonché della testimone oculare UD IT, i quali, in sede di riconoscimento fotografico, riconoscevano tutti «inequivocabilmente» la AS quale autrice materiale della rapina. A tali riconoscimenti si deve senz'altro attribuire valore di prova a carico della AS, la cui valutazione, in quanto adeguatamente motivata dai giudici di merito - in ragione dell'essere stati espressi in termini di inequivocabilità e dell'essere tra loro convergenti - non può essere sindacata in questa sede di legittimità. La Corte d'appello di Bologna, inoltre, ha logicamente evidenziato come gli stessi riconoscimenti trovassero un ulteriore riscontro nel fatto che la AS, il 9 giugno 2021, era stata sottoposta a fermo mentre si trovava in auto insieme con AR UV - con cui era intenta a osservare e seguire un uomo anziano - il quale UV era stato riconosciuto, dal testimone Davide Cocchi, come l'uomo che si trovava alla guida dell'autovettura a bordo della quale le rapinatrici si erano allontanate dal luogo della rapina del 22 maggio 2021. Né, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il riconoscimento effettuato dalla persona offesa LO CA - corroborato, come si è detto, dagli analoghi riconoscimenti effettuati dalla moglie e dalla testimone UD IT - si potrebbe ritenere inattendibile per il fatto che lo stesso CA, nell'immediatezza dei fatti, non riusciva a fornire descrizioni utili all'identificazione delle due ree, atteso che, come emerge dalla relazione di servizio degli agenti operanti, testualmente riportata nel ricorso - secondo cui «la vittima identificata per CA LO, versava in stato di forte agitazione, non riuscendo così a fornire descrizioni utili all'identificazione delle ree» - tale incapacità risultava legata al momentaneo stato di forte agitazione in cui si trovava l'anziano CA al momento dei fatti, sicché essa non esclude logicamente che, in un momento successivo, venuto meno il predetto stato di forte agitazione, il CA sia stato in grado di riconoscere l'imputata. 4 1.2. Quanto al secondo profilo del motivo, la Corte d'appello di Bologna non ha travisato la consulenza tecnica difensiva svolta dall'ingegner LO Reale. La Corte d'appello di Bologna ha infatti dato atto di come la AS «era sempre in possesso dello stesso apparecchio telefonico contraddistinto dalla medesima IMEI sia quando aveva in uso il precedente numero telefonico 324 8867382 sia quando aveva in uso la diversa scheda sim 353 3204706», ribadendo che la AS «utilizzava sempre il medesimo apparecchio telefonico contraddistinto dalla stessa IMEI [...] nel quale inseriva sim differenti». A fronte dei tre riconoscimenti effettuati, come si è detto, dalla persona offesa, dalla moglie BI e dall'altra testimone oculare IT in termini di inequivocabilità, la stessa Corte d'appello non ha tuttavia ritenuto di valorizzare la collocazione del telefono cellulare della AS in un luogo diverso da quello di commissione dei fatti. Il che, stanti i tre predetti convergenti e inequivoci riconoscimenti, oltre che l'ulteriore già menzionato elemento dell'essere stata la AS sottoposta a fermo mentre si trovava in auto insieme con AR UV (che era stato riconosciuto, dal testimone Davide Cocchi, come l'uomo che si trovava alla guida dell'autovettura a bordo della quale le rapinatrici si erano allontanate dal luogo della rapina del 22 maggio 2021), non appare illogico, atteso che, come era stato osservato dal G.i.p. del Tribunale di Bologna, era ben possibile che la AS, avendo programmato la rapina, si fosse premurata di non essere in possesso del proprio cellulare al momento della commissione della stessa. 2. il secondo motivo è manifestamente infondato. 2.1. Quanto al profilo di tale motivo con il quale la ricorrente lamenta che le riconosciute circostanze attenuanti generiche non siano state reputate prevalenti rispetto alle contestate aggravanti, si deve rammentare che le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01; successivamente, Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450-01). Si deve altresì ricordare che, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel formulare il giudizio di comparazione, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati come 5 assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto (Sez. 2, n. 3610 del 15/01/2014, Manzari, Rv. 260415-01; in senso analogo, Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, dep. 2020, Defilippi, Rv. 279181-02, relativa a un'ipotesi in cui il giudice di appello aveva confermato il giudizio di equivalenza fra le circostanze operato dal giudice di primo grado). Nel caso di specie, la Corte d'appello di Bologna ha giustificato la propria scelta nel senso dell'equivalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche rispetto alle ritenute aggravanti motivandola con riferimento alla sproporzione di forze tra le due giovani donne autrici materiali della rapina e l'anziana vittima di tale reato e alla situazione di impreparazione e di sorpresa in cui quest'ultima si era venuto a trovare - circostanze di cui l'imputata aveva approfittato - nonché con riferimento all'estrema violenza utilizzata nella commissione del reato, la quale aveva causato gravi lesioni al CA;
