Sentenza 13 novembre 2020
Massime • 1
E' legittima l'acquisizione, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., dell'album fotografico unitamente al verbale di riconoscimento effettuato nel corso delle indagini preliminari, quando sia divenuta impossibile la formale ricognizione dibattimentale, in quanto, trattandosi di prova atipica, pienamente utilizzabile ed idonea a fondare l'affermazione di penale responsabilità, il giudicante deve essere posto in grado di apprezzare compiutamente l'affidabilità del risultato probatorio, verificando il numero e la qualità delle fotografie sottoposte al dichiarante e le caratteristiche fisionomiche sia della persona riconosciuta che delle altre.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/11/2020, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2020 |
Testo completo
00070-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1732/2020 STEFANO PALLA Presidente -UP 13/11/2020 ALFREDO GUARDIANO R.G.N. 2136/2020 -Relatore - MARIA TERESA BELMONTE SA UD GI RICCARDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DO OL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/01/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore L'avvocato Nicoli insiste per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia confermava la decisione del Tribunale di Verona, che aveva riconosciuto ES RI colpevole, in concorso con persona rimasta ignota, del furto di una sacca, contenente la somma di euro 700, che la anziana persona offesa deteneva sotto al materasso della camera da letto dell'abitazione, nella quale si era introdotta con un pretesto.
2. Ricorre l'imputata la quale, per il tramite del difensore patrocinante, svolge un solo motivo, e denuncia violazione dell'art. 512 cod. proc. pen., e correlato vizio della motivazione. Espone che, a seguito del decesso dell'anziana persona offesa, il Tribunale aveva dato lettura delle sole dichiarazioni rese della vittima in sede di riconoscimento fotografico, escludendo i rilievi fotografici e il riconosimento, come si evince chiaramente dalla lettura della ordinanza del 22 aprile 2016. Erroneamente, invece, la Corte di appello, nel replicare alla eccepita inutilizzabilità del verbale di riconoscimento fotografico effettuato durante le indagini dalla persona offesa, aveva ritenuto che il giudice di prime cure avesse fatto riferimento all'intero contenuto dichiarativo e, quindi, anche alla parte strettamente ricognitiva. Conseguentemente, acquisiva il fascicolo fotografico. Sostiene, invece, la Difesa, che le dichiarazioni ricognitive non sono utilizzabili così come il relativo corredo fotografico.
3.Con requisitoria scritta pervenuta il 30 ottobre 2020 il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per la inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non è fondato.
1. Come premesso, la ricorrente contesta la possibilità per la Corte di appello di disporre l'acquisizione, nella sua integralità, del verbale di riconoscimento, comprensivo anche dell'album fotografico visionato dalla persona offesa in sede di individuazione fotografica. Sostanzialmente, secondo la Difesa ricorrente, il giudice di appello avrebbe erroneamente ritenuto utilizzabile anche la parte ricognitiva, oltre all'album fotografico sul quale quel riconoscimento era avvenuto, la cui acquisizione era stata esclusa dal Tribunale, con provvedimento il cui contenuto la Corte avrebbe travisato.
