Cass. civ., sez. I, sentenza 28/06/2002, n. 9483
CASS
Sentenza 28 giugno 2002

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Il potere di ricusazione costituisce un onere per la parte, la quale, se non lo esercita entro il termine all'uopo fissato dall'art. 52 cod. proc. civ., non ha mezzi processuali per far valere il difetto di capacità del giudice. Consegue che in mancanza di ricusazione, la violazione da parte del giudice dell'obbligo di astenersi non può essere fatta valere in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza da quegli pronunciata.

L'iniziativa con la quale il giudice delegato ai fallimenti trasmette al Tribunale la comunicazione ricevuta nell'esercizio delle sue funzioni dal curatore di un fallimento, relativa all'insolvenza di un'impresa, costituisce una adempimento doveroso degli obblighi stabiliti dall'art. 8 legge fall., il quale conferisce all'iniziativa d'ufficio per la dichiarazione di fallimento un'apertura estesa a tutte le ipotesi in cui il tribunale competente, nell'esercizio della sua ordinaria attività, acquisisca la conoscenza dell'insolvenza di un imprenditore, senza ch'essa comporti una preventiva valutazione di merito in ordine alla fondatezza della notizia, trattandosi di un mero atto dovuto. Ne discende che, quandanche vi sia stato un preventivo, sommario esame della comunicazione da parte di quel giudice delegato, che l'abbia poi trasmessa al Tribunale il quale abbia dichiarato il fallimento dell'imprenditore, nella formazione collegiale composta con la presenza anche di quel giudice, va esclusa ogni ragione di incompatibilità del magistrato con la regiudicanda attinente all'accertamento dello stato d'insolvenza dell'impresa segnalata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 28/06/2002, n. 9483
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9483
    Data del deposito : 28 giugno 2002

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