elementi, questi, che la Corte d'appello di Bologna logicamente considerava come dimostrativi della pericolosità e della dedizione al crimine dell'imputata. In tale modo, la Corte d'appello di Bologna mostra di avere considerato ed esaminato gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., pervenendo alla conclusione, priva di incoerenze o illogicità, che la soluzione dell'equivalenza era la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena da irrogare nel caso concreto. 2.2. Quanto al profilo del motivo relativo alla determinazione della misura della pena, si deve anzitutto rilevare che la pena per il più grave reato di rapina è stata irrogata dai giudici di merito nella misura del minimo edittale di cinque anni di reclusione (oltre alla multa). Relativamente all'aumento per la continuazione con il reato di lesioni personali, si deve rammentare che la giurisprudenza della Corte di cassazione è costante nell'affermare che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01). Nel caso in esame, la Corte d'appello di Bologna ha confermato l'irrogazione, per la continuazione con il meno grave reato di lesioni personali, di un aumento di pena di un anno di reclusione reputando che tale aumento fosse congruo in considerazione della gravità delle lesioni arrecate all'anziana persona offesa e delle modalità, connotate da particolare violenza e da spregio per l'incolumità altrui, con le quali le stesse lesioni furono causate dall'imputata. 6 Tale argomentazione, avendo dato adeguatamente conto dell'esercizio del potere discrezionale conferito al giudice di merito dall'art. 132 cod. pen. e dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 dello stesso codice, si sottrae a censure in questa sede di legittimità. 3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/05/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale SS CO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito l'Avv. ANDREA MARGOTTI, difensore di AS NA, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18/07/2022, la Corte d'appello di Bologna confermava la sentenza del 11/01/2022 del G.i.p. del Tribunale di Bologna, emessa in esito a giudizio abbreviato, di condanna di NA AS alla pena di quattro anni di reclusione ed € 800,00 di multa per i reati di rapina pluriaggravata (dall'avere commesso la violenza in più persone riunite, dall'avere commesso il fatto nei confronti di persona ultrasessantacinquenne e dall'avere cagionato a tale persona un danno patrimoniale di rilevante gravità) in concorso e di lesioni aggravate (dal Penale Sent. Sez. 2 Num. 34921 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 24/05/2023 cosiddetto nesso teleologico) in concorso, reati commessi entrambi in Bologna il 22 maggio 2021 ai danni di LO CA. Secondo i capi d'imputazione, i predetti reati erano stati contestati alla AS: a) quello di rapina pluriaggravata (capo a dell'imputazione), «perché, in concorso con altre persone allo stato non identificate (le due donne agendo materialmente ed i due uomini aspettando all'interno dell'autovettura a bordo della quale si allontanavano tutti insieme, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza consistita nel tirare la persona offesa per il braccio sinistro all'altezza del polso e nel placcarlo all'altezza del torace spostandolo in avanti fino a farlo cadere per terra, si impossessavano di un orologio marca Rolex modello GMT Master del valore di C 5.000,00 circa, sottraendolo a CA LO, che lo indossava al polso sinistro»: b) quello di lesioni personali aggravate (capo b dell'imputazione), «perché, in concorso con altre persone allo stato non identificate (le due donne agendo materialmente ed i due uomini aspettando all'interno dell'autovettura a bordo della quale si allontanavano tutti insieme), con la condotta di cui al capo A), cagionavano a CA LO lesioni personali consistite in "frattura scomposta al polso destro e trauma orbitale destro con ferita lacero contusa" e giudicate guaribili in giorni trentacinque salvo complicazioni». 2. Avverso l'indicata sentenza del 18/07/2022 della Corte d'appello di Bologna, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, NA AS, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo - relativo all'affermazione di responsabilità - la ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo della sentenza impugnata e il travisamento della prova. Sotto un primo profilo, la ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Bologna avrebbe omesso di considerare le deduzioni difensive, prospettate con il primo motivo di appello, relative all'attendibilità del riconoscimento fotografico, quale autrice della rapina, effettuato, nel corso delle indagini, dalla persona offesa LO CA e dalla moglie di lui MA DD BI e rappresenta in proposito: quanto al riconoscimento effettuato dalla persona offesa CA, che, mentre questi, nell'immediatezza dei fatti, come risulta dalla relazione di servizio degli agenti operanti, non riusciva a fornire descrizioni utili all'identificazione delle due ree, il 9 giugno 2021, dopo oltre quindici giorni dai fatti, in sede di denuncia-querela, dichiarava invece di essere «in grado di riconoscere sicuramente la donna che mi rapinava dell'orologio», così esprimendo una valutazione in ordine alla propria capacità ricognitiva del tutto opposta rispetto alla precedente;