2. La deduzione non è corretta. Ritiene il Collegio che tale acquisizione viceversa -a prescindere dal contenuto dell'ordinanza emessa dal Tribunale ai sensi dell'art. 512 c.p.p emessa in data 22 aprile 2016 -è pienamente legittima, in quanto avvenuta nell'esercizio di poteri officiosi del giudice dell'appello, in nulla limitati dalla circostanza -prospettata dalla difesa che l'ordinanza acquisitiva di prime cure fosse o meno oggetto di impugnazione (pag. 3 del ricorso). Più semplicemente, i poteri decisori del giudice di appello non risultano vincolati né dai contenuti della precedente ordinanza del giudice di prime cure, né dalla assenza di impugnazione inerente l'ordinanza predetta. Dall'ordinanza del 22 aprile 2016 emerge con molta chiarezza che il Tribunale dispose l'acquisizione del contenuto dichiarativo del verbale di individuazione fotografica e, come 2 osservato dalla Corte di appello, non v'è ragione per ritenere esclusa la parte ricognitiva di quella complessiva dichiarazione;
necessariamente, dunque, il verbale doveva essere acquisito nella sua interezza, comprendente sia la parte descrittiva che quella ricognitiva. Dalla sentenza impugnata emerge, con assoluta chiarezza, il ragionamento svolto dal Giudice di secondo grado, che, nel valutare il provvedimento acquisitivo, ex art. 512 cod. proc. pen., del Tribunale, lo ha ritenuto illegittimo, nella parte in cui aveva limitato l'acquisizione alla sola parte dichiarativa, ed ha integrato quella ordinanza, con i poteri officiosi riconosciuti dall'art. 603 co. 3 cod. proc. pen.. La Corte ha così provveduto - nell'esplicazione dei poteri officiosi (art. 603, comma 3, cod. proc. pen.), che prescindono dall'iniziativa dell'imputato, non presuppongono una facoltà processuale di quest'ultimo e vanno esercitati dal giudice quando emerga un'assoluta esigenza probatoria - perché ha considerato la natura del riconoscimento fotografico compiuto nel corso delle indagini preliminari, pacificamente ritenuto, nella giurisprudenza di legittimità, quale prova pienamente utilizzabile e idonea a fondare l'affermazione di penale responsabilità, anche se non seguita da una formale ricognizione dibattimentale, purché, attraverso l'acquisizione dell'album fotografico, il giudicante sia posto in grado di apprezzare compiutamente l'affidabilità del risultato probatorio, verificando, in particolare, il numero e la qualità delle fotografie sottoposte al dichiarante e le caratteristiche fisionomiche sia della persona riconosciuta che delle altre. (Sez. 2, n. 28391 del 27/04/2017, Rv. 270181). Secondo il consolidato insegnamento di questo giudice di legittimità, i riconoscimenti fotografici effettuati durante le indagini di polizia giudiziaria come riconoscimenti informali dell'imputato operati dai testi in dibattimento costituiscono accertamenti di fatto e sono utilizzabili nel giudizio in base ai principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice (ex plurimis Cass. Sez. 2^, n. 17336 del 29/03/2011, Bianconi, Rv. 250081). La certezza della prova non discende, in tali casi, dal riconoscimento come strumento probatorio, ma dall'attendibilità accordata alla deposizione di chi si dica certo dell'individuazione (Cass. Sez. 5^, n. 22612 del 10/02/2009, Paluca, Rv. 244197). Si ritiene, cioè, che l'individuazione di un soggetto - sia personale sia fotografica -, in quanto manifestazione riproduttiva di una percezione visiva, costituisce una specie del più generale concetto di dichiarazione, di tal che, come ogni altra prova di natura dichiarativa, deve essere sottoposta al prudente apprezzamento del giudice. Essa può essere determinante, anche in difetto di ulteriori riscontri, ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al fatto contestato, soltanto quando presenti caratteri di certezza assoluta e risulti ancorata non soltanto a mere rappresentazioni o sensazioni del dichiarante, ma ad elementi oggettivi (Sez. 2^, n. 45787 del 16/10/2012, Rv. 254353). Sulla scorta di tali condivisibili principi di diritto, si deve ritenere che il positivo riconoscimento fotografico compiuto in indagini dalla persona offesa possa certamente essere posto a base del giudizio di penale responsabilità purchè, come ogni prova di natura dichiarativa, venga sottoposto ad un rigoroso vaglio di attendibilità.
3. Sotto tale profilo, vengono in rilievo, infatti, gli approdi della dottrina scientifica, laddove si afferma che, mentre il ricordo ed il racconto di un avvenimento vissuto o percepito poggia sull'utilizzo di schemi logico-sintattici familiari e di categorie di eventi ed interazioni 3 ampiamente sperimentate, di tal che il ricordo è guidato e supportato dalle esperienze della vita comune, la reminiscenza di un volto è e rimane uno sforzo mnemonico alogico, frutto di sensazioni razionali inesplorabili. Invero, il riconoscimento di persone, fondato com'è su un procedimento intuitivo pre-logico, non consente l'esplicazione di argomenti razionali a sostegno dell'esito del medesimo a norma dell'art. 214 cod. proc. pen. che prevede unicamente il requisito della certezza (Sez. 2, n. 4860 del 27/01/1994, Nardozzi, Rv. 197782). Non senza considerare che la capacità mnestica può essere condizionata da diverse variabili, dalla stessa attitudine al ricordo del dichiarante, dalla situazione emotiva del teste al momento in cui vi fu il contatto con la persona da riconoscere, dalla durata e dalla dinamica dell'evento, dalla circostanza che l'incontro con la persona da riconoscere sia stato unico o plurimo. Da qui, l'approccio estremamente cauto del legislatore e della giurisprudenza rispetto ai riconoscimenti fotografici il cui valore probatorio deve essere rigorosamente apprezzato e adeguatamente verificato con riferimento sia al suo contenuto intrinseco e alle sue modalità sia ad elementi di controllo e di riscontro che concorrano a giustificare l'affidamento sull'operato riconoscimento (Sez. 1, n. 8510 del 19/06/1992, Timpani, Rv. 191505).
4. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, la Corte di appello - ferma l'utilizzabilità (e la sufficienza intrinseca) della prova costituita dal riconoscimento fotografico, compiuto in sede di indagini, pur in assenza di formale ricognizione dibattimentale (avuto riguardo all'avvenuto decesso della persona offesa) - ha colmato l'errore nel quale era incorso il primo giudice, provvedendo alla menzionata integrazione, poiché solo attraverso l'acquisizione dell'album fotografico sarebbe stata posta in condizioni di testare direttamente l'affidabilità del risultato probatorio e, in particolare, - presa diretta visione dell'album già sottoposto al teste - di verificare quante fotografie fossero state sottoposte al dichiarante ai fini della ricognizione, quale fosse la qualità della fotografia e le caratteristiche fisionomiche della persona effigiata e riconosciuta, come delle altre persone fotografate nel medesimo fascicolo, e ciò al fine di poter valutare, in modo preciso e fondato, l'affidabilità della attività ricognitiva svolta dal teste e, quindi, di apprezzare in modo compiuto la portata probatoria dell'atto (cfr., Sez. 6, n. 48428 del 08/10/2014, Barone e altri, Rv. 261247).
5. E' noto, infatti, come la capacità dimostrativa del riconoscimento fotografico positivo non possa che essere diversa a seconda: a) se l'atto sia compiuto rispetto ad una rosa ampia piuttosto che ristretta di fotografie;
b) se le caratteristiche fisiche dei soggetti effigiati nell'album siano simili o completamente differenti;
c) se l'immagine del soggetto riconosciuto sia nitida e consenta di cogliere in modo preciso i tratti del volto della persona riprodotta ovvero sfocata o così piccola da impedire di distinguere in modo adeguato i lineamenti del viso.
6. La conseguenza di tale ragionamento è che, allorché il riconoscimento fotografico si svolga al di fuori della regolamentazione codicistica e venga assunto in modo informale - dunque quale prova atipica - il vaglio del giudicante deve essere quanto mai rigoroso e non può, dunque, prescindere dalla valutazione di quello stesso materiale documentale sulla base del quale l'atto è stato compiuto. Ciò vale tanto più nella ipotesi in cui il riconoscimento fotografico costituisca, 4 come nel caso di specie, una prova decisiva, assolutamente determinante ai fini dell'affermazione della colpevolezza dell'imputato, e provenga da parte della persona offesa, le cui dichiarazioni - come chiarito da questa Corte a Sezioni Unite (Cass. Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214) -, seppure non soggette alle regole dettate dall'art. 192 c.p.p., comma 3, tema chiamata diin di correo esserepossono legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato soltanto previa penetrante e rigorosa verifica della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto.
7. Deve, dunque, ribadirsi che, a fini della valutazione del riconoscimento fotografico compiuto nel corso delle indagini preliminari, e non rinnovato in sede dibattimentale, è necessaria l'acquisizione agli atti del fascicolo fotografico sottoposto all'esame del teste. Solo così facendo, i Giudici di merito, avendo potuto svolgere un compiuto esame del materiale acquisito, sulla base del quale hanno ritenuto affidabile il positivo riconoscimento fotografico eseguito dalla persona offesa in indagini, hanno potuto concludere nel senso della attendibilità dell'individuazione, dando atto della composizione niente affatto suggestiva dell'album (pg.3).
8.Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 13 novembre 2020 Il Consigliere relatore Zikiriki Il Presidente Maria Teresa Belmonte lexei event Stefano Palla and tomaسوم CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 4 GEN 2021 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO FUNZIONARIO GIUDIZIARIO dott.ssa Maria Cristina D'Angelo