quanto al riconoscimento effettuato dalla moglie della persona 2 offesa MA DD BI, che questa aveva ritenuto di riconoscere in modo inequivocabile l'imputata nonostante questa indossasse una mascherina e nonostante la BI si trovasse distante dal marito, essendo seduta a bordo dell'automobile di lui, sul sedile lato passeggero. Sotto un secondo profilo, la ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Bologna, sempre omettendo di considerare le deduzioni difensive che erano state prospettate con il primo motivo di appello, avrebbe erroneamente interpretato la consulenza tecnica difensiva svolta dall'ingegner LO Reale, così travisando la stessa, in quanto, nel verificare, sulla base dei dati di traffico del proprio telefono cellulare, la propria collocazione il giorno della rapina, avrebbe fatto erroneamente riferimento al possesso dell'utenza telefonica 3248867382 anziché al possesso del dispositivo costituito dal telefono cellulare identificato mediante il codice IMEI, l'analisi del cui traffico la collocava in un territorio differente da quello di commissione dei fatti. 2.2. Con il secondo motivo - relativo al trattamento sanzionatorio - la ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti e alla determinazione della misura della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. 1.1. Quanto al primo profilo di tale motivo, occorre anzitutto rammentare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la ricognizione formale di persone, di cui all'art. 213 cod. proc. pen., non è, per i principi della non tassatività dei mezzi di prova (art. 189 cod. proc. pen.) e del libero convincimento del giudice (art. 192 cod. proc. pen.), l'unico strumento probatorio idoneo a consentire l'individuazione della persona responsabile del reato (Sez. 2, n. 3635 del 10/01/2006, Raucci, Rv. 233338-01). La Corte di cassazione ha in proposito chiarito che l'individuazione di un soggetto, sia personale sia fotografica, è una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, con la conseguenza che la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale - e non, quindi, dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. - utile ai fini dell'efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437-01; Sez. 4, n. 1867 del 3 21/02/2013, dep. 2014,3onovic, Rv. 258173-01; Sez. 6, n. 6582 del 05/12/2007, Major, Rv. 239416-01). In particolare, il riconoscimento fotografico effettuato nel corso delle indagini preliminari sulla base di una fotografia dell'indagato costituisce una prova atipica, la cui affidabilità dipende dall'affidabilità della dichiarazione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo dell'identificazione, ed è pienamente utilizzabile e idoneo a fondare l'affermazione di responsabilità (Sez. 5, n. 70 del 13/11/2020, dep. 2021, Dori, Rv. 280399-01; Sez. F., n. 37012 del 29/08/2019, Occhipinti, Rv. 277635-01). Nel caso in esame, ad essere utilizzate dalle conformi sentenze dei giudici di merito sono state le dichiarazioni della persona offesa LO CA, della moglie di lui MA DD BI, nonché della testimone oculare UD IT, i quali, in sede di riconoscimento fotografico, riconoscevano tutti «inequivocabilmente» la AS quale autrice materiale della rapina. A tali riconoscimenti si deve senz'altro attribuire valore di prova a carico della AS, la cui valutazione, in quanto adeguatamente motivata dai giudici di merito - in ragione dell'essere stati espressi in termini di inequivocabilità e dell'essere tra loro convergenti - non può essere sindacata in questa sede di legittimità. La Corte d'appello di Bologna, inoltre, ha logicamente evidenziato come gli stessi riconoscimenti trovassero un ulteriore riscontro nel fatto che la AS, il 9 giugno 2021, era stata sottoposta a fermo mentre si trovava in auto insieme con AR UV - con cui era intenta a osservare e seguire un uomo anziano - il quale UV era stato riconosciuto, dal testimone Davide Cocchi, come l'uomo che si trovava alla guida dell'autovettura a bordo della quale le rapinatrici si erano allontanate dal luogo della rapina del 22 maggio 2021. Né, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il riconoscimento effettuato dalla persona offesa LO CA - corroborato, come si è detto, dagli analoghi riconoscimenti effettuati dalla moglie e dalla testimone UD IT - si potrebbe ritenere inattendibile per il fatto che lo stesso CA, nell'immediatezza dei fatti, non riusciva a fornire descrizioni utili all'identificazione delle due ree, atteso che, come emerge dalla relazione di servizio degli agenti operanti, testualmente riportata nel ricorso - secondo cui «la vittima identificata per CA LO, versava in stato di forte agitazione, non riuscendo così a fornire descrizioni utili all'identificazione delle ree» - tale incapacità risultava legata al momentaneo stato di forte agitazione in cui si trovava l'anziano CA al momento dei fatti, sicché essa non esclude logicamente che, in un momento successivo, venuto meno il predetto stato di forte agitazione, il CA sia stato in grado di riconoscere l'imputata. 4 1.2. Quanto al secondo profilo del motivo, la Corte d'appello di Bologna non ha travisato la consulenza tecnica difensiva svolta dall'ingegner LO Reale. La Corte d'appello di Bologna ha infatti dato atto di come la AS «era sempre in possesso dello stesso apparecchio telefonico contraddistinto dalla medesima IMEI sia quando aveva in uso il precedente numero telefonico 324 8867382 sia quando aveva in uso la diversa scheda sim 353 3204706», ribadendo che la AS «utilizzava sempre il medesimo apparecchio telefonico contraddistinto dalla stessa IMEI [...] nel quale inseriva sim differenti». A fronte dei tre riconoscimenti effettuati, come si è detto, dalla persona offesa, dalla moglie BI e dall'altra testimone oculare IT in termini di inequivocabilità, la stessa Corte d'appello non ha tuttavia ritenuto di valorizzare la collocazione del telefono cellulare della AS in un luogo diverso da quello di commissione dei fatti. Il che, stanti i tre predetti convergenti e inequivoci riconoscimenti, oltre che l'ulteriore già menzionato elemento dell'essere stata la AS sottoposta a fermo mentre si trovava in auto insieme con AR UV (che era stato riconosciuto, dal testimone Davide Cocchi, come l'uomo che si trovava alla guida dell'autovettura a bordo della quale le rapinatrici si erano allontanate dal luogo della rapina del 22 maggio 2021), non appare illogico, atteso che, come era stato osservato dal G.i.p. del Tribunale di Bologna, era ben possibile che la AS, avendo programmato la rapina, si fosse premurata di non essere in possesso del proprio cellulare al momento della commissione della stessa. 2. il secondo motivo è manifestamente infondato. 2.1. Quanto al profilo di tale motivo con il quale la ricorrente lamenta che le riconosciute circostanze attenuanti generiche non siano state reputate prevalenti rispetto alle contestate aggravanti, si deve rammentare che le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01; successivamente, Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450-01). Si deve altresì ricordare che, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel formulare il giudizio di comparazione, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati come 5 assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto (Sez. 2, n. 3610 del 15/01/2014, Manzari, Rv. 260415-01; in senso analogo, Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, dep. 2020, Defilippi, Rv. 279181-02, relativa a un'ipotesi in cui il giudice di appello aveva confermato il giudizio di equivalenza fra le circostanze operato dal giudice di primo grado). Nel caso di specie, la Corte d'appello di Bologna ha giustificato la propria scelta nel senso dell'equivalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche rispetto alle ritenute aggravanti motivandola con riferimento alla sproporzione di forze tra le due giovani donne autrici materiali della rapina e l'anziana vittima di tale reato e alla situazione di impreparazione e di sorpresa in cui quest'ultima si era venuto a trovare - circostanze di cui l'imputata aveva approfittato - nonché con riferimento all'estrema violenza utilizzata nella commissione del reato, la quale aveva causato gravi lesioni al CA;
elementi, questi, che la Corte d'appello di Bologna logicamente considerava come dimostrativi della pericolosità e della dedizione al crimine dell'imputata. In tale modo, la Corte d'appello di Bologna mostra di avere considerato ed esaminato gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., pervenendo alla conclusione, priva di incoerenze o illogicità, che la soluzione dell'equivalenza era la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena da irrogare nel caso concreto. 2.2. Quanto al profilo del motivo relativo alla determinazione della misura della pena, si deve anzitutto rilevare che la pena per il più grave reato di rapina è stata irrogata dai giudici di merito nella misura del minimo edittale di cinque anni di reclusione (oltre alla multa). Relativamente all'aumento per la continuazione con il reato di lesioni personali, si deve rammentare che la giurisprudenza della Corte di cassazione è costante nell'affermare che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01). Nel caso in esame, la Corte d'appello di Bologna ha confermato l'irrogazione, per la continuazione con il meno grave reato di lesioni personali, di un aumento di pena di un anno di reclusione reputando che tale aumento fosse congruo in considerazione della gravità delle lesioni arrecate all'anziana persona offesa e delle modalità, connotate da particolare violenza e da spregio per l'incolumità altrui, con le quali le stesse lesioni furono causate dall'imputata. 6 Tale argomentazione, avendo dato adeguatamente conto dell'esercizio del potere discrezionale conferito al giudice di merito dall'art. 132 cod. pen. e dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 dello stesso codice, si sottrae a censure in questa sede di legittimità. 3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/05/2023.